NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

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1 NUOVE REGOLE COMUNITARIE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA Le risposte pubblicate dalla stampa specializzata Confindustria Genova - Lunedì 15 febbraio

2 D Per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi residenti, debitore dell imposta è il destinatario, che deve procedere all autofatturazione. Nel caso di operazioni non imponibili o esenti, si chiede di sapere se sia confermato l obbligo di emettere comunque autofattura e, in caso affermativo, se sia corretto ritenere che l importo dell autofattura, annotata esclusivamente per memoria nel registro dell art. 23 (al fine di non interrompere la consecuzione della numerazione delle fatture attive), non debba essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale. R (Agenzia Entrate) Nel caso in cui un operazione rilevante ai fini IVA in Italia sia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all applicazione dell imposta gravano sul cessionario, il quale dovrà procedere all assolvimento dell IVA secondo il meccanismo del c.d. reverse charge. Quindi, nell ipotesi di operazioni non imponibili o esenti, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di cessionari o committenti nazionali, questi ultimi provvedono all autofatturazione indicando in fattura, anziché l IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l operazione risulta non imponibile o esente. Il suddetto documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture di acquisto (articoli 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972), ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA. Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio

3 D Con riferimento alla riforma della territorialità, si chiede di sapere se i committenti soggetti passivi italiani che ricevono fatture per prestazioni generiche da soggetti passivi Ue possano, ai fini dell assolvimento degli obblighi, continuare ad applicare l imposta integrando materialmente la fattura del fornitore anziché mediante emissione di autofattura, stante la sostanziale equivalenza dei due sistemi. R (Agenzia Entrate) Com è noto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese da soggetti passivi stabiliti all estero nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato (cd. criterio del luogo del committente previsto dall articolo 44 della Direttiva IVA, come modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, dall articolo 2, n. 1), Dir. 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE). In particolare, in ambito comunitario, la prestazione di servizi continua ad essere documentata dal prestatore con fattura, ancorché trattasi di operazioni fuori campo IVA. Ciò stante il committente (nonostante la norma contenuta nella bozza di decreto legislativo faccia riferimento all autofattura) conserva la facoltà di integrare il documento ricevuto dal prestatore con l IVA relativa, fermo restando l obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell operazione. Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio

4 D - Un ente istituzionale, che non effettua alcuna attività rilevante ai fini Iva e che non ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e che, pertanto, non è dotato di partita Iva, se riceve un servizio da un soggetto non residente è tenuto ad assolvere particolari obblighi? R (Agenzia Entrate) In via preliminare si osserva che, nella normativa comunitaria vigente, diversamente da quanto accade per i beni, in relazione alle prestazioni di servizio acquistate da enti non commerciali residenti non è prevista alcuna soglia superata la quale sia dovuta l'imposta in Italia e nasca l'obbligo di identificazione ai fini Iva. Nell'ipotesi descritta, il servizio sarà soggetto a Iva nel Paese del prestatore in quanto il committente non rientra nella definizione «allargata» di soggetto passivo di cui all'articolo 43 della Direttiva 2006/112/Ce. Ciò resta valido a prescindere dall'ammontare dei servizi acquistati. 4 Fonte: Il Sole 24ore Telefisco gennaio 2010

5 D Un elettricista austriaco effettua la riparazione di un impianto elettrico in un edificio a Milano, a favore di una società italiana. Come deve essere assolta l Iva? R (Renato Portale) Le regole di territorialità non cambiano (la prestazione continua a essere assoggettata a Iva in Italia, luogo in cui si trova l immobile). Tuttavia, dal 1 gennaio 2010, ai sensi del nuovo articolo 17 del Dpr 633/72 la ditta italiana è obbligata ad assolvere l Iva mediante il reverse charge e non deve presentare il modello Intrastat, dato che si tratta di prestazione che rientra nell articolo 7-quater, lettera a), e non nell articolo 7- ter del Dpr 633/72 5

6 D Un architetto spagnolo progetta la realizzazione di un ponte per un comune italiano in possesso di partita Iva. Quali regole territoriali e quali adempimenti devono essere seguiti? R (Renato Portale) La prestazione è soggetta a Iva in Italia (luogo dove si trova l immobile) sia nel 2009 sia a partire dal Le modalità di adempimento dell imposta, però, sono differenti. A partire dal 2010, ai sensi dell articolo 17, gli obblighi Iva ricadono sul comune titolare di numero di partita Iva, che deve in ogni caso assolvere l imposta mediante il reverse charge (e con le correlate limitazioni alla detrazione), ma non è tenuto a presentare il modello Intrastat trattandosi di prestazione che rientra nell articolo 7-quater, lettera a), e non nell articolo 7-ter del Dpr 633/72 6

7 D Una società francese effettua prestazioni di catering a Torino a favore di una società italiana. Come devono essere fatturate le prestazioni? R (Renato Portale) Fino al 2009 le prestazioni erano soggette a Iva in Francia in quanto valeva la regola dello stabilimento del prestatore. A partire dal 2010 sono soggette a Iva in Italia (luogo di esecuzione). Ai sensi del nuovo articolo 17 del Dpr 633/72, dato che la prestazione è eseguita da un soggetto non residente in Italia a favore di un soggetto passivo stabilito in Italia, quest ultimo deve assoggettare a Iva la prestazione di catering media-nte il reverse charge. Il committente italiano non deve adempiere agli obblighi Intrastat per la prestazione ricevuta, dato che si tratta di prestazione rientrante nell articolo 7- quater, lettera c), e non nell articolo 7-ter del Dpr 633/72 7

8 D Una società italiana presta servizi di logistica a favore di società francesi e americane. Come deve comportarsi? R (Renato Portale) Fino al 31 dicembre 2009 la prestazione era soggetta a Iva in Italia in virtù della regola generale del paese/luogo di domicilio del prestatore: l operatore italiano doveva emettere fattura alle società Ue ed extra Ue con applicazione di Iva. A partire dal 1 gennaio 2010, invece, la prestazione è non soggetta a Iva in Italia, in quanto rilevante ai fini della tassazione nel paese di stabilimento del committente. Il prestatore italiano, dopo essersi assicurato che il cliente è un soggetto passivo d imposta in un paese diverso dall Italia, emette: 1) nei confronti della società francese, una fattura che non influenza il suo volume d affari e sarà indicata nel modello Intrastat; 2) nei confronti della società americana, un documento senza applicazione di imposta che rileva ai soli fini della contabilità generale e non Iva. 8

9 D Una società francese presta servizi di logistica a una società italiana. Quali regole devono essere seguite? R (Renato Portale) Fino alla fine del 2009, il prestatore francese doveva emettere alla società italiana una fattura con applicazione di Iva francese. Dal 2010 invece, essendo questa una prestazione generica da assoggettare a Iva nel paese del committente (soggetto passivo di imposta), il prestatore francese emette una fattura francese senza applicazione di imposta. La società italiana, ricevuta la fattura, deve assoggettare a Iva in Italia la prestazione mediante il meccanismo del reverse charge. La società italiana deve inoltre presentare, in via telematica, il modello Intrastat. 9

10 D Impresa italiana commissiona una prestazione di trasporto di merci dalla Svizzera alla Turchia. Secondo la nuova disciplina, tale prestazione, ancorché avente ad oggetto beni trasportati fra due paesi extracomunitari, è territoriale in Italia, paese del committente. Ciò premesso, si chiede se si tratti di un operazione imponibile. R (Agenzia Entrate) Trattandosi di prestazione di servizi tra due soggetti passivi, dei quali il committente è residente nel territorio dello Stato, la stessa prestazione si considera territorialmente rilevante in Italia. Ai fini della individuazione del regime di imponibilità o di non imponibilità della predetta prestazione occorre far riferimento all articolo 9, comma 1, n. 2) D.P.R. n. 633 del 1972 ai sensi del quale sono operazioni non imponibili i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione. Nel caso oggetto della domanda, non ricorrono le condizioni previste dalla richiamata norma per applicare il regime di non imponibilità, atteso che i beni trasportati non formano oggetto di una operazione di esportazione, transito, importazione temporanea o definitiva.10 Ne consegue che alla prestazione di trasporto oggetto di domanda si applica il regime di imponibilità. Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio

11 D Un vettore italiano esegue un trasporto intracomunitario di beni da Roma a Parigi, in nome e per conto di una società svizzera, senza numero di partita Iva in alcuno Stato membro. Come deve essere disciplinato il trasporto? R (Renato Portale) Fino al 31 dicembre 2009 il trasporto intracomunitario era soggetto a Iva in Italia (luogo di partenza) in quanto effettuato nei confronti di un extracomunitario (a nulla rilevava che si trattasse di una società). Il vettore italiano doveva fatturare alla società svizzera con applicazione di Iva italiana, Dal 1 gennaio 2010, invece, la prestazione di trasporto è fuori campo Iva in Italia in quanto il committente è un soggetto passivo d imposta non residente in Italia, a prescindere dal luogo in cui sia stabilito o identificato (Ue o extra Ue). Il vettore italiano emetterà un documento alla società svizzera senza applicazione di imposta. 11

12 D Un trasportatore italiano viene incaricato da un privato italiano, di trasportare i suoi mobili da Londra a Roma. Come deve essere trattata la prestazione? R (Renato Portale) La prestazione deve essere assoggettata a Iva in Gran Bretagna. Questa regola è valida sia per il 2009 che dal Trattandosi infatti di un trasporto intracomunitario di beni effettuato per conto di un privato e con partenza da un altro Stato membro, esso deve essere assoggettato a Iva nello Stato membro di partenza. Di qui la necessità per il trasportatore italiano di emettere fattura con Iva britannica attraverso un numero di partita Iva acquisito in precedenza. 12

13 D Un trasportatore svizzero effettua, per conto di una società svizzera senza numero di partita Iva in alcuno Stato membro, un trasporto di beni da Milano a Berlino. Come deve comportarsi a partire dal 1 gennaio 2010? R (Renato Portale) Per tutto il 2009 la prestazione doveva essere assoggettata a Iva in Italia da parte del trasportatore. Siccome il trasporto intracomunitario di beni inizia in Italia ed è compiuto a favore di un soggetto extracomunitario, il trasportatore doveva emettere al cliente una fattura con applicazione di Iva italiana tramite un rappresentante fiscale precedentemente nominato in Italia. A partire dal 2010, invece, è solo rilevante la posizione del committente (soggetto passivo extracomunitario). Di conseguenza la prestazione di trasporto è fuori campo Iva in Italia. 13

14 D Una società tedesca esegue un trasporto di merci da Torino a Firenze a favore di un italiano soggetto passivo di imposta. Come deve comportarsi ai fini Iva? R (Renato Portale) Fino al 2009 il trasporto era soggetto a Iva in Italia (in quanto eseguito interamente in territorio italiano). Il cliente italiano doveva assoggettare a Iva la prestazione tramite il reverse charge a meno che la società tedesca avesse emesso nei suoi confronti una fattura con Iva italiana (tramite un rappresentante fiscale precedentemente nominato o un numero di identificazione diretta già acquisito). Dal 2010 il trasporto è ancora soggetto a Iva in Italia, ma la regola cambia: sarà infatti rilevante il luogo di stabilimento del committente (soggetto passivo italiano). La società tedesca emette una fattura senza applicazione di Iva al committente italiano, che assoggetta la prestazione a Iva in Italia mediante il meccanismo del reverse charge. Il cliente italiano è obbligato a dichiarare la prestazione ricevuta nel modello Intrastat. 14

15 D Nel caso di una consulenza generica non un intermediazione resa a un soggetto europeo per l acquisto di un immobile in Italia, il prestatore italiano deve fare la fattura con Iva? R (Renato Portale) Se la consulenza rientra tra le perizie e le valutazioni dell immobile, è soggetta a Iva in Italia. Se invece si tratta di una consulenza generica (ma sulla definizione di consulenza va verificata la qualità) la prestazione segue la regola della committenza, quindi sarà fuori campo Iva se il committente è un soggetto passivo stabilito nella Ue. 15

16 D Una società lussemburghese che fa attività di impresa, senza partita Iva, è qualificabile come soggetto passivo? Come si fattura a un soggetto di questo tipo un servizio generico? R (Renato Portale) Se la società lussemburghese non ha partita Iva nel proprio Paese (e quindi non è soggetto passivo d imposta) l Iva sarà assolta in Italia dal prestatore. La questione, comunque, va risolta a livello comunitario perché interessa due Paesi che possono avere interpretazioni diverse. 16

17 D Una società italiana fattura a una società estera interessi su finanziamento. E corretto affermare che dal 1 gennaio 2010 applica le nuove regole e quindi si tratta di operazione esclusa ex articolo 7-ter? R (Renato Portale) Si, è un operazione fuori campo Iva. Comunque dà diritto alla detrazione e quindi non crea problemi di pro-rata ai sensi del nuovo articolo 19, comma 3 lettera a- bis, del Dpr 633/72. 17

18 D Un impresa italiana è collegata con un impresa situata in Cina, la quale provvede alla produzione di prodotti di abbigliamento lavorando la materia prima acquistata in Cina dalla società italiana committente; come si applica l Iva? R (Gianpaolo Tosoni) Il servizio prestato dalla società cinese rientra nella regola generale di applicazione dell Iva nel paese del committente. Quindi, al momento del pagamento la società italiana emette l autofattura indicando tutti gli elementi previsti nell articolo 21 oltre all Iva. Il documento deve essere registrato sia negli acquisti che nelle vendite. In questo modo l imposta risulta assolta in Italia, paese del committente, con il meccanismo dell inversione contabile. 18

19 D Un albergo italiano si avvale della collaborazione di due società: una Ue e l altra extra Ue per le prenotazioni delle stanze tramite internet. Le due società fatturano le provvigioni per il loro servizio. Quali sono gli adempimenti fiscali? R (Gianpaolo Tosoni) Si tratta di un operazione soggetta a Iva in Italia. Pertanto l impresa alberghiera all atto del pagamento del corrispettivo emette l autofattura applicando anche l Iva secondo il meccanismo dell inversione contabile. La procedura è uguale sia per la società fornitrice Ue che per quella extra Ue. 19

20 D Per una lavorazione fatta eseguire in India si applica l Iva? R (Gianpaolo Tosoni) L operazione si intende effettuata in Italia. Infatti l articolo 7 dispone che l operazione rientra nel territorio dello Stato di residenza del committente. L impresa italiana emetterà autofattura ai sensi dell articolo 17 comma 2. 20

21 D Consulente italiano fattura ad azienda italiana una consulenza tecnica prestata in Pakistan. Come va eseguita la fattura? R (Gianpaolo Tosoni) L operazione è soggetta a Iva e quindi il consulente italiano emette normalmente la fattura addebitando l Iva trattandosi di una operazione interna. Non ha alcuna rilevanza il luogo di prestazione del servizio. 21

22 D Alla luce della nuova normativa come devo trattare le prestazioni ricevute e fatturate da Google nei confronti di un titolare di partita Iva in Italia? R (Gianpaolo Tosoni) L Iva si applica nel paese del committente; pertanto l impresa che riceve il servizio deve emettere autofattura ai sensi dell articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72. 22

23 D Cosa deve fare l imprenditore italiano che riceve fatture per servizi telefonici da due società, di cui una canadese? R (Gianpaolo Tosoni) Vale la regola generale e quindi l operazione si intende effettuata nel Paese del committente. Pertanto la fattura canadese e anche quella dell altra società fornitrice del servizio dovrebbe giungere senza Iva e il committente assolve autofattura mediante il meccanismo della inversione contabile. 23

24 D A fronte di un lotto di mobili in libera pratica che un soggetto europeo non residente rivende a un cliente nazionale, quale partita Iva bisogna usare? La dogana accetta solo quelle nazionali. R (Renato Portale) Per l importazione va utilizzata la partita Iva italiana di identificazione con la quale si chiede il rimborso. Per la cessione interna sarebbe opportuno emettere una fattura con la partita Iva italiana senza addebito d imposta, ma riportando la dicitura Iva dovuta dal cessionario ai sensi dell articolo 17, secondo e terzo comma del Dpr n. 633 del In alternativa, la fattura potrebbe essere emessa direttamente dalla posizione di residenza del fornitore indicando che si tratta di prestazione interna nel territorio italiano. 24

25 D Cosa accade agli acquisti di beni e servizi effettuati da operatori extra-ue? Si fa l autofattura? R (Renato Portale) Se i beni si trovano in Italia e quindi hanno già assolto l Iva all importazione, la successiva cessione a un operatore residente deve essere assoggettata a Iva dall acquirente attraverso un autofattura. Per i servizi resi da un soggetto extra Ue a un soggetto passivo Iva residente, questi deve emettere autofattura ed assolvere l Iva in Italia anche se il prestatore ha un rappresentante fiscale in Italia. 25

26 D Una società spagnola acquista e rivende beni in Italia, operando mediante il rappresentante fiscale; con la nuova disposizione contenuta nell articolo 17 comma 2, del Dpr 633/72, come recupera l Iva spesa? R (Gianpaolo Tosoni) Essendo l operazione di vendita soggetta all inversione contabile di cui all articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72 il rappresentante fiscale resta inciso dell Iva assolta sull acquisto, in quanto non può emettere la fattura di vendita e quindi addebitare l Iva al cliente. La società spagnola può chiedere il rimborso dell Iva assolta sugli acquisti nei modi ordinari anche trimestralmente mediante il modello TR e con la dichiarazione annuale Iva presentando garanzia fideiussoria. In alternativa può adottare la nuova procedura di cui all articolo 38-bis2 presentando la richiesta in via telematica al proprio stato il quale poi la trasmetterà all Agenzia delle Entrate. 26

27 D Come cambia la figura del rappresentante fiscale con identificazione diretta per servizi e beni con la nuova normativa Iva? R (Renato Portale) Questi soggetti non possono più addebitare l Iva ai clienti residenti in Italia, ma opera sempre l inversione contabile. 27

28 D Nell ipotesi di rappresentanti fiscali di soggetti comunitari in qualità di gestori di depositi Iva: cosa cambia dal 1 gennaio 2010? R (Renato Portale) Per questi soggetti dovrebbe restare tutto come prima. Ma se i rappresentanti estraggono i beni dal deposito e successivamente li cedono sul mercato italiano non potranno addebitare l Iva ai clienti residenti, che devono sempre autofatturarsi. 28

29 D Un rappresentante fiscale che acquista e rivende beni in Italia come recupera l Iva spesa, dato che non fa più la fattura di vendita? R (Gianpaolo Tosoni) E una novità negativa in quanto il soggetto non residente non ha la possibilità di addebitare l Iva al cliente italiano; nella fattispecie infatti l articolo 17 del decreto Iva prevede l obbligo della inversione contabile. Il soggetto non residente ha due possibilità per la richiesta di rimborso: a) presentando il modello VR e quindi la dichiarazione annuale Iva; b) presentando l istanza in via telematica al proprio stato il quale la girerà alla Agenzia delle Entrate di Pescara. 29

30 D Ai fini della territorialità delle prestazioni di servizi, le persone giuridiche si considerano sempre soggetti passivi che agiscono in quanto tali, restando dunque esclusa l ipotesi che possano operare al di fuori della sfera commerciale? R L amministrazione finanziaria ha sostenuto questa impostazione, affermando che per le persone giuridiche (compresi gli enti, ritenuti sempre soggetti passivi) non è stata prevista l applicazione del criterio del soggetto passivo che agisce in quanto tale, stabilendo, con una presunzione assoluta, che questi soggetti non svolgano alcuna operazione al di fuori di un ambito strettamente commerciale. Tuttavia, questa affermazione, basata sulla lettera della legge, non convince se rapportata alla disciplina comunitaria, in cui non si trova alcuna disposizione che possa giustificare la scelta del legislatore nazionale. Una simile posizione è anzi smentita dalla proposta di modifica del regolamento Ce 1777/2005, in cui è previsto che un soggetto passivo (o una persona giuridica assimilata) non si considera agire in questa veste quando riceve servizi destinati a scopi estranei alla sua impresa. Fonte: diretta Map del 4 febbraio

31 D Una società di servizi italiana effettua una lavorazione di beni per un soggetto domiciliato in America. Trattandosi di committente extra Ue l operazione non è soggetta a Iva se il richiedente è un soggetto passivo (impresa o professionista). Come si deve fare per accertare tale condizione? R (Gianpaolo Tosoni) In effetti la questione è delicata in quanto se il committente fosse al contrario un privato l operazione sarebbe soggetta a Iva in Italia, mentre se il committente è un impresa l operazione non è soggetta a Iva ai sensi dell articolo 7-ter del Dpr n. 633/72. In primo luogo sarebbe opportuno farsi documentare l iscrizione presso gli uffici corrispondenti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio italiana, oppure ottenere una dichiarazione emessa dalla autorità fiscale americana. Quanto meno è necessario verificare via internet se il committente ha un proprio sito in cui pubblicizza i propri prodotti industriali. 31

32 D Gli enti non commerciali attualmente in presenza di acquisto di beni in altri stati membri presentano il modello Intra 12; in futuro tale modello verrà ancora utilizzato? R (Gianpaolo Tosoni) Il modello Intra 12 è necessario per comunicare all Agenzia delle Entrate l avvenuto acquisto intracomunitario e il versamento dell Iva. Il nuovo articolo 30-bis del Dpr 633/72 dispone che per i servizi ricevuti da soggetti passivi non residenti, gli enti assolvono gli obblighi di versamento dell imposta ai sensi dell articolo 49 del decreto legge 331/93 che prevede appunto tale modello. Pertanto l Intra 12 dovrebbe rimanere ed espletare la sua funzione sia per gli acquisti di beni che per gli acquisti di servizi. Inoltre, relativamente a entrambe le categorie di operazioni gli enti devono trasmettere in via telematica i modelli Intra alla Dogana di competenza. 32

33 D L invio del modello Intra sarà previsto anche tramite il canale Entratel? R (Gianpaolo Tosoni) Dall anno 2010 la trasmissione dei modelli Intrastat deve essere obbligatoriamente effettuata in via telematica. Il canale Entratel è idoneo per la trasmissione dei modelli Intrastat ma siamo in attesa del decreto attuativo. Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio fino al prossimo 30 aprile. 33

34 D Siamo una corporazione di piloti del porto. I servizi di pilotaggio continuano a essere non imponibili? R (Gianpaolo Tosoni) In primo luogo occorre stabilire chi è il committente del servizio. Se si tratta di un soggetto residente o domiciliato in Italia l operazione rientra nel campo di applicazione dell Iva e quindi è non imponibile articolo 9. Se invece il committente è un soggetto non residente l operazione è non soggetta ad Iva ai sensi dell articolo 7 del Dpr n. 633/72. 34

35 D Una società di gestione aeroportuale prima generava plafond Iva. Adesso una parte delle fatture saranno 7-ter e quindi queste ultime operazioni non concorrono più al plafond ma quelle verso vettori stabiliti in Italia e privati continuano a generare plafond. E corretto? R (Gianpaolo Tosoni) Se il committente è un soggetto italiano ovvero se il committente è un privato e in questo caso il prestatore è un soggetto nazionale, si applica l Iva in Italia. Trattandosi di servizi internazionali tali operazioni rientrano fra le operazioni non imponibili ai sensi dell articolo 9 del Dpr 633/72 e quindi generano ancora plafond. 35

36 D Autofattura servizio Ue: posso fare autofattura cumulativa per più fatture dello stesso prestatore con periodicità mensile? R (Gianpaolo Tosoni) A nostro parere l autofattura deve essere emessa dal committente nazionale in relazione al momento del pagamento del servizio che rappresenta il momento in cui l operazione si intende effettuata. Se non intervengono modifiche legislative questa dovrebbe essere la regola fino a quando non sarà possibile integrare la fattura ricevuta dal prestatore comunitario. 36

37 D Fornitore Ue fattura a gennaio 2010 provvigioni su vendite di beni mobili, di competenza del La fattura è pagata nel Quale regime va applicato? R (Gianpaolo Tosoni) Ai fini Iva trattandosi di prestazione di servizio il momento di effettuazione della operazione coincide con il pagamento del corrispettivo. Quindi se il committente è un soggetto passivo italiano l Iva si applica da quest ultimo con il meccanismo del reverse charge. 37

38 D Possono presentarsi eventuali problemi di detraibilità Iva di acquisti in presenza di numerose fatture emesse per servizi internazionali a soggetti passivi esteri? R (Renato Portale) No, i servizi internazionali consentono il diritto alla detrazione anche se riferiti a operazioni di cui ai numeri da 1 a 4, dell articolo 10, per effetto della nuova lettera a- bis) inserita al terzo comma dell articolo 19 del Dpr 633/72. 38

39 D La fatturazione attiva verso clienti comunitari ed extra Ue per le agenzie di viaggio che utilizzano il regime del 74-ter viene modificata dal nuovo articolo 7-ter? Oppure si può continuare ad utilizzare il regime speciale del 74-ter? R (Renato Portale) Dovrebbero restare le vecchie norme, in quanto si tratta di un regime speciale in cui la prestazione è cumulativa ed è in deroga ai principi di territorialità. Al riguardo, tuttavia, occorre attendere la nuova riscrittura della direttiva sulle agenzie di viaggio. 39

40 D - L'articolo 38-bis 1 introdotto dallo schema di decreto legislativo approvato dal governo il 12 novembre scorso, prevede che i soggetti residenti non possono richiedere il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato della Ue se hanno effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette senza diritto alla detrazione. Quindi se un contribuente italiano ha effettuato operazioni esenti per esempio per il 90% del proprio volume d'affari può chiedere il rimborso? Si tenga conto che l'articolo 6 della direttiva 9/2008 fa riferimento al pro-rata. R (Agenzia Entrate) Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Direttiva 2008/9/Ce del Consiglio del 12 febbraio 2008, in fase di recepimento con il decreto legislativo sopra menzionato, «per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo che non sia nello stesso stabilito, deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito». Ne consegue che il rimborso non è ammesso se duante il periodo di riferimento del rimborso, il soggetto passivo abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Al fine di evitare distorsioni applicative del meccanismo di rimborso agevolato si deve ritenere che, nell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia effettuato solo in parte operazioni esenti, l'ammontare del rimborso è ammesso in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 della richiamata direttiva che espressamente richiama il concetto di pro-rata dell'importo dell'iva rimborsabile. Fonte: Il Sole 24ore Telefisco gennaio

41 D Nel corso del 2010, anteriormente al termine per la presentazione della dichiarazione annuale per l anno precedente, un contribuente procede alla regolarizzazione di acquisti in sospensione d imposta eccedenti il plafond effettuati a settembre 2009, emettendo autofattura e versando l imposta con il modello F24, codice tributo Premesso che le operazioni regolarizzate e la relativa imposta versata confluiranno nella dichiarazione per il 2009, si chiede conferma della legittimità dell esercizio della detrazione dell imposta risultante dall autofattura, previamente registrata ai sensi dell art. 25, nella medesima dichiarazione. R (Agenzia Entrate) Con più documenti di prassi (cfr. circolare 17 maggio 2000, n. 98/E, circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E, cui si rinvia), sono state chiarite le modalità per regolarizzare l acquisto o l importazione di beni e servizi senza applicazione d imposta oltre il limite del plafond. Nel caso indicato nel quesito il contribuente che emette autofattura è obbligato, tra l altro, a versare, mediante il modello F24, l imposta e gli interessi con il codice tributo relativo al periodo in cui erroneamente è stato effettuato l acquisto senza applicazione dell IVA (nel caso in esame, codice tributo 6009), nonché le sanzioni (codice tributo 8904) in misura ridotta ad un decimo in caso di ravvedimento (di cui all articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997), entro il 30 settembre L autofattura deve essere annotata nel registro degli acquisti e un esemplare deve essere presentato al locale ufficio delle entrate. Attraverso tale procedura, l imposta oggetto di regolarizzazione confluirà nell ammontare dell imposta in detrazione della dichiarazione annuale relativa al 2009 e nell ammontare dei versamenti effettuati. Al fine di evitare la doppia detrazione dell imposta regolarizzata sarà necessario indicare nella dichiarazione annuale l imposta regolarizzata anche in una posta di debito, ossia nel quadro VE tra le variazioni e arrotondamenti di imposta (cfr istruzioni al modello di dichiarazione annuale IVA 2010 punto ). 41 Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio 2010

42 D Dalle disposizioni del dl 78/2009 e del provvedimento dell agenzia delle entrate del 21/12/2009 sembra evincersi che i nuovi vincoli sulle compensazioni dei crediti Iva, introdotti dal dl 78/2009, si rendono operanti soltanto al superamento delle soglie stabilite ( euro nell anno solare), indipendentemente dall ammontare del credito risultante dalla dichiarazione annuale o dall istanza trimestrale. Si conferma che il contribuente la cui dichiarazione annuale evidenzia, per esempio, un credito di euro computato a nuovo nell anno successivo, potrà compensarlo liberamente fino al limite di euro, senza dover richiedere il visto di conformità e dover utilizzare la procedura telematica dell Agenzia? R (Agenzia Entrate) Si conferma che i vincoli previsti dall art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, (la presentazione preventiva della dichiarazione ovvero delle istanze da cui emerge il credito, l apposizione del visto di conformità e l utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle entrate), si applicano nel caso di effettivo utilizzo in compensazione di crediti Iva superiori ai limiti di e euro. Va precisato che ai fini del computo dei limiti sopra esposti, come precisato nel provvedimento del Direttore dell Agenzia del 21 dicembre 2009 e nella circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 non sono comprese le compensazioni interne, ossia le compensazioni dei crediti Iva con l Iva dovuta a titolo di versamento periodico, saldo e acconto. Ciò in quanto, per tale tipo di pagamenti, l esposizione della compensazione nel modello F24 rappresenta solo una modalità alternativa di esercitare la detrazione prevista dall articolo 30 del d.p.r. n. 633 del 1972, che può essere evidenziata all interno della dichiarazione annuale. Le altre ipotesi di utilizzo di crediti, rientrano invece nelle compensazioni esterne che soggiacciono ai vincoli del decreto. Qualora il contribuente intenda superare la soglia dei euro in compensazione esterna, per agevolare il corretto computo dell ammontare dei crediti Iva utilizzati in compensazione interna, sarebbe comunque opportuno che, anche se non obbligato, siano sempre utilizzati i servizi telematici dell Agenzia delle entrate. Ciò favorisce infatti la corretta individuazione dell ammontare di credito Iva che non deve essere considerato ai fini del calcolo del tetto dei ovvero dei euro. 42 Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio 2010

43 D Un contribuente presenta la dichiarazione annuale per il 2009 con un credito Iva di , computato a nuovo. Nel primo trimestre 2010, matura un credito infrannuale rimborsabile di , che intende utilizzare in compensazione. Nel corso del 2010, quindi, i crediti Iva utilizzati in compensazione supereranno euro. E corretto ritenere che la compensazione possa effettuarsi anche se la dichiarazione annuale non è stata vistata (perché il credito non superava la soglia di euro)? R (Agenzia Entrate) Come esplicitato nella circolare n. 1 del 15 gennaio 2010, paragrafo 2, il controllo sul limite dei è effettuato distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o infrannuale) in base all anno di maturazione. Non è richiesta l apposizione del visto di conformità sulle istanze trimestrali; tale onere ricade solo sulle dichiarazioni annuali da cui emerge un credito Iva di importo superiore a euro che il contribuente intende utilizzare in compensazione. Pertanto, con riferimento all esempio prospettato, se il contribuente nel corso del 2010 utilizza in compensazione esterna tutto il credito a disposizione, complessivamente pari a euro, per l utilizzo dei euro di credito annuale, rientrando nei limiti dei euro, non è obbligatoria l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio

44 D In relazione alle nuove disposizioni del dl 78/2009, si chiede di sapere se per l utilizzo in compensazione, nel corso del 2010 e prima della presentazione della dichiarazione per il 2009, del credito annuale Iva 2008 e dei crediti trimestrali 2009 si rendano applicabili, in tutto o in parte, le disposizioni introdotte dall art. 10 del dl 78/2009. R (Agenzia Entrate) Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010 e riguardano il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale relativa al 2009 e i crediti Iva chiesti in compensazione con le istanze trimestrali relative al Sull utilizzo in compensazione del credito annuale Iva 2008 e dei crediti trimestrali 2009 continuano pertanto ad applicarsi le vecchie disposizioni. Infatti, come esplicitato nella circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 il tetto di euro è riferito all anno di maturazione del credito e non all anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o infrannuale). Ciò significa che il credito annuale Iva 2008 e i crediti trimestrali 2009 possono essere utilizzati in compensazione senza i vincoli imposti dalle nuove disposizioni, fino alla data di presentazione della dichiarazione 2009, da cui emergerà il credito sottoposto alla nuova disciplina. Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio

45 D In relazione ai crediti Iva risultanti dall ultima dichiarazione annuale per cessata attività, ma non richiesti a rimborso in tale sede, entro quale termine può essere presentato il modello VR per la richiesta di rimborso? E nel caso in cui il credito sia stato indicato nella sezione 3 del quadro RX del modello Unico, e pertanto rigenerato? R (Agenzia Entrate) Ai sensi dell articolo 38-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, per la richiesta di rimborso del credito IVA va utilizzato l apposito modello VR, da presentare a decorrere dal 1 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche in forma unificata (è, comunque, considerato valido il modello VR presentato entro 90 giorni dalla scadenza del termine). In assenza del modello VR il credito IVA indicato nella dichiarazione annuale si intende imputato in detrazione e/o in compensazione. Pertanto, il soggetto passivo che ha cessato l attività, può indicare il predetto credito IVA nel quadro RX del modello Unico dell anno successivo, quale credito proveniente da precedenti periodi d'imposta. Ciò facendo, infatti, "la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo" (cfr. Istruzioni al Modello Unico, Quadro RX, sezione II), con possibilità di una sua utilizzazione in compensazione Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio

46 D Considerata l attribuzione delle attività di accertamento e controllo dei contribuenti di grandi dimensioni alle Direzioni regionali dell Agenzia delle Entrate, si chiede di precisare a quale agente della riscossione tali contribuenti devono presentare il modello VR. R (Agenzia Entrate) Il passaggio alle Direzioni regionali dell attività di accertamento e controllo dei contribuenti di grandi dimensioni, operata in forza dell'art. 27, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, non ha mutato l ambito territoriale di competenza del concessionario della riscossione che rimane, pertanto, invariato. Fonte: Forum 2010 di ItaliaOggi 22 gennaio

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