Anno 2012 N.RF166. La Nuova Redazione Fiscale EX MINIMI - ACCONTI, ECCEDENZE A CREDITO E STUDI DI SETTORE

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1 Anno 2012 N.RF166 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 2/08/2012 EX MINIMI - ACCONTI, ECCEDENZE A CREDITO E STUDI DI SETTORE DM 26/4/ CM 17/ CM 30/ ISTRUZIONI STUDI DI SETTORE Sintesi: sono riepilogati gli obblighi in termini di versamento degli acconti per l'anno 2012 dei contribuenti interessati dal regime agevolato per l'anno 2012 o precedenti. Per quanto attiene la compilazione di Unico PF 2012, per i contribuenti ex minimi 2010 è possibile rilevare: - versamenti effettuati a titolo di acconto 2011 dell imposta sostitutiva; - la presenza di un credito d imposta derivante dal quadro CM di Unico PF In Unico PF 2012 tali soggetti non compilano più il quadro CM e dovranno rispettivamente: - riportare gli acconti versati nel rigo RN37, colonna 4 al fine di scomputarli con l Irpef a saldo; - evidenziare il relativo credito nella sezione II del quadro RX. Per i contribuenti usciti dal regime agevolato dal 2011, l applicazione degli studi di settore non assume rilevanza ai fini dell accertamento ma solo ai fini della selezione da sottoporre a controllo. CONTRIBUENTI MINIMI - ACCONTI DI IMPOSTA 2012 Le modalità di determinazione degli acconti risultano attualmente ancora dubbie in considerazione della mancanza di chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate. Nota: la questione non è stata affrontata dalla CM 17/2012 in relazione al regime agevolato applicabile dal 2012 secondo le modifiche del DL 98/2011 (regime dei cd. "nuovi minimi"); peraltro non sono più attuali i chiarimenti forniti con la CM 13/2008 in considerazione dell'abrogazione del 2 periodo art. 1 c. 117 L. 244/07 che prevedeva l'obbligo di applicazione del criterio storico per i soggetti che provenivano da un regime "ordinario" e facevano ingresso nel regime dei minimi. Tanto premesso si ritiene poter attribuire la seguente impostazione in funzione della situazione in cui si trova il contribuente: A) CONTRIBUENTE CHE ACCEDE DAL 2012 AL REGIME DEI MINIMI: potrà non applicare il criterio storico (considerate le novità introdotta dal DL 98/2011): ove tuttavia intenda applicarlo, la base di calcolo sarà l'imposta a debito indicata a rigo CM18 in Unico2012 potendo dunque applicare il criterio previsionale: tale criterio comporterà la determinazione presuntiva di una base imponibile su cui applicare il 5% della nuova imposta sostitutiva, che costituirà la base di calcolo Codici tributo: dovrà utilizzare i nuovi codici appositamente istituiti "1793" e "1794" B) CONTRIBUENTE CHE FUORIESCE DAL 2012 DAL REGIME DEI MINIMI: nulla è disposto per legge in tale situazione; a tal fine risulta: non conveniente applicare il criterio storico: in tal caso la base di calcolo è l'imposta a debito indicata a rigo CM18 in Unico2012 conveniente applicare il criterio previsionale: in tal caso occorre determinare l'irpef esclusivamente su eventuali ulteriori redditi diversi da quelli di impresa/professionale precedentemente assoggettati al regime agevolato Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 166/2012 Pag. 2 / 6 Codici tributo: in quest'ultimo caso sarà opportuno utilizzare i codici ordinari (in particolar modo se sia adottato il criterio previsionale). Tuttavia si deve ritenere ammesso versare con i codici propri dell'imposta sostitutiva, come avvenuto per il passato (la col. P di Rigo RN37 di Unico2012 accoglie gli acconti di imposta sostitutiva versati nel 2011, al fine di scomputarli dall'irpef dovuta - v. par. succ-; è del tutto presumibile che ciò avvenga anche in Unico2013 per gli acconti 2012). In tal caso può sorgere il dubbio se il versamento va effettuato con i nuovi codici oppure siano ancora utilizzabili i "vecchi" codici "1798" e "1799"; anche in questo caso si ritiene possibile utilizzare questi ultimi codici (che non risultano soppressi). C) CONTRIBUENTE CHE PERMANE NEL REGIME DEI MINIMI: anche in questo caso non è prevista alcuna particolare disposizione e pertanto sarà applicabile: criterio storico (non conveniente): assumerà come base di calcolo l'imposta indicata a rigo CM18 in Unico2012 (determinata con l'imposta sostitutiva del 20%) criterio previsionale (più conveniente): comporterà la determinazione presuntiva di una base imponibile su cui applicare il 5% della nuova imposta sostitutiva, che costituirà la base di calcolo. Codici tributo: dovrà utilizzare i nuovi codici appositamente istituiti "1793" e "1794" PER. D'IMP REGIME DI PROVENIENZA "Vecchi" minimi" Ordinario (2) REGIME DI SBOCCO "Nuovi" minimi ordinario (2) "Nuovi" minimi IMPOSTA DOVUTA Imp. sost. 5% Irpef Imp. sost. 5% PROSPETTO DI SINTESI PERIODO D'IMPOSTA 2012 ACCONTO 2012 (1) Criteri alternativi Base di Calcolo cod. trib. storico (sconsigliato) CM18 previsionale 5% x imponibile 1793 preventivato storico (sconsigliato) CM /1799 previsionale Irpef preventivata solo o su ulteriori redditi 4033/4034 storico zero (1) 1 acconto: 40% del 99% dell'imposta (sostitutiva o Irpef); 2 acconto: 96% dell'imposta (sostitutiva o Irpef) (2) Contabilità ordinaria o semplificata EX MINIMI ACCONTI 2011 DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA I contribuenti che: sono usciti dal regime dei minimi a partire dal 2011 in Unico 2012, non sono più tenuti alla compilazione del quadro CM bensì devono compilare rispettivamente il quadro RG / RF o RE in quanto transitati alla disciplina ordinaria. SCOMPUTO VERSAMENTI DI IMPOSTA SOSTITUTIVA Tali contribuenti nella maggior parte dei casi hanno versato l'acconto 2011: ancora con i codici tributo dell imposta sostitutiva (cod. "1798" e "1799") e non con i codici riferiti all'irpef (cod. "4033" e "4034").

3 Redazione Fiscale Info Fisco 166/2012 Pag. 3 / 6 Nel presupposto che il comportamento sia corretto, tali soggetti scomputano tali acconti: non nel rigo CM17 (non potendo più compilare il quadro CM) ma nel rigo RN37 di Unico 2012 ("Acconti versati") nella apposita colonna 4 (destinata ad accogliere proprio i versamenti a titolo di acconto 2011 dell imposta sostitutiva). In tal modo, sarà possibile: scomputare gli acconti versati dall IRPEF dovuta a saldo per il 2011 sommarli all eventuale IRPEF a credito risultante dalla dichiarazione. Esempio1 Il sig. Rossi, contribuente minimo nel 2010 ed in regime ordinario dal 2011, ha versato acconti di imposta sostitutiva per 800, così suddivisi: 420: 1 rata acconto 2011 (cod. trib. 1788)) 380: 2 rata acconto 2011 (cod. trib. 1799) L ammontare così versato va ricompreso a rigo RN37 di Unico PF 2012 ed evidenziato in colonna 4. Ipotizzando che il contribuente abbia altresì versato acconti IRPEF 2011 in relazione agli altri redditi posseduti per un importo di 250, il rigo RN37 va così compilato: DECADENZA O FUORIUSCITA: gli acconti 2011 versati adottando i codici dell'imposta sostitutiva (1798 e 1799) sono considerati regolarmente: sia in presenza di "decadenza" dal regime agevolato fin dal 1/01/2011; è il caso in cui nel periodo 2011 si è superato per oltre il 50% il limite di ricavi/compensi (in questi superato il limite di ) sia in presenza di semplice "fuoriuscita": è il caso in cui nel periodo 2010 si è superato il limite di di ricavi/compensi ma sia rimasto al di sotto del limite di , oppure il caso in cui nel 2010 si è acquisita una partecipazione in una società trasparente, sono state effettuate esportazioni, ecc. EX MINIMI CREDITO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA Qualora il contribuente presenti un credito derivante dal quadro CM di Unico PF 2011: al fine di riportare tale credito, al netto del relativo utilizzo in compensazione sarà necessario compilare la Sezione II del quadro RX di Unico PF 2012 riservata all indicazione dei crediti e delle eccedenze del precedente periodo d imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza. Il credito d imposta va evidenziato a rigo RX23 indicando il codice tributo 1800 (a col. 1). Inoltre, occorre indicare: a col. 2 l ammontare del credito derivante dal quadro CM di Unico PF 2011 a col. 3 l ammontare del credito o eccedenza che è stato complessivamente utilizzato in compensazione nel mod. F24 L'eventuale eccedenza può essere chiesta a rimborso (tramite l'indicazione a col. 4) oppure utilizzato in compensazione orizzontale in F24 (tramite l'indicazione a col. 5). Utilizzo in compensazione: per la compensazione in F24 dell'eccedenza residua va utilizzato il codice tributo 1800 (anno di riferimento: anno di insorgenza del credito: 2011, nel caso di specie).

4 Redazione Fiscale Info Fisco 166/2012 Pag. 4 / 6 Esempio2 Il sig. Bianchi, minimo nel 2010, presenta un credito pari a derivante dal quadro CM di UNICO PF Nel 2011 applica il regime ordinario (quadro RE di Unico PF 2012). Ipotizzando che nel 2011 parte del credito sia stato utilizzato in compensazione per il versamento delle ritenute d acconto operate ( 400) e che il contribuente abbia utilizzato a marzo 2012 il credito per versare in compensazione delle ritenute, la quota residua di credito, la sezione II del quadro RX del mod. UNICO 2012 PF va così compilata: In alternativa si può richiederne il rimborso F24 in compensazione MODELLO 730: si noti che un analogo raccordo tra l'irpef e l'imposta sostitutiva non ha trovato applicazione in caso di assistenza fiscale. Nel rigo F3 del mod. 730/2012 non è presente un riquadro dove indicare il credito di imposta sostitutiva indicata in Unico2011 (né le istruzioni al rigo chiariscono se tale credito possa essere sommato nel primo campo "Irpef", richiamando solo lo specifico rigo del quadro RN). Il contribuente minimo che ha cessato l'attività nel 2011 riportando un credito nel quadro RX Sez. I in Unico2012 può solo chiedere a rimborso tale credito se per il periodo 2012 intende presentare il modello 730 (in tal caso sarà opportuno indicare a rimborso a col. 4 tale credito; ove ciò non avvenisse potrà solo presentare istanza di rimborso ordinaria, posto che non potrà più compilare il quadro RX Sez. II di Unico2012). STUDI DI SETTORE - CASI PARTICOLARI PER EX MINIMI Tra i vari chiarimenti offerti dalla CM 30/2012, particolare rilevanza assumono quelli relativi alla compilazione del modello da parte dei soggetti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi. In particolare, per i soggetti esercenti attività d impresa (quindi non professionisti) che sono usciti dallo stesso passando al regime ordinario, si rileva uno sfasamento tra il principio di cassa operante nel regime dei minimi e quello di competenza del regime ordinario. Tale sfasamento potrebbe comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati in termini di: congruità dei ricavi posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza e di normalità economica. Al fine di neutralizzare tali effetti distorsivi, sono state previste particolari modalità di applicazione degli studi di settore, differenziando a seconda che l uscita dal regime sia intervenuta nel 2011 ovvero nel 2010 o 2009.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 166/2012 Pag. 5 / 6 EX MINIMI DAL 2011 Ai contribuenti (professionisti o imprenditori) che: sono fuoriusciti dal regime dei minimi nel 2011 (e che dunque hanno applicato il regime agevolato fino al 2010) non è applicabile l'accertamento sulla base degli studi di settore devono barrare l'apposito rigo del quadro V. CM 30/2012: "Al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi sui risultati degli studi di settore, derivanti dal passaggio dal principio di cassa dei minimi a quello di competenza ordinariamente utilizzato dalle imprese, sono state previste particolari modalità applicative nei confronti dei soggetti ex minimi ". Regime adottato: non rileva se i contribuenti hanno avuto accesso ad un regime "ordinario" (contabilità ordinaria o semplificata) oppure siano confluiti nel regime cd. "supersemplificato" (art. 27 c. 3 DL 98/2011). In futuro è probabile che tali effetti dovranno essere neutralizzati da parte del contribuente, trovando dunque applicazione l'accertamento sulla base degli studi in tal modo "rettificati". EX MINIMI DAL 2010 O DAL 2009 I contribuenti che hanno cessato di applicare il regime agevolato (non rileva se per "fuoriuscita" o per "decadenza") in precedenza: dunque nel periodo d imposta 2010 o nel 2009 devono fornire alcuni dati reddituali dei quadri F e G senza tenere conto degli effetti derivanti dall applicazione del principio di cassa correlato al citato regime devono barrare l'apposito rigo del quadro V pur trovando applicazione l'accertamento da studi di settore. ACCERTAMENTO DA STUDI: lo studio andrà applicato neutralizzando gli effetti del principio di cassa esteso ai periodi di imposta in cui si applica il principio di competenza. Note Si noti che a tal fine non è fatta alcuna differenza tra: professionisti e imprenditori contribuenti entrati nel regime "supersemplificato" oppure in contabilità ordinaria o semplificata. Contribuenti marginali: la CM 8/2012 richiama l'attenzione sul fatto che la conduzione dell'attività da parte del contribuente ex-minimo potrebbe configurare un'ipotesi di esclusione per marginalità economica (CM 38/2007), in particolar modo laddove sia adottato il regime cd. "supersemplificato" (limitato cui contribuenti che soddisfano i limiti dimensionali dei "vecchi" minimi, ai quali si applicano alcune semplificazioni contabili, pur rientrando nell'ambito di applicazione dell'iva e dell'irpef).

6 Redazione Fiscale Info Fisco 166/2012 Pag. 6 / 6 NEUTRALIZZAZIONE DEL CRITERIO DI CASSA NELLO STUDIO COSTO DEL VENDUTO RIMANENZE INIZIALI/FINALI DI MAGAZZINO AMMORTAMENTI va assunto al netto dell'iva per l'importo effettivamente sostenuto (es.: non dovrà considerare il pagamento di un fornitore avvenuto nel 2011 con merce consegnata nel 2010 è già venduta nel 2010) vanno determinate in base alle merci effettivamente giacenti (rispettivamente al 1/01/2011 ed al 31/12/2011), quantificate secondo l'imponibile delle fatture d'acquisto (es: bene presente al 1 gennaio 2011 comprato a dicembre 2010 e pagato nel 2011: esso andrà indicato tra le rimanenze iniziali per il valore di fattura, mentre il costo registrato su 2011 dovrà essere neutralizzato) va riportato il valore della quota di ammortamento relativa ai beni strumentali (di costo unitario > 516,46), acquistati durante il regime dei minimi, calcolata con gli ordinari criteri del TUIR Un contribuente ha acquistato nel 2009 (ultimo anno nel quale ha applicato il regime dei minimi) un bene strumentale all esercizio dell attività d impresa. Esempio Le spese di acquisto sostenute, pari a IVA, sono state integralmente dedotte nel periodo d imposta relativo all anno di acquisto del bene stesso, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei minimi. Con riferimento alla tipologia del bene strumentale acquistato, il coefficiente di ammortamento è pari al 25%. Tale contribuente, nel quadro F, dovrà indicare: al rigo F20, l importo di corrispondente alla terza quota di ammortamento relativa al bene strumentale; al rigo F29, l importo di , relativo al valore al netto dell IVA del bene stesso. La differenza di valore tra i dati indicati nel quadro F o G del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore e quelli indicati nel quadro RE, RF o RG del modello Unico 2012 comporta che gli importi di reddito da indicare nei modelli degli studi di settore e nei quadri reddituali di UNICO presumibilmente divergeranno. CONTRIBUENTI MINIMI E STUDI DI SETTORE TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE COMPILAZIONE dello SDS ACCERTAMENTO da SDS Minimo nel 2011 NO NO Minimo fino al 2010 fuoriuscito dal 2011 SI NO Minimo fino al 2009 fuoriuscito dal 2010 Minimo fino al 2008 fuoriuscito dal 2009 SI (neutralizzando il principio di cassa) Minimo nel 2012 NO NO Supersemplificato nel 2012 NO NO SI

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