Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

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1 Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio - Presidente - Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - Dott. SAMBITO Maria Giovanna - rel. Consigliere - Dott. MELONI Marina - Consigliere - Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

2 ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: T.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gargano Raffaele giusta delega a margine; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO DI BARI in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE REGIONE PUGLIA in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIAE DI BARI elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 122/2006 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 29/12/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

3 udito per il controricorrente l'avvocato BACOSI che si riporta; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 122/1/06, depositata il 29 dicembre 2006, la CTR della Puglia, confermando la decisione della CTP di Bari, ha rigettato il ricorso proposto da T.M.V. avverso l'atto di classamento nella categoria D/8 attribuito a due immobili di sua proprietà. I giudici d'appello, per quanto ancora interessa, hanno ritenuto che le caratteristiche dei beni - capannoni alti 7 metri costruiti con pannello in cls, dotati di pavimenti di tipo industriale e di ampie pertinenze scoperte - non potevano esser riferite ad immobili "ordinari" riconducibili alla categoria C/2 rivendicata dal contribuente, che non derivava ex se dalla disciplina urbanistico-catastale. Il contribuente ha depositato ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi, illustrati da memoria. L'Agenzia del Territorio ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Col primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n del 1949, art. 6 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sottoponendo, in conclusione il seguente quesito: "dica l'ecc.ma Corte se ai fini del classamento di una unità immobiliare, la previsione urbanistica che impedisca l'uso proprio della categoria C2 possa esser ritenuta irrilevante e, comunque, da non considerare ove non siano indicate dal contribuente altre unità immobiliari situate nella stessa zona che risultino collocate nella stessa categoria, laddove lo strumento urbanistico, sopravvenuto ha modificato la originaria destinazione precedentemente assentita".

4 2. Disattesa l'eccezione d'inammissibilità del motivo, tenuto conto che la contestazione relativa all'attribuzione del classamento ha costituito, proprio, l'oggetto del giudizio, il motivo è, ugualmente, inammissibile, per inidoneità del quesito di diritto: il ricorrente pretende l'attribuzione della categoria C2 nonostante affermi che il relativo uso sia impedito dallo strumento urbanistico, assunto contraddittorio e non congruente col tenore del motivo, in cui si sostiene, al contrario, la cogenza delle indicazioni urbanistiche nell'attribuzione delle categorie catastali. 3. Anche a voler ritenere tale indicazione (C2) un refuso (dovendo, piuttosto, intendersi la categoria D8, attribuita ai beni), il motivo non supera la soglia dell'ammissibilità, per il suo difetto di autosufficienza. 4. Il ricorrente riferisce (pag. 5), bensì, che i fabbricati furono costruiti, in conformità allo strumento urbanistico all'epoca vigente, per essere adibiti ad uso commerciale ed aggiunge che, a seguito della variante, i fabbricati ricadono in zona D4, ma non spiega nè come fosse contrassegnata la zona all'epoca della realizzazione degli immobili, nè quale fosse l'uso impresso ai beni (che si afferma esser stato assentito), di tal che non risulta chiarito in che modo l'intervenuta variante del PRG avrebbe inciso su di esso e dunque sull'idoneità dei beni a produrre ricchezza in riferimento alla loro destinazione funzionale e produttiva. 5. La circostanza che i giudici d'appello abbiano addebitato al contribuente di non aver indicato altri immobili classati con la categoria richiesta non costituisce la ratio decidendi della sentenza, che si è fondata sulle caratteristiche dei beni ed ha, piuttosto, fatto applicazione del principio secondo cui il raffronto con altri immobili similari costituisce un valido supporto probatorio della classe attribuita. 6. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 1, e 3 preleggi, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Al termine, il ricorrente formula i seguenti quesiti: "dica l'ecc.ma Corte se nella interpretazione del termine "destinazione ordinaria" di cui al D.P.R. n del 1949, art. 6 debbano ritenersi integrative ed aventi funzione di interpretazione autentica le fonti secondarie quali l'istruzione delle indicazioni della Direzione del Catasto del e dell'agenzia del Territorio con circolare del "; "se la presenza nell'immobile da classare quale la altezza di m. 7, la costruzione di pannelli in calcestruzzo, a presenza di pavimenti di tipo industriale e la mancanza di porte finite possano escludere che un immobile possa essere considerato ordinario e se,ove dovesse

5 essere ritenuto "speciale", tali caratteristiche possano essere compatibili con la classificazione D/8". 7. Va premesso che l'atto (classamento) con cui l'amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una rendita non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all'ufficio tecnico erariale (Cass. n del 2014), sicchè, per un'esatta applicazione della normativa è spesso necessario far riferimento a fattori e dati raccolti in circolari dell'amministrazione. 8. Ne consegue che ove il proprietario ritenga che il classamento (o la modifica catastale) sia inadeguato o erroneo (per esempio, in riferimento al carattere "ordinario" o "speciale" del bene) potrà adire il giudice tributario, ed in tal caso il relativo apprezzamento, attenendo ad una valutazione di fatto, può esser censurato, in sede di legittimità, sul terreno della congruità della motivazione e non sotto il profilo della violazione di legge (cfr. Cass. n del 2008, in motivazione). 9. Così delimitata, la doglianza è infondata. 10. La CTR ha fondato il suo convincimento circa la correttezza dell'atto di classamento sulla valutazione delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili, ritenendo (sulla scorta dei criteri forniti dalla Circolare dell'agenzia del Territorio n. 4 del ) che, per la singolarità delle enunciate caratteristiche, gli immobili stessi esorbitino da quelli "ordinari", e tale convinzione, congruamente motivata, non risulta utilmente censurata dal contribuente, che, nel negare la sussistenza dei requisiti di specialità degli immobili ha contrapposto un diverso apprezzamento, peraltro, limitato ad alcune delle caratteristiche valutate in sede di merito, invocando, nella sostanza, un nuovo, inammissibile, accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.

6 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 1 ottobre Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2014

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