CATTOLICA&PROFESSIONISTI RC TECNICI E PROGETTISTI Contratto di assicurazione responsabilità civile professionale

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1 MOD.C&P RCPRTECN 5-ED.02/05/2013 Cattolica&Professionisti RCTecnici e Progettisti CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscrittaall'albo Imprese IVASSn CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. RE00021 F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ CATTOLICA&PROFESSIONISTI RC TECNICI E PROGETTISTI Contratto di assicurazione responsabilità civile professionale Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

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3 NOTA INFORMATIVA CATTOLICA&PROFESSIONISTI RC TECNICI E PROGETTISTI La presente nota informativa MOD. C&P RC PRTECN 5 - ED. 02/05/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di assicurazione MOD. C&P RC PRTECN 2 - ED. 01/08/2012 La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n 35 del 26/05/2010, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO Assicurazione Polizza Assicurato Società Contraente Premio Indennizzo Franchigia Scoperto Cose Danni corporali Danni materiali Perdite Patrimoniali Sinistro R.C.T. Sinistro R.C.O. IVASS (ex ISVAP) Il contratto di assicurazione. Il documento che prova l'assicurazione. Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio. La somma dovuta dal contraente alla Società. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Morte o lesioni personali. Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. Ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza di lesioni personali o di danneggiamento di cose. La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la garanzia assicurativa. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n 95 del 6 luglio 2012), l'ivass succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'isvap. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n 135, ogni riferimento all'isvap contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'ivass. Attività Professionali Ordinarie - Ingegnere civile e/o edile ed Architetto I servizi forniti dall'assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza per i quali è legalmente autorizzato ad operare in qualità di ingegnere/architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore delle seguenti opere, così come definite e regolate dall'art legge 143 del 2/3/49 avente come titolo Approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto : a) costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative(classe I); b) impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili (classe III); c) impianti elettrici (classe IV); d) impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature urbane (classe VIII); e) strutture metalliche e strutture in legno lamellare. L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di consulenza, compreso MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 1 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

4 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti il rilascio di dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere sopra indicate. Sono inoltre comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: a. uso di sistemi di elaborazione elettronica; b. consulenza ecologica ed ambientale, progettazione aree verdi, impatto paesaggistico ed ambientale; c. responsabilità civile derivante all'assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere, o dalla guida di committenti o terzi in genere in cantiere; d. danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno; e. redazione del Fascicolo del Fabbricato per l'accertamento della consistenza statica e funzionale nei termini previsti da leggi e regolamenti; f. responsabilità civile derivante all'assicurato da attività di verifica elaborati progettuali e validazione dei progetti; g. danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'imprese esecutrici i lavori di costruzione; h. progettazioni architettoniche distributive compresa la realizzazione di mobilio ed arredamento con esclusione della responsabilità civile del produttore e/o dei rischi della progettazione/fabbricazione di beni in serie; i. responsabilità nell'espletamento di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria o da altri enti pubblici, in relazione alla propria attività professionale; j. responsabilità nell'espletamento di attività di misura, stima di immobili, misura stima divisione di fondi rustici; k. lavori topografici. Attività professionali - Geometra Perito Edile I servizi forniti dall'assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza per i quali è legalmente autorizzato ad operare in qualità di geometra o perito edile, libero professionista, progettista e/o direttore dei lavori delle seguenti opere, così come definite e regolate dalla Legge 2 Marzo 1949 n 144 avente come titolo Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri coordinata ed aggiornata con il D.M. 6 dicembre 1993 n 596: Categoria I Costruzioni rurali, costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a abitanti; a) costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre 2 famiglie nelle zone rurali, magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero e/o di piccole industrie; b) costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso ricovero e di industrie; c) case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici; d) restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati; e) impianti di servizi primari; Categoria III m) bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100/minuto; n) bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di HP 15 in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni di acqua di lieve entità; o) progetti di bonifica agraria; e comunque per tutte le attività consentite dalla legge fatta eccezione della Categoria II come definita nella legge sopra citata (Strade e canali, strade collina e montagna, manufatti opere idrauliche e stradali a sè stanti, impianti provvista condotta distribuzione d'acqua e fognature). L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di consulenza, compreso il rilascio di dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere sopra indicate. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: a. uso di sistemi di elaborazione elettronica; b. progettazione aree verdi, impatto paesaggistico ed ambientale; c. responsabilità civile derivante all'assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere, o dalla guida di committenti o terzi in genere in cantiere; d. danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno; e. redazione del Fascicolo del Fabbricato per l'accertamento della consistenza statica e funzionale nei termini previsti da leggi e regolamenti; f. danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'imprese esecutrici i lavori di costruzione; g. progettazioni architettoniche distributive compresa la realizzazione di mobilio ed arredamento con esclusione della responsabilità civile del produttore e/o dei rischi della progettazione/fabbricazione di beni in serie; MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 2 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

5 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti h. espletamento di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria o da altri enti pubblici, in relazione alla propria attività professionale; i. espletamento di attività di misura, stima di immobili, misura stima divisione di fondi rustici; j. lavori topografici; k. stima di colture erbacee ed arboree; l. valutazione di danni alle colture. L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di consulenza, compreso il rilascio di dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. Attività professionali - Ingegnere termotecnico/industriale perito industriale I servizi forniti dall'assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza per i quali è legalmente autorizzato ad operare in qualità di ingegnere o perito industriale, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore delle seguenti opere, così come definite e regolate dall'art legge 143 del 2/3/49 avente come titolo approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto : b) impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili (classe III); c) impianti elettrici (classe IV). L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di consulenza, compreso il rilascio di dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere sopra indicate. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: a. uso di sistemi di elaborazione elettronica; b. responsabilità civile derivante all'assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere, o dalla guida di committenti o terzi in genere in cantiere; c. danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno; d. danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'imprese esecutrici i lavori di costruzione; e. responsabilità nell'espletamento di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria o da altri enti pubblici, in relazione alla propria attività professionale; f. responsabilità nell'espletamento di attività di misura e stima di impianti. Attività Professionali Complesse - Ingegnere Civile e/o Edile ed Architetto I servizi forniti dall'assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza per i quali è legalmente autorizzato ad operare in qualità di ingegnere, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore di tutte le opere previste dall'art legge 143 del 2/3/49 avente come titolo Approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto, comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive modifiche o integrazioni. L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di consulenza, compreso il rilascio di dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività Restano escluse le seguenti opere: a) lavori subacquei; b) gallerie naturali ed artificiali (sono comunque compresi i sottopassi di dimensioni longitudinali e trasversali inferiore a m 12); c) dighe: ovvero sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi; d) porti: luoghi posti sulla riva del mare, di un fiume e/o un lago che permettono il ricovero di barche e natanti; e) ponti sospesi o strallati fatta eccezione per i ponti tubo e per le passerelle pedonali; f) ferrovie, linee ferroviarie, relativi impianti tecnici ed infrastrutture g) funivie di tutte le tipologie, relativi impianti, attrezzature portanti o traenti. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: g. uso di sistemi di elaborazione elettronica; h. consulenza ecologica ed ambientale, progettazione aree verdi, impatto paesaggistico ed ambientale; i. responsabilità civile derivante all'assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere, o dalla guida di committenti o terzi in genere in cantiere; j. danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno; k. redazione del Fascicolo del Fabbricato per l'accertamento della consistenza statica e funzionale nei termini previsti MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 3 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

6 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti da leggi e regolamenti; l. responsabilità civile derivante all'assicurato da attività di verifica elaborati progettuali e validazione dei progetti; m. danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'imprese esecutrici i lavori di costruzione; n. progettazioni architettoniche distributive compresa la realizzazione di mobilio ed arredamento con esclusione della responsabilità civile del produttore e/o dei rischi della progettazione/fabbricazione di beni in serie; o. responsabilità nell'espletamento di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria o da altri enti pubblici, in relazione alla propria attività professionale; p. responsabilità nell'espletamento di attività di misura, stima di immobili, misura stima divisione di fondi rustici. Attività Professionali Dottore in Agraria Dottore in Scienze Forestali Perito Agrario I servizi forniti dall'assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza per i quali è legalmente autorizzato ad operare in qualità di dottore in agraria, dottore in scienze forestali, o perito agrario, libero professionista, nell'esercizio delle attività previste dalla tariffa professionale dell'ordine/collegio al quale l'assicurato è iscritto. A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende: a. nell'espletamento di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria o da altri enti pubblici, in relazione alla propria attività professionale; b. misura, stima e divisione di fondi rustici; c. stima di colture erbacee ed arboree; d. valutazione di danni alle colture; e. funzioni contabili delle aziende agricole. L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di consulenza, compreso il rilascio di dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività. Collaboratore Periodo di Assicurazione Periodo di Efficacia Qualsiasi persona fisica che opera per conto dell'assicurato in qualità di dipendente, prestatore d'opera o lavoratore autonomo, praticante, apprendista, studente, corrispondente italiano od estero o parimenti qualificato, anche per incarichi sostitutivi, temporanei, per collaborazioni coordinate a progetto e contratti atipici in genere, nello svolgimento dell'attività Professionale e di cui l'assicurato stesso debba rispondere. Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 (dodici) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto di Assicurazione. Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto. Durata del Contratto di Assicurazione Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella scheda di polizza. Nel caso di contratto soggetto a proroga, il periodo relativo a detta proroga. Volume di affari Opera Il fatturato realizzato nel periodo di durata dell'assicurazione, esclusa I.V.A. ed escluse le cessioni di beni, sommato ad altri introiti esclusi dall' I.V.A. se previsto dalle alle norme fiscali vigenti. La costruzione edile, idraulica, impiantistica ovvero riguardante le infrastrutture per il trasporto di persone e/o cose, o la parte di essa, per la quale l'assicurato presta la sua attività professionale. Data di compimento delle opere La data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze: sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; consegna anche provvisoria delle opere al committente; uso delle opere secondo destinazione. Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per partidell'opera destinate per propria natura a lunga durata' si intendono: struttura portante dell'opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono la stabilità dell'opera e la trasmissione delle condizioni di carico (orizzontali, verticali, sismiche, ecc.) gravanti sulla costruzione al terreno, comprese le fondazioni, e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, strutture vani ascensore, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura, elementi di controventatura. MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 4 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

7 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Dati Societari Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona tel fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n ; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'ivass n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 170 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto è stipulato nella forma con tacito rinnovo. AVVERTENZA: Il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla Società almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art 9 delle condizioni generali di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto tiene indenne l'assicurato, nei limiti del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esecuzione delle opere, direttamente connesso all'esercizio dell'attività descritta in polizza così come meglio specificato e regolamentato: dall'art. 13 Oggetto della garanzia di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) delle condizioni generali di responsabilità civile cui si rinvia; dall'art. 21 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) delle condizioni generali di responsabilità civile cui si rinvia; e dalle Condizioni Aggiuntive di assicurazione (operanti soltanto se espressamente richiamate nello stampato di polizza) comprese tra l'art. RCG026 e l'art. RCG301 e precisamente: - RCG026 Corsisti, stagisti e borsisti ; - RCG027 Buona fede ; - RCG028 Buona fede INAIL"; - RCG031 R.C. committenza auto ; - RCG033 Danno alle opere ; - RCG034 Danni causati da prestatori di lavoro interinale ; - RCG041 Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL ; - RCG042 Infortuni subiti da prestatori di lavoro interinale ; - RCG050 Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge n 196 del ), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge n 335 del )"; - RCG051 Retroattività ; - RCG287 "Studio Associato"; - RCG288 "Responsabilità D.lgs. n 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni"; - RCG289 "Errata applicazione di norme relative alla progettazione di opere dell'ingegneria in zona sismica"; - RCG290 Perdite patrimoniali"; - RCG291 "Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori"; - RCG292 "Perdite patrimoniali da attività di certificazione"; - RCG293 "Ultrattività in caso di cessazione della professione"; - RCG294 Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali ; - RCG295 "Danni derivanti da interruzioni, sospensioni, mancato avvio di attività"; - RCG296 "Perdite patrimoniali da mancata rispondenza delle opere"; - RCG297 "Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme urbanistiche regolamenti edilizi"; - RCG298 "Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme relative al trattamento dei dati personali"; - RCG299 "Danni da inquinamento"; - RCG300 "Proprietà e/o conduzione dello studio"; - RCG301 "Scoperto". MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 5 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

8 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti Limitazioni ed esclusioni Esclusioni AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 18 delle condizioni generali di responsabilità civile - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio l'assicurazione non vale, salvo specifica deroga riportata in polizza: a) se, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza l'assicurato non è/non era iscritto al relativo Albo professionale o era sospeso per qualunque causa; b) se i lavori progettati e/o diretti e/o collaudati non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti; c) se i lavori progettati e/o diretti e/o collaudati non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli Enti preposti, qualora dette autorizzazioni siano previste per legge; d) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'assicurato o di cui l'assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente. L'assicurazione non comprende i danni e/o le perdite: e) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; f) da interruzione, sospensione, ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali od agricole o di servizi; g) a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori; h) da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; i) da circolazione, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; l) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; m) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili; n) patrimoniali conseguenti a mancato rispetto dei vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità; o) patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge; p) patrimoniali derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso o alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse; q) patrimoniali inerenti all'attività svolta dall'assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere d'amministrazione o di sindaco di società o enti; r) derivanti dalle attività previste ai sensi dei D.lgs. n 626 del e n 494 del e loro successive modifiche e/o integrazioni (Decreto Legislativo n e successive modifiche ed integrazioni; s) patrimoniali derivanti dalle attività previste ai sensi delle Leggi n 109 del e n 216 del (c.d. Merloni e Merloni bis ) e loro successive modifiche e/o integrazioni; t) all'ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, nonché per i danni derivanti da sviluppo di energie nucleari o radioattività; u) derivanti dall'inosservanza delle norme previste dalla Legge n 675 del (trattamento e tutela dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni; v) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; w) derivanti e/o in relazione al rilascio di certificazioni e perizie previste da norme di legge e/o regolamenti; x) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; y) derivanti da: estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; z) provocati da campi elettromagnetici; aa) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra Relativamente alla costruzione di stabilimenti industriali, la garanzia non vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato in conseguenza alla progettazione o direzione dei lavori di montaggio degli impianti specificamente destinati all'attività produttiva svolgentesi nello stabilimento stesso. Si precisa che: - l'esclusione e) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva Danno alle opere di cui MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 6 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

9 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti all'art. RCG033 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione f) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva Danno derivanti da interruzione, sospensione, mancato avvio di attività di cui all'art. RCG295 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione g) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori di cui all'art. RCG291 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione n) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme urbanistiche regolamenti edilizi" di cui all'art. RCG297 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione p) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Perdite patrimoniali da mancata rispondenza delle opere" di cui all'art. RCG296 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione r) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Responsabilità D.lgs. n 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni di cui all'art. RCG288 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione t) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Danni da inquinamento" di cui all'art. RCG299 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione u) è parzialmente derogata nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme relative al trattamento dei dati personali"; di cui all'art. RCG298 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; - l'esclusione w) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva "Perdite patrimoniali da attività di certificazione di cui all'art. RCG292 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio; AVVERTENZA: Come meglio precisato dall'art. 21 delle condizioni generali di responsabilità civile - cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio la garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni: a) conseguenti a malattie professionali; b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive; c) derivanti da: estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; d) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; e) derivanti da insalubrità dei locali; f) provocati da campi elettromagnetici; g) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra. Si precisa che: - l'esclusione a) non opera nel caso in cui sia richiamata la condizione aggiuntiva Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali di cui all'art. RCG294 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: si evidenzia inoltre che sono presenti esclusioni o limitazioni di garanzia all'interno dei seguenti articoli e delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio: - art. 7 Obblighi in caso di sinistro ; - art. 13 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso TerZi (R.C.T.) ; - art. 14 Persone non considerate terzi ; - art. 15 Estensione territoriale ; - art. 16 Validità temporale dell'assicurazione - Inizio e termine della garanzia R.C.T. ; - art. 17 "Efficacia dell'assicurazione"; - art. 18 Rischi esclusi ; - art. 19 "Pluralità di assicurati"; - art. 20 Vincolo di solidarietà ; - art. 21 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) ; - art. 22 Gestione delle vertenze Spese di resistenza ; - art. 23 Regolazione del premio ; - art. 25 "Variazione del premio alla scadenza del contratto"; - RCG026 Corsisti, stagisti e borsisti ; - RCG028 Buona fede INAIL;" - RCG031 R.C. committenza auto ; - RCG033 Danno alle opere ; MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 7 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

10 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti - RCG034 Danni causati da prestatori di lavoro interinale ; - RCG041 Infortuni subiti da dipendenti non soggetti INAIL ; - RCG050 Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge n 196 del ), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge n 335 del )"; - RCG051 Retroattività ; - RCG287 "Studio Associato"; - RCG288 "Responsabilità D.lgs. n 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni"; - RCG289 "Errata applicazione di norme relative alla progettazione di opere dell'ingegneria in zona sismica"; - RCG290 Perdite patrimoniali"; - RCG291 "Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori"; - RCG292 "Perdite patrimoniali da attività di certificazione"; - RCG293 "Ultrattività in caso di cessazione della professione"; - RCG294 Estensione dell'assicurazione R.C.O. alle malattie professionali ; - RCG295 "Danni derivanti da interruzioni, sospensioni, mancato avvio di attività"; - RCG296 "Perdite patrimoniali da mancata rispondenza delle opere"; - RCG297 "Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme urbanistiche regolamenti edilizi"; - RCG298 "Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme relative al trattamento dei dati personali"; - RCG299 - Danni da inquinamento - RCG300 "Proprietà e/o conduzione dello studio"; Per la disciplina delle esclusioni relative alle terze parti si rimanda all'articolo 14 delle condizioni generali di assicurazione. Franchigie scoperti e limiti di indennizzo AVVERTENZA: Sono presenti franchigie, scoperti o limiti di indennizzo all'interno dei seguenti articoli e delle seguenti clausole / garanzie aggiuntive previste dalle condizioni generali di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. - art. 21 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) ; - art. 22 Gestione delle vertenze Spese di resistenza ; - art. 24 Franchigie ; - RCG031 R.C. committenza auto ; - RCG033 Danno alle opere ; - RCG288 "Responsabilità D.lgs. n 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni"; - RCG289 "Errata applicazione di norme relative alla progettazione di opere dell'ingegneria in zona sismica"; - RCG290 Perdite patrimoniali"; - RCG291 "Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori"; - RCG292 "Perdite patrimoniali da attività di certificazione"; - RCG295 "Danni derivanti da interruzioni, sospensioni, mancato avvio di attività"; - RCG296 "Perdite patrimoniali da mancata rispondenza delle opere"; - RCG297 "Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme urbanistiche regolamenti edilizi"; - RCG298 "Perdite patrimoniali da mancato rispetto di norme relative al trattamento dei dati personali"; - RCG299 - Danni da inquinamento - RCG300 "Proprietà e/o conduzione dello studio"; - RCG301 "Scoperto". Al fine di far meglio comprendere il meccanismo di funzionamento delle suddette limitazioni, si riporta il seguente caso da utilizzare come esempio per analoghe limitazioni presente negli articoli sopra menzionati. Esempio: Nell'ipotesi di un danno a terzi di derivante da un errore di progettazione che ha causato il crollo di una casa in corso di costruzione, essendo previsto (dalla tabella Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie ) una franchigia di uro - il risarcimento corrisposto all'assicurato sarebbe pari a uro (al netto della franchigia contrattuale). 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Si rinvia agli articoli 5 e 6 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni. MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 8 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

11 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza che determina un aggravamento del rischio quando venga assicurato un professionista che dichiara di effettuare solamente attività di consulenza e ricerche catastali, e col tempo, cominciasse ad effettuare progetti e direzione di lavori edili. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ha un esempio di circostanza che determina una diminuzione del rischio quando venga assicurato un professionista per l'attività di progettista o direttore di lavori con garanzia completa di tutte le condizioni particolari e col tempo svolgesse solo attività di consulenza e ricerche catastali. 6. Premi Il contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; - denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di Tariffa sulla base di valutazioni tecnico-commerciali. Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi ai premi si rinvia all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione. 7. Rivalse AVVERTENZA: La Società può rivalersi verso i terzi responsabili del danno una volta che questo sia stato liquidato. Si rinvia, per la disciplina dei presupposti e per una più completa descrizione degli effetti nei confronti del contraente all'art del codice civile. AVVERTENZA: La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato stesso di prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze sia in sede giudiziale, sia civile che penale e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Si rinvia, per la disciplina degli aspetti di dettaglio, all'art. 22 delle condizioni generali di assicurazione. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il contraente può recedere dal presente contratto mediante raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione. AVVERTENZA: Per i contratti di durata pluriennale trascorso il quinto anno è data la facoltà al contraente di recedere dall'impegno contrattuale, senza oneri e con il solo preavviso di sessanta giorni. AVVERTENZA: La Società può recedere dal presente contratto entro il 60 giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia, per la disciplina dei termini e delle modalità di esercizio di tale diritto, all'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art C.C.) Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. 10. Legge applicabile al contratto Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. 11. Regime fiscale La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 22,25%. MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n... 9 / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

12 Cattolica&Professionisti RC Tecnici e Progettisti C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo AVVERTENZA In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: - Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - Numero della polizza e nominativo del contraente; - Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax oppure , allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro. Il reclamo all'ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto si rinvia al seguente articolo delle condizioni generali di assicurazione: - art. 22 Gestione delle vertenze Spese di resistenza. AVVERTENZA: Per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto resta comunque ferma la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'autorità giudiziaria. *** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Data ultimo aggiornamento 01/08/2012 MOD.C&P RC PRTECN 5-ED.02/05/2013 stampata in data 30/05/2013 Preventivo/Polizza n / 10 COPIA PER IL CONTRAENTE

13 CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg Cattolica CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. Lungadige Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscrittaall'albo Imprese IVASSn CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP CattolicaAssicurazioniSoc. Coop. F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ RCP3 Cattolica&Professionisti R.C. - ProfessioniTecniche CATTLOGOBIGJ.jpg CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CPRRCT 2 - ED. 12/2010 sono parte integrante della Nota Informativa MOD. CPRRCT 5

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15 INDICE DEFINIZIONI GENERALI... 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 4 CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE... 6 Norme aggiuntive che regolano la Responsabilità Civile Professionale del perito agrario / dott. agronomo CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI RESPONSABILITÀ CIVILE RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE / 20

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17 DEFINIZIONI GENERALI Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato: Assicurazione Il contratto di assicurazione. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Società L'Impresa assicuratrice. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio. Premio La somma dovuta dal contraente alla Società. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Franchigia La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Scoperto La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Cose Sia gli oggetti materiali sia gli animali. Danni corporali Morte o lesioni personali. Danni materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. Perdite Patrimoniali Ogni pregiudizio economico che non sia l'effetto o la conseguenza di lesioni personali o di danneggiamento di cose. Sinistro R.C.T. La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la garanzia assicurativa. Sinistro R.C.O. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 3 / 20

18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 Assicurazioni presso diversi assicuratori L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile. Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato o il contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile. Art. 8 Recesso in caso di sinistro La Società può recedere dal presente contratto entro il 60 giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro. 4 / 20

19 Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso la Società restituirà al contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso. Art. 9 Proroga dell'assicurazione Se non indicato diversamente nello stampato di polizza, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente. Art. 11 Foro competente Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del contraente/ assicurato. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 5 / 20

20 CONDIZIONI GENERALI DI RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 13 Oggetto della garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale previsto in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esecuzione delle opere, direttamente connesso all'esercizio dell'attività descritta in polizza per la costruzione di edifici rurali, industriali, civili, impianti di servizi generali interni, impianti per la distribuzione delle acque, fognature urbane, il cui costo per singola opera non superi euro ,00. La garanzia comprende altresì le attività di consulenza e ricerche catastali. Tra le citate attività non rientrano in ogni caso quelle riguardanti le seguenti opere: strade ferrate o ferrovie, ponti e viadotti, gallerie, impianti teleferici, bacini e dighe, opere subacquee, portuali ed aeroportuali. Art. 14 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente con le predette persone o con l'assicurato stesso; b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Art. 15 Estensione territoriale La garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'unione Europea, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art. 16 Inizio e termine della garanzia R.C.T. Premesso che l'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile), di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, a parziale deroga dell'art. 13 Oggetto della garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) delle condizioni generali di responsabilità civile, la garanzia R.C.T. vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. Nell'eventualità che il rischio in oggetto sia già stato assicurato, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal contraente/assicurato con la Società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di efficacia della presente polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa con la Società. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente polizza e le precedenti coperture assicurative stipulate dal contraente/assicurato con la Società, con la 6 / 20

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