Bologna, 2 dicembre A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi
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- Amanda Sacchi
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1 Bologna, 2 dicembre 2014 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto CIRCOLARE N. 9 NOVITÀ FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI (D.LGS. 175/2014) SECONDA PARTE Continuiamo l analisi delle norme contenute nel Decreto Semplificazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre u.s. 5. Abrogazione della solidarietà fiscale negli appalti per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente Dal 13 dicembre p.v. cesserà definitivamente la solidarietà fiscale negli appalti, prevista dall art. 13-ter del D.L. 83/2012, che tanti problemi ha creato agli operatori del settore. Come ricorderete dalla nostra Circolare n. 18/2012, alla quale Vi rimandiamo, l art. 13-ter cit. aveva previsto che dall 11 ottobre l appaltatore di opere e servizi dovesse rispondere in solido con il subappaltatore, nei limiti dell ammontare del 1 Più precisamente a partire dai pagamenti effettuati dall 11 ottobre 2012 per i contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012.
2 corrispettivo dovuto, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell imposta sul valore aggiunto dovuti all Erario dal subappaltatore in relazione al rapporto di subappalto. Nello stesso tempo, il committente non rispondeva in solido con l appaltatore per i mancati versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell IVA dovuti all Erario dall appaltatore, ma era punito con una sanzione amministrativa da a euro se gli adempimenti suddetti non fossero stati posti in essere dall appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ciò aveva obbligato molti committenti e appaltatori, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi, a richiedere agli anelli inferiori della catena (cioè ai loro appaltatori/subappaltatori) la produzione di un autocertificazione in cui gli appaltatori/ subappaltatori dichiaravano sotto la propria responsabilità civile e penale di aver adempiuto a tutti i versamenti fiscali prescritti dalla legge. Questo aveva portato a non poche reticenze da parte degli appaltatori/subappaltatori, soprattutto quelli che avevano difficoltà ad onorare tutte le scadenze fiscali. Già il Decreto del Fare del Governo Letta (D.L. 69/2013) aveva smorzato la portata della norma, abrogando la responsabilità solidale dell appaltatore, ma soltanto per l IVA 2, non anche per le ritenute fiscali. Nello stesso tempo, era stata cancellata la sanzione amministrativa prevista in capo al committente per il mancato versamento dell IVA da parte dei suoi appaltatori/subappaltatori. Ora, con il Decreto Semplificazioni viene meno la responsabilità solidale dell appaltatore e la sanzione amministrativa per il committente anche in merito al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Ciò significa che, a decorrere dal 13 dicembre p.v., non sarà più necessario richiedere l autocertificazione agli appaltatori/subappaltatori prima di procedere al pagamento di quanto loro dovuto. 2 Con decorrenza 22 giugno 2013 (si veda ns. Circolare n. 10/2013).
3 6. Novità in materia di dichiarazione di successione Il Decreto Semplificazioni ha aumentato i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione, portando il limite dell attivo ereditario al di sotto del quale la dichiarazione non si presenta dagli attuali ,84 euro ai futuri euro (la disposizione entrerà in vigore il 13 dicembre p.v.). L esonero, tuttavia, vale soltanto nel caso in cui non siano presenti nell attivo ereditario immobili o diritti reali immobiliari, e soltanto nel caso in cui l eredità sia devoluta a favore del coniuge e/o dei parenti in linea retta (genitori-figli e nonninipoti). Nessun esonero, dunque, in presenza di immobili o in caso di devoluzione dell attivo ereditario a soggetti diversi da quelli citati. Inoltre, per i crediti d imposta chiesti a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla registrazione della dichiarazione di successione, non occorre più presentare una dichiarazione di successione integrativa (come è avvenuto fino ad oggi) per comprenderli nell attivo del de cuius, perché l Agenzia delle Entrate liquiderà l imposta di successione già tenendo conto di tali crediti fiscali. Altre novità riguardano i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, che non dovranno essere più presentati in copia autentica, ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le copie costituiscono copie degli originali. Resta però salva la facoltà dell Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. 7. Abrogazione della comunicazione dei lavori agevolabili al 65% non conclusi alla fine del periodo d imposta Come ricorderete, i contribuenti che sostenevano spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (oggi agevolabili al 65%) erano obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate, entro
4 90 giorni dalla fine del periodo d imposta 3, la comunicazione dei lavori che non erano ancora ultimati alla data del 31 dicembre dell anno precedente, al fine di anticipare la detrazione fiscale all anno di sostenimento della spesa, senza attendere la fine dei lavori. Con il Decreto Semplificazione è stata abrogata tale comunicazione con decorrenza 13 dicembre 2014, quindi a partire da questa data non occorrerà più presentarla. 8. Razionalizzazione delle comunicazioni per l esercizio di opzioni fiscali Con il Decreto Semplificazioni sono state razionalizzate (tecnicamente e temporalmente) le opzioni riguardanti l ingresso nei seguenti regimi: trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR); consolidato fiscale (artt. 117 e segg. del TUIR); tonnage tax per le imprese marittime (artt. 155 e segg. del TUIR); calcolo della base imponibile IRAP da bilancio da parte delle imprese IRPEF in contabilità ordinaria (art. 5-bis, comma 2 del D.Lgs. 446/97). In particolare, a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (quindi, per le imprese con esercizio coincidente con l anno solare, a decorrere dal periodo d imposta 2015), tali opzioni andranno esercitate non più con modelli ad hoc, ma nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione IRAP per l ultimo regime sopra indicato presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. 3 Quindi entro il 31 marzo per le persone fisiche e per le persone giuridiche con esercizio coincidente con l anno solare (30 marzo in caso di anno bisestile).
5 Ovviamente la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IRAP saranno integrate con dei moduli per poter accogliere le nuove opzioni. Quindi, per riepilogare 4 : a) l opzione per il regime di trasparenza fiscale (vincolante per un triennio) che fino al 2014 va esercitata entro la fine del primo dei tre esercizi sociali che compongono il triennio (31 dicembre), a partire dal 2015 andrà esercitata nel Modello Unico presentato nel primo anno di esercizio dell opzione: quindi, l opzione per il triennio andrà esercitata entro il 31 dicembre 2014 con l apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate, mentre l opzione per il triennio andrà esercitata nel Modello Unico 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015; b) l opzione per il regime di consolidato fiscale (vincolante per un triennio) che fino al 2014 andava esercitata entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l esercizio dell opzione (16 giugno), a partire dal 2015 andrà esercitata nel Modello Unico presentato nel primo anno di esercizio dell opzione: quindi, l opzione per il triennio andava esercitata entro il 16 giugno 2014 con l apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate, mentre l opzione per il triennio andrà esercitata nel Modello Unico 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015; c) l opzione per il regime di tonnage tax (vincolante per un decennio) che fino al 2014 andava esercitata entro tre mesi dall inizio del periodo d imposta del decennio (31 marzo), a partire dal 2015 andrà esercitata nel Modello Unico presentato nel primo anno di esercizio 4 Negli esempi citati si farà riferimento ad imprese con esercizio coincidente con l anno solare.
6 dell opzione: quindi, l opzione per il decennio andava esercitata entro il 31 marzo 2014 con l apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate, mentre l opzione per il decennio andrà esercitata nel Modello Unico 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015; d) l opzione per il regime di calcolo della base imponibile IRAP da bilancio (vincolante per un triennio) da parte dei soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) che fino al 2014 andava esercitata entro 60 giorni dall inizio del periodo d imposta per il quale si esercitava l opzione (2 marzo o 1 marzo se anno bisestile), a partire dal 2015 andrà esercitata nel Modello IRAP presentato nel primo anno di esercizio dell opzione: quindi, l opzione per il triennio andava esercitata entro il 3 marzo 2014 (il 2 era domenica) con l apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate, mentre l opzione per il triennio andrà esercitata nel Modello IRAP 2015 da presentare entro il 30 settembre Novità per le società in perdita sistematica Con una norma retroattiva (che vale già per il periodo d imposta in corso al 13 dicembre ) il Decreto Semplificazioni ha reso più elastica la nozione di società c.d. in perdita sistematica. In sostanza, se fino a ieri una società che dichiarava una perdita fiscale per tre periodi d imposta consecutivi era considerata di comodo (con tutte le nefaste conseguenze previste per le società non operative ai fini delle imposte sui redditi, dell IRAP e dell IVA 6 ), oggi, affinché si possa essere considerati di comodo è 5 Quindi, per le società con esercizio coincidente con l anno solare, dal Si veda ns. Circolare n. 12/2012.
7 necessario dichiarare perdite fiscali per cinque periodi d imposta consecutivi. Allo stesso modo, se fino a ieri le società potevano essere considerate di comodo o non operative anche quando in un triennio dichiaravano perdite fiscali per due periodi d imposta e in un altro un reddito positivo ma inferiore al minimo richiesto per superare la presunzione di società di comodo, oggi le medesime società potranno essere considerate non operative soltanto se in un quinquennio dichiarano perdite fiscali per quattro periodi d imposta e in un altro un reddito positivo ma inferiore al minimo di legge. 10. Novità in materia di cancellazione delle società in liquidazione Il D.Lgs. n. 175/2014 ha statuito che la cancellazione delle società in liquidazione dal Registro delle Imprese ai sensi dell art del Codice civile ha effetto ai fini fiscali soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal medesimo Registro. Questo vuol dire che l Agenzia delle Entrate, l INPS, l INAIL, i Comuni e, in genere, tutti gli enti impositori avranno cinque anni di tempo (dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese) per emettere e notificare in capo alle società estinte gli avvisi di accertamento, di liquidazione, e gli atti di riscossione di tributi e contributi e relativi sanzioni e interessi (in sostanza è come se la società continuasse a vivere ai soli fini fiscali fino a quando non si conclude il periodo di accertamento fiscale e contributivo da parte degli Enti impositori). Inoltre, è prevista la responsabilità in proprio dei liquidatori dei soggetti IRES per le imposte dovute dalla società per il periodo di liquidazione e per i periodi anteriori, se essi non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all assegnazione di beni ai soci, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
8 11. Novità in materia di lettere d intento per acquistare o importare senza applicazione dell IVA Fino ad oggi, chi fornisce beni e servizi ad un soggetto c.d. esportatore abituale deve comunicare all Agenzia delle Entrate le lettere d intento ricevute da costui entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA successiva rispetto al mese/trimestre in cui sono state effettuate le operazioni (cessioni di beni/prestazioni di servizi) che hanno tenuto conto delle lettere d intento, e le cui fatture hanno quindi riportato il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72. Tale termine era stato così modificato dal Decreto Semplificazioni del 2012 (D.L. 16/2012): in passato era prevista la comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d intento 7. Ora, con il D.Lgs. 175/2014, il fornitore dell esportatore abituale non deve più comunicare le lettere d intento ricevute all Agenzia delle Entrate: sarà l esportatore abituale stesso che comunicherà telematicamente all Agenzia delle Entrate la dichiarazione di voler acquistare e/o importare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA. Una volta trasmessa la dichiarazione suddetta all Agenzia delle Entrate, l esportatore abituale consegnerà al suo fornitore di beni o prestatore di servizi (ovvero alla Dogana) la dichiarazione suddetta con la relativa ricevuta di presentazione telematica rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Solo dopo aver ricevuto la dichiarazione e aver riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate, il fornitore o prestatore potrà emettere fattura non imponibile ai fini IVA ai sensi dell art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72: in mancanza di tale riscontro, si applica una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell imposta dovuta (l Agenzia delle Entrate dovrà chiarire cosa si intende per riscontro telematico ). 7 Si veda ns. Circolare n. 9/2012.
9 Il fornitore/prestatore, tuttavia, pur non essendo più tenuto a comunicare le lettere d intento ricevute dall esportatore abituale, è comunque tenuto ad indicare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute (quindi si tratta di una mini-semplificazione e anche di una doppia comunicazione alle Entrate, una volta da parte dell esportatore abituale, un altra volta dal fornitore di beni e servizi del medesimo). La nuova disposizione si applica alle dichiarazioni d intento relative ad operazioni senza applicazione dell imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015, ma previa emanazione entro il 13 marzo 2015 di un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità tecniche e applicative della norma. Nel frattempo, e nelle more dell emanazione di tale Provvedimento, si continuerà a comunicare le lettere d intento ricevute, come è stato fatto fino ad oggi (quindi rimane in vigore la vecchia norma). 12. Novità in materia di comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black-list Il Decreto Semplificazioni ha previsto due novità in materia di operazioni rilevanti ai fini IVA intercorse con Paesi c.d. black-list : la prima riguarda il fatto che tali operazioni debbano essere comunicate annualmente (e non più mensilmente o trimestralmente); la seconda riguarda il limite al di sotto del quale le operazioni non vanno comunicate, che passa dagli attuali 500 euro (per operazione) ai futuri euro (intesi, però, come importo complessivo annuale). La disposizione si applica alle operazioni poste in essere già dall anno 2014, per cui l Agenzia delle Entrate dovrà chiarire le modalità di comunicazione di tali operazioni, anche in considerazione del fatto che per il 2014 sono già state fatte diverse comunicazioni mensili o trimestrali.
10 Vi ricordiamo che i Paesi black list sono i seguenti: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Angola, Anguilla, Antigua, Antille olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Kenia, Kiribati (ex Isole Gilbert), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Sark (Isole del Canale), Seichelles, Singapore,, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu. Vi ricordiamo altresì che San Marino è uscito dagli elenchi black-list con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2014 e con decorrenza 24 febbraio * * * * * Con una successiva Circolare Vi daremo conto delle ulteriori norme di semplificazione introdotte dal D.Lgs. 175/2014. Lo Studio Aicardi resta a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento e con l occasione porge Cordiali saluti.
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