Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 1º ottobre 2013

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1 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 3 ottobre 2013 (OR. en) 14326/13 ENER 446 ENV 887 DELACT 49 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 1º ottobre 2013 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2013) 6280 final Oggetto: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea Regolamento delegato (UE) n. /.. della Commissione del che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2013) 6280 final. All.: C(2013) 6280 final 14326/13 sp DG E IT

2 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2013) 6280 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

3 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Motivazione e obiettivi della proposta L'impatto ambientale dei forni per uso domestico e delle cappe da cucina per uso domestico è notevole nell'unione europea, in particolare per quanto riguarda il consumo di energia elettrica nella fase d'uso, stimato nel 2010 in 359 PJ 1 (consumo di energia primaria) l'anno, pari a 16,2 Mt di CO 2 equivalente. Le disposizioni per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico sono stabilite dalla direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio 2. Tuttavia, lo sviluppo tecnologico nel campo degli apparecchi di cottura per uso domestico è stato molto rapido negli ultimi anni. Gli studi preliminari per le norme sulla progettazione ecocompatibile hanno dimostrato che, oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica nel campo dei forni elettrici per uso domestico, è possibile ridurre ulteriormente il consumo energetico di tali apparecchi. Inoltre, tali studi hanno rivelato che i forni a gas e le cappe da cucina per uso domestico presentano un potenziale significativo di risparmio energetico. Il presente progetto di regolamento delegato mira a introdurre una revisione del sistema di etichettatura per i forni per uso domestico, inclusi i forni a gas, ed un nuovo schema di etichettatura per le cappe da cucina per uso domestico in funzione dell'efficienza e del consumo sotto il profilo energetico al fine di fornire ai consumatori informazioni uniformi su tali prodotti. I requisiti di etichettatura offrono inoltre ai fornitori un incentivo dinamico per migliorare l'efficienza energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico e per accelerarne la penetrazione nel mercato. Il presente progetto di regolamento delegato integra il progetto di regolamento della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piastre di cottura e cappe da cucina per uso domestico 3. Contesto generale Si continuano a vendere forni e cappe da cucina per uso domestico a bassa efficienza energetica perché i fornitori non sono incentivati ad immettere sul mercato apparecchi ad alta efficienza energetica e ad indurre gli utilizzatori finali (consumatori) a basarsi sul costo del ciclo di vita del prodotto anziché sul prezzo di vendita. Inoltre, coloro che acquistano gli apparecchi e coloro che devono sostenerne i costi di funzionamento (per esempio proprietari d'immobili e locatari) hanno diversi punti di vista in proposito. I proprietari d'immobili sono interessati a mantenere bassi i costi di acquisto dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico installati nelle loro proprietà, mentre coloro che affittano un alloggio e utilizzano Ossia 8,6 Mtep (consumo di energia primaria) equivalenti a circa 45 TWh di consumo finale di energia. GU L 128 del , pag. 45. GU L 285 del , pag. 10. IT 2 IT

4 tali apparecchi finiscono per pagare una bolletta energetica più elevata. Inoltre, le informazioni sull'efficienza energetica dei forni sono attualmente limitate ai forni elettrici, il che comporta uno squilibrio tra forni elettrici e a gas. Di conseguenza, esiste un potenziale di miglioramento in termini di costi per l'utilizzatore finale che spesso non viene realizzato. Tali problemi sono stati affrontati solo in parte negli ultimi anni, con conseguente miglioramento dell'efficienza energetica, grazie al sistema di etichettatura per i forni elettrici, che dovrebbe costituire un trampolino per ulteriori miglioramenti. Tuttavia, lo studio preparatorio ha dimostrato che, se le attuali classi di efficienza energetica non saranno modificate, il miglioramento modesto già ottenuto per i forni elettrici rimarrà invariato in quanto nell'attuale configurazione delle classi di efficienza energetica da G a A, la classe A è sovraccarica e i forni elettrici più efficienti non possono essere distinti da altri meno efficienti della stessa classe. In base alla valutazione d'impatto il consumo di energia primaria annuale relativo ai forni e alle cappe da cucina per uso domestico può essere ulteriormente ridotto, rispetto allo status quo, di 26 PJ 4 l'anno nel 2020, per giungere ad un valore di 57 PJ 5 l'anno entro il 2030 in modo efficace sotto il profilo dei costi. Tale riduzione sarebbe equivalente all'1% circa dell'energia consumata annualmente dalle famiglie (esclusi riscaldamento, acqua calda e trasporti) e rappresenterebbe un risparmio di circa 10 euro l'anno per famiglia entro il In termini di capacità di generazione, ciò equivarrebbe ad un risparmio di quasi sei centrali a carbone con una potenza nominale di 200 MW entro il La proposta di regolamento delegato, in combinazione con l'effetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile definite nel progetto di regolamento della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda i forni, le piastre di cottura e le cappe da cucina per uso domestico, può raggiungere questo obiettivo. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico 6. Altre normative pertinenti per forni e cappe da cucina per uso domestico: regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kw 7 ; regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE per quanto riguarda le specifiche di progettazione Ossia 0,6 Mtep/a (consumo di energia primaria), equivalente ad una diminuzione di 3,1 TWh del consumo finale di energia. Ossia 1,4 Mtep/a (consumo di energia primaria), equivalente ad una diminuzione di 7,0 TWh del consumo finale di energia. GU L 128 del , pag. 45. GU L 90 del , pag. 8. IT 3 IT

5 ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi standby e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio 8 ; direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 9 ; direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 10 ; direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata) 11 ; direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) 12 ; direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE 13. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'unione La maggiore diffusione sul mercato di forni e cappe da cucina per uso domestico efficienti sotto il profilo energetico, grazie a classi di efficienza energetica rivedute o nuove e della proposta di specifiche per la progettazione ecocompatibile, contribuirà a realizzare il 20% di risparmio energetico entro il 2020 come indicato dal piano d'azione per l'efficienza energetica (COM(2006) 545) e confermato dalla comunicazione della Commissione dal titolo Energia 2020 (COM(2010) 639), nonché dal piano di efficienza energetica 2011 (COM(2011) 109). La presente proposta mira a completare la promozione della diffusione dei prodotti efficienti sul mercato, che è al centro della strategia dell'ue "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM (2010) 2020), poiché migliorerà notevolmente l'efficienza energetica, sosterrà la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, stimolerà gli investimenti nella R&S, e garantirà eque condizioni di concorrenza per i forni e le cappe da cucina per uso domestico. La proposta di etichettatura energetica per forni e cappe da cucina per uso domestico è in linea con la politica industriale della Commissione, in particolare con il piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile" (COM(2008) 397) e con il piano europeo di ripresa economica (COM(2008) 800), nel quale l'efficienza energetica GU L 339 del , pag. 45. GU L 37 del , pag. 24. GU L 174 dell' , pag. 88. GU L 374 del , pag. 10. GU L 157 del , pag. 24. GU L 390 del , pag. 24. IT 4 IT

6 costituisce una delle priorità chiave, ad esempio per quanto attiene alla promozione di una penetrazione rapida sul mercato dei "prodotti che presentano un alto potenziale di risparmio energetico". Inoltre, l'attuazione della direttiva 2010/30/UE 14 contribuisce all'obiettivo dell'ue di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% entro il CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Fin dalle primissime fasi degli studi preparatori sono stati consultati esperti degli Stati membri nonché le parti interessate internazionali ed europee; insieme all'etichettatura energetica si è discusso, delle specifiche di progettazione ecocompatibile nell'ambito del "forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile" istituito dalla direttiva quadro 2009/125/CE 15. Il forum consultivo è formato da esperti degli Stati membri e da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, ossia ONG che operano nel settore ambientale e della tutela dei consumatori, rivenditori e fabbricanti. Nel corso delle riunioni del forum consultivo tenutesi nei mesi di aprile e luglio 2012, i servizi della Commissione hanno presentato un documento di lavoro che delinea specifiche per la progettazione ecocompatibile e una classificazione dell'efficienza energetica dei forni, delle piastre di cottura e delle cappe da cucina per uso domestico. Tutti i documenti di lavoro pertinenti sono stati distribuiti agli esperti e alle parti interessate e pubblicati sul sistema CIRCA della Commissione, insieme ai contributi delle parti interessate ricevuti in forma scritta. L'iniziativa è stata inoltre discussa in occasione di numerose riunioni dei servizi della Commissione con le parti interessate e gli Stati membri, nonché con partner internazionali. Il progetto di regolamento delegato è stato notificato all'omc/tbt in data 8 maggio 2013 per garantire che non sarebbero state introdotte barriere agli scambi commerciali. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state tenute in considerazione In generale, le parti interessate e gli Stati membri sostengono ampiamente una scala rivista per l'etichettatura energetica dei forni elettrici e un nuovo sistema per i forni a gas e le cappe da cucina per uso domestico. In merito ai principali aspetti della proposta sono pervenute le seguenti osservazioni: Definizione e classificazione dei prodotti La proposta della Commissione di estendere i requisiti per l'etichettatura energetica ai forni a gas e definire un nuovo sistema di etichettatura per le cappe da cucina per uso domestico è stata accolta con favore da tutte le parti interessate. Il campo di applicazione proposto GU L 153 del , pag. 1. GU L 285 del , pag. 10. IT 5 IT

7 interessa i forni a gas ed elettrici per uso domestico e le cappe da cucina per uso domestico, anche quando utilizzati a scopi non domestici. Gli apparecchi alimentati da fonti diverse dall'energia elettrica o dal gas, gli apparecchi che offrono una funzione di "riscaldamento a microonde", i forni di piccole dimensioni, i forni portatili e le cappe da cucina senza motore sono esclusi, perché stanno diventando obsoleti o perché hanno un impatto ambientale relativamente modesto rispetto a quello dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico in esame. Le parti interessate, in particolare le associazioni dei consumatori, tengono a che le etichette siano facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali. L'etichetta del prodotto è generalmente approvata dagli Stati membri e dalle parti interessate con una scala di efficienza energetica che va da D a A+++ per i forni e da G a A+++ per le cappe da cucina per uso domestico. Scale di etichettatura energetica Il progetto iniziale della proposta che la Commissione ha presentato al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile comprendeva un unico sistema di etichettatura per i forni a gas ed elettrici che presentava classi energetiche comparative basate sul consumo di energia primaria e sugli stessi standard di misurazione. Tale progetto ha destato preoccupazione tra le parti interessate. Il sistema di etichettatura combinato potrebbe risultare difficile per i forni elettrici in quanto la loro efficienza energetica primaria dipende in misura considerevole dal mix energetico in generale e dal processo di produzione locale dell'energia elettrica in particolare, che non sono sotto il controllo dei fabbricanti/fornitori del forno. Inoltre, per i forni a gas, si è tenuto presente che nella maggior parte dei paesi la legislazione e gli standard di fabbricazione prevedono che i forni a gas siano dotati di un dispositivo extra di ventilazione permanente (ad esempio un foro) che potrebbe indirettamente costare energia di riscaldamento/raffreddamento dello spazio per riscaldare/raffreddare l'aria in entrata anche quando il forno non è in funzione. Tuttavia, gli effetti di queste misure possono variare notevolmente con le stagioni e dipendono in gran parte dalla situazione geografica e dalle zone climatiche. Non esiste un metodo concreto per determinare questo impatto sull'efficienza energetica complessiva dei forni a gas. Tutte queste incertezze sulla determinazione dell'efficienza primaria/complessiva, rendono il sistema di etichettatura combinato per forni a gas ed elettrici ostico sia per l'industria che per gli Stati membri. In tale contesto, la maggior parte delle parti interessate non ha ritenuto utile esaminare la proposta e pertanto l'opzione è stata abbandonata. È stato invece suggerito di usare un sistema di etichettatura, con etichette simili per i forni elettrici e a gas ma con diversi standard di misurazione, che possano incentivare a portare sia i forni elettrici sia i forni a gas nelle classi superiori (classe A++ come massimo per i forni elettrici in base al potenziale sviluppo tecnologico e classe A+++ per i forni a gas con il potenziale di efficienza più alto). L'etichetta attuale per i forni elettrici distingue tre categorie in base al volume del compartimento del forno. Ciò si è rivelato poco efficace e ha portato alla creazione di una concentrazione di modelli appena oltre i limiti di categoria. Le parti interessate hanno deciso di riformulare il sistema di misurazione eliminando questo tipo di categorizzazione e hanno proposto di basare le classi energetiche su una relazione lineare tra il volume e l'efficienza energetica del compartimento del forno. IT 6 IT

8 Per i forni elettrici è stata inoltre affrontata la questione di rivedere al ribasso la classificazione energetica dei modelli esistenti. Anche se, tra le parti interessate era in generale inteso che occorreva evitare nella misura del possibile il declassamento dei modelli esistenti (ad esempio, da "A" a "B"), per alcuni si è deciso che fosse inevitabile nella progettazione di un'etichetta adeguata per i forni elettrici e che in cambio altri modelli sarebbero passati ad una categoria superiore. Per quanto riguarda il livello di ambizione generale dei requisiti di etichettatura, è stato convenuto che tutti i forni potrebbero raggiungere un livello paragonabile all'attuale livello "A" per i forni elettrici, mentre i livelli "A+", "A++" e "A+++" sarebbero riservati agli apparecchi più efficienti come previsto dalla direttiva sull'etichettatura. Calendario Per l'etichettatura delle cappe da cucina per uso domestico, le parti interessate hanno convenuto di stabilire, nel progetto di regolamento delegato, una scala di efficienza energetica da G a A+++ in tre fasi successive in linea con il calendario della progettazione ecocompatibile. Ricorso al parere di esperti Contributi scientifici Gli studi preparatori e una valutazione d'impatto hanno fornito la pertinente analisi tecnica, economica e di mercato necessaria per stabilire il sistema di etichettatura energetica per forni e cappe da cucina per uso domestico. I lavori sono stati condotti da consorzi di consulenti esterni per conto della Direzione generale per l'energia della Commissione. Principali organizzazioni/esperti consultati Gli studi preparatori sono stati effettuati nell'ambito di un processo aperto che ha tenuto conto delle osservazioni delle parti interessate, tra cui fabbricanti, rivenditori e relative associazioni, ONG attive nel settore ambientale, associazioni dei consumatori, esperti degli Stati membri UE/SEE, nonché esperti extraeuropei. Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Nessuna delle parti interessate ha segnalato rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili, né siffatti rischi sono stati individuati nel corso dei lavori preparatori. Valutazione d'impatto In conformità all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE è stata effettuata una valutazione d'impatto delle misure strategiche possibili che esamina anche l'opzione dell'etichettatura. Sono state esaminate diverse opzioni strategiche per conseguire una trasformazione del mercato che soddisfacesse il livello di ambizione adeguato, tra cui il mantenimento dello status quo, l'autoregolamentazione, la sola etichettatura energetica, le sole specifiche per la progettazione ecocompatibile e una combinazione delle due ultime opzioni. IT 7 IT

9 Tuttavia, poiché il legislatore ha impartito il mandato chiaro di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica per i forni, i piani di cottura e le cappe da cucina per uso domestico, l'analisi delle opzioni diverse da un atto legislativo di esecuzione risulta meno approfondita, in quanto si concentra principalmente sulla valutazione delle proposte di regolamenti di esecuzione. I vari impatti che potrebbero derivare dall'introduzione di etichette energetiche sono stati valutati rispetto allo scenario di status quo. Sulla base di una valutazione dei costi e dei benefici, l'opzione identificata come preferibile consiste in una combinazione di specifiche di progettazione ecocompatibile e di requisiti in materia di etichettatura per gli apparecchi in questione, al fine di risolvere il problema dell'incapacità del mercato di accogliere forni e cappe da cucina per uso domestico con prestazioni ambientali superiori, in quanto tale combinazione soddisfa meglio i requisiti delle direttive sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica. Di conseguenza, è stata scelta l'opzione di adottare specifiche per la progettazione ecocompatibile unitamente all'introduzione di un sistema di etichettatura del prodotto, poiché permette di realizzare i maggiori risparmi ed è inoltre l'opzione preferita dalle parti interessate. L'opzione garantirà che: i miglioramenti in corso sotto il profilo dei costi nell'efficienza energetica dei forni, delle piastre di cottura e delle cappe da cucina per uso domestico siano mantenuti e continuino a progredire grazie alla definizione di un quadro normativo trasparente atto a garantire al settore la sicurezza a lungo termine di cui ha bisogno per investire in tecnologie innovative; la concorrenza leale e la differenziazione dei prodotti continuino a promuovere miglioramenti sul piano energetico, fornendo ai consumatori uno strumento efficace e affidabile per confrontare il consumo energetico dei prodotti e fornendo incentivi ai fabbricanti per innovare/investire nell'efficienza energetica, in un contesto di forte domanda del mercato in merito ad apparecchi efficienti sotto il profilo energetico; si raggiunga una riduzione del consumo di energia durante l'uso, con un notevole potenziale di risparmio; sia garantita la parità di trattamento per tutti i fabbricanti e, di conseguenza, una concorrenza equa e la libera circolazione dei prodotti; la competitività nel settore, incluse le PMI, sia sostenuta grazie all'espansione del mercato interno dell'ue per i prodotti sostenibili; gli oneri e i costi supplementari a carico dei fabbricanti/fornitori, comprese le PMI, non siano eccessivi, poiché i periodi di transizione tengono conto dei tempi necessari per riprogettare i prodotti; gli oneri amministrativi siano ridotti al minimo, nella misura in cui i requisiti per l'immissione sul mercato di forni, piastre di cottura e cappe da cucina per uso domestico in ordine all'efficienza energetica sono coerenti e armonizzati in tutta l'unione europea; IT 8 IT

10 si verifichi un impatto positivo sull'occupazione nell'unione europea. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO Sintesi delle misure proposte L'atto stabilisce requisiti obbligatori, nuovi e rivisti, in materia di informazioni per i fornitori che immettono sul mercato forni e cappe da cucina per uso domestico e per i distributori che offrono tali apparecchi nei punti vendita o tramite vendita a distanza (per mezzo di cataloghi o su internet). Il campo di applicazione della misura è allineato a quello del progetto di regolamento della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per tali apparecchiature. La classificazione dell'efficienza energetica degli apparecchi in questione è basata sul sistema stabilito dalla direttiva 2010/30/UE, ossia una scala di efficienza energetica (da D a A+++) per i forni a gas ed elettrici e una scala di efficienza energetica (da G a A+++) per le cappe da cucina per uso domestico. Per quanto concerne le cappe da cucina per uso domestico, una scala da G a A diventerà obbligatoria nel 2015, mentre altre scale da F a A+, da E a A++ e da D a A+++ saranno rese disponibili successivamente per apparecchi A+, A++ e A+++ rispettivamente, in modo che il sistema di etichettatura risulti della massima utilità per gli apparecchi con la massima efficienza energetica. Nel 2016, tale scala sarà sostituita da una nuovo scala da F ad A+, seguita da una scala da E ad A++ nel 2018 e da una scala da D ad A+++ nel 2020, mentre le classi da G a E saranno abolite per soddisfare specifiche più esigenti di progettazione ecocompatibile. Ciò garantirà una trasformazione dinamica del mercato verso cappe da cucina per uso domestico ad alta efficienza energetica. Le etichette per i prodotti e le informazioni sui prodotti standardizzati proposte contribuiranno a rimediare alla mancanza d'informazioni cui sono confrontati gli acquirenti di forni e cappe da cucina per uso domestico e a creare una prospettiva più equilibrata per i proprietari di immobili e i locatari. I metodi di misurazione e la procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato sono pienamente in linea col progetto di regolamento della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE. Base giuridica Il progetto di regolamento delegato attua la direttiva 2010/30/UE, in particolare l'articolo 10. Principio di sussidiarietà Il progetto di regolamento delegato attua la direttiva 2010/30/UE conformemente all'articolo 10. IT 9 IT

11 Principio di proporzionalità Conformemente al principio di proporzionalità, il presente strumento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo. La forma dello strumento di attuazione è un regolamento delegato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In questo modo si assicura che le amministrazioni nazionali e dell'ue non incorrano in costi legati al recepimento della legislazione di attuazione nella normativa nazionale. Per quanto riguarda la valutazione della conformità, i costi supplementari copriranno sia le misure di etichettatura energetica di cui trattasi sia quelle di progettazione ecocompatibile. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento delegato. Incidenza sul bilancio Nessuna. Informazioni supplementari Nessuna. Clausola di riesame/revisione/temporaneità Il progetto comprende una clausola di riesame. Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una questione legata allo Spazio economico europeo (SEE) e pertanto è opportuno estenderlo al SEE. IT 10 IT

12 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 16, in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2010/30/CE impone alla Commissione di adottare atti delegati relativi all'etichettatura di prodotti connessi all'energia che offrono un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e che presentano prestazioni di livelli molto diversi con funzionalità equivalenti. (2) Il consumo di energia elettrica dei forni elettrici rappresenta una parte considerevole della domanda totale di energia elettrica nell'unione. Oltre ai miglioramenti già ottenuti sul piano dell'efficienza energetica è possibile ridurre ulteriormente e in misura considerevole il consumo energetico di tali apparecchi. (3) La direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico contiene disposizioni relative all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei forni elettrici per uso domestico 17. (4) Lo sviluppo tecnologico nel settore degli apparecchi di cottura domestici è stato rapido negli ultimi anni. Gli studi preparatori sulla progettazione ecocompatibile hanno dimostrato che i forni a gas e le cappe da cucina per uso domestico presentano un notevole potenziale di risparmio energetico. Al fine di garantire che le etichette GU L 153 del , pag. 1. GU L 128 del , pag. 45. IT 11 IT

13 energetiche forniscano incentivi dinamici ai fornitori per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica di tali apparecchi e per accelerare il passaggio del mercato a tecnologie efficienti sul piano energetico, è opportuno che la direttiva 2002/40/CE sia abrogata e siano fissate nuove disposizioni. (5) Le disposizioni del presente regolamento sono applicate ai forni a gas ed elettrici per uso domestico, anche quando integrati nelle cucine, e alle cappe da cucina elettriche per uso domestico. (6) È opportuno che il presente regolamento introduca una scala rivista di efficienza energetica da A+++ a D per tutti i forni in questione, nonché una nuova scala di efficienza energetica da A a G con un "+" aggiunto al massimo della scala ogni due anni fino al raggiungimento della classe A+++ per le cappe da cucina per uso domestico. È necessario che tali classi ulteriori siano aggiunte per accelerare la penetrazione sul mercato degli apparecchi ad alto rendimento. (7) L'effetto combinato delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e nel regolamento XXX/2013 della Commissione [numerazione del regolamento in materia di specifiche di progettazione ecocompatibile per i forni, le piastre di cottura e le cappe da cucina per uso domestico e il riferimento alla GU nella nota a piè di pagina sono aggiunti prima della pubblicazione nella GU] dovrebbe consentire un risparmio di energia primaria annuale di 27 PJ/a nel 2020, fino a raggiungere 60 PJ/a entro il (8) Il livello di potenza sonora di una cappa da cucina per uso domestico può costituire un elemento di rilievo per gli utilizzatori finali. È necessario che le informazioni relative ai livelli di potenza sonora siano incluse nelle etichette delle cappe da cucina per uso domestico, al fine di consentire agli utilizzatori finali di decidere con cognizione di causa. (9) Occorre che le informazioni fornite nelle rispettive etichette siano ottenute mediante procedure di misurazione e di calcolo affidabili, accurate e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati generalmente riconosciuti, comprese le eventuali norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea 18. (10) Occorre che il presente regolamento specifichi struttura e contenuto uniformi per l'etichettatura dei forni per uso domestico, anche quando integrati nelle cucine, e delle cappe da cucina elettriche per uso domestico. (11) È opportuno che il presente regolamento indichi i requisiti relativi alla documentazione tecnica e alla scheda per i forni per uso domestico, anche quando integrati nelle cucine, e per le cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche quando usati a scopi non domestici. (12) È necessario che il presente regolamento specifichi i requisiti relativi alle informazioni da fornire per qualsiasi forma di vendita a distanza, pubblicità e materiale tecnico 18 GU L 316 del , pag. 12. IT 12 IT

14 promozionale dei forni per uso domestico, (anche quando integrati nelle cucine,) e delle cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche quando usati per scopi non domestici. (13) È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del presente regolamento che tenga conto del progresso tecnologico e in particolare dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'impostazione seguita per la determinazione delle classi di efficienza energetica dei forni per uso domestico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce requisiti per l'etichettatura e la fornitura di informazioni complementari per forni a gas ed elettrici per uso domestico (anche quando integrati nelle cucine) e per cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche quando venduti per scopi non domestici. 2. Il presente regolamento non si applica: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) ai forni alimentati da fonti diverse dall'energia elettrica e dal gas; ai forni che offrono una funzione di "riscaldamento a microonde"; ai forni di piccole dimensioni; ai forni portatili; ai forni ad accumulo di calore; ai forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento; ai forni progettati per essere utilizzati unicamente con gas appartenenti alla "terza famiglia" (propano e butano). Articolo 2 Definizioni In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/30/CE, ai fini del presente regolamento s'intende per: (1) "forno", un apparecchio o parte di un apparecchio che comprende uno o più compartimenti funzionanti ad energia elettrica o a gas in cui gli alimenti sono preparati mediante il modo convenzionale o ventilato; (2) "compartimento", il compartimento chiuso in cui la temperatura può essere controllata per la preparazione degli alimenti; (3) "forno a compartimenti multipli", un forno con due o più compartimenti, ciascuno dei quali è riscaldato separatamente; IT 13 IT

15 (4) "forno di piccole dimensioni", un forno in cui tutti i compartimenti hanno una larghezza e una profondità inferiori a 250 mm o un'altezza inferiore a 120 mm; (5) "forno portatile" un forno con una massa inferiore a 18 kg, a condizione che non sia progettato per installazioni ad incasso; (6) "riscaldamento a microonde", riscaldamento di alimenti mediante energia elettromagnetica; (7) "modo convenzionale", il modo di funzionamento di un forno che utilizza esclusivamente la convezione naturale per la circolazione dell'aria riscaldata all'interno del compartimento del forno; (8) "modo ventilato", una modalità di cottura del forno in cui una ventola integrata fa circolare aria calda all'interno del compartimento del forno; (9) "ciclo", il periodo di riscaldamento di un carico normalizzato nel compartimento del forno in determinate condizioni; (10) "cucina", un apparecchio costituito da un forno e da una piastra di cottura che utilizza gas o energia elettrica; (11) "modo operativo", lo stato di un forno durante il funzionamento; (12) "fonte di calore", la principale forma di energia utilizzata per il riscaldamento di un forno; (13) "cappa da cucina", un apparecchio azionato da un motore controllato dall'apparecchio stesso avente la funzione di raccogliere l'aria contaminata dall'alto di una piastra di cottura o dotato di un sistema a corrente d'aria discendente destinato a essere installato in prossimità di cucine, piastre di cottura e prodotti di cottura simili, che convoglia il vapore in un condotto interno di scarico. (14) "modo di funzionamento automatico durante il periodo di cottura", una condizione in cui il flusso d'aria della cappa da cucina durante il periodo di cottura è automaticamente controllato mediante uno o più sensori, anche per quanto riguarda l'umidità, la temperatura, ecc.; (15) "cappa da cucina completamente automatizzata", una cappa da cucina in cui il flusso d'aria e/o altre funzioni sono controllate automaticamente mediante il o i sensori per 24 ore, anche per quanto riguarda il periodo di cottura; (16) "punto di massima efficienza" (BEP), il punto di lavoro della cappa da cucina in cui si verifica la massima efficienza fluidodinamica (FDE hood ); (17) "efficienza luminosa" (LE hood ), il rapporto fra l'illuminamento medio del sistema di illuminazione della cappa da cucina per uso domestico e la potenza del sistema di illuminazione espressa in lux/w; (18) "efficienza del filtraggio dei grassi" (GFE hood ), la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa da cucina; IT 14 IT

16 (19) "modo spento", la condizione in cui l'apparecchio è collegato alle fonti principali di alimentazione ma non esegue alcuna funzione o fornisce soltanto un'indicazione della condizione di modo spento, o fornisce unicamente le funzionalità destinate a garantire la compatibilità elettromagnetica a norma della direttiva 2004/108/CE 19 ; (20) "modo standby", la condizione in cui l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione principale, dipende dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce le seguenti funzioni, che possono continuare per un lasso di tempo indefinito: esclusivamente funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con esclusivamente un'indicazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione delle informazioni o dello stato; (21) "funzione di riattivazione", una funzione che facilita l'attivazione di altri modi, incluso il modo acceso, mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno, un timer, a una condizione finalizzata a fornire funzioni aggiuntive, inclusa la funzione principale; (22) "visualizzazione di informazioni o dello stato", una funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell'apparecchiatura, compresi gli orologi, su uno schermo; (23) "utilizzatore finale", un consumatore che acquista, o si prevede che acquisti, un prodotto; (24) "punto vendita", un luogo in cui gli apparecchi sono esposti e/o offerti in vendita o a noleggio; (25) "modello equivalente", un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante o importatore con un numero di codice commerciale diverso. I fornitori provvedono affinché: Articolo 3 Responsabilità dei fornitori e calendario 1. per quanto riguarda le etichette, le schede e la documentazione tecnica (a) dei forni per uso domestico: (i) (ii) ciascun forno per uso domestico sia dotato di un'etichetta o di etichette stampate contenenti informazioni nel formato definito nell'allegato III, punto 1, per ciascun compartimento del forno; una scheda del prodotto, di cui all'allegato IV, punto A, sia resa disponibile per i forni per uso domestico immessi sul mercato; 19 Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GU L 390 del , pag. 24). IT 15 IT

17 (iii) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto A sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta; (iv) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di forno per uso domestico, se fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica; (v) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica di detto modello; (vi) un'etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all'allegato III, punto 1, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun compartimento di ciascun modello di forno per uso domestico; (vii) una scheda del prodotto elettronico, a norma dall'allegato IV, punto A, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di forno per uso domestico; (b) delle cappe da cucina per uso domestico: (i) (ii) ogni cappa per uso domestico sia corredata di un'etichetta stampata contenente informazioni nel formato definito nell'allegato III, punto 2; una scheda del prodotto, di cui all'allegato IV, punto B, sia resa disponibile per le cappe per uso domestico immesse sul mercato; (iii) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto B sia messa a disposizione delle autorità degli Stati membri, a richiesta; (iv) qualsiasi pubblicità di un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica; (v) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica; (vi) un'etichetta elettronica che presenti il formato e contenga le informazioni di cui all'allegato III, punto 2, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico; (vii) una scheda del prodotto elettronico, a norma dell'allegato IV, punto B, sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di cappa da cucina per uso domestico; 2. per quanto riguarda le classi di efficienza energetica: IT 16 IT

18 (a) (b) dei forni per uso domestico, la classe del compartimento del forno sia determinata conformemente all'allegato I, punto 1 e all'allegato II, punto 1; delle cappe da cucina per uso domestico: (i) (ii) le classi di efficienza energetica siano determinate conformemente allegato I, punto 2.a) e all'allegato II, punto 2.1; le classi di efficienza fluidodinamica siano determinate conformemente all'allegato I, punto 2.b) e all'allegato II, punto 2.2; (iii) le classi di efficienza luminosa siano determinate conformemente allegato I, punto 2.c) e all'allegato II, punto 2.3; (iv) le classi di efficienza di filtraggio dei grassi siano determinate conformemente all'allegato I, punto 2.d), e all'allegato II, punto 2.4; 3. per quanto riguarda i formati delle etichette: (a) (b) dei forni per uso domestico, il formato dell'etichetta per il compartimento del forno sia conforme a quanto stabilito all'allegato III, paragrafo 1, per gli apparecchi immessi sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2015; delle cappe da cucina per uso domestico, il formato dell'etichetta sia conforme a quanto stabilito nell'allegato III, paragrafo 2, secondo il seguente calendario: (i) (ii) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2015 con classi di efficienza energetica A, B, C, D, E, F, G, le etichette sono conformi all'allegato III, punto (etichetta 1) o, qualora i fabbricanti lo ritengano opportuno, al punto di detto allegato (etichetta 2); per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2016 con classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E, F, le etichette sono conformi all'allegato III, punto (etichetta 2) o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto di detto allegato (etichetta 3); (iii) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2018 con classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D, E, le etichette sono conformi all'allegato III, punto (etichetta 3) o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto di detto allegato (etichetta 4); (iv) per le cappe da cucina per uso domestico immesse sul mercato a decorrere dal 1 gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C, D, le etichette sono conformi all'allegato III, punto (etichetta 4). IT 17 IT

19 I distributori provvedono affinché: Articolo 4 Responsabilità dei distributori 1. per quanto riguarda i forni per uso domestico: (a) (b) (c) (d) ciascun forno esposto nel punto vendita rechi l'etichetta per ciascun compartimento messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l'etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull'etichetta; i forni offerti in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzati corredati delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, parte A, del presente regolamento, tranne quando l'offerta è effettuata tramite internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VII; qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di forno, se fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica; qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di forno che ne descriva i parametri tecnici specifici, includa la classe di efficienza energetica; 2. per quanto riguarda le cappe da cucina per uso domestico: (a) (b) (c) ciascuna cappa da cucina per uso domestico esposta nel punto vendita sia provvista dell'etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), presentata sulla parte anteriore o superiore dell'apparecchio, o in prossimità dello stesso, in modo che risulti chiaramente visibile e identificabile come l'etichetta relativa a tale modello, senza che sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull'etichetta; le cappe da cucina per uso domestico offerte in vendita o a noleggio in situazioni in cui non è previsto che l'utilizzatore finale veda l'apparecchio esposto, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2010/30/UE, siano commercializzate corredate delle informazioni messe a disposizione dai fornitori ai sensi dell'allegato VI, parte B, del presente regolamento, tranne quando l'offerta è effettuata tramite internet, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VII; qualsiasi pubblicità per qualsiasi forma o mezzo di vendita a distanza e commercializzazione relativa a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico, se fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo, contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica; IT 18 IT

20 (d) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un modello specifico di cappa da cucina per uso domestico che ne descriva i parametri tecnici specifici, inclusa la classe di efficienza energetica. Articolo 5 Metodi di misurazione e di calcolo Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie più avanzate generalmente riconosciute. Articolo 6 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato per la conformità ai requisiti di cui al presente regolamento, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato VIII. Articolo 7 Riesame La Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro il 1 gennaio Articolo 8 Abrogazione La direttiva 2002/40/CE è abrogata con effetto dal 1 gennaio Articolo 9 Disposizioni transitorie 1. I forni per uso domestico conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento e immessi sul mercato per vendita, noleggio o vendita a rate anteriormente al 1 gennaio 2015 sono considerati conformi ai requisiti della direttiva 2002/40/CE. 2. Dal 1 gennaio al 1 aprile 2015 i distributori posso applicare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), a forni specifici che rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione. 3. Dal 1 gennaio al 1 aprile 2015, i distributori posso applicare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), a cappe da cucina specifiche che rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione. IT 19 IT

21 Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 2. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e v), l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punti iv) e v), l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e l'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applicano a decorrere dal 1 aprile Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO IT 20 IT

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