Legge 12 marzo 1999,n. 68, art. 13 Agevolazioni per le assunzioni
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1 data 18 dicembre 2003 protocollo 874 nota informativa Oggetto: Legge 12 marzo 1999,n. 68, art. 13 Agevolazioni per le assunzioni regolamentazione: D.M. 13 gennaio 2000, n. 91 Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VII/ 5341 del 2 luglio 2001 Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. VII/13628 del 14 luglio 2003 Decreto dir. gen. Formazione Istruzione Lavoro regione Lombardia n del 28 luglio 2003 Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse del Fondo Nazionale per il lavoro dei disabili la Regione Lombardia con delibera di Giunta n. VIII/13628 del 14 luglio 2003 ha disposto l istituzione presso le singole Province del Fondo Unico Provinciale con diretta disponibilità delle risorse del Fondo Nazionale assegnate dalla Regione Lombardia medesima in base ai criteri definiti nella suddetta delibera, ed ha dettato criteri e modalità per la gestione delle risorse del Fondo Unico. Per quanto sopra e per quanto disposto con il successivo decreto n del 27 luglio 2003 della Direzione Generale Formazione Lavoro, Regione Lombardia, questo Servizio ha ritenuto opportuno informare le aziende sull applicazione dell art. 13 della legge 68/99. SOGGETTI DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI Possono accedere alle agevolazioni finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili i datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro non soggetti ad obbligo di assunzione, nonché i soggetti indicati nell art. 3 del D.M. 13 gennaio 2000 n. 91, che stipulano convenzioni con la Provincia ai sensi dell art.11 della legge 68/99. TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI La legge 68/99 prevede che, nei limiti delle disponibilità del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai datori di lavoro di cui sopra che abbiano assunto in base alla citata legge lavoratori disabili, possano essere concessi, da parte degli Uffici competenti, delle agevolazioni per le assunzioni di disabili consistenti in: 1
2 Fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell azienda relativi ad ogni assunto in misura variabile in relazione alla riduzione della capacità lavorativa dello stesso: fiscalizzazione totale (durata max. agevolazione di 8 anni) - per lavoratori con riduzione lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e successive modificazioni (invalidi di guerra e di servizio); - per lavoratori con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale di invalidità; Rientrano inoltre le sotto indicate categorie il cui grado di inabilità non è percentualizzato:. persone sordomute (si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell apprendimento della lingua parlata);. persone non vedenti (si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione); fiscalizzazione nella misura del 50% (durata max. agevolazione di 5 anni) - per lavoratori con riduzione lavorativa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e successive modificazioni (invalidi di guerra e di servizio); Rimborso delle spese sostenute, sino ad un massimo dell 80%, e nel limite del 30% delle somme complessivamente assegnate, per ogni singola annualità, all Amministrazione competente alla concessione delle agevolazioni posizione, per quanto sotto elencato, a seguito di assunzione di disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%: trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile (rimborso entro il limite massimo di euro 7.500)¹; apprestamento di tecnologie di telelavoro (rimborso entro il limite massimo di euro 7.500)¹; rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l integrazione lavorativa del disabile; La quota di cui si chiede il rimborso non può costituire oggetto di analoghi rimborsi richiesti, per la medesima assunzione, ai sensi della L. 113/85 art. 8 ovvero di altre normative. Questa circostanza dovrà essere auto certificata nella richiesta presentata dalle aziende. Rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per l assicurazione per la responsabilità civile a favore disabili che svolgano attività di tirocinio finalizzata all assunzione. L azienda può chiedere, in relazione ad un medesimo lavoratore disabile, di accedere a più tipologie di agevolazione previste dall art. 13 L. 68/99 (sia per il rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali che per eventuali spese sostenute per l adeguamento del posto di lavoro) ¹ ) il limite di euro è fissato nella d.g.r. n del 14 luglio 2003; per le annualità antecedenti il 2003 il limite è quello fissato dalla d.g.r. n del 2 luglio 2001 di lire pari ad euro 5.164,57. 2
3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili possono accedere i soli datori di lavoro che: 1. abbiano stipulato la convenzione ai sensi dell art. 11 legge 68/99, nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate; 2. abbiano proceduto all assunzione entro la scadenza della convenzione; gli stessi inoltre devono: 3. avere presentato domanda di ammissione alle agevolazioni: - la domanda per l accesso alle agevolazioni deve essere presentata subito dopo che sia stata effettuata l assunzione e comunque deve pervenire all ufficio competente della Provincia, quale termine ultimo, entro e non oltre il 20 gennaio dell anno successivo all assunzione; - la domanda relativa al rimborso delle spese sostenute per quanto previsto dall art. 13 lettera c) deve contenere in allegato il progetto dei lavori che si intendono eseguire e copia del preventivo di spesa; - la domanda, per ogni singola assunzione, deve essere presentata una sola volta mentre dovrà essere trasmessa ogni anno la comunicazione degli oneri effettivamente sostenuti e di cui si richiede il rimborso. - Caso particolare: il datore di lavoro che instauri con lo stesso lavoratore, e sempre ai sensi della convenzione, più rapporti di lavoro (ad es.: proroga o trasformazione contratto a tempo determinato, assunzione di lavoratori precedentemente assunti in C.F.L, od in apprendistato) potrà fare nuova domanda di accesso alle agevolazioni soltanto nel caso in cui non avesse già usufruito di tutte le annualità spettanti durante i precedenti rapporti di lavoro. La mancata presentazione della domanda di agevolazioni nell anno di assunzione e comunque entro i termini sopra indicati esclude automaticamente l Azienda dai benefici per quell assunzione. 4. aver comunicato il controvalore economico dell agevolazione richiesta: - Entro il 20 gennaio di ogni anno, a decorrere dall anno successivo a quello di assunzione, l Azienda deve far pervenire all ufficio competente della Provincia di Milano la comunicazione del controvalore economico relativo alla singola agevolazione richiesta, in particolare: l ammontare dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro effettivamente versati agli Istituti previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte, nell anno antecedente, al disabile assunto (agevolazione di cui all art. 13, c. 1, lettere a) e b) della legge 68/99); l ammontare degli oneri assicurativi e per la responsabilità civile per tirocini finalizzati all assunzione per quanto previsto all art. 13, c. 3 ; la rendicontazione delle spese sostenute con allegate le copie delle fatture quietanzate, o con gli estremi del pagamento, per gli interventi di cui all art. 13, c.1, lett. c) con la dichiarazione di non aver usufruito o richiesto rimborsi in ordine alla stessa tipologia di spesa previsti da altre normative (ed es. L. 113/85 nei confronti dei centralinisti telefonici); Il rimborso per le spese di cui sopra non verrà riconosciuto ai datori di lavoro che hanno usufruito di altri benefici economici per la stessa finalità. 3
4 Si fa presente che l invio della suddetta comunicazione, nel termine di cui sopra, sarà ad esclusiva cura e responsabilità dell Azienda in quanto l ufficio competente non invierà nessuna lettera di sollecito in merito. La mancata trasmissione della suddetta comunicazione esclude l Azienda dal beneficio per l anno di riferimento. L Azienda cesserà la trasmissione della comunicazione del controvalore economico l anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, ed inoltre quando: - avrà ricevuto da parte dell ufficio competente della Provincia lettera di diniego dell agevolazione richiesta; - sarà scaduto il periodo della durata dell agevolazione che è stato preventivamente determinato sulla base delle disponibilità finanziarie (vedi paragrafo durata ). AMMISSIBILITA INDICAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI La Regione Lombardia con deliberazione di giunta n del 14 luglio 2003 ha indicato quale priorità assoluta al riconoscimento delle agevolazioni le assunzioni in convenzione riferite ai lavoratori con invalidità superiore al 89% ed ai lavoratori disabili psichici e intellettivi indicando la durata della fiscalizzazione di almeno tre anni nei limiti delle risorse disponibili. Inoltre la Regione Lombardia medesima, con decreto del Direttore Generale Formazione Istruzione e Lavoro n del 28/07/2003 ha dato ulteriori indicazioni in merito, che per comodità di esposizione si riportano testualmente: I competenti Uffici Provinciali, nell ambito dei programmi inerenti alle convenzioni stipulate con i datori di lavoro privati ai sensi dell art.11 della legge 68/99, individuano ogni anno i programmi delle assunzioni effettuate idonei a beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 68/99. Tali programmi sono sia quelli relativi ad assunzioni in convenzione insorte nell anno di riferimento, sia quelli relativi ad assunzioni in convenzione insorte negli anni pregressi, ancora in essere e già in corso di fiscalizzazione nell anno antecedente all annualità considerata. Tali programmi da ammettere alle agevolazioni vengono valutati in base ai criteri previsti dall art. 6 del decreto Ministeriale n. 91/2000 che dispone come noto una valutazione prioritaria per quei programmi che prevedono l avviamento lavorativo di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario come previsto dall art. 11 c. 4 in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico. Tra le persone con particolari difficoltà di inserimento possono rientrare: i disabili con invalidità superiore al 79%, i disabili ultracinquantenni, i disabili con scarsa professionalità, i disabili con bassa scolarità, i disabili disoccupati di lunga durata. Il citato art. 6 stabilisce inoltre altre tipologie di programmi che i competenti uffici, nell attività di valutazione degli stessi e nella predisposizione della conseguente graduatoria, debbono tenere in debito conto e precisamente: 4
5 - programmi che prevedono forme di inserimento stabile; - programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare dirette a settori innovativi di attività; - programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro; - programmi che favoriscano l inserimento di donne disabili. Si ritiene quindi, in linea con quanto già peraltro previsto dalla precedente dgr. 5341/01, che la valutazione dei programmi dovrà avvenire tenuto conto in primo luogo del richiamato criterio di priorità e successivamente della presenza del maggior numero delle tipologie di programmi sopra indicate. A parità di presenza di tali requisiti, gli uffici competenti dovranno tenere conto del criterio cronologico di presentazione delle domande. Tabelle riepilogative: A assunzioni di persone con handicap intellettivo e psichico assunzioni di persone con invalidità superiore al 89% B inserimento di disabili con invalidità compresa tra l 80% e l 89% inserimento di disabili con invalidità compresa tra il 67% ed il 79% Criteri per la ripartizione del Fondo assegnato alla Provincia di Milano 1. Assunzione di disabili con particolari difficoltà di inserimento oltre 50 anni compiuti d età disoccupati di lunga durata (24 mesi) scarsa professionalità (assunzione con mansione generica) 2. Inserimento lavorativo stabile (a tempo indeterminato) 3. Inserimento lavorativo di donne disabili 4. inserimento con modalità e tempi innovativi di lavoro * bassa scolarità (licenza dell obbligo) 5. Percorso formativo con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative in particolare diretti a settori innovativi di attività * A parità di requisiti l agevolazione viene concessa in base all ordine cronologico di presentazione della domanda per l accesso alle agevolazioni. * Al fine di consentire una valutazione oggettiva, i requisiti di cui ai punti 4 e 5 devono essere debitamente documentati dal datore di lavoro mediante apposita relazione descrittiva. 5
6 NON AMMISSIBILITA Non sono ammesse alle agevolazioni le seguenti tipologie di assunzioni: assunzioni in convenzione di lavoratori che abbiano già avuto con la stessa azienda, un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti, instaurato non ai sensi di una convenzione; assunzioni in convenzione art. 11 legge 68/99 effettuate tramite passaggio diretto, in quanto non riguardano soggetti disoccupati al momento del passaggio (dal 01/02/2003 data di entrata in vigore del Decreto Leg.vo 297 del 19 dicembre 2002 non è comunque più possibile effettuare passaggi diretti); riconoscimento in quota disabili di lavoratori già in forza o divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro. DURATA delle agevolazioni La Giunta Regione Lombardia con deliberazione n. VII/ del 14 luglio 2003 ha stabilito, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, il numero di anni per i quali viene riconosciuta la fiscalizzazione degli oneri assistenziali e previdenziali relativamente ad ogni singola annualità, come sotto specificato: assunzioni insorte Rimborso contributivo riconosciuto per Scadenza agevolazione Ultima comunicazione controvalore economico da presentare nell anno 2000 anni 3 dalla data di assunzione genn genn genn anno 2003: a decorrere dall annualità 2003 per le assunzioni in convenzioni riferite a: lavoratori disabili psichici e intellettivi lavoratori con invalidità superiore all 89% lavoratori con invalidità compresa tra l 80% e l 89% lavoratori con invalidità compresa tra il 67% ed il 79% la fiscalizzazione nella misura del 100% dovrà proseguire per almeno 3 anni nel limite delle risorse disponibili; nel caso in cui il fondo non fosse sufficiente per la copertura del triennio, l ufficio dovrà ridefinire il numero massimo di anni di fiscalizzazione possibile. non viene predeterminata alcuna durata in quanto l eventuale riconoscimento all agevolazione sarà disposto di anno in anno sulla base delle risultanze della graduatoria* che annualmente verrà predisposta e nella quale confluiranno sia le assunzioni insorte nell anno di riferimento sia quelle relative ad anni pregressi ancora in essere e già in corso di fiscalizzazione nell anno precedente all annualità considerata. *(vedi precedente paragrafo ammissibilità ) 6
7 DECADENZA DAL BENEFICIO Costituiscono motivi di decadenza dal beneficio le seguenti fattispecie: la conclusione del rapporto di lavoro del soggetto disabile la cui assunzione costituiva il presupposto stesso della richiesta di agevolazione. In questo caso la decadenza decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; l accertamento, effettuato dalla Provincia nell ambito dei controlli eseguiti ai sensi dell art. 71 del DPR 445/2000, della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall azienda in ordine a qualsiasi elemento ivi contenuto; COMPATIBILITA CON ALTRE AGEVOLAZIONI Qualora l azienda richiedente usufruisca per la medesima assunzione di altre agevolazioni, quali, ad esempio, per apprendistato, contratto formazione lavoro, lavoratori in mobilità, lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi od in CIGS da uguale periodo, ecc., il rimborso degli oneri versati per l assunzione o delle spese sostenute per interventi è limitato alla quota parte rimasta effettivamente a carico del datore di lavoro. La Direzione Generale Formazione Lavoro della Regione Lombardia con nota E del 25 maggio 2003 infatti si è così espressa: è da ritenersi cumulabile non rilevandosi alcun impedimento normativo la fiscalizzazione concessa ai sensi dell art.13 della L. 68/99 con altre agevolazioni contributive previste dall ordinamento vigente, purché entri il limite massimo degli importi effettivamente dovuti come oneri previdenziali ed assicurativi La fruizione di diversi benefici giuridicamente concedibili ha comunque come presupposto la con testualità degli stessi e sempre che non comporti il superamento del limite massimo del 100% degli oneri dovuti: laddove il cumulo dovesse superare il predetto limite, le agevolazioni contributive saranno concesse, ma solo in successione temporale e sempre a copertura della quota residuale sino al predetto limite del 100%. In ordine ad inserimenti lavorativi pregressi, per i quali il cumulo dei benefici abbia eventualmente comportato il superamento del tetto massimo dovuto quale sgravio contributivo, l INPS procederà ad idonei controlli ed ad opportune forme di recupero di quanto erogato in eccedenza. Quanto sopra esposto potrà subire variazioni a seguito dell emanazione di provvedimenti legislativi e/o regolamentari successivi a quelli richiamati nella presente nota. Tutta la modulistica è reperibile sul sito Internet della Provincia di Milano f.to Il Responsabile del Servizio (Claudio Messori) 7
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