L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

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1 Pubblicata sul sito il 16 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. GU n. 197 del Delibera n. 118/04 AVVALIMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE A SUPPORTO DELLA RIDETERMINAZIONE DA PARTE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DEGLI ONERI DI CUI DALL ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 26 GENNAIO 2000 E ALLE RELATIVE ATTIVITÀ DI VERIFICA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 15 luglio 2004 Visti: Considerato che: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e provvedimenti applicativi; il decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001); l ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n (di seguito: ordinanza n. 3267/03); la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03); la legge 24 dicembre 2003, n. 368 (di seguito: legge n. 368/03); l ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3355; la deliberazione dell'autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: l Autorità) 12 giugno 1998, n. 58/98 (di seguito: deliberazione n. 58/98); la deliberazione dell'autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98 (di seguito: deliberazione n. 161/98); la deliberazione dell Autorità 23 aprile 2002, n. 71 (di seguito: deliberazione n. 71/02); la deliberazione dell Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo di regolazione e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato).

2 l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall articolo 1, comma 1, del decreto 17 aprile 2001, prevede che, entro il 31 dicembre 2001 e successivamente ogni tre anni, l Autorità ridetermini gli oneri di cui all articolo 8del decreto 26 gennaio 2000 ed aggiorni l onere annuale, sulla base del programma di cui all articolo 9, comma 1, del medesimo decreto, "tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo, nonché degli oneri già reintegrati sulla base di quanto disposto dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei prezzi, come modificati dalla deliberazione dell Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, e di quanto previsto dall articolo 5 della deliberazione dell Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98 ; con deliberazione n. 71/02 l Autorità ha determinato, per il triennio , gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: attività nucleari), ai sensi dell articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000; l ordinanza n. 3267/03 e la legge n. 368/03 attribuiscono alla società Sogin Spa (di seguito: Sogin) nuovi ruoli rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente in termini di messa in sicurezza degli impianti nucleari a seguito del mutato contesto internazionale dopo gli eventi dell 11 settembre 2001, di realizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi (di seguito: deposito nazionale), con completamento previsto entro e non oltre il 31 dicembre 2008, e di relativo finanziamento attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito stesso; la legge n. 368/03 prevede che il deposito nazionale sia riservato allo stoccaggio definitivo dei soli rifiuti di III categoria, diversamente da quanto previsto dal decreto 7 maggio 2001 in materia di stoccaggio definitivo presso il deposito nazionale dei rifiuti di I e II categoria e solo temporaneo per quelli di III categoria; entro il 31 dicembre 2004 l Autorità deve rideterminare gli oneri di cui all articolo 8 del decreto 26 gennaio 2000 per il triennio ed aggiornare l onere annuale, sulla base del programma pluriennale di cui all articolo 9, comma 1, del medesimo decreto; le attività di cui all articolo 8 del decreto 26 gennaio 2000 non trovano ancora riscontro in una significativa e consolidata prassi industriale, dal momento che le esperienze internazionali finora maturate in materia di completo decommissioning delle centrali elettronucleari dismessefino al rilascio incondizionato dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica sono limitate e realizzate in contesti normativi specifici e difficilmente riconducibili alla realtà italiana; le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 368/03 determinano nuovi elementi e scenari rispetto a quelli evidenziati nella deliberazione n. 71/02, che richiedono chiarimenti e approfondimenti per una eventuale rimodulazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico; ai fini della rideterminazione degli oneri di cui dall articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, l Autorità deve espletare, tra l'altro, i seguenti accertamenti: a. verifica dei costi e dei tempi, anche con riferimento ad altre esperienze internazionali in materia di decommissioning di impianti nucleari, delle attività programmate dalla Sogin, in termini di completezza, articolazione e relativa attribuzione delle responsabilità; b. analisi dei rischi, valutazione degli effetti in termini di costi e di tempi, analisi delle probabilità di accadimento e definizione delle contro-misure per la mitigazione dei rischi; c. analisi delle possibili alternative che permettano di conseguire una riduzione dei costi rispetto a quelli previsti dai programmi di cui all articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000;

3 d. aggiornamento delle valutazioni dei costi e delle incertezze connesse ai fini della determinazione dell onere annuale per il triennio ; e. aggiornamento dei criteri di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all articolo 8, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall articolo 1, della legge n. 83/03, e possono contribuire alla riduzione dei costi che gravano sulla tariffa elettrica; valutazione delle attività che, senza introdurre rischi di impresa, garantiscano il pieno utilizzo delle risorse umane, mettano a frutto le competenze in materia di decommissioning nucleare, valorizzino gli asset attraverso la vendita di parte dei siti, la gestione del deposito nazionale, e altro; gli approfondimenti di cui al precedente alinea presentano elementi di complessità che, in ragione della natura specifica e atipica delle attività svolte dalla Sogin nel periodo pluriennale di riferimento e dell'esigenza di assicurare criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività medesime, impongono la necessità di ricorrere all apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei rischi, la valutazione dell'affidabilità dei sistemi, l'analisi degli eventi incidentali, la verifica dei criteri di sicurezza, la gestione dei piani di emergenza, l'analisi e la pianificazione dei sistemi ambientali, le tecniche correnti di Project Management e Project Control di progetti complessi; al fine di intensificare e rafforzare l attività di verifica e controllo svolta dall Autorità sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all articolo 8, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, come modificato dall articolo 1, della legge n. 83/03, occorre avvalersi di risorse specialistiche esterne aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci; la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio), ai fini delle determinazioni di sua competenza può procedere, ai sensi dell articolo 59, comma 7, del Testo integrato, ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. Considerato inoltre che: nella sua attività, l Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse e, in base a tali criteri, può avvalersi dell attività di altri organi o enti; la Cassa conguaglio può avvalersi, ai fini dello svolgimento di attività istruttorie, dell apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare e nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci, supportando così l Autorità nella rideterminazione degli oneri di cui dall articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e nella relative attività di verifica. Ritenuto opportuno: concentrare le attività a supporto delle decisioni dell'autorità in materia di rideterminazione degli oneri di cui dall articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 in capo alla Cassa conguaglio, avvalendosi della Cassa medesima quale organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalità generali

4 finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del settore elettrico, demandando alla Cassa conguaglio medesima l'organizzazione delle modalità con le quali garantire l apporto di risorse specialistiche alle attività istruttorie di cui al precedente alinea; intensificare e rafforzare l attività di verifica e controllo svolta dall Autorità sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di efficienza economica di cui all articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall articolo 1, della legge n. 83/03; porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività summenzionate a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui all articolo 59, comma 1, lettera a), del Testo integrato, con separata evidenza contabile DELIBERA Articolo 1 Avvalimento della Cassa conguaglio per lo svolgimento di attività istruttorie a supporto della rideterminazione da parte dell Autorità degli oneri di cui dall articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e alle relative attività di verifica 1.1 Al fine di supportare l Autorità nella rideterminazione degli oneri di cui dall articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e nelle relative attività di verifica, l Autorità si avvale della Cassa conguaglio in ordine allo svolgimento di attività istruttorie che, attraverso l apporto di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, assicurino il rispetto del criterio di efficienza economica di cui all articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall articolo 1, della legge n. 83/ Le attività istruttorie di cui al comma 1.1 dovranno includere, almeno, le seguenti attività: a. verifica dei costi e dei tempi, anche con riferimento ad altre esperienze internazionali in materia di decommissioning di impianti nucleari, delle attività svolte dalla Sogin, in termini di completezza, articolazione e relativa attribuzione delle responsabilità; b. analisi dei rischi, valutazione degli effetti in termini di costi e di tempi, analisi delle probabilità di accadimento e definizione delle contro-misure per la mitigazione dei rischi; c. analisi di possibili alternative che permettano di conseguire una riduzione dei costi rispetto a quelli previsti dai programmi di cui all articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000; d. aggiornamento delle valutazioni dei costi e delle incertezze connesse ai fini della determinazione dell onere annuale per il triennio ; e. valutazione delle possibili fonti di ricavo (attività per terzi, valorizzazione degli asset attraverso la vendita di parte dei siti, gestione del deposito nazionale) che possano contribuire al finanziamento delle attività nucleari e alla riduzione di costi aggiuntivi sulla tariffa elettrica, nel rispetto dei principi di separazione contabile. 1.3 Per le attività di cui al comma 1.1, la Cassa conguaglio si avvale di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del decommissioning nucleare, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei rischi, la valutazione dell'affidabilità dei sistemi, l'analisi

5 degli eventi incidentali, la verifica dei criteri di sicurezza, la gestione dei piani di emergenza, l'analisi e la pianificazione dei sistemi ambientali, le tecniche correnti di Project Management e Project Control di progetti complessi. 1.4 Al fine di intensificare e rafforzare l attività di verifica e controllo svolta dall Autorità sui rendiconti e sui preventivi di spesa della Sogin nel rispetto dei criteri di efficienza economica di cui all articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 e del criterio di separazione amministrativa e contabile per le attività che non rientrano tra quelle di cui all articolo 8, comma 1, del medesimo decreto, come modificato dall articolo 1, della legge n. 83/03, l Autorità si avvale della Cassa conguaglio che può ricorrere a risorse specialistiche esterne aventi alta, comprovata e documentata esperienza nelle attività di verifica e controllo della contabilità industriale e dei bilanci. 1.5 La selezione delle risorse esterne di cui ai commi 1.1 e 1.4 deve basarsi su criteri di estraneità ad interessi diretti o indiretti o a partecipazioni azionarie in società o enti coinvolti nelle attività di appalto o subappalto della Sogin. 1.6 La Cassa conguaglio, entro 15 (quindici) giorni dall entrata in vigore del presente provvedimento, propone all Autorità gli esperti individuati, indicando il nome e le esperienze professionali di ognuno, le funzioni specifiche ad essi assegnate e i relativi compensi. Previa approvazione dell Autorità, comunicata con lettera del Direttore generale, la Cassa conguaglio nomina gli esperti. Articolo 2 Copertura degli oneri 2.1 Gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività di cui alla presente delibera sono posti a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui all articolo 59, comma 1, lettera a), del Testo integrato, con separata evidenza contabile. Articolo 3 Disposizioni finali 3.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell Autorità ( affinché entri in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione.

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