DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Numero data Oggetto: SOCIETA INFRAREDX Inc Autorizzazione amministrativa per lo svolgimento della sperimentazione clinica dal titolo: Lipid-Rich Plaque (LRP). Studio multicentrico, prospettico, sulle placche ricche di lipidi in pazienti con cardiopatia ischemica cronica stabile o una sindrome coronarica acuta stabilizzata, sottoposti a coronarografia e a imaging IVUS-NIRS per una o più lesioni sospette colpevoli. Prot. n. CL0116, da svolgersi presso la U.O.C. di Cardiologia II dell Azienda. U.O.C. : Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Esercizio Conto Contratti e Convenzioni Centro di Costo Sottoconto n Budget: - Assegnato Utilizzato Presente Atto Residuo Estensore Il Responsabile del procedimento Data Firma Il Direttore D.ssa Maria Rita Corsetti Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Data Firma Il Direttore del Bilancio Data.. Proposta n del PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Data IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Stefano Pompili PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Data IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Massimiliano Gerli La presente deliberazione si compone di n di cui n di pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale. Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata Via dell'amba Aradam 9, Roma - Tel. (06)77051 Fax C.F. e P.IVA Cod.Attività L.R. Lazio , n.18 D.G.R. lazio , n.5163

2 Esercizio 2015 Conto Centro di Costo Sottoconto n Budget: - Assegnato Utilizzato Presente Atto ,67 - Residuo Ovvero schema allegato Esercizio 2015 Conto Centro di Costo Sottoconto n Budget: - Assegnato Utilizzato Presente Atto ,33 - Residuo Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO SI Scostamento Budget NO SI Il Direttore del Bilancio Data Il Direttore del Bilancio Data Esercizio 2016 Conto Centro di Costo Sottoconto n Budget: - Assegnato Utilizzato Presente Atto ,67 - Residuo Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO Il Direttore del Bilancio Data SI Esercizio 2016 Conto Centro di Costo Sottoconto n Budget: - Assegnato Utilizzato Presente Atto ,33 - Residuo Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO Il Direttore del Bilancio Data SI Esercizio 2017 Conto Centro di Costo Sottoconto n Budget: - Assegnato Utilizzato Presente Atto ,67 - Residuo Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO Il Direttore del Bilancio Data SI Esercizio 2017 Conto Centro di Costo Sottoconto n Budget: - Assegnato Utilizzato Presente Atto ,33 - Residuo Ovvero schema allegato Scostamento Budget NO Il Direttore del Bilancio Data SI

3 Complesso Ospedaliero S. Giovanni,Addolorata pag. 1 IL DIRETTORE DELLA U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi, Contratti e Convenzioni VISTO PREMESSO CONSIDERATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; che il Comitato Etico di riferimento per l approvazione delle sperimentazioni cliniche e degli studi osservazionali, da svolgersi presso le UU.OO.CC. di questa Azienda, è stato individuato, con deliberazione n. 146 del 12 giugno 2013 della Giunta Regione Lazio, nel Comitato Etico Lazio 2 con sede presso l Azienda USL Roma/C; che lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche è subordinato all idoneità della struttura e dello sperimentatore nonché alla conformità ai principi etici enunciati nella Dichiarazione di Helsinky, successivamente revisionati ed integrati, alle norme di buona pratica clinica, previste dal D.M. Sanità del , dai DD.MM. Sanità del e successive integrazioni e chiarimenti, dal D.L.vo n. 211 del , così come integrato dal D.M. Salute del ; dal D.M. Salute dell e dal D.M Salute del per gli studi no profit; che in data la Società InfraReDx Inc, con sede legale in Burlington, 34 Third Avenue, Burlington, USA quale promotore, ha presentato richiesta di autorizzazione a condurre la sperimentazione clinica dal titolo: Lipid-Rich Plaque (LRP). Studio multicentrico, prospettico sulle placche ricche di lipidi, in pazienti con cardiopatia ischemica cronica stabile o una sindrome coronarica acuta stabilizzata, sottoposti a coronarografia e a imaging IVUS-NIRS per una o più lesioni sospette colpevoli. Prot. n. CL0116, da svolgersi presso la U.O.C. di Cardiologia II dell Azienda; PRESO ATTO che il Comitato Etico Lazio 2 ha espresso parere sospensivo nella seduta del , come da nota Prot. CE del e successivo parere favorevole all esecuzione dello studio nella seduta del come da nota Prot. CE del (Verbale n. 11 anno 2014) a firma del Responsabile della Segreteria Tecnico Scientifica; che si tratta di una Sperimentazione clinica che prevede l arruolamento di n. 50 pazienti entro i termini stabiliti dal Protocollo fissati per il mese di dicembre 2017; che il Responsabile della sperimentazione clinica Prof. Francesco Prati, Direttore della U.O.C. di Cardiologia II, ha fatto pervenire alla U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni, una comunicazione nella quale ha individuato coloro che collaboreranno all effettuazione dello studio stesso; che al fine di poter procedere agli adempimenti liquidatori, dovrà far pervenire alla U.O.C. scrivente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul conflitto di interessi per l espletamento della sperimentazione clinica, quale Deliberazione n. del Complesso Ospedaliero S. Giovanni,Addolorata pag. 2

4 Sperimentatore principale, che sarà inviata dalla suddetta U.O.C. ad esecutività avvenuta della presente deliberazione; che per la sperimentazione clinica, la Società InfraReDx Inc., ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi per eventuali danni derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione, secondo quanto previsto dalla normativa italiana; che è stato, pertanto, predisposto un contratto per la conduzione di sperimentazione clinica come da schemi predisposti dalla Regione Lazio con Determinazione 7 luglio 2014, n. G09771, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 56 supplemento n. 1 del , già approvato in tutte le sue parti dalla Società InfraReDx Inc. con l Azienda, in base alla documentazione acquisita dalla società stessa; RITENUTO ATTESTATO ATTESTATO che possa essere autorizzato lo svolgimento della sperimentazione clinica i cui obiettivi sono quelli di valutare nei pazienti che saranno sottoposti ad imaging IVUS-NIRS, la relazione esistente fra placche ad elevato contenuto lipidico riscontrate con NIRS intracoronarica in siti non stenotici e eventi coronarici futuri derivanti da nuove lesioni colpevoli sia a livello di paziente (pazienti vulnerabili) che a livello di segmento coronarico (placche vulnerabili); che il presente provvedimento, a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio; PROPONE per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: - di autorizzare lo svolgimento della sperimentazione clinica dal titolo: Lipid-Rich Plaque (LRP). Studio multicentrico, prospettico sulle placche ricche di lipidi, in pazienti con cardiopatia ischemica cronica stabile o una sindrome coronarica acuta stabilizzata, sottoposti a coronarografia e a imaging IVUS-NIRS per una o più lesioni sospette colpevoli. Prot. n. CL0116, da svolgersi presso la U.O.C. di Cardiologia II. - di individuare quale Responsabile dello studio osservazionale, il Prof. Francesco Prati Direttore della per la U.O.C. di Cardiologia II che, sarà coadiuvato dal seguente personale strutturato, medico e non medico designato dallo stesso ed operante sotto la sua responsabilità: Dr. Fabrizio Imola medico; D.ssa Maria Teresa Mallus medico; Dr. Alessandro Manzoli medico Deliberazione n. del Complesso Ospedaliero S. Giovanni,Addolorata pag. 3 e Dr. Alessandro Pappalardo - medico.

5 - di approvare lo schema di contratto per sperimentazione clinica con la Società InfraReDx Inc., formato di n. 15 articoli e di procedere alla relativa stipula; - di stabilire che il ricavo totale presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad un importo complessivo di trova riferimento al conto n Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche come di seguito indicato: - anno ,67 - anno ,67 - anno ,67 - si stabilire che il costo totale presento di per la sopraindicata sperimentazione, è da imputare al conto n Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato come di seguito indicato: - anno ,33 - anno ,33 - anno ,33 Detti costi non comportano scostamenti sfavorevoli al budget in quanto vengono compensati con i suddetti ricavi. Il Direttore della U.O.C. D.ssa Maria Rita Corsetti IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; IN VIRTU dei poteri conferitegli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del ; PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e d ei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Deliberazione n. del Complesso Ospedaliero S. Giovanni,Addolorata pag. 4 Regione Lazio; VISTO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

6 ritenuto di dover procedere DELIBERA di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto. La U.O.C. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzioni curerà tutti gli adempimenti per l esecuzione della presente deliberazione. IL DIRETTORE GENERALE (D.ssa Ilde Coiro) Deliberazione n. del

7 Page 1 of 24 Italian Allegato 1 CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA Lipid-Rich Plaque (LRP): studio sulle placche ricche di lipidi. Protocollo n.cl0116 TRA L Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di seguito per brevità Ente ) con sede in Roma, Via dell Amba Aradam, , C.F./P.I Rappresentata dalla D.ssa Ilde Coiro nella sua qualità di Direttore Generale, autorizzata alla firma del presente atto, con Decreto del Presidente della Regione Lazio, N. T00031 del E La Società Infraredx (di seguito per brevità Promotore ) con sede legale in Burlington, 34 Third Avenue, Burlington, USA, C.F./P.I NL B01,in persona del Legale Rappresentante, Don Southard, CEO Premesso che: È interesse del Promotore effettuare la sperimentazione clinica dal titolo: Lipid-Rich Plaque (LRP): studio sulle placche ricche di lipidi. Protocollo n.cl0116, (di seguito Protocollo ), presso la U.O.C. di Cardiologia II dell Ente, sotto la responsabilità del Prof. Francesco Prati, Direttore della U.O.C. stessa; l Ente ha conferito al Prof. Francesco Prati l incarico di Responsabile tecnico scientifico della Sperimentazione oggetto del presente contratto (di seguito denominato Responsabile della Sperimentazione ); l U.OC. di Cardiologia II dell Ente è dotata di strutture e apparecchiature idonee, nonché delle competenze necessarie all esecuzione della Sperimentazione secondo quanto indicato nel Protocollo; in data 25/11/2014, il Comitato Etico Lazio 2 competente per gli studi clinici dell Ente, ha espresso Parere favorevole alla Sperimentazione, con verbale n. 11 anno 2014 a firma del Responsabile della segreteria tecnico scientifica.; - ai sensi del D.M. 14/07/2009, il Promotore ha stipulato idonea polizza assicurativa (polizza n. FCT_ con la Compagnia Lloyd s) a copertura delle English Attachment 1 AGREEMENT TO CONDUCT A CLINICAL TRIAL ENTITLED Lipid-Riche Plaque (LRP) study Protocol No. CL0116 BETWEEN The Facility San Giovanni Addolarata Hospital Rome (hereinafter referred to as "Institute" for the sake of brevity) having its headquarters at Via dell Amba Aradam, in Rome. Tax Code/VAT no in the person of the legal representative Dr.Ilde Coiro as Director General, authorised by the decree of the president of the region Lazio, N. T00031 of AND The Company Infraredx (hereinafter referred to as "Sponsor" for the sake of brevity) having its registered office in Burlington, 34 Third Avenue, Burlington, USA Tax Code/VAT no NL B01 in the person of the Legal Representative Don Southard, CEO Whereas: The sponsor would like to perform the clinical trial entitled "Lipid-Rich Plaque (LRP): Protocol number: CL0116 Protocol ", (the" Protocol "), at the UOC Cardiology II of the institute, under the responsibility of Prof. Francesco Prati, Director of the UOC Cardiology II same; the Institute has appointed Prof.Francesco Prati with the role of Scientific Technical Manager of this Trial (hereinafter referred to as "Trial Manager"); the Operative Unit Division of Cardiology II of the Institute is equipped with suitable facilities and equipment, and has the expertise necessary to carry out the Trial as indicated by the Protocol; on 25/11/2014, the Ethics Committee Lazio, responsible for clinical trials at the Institute gave a favorable Opinion as regards the Trial; document Verbale n.11, 2104, signed by the president of the Ethics Committee. - in accordance with the Ministerial Decree of 14/07/2009, the Sponsor has taken out a suitable insurance policy (policy no.fct_ with Lloyd s) covering the civil liability of the Sponsor, Institute, Trial Manager and other Investigators involved;

8 Page 2 of 24 responsabilità civili del Promotore, dell Ente, del Responsabile della Sperimentazione e degli altri Sperimentatori coinvolti; Tutto ciò premesso, Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Premesse Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito Contratto ). Art. 2 - Oggetto Il Promotore affida all Ente l esecuzione della Sperimentazione alle condizioni di seguito indicate, in accordo al Protocollo e agli eventuali successivi emendamenti approvati dal Comitato Etico Lazio 2. La Sperimentazione deve essere condotta nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione accettata dallo Sperimentatore e approvata dal Comitato Etico Lazio 2, in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni c1iniche con presidi medici di cui al D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997; al D. Lgs. n. 211 del 24 giugno 2003; al D.M. 2 agosto 2005 e ai principi etici e deontologici che ispirano l attività medica. La sperimentazione deve essere altresì condotta in conformità ai principi contenuti nella Dichiarazione di Helsinki (versione aggiornata), alle regole della Buona Pratica Clinica (D.M. 15/07/1997 e s. m. i.), alla Convenzione di Oviedo e alle leggi in tema di prevenzione della corruzione. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accetare il contenuto di quanto sopra richiamato. L Ente assicura di possedere la preparazione, gli strumenti, le attrezzature e il personale necessari per l esecuzione della Sperimentazione, garantendo altresì l osservanza di questo Contratto e del Protocollo da parte di tutto il personale dell Ente coinvolto nella Sperimentazione. L Ente si impegna ad arruolare n. 50 pazienti entro i termini stabiliti dal Protocollo. Poiché la Sperimentazione prevede l arruolamento competitivo dei pazienti, il numero dei soggetti che dovranno essere arruolati presso l Ente può variare in ragione della capacità di arruolamento, con il solo limite del numero massimo di arruolabili a livello globale. L eventuale modifica di pazienti arruolabili presso l U.O.C. di Cardiologia II dell Ente deve essere oggetto di accordo scritto tra le parti e di notifica al In light of the previous considerations, the Parties agree and stipulate as follows Art. 1 - Preamble The preamble and attachments are an integral and substantive part of this agreement (hereinafter referred to as "Agreement"). Art. 2 Object The Sponsor entrusts the Institute to conduct the Trial under the conditions indicated below, in accordance with the Protocol and any subsequent amendment approved by the Ethics Committee Lazio 2. The Trial must be carried out in the strictest compliance with the Protocol, in the version accepted by the Investigator and approved by the Ethics Committee Lazio 2, in compliance with existing legislation c1iniche experiments with medical devices pursuant to Legislative Decree. n. 46 of 24 February 1997; Legislative Decree. n. 211 of 24 June 2003; to D.M. August 2, 2005 as well as with the ethical and professional principles forming the basis of medical practice. The Trial must also be carried out in compliance with the principles of the Helsinki Declaration (updated version), Good Clinical Practice rules (Ministerial Decree of 15/07/1997 as amended), the Oviedo Convention and the laws concerning the prevention of corruption. By signing this agreement, the Parties declare that they understand and accept the contents of the foregoing. The Institute guarantees that it has the right preparation, tools, equipment and staff necessary to carry out the Trial and that all the staff involved with the Trial will comply with this Agreement and the Protocol. The Institution undertakes to enroll no. 50 patients within the time period established in the Protocol. As this Trial calls for competitive recruitment, the number of subjects who must be recruited by the Institute may vary according to the recruitment capacity, the only limit is the maximum number of patients recruitable worldwide. Any modification of the patients recruitable by the Operative Unit Division of Cardiology II of the Institute must be agreed upon in written form by

9 Page 3 of 24 Comitato Etico Lazio. L Ente deve conservare la documentazione inerente la Sperimentazione per un periodo di 7 (sette) anni dalla data di conclusione della Sperimentazione stessa. Su richiesta del Promotore e a spese dello stesso, la conservazione della documentazione potrà avvenire presso strutture terze per l ulteriore periodo di 8 (otto) anni. Il Promotore, l Ente e il Responsabile della Sperimentazione devono rispettare le direttive, le indicazioni, le istruzioni e le raccomandazioni del Comitato Etico Lazio 2. Art. 3 Responsabile della Sperimentazione e personale interessato L Ente con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza il Prof. Francesco Prati Direttore della U.O.C. di Cardiologia II a condurre la Sperimentazione ( Responsabile della Sperimentazione ). Lo stesso sarà coadiuvato nell esecuzione della Sperimentazione dal personale strutturato medico e non medico, designato dallo stesso Responsabile e operante sotto la sua responsabilità, che abbia manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione stessa (di seguito Sperimentatori ). Il Responsabile della Sperimentazione si assume ogni responsabilità e obbligo imposti allo Sperimentatore principale ai sensi della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e/o di Presidi Medici. Il presente rapporto intercorre tra il Promotore e l Ente. Il Promotore è estraneo a rapporti esistenti tra l Ente, il Responsabile della Sperimentazione e gli altri Sperimentatori coinvolti, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che il personale dell Ente coinvolto nello studio dovesse avanzare in relazione alla Sperimentazione. Il Promotore potrà erogare agli sperimentatori un corso di completamento sulle Good Clinical Practice GCP o specifico della sperimentazione oggetto del Contratto. In ogni caso il Promotore coprirà direttamente le spese di viaggio necessarie per la partecipazione, ma le parti concordano che il Promotore non fornirà un compenso per detta partecipazione. In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, è fatto divieto al Responsabile della Sperimentazione e agli Sperimentatori coinvolti, di ricevere direttamente o indirettamente, the Parties and notified to the Ethics Committee (Section Lazio 2). The Institute must file the documents concerning the Trial for a period of 7 (seven) years from the end of the Trial. Upon request of the Sponsor and at its expense, the filing of documents can be assigned to third party facilities for a further 8 (eight) years. The Sponsor, Institute and Trial Managers must comply with the directives, indications, instructions and recommendations of the Ethics Committee Lazio 2. Art. 3 - Trial Manager and staff involved By signing this Agreement, the Institute authorizes Prof. Francesco Prati, Medical Director of the Operative Unit Division of Cardiology II to carry out the Trial ("Trial Manager"). The Trial Manager will be assisted by internal medical and nonmedical members of staff that have expressed their willingness to take part in the Trial, appointed by the Manager himself and operating under his responsibility (hereinafter referred to as "Investigators"). The Trial Manager assumes all responsibilities and obligations imposed by the Principal Investigator in accordance with regulations concerning clinical trials on medicinal products and/medical devices. This relationship exists between the Sponsor and the Institute. The Sponsor is not involved in the relationship existing among the Institute, Trial Manager and other Investigators and is therefore exempt from any claim the Institute's staff involved in the study should have concerning the Trial. The Sponsor may provide a course on Good Clinical Practice (GCP) or on another specific topic concerning this Trial. In any such event, the Sponsor will cover the travel expenses directly, though the parties agree that the Sponsor will not provide compensation for participating. As regards this Trial, the Trial Manager and Investigators are forbidden from receiving, either directly or indirectly, any compensation from the Sponsor as well as from having any contact or relationship with the Sponsor that does not concern technical scientific matters. If the relationship between the Trial Manager and the Institute should end for any reason, the Institute must promptly inform the Sponsor in written from indicating the name of a substitute. The substitute must be approved by the Sponsor. The new Trial

10 Page 4 of 24 compensi dal Promotore, così come di avere contatti o intrattenere con il Promotore rapporti di qualsiasi natura, che non siano di carattere tecnico scientifico. Qualora il rapporto tra il Responsabile della Sperimentazione e l Ente dovesse per qualsiasi ragione terminare, l Ente deve informarne tempestivamente per iscritto il Promotore indicando il nominativo del sostituto. L indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte del Promotore. Il nuovo Responsabile della Sperimentazione deve accettare i termini e le condizioni del presente Contratto e deve assumere l impegno di rispettare il Protocollo nell esecuzione della Sperimentazione. Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall Ente, potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall art. 6. Il Promotore nomina il Dott. J. Muller quale proprio Responsabile scientifico della ricerca e referente medico. Il Responsabile della Sperimentazione, prima di iniziare la Sperimentazione stessa, deve acquisire il consenso informato scritto del paziente; tale consenso deve essere prestato anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. Il Responsabile della Sperimentazione deve fornire informazioni al Promotore e al Comitato Etico Lazio 2 in merito all andamento della stessa, comunicando tempestivamente l eventuale verificarsi di eventi avversi gravi, direttamente o indirettamente correlabili all esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle GCP e dalla normativa applicabile in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali e dei Presidi Medici. Il Responsabile della Sperimentazione si impegna altresì a garantire lo svolgimento della Sperimentazione con diligenza. Al termine della Sperimentazione, il Responsabile della Sperimentazione stessa, deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (CRF), correttamente compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (cartella clinica), l Ente e il Responsabile della Sperimentazione consentono l accesso diretto ai dati sorgente durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit e Manager must accept the terms and conditions of this Agreement and undertake to comply with the Protocol while carrying out the Trial. In case the Sponsor does not approve the substitute suggested by the Institute, it may withdraw from this Agreement in accordance with art. 6. The Sponsor appoints Dr. J. Muller, CMO of Infraredx, as its Research scientific manager and representative physician. Before initiating the Trial, the Trial Manager must obtain the written informed consent of patients; the consent must also be expressed pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 as amended. The Trial Manager must keep the Sponsor and the Ethics Committee Lazio 2 informed as regards the progress of the Trial and promptly report any serious adverse events, either directly or indirectly attributable to the Trial, in accordance with the Protocol, GCP and applicable regulations concerning clinical trials on medicinal products and medical devices. The Trial Manager also undertakes to guarantee that the Trial is carried out with the utmost care. Once the Trial is over, the Trial Manager must hand in all Case Report Forms (CRF) duly filled in and signed, in accordance with the Protocol and applicable regulations. To verify the correspondence between the data in the Case Report Forms and those in the original documents (medical records), the Institute and the Trial Manager allow direct access to the source data during monitoring visits and audits or inspections carried out by Competent authorities, provided that confidentiality rules are not violated. The Institute and the Trial Manager must enable the proper performance of monitoring and auditing procedures at the Operative Unit Division of Cardiology II from the Sponsor staff and national and international Regulatory authorities. These activities are carried out to guarantee the correct execution of the Trial. Said activities, however, must not affect the normal work of the Institute in any way.

11 Page 5 of 24 ispezioni da parte delle Autorità competenti, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di tutele della privacy. L Ente e il Responsabile della Sperimentazione devono consentire il corretto svolgimento delle attività di monitoraggio e di auditing presso la U.O.C. di Cardiologia II da parte del personale del Promotore e da parte delle Autorità regolatorie nazionali ed internazionali, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione. Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento dell ordinaria attività istituzionale dell Ente. Art 4 Presidi Medici e Materiali. Lo Sponsor fornirà all Ente i seguenti materiali per lo svolgimento della sperimentazione, così come previsto dal protocollo: Documentazione manuale operativo per la conduzione della sperimentazione; Raccoglitore per l archiviazione di documentazione normativa relativa alla conduzione della sperimentazione. Art 5 Corrispettivo Il compenso previsto per lo svolgimento della Sperimentazione su n. 50 pazienti è pari ad 49900Euro (max.998euro a paziente). Nel caso in cui entrambe le parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti, il Promotore si impegna ad adeguare l importo del compenso dovuto a favore dell Ente. Per i pazienti che termineranno il trattamento prima di quanto previsto dal Protocollo, il Promotore riconoscerà all Ente una quota proporzionalmente calcolata sulla base dei trattamenti effettivamente eseguiti da ciascun paziente, secondo lo schema riportato nel calendario di budget, allegato A. L Ente non riceverà alcun compenso per i pazienti non valutabili, ma avrà comunque diritto al rimborso dei costi effettivamente sostenuti per il loro trattamento. Il Promotore si impegna a liquidare quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto giustificativo approvato dall Ente. Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato con cadenza semestrale, sulla base del numero dei pazienti arruolati nel relativo periodo, dei trattamenti da loro effettuati secondo Protocollo e in presenza delle relative CRF debitamente Art. 4 Medical devices and material. The Sponsor will provide the Institute the following materials to conduct the clinical trial, as required by the protocol: operating manual documentation to conduct the clinical trial; Binder to archive normative documentation about the conduct of the clinical trial. Art. 5 - Compensation The compensation established for carrying out the Trial on 50 patients is 49900Euro (max. 998Euro per patient). Should both parties decide to increase the number of patients, the Sponsor undertakes to adjust the amount of the compensation. For the patients who complete the treatment before the time schedule established by the Protocol, the Sponsor will pay an amount calculated proportionally on the basis of the treatments actually performed on each patient according to the following chart: See budget schedule, attachement A. The Institute will not receive compensation for non-assessable patients, thought it will be entitled to the reimbursement of the costs incurred for their treatment. The Sponsor undertakes to pay the amounts owed in accordance with this article based on a suitable prospectus approved by the Institute. The payment of the amount mentioned above will be made every six months depending on the number of patients recruited in the specific period, on the treatments carried out in accordance with the Protocol and upon presentation of duly filled-in

12 Page 6 of 24 compilate e ritenute valide dal Promotore in base alle attività svolte. Gli importi di cui sopra comprendono altresì i costi sostenuti per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla conduzione della Sperimentazione, così come previsto dal Protocollo, fino al completamento di tutte le Schede Raccolta Dati per i pazienti arruolati. L Ente non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di violazione delle GCP o di mancato rispetto della normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L Ente non avrà diritto ad alcun compenso anche per pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della Sperimentazione od oltre il numero massimo di soggetti concordato tra le parti. Qualora durante l esecuzione della Sperimentazione, si rendesse necessaria, a giudizio del Responsabile della Sperimentazione e a garanzia del paziente, l esecuzione di indagini e/o procedure non previste dal Protocollo e regolarmente documentate, il Promotore, previo proprio consenso scritto, si impegna a rimborsare all Ente i relativi costi. Se nel corso dello svolgimento della Sperimentazione si rendesse necessario aumentare il supporto economico a favore dell Ente, il Promotore/CRO potrà integrare il presente Contratto, prevedendo l adeguato aumento del compenso di cui sopra. Qualora la Sperimentazione preveda l esecuzione di indagini e/o procedure non routinarie o comunque ulteriori rispetto a quelle indicate nel Protocollo, i relativi costi dovranno essere rimborsati dal Promotore in aggiunta al compenso di cui sopra. L importo di tale rimborso deve essere calcolato sulla base delle corrispondenti tariffe applicate a livello regionale. Gli importi in questione saranno liquidati all Ente entro 30 giorni fine mese data fattura. L Ente si impegna a fatturare con cadenza semestrale quanto maturato nel periodo di riferimento, come da comunicazione che perverrà all Ente da parte dello Sponsor, con le specifiche degli importi da liquidare. L Azienda provvederà a fatturare gli importi dovuti come da seguenti indicazioni: intestazione e spedizione fattura per posta a Infraredx Burlington, 34 Third Avenue, Burlington, USA all attenzione di Priti Shah Pshah@infraredx.com CRFs considered valid by the Sponsor. The prices above also include the costs incurred to carry out all necessary activities for the Trial as established by the Protocol, until the completion of all Case Report Forms for the patients recruited. The Institute will not receive any compensation for patients that are not assessable due to non-compliance with the Protocol, violation of GCP or noncompliance with current regulations concerning clinical trials on medicinal products. The Institute will also not receive any compensation for patients recruited after having been notified of the interruption and/or conclusion of the Trial or in excess of the maximum number agreed upon by the parties. If, during the Trial, the Trial Manager considers necessary additional analyses and/or procedures not envisaged by the Protocol to guarantee the safety of a patient after the investigational Medicines or Medical Devices are administered, the Sponsor undertakes to reimburse the Institute for the costs incurred subject to prior written consent. Should the financial support to the Institute need to be increased during the Trial, the Sponsor may integrate this Agreement and adjust the compensation accordingly. Should non-routine tests and/or procedures be needed, the relative cost must be reimbursed by the Sponsor in addition to the compensation above. The amount of said reimbursement must be calculated on the basis of the corresponding tariffs applied at a regional level. Said amounts will be paid to the Institute within 30 days from the end of the month in which the invoice is issued. The Institute undertakes to issue invoices every six months for each period of reference. The Instititue will invoice amounts due from the following indications: header and shipping invoice by or mail to Infraredx Burlington, 34 Third Avenue, Burlington, USA US to the attention of Priti Shah PShah@infraredx.com The amounts due will be paid via wire transfer using the following data: IBAN: IT31G BANK: Unicredit Banca Ag. 79 c/o Ospedale S. Giovanni, Via dell Amba Aradam, Roma BENEFICIARY: : Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

13 Page 7 of 24 Il pagamento degli importi deve avvenire a mezzo bonifico bancario, utilizzando i seguenti riferimenti: IBAN: IT31G BANCA: Unicredit Banca Ag. 79 c/o Ospedale S. Giovanni, Via dell Amba Aradam, Roma BENEFICIARIO: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata di Roma. Art 6 Durata, Recesso e Risoluzione Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore sino alla conclusione della Sperimentazione, prevista dal Protocollo per il 31/12/2017 Qualora la Sperimentazione dovesse proseguire oltre il termine indicato nel Protocollo, il presente Contratto si intende tacitamente rinnovato sino all effettiva data di conclusione della Sperimentazione. Il Promotore, ai sensi dell art. 1373, comma secondo, c.c., si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento per giustificati motivi, mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare all Ente con raccomandata A.R. o PEC. Tale preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte dell Ente. In caso di recesso del Promotore sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare il Promotore liquiderà all Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione, nonché i compensi sino a quel momento maturati. In caso di recesso anticipato, il Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, ogni risultato, anche parziale, ottenuto dall Ente a seguito e nel corso della Sperimentazione. L Ente ai sensi dell art. 1373, comma secondo c.c., si riserva il diritto di recedere dal presente Contratto mediante comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore con raccomandata A.R. o PEC nei casi di: 1. Dichiarazione di fallimento o inizio di altra procedura concorsuale (concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) nei confronti del Promotore/CRO; 2. Insolvenza del Promotore proposizione di Art 6 - Duration, Withdrawal and Termination This Agreement enters into effect from the date it is signed and will remain in force until the end of the Trial which, according to the Protocol, is expected for 31/12/2017 Should the Trial last longer than the term indicated in the Protocol, this Agreement is intended automatically renewed until the effective end of the Trial. In accordance with art. 1373, paragraph two of the Civil Code, the Sponsor reserves the right to withdraw from this agreement at any time for justified reasons with a 30 day notice in writing via registered letter with return receipt or certified . Said notice will take effect from the moment it is received by the Institute. The withdrawal of the Sponsor from the Agreement will be without prejudice to the obligations undertaken and the expenses incurred by the Institute on the date the withdrawal is communicated. In particular, the Sponsor will reimburse the Institute for all the documented and non-recoverable costs incurred to guarantee the correct and effective execution of the Trial as well as for payments owed. In case of early withdrawal, the Sponsor, as original owner, has the right to receive all results obtained by the Institute following and during the Trial, even partial results. In accordance with art. 1373, paragraph two of the Civil Code, the Institute reserves the right to withdraw from this Agreement at any time for justified reasons with a 30 days notice in writing via registered letter with return receipt or certified in case of: 1. Declaration of bankruptcy or commencement of another insolvency procedure (agreement with creditors, receivership, extraordinary administration) against the Sponsor; 2. Insolvency of the Sponsor, proposition of

14 Page 8 of 24 concordati anche stragiudiziali con i creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore; 3. Cessione di tutti o di parte dei suoi beni ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo per la moratoria dei debiti. Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore. Il Promotore si impegna a manlevare l Ente dagli obblighi assunti e dalle spese effettuate sino alla data della comunicazione di recesso, liquidando ogni spesa documentata e non revocabile sostenuta dall Ente al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione, nonché i compensi sino a quel momento maturati. Ciascuna delle Parti di cui al presente Contratto può interrompere la Sperimentazione in qualunque momento con effetto immediato qualora abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per la sicurezza e la salute dei pazienti. In caso di interruzione della Sperimentazione, il Promotore corrisponderà all Ente i rimborsi delle spese e i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento. L Ente è tenuto alla restituzione degli importi già liquidati relativi ad attività non svolte. Il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell art c. c. qualora la Sperimentazione non venga condotta in conformità alla vigente normativa in materia di sperimentazioni c1iniche con presidi medici di cui al D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997; al D. Lgs. n. 211 del 24 giugno 2003; al D.M. 2 agosto In caso di risoluzione del presente Contratto l Ente avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e ad un compenso proporzionale all attività svolta sino al momento della risoluzione. L Ente si impegna a restituire al Promotore eventuali importi già liquidati e relativi ad attività non svolte. Art 7 Copertura assicurativa Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (N. FCT_ , con la Compagnia Lloyd s) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. settlements - even non-judicial ones - with the creditors of the Sponsor or commencement of legal proceedings against the Sponsor; 3. Transfer of all or part of its assets to creditors or definition of an agreement for a debt moratorium. The notice will take effect from the moment it is received by the Sponsor. The Sponsor undertakes to indemnify the Institute from the obligations undertaken and the expenses incurred until the date the withdrawal is communicated, thus paying for any documented and non-recoverable expense incurred by the Institute in order to guarantee a correct and effective execution of the Trial as well as for payments owed. Both Parties of this Agreement can interrupt the Trial at any moment effective immediately if there is a valid and justifiable reason to consider that the continuation of the Trial could pose an unacceptable risk for the safety and health of patients. Should the Trial be interrupted, the Sponsor will reimburse the Institute for the expenses incurred and payments owed up until that moment. The Institute must return any amount paid for activities not carried out. This Agreement will be considered automatically terminated in accordance with art of the Civil Code if the Trial is not carried out in compliance The current legislation of experiments c1iniche with medical devices pursuant to Legislative Decree. N. 46 of 24 February 1997; Legislative Decree. n. 211 of 24 June 2003; to D.M. August 2, Should this Agreement be terminated, the Institute will be entitled to the reimbursement of expenses incurred and to a compensation proportionate to the activity carried out until that moment. The Institute undertakes to return to the Sponsor any amount paid for activities not carried out. Art. 7 - Insurance Coverage The Sponsor claims to have taken out a suitable insurance policy (no FCT_ with Lloyd s) covering civil liability towards third parties and any damage caused to patients by taking part in the Trial in accordance with the Ministerial Decree of 14/07/2009.

15 Page 9 of 24 14/07/2009. La copertura assicurativa è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell Ente, del Responsabile della Sperimentazione e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell Ente. Art 8 Relazione finale ed utilizzazione dei risultati L Ente, per il tramite del Responsabile della Sperimentazione, è tenuto a mettere a disposizione del Promotore/CRO ogni risultato della Sperimentazione, consegnando una relazione scientifica debitamente sottoscritta e redatta nel rispetto di quanto richiesto dal Protocollo, dalle GCP e dalla normativa in materia di sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi medici. Tutti i dati, i risultati, le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, ottenuti nel corso o derivanti dall esecuzione della Sperimentazione, sono di proprietà esclusiva del Promotore, salvo il diritto degli inventori di esserne riconosciuti autori, e potranno essere dallo stesso liberamente utilizzati in Italia e all estero. L Ente pertanto si impegna a rilevare prontamente al Promotore ogni risultato o invenzione derivante dalla Sperimentazione e a fare quanto di sua competenza, inclusa la redazione di documenti e certificati, per consentire al Promotore l esercizio dei suoi diritti. L Ente dichiara altresì di non avere diritto ad alcuna royality o altri compensi addizionali, oltre al compenso previsto nel precedente art. 5, in relazione all esercizio dei diritti di utilizzo o sfruttamento da parte del Promotore dei risultati e/o invenzioni derivanti dalla Sperimentazione. L Ente potrà utilizzare in modo gratuito i risultati della Sperimentazione per propri scopi interni, scientifici e di ricerca, che non abbiano carattere commerciale (es. seminari, congressi, convegni e attività didattico-istituzionale), ma non potrà farne oggetto di pubblicazione scientifica senza il consenso scritto del Promotore. La facoltà di utilizzo dei risultati della Sperimentazione deve comunque essere esercitata nel rispetto dei limiti imposti dalla necessità di garantire la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Le parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse The insurance coverage is guaranteed against the civil liability of the Sponsor, Institute, Trial Manager and other Investigators involved at the Institute's Center. Art 8 - Final report and use of results The Institute, through the Trial Manager, has the obligation to make all Trial results available to the Sponsor by submitting a duly signed scientific report drafted in compliance with the requirements of the Protocol, GCP and regulations concerning clinical trials on medicinal products and medical devices. All data, results, patentable or non-patentable inventions obtained or deriving from the Trial belong exclusively to the Sponsor - except for the right of inventors to be recognized as their authors - and can be used freely both in Italy and abroad. The Institute therefore undertakes to make promptly known to the Sponsor every result or invention deriving from the Trial and do everything in its power, including the drafting of documents and certificates, to enable the Sponsor to exercise its rights. The Institute also declares not to have the right to any royalty or other compensation in addition to that established by art. 5 for what concerns the Sponsor's use and exploitation rights of the results and/or inventions deriving from the Trial. The Institute may use the results of the trial free of charge for internal scientific and research purposes that have no commercial character (e.g. seminars, congresses, conventions and educationalinstitutional activities), though it may not use them in scientific publications without the prior written consent of the Sponsor. The results of the Trial must in any event be used in compliance with the limitations imposed by the need to guarantee their secrecy and the patent protection of the relative intellectual property rights. The parties mutually recognize that they will be the owners of the industrial and intellectual property rights concerning their previous knowledge (background knowledge) and their knowledge developed or obtained during the course of the Trial, regardless of and independent of its conduct (sideground knowledge). The provisions of this article will remain valid and effective also after this Agreement has terminated

16 Page 10 of 24 conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione (sideground knowledge). Le disposizioni del presente articolo resteranno valide e efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto. Art 9 Segretezza e Diffusione dei dati L Ente si impegna ad osservare e a fare osservare al Responsabile della Sperimentazione, agli Sperimentatori partecipanti e agli ulteriori propri dipendenti coinvolti nella Sperimentazione, durante l esecuzione della Sperimentazione stessa e successivamente alla sua conclusione, il segreto rispetto a fatti, informazioni, cognizioni, dati e documenti (qui di seguito Informazioni ) di cui vengano direttamente a conoscenza o che vengano comunicati dal Promotore in relazione all esecuzione della Sperimentazione e al presente Contratto, non divulgando tali informazioni a terzi. L Ente, il Responsabile della Sperimentazione, gli Sperimentatori partecipanti e gli altri dipendenti dell Ente coinvolti nella Sperimentazione sono tenuti altresì a non utilizzare le informazioni comunicate dal Promotore per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, ma ad impiegarle ai fini esclusivi della Sperimentazione. Tale obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni che al momento della comunicazione da parte del Promotore fossero già in possesso dell Ente e ciò sia dimostrabile, divenissero di pubblico dominio non per colpa dell Ente o fossero rivelate all Ente da una terza parte non vincolata da obblighi di segretezza. Le Parti riconoscono che le informazioni riservate e confidenziali fornite all altra Parte per l esecuzione della Sperimentazione sono di proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate. In caso di specifica richiesta da parte del titolare, ciascuna Parte è tenuta a restituire le informazioni riservate e confidenziali ricevute. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni riservate e confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni riservate e confidenziali. or ceased to be effective. Art 9 - Secrecy and Data dissemination The Institute undertakes to maintain and have the Trial Manager, investigators and staff involved maintain the secrecy as regards the facts, information, knowledge, data and documents (hereinafter referred to as "Information") of which they will gain knowledge or which will be communicated to them by the Sponsor concerning the Trial and this Agreement both during the Trial and after it is over and not to disclose such information to third parties. The Institute, Trial Manager, Investigators and other staff involved in the Trial are also under the obligation not to use the information provided by the Sponsor for different purposes than those for which it was provided and to use it only for the purposes of the Trial. This confidentiality requirement does not apply to information which has already been obtained by the Institute at the time of the Sponsor's communication and it can be proven, has entered the public domain through no fault of the Institution, or has been disclosed to the Institution by a third party that is not bound by the confidentiality requirement. The Parties recognize that the confidential information supplied by the other Party concerning the Trial is the exclusive property of the Party that disclosed it. If a specific request is made by the Holder, each Party must return the proprietary and confidential information received. The Parties are under the obligation to file confidential information using suitable storage means and the necessary precautions with all the care required by the circumstances. The Parties must not reproduce confidential information in any way or by any means. The Parties also undertake to process the personal data of which they gain knowledge during the Trial in compliance with Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 "Personal data protection code" as

17 Page 11 of 24 Le Parti si impegnano, inoltre, a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la Sperimentazione in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.. Le Parti garantiscono l adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati della Sperimentazione. Il Promotore, ai sensi della citata Circolare Ministeriale n. 6 del 02/09/2002 e del D.M. 21/12/2007, è tenuto a rendere pubblici tempestivamente, non appena disponibili da parte di tutti i Centri partecipanti e comunque non oltre 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, i risultati ottenuti a conclusione della Sperimentazione stessa, utilizzando anche la specifica sezione dell Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche (in seguito OsSC ). Ai sensi dell art. 5, comma terzo, lett. c) del D.M. 12/05/2006, il Responsabile della Sperimentazione ha diritto di diffondere e pubblicare, senza limitazione alcuna, i risultati della Sperimentazione ottenuti presso l Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale, nonché nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente Contratto. Per garantire la correttezza della raccolta e la veridicità dell elaborazione dei dati, il Responsabile della Sperimentazione dovrà trasmettere al Promotore copia del documento oggetto di presentazione o di pubblicazione almeno 60 giorni prima della sua presentazione o pubblicazione. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all integrità scientifica del documento e/o questioni afferenti gli aspetti regolatori, il Promotore/CRO provvederà al riesame del documento unitamente al Responsabile della Sperimentazione. Il Responsabile della Sperimentazione accetta di effettuare le modifiche suggerite dal Promotore o di includere i suggerimenti del Promotore nella pubblicazione o presentazione, se non in contrasto con l attendibilità dei dati. Il Promotore riconosce di non aver diritto di chiedere l eliminazione delle informazioni contenute nel documento e non dovrà modificarne il contenuto, salvo quando tali richieste e modifiche siano necessarie ai fini della tutela brevettuale. Il Promotore, allo scopo di presentare una richiesta di brevetto e qualora risulti necessario, potrà chiedere al Responsabile della Sperimentazione di differire di ulteriori 90 giorni la pubblicazione o presentazione del documento. Il Responsabile della amended. The Parties guarantee an adequate and correct disclosure and publication of the results of the Trial. In accordance with Ministerial Circular no. 6 of 02/09/2002 and the Ministerial Decree of 21/12/2007, the Sponsor is required to make public the results at the end of the Trial, also using the specific section of the National Observatory on Clinical Trials (hereinafter referred to as "NOCT"), as soon as they are available from all the participating Centers and in any case no later than 12 months from the end of the Trial. In accordance with art. 5, paragraph 3, letter c) of Ministerial Decree of 12/05/2006, the Trial Manager has the right to disclose and publish the results of the Trial with no limitations in compliance with current regulations concerning the confidentiality of personal data and patent protection and with the terms and conditions of this Agreement. To guarantee the correctness and truthfulness of data processing, the Trial Manager must provide the Sponsor with a copy of the document being presented or published at least 60 days prior to its presentation or publishing. Should any issues arise as regards the scientific integrity of the document and/or regulatory aspects, the Sponsor will reexamine the document together with the Manager. The Manager undertakes to make the changes suggested by the Sponsor or to include said suggestions in the publication or presentation if not in contrast with the reliability of the data. The Sponsor recognizes not to have the right to request the deletion of information in the document and must not modify its content, except when changes are necessary for patent protection purposes. The Sponsor may require the Trial Manager to postpone the publishing or presentation of the document for an additional 90 days to present a patent application and in so far as necessary. The Trial Manager cannot publish the data obtained by its Center until all Trial results are fully published (multi-center publication) or for at least 12 months after the end, interruption or early termination of the Trial.

18 Page 12 of 24 Sperimentazione non potrà pubblicare i dati del proprio Centro sino a che tutti i risultati della Sperimentazione (pubblicazione multicentrica) siano stati integralmente pubblicati ovvero per almeno 12 mesi dalla conclusione della Sperimentazione, dalla sua interruzione o chiusura anticipata. Art 10 Tutela della Privacy Le Parti si impegnano a rispettare le Leggi Privacy (come di seguito definite), con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono che agire in piena conformità alle Leggi Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione della Sperimentazione. L Ente garantisce, per sé e per il Responsabile della Sperimentazione, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla normativa in materia di sperimentazioni cliniche e dalle relative linee guida per proteggere i dati raccolti nell esecuzione della Sperimentazione contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della Sperimentazione, l Ente e il Promotore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza. Le Parti convengono che il Promotore e il Responsabile della Sperimentazione (per conto dell Ente), ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza, agiranno quali Responsabili del trattamento. Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento della Sperimentazione e nell esecuzione del presente Contratto rispetti le Leggi Privacy e le istruzioni del Promotore relativamente alla protezione dei dati Art 10 - Privacy Policy The Parties undertake to respect the Privacy Laws (as referred to hereinafter) with specific reference to data processing, data requirements, appointment of Managers and custody and safety of information. The Parties recognize that complying with Privacy Laws is an essential condition for the correct execution of the Trial. The Institute guarantees that both itself and the Trial Manager are fully aware of all the obligations under any applicable regulation concerning medical professional secrecy and patient data protection including, by way of example, Directive 95/46/EC of 24 October 1995 and Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 as amended. The Parties undertake to maintain the secrecy and adopt all technical and organizational safety measures necessary within their own sphere of competence to protect the data collected during the Trial against accidental or unlawful destruction, accidental losses, damage, alterations, disclosure and unauthorized access and against any other unlawful and unauthorized processing in compliance with the regulations concerning clinical trials and relative guidelines. The Parties recognize that, for the execution of the Trial, the Institute and the Sponsor will act as independent Data Controllers, within their own sphere of competence. The Parties agree that the Promoter and the Head of the Trial (on behalf of the Insitute), each in respect of their own remit, will act as data Controllers. The Parties undertake to have the staff involved in the Trial and in the execution of this Agreement comply with Privacy Laws and the instructions of the Sponsor concerning personal data protection, including data safety and confidentiality aspects. The Institute will grant the CRO and/or Sponsor access to clinical data (including medical records) and any other information relevant for the purposes of the Trial in compliance with data safety and confidentiality measures. The Institute and the Trial Manager undertake to

19 Page 13 of 24 personali, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati. L Ente consentirà al Promotore/CRO di dare accesso ai dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per la Sperimentazione, rispettando le misure di sicurezza e la confidenzialità dei dati. L Ente e il Responsabile della Sperimentazione si impegnano ad informare in modo chiaro e completo ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali. Tale informativa deve essere fornita prima che abbia inizio la Sperimentazione, incluse le relative fasi prodromiche e di screening. Prima dell arruolamento del paziente, pertanto, il Responsabile della Sperimentazione o un suo delegato autorizzato, deve ottenere per iscritto il consenso informato del paziente: (i) a partecipare alla Sperimentazione; (ii) alla comunicazione delle relative informazioni confidenziali; (iii) al trattamento dei dati personali; e (iv) al trasferimento della documentazione contenente i dati personali del paziente, inclusi i dati sensibili sulla salute, al Promotore (o alle società del gruppo), alle competenti autorità e/o ad altre istituzioni, anche al di fuori della Unione Europea, in conformità alle Leggi Privacy. Il Promotore potrà trasmettere i dati ad altre affiliate del gruppo e a terzi operanti per suo conto, anche all estero, in paesi al di fuori dell U.E. che non offrono lo stesso livello di tutela della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore adotterà tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente e adeguata tutela della privacy. Ciascuna Parte, preso atto dei diritti reciprocamente spettanti ai sensi dell art. 7 del D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e debitamente informata circa quanto previsto dall art. 13 del medesimo D.Lgs., autorizza espressamente l inserimento dei propri dati nelle banche dati dell altra Parte, ivi inclusi quelli relativi al Responsabile della Sperimentazione e agli altri Sperimentatori coinvolti, alla descrizione casistica fornita dal Centro presso l Ente, consentendo all altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite alla Sperimentazione: - adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; - gestione ed esecuzione del rapporto e degli inform each patient in a clear and comprehensive manner as regards the nature, purpose, results, consequences and risks of the Trial as well as regards personal data processing procedures. Said information must be provided before the start of the Trial, including the preliminary and screening phases. Therefore, before recruiting the patient, the Trial Manager or an authorized representative must obtain the written informed consent of the patient agreeing to: (i) take part in the Trial; (ii) the communication of relative confidential information; (iii) the processing of personal data; and (iv) the transfer of documents containing personal data, including sensitive health data, to the CRO and/or Sponsor (or the companies part of the group), competent authorities and/or other institutions even outside the European Union, in compliance with Privacy Laws. The Sponsor may transmit the data to other subsidiaries of the group and third parties operating on its behalf also abroad in countries outside the E.U. that do not guarantee the same privacy protection level of Europe. In this case, the Sponsor will adopt all the measures necessary to guarantee a sufficient and adequate privacy protection. Each party is aware of its rights pursuant to art. 7 of Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 as amended and duly informed as regards the provisions of art. 13 of the same Legislative Decree, and expressly authorizes the inclusion of its own data in the databases of the other Party, including those of the Trial Manager and Investigators involved and the case description supplied by the Center, thus enabling the other Party to process and communicate the data to third parties for the following Trial-related purposes: - compliance with specific tax and accounting obligations; - management and execution of contractual relationship and obligations; - research and investigation activities; - purposes related to requirements under laws, community regulations or policies and provisions issued by duly authorized Authorities; - dispute management; - statistic purposes; - internal control services. The Parties therefore expressly claim to be aware of their rights as recognized by art. 7 of Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003, and in particular

20 Page 14 of 24 obblighi contrattuali, - attività di ricerca e indagine; - finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; - gestione del contenzioso; - finalità di statistiche; - servizi di controllo interno. Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dall art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare del diritto di richiedere l aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali. Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del presente Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto. Art 11 Modifiche Il presente Contratto costituisce l intero accordo tra le Parti. Il Contratto può essere modificato solo con il consenso di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di atto integrativo al presente Contratto e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione. Art 12 Disciplina anti corruzione Nell esecuzione della Sperimentazione, le Parti devono astenersi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anti corruzione. L Ente si impegna quindi al rispetto di quanto prescritto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempienza del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c., risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti. Art 13 Trasferimento diritti Il presente Contratto ha carattere fiduciario e, pertanto, l Ente non può cedere o trasferire lo stesso a terzi, senza il preventivo consenso del Promotore. Il Promotore potrà cedere e/o trasferire i diritti e gli obblighi di cui al presente Contratto ad un suo successore o ad una società collegata, a condizione of their right to request the update, correction or deletion of their personal data. The provisions of this article will remain valid and effective also after the end of this Agreement and/or its effects, independently of the cause of its termination. Art Amendments This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties. The Agreement can be only amended with the consent of both Parties. Any amendment will be integrated to this Agreement and will be effective from the date of its signing. Art 12 - Anti-corruption regulations While carrying out the Trial, the Parties must refrain from unlawful conduct - either active behavior or omissions - and undertake not to engage in any behavior that is in contrast with anticorruption policies. The Institute therefore undertakes to comply with Law no. 190 of 6 November 2012 as amended and Legislative Decree no. 33 of 14 March Violating this article constitutes a serious breach of this Agreement pursuant to art of the Civil Code, affecting the relationship of trust between the Parties. Art Transfer of rights This Agreement is fiduciary in character and, therefore, the Institute cannot transfer it to third parties without the prior consent of the Sponsor. The Sponsor may transfer the rights and obligations under this Agreement to a successor or affiliated company, provided that the assignee accepts all the terms and conditions of this Agreement.

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