DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2014) 7594 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che modifica la decisione di esecuzione C(2011)5500 definitivo, per quanto concerne il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) IT 1 IT
2 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del che modifica la decisione di esecuzione C(2011)5500 definitivo, per quanto concerne il titolo e l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), in particolare l'articolo 48, paragrafo 1 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 810/2009 stabilisce le norme dell'unione per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. (2) Al fine di garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti, il regolamento (CE) n. 810/2009 prevede che nell'ambito della cooperazione locale Schengen sia valutata la necessità di completare e armonizzare l'elenco dei documenti giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali. (3) La cooperazione locale Schengen in Cina ha confermato la necessità di armonizzare gli elenchi dei documenti giustificativi e di conseguenza è stato redatto un elenco, pubblicato nella decisione di esecuzione della Commissione C(2011)5500 definitivo 2. (4) In seguito a una nuova valutazione in cui sono state esaminate le circostanze locali, la cooperazione locale Schengen ha confermato la necessità di rivedere l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina, per tenere conto dell'esperienza maturata e riconoscere il valore relativo, come documenti giustificativi, delle prenotazioni online dei voli e delle sistemazioni alberghiere per talune categorie di richiedenti, nonché al fine di agevolare la procedura tanto per i richiedenti quanto per i consolati. (5) Il titolo della decisione di esecuzione C(2011)5500 definitivo si riferisce alle città in cui hanno sede i consolati nei paesi terzi interessati. Poiché sono stati aperti nuovi consolati 1 GU L 243 del , pag Decisione di esecuzione della Commissione C(2011)5500 definitivo, del , che stabilisce l'elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Cina (a Pechino, Guangzhou, Chengdu, Shanghai e Wuhan), in Arabia Saudita, in Indonesia e in Vietnam (ad Hanoi e Ho-Chi Minh) IT 2 IT
3 in altre città della Cina, il titolo non è più esatto. Dato che anche in futuro potrebbero essere aperti nuovi consolati in altre località, è opportuno cancellare i riferimenti alle città dal titolo della decisione. (6) In singoli casi, i consolati dovrebbero ancora avere la facoltà di esentare i richiedenti a loro noti per integrità e affidabilità dalla presentazione di uno o più documenti giustificativi tra quelli elencati, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009, oppure di richiedere in casi giustificati, nel corso dell'esame di una domanda, documenti supplementari, conformemente all'articolo 21, paragrafo 8, di tale regolamento. (7) Poiché l'esenzione dei richiedenti il visto in Cina che intendono viaggiare per determinati scopi dall'obbligo di presentare la prenotazione del viaggio di ritorno o il biglietto di andata e ritorno e il giustificativo di alloggio costituisce una deroga alla prassi usuale, è opportuno sorvegliare l'effetto e l'esecuzione di tale aspetto della decisione, in particolare per quanto riguarda gli abusi o il rifiuto dell'ingresso, al fine di stabilire se l'esenzione da tali requisiti debba essere interrotta o debba essere applicata anche in altre località, e per tutte o solo per alcune finalità del viaggio. (8) Dato che il regolamento (CE) n. 810/2009 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca ha deciso, a norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, di recepirlo nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta, a norma del diritto internazionale, ad attuare la presente decisione. (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 3 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione. (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 4 ; l'irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. L'Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione. (11) Per quanto riguarda l'islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'unione europea con la Repubblica d'islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 5. 3 Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell' , pag. 43). 4 Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del , pag. 20). 5 Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'unione europea con la Repubblica d'islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del , pag. 31). IT 3 IT
4 (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 6, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio. (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 7. (14) Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del (15) Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del (16) Per quanto concerne la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato visti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La decisione di esecuzione C(2011)5500 definitivo è così modificata: (a) (b) nel titolo, gli incisi "(a Pechino, Guangzhou, Chengdu, Shanghai e Wuhan)" e "(ad Hanoi e Ho-Chi Minh)" sono soppressi; l'allegato I della decisione di esecuzione C(2011)5500 definitivo è sostituito dall'allegato della presente decisione. 6 Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del , pag. 1). 7 Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo tra l'unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del , pag. 19). IT 4 IT
5 Articolo 2 Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Cecilia MALMSTRÖM Membro della Commissione IT 5 IT
6 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2014) 7594 final ANNEX 1 ALLEGATO della decisione di esecuzione della Commissione Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Cina IT 6 IT
7 ALLEGATO I Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto per soggiorno di breve durata devono presentare in Cina 1. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in caso di viaggi turistici individuali Prenotazione di volo: prenotazione del volo di andata e ritorno Per i minori (età inferiore a 18 anni): tessera scolastica e lettera in originale della scuola, in cui figurino: indirizzo completo e numero di telefono della scuola permesso di assenza nome e funzione della persona che concede il permesso certificato notarile che attesti la parentela o la tutela legale, legalizzato dal ministero degli Affari esteri se il minore viaggia da solo o in compagnia di un solo genitore: certificato notarile o permesso di viaggiare rilasciato da entrambi i genitori o dai tutori legali, legalizzato dal ministero degli Affari esteri e, al di fuori della Cina, riconosciuto dalle autorità competenti del paese di residenza dei genitori o dei tutori legali. Per i cittadini cinesi: fotocopia di tutte le pagine del "Hokou" (non in traduzione). Giustificativo di alloggio: per l'intera durata del soggiorno. Programma di viaggio: documenti che dimostrino chiaramente il programma di viaggio del richiedente (prenotazione dei trasporti, itinerario ecc.). Prova di solvibilità del richiedente: estratti conto bancari degli ultimi 3 mesi, esclusi depositi. Per i lavoratori dipendenti: copia conforme della licenza di attività dell'azienda presso cui è impiegato il richiedente lettera del datore di lavoro (in inglese, o in cinese con la traduzione in inglese) su carta intestata dell'azienda con timbro, firma e data, che riporti chiaramente: indirizzo, numero di telefono e fax dell'azienda presso cui è impiegato il richiedente nome e funzione nell'azienda del vidimatore nome, funzione, retribuzione e anni di servizio del richiedente autorizzazione a partire o permesso di assenza. Per i pensionati: certificato di pensione o giustificativo di altro reddito regolare. Per i disoccupati: IT 7 IT
8 coniugati: lettera di assunzione e reddito del coniuge e certificato di matrimonio redatto da notaio, legalizzato dal ministero degli Affari esteri celibi o nubili/divorziati/vedovi: qualsiasi altro giustificativo di reddito regolare. 2. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano per affari o per un breve periodo di formazione professionale Prova di solvibilità: estratti conto bancari degli ultimi 3 mesi, esclusi depositi prova di solvibilità dell'azienda presso cui è impiegato il richiedente, se l'azienda paga le spese di viaggio e soggiorno; oppure prova della solvibilità personale del richiedente, se quest'ultimo sostiene personalmente le spese di viaggio e soggiorno prova di solvibilità per i lavoratori dipendenti: copia conforme della licenza di attività dell'azienda presso cui è impiegato il richiedente lettera del datore di lavoro (in inglese, o in cinese con la traduzione in inglese) su carta intestata dell'azienda con timbro, firma e data, che riporti chiaramente: indirizzo, numero di telefono e fax dell'azienda nome e funzione nell'azienda del vidimatore nome, funzione, retribuzione e anni di servizio del richiedente autorizzazione a partire o permesso di assenza Licenza di attività dell'azienda e lettera del datore di lavoro in originale: copia conforme della licenza di attività su carta intestata dell'azienda con timbro e firma, che riporti chiaramente: indirizzo completo e referenti dell'impresa nome e funzione del vidimatore nome, funzione, retribuzione e anni di servizio finalità del viaggio conferma della funzione al ritorno persona o ente che sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del richiedente Lettera d'invito in originale redatta dall'organizzatore dell'evento o della formazione: su carta intestata dell'azienda con timbro e firma, che riporti chiaramente: indirizzo completo e referenti dell'impresa nome e funzione del vidimatore IT 8 IT
9 scopo e durata della visita programma dettagliato persona o ente che sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del richiedente eventuale garanzia dello sponsor per il ritorno del richiedente in Cina prova della registrazione da parte di una Camera di commercio, se del caso permesso di lavoro (se del caso): può essere necessario nei seguenti casi: formazione aziendale "nel luogo di lavoro" attività lavorativa svolta per l'azienda nello Stato membro di destinazione. 3. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano per far visita a familiari / amici Per i minori (età inferiore a 18 anni): tessera scolastica e lettera in originale della scuola, in cui figurino: indirizzo completo e numero di telefono della scuola permesso di assenza nome e funzione della persona che concede il permesso certificato notarile che attesti la parentela o la tutela legale, legalizzato dal ministero degli Affari esteri se il minore viaggia da solo o in compagnia di un solo genitore: certificato notarile o permesso di viaggiare rilasciato da entrambi i genitori o dai tutori legali, legalizzato dal ministero degli Affari esteri, e, al di fuori della Cina, riconosciuto dalle autorità competenti del paese di residenza. Lettera di invito (ufficiale) (risalente a non più di 6 mesi prima): invito ufficiale emesso dalle autorità del paese di destinazione; in alternativa si può presentare un invito firmato dallo sponsor. Garanzia finanziaria in originale fornita dallo sponsor: se lo sponsor risiede nel paese di destinazione: giustificativo di reddito regolare per gli ultimi 3 mesi, oppure dichiarazione di garanzia secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale del paese di destinazione. se lo sponsor risiede in Cina ma invita il richiedente a viaggiare insieme a lui verso il paese di destinazione: lettera di garanzia firmata copia del permesso di soggiorno per la Cina giustificativo di reddito regolare (lettera del datore di lavoro) prova della residenza nel paese di destinazione o invito a risiedere con i parenti stretti. Prova del rapporto con lo sponsor: IT 9 IT
10 nel caso di visita a familiari: certificato di stato di famiglia redatto da un notaio. Rapporto con lo sponsor, legalizzato dal ministero degli Affari esteri: nel caso di visita ad amici: il rapporto di amicizia dev'essere dimostrato da documenti originali, fotografie in originale, lettera d'invito ecc. Per i cittadini cinesi: fotocopia di tutte le pagine del "Hokou" (non in traduzione). Prova di solvibilità del richiedente: estratti conto bancari degli ultimi 3 mesi, esclusi depositi. Per i lavoratori dipendenti: copia conforme della licenza di attività dell'azienda presso cui è impiegato il richiedente lettera del datore di lavoro (in inglese, o in cinese con la traduzione in inglese) su carta intestata dell'azienda con timbro, firma e data, che riporti chiaramente: indirizzo, numero di telefono e fax dell'azienda presso cui è impiegato il richiedente nome e funzione nell'azienda del vidimatore Per i pensionati: nome, funzione, retribuzione e anni di servizio del richiedente autorizzazione a partire o permesso di assenza. certificato di pensione o giustificativo di altro reddito regolare. Per i disoccupati: coniugati: lettera di assunzione e reddito del coniuge + certificato di matrimonio redatto da notaio, legalizzato dal ministero degli Affari esteri celibi o nubili/ divorziati/ vedovi: qualsiasi altro giustificativo di reddito regolare. 4. Elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare se viaggiano per partecipare a manifestazioni culturali o sportive Per i minori (età inferiore a 18 anni): tessera scolastica e lettera in originale della scuola, in cui figurino: indirizzo completo e numeri di telefono della scuola permesso di assenza nome e funzione della persona che concede il permesso certificato notarile che attesti la parentela o la tutela legale, legalizzato dal ministero degli Affari esteri se il minore viaggia da solo o in compagnia di un solo genitore: certificato notarile o permesso di viaggiare rilasciato da entrambi i genitori o dai tutori legali (legalizzato dal ministero degli Affari esteri, e, al di fuori della Cina, riconosciuto dalle autorità competenti del paese di residenza dei genitori o dei tutori legali). IT 10 IT
11 Lettera d'invito in originale redatta dall'organizzatore dell'evento nel paese di destinazione: su carta intestata, che riporti chiaramente: scopo e durata della visita programma dettagliato e itinerario indicazione dei costi dell'attività di studio/sportiva e dell'ente che sosterrà le relative spese indicazione dell'alloggio durante il soggiorno previsto. Lettera in originale redatta dall'organizzazione sportiva o culturale cinese (in inglese o in cinese con la traduzione in inglese) su carta intestata con timbro, che riporti chiaramente: indirizzo completo e referenti dell'organizzazione nome e funzione del vidimatore nome, funzione, retribuzione e anni di servizio (soltanto per professionisti) conferma della partecipazione ente che sosterrà le spese di viaggio e soggiorno copia della licenza di attività (con traduzione in inglese). 5. Elenco dei documenti giustificativi che devono presentare i singoli membri di un gruppo con status di destinazione autorizzata (SDA) Per i minori (età inferiore a 18 anni): tessera scolastica e lettera in originale della scuola, in cui figurino: indirizzo completo e numero di telefono della scuola permesso di assenza nome e funzione della persona che concede il permesso certificato notarile che attesti la parentela o la tutela legale, legalizzato dal ministero degli Affari esteri se il minore viaggia da solo o in compagna di un solo genitore: certificato notarile o permesso di viaggiare rilasciato da entrambi i genitori o dai tutori legali, legalizzato dal ministero degli Affari esteri, e, al di fuori della Cina, riconosciuto dalle autorità competenti del paese di residenza. Per i cittadini cinesi: fotocopia di tutte le pagine del "Hokou" (non in traduzione). Prova di solvibilità del richiedente: estratti conto bancari degli ultimi 3 mesi, esclusi depositi Per i lavoratori dipendenti: - copia conforme della licenza di attività dell'azienda presso cui è impiegato il richiedente IT 11 IT
12 lettera del datore di lavoro (in inglese, o in cinese con la traduzione in inglese) su carta intestata dell'azienda con timbro, firma e data, che riporti chiaramente: Per i pensionati: indirizzo, numero di telefono e fax dell'azienda presso cui è impiegato il richiedente nome e funzione nell'azienda del vidimatore nome, funzione, retribuzione e anni di servizio del richiedente autorizzazione a partire o permesso di assenza certificato di pensione o giustificativo di altro reddito regolare. Per i disoccupati: coniugati: lettera di assunzione e reddito del coniuge e certificato di matrimonio redatto da notaio, legalizzato dal ministero degli Affari esteri; celibi o nubili/ divorziati/ vedovi: qualsiasi altro giustificativo di reddito regolare. IT 12 IT
ALLEGATO. della. Proposta di decisione del Consiglio
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