CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE E DELLE FUNZIONI IN

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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO L anno il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana Pratomagno, via Genova 11 Loro Ciuffenna viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti: - Comunità Montana Pratomagno, con sede legale in Loro Ciuffenna, Via Genova 11, codice fiscale rappresentato dal Sig. Tommasini Paolo nato a Terranova B.ni il 07/05/1951, in qualità di Presidente della Comunità Montana, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; - Comune di Castelfranco di Sopra con sede legale in Castelfranco di Sopra, Piazza V. Emanuele n. 30, codice fiscale rappresentato dal Sig.ra Papi Rita nata a San Giovanni V.no il , in qualità di Sindaco del Comune di Castelfranco di Sopra, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; - Comune di Castiglion Fibocchi con sede legale in Castiglion Fibocchi, Piazza del Municipio n. 1, partita iva rappresentato dal Sig. Lapini Daniele nato a Firenze il , in qualità di Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; - Comune di Loro Ciuffenna con sede legale in Loro Ciuffenna, Piazza G. Matteotti n. 5, codice fiscale rappresentato dal Sig. Bagnolesi Franco nato a Loro Ciuffenna il 13.11/1941, in qualità di Sindaco del Comune di Loro Ciuffenna, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; - Comune di Pian di Scò con sede legale in Pian di Scò, Piazza del Municipio n. 3, partita iva rappresentato dal Sig. Betti Nazzareno nato a Castefranco di Sopra il , in qualità di Sindaco

2 del Comune di Pian di Scò, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. del, esecutiva ai sensi di legge; Premesso che: - che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale; - che l articolo 24 del citato decreto consente l esercizio di tali funzioni anche in forma associata; - che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, è stato approvato il Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; - che l esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minori dimensioni, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi; - che fra la Comunità Montana Pratomagno e i Comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Comune Pian di Scò è stata a suo tempo (05/07/2001) stipulata apposita convezione - ai sensi dell art.30 del D.Lgs. 267/ per l attivazione sperimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive con la gestione di tale funzione in forma associata presso la Comunità Montana Pratomagno; - che i citati enti hanno espresso la volontà di continuare la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:? Comunità Montana Pratomagno deliberazione n. del ;

3 ? Comune Castelfranco di Sopra deliberazione n. del ;? Comune Castiglion Fibocchi deliberazione n. del ;? Comune Loro Ciuffenna deliberazione n. del ;? Comune Pian di Scò deliberazione n. del ; - che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione; - che la Comunità Montana è il soggetto deputato all esercizio associato di funzioni proprie dei comuni, ai sensi dell art.28 del D.Lgs. 267/2000; - che la forma associativa prescelta è la convenzione, ai sensi dell art.30 del D.Lgs. 267/2000; - che si è stabilito che lo SUAP dovrà svolgere oltre le attività istituzionali previste dal legislatore anche una funzione di ufficio deputato allo svolgimento di servizi di informazione, orientamento e consulenza, rappresentando in tal modo un punto di contatto tra gli enti pubblici ed il mondo economico e produttivo, trasformandosi in un importante motore per lo sviluppo economico. Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto della convenzione 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell articolo 30 T.U.E.L, ha per oggetto il conferimento della delega alla Comunità Montana del Pratomagno dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 e successive modificazioni, per la gestione di tale funzione in forma associata. 2. Lo Sportello Unico oltre alle attività istituzionali di cui al comma precedente dovrà erogare servizi di informazione, orientamento e consulenza per le imprese svolgendo le attività di seguito esposte: - servizi informativi sulle varie opportunità di investimento, di agevolazione e di finanziamento;

4 - servizi informativi sulla legislazione di riferimento per i vari settori economici; - servizi polifunzionali in cooperazione con altri enti e/o amministrazioni; - integrazione, coordinamento e razionalizzazione di servizi collegati all impresa già erogati in forma frammentata. Art. 2 - Finalità 1. La gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell intero territorio mediante l offerta di un servizio di informazione alle imprese. 2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. Art. 3 - Principi 1. L organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi: - massima attenzione alle esigenze dell utenza; - preciso rispetto dei termini procedimentali con l obiettivo di tendere all anticipazione degli stessi; - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; - divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; - standardizzazione della modulistica e delle procedure; - costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l utenza, anche mediante l introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell attività di programmazione.

5 Art. 4 - Funzioni, attività e servizi conferiti 1. La Comunità Montana Pratomagno assicura, attraverso un'unica struttura responsabile dell'intero procedimento, l esercizio in forma associata delle funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive, quali funzioni di carattere: - Amministrativo, per la gestione del procedimento unico; - Informativo, per l assistenza e l orientamento alle imprese ed all utenza in genere; - Promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio. 2. La Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive comporta l attribuzione al responsabile della struttura delle funzioni di direzione e coordinamento del procedimento unico, e di adozione del provvedimento finale di autorizzazione o di diniego. In particolare il responsabile dello sportello unico associato: a) cura le attività di informazione e di assistenza al pubblico; b) svolge le funzioni di responsabile del procedimento per le domande di realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi e strutture ricettive turistiche; c) cura la raccolta delle domande, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni da parte dell'interessato; d) si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica; e) richiede alle amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti, incluso il rilascio delle concessioni edilizie; f) esercita poteri di impulso, diffida ed eventualmente messa in mora, nei confronti degli uffici e delle amministrazioni; g) accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, e verifica la conformità delle stesse ai piani ed alle normative vigenti;

6 h) compie i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni; i) indice le conferenze dei servizi, ovvero propone l'indizione delle conferenze al Sindaco competente; j) affida specifiche fasi del procedimento alle strutture tecniche di cui all'articolo 8 del DPR n. 447 del 1998; k) fissa il collaudo degli impianti autorizzati; l) riscuote le somme relative alle spese a carico dell'interessato, riversandole sulle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento; m) predispone il regolamento di svolgimento delle funzioni dello sportello unico associato. n) sono altresì conferite al responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive le funzioni relative ad autorizzazioni e controlli in materia di attività turistiche professionali, previste dall art. 99 comma 2 della L. R. n. 42/2000 ed in particolare: - il ricevimento della denuncia di inizio attività, presentata ai sensi dell art. 58 e seguenti della L.R. n. 9/1995, attestante l esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge; - l accertamento dell esistenza dei presupposti e requisiti di legge medesimi, ed il conseguente rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. La tessera reca l indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l abilitazione, nonché l eventuale indicazione del titolo di cui all articolo 98, comma 3 della stessa L.R. n. 42/ Ulteriori funzioni associative aggiuntive rispetto a quelle indicate in convenzione potranno, su proposta della Conferenza dei Sindaci essere trasferite allo sportello unico, previa verifica di fattibilità da parte del Responsabile della gestione associata, a seguito della approvazione di una deliberazione da parte della Giunta degli enti aderenti.

7 Art. 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni 1. Restano in capo ai singoli Comuni tutte le competenze e responsabilità previste dalla normativa che non siano specificamente attribuite al SUAP dalla legge ed esplicitate nel Regolamento di Funzionamento del SUAP. 2. I Comuni devono comunque nominare un proprio referente per il SUAP che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del Comune ed il SUAP. Egli dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, bollettini, tariffari, ecc.) necessari all attività del SUAP nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa. 3. I Comuni si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con il SUAP così come definiti dal Regolamento di Funzionamento del SUAP e dalle norme tecniche di funzionamento adottate dalla Comunità Montana. 4. Resta altresì ai singoli Enti associati la possibilità di ricevere le denuncie di inizio attività di cui al precedente articolo 4 lettera n), nonché la comunicazione del trasferimento di residenza da parte dei soggetti abilitati e la loro successiva trasmissione alla Comunità Montana. Art. 6 - Organizzazione del servizio 1. La Comunità Montana provvede alla organizzazione, coordinamento, direzione e gestione operativa del SUAP. 2. Per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana, sentita la conferenza dei Sindaci, potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi purché compatibili con quanto previsto dalla normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive. 3. Per l adozione o la modifica delle disposizioni regolamentari ed organizzative dello Sportello Unico per le Attività Produttive si farà riferimento alle competenze proprie della Giunta Esecutiva o della Dirigenza. 4. In sede di prima decorrenza della presente convenzione si continuano ad applicare le disposizioni regolamentari ed organizzative già adottate ai fini della gestione associata del Suap presso la Comunità Montana attivata sulla base della convenzione dell anno 2001, dato atto della loro piena efficacia.

8 Art. 7 - Struttura organizzativa e responsabili 1. Tutte le attività, procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna. 2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di: - personale interno, in propria dotazione; - personale distaccato o comandato dagli altri enti partecipanti; - competenze esterne. 3. Alla direzione dello Sportello Unico Associato, ubicato presso la Comunità Montana, è preposto un Responsabile, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell ente stesso. Questi è responsabile della complessiva gestione della funzione e servizio. 4. Il Responsabile dello Sportello Unico Associato, valutata l ammissibilità della domanda, procede all istruttoria ed alla definizione delle pratiche e adotta il relativo provvedimento finale. A questi compete la responsabilità dell intero procedimento. 5. I referenti degli uffici comunali possono ricevere le istanze rivolte dalle imprese, anche indipendentemente dalla competenza territoriale del singolo ente, e provvedere all inoltro delle domande presso lo Sportello Unico Associato. Art. 8 - Decorrenza, durata e recesso 1.La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato. 2.Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall inizio dell esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane.

9 Art. 9 - Scioglimento della convenzione 1. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. 2. Allo scioglimento della convenzione la Comunità Montana Pratomagno s impegna a mettere a disposizione dei partecipanti informazioni, documentazioni, studi e specializzazioni conseguiti relativamente alla materia oggetto della convenzione stessa. Art Conferenza dei Sindaci 1. E istituita la Conferenza dei Sindaci di cui fanno parte tutti i Sindaci degli enti aderenti e il Presidente della Comunità Montana Pratomagno che possono farsi sostituire, in caso di assenza o di impedimento, dall Assessore competente del rispettivo ente. 2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente della Comunità Montana Pratomagno di norma almeno una volta all anno e comunque su richiesta motivata di due componenti. 3. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita e delibera a maggioranza dei componenti. 4.Alle riunioni della Conferenza partecipa con funzioni consultive il Responsabile della gestione associata che cura altresì la verbalizzazione delle direttive della Conferenza e la trasmissione delle stesse agli enti aderenti. 5.La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni: a) stabilire le linee di indirizzo in ordine alla corretta applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione; b) fornire interpretazioni, anche estensive o integrative, dei contenuti non essenziali della presente convenzione; c) verificare il corretto funzionamento della gestione associata; d) esaminare le proposte di riorganizzazione della gestione associata ed ogni proposta ritenuta di interesse comune anche allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee nei singoli enti aderenti;

10 e) approvare il piano economico- finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico; f) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d anno, al piano economicofinanziario; g) approvare il rendiconto di gestione di ciascun esercizio che viene predisposto dal Responsabile della gestione associata ed esaminato preventivamente dal Comitato tecnico dei Referenti; h) approvare le scelte di carattere strategico; i) approvare funzioni associative aggiuntive rispetto a quelle indicate in convenzione. Art. 11 Comitato tecnico dei Referenti 1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività delle varie strutture è costituito un apposito Comitato tecnico dei Referenti composto dal Responsabile dello Sportello Associato e dai referenti comunali. 2. Il Comitato ha il compito di riunirsi periodicamente, almeno ogni sei mesi e comunque su richiesta motivata di due componenti, per svolgere le seguenti funzioni: a) costituisce la sede ove vengono esaminate le problematiche di rilievo relative alla gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione nonché, ove necessario, proposte soluzioni operative, al fine di dare seguito alla svolgimento delle stesse; b) esamina il piano economico-finanziario di esercizio predisposto dall'ente delegato, nella fase di elaborazione del bilancio di previsione, fornendo un parere in merito; c) esamina il consuntivo economico-finanziario di esercizio predisposto dall'ente delegato, fornendo un parere in merito. 3. Il Comitato tecnico dei Referenti è convocato e presieduto dal Responsabile dello Sportello Associato che cura altresì la verbalizzazione delle riunioni e l inoltro del verbale ai componenti ed alla Conferenza dei Sindaci.

11 Art Dotazioni tecnologiche 1. Lo Sportello Unico Associato deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l utenza, con le altre strutture interne dei Comuni convenzionati e con gli enti esterni. Art Tariffe 1. I servizi resi dallo Sportello Unico Associato sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati, in modo uniforme per tutti gli enti associati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Art Impegni degli enti associati 1. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dello Sportello Unico Associato. 2. Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato. Art Rapporti finanziari 1. I Comuni aderenti alla presente Convenzione e la Comunità Montana contribuiscono ad assicurare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e gestione del SUAP secondo budget annuali approvati dalla conferenza dei Sindaci. La conferenza stabilisce altresì le modalità di ripartizione degli oneri finanziari, secondo criteri che potranno tenere conto sia di parametri relativi alla popolazione residente che del numero di pratiche gestite per ciascun comune. Nelle more di detta definizione le risorse per la gestione del SUAP sono preventivamente quantificate in 6.200,00, ripartiti in misura equivalente tra i Comuni aderenti alla convenzione. Gli oneri per le spese generali d ufficio e

12 per le dotazioni informatiche sono a carico della Comunità Montana del Pratomagno. 2. I comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse necessarie per l esercizio da parte della Comunità Montana delle funzioni oggetto di delega entro il 30 giugno di ogni anno finanziario. 3. Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare l esercizio delle funzioni dello Sportello Unico Associato. 4.In corrispondenza con l elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci, previo parere del Comitato Tecnico, approva il piano economicofinanziario del servizio associato per l esercizio successivo, predisposto dal responsabile della gestione associata. 5. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, nonché limite di spesa per la gestione associata. 6.Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all approvazione della Conferenza dei Sindaci, con le stesse modalità della sua approvazione. 7.Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati alla copertura dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti. Nel caso in cui le risorse di cui alla legge regionale 40/2001 risultino superiori ai fabbisogni finanziari della gestione associata, spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire la destinazione di tali risorse nell ambito delle gestioni associate incentivate. 8.La Comunità Montana, soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della L.R. 40/2001, sarà responsabile dell eventuale revoca del contributo concesso; qualora questo si verificasse per inadempienza di uno degli altri enti firmatari

13 della presente convenzione, la stessa si riserva la possibilità di rivalsa sul medesimo. 9.Per eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità Montana e/o dai Comuni per la presente gestione associata da parte di soggetti terzi si applica quanto stabilito al precedente comma 7. Art Rendiconto di gestione 1.Il responsabile della gestione associata predispone il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell attività svolta e dei risultati raggiunti. 2.Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico e all approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 31 maggio dell anno successivo all esercizio di riferimento e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d atto. 3.Sulla base del Rendiconto predisposto come previsto dalla presente convenzione, tenuto conto anche dei contributi che verranno riconosciuti in base alla L.R. 40/2001, verrà calcolato l eventuale conguaglio a debito o credito di ciascun ente aderente che verrà compensato sulla rata dell anno successivo a quello in questione. Art Disposizioni di rinvio 1.Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. 2.Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali con atti aventi le medesime formalità della presente.

14 Art. 18- Esenzioni per bollo e registrazioni 1.La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del D.P.R. 131/1986. Atto composto da n. 18 articoli, letto, approvato e sottoscritto dalle parti. Comunità Montana Pratomagno Comune di Castelfranco di Sopra Comune di Castiglion Fibocchi Comune di Loro Ciuffenna Comune di Pian di Scò

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