CONVEGNO DEL 14 OTTOBRE 2011

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONVEGNO DEL 14 OTTOBRE 2011"

Transcript

1 Filiale PIEMONTE Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: C.so Lombardia, San Mauro T.se (TO) Tel Fax S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F Assago MI Capitale sociale: int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. di Milano N CONVEGNO DEL 14 OTTOBRE 2011 Titolo: Come cambia il Diritto del Lavoro, Decreto legge 138/2011 Certificazione dei contratti di lavoro. Relatore: Dott. Francesco Natalini Avv. Gianpaolo Alice

2 Manovra di Ferragosto D.L. 13 agosto 2011 n.138 Convertito, con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n.148 Manovra di ferragosto D.L. 138/2011 Pubblicato nella G.U. del 13 agosto 2011, n Legge 148/2011 Pubblicata nella G.U. del 16 settembre 2011, n Entrato in vigore il 13 agosto 2011 (giorno stesso della pubblicazione sulla G.U.) Entrata in vigore il 17 settembre 2011 (giorno dopo la pubblicazione sulla G.U.) 1

3 Capitolo 1 La Manovra di ferragosto L art.8 del D.L. 138/2011 I contratti di prossimità Introduzione Articolo 8 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. 2

4 Manovra di ferragosto Articolo 8 Contrattazione di prossimità Nuova espressione coniata dalla legge. Definizione: Contrattazione atta a conoscere meglio la situazione aziendale e territoriale meglio della contrattazione nazionale che, ovviamente si muove su un piano generale. 3

5 Articolo 8 Si possono individuare 3 ambiti di intervento: 1)Efficacia soggettiva dei CCA (e CCT) (*) (previo accertamento della maggiore rappresentatività a livello comparato) 2)Capacità derogatoria dei CCA/CCT nei confronti della legge 3)Capacità derogatoria dei CCA/CCT nei confronti dei CCNL (*) sistemando per il passato anche le legittimità dell Accordo Fiat (comma 3) approvato dalla maggioranza dei lavoratori Capitolo 2 Efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali e territoriali (previo accertamento della maggiore rappresentanza a livello comparato) 4

6 Efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali e territoriali 1 comma. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Possiamo distinguere 2 fasi: FASE 1 (Preliminare) Individuare le OO.SS. legittimate a negoziare sulla base della maggiore rappresentatività a livello comparato FASE 2 (Successiva) Adottare le procedure per rendere efficace il CCA o CCT nei confronti di tutto il personale (efficacia erga-omnes) 5

7 FASE 1: Rappresentatività delle OO.SS. Condizione preliminare affinché i contratti di prossimità (CCA e CCTL) abbiano efficacia erga omnes è verificare la Rappresentatività delle OO.SS. Cioè verificare che i contratti di prossimità: 1) siano sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero, in alternativa 2) siano sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 Livello di rappresentanza dei lavoratori in base al contratto collettivo di prossimità, CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE OSSS nazionali o territoriali CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE OOSS nazionali o territoriali o RSU/RSA N.B. Il datore di lavoro può stipulare in proprio, anche senza assistenza dell associazione di categoria. Dubbio: Ma se vi sono le RSA/RSU devono essere ugualmente leader? 6

8 Che succede se c è un conflitto tra CCT e un CCA? Prevale la Prossimità CCA? Gerarchia CCT FASE 1: Rappresentatività delle OO.SS.. Le legge può richiedere che il contratto collettivo sia stipulato da o dalle: 1 caso OO. SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale o territoriale 2 caso OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale Premesso che la legge oggi privilegia il 2 caso (rappresentatività a livello comparato) cosa significa? E come si determina? 7

9 FASE 1: Rappresentatività delle OO.SS. Elementi distintivi Maggiore rappresentatività Individuazione: in base alla legge 902/77 (DM ) Diffusione territoriale non limitata ad una parte soltanto del territorio nazionale Capacità di interloquire con soggetti pubblici Una equilibrata consistenza associativa nell ambito delle varie categorie professionali rappresentate Lo svolgimento continuativo e sistematico di attività di autotutela, consistente nella sottoscrizione di contratti collettivi Maggiore rappresentatività a livello comparato Individuazione, a seguito di procedimento di comparazione, della maggiore rappresentatività Non si premia il sindacato in base alla sua consistenza numerica ma quello sostanzialmente più forte. Una sola associazione? Aderente ai principi sanciti con referendum del 1995 sulle RSA FASE 1: Rappresentatività delle OO.SS. L Accordo interconfederale del introduce un criterio per calcolare la maggiore rappresentatività a livello comparato (vedi slide successive) 8

10 Procedura per la certificazione della rappresentatività prevista dall AI Deleghe sindacali Convenzione OO.SS- Confindustria. INPS Consensi ottenuti RSU OO.SS. Procedura per la certificazione della rappresentatività prevista dall AI (valida per i CCNL) Se dato ottenuto per ciascuna O.S. > (maggiore) del 5% totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL = Legittimazione a negoziare E per i contratti collettivi territoriali vale lo stesso criterio? 9

11 FASE 2 Efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali e territoriali Una volta sancita la legittimazione a negoziare in ragione della verifica della sussistenza della maggiore rappresentatività a livello comparato: (Fase 1) Si passa alla fase 2: come rendere il contratto collettivo di prossimità efficace nei confronti di tutti i lavoratori Efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali e territoriali Per decretarne l efficacia nei confronti di tutti i lavoratori l art.8 impone la sottoscrizione in base ad un criterio maggioritario, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali OSSERVAZIONI E PERPLESSITA Cosa significa criterio maggioritario? Si può mutuare quello dell AI del ? E chi non aderisce al sistema confindustria (artigiani, terziario, ecc.)? O bisogna intendere che l AI in quanto richiamato dall art.8 si applica a prescindere dall inquadramento aziendale? In ogni caso il criterio maggioritario è richiesto in caso di presenza di RSU o RSA E quanto l azienda non ha rappresentanze sindacali interne? Vale la maggioranza dei lavoratori (mutuando quanto previsto dal comma 3)? 10

12 Criterio maggioritario desumibile dall AI In caso di R.S.U. In caso di R.S.A. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all interno dell azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti; i contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle RSA costituite nell ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell azienda nell anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le RSU anche le RSA, quando presenti, durano in carica 3 anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle RSA con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti; Differenza tra RSU e RSA La RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), é un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. La RSU si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente dall Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori. I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori, non il sindacato nella cui lista sono stati eletti. I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto. Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica 3 anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni.. L'RSA, prevista dall art.19 dello Statuto dei Lavoratori, è invece eletta dagli iscritti del singolo sindacato e/o designata dall'organizzazione sindacale. Gran parte delle funzioni delle due rappresentanze sono simili ma esistono due fondamentali differenze:l'rsu, essendo eletta da tutti i lavoratori, ha la rappresentanza generale dei lavoratori e partecipa alla contrattazione aziendale, l'rsa, essendo eletta soltanto dagli iscritti, tutela soltanto gli iscritti a quel singolo sindacato e non è titolare della contrattazione aziendale 11

13 Le finalità delle intese Gli accordi ex art.8 devono avere un fine: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione forme di partecipazione dei lavoratori, ecc. Che succede se manca il collegamento finalistico? Il Giudice può invalidare l effetto derogatorio delle intese? Le finalità (si presume alternative) devono essere previste ex ante o devono essere verificate anche ex post? Sistemazione del passato (caso Fiat) 3 Comma Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. OSSERVAZIONI E DUBBI Lo spartiacque è l AI del Ma per i CCA approvati prima non è detto che si sia chiesto ai lavoratori di approvarlo a maggioranza, (come ha invece fatto la FIAT) trattandosi di procedura non obbligatoria. In tal caso è possibile farlo ora? E quelli sottoscritti dopo il 28.06? Se non sono destinatari dell AI? Vale sempre la sottoscrizione a maggioranza? Resta il dubbio del conflitto con l art.39 Cost. Vedi slide successiva 12

14 Efficacia erga omnes dei CCA e CCT E l art.39 Cost.? A dire il vero esso (5 comma) si rivolge alle categorie e non all azienda e quindi, forse, l art.8 potrebbe passare indenne il vaglio di costituzionalità. Stralcio 5 comma dell art.39: Le OO.SS.: Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 39 Costituzione L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 13

15 Parte 3^ Le materie su cui possono intervenire i CCA e CCT (specifiche intese) ex art.8 2) Materie su cui possono intervenire i contratto di prossimità (CCA e CCT) 2 comma Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; OSSERVAZIONI E DUBBI Prima considerazione. Viene meno il principio della derogabilità guidata dai CCNL (ossia le materie dove il CCNL permette e quelle dove vieta). Il CCA può derogare sempre e su tutto (vedi anche 2bis). Quindi: Svuotamento dei CCNL In alcuni casi i CCA potevano già derogare anche alla legge, ma per assurdo senza che l accordo fosse finalizzato agli obiettivi di cui al comma 1. Quindi per svariate ipotesi c è una maggiore restrizione del potere derogatorio che non è più libero come in passato. Ad esempio per gli audiovisivi c era già l art.4 St.Lav. che prevedeva l ipotesi dell accordo, alternativa all autorizzazione DPL Mansioni e inquadramento. Nulla di nuovo. Erano già i CCNL di norma ad individuarle. Contratti a TD: novità specificazione causali, aggiunta altre causali ovvero eliminazione totale del causalone part-time: Nulla di nuovo Lavoro modulato o flessibile: Sul lavoro a chiamata attuerebbe una delega che esiste dal 2003 Sul lavoro accessorio. Potrebbe ampliare le casistiche rimesse totalmente alla legge Regime di solidarietà derogabile dai CCA: ritorno al passato. Sulla somministrazione TD: vedi contratti TD Sulla somministrazione T.Ind (staff leasing): nulla di nuovo. Era già permesso. 14

16 Segue: Materie su cui possono intervenire i contratto di prossimità (CCA e CCT) d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. OSSERVAZIONI E DUBBI Sull orario di lavoro era già così (addirittura con un passo indietro. Vedi slide precedente) Modalità di assunzione? Disciplina del rapporto, comprese le cocopro e le P.IVA? La qualificazione del contratto spetta comunque al Giudice (vedi polemiche sull art.69/276) Le cocopro e soprattutte le P.IVA a quale OOSS aderiscono? Che valore hanno nei loro confronti i CCA? Le cococo senza progetto sono fuori? Conseguenze del recesso. Nel comma 2 ci si riferisce alla sola parte risarcitoria, ovvero alla deroga ad es. alla disciplina sulla reintegrazione, o può essere estesa anche nei confronti delle causali: giusta causa o giustificato motivo? Ovvero all intera disciplina? Il comma 2-bis prevale sul 2 anche per i licenziamenti protetti e quindi in tal caso vale solo lo sbarramento costituzionale o comunitario o l esclusione dalla disciplina del comma 2 vale anche per escludere il potere derogatorio del comma 2-bis? Quali sono i limiti temporali che impediscono di applicare le disposizioni del comma 2bis in caso di adozione o affidamento? E PER LE MATERIE NON CONTEMPLATE? = DISCIPLINA PREVIGENTE Capitolo 4 Il potere derogatorio dei CCA e CCT rispetto alla legge ed alla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) 15

17 Capacità derogatoria dei CCA/CCT Capacità derogatoria nei confronti della: 1) Legge 2) CCNL 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Capacità derogatoria dei CCA/CCT Novità della legge di conversione Il comma 2-bis chiude il cerchio, permettendo la deroga anche alle norme di legge 16

18 Capacità derogatoria dei CCA/CCT La vera novità è il potere derogatorio dei CCA e dei CCT: 1) Incondizionato e senza paletti nei confronti dei CCNL 2) Nel rispetto della Costituzione, e dei vincoli derivanti dalle normative (non si dice giurisprudenza) comunitarie e convenzioni internazionali (es. OIL), in caso di deroga alla legge. Capacità derogatoria dei CCA/CCT In alcuni casi i CCA potevano già derogare alla legge (vedi in materia di orario di lavoro), ma per assurdo senza che l accordo fosse finalizzato agli obiettivi di cui al comma 1. Quindi per svariate ipotesi c è una maggiore restrizione del potere derogatorio che non è più libero come in passato. 17

19 Capacità derogatoria dei CCA/CCT In ogni caso ampio potere discrezionale ai Giudici Le altre novità della Manovra 18

20 Art. 9 Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni 1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»; b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»; «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»; «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter». Comparazione precedente normativa OLD 8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse. NEW 8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia; 8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»; 8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»; 8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8- ter». 19

21 Art. 9 Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni In pratica, riassumendo: Sparisce l autorizzazione alla compensazione territoriale Resta in essere solo per il settore pubblico Per il DDL privato diventa un fai da te Si estende anche alle imprese del gruppo, con spostamento delle quote di soggetti da assumere da un impresa ad un altra del gruppo. Art. 11 Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini 1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione. VEDASI ANCHE INTERPELLO N.36/2011 VEDI CIRC. MIN.LAV. N.39 DEL (*) 20

22 Art. 11 Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini Tirocini che entrano nella nuova disciplina: - i tirocini formativi e di orientamento non curriculari Tirocini che NON entrano nella nuova disciplina: - a favore di soggetti disagiati (disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali) - di reinserimento/inserimento disoccupati e inoccupati Limiti e vincoli: Durata: Max 6 mesi Stipula: entro 12 mesi dal diploma o laurea - curriculari (no finalità di inserimento lavorativo, ma alternanza scuola lavoro all interno di un percrso formale di istruzione e formazione. - (praticanti di ordini professionali) Chi può proporre un tirocinio Soggetti promotori Chi non può Soggetti in possesso di requisiti predeterminati dalle regioni In attesa di disciplina reg.le: soggetti rientranti art.18, comma 1, lettera a) legge 196/1997 (vedi slide successiva) Istituzioni formative private senza scopo di lucro previa autorizzazione Regione Soggetti abilitati all attività di intermediazione (ad eccezione dei tirocini curriculari) Semplici Istituzioni formative private con scopo di lucro (ovvero anche senza se non autorizzate dalla Regione) Art.11 D.L. 138/2011 Interpello n.36/

23 Soggetti promotori ex art.18 legge 196/97 agenzie regionali per l'impiego uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale università provveditorati agli studi istituzioni scolastiche statali istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, (ove esistenti) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione Art. 12 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da a euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)». 22

24 Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Art.1, comma 24. Festività A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1 maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. 23

25 Età per il pensionamento donne Art. 18 Interventi in materia previdenziale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1 gennaio 2017, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1 gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1 gennaio (*) (*) Comma così modificato dall'art. 1, comma 20, D.L. 13 agosto 2011, n Schema aumento età pensionabile donne Fino al = 60 anni Dal = 60 anni + 1 mese 1 gennaio 2017 = mesi 1 gennaio 2018 = mesi 1 gennaio 2019 = mesi 1 gennaio 2020 = mesi 1 gennaio 2021 = mesi Dal 2021 al 2027 = idem come per l anno gennaio 2028 = mesi Dal 2029 in poi = idem come per l anno

L art. 8 D.L. 138/2011: Ambiti, materie, criticità della contrattazione di prossimità

L art. 8 D.L. 138/2011: Ambiti, materie, criticità della contrattazione di prossimità L art. 8 D.L. 138/2011: Ambiti, materie, criticità della contrattazione di prossimità L art. 8, comma 1 D.L. 138/2011: il testo I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale

Dettagli

Jobs Act e la nuova contrattazione collettiva

Jobs Act e la nuova contrattazione collettiva Milano, 11 aprile 2016 Jobs Act e la nuova contrattazione collettiva Presentazione a «Tuttolavoro, Il Sole 24 Ore» Avv. Angelo Zambelli Le previsioni nella legge 10 dicembre 2014, n. 183 e nei decreti

Dettagli

Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato Il contratto di apprendistato Il contratto di apprendistato Le principali novità del contratto di apprendistato nel D.lgs.167/2011 LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO DOPO IL T.U. DEL 27/07/2011 I tratti comuni

Dettagli

Evento di Formazione Gruppo ODCEC Area Lavoro

Evento di Formazione Gruppo ODCEC Area Lavoro Le intese aziendali sul lavoro e gli interventi possibili per le parti delegate: i contratti aziendali di secondo livello e la contrattazione di prossimità Evento di Formazione Gruppo ODCEC Area Lavoro

Dettagli

RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO

RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO LE FONTI DELL ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO REGOLAMENTI E DIRETTIVE UE COSTITUZIONE ART. 1 PRELEGGI: LEGGI Legge Atti aventi forza di legge: Decreti

Dettagli

PARTE SPECIALE N IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE

PARTE SPECIALE N IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE PARTE SPECIALE N IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE PARTE SPECIALE N IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IEEGOLARE 1. Le fattispecie dei delitti di impiego di cittadini

Dettagli

PARTE III CONTRATTO COLLETTIVO

PARTE III CONTRATTO COLLETTIVO 1 PARTE III CONTRATTO COLLETTIVO CODICE CIVILE Art. 2070 - Criteri di applicazione L appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell applicazione del contratto collettivo, si determina secondo

Dettagli

Capacità derogatoria dei contratti collettivi aziendali. Avv. Aldo Bottini Milano - 16 aprile 2013

Capacità derogatoria dei contratti collettivi aziendali. Avv. Aldo Bottini Milano - 16 aprile 2013 Capacità derogatoria dei contratti collettivi aziendali Avv. Aldo Bottini Milano - 16 aprile 2013 Rapporto tra contratti collettivi di diverso livello A) Nell ordinamento sindacale: principio di gerarchia

Dettagli

COMUNE DI BOLOGNA - SPORTELLO COMUNALE PER IL LAVORO TIROCINI FORMATIVI IN EMILIA ROMAGNA SINTESI DELLA LEGGE

COMUNE DI BOLOGNA - SPORTELLO COMUNALE PER IL LAVORO TIROCINI FORMATIVI IN EMILIA ROMAGNA SINTESI DELLA LEGGE Legge regionale n. 7 del 19 luglio 2013 con modifiche della Legge regionale n. 14/2015 Premesse 1) le Regioni hanno competenza esclusiva in materia 2) Legge Fornero > Linee Guida > Accordo Stato-Regioni

Dettagli

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA E DELLA OCCUPAZIONE RELAZIONE

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA E DELLA OCCUPAZIONE RELAZIONE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA E DELLA OCCUPAZIONE RELAZIONE Come sostenere, in un tempo in cui le aspettative incerte sono una caratteristica strutturale della economia e della società, la crescita

Dettagli

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

(Modifica dell articolo 600 del codice penale) Legge recante Misure contro la tratta di persone approvata il 30 luglio 2003 Art. 1. (Modifica dell articolo 600 del codice penale) 1. L articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art.

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Premessa... Pag. V. Capitolo Primo NOZIONI E FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

INDICE SOMMARIO. Premessa... Pag. V. Capitolo Primo NOZIONI E FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO INDICE SOMMARIO Premessa... Pag. V Capitolo Primo NOZIONI E FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO 1. Il lavoro... Pag. 3 2. Il lavoro subordinato...» 4 3. Subordinazione socioeconomica e subordinazione giuridica.»

Dettagli

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,

Dettagli

NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 G.U. 24 giugno 2015, n. 144 Entrata in vigore: giovedì 25 giugno 2015 Alberto Bosco 1 Testo organico delle tipologie contrattuali Articolo 51

Dettagli

Roma, 6 luglio 2012 ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI ALLE UNIONI REGIONALI AI SINDACATI NAZIONALI AL CONSIGLIO DIRETTIVO AI REVISORI DEI CONTI LORO SEDI

Roma, 6 luglio 2012 ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI ALLE UNIONI REGIONALI AI SINDACATI NAZIONALI AL CONSIGLIO DIRETTIVO AI REVISORI DEI CONTI LORO SEDI Roma, 6 luglio 2012 Circ. n. 167 / 2012 Prot. n. 554 / AGC Arch. n. 4 / ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI ALLE UNIONI REGIONALI AI SINDACATI NAZIONALI AL CONSIGLIO DIRETTIVO AI REVISORI DEI CONTI LORO SEDI

Dettagli

Start up innovative. Profili lavoristici nelle start up innovative Strumenti ordinari e flessibilità agevolata. Avv.

Start up innovative. Profili lavoristici nelle start up innovative Strumenti ordinari e flessibilità agevolata. Avv. Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova Camera di Commercio Padova Start up innovative Profili lavoristici nelle start up innovative Strumenti ordinari e flessibilità agevolata

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105

Direzione Centrale Pensioni. Roma, Messaggio n. 105 Direzione Centrale Pensioni Roma, 13-01-2016 Messaggio n. 105 Allegati n.1 OGGETTO: Personale comparto scuola e AFAM, accesso al trattamento pensionistico ai sensi dell art. 1, comma 264 della legge n.

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo 1 SEMPLIFICAZIONI IN ENTRATA

SOMMARIO. Capitolo 1 SEMPLIFICAZIONI IN ENTRATA SOMMARIO Capitolo 1 SEMPLIFICAZIONI IN ENTRATA 1. Politiche attive e servizi per l impiego... 2 2. Stato di disoccupazione secondo il Jobs Act... 5 2.1. Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)...

Dettagli

Premessa... pag. 5. Parte I. Il rapporto di lavoro

Premessa... pag. 5. Parte I. Il rapporto di lavoro Premessa... pag. 5 Parte I Nozioni Introduttive. Il rapporto di lavoro Capitolo 1 Le fonti del diritto del lavoro 1. Generalità...» 17 2. La gerarchia delle fonti...» 18 3. Il Titolo V della Costituzione...»

Dettagli

Regolamento in materia di tirocini di formazione e orientamento presso l Ente Parco nazionale del Vesuvio

Regolamento in materia di tirocini di formazione e orientamento presso l Ente Parco nazionale del Vesuvio Regolamento in materia di tirocini di formazione e orientamento presso l Ente Parco nazionale del Vesuvio Art. 1 1. Al fine di consentire momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi

Dettagli

C o n v e g n o 23 novembre 2015

C o n v e g n o 23 novembre 2015 C o n v e g n o 23 novembre 2015 Jobs act I nuovi decreti Collaborazioni coordinate e continuative e la stabilizzazione delle collaborazioni a progetto Dott. Carlo Cavalleri Dott.ssa Lara Boccaletti Studio

Dettagli

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007)

I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007) I.n.p.d.a.p. - Circolare n. 7 1 del 13 maggio 2008 (applicazione legge 247/2007) Tab. 1 nuovi requisiti per le pensioni di anzianità ANNO REQUISITI (età + anni di contribuzione) Dal 1/1/08 al 30/6/09 58

Dettagli

Il contratto a termine e il part time Milano, 12 ottobre Avv. Giuseppe Bulgarini d Elci

Il contratto a termine e il part time Milano, 12 ottobre Avv. Giuseppe Bulgarini d Elci Il contratto a termine e il part time Milano, 12 ottobre 2015 Avv. Giuseppe Bulgarini d Elci La nuova disciplina del lavoro a termine D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 19-29 Contratto a termine La prima

Dettagli

INTRODUZIONE CAPITOLO I RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: UNA DIFFICILE TRANSIZIONE

INTRODUZIONE CAPITOLO I RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: UNA DIFFICILE TRANSIZIONE INTRODUZIONE CAPITOLO I RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI: UNA DIFFICILE TRANSIZIONE 1. L articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori e le Rappresentanze Sindacali aziendali

Dettagli

JOBS ACT 1 IL DECRETO POLETTI SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

JOBS ACT 1 IL DECRETO POLETTI SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ALBA 13 novembre 2015 Jobs Act Avv. Vincenzo Martino 1 JOBS ACT 1 IL DECRETO POLETTI SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO D.L. 20 marzo 2014 n. 34, convertito in L. 16 maggio 2014 n. 78 Liberalizzazione assunzioni

Dettagli

RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO: LE FORMULE ATIPICHE

RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO: LE FORMULE ATIPICHE RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO: LE FORMULE ATIPICHE RIORDINO DEI CONTRATTI DI LAVORO: IL D.LGS 81/2015 Art. 1 c. 1 Forma contrattuale comune «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Dettagli

Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 S.O. n. 159

Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 S.O. n. 159 Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003, n. 235 S.O. n. 159 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14

Dettagli

Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto nel Jobs Act: cosa cambia?

Le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto nel Jobs Act: cosa cambia? Dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto, e ritorno Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Economia Aziendale marzo 2015 Modena Le collaborazioni coordinate

Dettagli

INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale

INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale INPS Direzione Centrale Pensioni a cura dell Area Normativa e Contenzioso Amministrativo Pensioni in Regime Generale 1/19 1) categorie di lavoratori c.d. salvaguardati rientranti nel limite numerico di

Dettagli

per maggiori info vai su:

per maggiori info vai su: Il DPCM firmato ieri precisa che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale sono soggette

Dettagli

Regolamento. Reclutamento del Personale

Regolamento. Reclutamento del Personale Regolamento per il Reclutamento del Personale SPEZIA RISORSE SPA Reg.RECLUTAMENTO DEL PERSONALE/REVISIONE 03 30/03/2015 Pagina 1 di 6 Art. 1 Premessa. Spezia Risorse S.p.A., società mista a prevalente

Dettagli

Lavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi.

Lavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi. Lavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi. Comunicazione di Silvano Saccani Segretario CGIL di Mantova 1 LE TIPOLOGIE DEL LAVORO Lavoro dipendente Lavoro autonomo Lavoro parasubordinato si.sa. -

Dettagli

MODELLO A.1.1. DICHIARAZIONE ART. 80, COMMA 1, LETTERE A) - G) del D.LGS. N. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI

MODELLO A.1.1. DICHIARAZIONE ART. 80, COMMA 1, LETTERE A) - G) del D.LGS. N. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI ALLEGATO F 1) MODELLO A.1.1. DICHIARAZIONE ART. 80, COMMA 1, LETTERE A) - G) del D.LGS. N. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER L' AF F ID

Dettagli

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Stralcio delle disposizioni d interesse

Dettagli

IL FUTURO PROSSIMO DEL SISTEMA ITALIANO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI dopo l accordo interconf. 28 giugno 2011 e il decreto-legge 13 agosto 2011 n.

IL FUTURO PROSSIMO DEL SISTEMA ITALIANO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI dopo l accordo interconf. 28 giugno 2011 e il decreto-legge 13 agosto 2011 n. IL FUTURO PROSSIMO DEL SISTEMA ITALIANO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI dopo l accordo interconf. 28 giugno 2011 e il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 Convegno promosso da Optime S.r.l. Milano 4 ottobre

Dettagli

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE SINDACALE PARTECIPAZIONE GRATUITA

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE SINDACALE PARTECIPAZIONE GRATUITA Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO E CONCILIAZIONE SINDACALE PARTECIPAZIONE GRATUITA PROGRAMMA DI STUDIO: MODULO 1: LE CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Il contratto

Dettagli

SOGGETTI FORMATORI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO (Allegato A - Punto 2) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016

SOGGETTI FORMATORI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO (Allegato A - Punto 2) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016 C P R P SOGGETTI FORMATORI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO (Allegato A - Punto 2) ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016 (Pubblicato G.U. N 193 DEL 19/08/2016, IN VIGORE DAL 03 SETTEMBRE 2016) SOGGETTI FORMATORI

Dettagli

Riforma del Mercato del Lavoro e flessibilità contrattuali

Riforma del Mercato del Lavoro e flessibilità contrattuali Prof. Avv. Sandro Mainardi Università degli Studi di Bologna Riforma del Mercato del Lavoro e flessibilità contrattuali Legge 28 giugno 2012, n. 92 L idea (o lo scambio) di fondo Estensione della flessibilità

Dettagli

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. La presente legge, ai sensi del Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Dettagli

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 21 aprile 2015 L e g g e 2 3 d i cembre 2014, n. 190 ( c. d. l e g g e d i S ta b i l i tà 2015 ) ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A cura di Simona Butera

Dettagli

Lavoro a termine Monica McBritton Maggio 2015

Lavoro a termine Monica McBritton Maggio 2015 Lavoro a termine Monica McBritton Maggio 2015 Evoluzione storica CODICE DEL 1865 : art. 1626 ->Nessuno può obbligare la propria opera all altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa. (divieto

Dettagli

Art c.c. «PRESTAZIONE DEL LAVORO» (nuovo 2103) «MANSIONI DEL LAVORATORE» (vecchio 2103)

Art c.c. «PRESTAZIONE DEL LAVORO» (nuovo 2103) «MANSIONI DEL LAVORATORE» (vecchio 2103) Art. 2103 c.c. «PRESTAZIONE DEL LAVORO» (nuovo 2103) «MANSIONI DEL LAVORATORE» (vecchio 2103) L. delega 10 dicembre 2014, n. 183 Art. 1 7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo

Dettagli

Circolare N.33 del 4 Marzo 2014

Circolare N.33 del 4 Marzo 2014 Circolare N.33 del 4 Marzo 2014 Contratti di solidarietà. Dal 2014 l integrazione scende al 70 per cento Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che con la legge di stabilità per il 2014

Dettagli

Tipologia contrattuale: sia contratto a tempo indeterminato (anche part-time) che contratto a termine.

Tipologia contrattuale: sia contratto a tempo indeterminato (anche part-time) che contratto a termine. Lavoratori in mobilità da ameno 12 mesi ( 1 ) Incentivo normativo Chi può utilizzarlo: solo i datori di lavoro che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro o abbiano proceduto a riduzioni di personale

Dettagli

I contratti di lavoro dipendente dopo l approvazione della riforma Fornero

I contratti di lavoro dipendente dopo l approvazione della riforma Fornero I contratti di lavoro dipendente dopo l approvazione della riforma Fornero Oggi 18 luglio 2012 entra in vigore la legge 92 del 28 giugno 2012 Disposizioni in materia di riforme del mercato del lavoro in

Dettagli

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO Contrattazione collettiva P.I. - Fenomeno relativamente recente (il primo CCNL è stato sottoscritto il 16 maggio 1995 Comparto Ministeri - parte normativa

Dettagli

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO La Nuova Normativa introdotta dal D.Lgs. 151 Firenze, 28 aprile 2016 Dott.ssa Veronica Rovai LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 12 marzo 1999 n. 68 Legge delega n.183/2014 art.

Dettagli

SOMMARIO. Prefazione... Nota sull autore...

SOMMARIO. Prefazione... Nota sull autore... Sommario SOMMARIO Prefazione... Nota sull autore... XI XV Capitolo 1 - Principi generali e aspetti societari 1. Premessa... 1 1.1 Cooperative di utenza... 1 1.2 Cooperative di lavoro... 1 1.3 Tipologia

Dettagli

Bando FiXO: le assunzioni con contratto di apprendistato sono agevolate fino al

Bando FiXO: le assunzioni con contratto di apprendistato sono agevolate fino al Ai gentili clienti Loro sedi Bando FiXO: le assunzioni con contratto di apprendistato sono agevolate fino al 30.09.2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato prorogato al

Dettagli

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale. Decreto Legislativo n.112 Roma, 31 marzo 1998 Oggetto: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,

Dettagli

Il nuovo apprendistato

Il nuovo apprendistato a cura di Alessandro Millo Il nuovo apprendistato (T.U. n. 167/2011) 1 La normativa abrogata Abrogate espressamente: Implicitamente: Legge n. 25/1955 D.P.R. n. 1668/56 Legge n. 56/1987 (art. 21-22 ) D.M.

Dettagli

(CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA 10 gennaio 2014)

(CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA 10 gennaio 2014) Testo Unico sulla RAPPRESENTANZA (CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA 10 gennaio 2014) 1 Accordo quadro-riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 Confindustria -Confederazioni sindacali, CISL e UIL.

Dettagli

PAGHE_2 Rel

PAGHE_2 Rel Guida Operativa Variazione aliquote Gestione separata PAGHE_2 Rel. 5.0.5.4 Data rilascio: Dicembre 2016 L'aumento proporzionale della aliquota contributi gestione separata a partire dal 1 gennaio 2014

Dettagli

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.

Dettagli

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego - Divisione II Prot. n.1007/03.12 del 19 aprile 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego - Divisione II Prot. n.1007/03.12 del 19 aprile 2001 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego - Divisione II Prot. n.1007/03.12 del 19 aprile 2001 Oggetto: Inquadramento professionale ai fini occupazionali delle guardie

Dettagli

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Articolo 1 (Oggetto e finalità) Modalità e termini per accertare il grado di rappresentatività delle associazioni datoriali, dei lavoratori autonomi, dirigenziali e delle cooperative ai fini della costituzione degli organi collegiali

Dettagli

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA CIRCOLARE A.F. N.134 del 27 settembre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

LAVORO A PROgETTO E LAVORO OCCASIONALE D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276

LAVORO A PROgETTO E LAVORO OCCASIONALE D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276 Lavoro a progetto e lavoro occasionale 1. D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Suppl. ord.

Dettagli

INDICE CAPITOLO I IL MERCATO DEL LAVORO, SOGGETTI E OPPORTUNITÀ

INDICE CAPITOLO I IL MERCATO DEL LAVORO, SOGGETTI E OPPORTUNITÀ Premessa alla seconda edizione........................ Premessa alla prima edizione......................... pag. XI XIII CAPITOLO I IL MERCATO DEL LAVORO, SOGGETTI E OPPORTUNITÀ 1. Principi e criteri

Dettagli

Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE SICILIA

Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE SICILIA Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO SCHEDA SINTETICA Direttiva Prot. n. 43881/US1/2013 OGGETTO: Tirocini Formativi Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013

Dettagli

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie Calabria di Francesca Fazio Introduzione Con deliberazione di Giunta regionale n. 268 del 29 luglio 2013, pubblicata nel BUR n. 18 del 16 settembre 2013, la Regione Calabria ha approvato la propria Proposta

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2017-179 del 02/03/2017 Oggetto Direzione Amministrativa.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE Articolo 1 Premessa. Levante Multiservizi srl (di seguito Società) è società a responsabilità limitata con il 60% di capitale pubblico e il 40% di capitale

Dettagli

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare

Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare Circolare Informativa Confcommercio Imprese per l Italia Settore Politiche Legislative e Welfare Oggetto: Manovra Finanziaria Novità in materia previdenziale Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni

Dettagli

INTRODUZIONE. Direzione Centrale delle Prestazioni

INTRODUZIONE. Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale delle Prestazioni Roma, 25 Marzo 2005 Circolare n. 53 Allegati Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE 1 OGGETTO CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITO (posto in data 14 ottobre 2009) In data 01/02/2008 mi viene conferito l incarico temporaneo di durata non superiore a mesi 6, rinnovato in continuità

Dettagli

CONTRATTO A TERMINE. Avv. Luca Negrini Torino, via Brofferio 1, 011/

CONTRATTO A TERMINE. Avv. Luca Negrini Torino, via Brofferio 1, 011/ Avv. Luca Negrini Torino, via Brofferio 1, 011/5612688 l.negrini@studionvn.it LA CAUSALE L apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è possibile a fronte di ragioni di carattere

Dettagli

Lavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi.

Lavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi. Lavorare oggi. Leggi e contratti: primi elementi. Comunicazione di Silvano Saccani Sindacalista CGIL di Mantova 1 si.sa. - cgil mantova 1 LE TIPOLOGIE DEL LAVORO Lavoro dipendente Lavoro autonomo Lavoro

Dettagli

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Articolo

Dettagli

La Riforma del sistema previdenziale

La Riforma del sistema previdenziale La Riforma del sistema previdenziale Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 Manovra del governo Monti Dal 1 gennaio 2012: introduzione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni, secondo il meccanismo

Dettagli

L APPRENDISTATO E I TIROCINI (STAGE)

L APPRENDISTATO E I TIROCINI (STAGE) L APPRENDISTATO E I TIROCINI (STAGE) APPRENDISTATO Normativa di riferimento DLgs. 167/2011 (TU «Sacconi») Successive modifiche L. 92/2012 (riforma Fornero) DL 69/2013 (decreto Fare) DL 76/2013 (decreto

Dettagli

D.Lgs. 185/ correttivo Jobs Act

D.Lgs. 185/ correttivo Jobs Act Lavoro accessorio Obbligo di attivazione dei voucher, tramite comunicazione su sito INPS, con riferimento ad un arco temporale pari a massimo 30 giorni (D. Lgs. n. 81/2015, art. 49, comma 3) Introdotto

Dettagli

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

Dettagli

Capitolo primo Lavoro subordinato, lavoro autonomo e attività di lavoro dedotte in altre fattispecie contrattuali

Capitolo primo Lavoro subordinato, lavoro autonomo e attività di lavoro dedotte in altre fattispecie contrattuali Indice Prefazione alla terza edizione 7 Prefazione alla seconda edizione 8 Prefazione alla prima edizione 9 Capitolo primo Lavoro subordinato, lavoro autonomo e attività di lavoro dedotte in altre fattispecie

Dettagli

Incontro informativo

Incontro informativo Incontro informativo I SEMINARI DEL LAVORO Le novità in tema di collocamento obbligatorio e i servizi di supporto all inserimento Milano, 24 gennaio 2012 1 Incontro informativo I SEMINARI DEL LAVORO Le

Dettagli

Formazione Continua Ordine degli Avvocati di Varese Varese, 23 ottobre 2015

Formazione Continua Ordine degli Avvocati di Varese Varese, 23 ottobre 2015 Avv. Antonella Negri BonelliErede Studio Legale Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81: focus su ius variandi, potere direttivo e collaborazioni autonome. Formazione Continua rdine degli Avvocati

Dettagli

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. assistenza tecnica

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. assistenza tecnica Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale assistenza tecnica Imposta di bollo vigente Alla Provincia di Reggio Emilia Domanda per la concessione di un contributo per l assunzione a tempo indeterminato

Dettagli

Legge 68/99 e Legge Biagi

Legge 68/99 e Legge Biagi Legge 68/99 e Legge Biagi Quale gestione degli articoli 12, 12 bis L.68/99 e 14 D.lgs. 276/03? Workshop di approfondimento Vercelli 11 luglio 2012 ore 9,00 - Claudio Messori Convenzioni possibili oltre

Dettagli

Circolare n. 31 del 21/10/2016

Circolare n. 31 del 21/10/2016 Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. Circolare n. 31 del 21/10/2016 Oggetto: Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti

Dettagli

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria

La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria R.S.U. Siae Microelettronica La riforma Tremonti sulla previdenza obbligatoria Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 12. In sintesi la riforma prevede: 1

Dettagli

1. LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE (ART. 1, D.L. 34/2014)...» 37

1. LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE (ART. 1, D.L. 34/2014)...» 37 Indice INTRODUZIONE...» 11 1. Considerazioni generali...» 11 2. La finalità ed i contenuti del provvedimento urgente...» 15 3. Per un confronto con il modello statunitense...» 19 4. Il disegno di legge-delega...»

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione

Dettagli

LE SPESE DI PERSONALE ALLA LUCE DELLA NUOVA CONTABILITA E DELLA LEGGE DI BILANCIO /04/2017 Giuseppe Canossi

LE SPESE DI PERSONALE ALLA LUCE DELLA NUOVA CONTABILITA E DELLA LEGGE DI BILANCIO /04/2017 Giuseppe Canossi LE SPESE DI PERSONALE ALLA LUCE DELLA NUOVA CONTABILITA E DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 3/04/2017 Giuseppe Canossi Legge di bilancio 2017 Le novità in materia di personale I rinnovi contrattuali per il

Dettagli

Misurazione della rappresentatività.

Misurazione della rappresentatività. PROTOCOLLO D INTESA Con la presente intesa le parti intendono dare applicazione all accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato di alta formazione

Modello di contratto. Apprendistato di alta formazione Modello di contratto Apprendistato di alta formazione MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE ex art. 5, d.lgs. n. 167/2011... [Datore di lavoro], in persona del legale rappresentante

Dettagli

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE ALLEGATO Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico (C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014

Dettagli

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138: prime indicazioni operative.

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138: prime indicazioni operative. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Modena, lì 22/08/2011 Direzione Provinciale del Lavoro di Modena Servizio Gestione Risorse Umane e AA.GG. A tutto il personale Al nucleo Carabinieri Prot.

Dettagli

Capitolo 1 Le fonti del diritto del lavoro 1. Generalità...» La gerarchia delle fonti...» Il Titolo V della Costituzione...

Capitolo 1 Le fonti del diritto del lavoro 1. Generalità...» La gerarchia delle fonti...» Il Titolo V della Costituzione... Parte I Nozioni Introduttive. Il rapporto di lavoro Capitolo 1 Le fonti del diritto del lavoro 1. Generalità...» 17 2. La gerarchia delle fonti...» 18 3. Il Titolo V della Costituzione...» 30 Capitolo

Dettagli

Il principio costituzionale di libertà sindacale. L organizzazione sindacale è libera (art. 39, comma 1 Cost.)

Il principio costituzionale di libertà sindacale. L organizzazione sindacale è libera (art. 39, comma 1 Cost.) Il principio costituzionale di libertà sindacale L organizzazione sindacale è libera (art. 39, comma 1 Cost.) La libertà sindacale del singolo lavoratore La libertà sindacale positiva La libertà sindacale

Dettagli

INDICE IL DIRITTO DEL LAVORO

INDICE IL DIRITTO DEL LAVORO INDICE Prefazione alla prima edizione... Pag. XV Prefazione alla seconda edizione...» XIX Prefazione alla terza edizione...» XXI Prefazione alla quarta edizione...» XXIII Prefazione alla quinta edizione...»

Dettagli

ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2009-2010 ai sensi di: art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e successive modifiche e integrazioni; art. 19 del decreto legge 29 novembre

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 8 ottobre 2012 Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

Dettagli

Presentazione... pag. 5 Note sugli Autori...» 7

Presentazione... pag. 5 Note sugli Autori...» 7 Presentazione... pag. 5 Note sugli Autori...» 7 CAPITOLO PRIMO JOBS ACT. LE PRINCIPALI NOVITÀ APPORTATE DALLA RIFORMA DEL LAVORO (a cura di Riccardo Bolognesi) 1. Jobs act. Le principali novità apportate

Dettagli

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007

B) Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007 Allegato 4 Riepilogo disposizioni vigenti in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla

Dettagli

Stage. Trovare un impiego senza avere esperienze è difficile!

Stage. Trovare un impiego senza avere esperienze è difficile! Stage Trovare un impiego senza avere esperienze è difficile! Ad aiutare i tanti giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, c è oggi lo stage, o tirocinio formativo. 1 Stage È un periodo di formazione

Dettagli

L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE

L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE L ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Fonte: artt. 2549-2554 c.c. Soggetti: associante (imprenditore); associato (lavoratore). Tipologie: apporto capitale vs

Dettagli

Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione

Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione Approvato con deliberazione n. 57 del 28 novembre 2007 del Consiglio provinciale

Dettagli

GLI INCENTIVI ALL ASSUNZIONE Vanda Conci

GLI INCENTIVI ALL ASSUNZIONE Vanda Conci GLI INCENTIVI ALL ASSUNZIONE 16.03.2017 Vanda Conci 1 Intervento 5 da pag. 46 a pag. 52 Finalità: favorire l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà occupazionale e la diffusione di contratti a

Dettagli

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). Proposte di modifica degli artt. 4 bis e 58 ter OP Testo attuale art. 4 bis Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).

Dettagli