Distribuzione di riserve di utili e svalutazione della partecipazione: analisi di un caso singolare.

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1 Distribuzione di riserve di utili e svalutazione della partecipazione: analisi di un caso singolare. di Fabio Petrone Con istanza rivolta alla Direzione Regionale territorialmente competente la società Alfa srl ha inteso chiedere, ai sensi dell art.37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n.600, la disapplicazione della norma antielusiva contenuta nell art.1, comma 1, lett. a), del D.L. 24 settembre 2002, n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2002, n E necessaria, secondo la società interpellante, una premessa. La valutazione delle partecipazioni in società non quotate è disciplinata fiscalmente dagli articoli 61 e 66 del Tuir: in particolare, l art.61, richiamato dall art.66, definisce il meccanismo per la determinazione del valore minimo delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie e conseguentemente la determinazione della svalutazione massima che, fiscalmente, risulta consentita alla società partecipante. Il meccanismo di determinazione del valore minimo si basa sul confronto tra patrimonio netto contabile della società partecipata, relativo all ultimo bilancio regolarmente approvato prima della data di acquisto delle azioni, e il patrimonio netto della stessa partecipata risultante dall ultimo bilancio approvato. Tale meccanismo, come affermato dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.148/e del 15 febbraio 2002 e dal Comitato Consultivo per l applicazione delle norme antielusive mediante comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2002, è di natura forfetaria, ovvero non è richiesto il requisito della durevolezza della perdita di valore espressamente richiesto dal codice civile. Comunque anche le più rigide interpretazioni precedenti davano piena valenza fiscale, sempre nei limiti previsti dall art.61 del Tuir, alle svalutazioni effettuate in aderenza ai criteri contenuti nell art.2426, numeri 3 (perdita durevole di valore) e 4 (applicazione del metodo del patrimonio netto). Con il decreto legge n.209 del 24 settembre 2002, convertito con modifiche dalla legge n.265 del 22 novembre 2002, è stata introdotta una limitazione alle svalutazioni fiscali deducibili, ponendo una nuova regola alla determinazione del valore minimo delle partecipazioni. In particolare, l art.1, comma 1, lettera a), del D.L.n.209/2002 stabilisce espressamente che ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili.

2 L intento del legislatore, secondo la società interpellante, era solo quello di introdurre restrizioni al meccanismo forfetario di svalutazione con il chiaro intento di contrastare condotte elusive finalizzate alla c.d. monetizzazione del credito d imposta. Infatti la stessa relazione tecnica al progetto di legge aveva qualificato la disposizione in commento come avente carattere prevalentemente antielusivo. Anche la circolare n.85/e del 26 novembre 2002, al punto 1.2 afferma che Si osserva al riguardo che la riduzione del patrimonio della società partecipata può essersi determinata sia a causa di perdite d esercizio sia per effetto di distribuzione di riserve di utili. In tale ultima ipotesi, il meccanismo operativo della norma genera in capo alla partecipante, a fronte di un componente positivo per dividendi percepiti correlati all utile distribuito, un corrispondente componente negativo rappresentato dalla svalutazione deducibile tanto più elevato quanto maggiore è la sproporzione tra costo di acquisto della partecipazione e patrimonio netto di riferimento... E passando all analisi dell art.1, lettera a) del DL 209/2002, la circolare n.85/e, al punto 1.3, sottolinea che Le finalità perseguite dal legislatore con le modifiche in commento sono di carattere antielusivo. In particolare, attraverso la sterilizzazione delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili, si vuole impedire la monetizzazione del credito d imposta attribuito con i dividendi stessi.. E chiara quindi, secondo la società istante, la situazione che si vuole contrastare: in caso di distribuzione di dividendi alla partecipante, gli stessi verrebbero compensati dalla conseguente svalutazione imputabile al conto economico, ottenendo così un pareggio reddituale che consentirebbe alla società partecipante di monetizzare il credito d imposta attraverso una richiesta di rimborso, o l utilizzo in compensazione o la cessione ad altre società del gruppo. Nel caso specifico, la società Alfa srl ha acquistato, nel corso dell anno 2000, l intero pacchetto azionario della società Beta spa per il costo complessivo di Lire Il valore della partecipazione in Beta spa, determinato in Lire con il metodo del patrimonio netto disciplinato dal combinato disposto degli artt.61 e 66 del Tuir, è stato iscritto al 31 dicembre 2000 nell Attivo dello Stato patrimoniale ed appostato tra le Immobilizzazioni finanziarie. A fronte dell iscrizione all attivo è stata rilevata nel conto economico, tra le rettifiche di valore di attività finanziarie, una svalutazione della partecipazione per i seguenti importi: - per lire (euro ,52) nell esercizio 2000; - per euro ,00 nell esercizio 2001; - per euro ,00 nell esercizio Relativamente agli effetti fiscali degli importi che hanno negli anni comportato la svalutazione della partecipazione nella Beta spa, di seguito si riportano i motivi che hanno consentito la deducibilità dei valori per quanto riguarda gli anni 2000 e 2001 e che, a parere della

3 società, consentono di considerare deducibile la svalutazione relativa all anno 2002 e quelle future in vigenza dell attuale normativa fiscale. A tale scopo, partendo dall anno 2000, si ritiene importante evidenziare che l intera operazione di acquisto della Beta spa, i motivi economici che hanno portato a tale acquisto e la correttezza dell applicazione della normativa fiscale in materia sono stati analizzati, in sede di verifica generale effettuata nel corso del 2002 dalla Guardia di Finanza. Viene riportato, in proposito, il passaggio del Processo Verbale relativo alla definizione dell importo massimo svalutabile: Da un punto di vista prettamente contabile la suddetta svalutazione per L (euro ,52) trae origine dai seguenti valori: - costo della partecipazione nella Beta spa: L (euro ,52); - valore di iscrizione della partecipazione nella Beta spa a seguito dell applicazione del metodo valutativo del patrimonio netto: L (euro ,076,92); - valore contabile del patrimonio netto della Beta spa nell ultimo bilancio regolarmente approvato prima dell acquisto delle azioni (31/10/1999): L (euro ); - valore contabile del patrimonio netto della Beta spa nell ultimo bilancio approvato (31/12/2000): L (euro ,38). In applicazione del net equity method, così come disciplinato in ambito fiscale dal combinato disposto degli artt.61 e 66 del Tuir, giacchè la differenza dei suddetti valori dei patrimoni netti della controllata è del 33,01%, l importo complessivamente imputabile tra le rettifiche di valore delle attività finanziarie quale svalutazione della partecipazione nella Beta spa è pari a L (euro ,04). La parte si è invece limitata ad iscrivere nel CE (del 2000) ed a dedurre, ai fini fiscali, una svalutazione della partecipazione nella Beta spa pari a L (euro ,52)... Dal suddetto Processo Verbale si desume inoltre che il decremento del valore contabile del patrimonio netto della partecipata è essenzialmente ascrivibile alla distribuzione per (Lire) della Riserva straordinaria agli ex-soci della Beta spa nell anno 2000 (con riflessi sul PN al ) ed alla perdita d esercizio al (L ). E quindi di tutta evidenza come il calo patrimoniale sia stato causato in modo prevalente, sostiene la società interpellante, dalla distribuzione agli ex soci della Beta spa, e non ad essa, della Riserva straordinaria, deliberata in data 28/02/2002: distribuzione avvenuta in data successiva all approvazione dell ultimo bilancio chiuso prima dell acquisizione ma antecedente l acquisizione stessa. Altrettanto evidente è che gli ex soci della Beta spa hanno conseguentemente beneficiato del credito d imposta relativo alla suddetta distribuzione di riserva straordinaria, così come evidenziato anche nel Mod.770/2001 presentato da Beta spa. Pertanto, acclarato che:

4 - il DL 209/2002 sancisce un limite alle svalutazioni fiscalmente deducibili avente unicamente carattere antileusivo - la circolare n.85/e ha chiarito che l intento elusivo che la norma vuole contrastare è quello connesso alla monetizzazione del credito d imposta relativo alla distribuzione delle riserve causa del decremento patrimoniale che ha consentito la svalutazione la società interpellante ritiene di avere dato ampia prova che in relazione al calo patrimoniale subito da Beta spa, conseguente la distribuzione della Riserva straordinaria, la fattispecie elusiva che la norma vuole contrastare non avrebbe potuto, e non può, verificarsi. Di conseguenza la società chiede la disapplicazione dell art.1, comma 1, lettera a) del DL.n.209 del 24/09/2002 con riferimento alla distribuzione della Riserva straordinaria per L (euro ,60) deliberata in data 28/02/2000, consentendo pertanto la conseguente diminuzione del patrimonio netto della Beta spa al fine della determinazione della svalutazione fiscale massima. La svalutazione massima fiscale ammessa, tenuto conto solo della rideterminazione della perdita della partecipata secondo quanto previsto dal citato D.L.209/2002, risulterebbe pertanto essere: - costo della partecipazione nella Beta spa: L (euro ,52); - valore contabile del patrimonio netto della Beta spa nell ultimo bilancio regolarmente approvato prima dell acquisto delle azioni (31/10/1999): L (euro ); - valore contabile del patrimonio netto della Beta spa nell ultimo bilancio approvato (31/12/2002): euro ; - quote di avviamento indeducibile imputate nel bilancio della controllata Beta spa: euro 0; - ammontare degli accantonamenti fiscalmente indeducibili imputati nel bilancio della controllata Beta spa: euro ; - valore del Patrimonio netto della Beta spa rideterminato per tenere conto degli accantonamenti indeducibili: euro ; - percentuale di decremento patrimoniale ottenuta in aderenza al combinato disposto degli artt.61 e 66 e a seguito della disapplicazione parziale dell art.1, lettera a) del D.L.209/2002: 49,82%; - valore massimo della svalutazione imputabile a bilancio tenuto conto degli importi già dedotti e imputati a bilancio negli anni 2000 e 2001: euro ,07 (49,82% di euro ,52) meno euro (svalutazione 2000) meno euro (svalutazione 2001) = euro ,07 (svalutazione massima 2002). L importo imputato a bilancio per il 2002 in aderenza al metodo di valutazione del patrimonio netto risulta essere pari a euro e pertanto interamente deducibile in quanto compreso nei limiti della disciplina fiscale così come risulta essere applicabile nel caso concreto.

5 In conclusione la società interpellante ribadisce la richiesta di interpello favorevole. La risposta della Direzione Regionale è stata articolata nei seguenti termini. Ai fini civilistici (art.2426 del codice civile) le immobilizzazioni finanziarie possono essere valutate, a scelta, con il criterio del costo di acquisto ovvero con il metodo del patrimonio netto. Secondo il Principio contabile n.21 quest ultimo metodo va adottato nei casi in cui la partecipazione permette all investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata. Tale principio contabile prevede due modalità di applicazione del metodo del patrimonio netto: - la rappresentazione solo patrimoniale; - quella c.d. integrale, preferibile, che prevede la rilevazione nel conto economico della società partecipante dell utile o della perdita d esercizio della società partecipata, secondo il principio di competenza, e quindi nello stesso esercizio al quale il risultato d esercizio della società partecipata si riferisce. In sostanza tale metodo consente di riflettere, nel valore della partecipazione iscritto nell attivo, il patrimonio netto della partecipata e nel conto economico i relativi utili o perdite. Ai fini fiscali, per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, la normativa tributaria non obbliga a valutazioni diverse da quelle richieste dal codice civile: per cui i diversi criteri tributari di valutazione comporteranno variazioni in aumento o in diminuzione dell utile (o della perdita) d esercizio senza interferire con la determinazione civilistica del risultato d esercizio. In particolare: a) le plusvalenze derivanti dall applicazione del metodo del patrimonio netto (definite dal legislatore tributario maggiori valori) non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già imputate e fiscalmente dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (art.54, comma 2 bis del Tuir); b) le svalutazioni delle partecipazioni conseguenti all applicazione del metodo del patrimonio netto, imputate al conto economico (voce D.19.a): b1) se relative ad azioni negoziate in mercati regolamentati sono deducibili ai sensi e nei limiti disposti dall art.66, comma 1 bis del Tuir; b2) se relative a partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati sono deducibili ai sensi e nei limiti disposti dall art.61, comma 3, lettera b) del Tuir, apportando cioè una riduzione al valore unitario delle partecipazioni fiscalmente riconosciuto in misura proporzionalmente corrispondente alla diminuzione patrimoniale risultante dal confronto tra l ultimo bilancio approvato dalla partecipata prima dell acquisto e l ultimo bilancio in senso assoluto. Applicando

6 tale criterio, la minusvalenza deducibile può essere superiore o inferiore alla svalutazione determinata con il metodo del patrimonio netto. In particolare, in ordine ai presupposti applicativi dell art.61 del Tuir, l Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.146/e del 15 maggio 2002 (che ha rettificato le divergenti affermazioni contenute in proposito nella precedente risoluzione n.177/e del 9 novembre 2001), ha precisato che: - la valutazione delle partecipazioni e dei valori mobiliari è disciplinata dal legislatore tributario agli artt.61 e 66 del Tuir che prevedono un meccanismo forfetario per la determinazione della svalutazione rilevante ai fini fiscali, a prescindere dalla sussistenza del requisito della durevolezza, richiesto espressamente dalla normativa civilistica ; - il riconoscimento fiscale delle minusvalenze, valutate applicando il meccanismo forfetario dell art.61 del Tuir, è subordinato alla loro imputazione al conto economico. Tale imputazione può essere attuata correttamente in sede civilistica pur in assenza del requisito della durevolezza, richiamando il comma 2 dell art.2426 del codice civile ; - il criterio del calcolo del valore minimo si pone su un piano di assoluta autonomia ed estraneità rispetto ai criteri civilistici; - la natura meramente convenzionale del metodo è confermata dalla rilevanza assunta, sul piano fiscale, dalle diminuzioni del patrimonio netto contabile, nonostante esse, pur in presenza di valori latenti, assets immateriali ed avviamento, non siano indicative di effettive perdite di valore. Alla luce di tali principi, la risoluzione citata conclude affermando che sono fiscalmente deducibili le svalutazioni operate ai sensi e nei limiti di cui agli artt.61 e 66 del Tuir, anche nell ipotesi in cui la loro corretta imputazione a conto economico, a norma del successivo art.75, comma 4, sia stata effettuata, in assenza di durevoli perdite di valore, invocando la deroga prevista dall art.2426, comma 2, del codice civile. In sostanza, la risoluzione n.146/e, sulla base della normativa allora vigente, riconosce che le diminuzioni patrimoniali che consentono la svalutazione fiscale di partecipazioni sono anche quelle che derivano dalla distribuzione di utili. In concreto questo significa che una società può procedere alla svalutazione della sua partecipata X anche se la riduzione del patrimonio di X (condizione per la svalutazione) è di fatto generata da una distribuzione di dividendi, cioè da una operazione che non ha nulla a che vedere con perdite gestionali della società X, ma che deriva invece da una decisione della sua controllante. Questa premessa è sicuramente necessaria per meglio valutare le novità apportate dal D.L. n.209 al quadro normativo di riferimento. Il D.L. 24 settembre 2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.265, ha introdotto infatti nuovi limiti alla deducibilità fiscale delle svalutazioni delle Immobilizzazioni finanziarie. Più precisamente, a seguito dell introduzione dell art.1, comma 1,

7 lettera a) del decreto, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni di cui all art.61, comma 3, lettera b) del Tuir, non si tiene più conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili nonché dalle perdite prodotte dalla società partecipata per la parte riferibile alle quote di ammortamento dell avviamento indeducibile fiscalmente e agli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili. La norma si applica, ai sensi dell art.1, comma 1 del decreto, dal periodo d imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002 (quindi dal 2002 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). Al fine di un più approfondito esame dell istanza è, altresì, opportuno richiamare la portata dell art.37-bis, comma 8, del DPR 600/73. In presenza di norme antielusive (come, ad esempio, quella stabilita dall art.123, comma 5, del Tuir) limitative di posizioni soggettive (quale appunto il diritto a riportare in avanti le perdite pregresse) altrimenti riconosciute dall ordinamento, la disposizione recata dal citato comma 8 consente la disapplicazione delle stesse, ove si riconosca che nessuna elusione, nel caso concreto, poteva verificarsi. Tale norma, dunque, richiede necessariamente la concreta dimostrazione, da parte del contribuente, che gli effetti elusivi (contrastati dalla norma di cui si richiede la disapplicazione) non potevano in alcun modo verificarsi. In sostanza il legislatore ha concesso al contribuente la facoltà di chiedere all Amministrazione finanziaria la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall ordinamento tributario: la disapplicazione è concessa qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tale effetti elusivi non potevano verificarsi. Nel caso di specie, va anzitutto evidenziato che l art.1, comma 1, lettera a) del D.L. 209, come chiarito dalla Relazione tecnica, ha carattere prevalentemente elusivo. La ratio dell art.1 non è però solo quella di contrastare la cd. monetizzazione del credito d imposta, come afferma la società nell istanza, ma anche quella di contrastare svalutazioni non ancorate a perdite effettive e quindi consentire la deducibilità fiscale solo delle svalutazioni derivanti da diminuzioni patrimoniali connesse ad un effettivo depauperamento della società partecipata. Che anche quest ultima sia stata la preoccupazione del legislatore lo attesta non solo la vicenda delle due risoluzioni divergenti (n.177/2001 e n.146/2002), ma la stessa circolare n.85/e del 26 novembre 2002 (di commento del D.L.209/2002), che è stata citata dalla società istante solo fino al paragrafo 1.3, ma che al successivo paragrafo 1.4 testualmente afferma: La finalità della norma (art.1, comma 1, lettera a) del decreto) si ricollega anche all esigenza di evitare che un soggetto possa operare una svalutazione della partecipazione conseguente ad una distribuzione di

8 riserve di utili che, sebbene comporti una diminuzione contabile del patrimonio netto della partecipata, non ha alcuna incidenza sul valore effettivo della partecipazione. Tanto più che proprio in presenza di una riduzione del patrimonio netto della società partecipata per effetto di distribuzione di riserve di utili, si verifica il c.d. effetto moltiplicatore in capo alla società partecipante, e cioè un corrispondente componente negativo rappresentato dalla svalutazione deducibile tanto più elevato quanto maggiore è la sproporzione tra costo di acquisto della partecipazione e patrimonio netto di riferimento (Circolare n.85/e, paragrafo 1.2). In sostanza, anche una minima riduzione del patrimonio netto della partecipata conseguente alla distribuzione di utili determina un importo della svalutazione molto più elevato proprio per effetto dell applicazione della percentuale di svalutazione su un valore più elevato. Pertanto se nella fattispecie (distribuzione di utili a soci diversi da quelli attuali) la c.d. monetizzazione del credito d imposta non si è verificata (e quindi la norma di cui all art.1 può disapplicarsi secondo la società istante), è anche vero però che la svalutazione in questione è conseguenza soprattutto di una distribuzione di utili (L ) e non di un effettivo depauperamento del valore economico della partecipata. Nel caso in questione la distribuzione degli utili agli ex soci della Beta spa, che è intervenuta in data successiva a quella di approvazione dell ultimo bilancio anteriore all acquisto della partecipazione (e perciò ricade pienamente nell ambito temporale di applicazione della nuova disciplina), ha determinato proprio quella diminuzione patrimoniale, rispetto al patrimonio esistente alla data di acquisto della partecipazione, il cui effetto fiscale la norma intende neutralizzare. Difatti la circolare n.85/e citata, sempre al paragrafo 1.4, afferma: La norma in esame deve essere interpretata nel senso che, nella determinazione del valore del patrimonio netto della società partecipata, non si deve tenere conto di quelle distribuzioni di utili che hanno generato una diminuzione patrimoniale rispetto al patrimonio esistente alla data di acquisto della partecipazione. Pertanto rientrano nell ambito applicativo della disposizione in esame, tutte le distribuzioni di utili che hanno generato una diminuzione patrimoniale. Ne consegue che non è possibile nella fattispecie disapplicare la norma in questione come richiesto dalla società.

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