Assicurazione responsabilità civile

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1 LINEA LAVORO Assicurazione responsabilità civile

2 Presentazione Il contratto di assicurazione è costituito: dal presente fascicolo, che contiene le definizioni, le garanzie prestate e i rischi esclusi, le condizioni particolari e generali di assicurazione; dalla scheda di polizza e dagli altri documenti eventualmente previsti, nei quali sono indicati tutti gli elementi essenziali per la operatività della copertura assicurativa. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006 1

3 1 Definizioni Ai seguenti termini le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Definizioni di carattere generale Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società: l impresa assicuratrice. 2 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006

4 Definizioni relative alle garanzie prestate Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali Massimale: la somma massima risarcibile ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006 3

5 Sezione I Garanzie prestate e rischi esclusi Articolo 1 - Oggetto dell assicurazione di responsabilità civile verso terzi - Esclusioni e delimitazioni di garanzia Oggetto La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile Personale dei dipendenti per danni verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni professionali. Tale estensione si intende prestata entro i limiti dei massimali di polizza ed il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Soggetti non considerati terzi Non sono considerati terzi: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine se convivente; le persone in rapporto di dipendenza o di salario con l Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i danni fisici subiti, i dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL sempreché non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione; le persone che, qualunque sia il loro rapporto con l Assicurato, subiscano danni in occasione della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto dell attività cui si riferiscono le garanzie, con l eccezione dei danni fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dall Assicurato non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate; se l Assicurato non sia una persona fisica: gli amministratori, i legali rappresentanti ed i soci a responsabilità illimitata. 4 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006

6 Esclusioni e delimitazioni Le garanzie non comprendono i danni: a) COSE IN CONSEGNA, IN DEPOSITO, IN MOVIMENTAZIONE - Alle cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate; alle cose di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 del Codice Civile; b) COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI - Alle opere in costruzione ed a quelle direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione; c) POSTUMA - Cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori; da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi con l eccezione dei generi alimentari distribuiti e consumati all interno dell azienda. Qualora si tratti di operazioni di manutenzione e posa in opera, i danni non avvenuti durante l esecuzione dei lavori; d) FURTO E INCENDIO - cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; e) VEICOLI, NATANTI, AEROMOBILI - Cagionati e/o subiti da natanti, aeromobili; cagionati da veicoli a motore; cagionati da carrelli e macchine operatrici semoventi quando il sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del ; f) ESPLOSIVI - Cagionati dall impiego di esplosivi a cose fisse trovantisi entro un raggio di mt. 200 dal punto di scoppio; g) PROPRIETA, USUFRUTTO, USO DI FABBRICATI - Cagionati dalla proprietà o dall usufrutto o dall uso di fabbricati e dei relativi impianti fissi, che non siano quelli in cui si svolge stabilmente l attività assicurata. In relazione a quest ultima è peraltro compresa in garanzia anche la proprietà, uso ed installazione di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari ovunque installati; h) PERSONE NON IN RAPPORTO DI DIPENDENZA - Provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività. Per quanto concerne i danni provocati dai subappaltatori e loro dipendenti, le garanzie non sono operative quando la percentuale dei lavori ceduti dall Assicurato superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate. i) RISCHI NUCLEARI - Cagionati dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; l) INQUINAMENTO - Cagionati da inquinamento dell atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni e colture; interruzione, impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; m) INTERRUZIONE DI ATTIVITA - Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività o servizi. n) AMIANTO - Attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; o) ATTIVITÁ DI BIOTECNOLOGIA - Derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); p) CAMPI ELETTROMAGNETICI - Derivanti dall emissione di onde e campi elettromagnetici. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006 5

7 Articolo 2 - Assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n e dell art. 13 del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR e DLgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l Assicurazione; 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n e del DLgs 23/2/2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% (sei percento) calcolata sulla base delle tabelle al DLgs 23/2/2000 n.38. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12/6/1984 n Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo o di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Articolo 3 - Estensioni di garanzia sempre operanti Le garanzie comprendono: A) TITOLARI E DIPENDENTI DI ALTRE DITTE Sono considerati terzi i titolari e dipendenti di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo sempreché ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell attività assicurata; B) MOSTRE, ESPOSIZIONI, VISITE E DIMOSTRAZIONI, CONVEGNI, ATTIVITA DOPOLAVORISTICHE Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile verso terzi derivante dalla partecipazione ad esposizioni, mostre, fiere e mercati, compreso il rischio derivante dall allestimento e dallo smontaggio degli stands, nonché dall organizzazione di visite all impresa e dimostrazione dei prodotti, di convegni, congressi, gite aziendali, attività dopolavoristiche e ricreative; C) COMMITTENZA AUTO Le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante all Assicurato in base all art del Codice Civile, per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell Assicurato o a lui intestati al P.R.A. o a lui locati o a lui dati in usufrutto. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate. D) DANNI A VEICOLI IN SOSTA Le garanzie sono estese alla responsabilità civile per i danni (esclusi quelli da furto e incendio) arrecati agli autoveicoli e motoveicoli di dipendenti in sosta nell area del complesso industriale assicurato. Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di 100 (cento) per veicolo danneggiato; E) CONSULENTI E PROFESSIONISTI Sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali, gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che, a pre- 6 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006

8 scindere dal loro rapporto con l Assicurato, subiscono il danno negli ambienti di lavoro, purché non partecipino ai lavori per i quali sia richiesta l assicurazione obbligatoria; F) FORNITORI, CLIENTI Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari o dipendenti di ditte quali aziende di trasporto o fornitori o clienti, che in via occasionale possono partecipare a lavori di carico e scarico. G) INTERRUZIONE DI ATTIVITA A parziale deroga dell art. 1 lett. m) della Sez. I le garanzie sono estese ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività o servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di 150 e con il limite di risarcimento di per sinistro. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006 7

9 Sezione II Condizioni particolari Condizioni operanti solo se sulla scheda di polizza è stata barrata la relativa casella A) Danno biologico totale Il paragrafo 2) dell art. 2 della Sezione I della polizza è sostituito dal seguente: 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/6/1965 n e del DLgs 23/2/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente. B) Tutela giudiziaria Definizione: ai fini della presente Condizione Particolare si intende per sinistro l insorgere della controversia per la quale è prestata l assicurazione. 1) Oggetto dell assicurazione La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente Condizione Particolare, nonché delle Condizioni Generali di Assicurazione, l onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Esse sono: a) le spese per l intervento di un legale; b) le spese peritali; c) le spese di giustizia nel processo penale; d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell Assicurato. Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell Assicurato - Contraente. 2) Garanzie prestate Con riferimento al precedente punto 1 la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell ambito dell attività dichiarata in polizza e si riferisce ai seguenti casi: a) controversie relative a danni subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti. 8 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006

10 L assicurazione si estende a favore dei dipendenti iscritti nei libri paga e matricola e dei familiari del titolare dell impresa che prestino la loro collaborazione nell impresa; b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c) difesa penale del titolare dell impresa, dei dipendenti iscritti nei libri paga e matricola e dei familiari del titolare stesso che prestino la loro collaborazione nell impresa, per reato colposo o contravvenzione; d) controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola o con suoi agenti e rappresentanti; e) controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l Assicurato esercita la propria attività; La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è eventualmente dovuto ai sensi delle C.G.A. in base all art C.C. 3) Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario. La garanzia non è inoltre operante per le controversie: e) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate o da effettuarsi dall Assicurato; f) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall Assicurato; g) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale; h) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e impresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie; i) nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; l) di natura contrattuale nei confronti della Società; m) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria; n) relative a sinistri di inquinamento dell ambiente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale; o) relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. 4) Massimali di garanzia La garanzia è prestata con un massimale di per ciascun sinistro, con il limite di per ogni periodo annuo di assicurazione, qualunque sia il numero di sinistri accaduti nel periodo. 5) Limiti territoriali A deroga dell art. 11 della Sez. III l assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extra-contrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nel Paesi della UE, in Austria e in Svizzera. 6) Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente: a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione di cui alla presente Condizione Particolare per i casi di responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali; ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006 9

11 b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell assicurazione di cui alla presente appendice per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione dell assicurazione di cui alla presente Condizione Particolare. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. 7) Denuncia del sinistro Unitamente alla denuncia l Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro. 8) Gestione del sinistro L Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro ha diritto di nominare per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario od amministrativo che richieda il ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, l Assicurato sarà in ogni caso tutelato da professionista da esso stesso scelto. La Società, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai due tentativi. L Assicurato ha diritto nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con la Società di scegliere un procuratore legale od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente al quale affidare la tutela dei suoi interessi. In caso di disaccordo tra l Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma delle C.G.A. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La Società avvertirà l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. C) Postuma A parziale deroga dell art. 1 lettera c) della Sezione I l assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti 10 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006

12 stessi dopo l ultimazione dei lavori. Tale garanzia è prestata con il limite di per sinistro e per anno assicurativo e uno scoperto del 10% con il minimo di 150. L assicurazione non comprende i danni: a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) da inidoneità o mancata rispondenza all uso per il quale gli impianti sono destinati o da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) da mancato o intempestivo intervento manutentivo; d) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata o difettosa manutenzione e conseguenti a mancato uso o a sospensione di servizio. La garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità dell assicurazione purché entro un anno dall ultimazione dei lavori e comunque denunciati alla Società non oltre sei mesi dalla cessazione del contratto. D) Danni da furto agevolati da impalcature di imprese edili A parziale deroga dell art. 1 - lettera d) della Sezione I, l assicurazione vale per la responsabilità civile dell Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di per sinistro e per periodo assicurativo annuo. Rimane a carico dell Assicurato il 10% dell importo di ciascun sinistro, con il minimo di 250 per ogni danneggiato. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/

13 Sezione III Condizioni generali di assicurazione Norme che regolano l assicurazione in generale Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. Articolo 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C. 12 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006

14 Articolo 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Articolo 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Articolo 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 9 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Norme che regolano l assicurazione responsabilità civile Articolo 11 - Estensione territoriale L assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio degli Stati Europei. Relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti (art. 2 della SEZ. I) l assicurazione vale alla condizione che sia operativa l assicurazione di legge prestata dall INAIL e venga preventivamente segnalato alla Società il periodo di permanenza di ciascun dipendente. Articolo 12 - Regolazione del premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo, annuo o di minor durata, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, annuo o di minor durata, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l indicazione: delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dell Assicurato (agli effetti della regolazione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile verso terzi); ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/

15 delle mercedi corrisposte al personale compreso nell assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e precisamente di tutti gli importi che l Assicurato è tenuto a registrare, con l osservanza delle norme di legge, nel libro paga prescritto dall art. 20 del T.U. approvato con D.P.R. 30 Giugno 1965, n (agli effetti della garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti); del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi; in tali casi trova applicazione il dispositivo dell art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire i libri paga e matricola. Articolo 13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 14 ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 2/2006

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19 FONDIARIA-SAI S.p.A. - Sede Legale Piazza della Libertà, Firenze - Mod. 7094/6

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