COMUNE DI SAN CRISTOFORO
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1 COMUNE DI SAN CRISTOFORO PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE COPIA N. 31 Data 08/07/2016 OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale Aggiornamenti triennio L anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di luglio, alle ore 15,30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all appello nominale risultano i Signori: N. Cognome e Nome Presenti Assenti 1 GHIO Monica Sindaco X 2 FERRARI Fabio Vice Sindaco X 3 GHIO Elio Assessore X Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
2 LA GIUNTA COMUNALE Richiamato: - l'art. 39, comma 1 della L. n. 449/1997 e l'art. 91, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle relative spese, adeguando i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; - l'art. 91, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; - l'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate ; - l'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 165/2001 che dispone: le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni ; - l'art. 89, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; - l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni; Visto che nel quadro normativo sopra delineato si è inserita la novella legislativa di cui all art. 16 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l anno 2011), modificativo dell art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, il quale ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell Ente; in particolare i primi tre commi del citato art. 33 prevedono testualmente: 1-Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o la situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2- Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. ; Vista la legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che: - abroga l art. 76 c.7 del D.L n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L n. 16) il quale stabiliva E fatto divieto agli Enti nei quali l incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale ;
3 - modifica l art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto per la spesa flessibile non si applica agli enti locali che siano in regola con l obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all art. 1 comma 557 e 562 Legge 296/06; Visto l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall art. 11, comma 4-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 ai sensi del quale: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonchè per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio ; Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29 gennaio 2015 con la quale, sulle questioni di massima relative all'interpretazione/applicazione delle sopra richiamate disposizioni, poste dalle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia, il Molise e la Liguria con le deliberazioni n. 327/2014/QMIG, n. 220/2014/PAR e n. 66/2014/PAR, si pronuncia il seguente principio di diritto: Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28. ; Visto l articolo 41 del D.L. n. 66/2014 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche che registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; Preso atto che la dotazione organica vigente, suddivisa in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria, è tuttora quella confermata e che si intende riapprovare nelle risultanze che si evincono dall allegato A) al presente atto; ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine alla proposta di deliberazione di cui all oggetto ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
4 DELIBERA di confermare la dotazione organica del Comune di San Cristoforo, risultante dal prospetto (All. A) facente parte integrante della presente deliberazione; di dare atto, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), che sostituisce l'articolo 33 del D. Lgs 165/2001, che non risultano in questo Ente situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi di competenza; di dare atto che è stato rispettato il limite di spesa di cui all art 1, comma 562 della legge 296/06 e ss.mm.ii; di dare atto che risulta altresì rispettato il limite di spesa sancito per i rapporti di lavoro flessibile, o comunque a tempo determinato, di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall art. 11, comma 4-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90; di dare atto che non sono previste assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2017 e nemmeno per il triennio ; di dare atto che per quanto riguarda il fabbisogno relativo agli anni 2018 e 2019 si provvederà ad un aggiornamento negli anni futuri; di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale, rimane salvo, per il triennio , il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili come disciplinato dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per fronteggiare esigenze temporanee o eccezionali; di dare atto che il presente programma del fabbisogno di personale viene adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della relativa spesa; di dare atto della possibilità di modificare in qualsiasi momento la Programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente provvedimento, qualora consentito dalle capacità di bilancio, anche in relazione a nuovi accordi per la gestione associata delle funzioni fondamentali con altri enti locali, sempre subordinatamente al rispetto della normativa vigente in tema di assunzione di personale; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con votazione separata ed unanime.
5 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue IL PRESIDENTE GHIO MONICA DR. FERRARIS GIAN FRANCO Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000). Lì, 08/07/2016 DR FERRARIS GIAN FRANCO ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dalla data odierna. Lì, 22/07/2016 Dr. Ferraris Gian Franco ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Lì, 08/7/2016 Dr. Ferraris Gian Franco
6 Allegato A alla deliberazione G.C. n. 31 del 08/07/2016 DOTAZIONE ORGANICA ALL 01/01/2016 Personale previsto vigente pianta organica Posti coperti Posti vacanti Istruttore Direttivo Operaio polifunzionale - messo - collaboratore professionale 1 1 Totale 3 1
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