COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE PROVINCIA DI FORLÌ CESENA
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1 COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE PROVINCIA DI FORLÌ CESENA U.D.P. Edilizia Privata Urbanistica DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA L.R. 23/04 E S.M.I. IN MATERIA DI VIOLAZIONI SULL ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA E DAL D.LGS. 42/04 E S.M.I. E IN MATERIA DI VIOLAZIONI SUI BENI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI IL SINDACO Enzo Baldazzi ASSESSORE ALL URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO Cesare Bergamaschi SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO RESPONSABILE Arch. Alice Pasini TECNICI UFFICIO Geom. Andrea Biondi Geom. Simone Cola Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n 56 del
2 INDICE TITOLO I VIGILANZA SULL ATTIVITÀ URBANISTICA - EDILIZIA 1. Premessa; 2. Quadro normativo di riferimento e applicazione; 3. Vigilanza e termini procedurali; 4. Parere Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio; Titolo II DISCIPLINA IN MATERIA DI VIOLAZIONI SULL ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA E SANZIONI PECUNIARIE CONNESSE (Ai sensi della L.R. 23 / 04) 5. Edifici Vincolati 5.1 Interventi su immobili vincolati ai sensi della previgente Legge 1089/39; (Art. 10 comma 1 L.R. 23/04) 5.2 Interventi su immobili soggetti a vincolo urbanistico; (Art. 10 comma 2 L.R. 23/04) 5.3 Interventi su immobili vincolati ai sensi della previdente L. 1497/39 vincolo puntuale; (Art. 10 comma 3 L.R. 23/04) 6. Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo 6.1 Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali; (Art. 13 L.R. 23/04) 6.2 Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali; (Art. 14 L.R. 23/04) 6.3 Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo; (Art. 15 L.R. 23/04) 6.4 Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo; (Art. 16 L.R. 23/04) 7. Accertamento di Conformità 7.1 Nuova costruzione; (Art. 17, comma 3, lett. a) L.R. 23/04) 7.2 Interventi edilizi di recupero; (Art. 17, comma 3, lett. b) L.R. 23/04) 7.3 Altri tipi di interventi edilizi; (Art. 17, comma 3, lett. c) L.R. 23/04) 8. Metodo di calcolo per l applicazione della somma da versarsi a titolo di oblazione per gli interventi di cui al precedente punto Applicazione Oblazione art. 7 punto 7.3; 8.2 Applicazione Oblazione art. 7 punti 7.1, 7.2, 7.3; TITOLO III - DISCIPLINA IN MATERIA DI VIOLAZIONI SULL ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA E SANZIONI PECUNIARIE CONNESSE (Ai sensi del D.P.R 380/01) 9. Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo 9.1 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; (Art. 31 D.P.R. 380/01) 9.2 Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; (Art. 33 D.P.R. 380/01) 9.3 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; (Art. 34 D.P.R. 380/01) 9.4 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività; (Art. 37 commi D.P.R. 380/01)
3 10. Accertamento di Conformità degli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire (Art. 36 D.P.R. 380/01) 11. Accertamento di Conformità degli interventi realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa (Art. 37, comma 4 D.P.R. 380/01) TITOLO IV DISCIPLINA IN MATERIA DI VIOLAZIONI SUI BENI PAESAGGISTICI E INDENNITÀ PECUNIARIE CONNESSE (Ai sensi del D.Lgs. 42/04 come modificato dal D.Lgs. 156/06 e dal D.Lgs. 157/06) 12. Scopo della disciplina 13. Ambito di applicazione 14. Criteri di applicazione delle sanzioni 14.1 Maggior profitto 14.2 Danno ambientale 15. Modalità di determinazione dell indennità pecuniaria 15.1 Determinazione del profitto 15.2 Danno ambientale Note
4 TITOLO I VIGILANZA SULL ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA 1. Scopo della disciplina 1. Scopo della presente Disciplina, è stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio ambientale, previste dalla L.R. 23/04 e s.m.i. e dal D.Lgs. 42/04 e s.m.i., che corrispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione. 2. Quadro normativo di riferimento e applicazione 1. Oggetto del presente testo sono le opere realizzate senza i prescritti titoli abilitativi urbanistici e le opere realizzate in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n 42 e s.m.i.. 2. Le disposizioni normative per l applicazione delle sanzioni connesse alle violazioni urbanisticoedilizie, sono la vigente normativa regionale per la vigilanza e controllo dell attività edilizia, Legge Regionale 21 ottobre 2004 n 23 e s.m.i., e la disciplina statale contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n 380 e s.m.i.. Le sanzioni da applicare nel caso di violazioni agli obblighi imposti dalla tutela paesaggistica, fanno capo a quanto previsto all art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n 42 e s.m.i.. 3. La citata L.R. 23/04 ha previsto un regime transitorio in forza del quale il sistema sanzionatorio regionale si applica agli abusi commessi dopo l entrata in vigore della legge medesima mentre per quelli commessi prima vale ancora la disciplina del D.P.R. 380 citato. 4. La competenza dell applicazione delle suddette disposizioni, ai sensi dell art. 94, comma 41, della Legge Regionale n 3/1999, spetta al Comune. 5. Dalla lettura dei due quadri normativi di riferimento per l applicazione delle sanzioni previste nelle violazioni urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali, si evince che si configurano come riferimenti autonomi e indipendenti nell applicazione delle specifiche sanzioni, ovvero, in caso di inottemperanza agli obblighi e alla prescrizioni previste in materia di tutela del paesaggio, si applicano obbligatoriamente le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla normativa urbanistico-edilizia indipendentemente dall applicazione delle sanzioni in relazione alla compatibilità dell intervento realizzato rispetto al vincolo di tutela gravante sul bene oggetto di opere. 3. Vigilanza e termini procedurali 1. I compiti di vigilanza sono svolti dal Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica ed Assetto del Territorio Dirigente secondo le modalità definite dalle leggi nazionali e regionali in materia e secondo quanto stabilito dallo statuto comunale. 2. Nello svolgimento di tali funzioni, il Responsabile del Settore, è coadiuvato dai tecnici in capo all ufficio medesimo e dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale comunale. 3. Qualora sia accertata dai competenti uffici comunali, d ufficio, su denuncia dei cittadini o su comunicazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, si applicano le disposizioni del presente testo con i seguenti criteri:
5 a) qualora l accertamento rilevi la contemporaneità degli interventi (ovvero sono in corso e devono essere ancora ultimati): l ufficio tecnico comunale, entro i quindi giorni successivi all accertamento, ordina l immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all esecuzione dei provvedimenti definitivi; tale provvedimento costituisce anche avvio del procedimento per l adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti norme e dal seguente testo. Entro i successivi 45 giorni dall emissione dell ordinanza di sospensione, l ufficio adotta e notifica ai soggetti interessati i provvedimenti sanzionatori previsti ai titoli seguenti. b) qualora dall accertamento si rilevi che gli interventi sono già stati ultimati: l ufficio tecnico comunale provvede con l avvio del procedimento per l emissione degli adempimenti previsti ai titoli seguenti, ed entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso, provvede con l adozione e la comunicazioni dei relativi provvedimenti sanzionatori. 4. Parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio 1. Nel caso di rilevamento di opere abusive in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i. o di rilevamento di opere abusive riguardanti opere di restauro e risanamento conservativo su fabbricati avente valore storico architettonico, la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, dovrà obbligatoriamente esprimere il proprio parere. 2. Il parere della C.Q.A.P. è obbligatorio e non vincolante.
6 5. Edifici Vincolati TITOLO II DISCIPLINA IN MATERIA DI VIOLAZIONI SULL ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA E SANZIONI PECUNIARIE CONNESSE Ai sensi della L.R. 23 / Interventi su immobili vincolati ai sensi della previgente Legge 1089/39 (Art. 10 comma 1 L.R. 23/04) Lo Sportello unico per l edilizia, qualora accerti l'inizio o l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformità dallo stesso su edifici vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, ordina la sospensione dei lavori e irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione pecuniaria da a euro, trasmettendo il provvedimento al competente organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine dell'assunzione delle determinazioni di cui all'articolo 160 dello stesso decreto legislativo. a) interventi di manutenzione straordinaria a1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 a2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 a3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 a4) qualora l intervento interessi anche il/i prospetto/i principale/i dell edificio, si applica una sanzione pecuniaria aggiuntiva, forfetaria pari a ,00 a5) qualora l intervento sia limitato unicamente alla/e facciata/e principale/i, al di là del numero delle unità immobiliari interessate, sarà applica la sanzione unica pari a ,00 b) interventi di restauro e risanamento conservativo b1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 b2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 b3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 b4) qualora l intervento interessi anche il/i prospetto/i principale/i dell edificio, si applica una sanzione pecuniaria aggiuntiva, forfetaria pari a ,00 b5) qualora l intervento sia limitato unicamente alla/e facciata/e principale/i, al di là del numero delle unità immobiliari interessate, sarà applica la sanzione unica pari a ,00 c) interventi di ristrutturazione edilizia c1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 c2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 c3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 d) interventi di ampliamento d1) intervento con aumento di superficie utile fino 9 mq ,00 d2) intervento con aumento di superficie utile compreso tra 9 mq. e 14 mq ,00 d3) intervento con aumento di superficie utile oltre i 14 mq ,00
7 5.2 - Interventi su immobili soggetti a vincolo urbanistico (Art. 10 comma 2 L.R. 23/04) Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, lo Sportello unico per l edilizia ordina la sospensione dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da a euro. Su richiesta motivata dell interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell aumento del valore dell immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata. a) interventi di manutenzione straordinaria a1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 a2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 a3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 a4) qualora l intervento interessi anche il/i prospetto/i principale/i dell edificio, si applica una sanzione pecuniaria aggiuntiva, forfetaria pari a ,00 a5) qualora l intervento sia limitato unicamente alla/e facciata/e principale/i, al di là del numero delle unità immobiliari interessate, sarà applica la sanzione unica pari a ,00 b) interventi di restauro e risanamento conservativo b1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 b2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 b3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 b4) qualora l intervento interessi anche il/i prospetto/i principale/i dell edificio, si applica una sanzione pecuniaria aggiuntiva, forfetaria pari a ,00 b5) qualora l intervento sia limitato unicamente alla/e facciata/e principale/i, al di là del numero delle unità immobiliari interessate, sarà applica la sanzione unica pari a ,00 c) interventi di ristrutturazione edilizia c1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 c2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 c3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 d) interventi di ampliamento d1) intervento con aumento di superficie utile fino 9 mq ,00 d2) intervento con aumento di superficie utile compreso tra 9 mq. e 14 mq ,00 d3) intervento con aumento di superficie utile oltre i 14 mq ,00
8 5.3 - Interventi su immobili vincolati ai sensi della previdente L. 1497/39 vincolo puntuale (Art. 10 comma 3 L.R. 23/04) Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici vincolati in base alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, lo Sportello unico per l edilizia, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, provvede ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo ed irroga, per l'illecito edilizio, una sanzione da a euro. a) interventi di manutenzione straordinaria a1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 a2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 a3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 a4) qualora l intervento interessi anche il/i prospetto/i principale/i dell edificio, si applica una sanzione pecuniaria aggiuntiva, forfetaria pari a ,00 a5) qualora l intervento sia limitato unicamente alla/e facciata/e principale/i, al di là del numero delle unità immobiliari interessate, sarà applica la sanzione unica pari a ,00 b) interventi di restauro e risanamento conservativo b1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 b2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 b3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 b4) qualora l intervento interessi anche il/i prospetto/i principale/i dell edificio, si applica una sanzione pecuniaria aggiuntiva, forfetaria pari a ,00 b5) qualora l intervento sia limitato unicamente alla/e facciata/e principale/i, al di là del numero delle unità immobiliari interessate, sarà applica la sanzione unica pari a ,00 c) interventi di ristrutturazione edilizia c1) intervento su 1 (una) unità immobiliare ,00 c2) intervento su 2 (due) unità immobiliari ,00 c3) intervento su 3 (tre) o oltre, unità immobiliari ,00 d) interventi di ampliamento d1) intervento con aumento di superficie utile fino 9 mq ,00 d2) intervento con aumento di superficie utile compreso tra 9 mq. e 14 mq ,00 d3) intervento con aumento di superficie utile oltre i 14 mq ,00
9 6. Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 13 L.R. 23/04) 1. Gli interventi di nuova costruzione eseguiti in totale difformità dal titolo abilitativo sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del titolo stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Lo Sportello unico per l'edilizia, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 31 del 2002, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3, nonché le eventuali servitù di passaggio. 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza dello Sportello unico per l'edilizia a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con interessi urbanistici o ambientali. 6. L'acquisizione prevista dal comma 3 non opera per parti di organismi edilizi non dotate di autonoma configurazione fisica e funzionale e nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia corresponsabile del compimento dell'abuso Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 14 L.R. 23/04) 1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera f) dell'allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico edilizi entro il congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti,
10 con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata 3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili non vincolati compresi nei centri storici e negli insediamenti storici, di cui rispettivamente agli articoli A-7 e A-8 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), lo Sportello unico per l'edilizia, ai fini di provvedere sulla richiesta dell'interessato, acquisisce il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2. Qualora il parere non venga reso entro sessanta giorni dalla richiesta, lo Sportello unico per l'edilizia provvede autonomamente. 4. Qualora, ai sensi del comma 2, non si disponga la demolizione delle opere, è dovuto il contributo di costruzione di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (Art. 15 L.R. 23/04) 1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo sono rimossi o demoliti a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il congruo termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso. 2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e comunque non inferiore a 1000 euro, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata. 3. Nei casi di cui al comma 2, è corrisposto il contributo di costruzione di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 31 del 2002, qualora dovuto Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo (Art. 16 L.R. 23/04) 1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, Ai fini dell applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 10, sanzioni di cui all art. 167 del D.Lgs. 42/04 come modificato dal D.Lgs. n 157/06, e di cui all art. 1 comma 36 1 ter. Tali interventi comprendono: lettera a) lettera c) interventi di manutenzione straordinaria interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del decreto legislativo 42/04, nochè gli immobili aventi valore storico-architettonico
11 individuati negli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell edificio o alterino anche la sagoma dell edificio. lettera d) recinzioni, i muri di cinta e le cancellate. lettera h) le modiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria. lettera i) installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportino la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti. lettera k) realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui lettera l) all articolo 9 comma 1 della legge 122/89 esclusi gli immobili collocati nei centri storici. le opere pertinenziali purchè non qualificate come interventi di nuova costruzione secondo quanto disposto dalla lettera g.6). lettera m) i significativi movimenti terra senza opere non connessi all attività agricola e l apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE. della legge regionale n. 31 del 2002, eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, nonché il mutamento di destinazione d'uso senza opere, la demolizione senza ricostruzione e il restauro e risanamento conservativo su edifici non vincolati, eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e comunque non inferiore a euro. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.
12 7. Accertamento di Conformità 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una denuncia di inizio attività in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la denuncia di inizio attività in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. 3. Il permesso e la denuncia in sanatoria nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione delle seguenti sanzioni: 7.1 Nuova costruzione (Art. 17, comma 3, lett. a) L.R. 23/04) Nelle ipotesi di nuova costruzione, del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero a norma dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 2002, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a euro. 7.2 Interventi edilizi di recupero (Art. 17, comma 3, lett. b) L.R. 23/04) Nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a euro. 7.3 Altri tipi di interventi edilizi (Art. 17, comma 3, lett. c) L.R. 23/04) Nei restanti casi, di una somma, da 500 euro a euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2. La somma viene determinata secondo il metodo di calcolo di cui al successivo punto La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. Sulla richiesta del permesso o della denuncia di inizio attività in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.
13 8. Metodo di calcolo per l applicazione della somma da versarsi a titolo di oblazione per gli interventi di cui al precedente punto Applicazione oblazione art. 7 punte 7.3 Per gli interventi di cui al precedente punto 7.3 (art. 17 co. 3 lett. c L.R. 23/04), nel caso di accertamento di conformità di interventi edilizi di recupero realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso ovvero in assenza di denuncia di inizio attività, qualora gli stessi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda nonché al momento della realizzazione delle opere, per l applicazione della somma da versarsi a titolo di oblazione, somma da 500 euro a euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, si ritiene congrua l applicazione del metodo di seguito specificato: Euro 500 sanzione minima quando la valutazione della Commissione Provinciale relativa all aumento di valore dell immobile derivante dall intervento abusivo, prevede un importo compreso tra Euro 0 e Euro 2.000; Euro sanzione massima la determinazione della Commissione Provinciale prevede un importo superiore a Euro ; Per le valutazioni comprese nella fascia intermedia, si applica il metodo proporzionale sintetizzabile nella seguente formula: A : B = C : X Dove: A = Euro B = Euro C = incremento di valore determinato dalla Commissione Provinciale X = importo della somma da richiedere all interessato Caso esplicativo con valutazione pari ad Euro 4.000: : = : X X = (5.000 x 4.000) : = Euro Caso esplicativo con valutazione pari ad Euro : : = : X X = (5.000 x ) : = Euro Applicazione oblazione art.7 punti 7.1,7.2,7.3 Il permesso o la denuncia di inizio attività in sanatoria, possono essere ottenuti ai soli fini amministrativi, qualora l intervento stesso risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione dell atto. Gli stessi, qualora sanabili, sono parimenti subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, delle sanzioni di cui ai commi 7.1,7.2 e 7.3 del precedente art.7.
14 TITOLO III DISCIPLINA IN MATERIA DI VIOLAZIONI SULL ATTIVITÀ URBANISTICO - EDILIZIA E SANZIONI PECUNIARIE CONNESSE Ai sensi del D.P.R. 380/01 9. Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. (Art. 31 D.P.R. 380/01) 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
15 7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità. (Art. 33 D.P.R. 380/01) 1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio. 3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro. 4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali
16 apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente. 5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. (Art. 34 D.P.R. 380/01) 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività. (Art. 37 commi D.P.R. 380/01) 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. 2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a euro. 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a euro di cui al comma 2.
17 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. 5. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo Accertamento di Conformità degli interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire (Art. 36 D.P.R. 380/01) 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16del DPR 380/01. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. 11. Accertamento di Conformità degli interventi realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità dalla stessa (Art. 37, comma 4 D.P.R. 380/01) 1. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
18 12. Scopo della Disciplina TITOLO IV DISCIPLINA IN MATERIA DI VIOLAZIONI SUI BENI PAESAGGISTICI E INDENNITA PECUNIARIE CONNESSE Ai sensi del D.Lgs. 42/04 come modificato dal D.Lgs. 157/06 Scopo della presente disciplina è stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/04, come modificato dal D.Lgs. 157/06, e delle sanzioni previste all art. 1 comma 36 1 ter. della L. 308/ Ambito di applicazione La fattispecie in cui la sanzione è commisurata al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, è riferita: - all art. 167 del D.Lgs. 42/04 come modificato dal D.Lgs. 157/06; - all art. 1 comma 36 1 ter. della L. 380/04. La sanzioni previste dalla presente disciplina non si applicano invece agli interventi non soggetti alla autorizzazione prescritta all art. 146, e all art. 159 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., ovvero ai sensi dell art. 149 del medesimo D.Lgs. a: a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli edifici; b) interventi inerenti l esercizio dell attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che no alterino l assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall art. 142 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. 14. Criteri di applicazione delle sanzioni Della L. 308/04, occorre distinguere le seguenti tre ipotesi: a. Interventi che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio o la Soprintendenza ha ritenuto compatibili con i valori paesaggistici che gravano sull area. (PROFITTO) In questo caso il profitto conseguito per effetto della trasgressione è valutabile solamente in termini di esecuzione anticipata di opere che sarebbero state comunque assentibili sia sotto il profilo urbanistico edilizio che sotto il profilo ambientale. Il profitto conseguito viene pertanto determinato con riferimento al solo maggior profitto conseguito, ovvero in funzione dell aumento del valore venale dell immobile a seguito dell esecuzione delle opere.
19 b. Interventi che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio o la Soprintendenza ha ritenuto incompatibili con i valori paesaggistici che gravano sull area. Qualora l intervento sia ritenuto totalmente incompatibile con il vincolo paesaggistico gravante sull area, in quanto ha determinato una alterazione dell ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione, si procederà ai fini della partecipazione al procedimento prevista dalla L. 241/90 e s.m.i., alla comunicazione dei pareri espressi dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio o della Soprintendenza e al successivo ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, prescrivendo eventuali modalità di esecuzione per la tutela del vincolo dell area. c. Interventi che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio o la Soprintendenza ha ritenuto incompatibili con i valori paesaggistici che gravano sull area, ma non ripristinabili in quanto le opere di ripristino comporterebbero un maggior danno all ambiente. (MAGGIOR SOMMA TRA DANNO E PROFITTO) Qualora l intervento è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, ma non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che l eliminazione delle opere potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell immobile o potrebbe comportare un danno maggiore dell ambiente rispetto al mantenimento in essere dello stesso, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari alla somma maggiore fra il danno ambientale ed il profitto conseguito. Il soggetto richiedente, qualora ne ricorrano i presupposti, può proporre interventi di adeguamento che non riguardino elementi sostanziali dell intervento realizzato, con una fase di partecipazione al procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90, finalizzati a rimuovere i motivi ostativi individuati dai competenti organi. La realizzazione degli interventi di adeguamento sarà condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione in materia ambientale. Nel caso che tali proposte siano giudicate efficaci per eliminare gli elementi di contrasto rilevati, si dovrà predisporre apposita ordinanza che assegni un congruo termine per i lavori di adeguamento e una volta che questi siano stati eseguiti, si applicheranno le sanzioni previste all art. 167 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per gli eventuali adeguamenti si procederà comunque al diniego dell istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Nel caso invece che le eventuali memorie o la ulteriore documentazione presentata, non portino elementi innovativi e non sia possibile rendere gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione compatibilità con il vincolo ambientale attraverso interventi di adeguamento che non riguardino comunque elementi sostanziali dell intervento realizzato, si procederà alla demolizione secondo i disposti dell art. 167 comma 3 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i Modalità di determinazione dell indennità pecuniaria 15.1 Determinazione del profitto: (VALORE VENALE PARTE ABUSIVA COSTO REALIZZAZIONE PERA AUSIVA) 1. L aumento del valore venale dell immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è
20 determinato come differenza tra il valore venale dell immobile a seguito della esecuzione delle opere (valore attuale) ed il valore dell immobile prima dell esecuzione delle opere (valore precedente), ed è riferito alla data di accertamento dell abuso. La determinazione del profitto è data altresì dalla differenza tra il valore venale della parte abusiva e il costo di realizzazione delle opere determinato tramite perizia di stima a cura dell Ufficio e a totale carico del responsabile dell abuso. 2. Per gli interventi relativi ad opere interessanti immobili soggetti anche alla legislazione regionale in materia di violazioni urbanistico-edilizie, l aumento del valore immobiliare dell immobile è considerato pari a quello determinato dalla Commissione Provinciale. 3. Per gli interventi realizzati all interno di aree sulle quali grava un vincolo paesaggistico (e non soggetti alla valutazione della Commissione Provinciale), l aumento del valore verrà determinato previa perizia di stima tramite incarico ad un tecnico esperto in materia a cura dell Ufficio e a totale carico del responsabile dell abuso. 4. L importo della sanzioni verrà così rapportato a quanto sopra determinato Danno ambientale: (SPESA PER SOSTENERE LA ELIMINAZIONE O L ATTENUAZIONE DELLA VIOLAZIONE) 1. Il danno ambientale, è considerato unicamente per quegli interventi ritenuti incompatibili con i valori paesaggistici dell area, ma non ripristinabili in quanto le opere di ripristino comporterebbero un maggior danno. 2. La determinazione di tale valore verrà effettuato attraverso perizia di stima tramite incarico ad un tecnico esperto in materia cura dell ufficio e a totale carico del responsabile dell abuso.
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