COMUNE DI MANERBIO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
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1 COMUNE DI MANERBIO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
2 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO l. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate Comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nell D Lgs. 267 del e in attuazione alle disposizioni contenute nell art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. La disciplina regolamentare ha lo scopo di: 2.1. Semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini; 2.2. Garantire il buon andamento dell attività dell Ente Locale, amministrativa, in genere, e finanziaria in particolare, assicurando una corretta gestione delle entrate, in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza; 2.3. Semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento, potenziando la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva; 2.4. Individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità ; ART. 2 LIMITI ALLA POTESTA REGOLAMENTARE In ossequio alla riserva di legge prevista dall art. 23 della costituzione ed in conformità alle disposizioni del sopra richiamato art. 52 del D.Lgs. 446/97, il regolamento non può dettare disposizioni concernenti l individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.
3 CAPO II ENTRATE COMUNALI ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE Ai fini dell applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie : 1. entrate tributarie: imposte tasse comunali 2. entrate di natura patrimoniale: canoni e proventi per l uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune e non sia compresa nelle entrate di cui al punto 1 o derivi da trasferimenti erariali, regionali e provinciali. ART. 4 REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATE 1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. 2. I regolamenti sono efficaci a partire dal primo gennaio dell anno successivo a quello di approvazione e, in particolare, quelli relativi alle entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 gg. dalla data in cui sono diventati esecutivi, e
4 devono essere resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ; 3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate. ART. 5- ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI 1. Le aliquote dei tributi, i canoni, le tariffe ed i corrispettivi per la fruizione di beni del patrimonio Comunale e per le prestazioni di servizi, sono determinati con apposita delibera dell organo competente, nei limiti previsti dalla legge e nei termini previsti per l approvazione del Bilancio di previsione dell esercizio finanziario. 2. Salvo diversa disposizione di legge, in assenza di nuova deliberazione entro i termini sopra specificati, s intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore. ART. 6 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti. 2. Eventuali agevolazioni, riduzioni od esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa
5 esclusione della previsione di legge, nell ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente. ART. 7 RINUNCIA ALL IMPOSIZIONE 1. Il potere di rinuncia all imposizione viene esercitato nel caso in cui l importo retraibile dal tributo sia inferiore a Euro 12,00, per la tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani, per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e per l imposta comunale sugli immobili. CAPO III - GESTIONE DELLE ENTRATE ART. 8 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE 1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell Ente i Funzionari Responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Bilancio di Previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione, se adottato, le risorse d entrata, determinate e specifiche, collegate all attività svolta dal servizio medesimo. 2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all acquisizione delle entrate, comprese l attività istruttoria di controllo e verifica e l attività di liquidazione, accertamento e sanatoria. 3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico Regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88 e con D.Lgs.46/99, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dell ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione e trasmessi all ufficio Tributi con cadenza semestrale. Per le entrate dalle sanzioni del Codice della Strada le attività necessarie alla riscossione, ivi comprese la compilazione dei ruoli, compete al Responsabile del Servizio di Polizia locale.
6 ART. 9 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE 1. La scelta delle diverse forme di gestione delle entrate deve essere deliberata dal Consiglio Comunale nell ambito delle seguenti modalità : a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; b) affidamento mediante convenzione a società pubblica di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve essere tale da assicurare la maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e eguaglianza per i cittadini. 3. L affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. 4. altre forme di gestione al di fuori di quelle sopra previste dovranno essere approvate nei modi e nelle forme previste per legge. ART. 10 ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO 1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente e/o dell utente, nelle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate. 2. Nell esercizio dell attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 e s.m.i. con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a In particolare il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell utilizzazione di mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
7 4. Quando non sussistono prove certe dell inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, Il funzionario deve invitare il contribuente a produrre documenti, fornire chiarimenti, anche mediante risposte a quesiti o questionari, nel rispetto delle disposizioni relative al procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90 e s.m.i. nonché dei principi e delle disposizioni contenuti nella legge 212/ Statuto dei diritti del contribuente -. ART. 11 POTERI ISPETTIVI 1. Ai fini dello svolgimento dell attività di cui all articolo precedente gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate. 2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile. ART. 12 ATTIVITA DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA 1. La Giunta Comunale decide le azioni di controllo individuando i criteri e le priorità con cui effettuare gli stessi. 2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario per l esatta individuazione del debito. 3. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie ed in mancanza di norme specifiche di legge si applica il comma precedente. 4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o nelle forme previste dall art. 60 del D.P.R. 600/73, o mediante raccomandata a/r. ART. 13 SANZIONI
8 1. Spetta al Funzionario Responsabile di ciascuna entrata, l irrogazione delle sanzioni sulla base dei limiti contenuti nei Regolamenti delle singole entrate. Alle violazioni in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie nonchè la tabella specificamente approvata con delibera del C.C. n 103 del In particolare si applicano le disposizioni riguardanti : a) le caratteristiche delle sanzioni; b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi; c) le cause di non punibilità; d) i criteri di determinazione; e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate; f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d azienda, trasformazione, fusione e scissione di società; g) il ravvedimento; h) il procedimento di irrogazione; i) la tutela giurisdizionale; l) esecuzione decadenze e prescrizioni; m) ipoteca e sequestro conservativo ; n) sospensione dei rimborsi e compensazione. La determinazione e graduazione della sanzione sulla base dei principi generali di cui al punto precedente, viene effettuata dal responsabile del servizio tributi, ovvero dal responsabile del tributo, quando è prevista la specifica nomina. La contestazione della violazione e l eventuale irrogazione immediata della sanzione devono avvenire mediante avvisi motivati, notificati nelle forme previste dalla legge. 2. Nell ipotesi di errori nell applicazione del tributo da parte del contribuente in conseguenza dell erronea attività accertativa svolta dall Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate. CAPO IV ATTIVITA DI RISCOSSIONE
9 ART. 14 FORME DI RISCOSSIONE 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene,ordinariamente, attraverso la procedura prevista con D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88 e con D. Lgs 46/ Nelle forme previste dalle disposizioni contenute nella R.D. 639/ Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Funzionario dia idonea motivazione dell opportunità e della convenienza economica. ART. 15 FORMAZIONE DEI RUOLI l. I ruoli predisposti nelle forme previste dal D.P.R. n 602/73 e successive modificazioni debbono essere vistati per l esecutività dal Funzionario Responsabile della specifica entrata. ART PAGAMENTI RATEALI Per sopravvenute esigenze economiche può essere concesso il pagamento rateale. Il Responsabile dell ufficio procede a seguito di richiesta di parte, previa richiesta debitamente motivata e documentata, per importi di ciascuna rata non inferiore ad euro 100,00 e comunque da pagarsi in un massimo di 8 rate di durata complessiva non superiore all anno di competenza. Si applicano gli interessi legali.
10 CAPO V ATTIVITA CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI ART TUTELA GIUDIZIARIA l. Ai fini dello svolgimento dell attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l Ente può avvalersi di proprio personale in possesso dei requisiti previsti a tal fine dalla legge oppure può stipulare contratti con uno o più professionisti o con altri Enti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate. ART. 18 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA DELL ENTE l. II dirigente o il responsabile della gestione del tributo, può procedere all annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, il Segretario Comunale od il Direttore Generale, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. 2. In pendenza di un giudizio, l annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze : a) grado di probabilità di soccombenza dell Amministrazione; b) valore della lite; c) costo della difesa; d) costo di soccombenza; e) costo derivante da inutili carichi di lavoro. 3. Il funzionario può altresi procedere all annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l atto sia palesemente illegittimo, come si verifica nei casi specifici sotto riportati: a) Doppia imposizione; b) errore di persona c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; d) errore di calcolo nella liquidazione dell imposta;
11 e) sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi. 4. Non si procede all annullamento d ufficio, od alla rinuncia all imposizione in caso di accertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all Amministrazione Comunale. ART. 19 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI 1. Dell eventuale annullamento, o rinuncia all imposizione in caso di accertamento, è data comunicazione al contribuente, all organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all Ufficio che ha emanato l atto. ART. 20 RICHIESTA DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL IMPOSIZIONE IN CASO DI ACCERTAMENTO 1. Le eventuali richieste di annullamento, di revoca o di rinuncia all imposizione in caso di accertamento avanzate dai contribuenti devono essere indirizzate al Responsabile del tributo. ART. 21 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 21/8/97, in materia di accertamento con adesione per tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell art. 50 della L. 27/12/97 n. 449.
12 CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART DISPOSIZIONI FINALI 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti di legge, le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate. ART DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall anno successivo alla sua approvazione.
DELLE ENTRATE COMUNALI
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