CONTROLLI ASSOLUTAMENTE VIETATI

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1 Videosorveglianza CONTROLLI ASSOLUTAMENTE VIETATI: è assolutamente vietato installare impianti audiovisivi o altre apparecchiature aventi la mera finalità del controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (art. 4, comma 1, Legge n. 300). È quindi vietato il controllo intenzionale e diretto del datore di lavoro perché anche in contrasto con la Costituzione e capace di arrecare danno alla produttività del lavoratore (Cass. sent. n del ). La vigilanza sul lavoro anche se necessaria nell'organizzazione produttiva, va, infatti, mantenuta in una dimensione umana senza l'esagerazione dell'uso di tecnologie che possano renderla continua ed eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro (Cass. sent. n del ). Il divieto non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature di videosorveglianza, benché installate, non siano ancora funzionanti, né dall'eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (ex plurimis, Cass. sent , n e Cass. sent , n. 9211). CONTROLLI OCCULTI: sono assolutamente vietati i cosiddetti controlli occulti ovvero quelli effettuati celando i sistemi di videosorveglianza. A tal proposito, il Garante per la Privacy (provvedimento n. 164 del , doc web. n ) ha dichiarato illecito un sistema di videosorveglianza installato in una sede di una società, all'insaputa dei lavoratori, senza accordo sindacale né autorizzazione della DTL, formato da apparati di ripresa nascosti all'interno di rilevatori di fumo ed all'interno di segnali luminosi delle uscite di emergenza e collegati ad un registratore digitale. NOZIONE DI CONTROLLO A DISTANZA: il riferimento dell'art. 4, Legge n. 300/70, al controllo a distanza ha un significato sia spaziale che temporale, per cui è vietato sia una controllo a distanza di tipo geografico che un controllo a distanza differito nel tempo. E' vietato quindi sia controllare il lavoratore direttamente ed in contemporanea - per esempio attraverso l'utilizzo di un monitor - sia a posteriori per esempio attraverso la visione di immagini videoregistrate. NOZIONE DI ATTIVITÀ: rientra nel divieto di controllo a distanza sia la mera attività lavorativa che ogni altra attività svolta in azienda, come le pause e gli spostamenti. CASI NON RIENTRANTI NEL DIVIETO: non rientrano nel divieto i sistemi di videosorveglianza che entrano in funzione al di fuori dell'orario di lavoro, come deterrente per i furti, purché il sistema non possa essere attivato durante la prestazione lavorativa. E' questo il caso di sistemi regolati da temporizzatori che possono essere modificati, per esempio, solo attraverso l'inserimento di una doppia chiave o password, di cui una in possesso del datore di lavoro e l'altra del rappresentante dei lavoratori. Sono, infatti, legittime le videoriprese dirette a tutelare il patrimonio al di fuori dell'orario di lavoro anche se l'atto illegittimo è posto in essere dal lavoratore che, al di fuori dell'orario di lavoro, viene equiparato al terzo (Cass. sent , n. 8998) CONTROLLO PRETERINTENZIONALE: è tale quello disciplinato dai commi 2 e 3 dell'art. 4, Legge n. 300/70 che si configura quando il controllo del lavoratore non sia voluto ma avvenga incidentalmente perché l'installazione di sistemi di videosorveglianza, o di altro tipo, è dovuta ad esigenze organizzative e produttive o per motivi legati alla sicurezza del

2 lavoro, e non già alla volontà di controllare l'attività dei dipendenti. Il controllo preterintenzionale è legittimo se il datore di lavoro prima di installare i sistemi di videosorveglianza faccia un accordo con le RSA, o in mancanza di RSA o in carenza di accordo con le stesse, chieda ed ottenga l'autorizzazione all'installazione dalla Direzione Territoriale del Lavoro. ACCORDO CON LE RSA: se sussistono esigenze organizzative e produttive o legate alla sicurezza del lavoro che richiedono l'installazione di sistemi di controllo, il datore di lavoro deve in primis cercare l'accordo con le RSA presenti in azienda. Qualora il datore abbia diverse unità produttive, l'accordo deve essere ricercato presso tutte le unità produttive; infatti non è ritenuto sufficiente un accordo concluso con organi di coordinamento delle RSA di varie unità produttive o con le organizzazioni sindacali territoriali (Cass. sent , n. 9211). La mancata consultazione delle RSA, se presenti in azienda, integra la condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Cass. sent , n. 9211). E' però ritenuto sufficiente anche un accordo sottoscritto dalla sola maggioranza delle RSA, perché la necessaria adesione di tutte le RSA finirebbe per tradursi in un vero e proprio diritto di veto utilizzabile anche dalla rappresentanza sindacale più esigua (Pretura di Milano, Ufficio del GIP, e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, risposta all'interpello prot. n del ). A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha ritenuto non sufficiente l'accordo raggiunto con le RSA della direzione generale di un Istituto Bancario anche qualora l'impianto tecnologico presenti caratteristiche costruttive e di funzionamento standardizzate e del tutto identiche su tutto il territorio nazionale ed ha confermato che la procedura per l'installazione delle varie apparecchiature di controllo va attivata presso tutte le unità produttive sparse sul territorio nazionale (risposta all'interpello prot. n del ). INTERVENTO DELLA DTL: qualora non siano presenti in azienda le RSA o le stesse non raggiungano un accordo, se le ragioni che muovono il datore di lavoro non sono di controllo dell'attività lavorativa, lo stesso prima di installare i sistemi di videosorveglianza deve inoltrare apposita richiesta alla Direzione Territoriale competente per territorio in marca da bollo da euro 14,62 allegando un'ulteriore marca di pari valore che andrà apposta sul provvedimento. Alla domanda va inoltre allegata una planimetria dei locali con l'indicazione del numero ed il posizionamento delle telecamere e delle postazioni fisse di lavoro, nonché l'indicazione delle caratteristiche tecniche. La DTL seguirà - escluse alcune eccezioni di Uffici in cui è stata predisposta una procedura diversa - una consolidata prassi operativa che prevede un preventivo accertamento di tipo tecnico dello stato dei luoghi volto, sia a verificare la sussistenza di esigenze organizzative e produttive e di sicurezza che giustifichino l'installazione, sia che le telecamere non riprendano postazioni fisse di lavoro. In occasione di tale verifica ispettiva, potranno anche essere dettate modalità di uso degli impianti che, in genere, vengono riportate nel provvedimento autorizzatorio successivamente rilasciato dall'ufficio, insieme ad una serie di prescrizioni cui il datore di lavoro è tenuto ad attenersi. Per quanto concerne attività economiche in cui mancano le RSA ed a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro (come ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc) - poiché l'utilizzo del sistema di videosorveglianza rappresenta un deterrente ed una prova in caso di condotte penalmente rilevanti - si presume la sussistenza dei requisiti per la presentazione della domanda alla DTL e, quindi, non è necessario l'accertamento tecnico preventivo (Ministero del lavoro, nota prot. n del ).

3 PRESCRIZIONI A CUI SI DEVE ATTENERE IL DATORE: per il Ministero del lavoro (nota prot del ), in calce ai provvedimenti di autorizzazione gli Uffici devono riportare i seguenti elementi condizionanti a cui il datore di lavoro è tenuto ad attenersi: 1. dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali, in particolare il provvedimento dell'8 aprile 2010; 2. dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini; 3. prima della messa in funzione dell'impianto l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli; 4. l'impianto, che dovrà registrare solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte a rischio di furto e danneggiamento (limitando l'angolo delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate), l'eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità; 5. all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della Legge n. 300/70 e previa relativa comunicazione alla DTL; 6. le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari; 7. in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi) l'azienda dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati; 8. i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto. CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITÀ: i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione che siano sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle suddette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività (D.L. 138 del , convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del ). Fra le materie che le intese sopradette possono regolamentare c'è anche l'organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento agli impianti audiovisivi ed alla introduzione di nuove tecnologie. Tuttavia la norma prevede l'obbligo del rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del lavoro (comma 2 bis). ACCORDO SULLA PRODUTTIVITÀ DEL : il 21 novembre 2012 le Parti sociali (ABI, ANIA, Confindustria, Alleanza Cooperative, Rete imprese Italia, CISL, UIL, UGL) hanno firmato l'accordo che fissa le Linee programmatiche per la crescita della produttività e

4 della competitività in Italia (l'accordo, non è stato firmato dalla CGIL) che valorizza la contrattazione di secondo livello. Fra i punti chiave dell'accordo si segnala la Contrattazione collettiva per la produttività in cui le Parti hanno ritenuto che la contrattazione collettiva nazionale fra le organizzazioni comparativamente più rappresentative, nei singoli settori, sia esercitata con piena autonomia su materie oggi regolate in maniera prevalente o esclusiva dalla legge che, direttamente o indirettamente, incidono sul tema della produttività del lavoro. A tal fine le stesse si sono impegnate ad affrontare in sede di contrattazione collettiva le questioni ritenute più urgenti fra cui vi sono anche le modalità attraverso cui rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative (il riferimento è all'art. 4, Legge n. 300/70). PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso in data un provvedimento in materia di videosorveglianza in virtù del quale: è necessario che sussistano principi di liceità, necessità e proporzionalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza; sussiste l'obbligo di apporre cartelli di area videosorvegliata per informare coloro che vi accedono; la conservazione delle immagini deve essere limitate alle 24 ore, salvo festivi o chiusura degli esercizi commerciali o nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ammettersi un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana; il sistema deve essere programmato per la cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione; è confermato il divieto di installazione di apparecchiature preordinate al controllo a distanza dell'attività lavorativa; non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa; quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, se può derivare la possibilità di controllo a distanza dei dipendenti va rispettato quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 (Accordo con le RSA o autorizzazione preventiva della DTL); è necessario fornire ai lavoratori un'informativa nel rispetto dell'art. 13 del Codice della Privacy; il datore di lavoro deve nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad accedere nei locali

5 in cui sono conservate le immagini e, se indispensabile, a visionarle. CASISTICA: SUPERMERCATO: in un supermercato, per le telecamere installate in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori (come ad esempio nel box informazioni e nella zona di carico e scarico), è d'obbligo l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della Legge n. 300/70, in quanto il divieto non è escluso dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi anche solo saltuariamente (Garante della Privacy provvedimento del 26 febbraio 2009). WEBCAM IN UN NEGOZIO: anche nel caso di una webcam installata in un negozio che riprendeva l'intera sala destinata ad esposizione e vendita, il Garante ha stabilito il blocco delle riprese in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dal citato art. 4, perché le commesse erano riprese durante l'attività lavorativa anche se l'installazione era stata effettuata ai fini di sicurezza e quale deterrente contro eventuali furti dei clienti (provvedimento del ). CENTRO DI RIABILITAZIONE: analogo provvedimento per un centro di riabilitazione di pazienti con problemi mentali dove le telecamere erano attive solamente nelle ore notturne quando la sicurezza dei pazienti non poteva essere garantita diversamente con la stessa efficacia, ma per il Garante, nel caso di specie, il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non era escluso dalla circostanza che le apparecchiature installate non fossero funzionanti durante il giorno (provvedimento del 24 giugno 2010). ALBERGO: Le riprese sono state altresì bloccate in un albergo dove il sistema di videosorveglianza era stato installato per garantire la sicurezza dei clienti e proteggere i negozi di preziosi presenti all'interno della struttura ricettiva, ma i lavoratori erano comunque ripresi in modo discontinuo nei luoghi in cui era previsto un passaggio occasionale (provvedimento del ). CAPTAZIONE AUDIO: il Garante si è espresso in senso negativo in merito alla pretesa di fornire un impianto di videosorveglianza anche di un sistema di captazione audio, ben potendo la finalità di sicurezza del patrimonio aziendale e l'incolumità dei lavoratori essere garantite attraverso la sola attivazione dell'impianto di videosorveglianza intelligente (provvedimento n. 11 del ). Con provvedimento n. 267 del , è stato confermato il divieto di installazione, in un call center, di telecamere interne che rilevano anche l'audio, perché non conforme ai principi del Codice della Privacy. SISTEMI DI VIDEO-ANALISI: nel rispetto dell'art. 4, Legge n. 300/70, è stata autorizzata l'attivazione di un sistema di video-analisi a supporto di dispositivi di ripresa già in uso che, consentendo una rilevazione automatica delle intrusioni, risultasse effettivamente in grado di prevenire accessi non autorizzati ad una struttura e, quindi, di scongiurare o, quantomeno, di ridurre significativamente - il rischio di atti vandalici, attentati o danneggiamenti in grado di porre in grave pericolo la sicurezza di siti ENI che presentano particolari rischi, a seguito dell'innalzamento del livello della minaccia (provvedimento n. 102 del ). TEMPI PER LA CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI: per quanto concerne poi l'allungamento del tempo per la conservazione delle immagini, si segnalano alcuni provvedimenti in cui il periodo di conservazione non è stato concesso per 90 giorni (come

6 richiesto dalle aziende in via preventiva) ma al massimo è stata allungato dalle 24 ore canoniche ai sette giorni in quanto si trattava di azienda che progettavano e producevano smart card per il mercati GSM, Bancario e Identification, fotomaschere destinate all'industria dei semiconduttori ed alla microelettronica, strumenti fondamentali per la realizzazione dei dispositivi elettronici a circuito integrato, ed anche tessere magnetiche ed a microprocessore per applicazioni di sicurezza e sanitarie (provvedimenti dell' , del e n. 114 del ). CONTROLLI SULLA TOSSICODIPENDENZA: l'accertamento dell'assenza di tossicodipendenza in capo ai lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, da parte degli organismi sanitari a ciò preposti, comporta la necessità di acquisire la certezza che il campione di urina raccolto sotto l'osservazione diretta di un operatore sanitario provenga dall'esaminato: a tale proposito il Garante ha ammesso in via generale che la presenza fisica dell'operatore possa essere sostituita da una telecamera, con immagini non registrabili e adibita unicamente a tale finalità (Newsletter , n. 374). RICHIESTA DEI DOCUMENTI DA PARTE DI UN'AGENZIA PER IL LAVORO: mentre è lecito che in sede di colloquio l'agenzia per il lavoro richieda in visione i documenti del candidato al fine di identificarlo con certezza, viceversa l'acquisizione e la conservazione di una copia dei medesimi documenti è lecita solo se prevista da specifiche norme. Ne consegue che le Agenzie non possono conservare le copie dei documenti di identità dei candidati, dovendosi limitare a identificare coloro che aspirano a un posto di lavoro con la semplice annotazione dei dati essenziali, senza alcuna conservazione di documenti identificativi (Newsletter , n. 374). TELECAMERE "INTELLIGENTI" PER IMPIANTI IN ZONE ISOLATE: a fronte della richiesta di un gruppo industriale, di attivare un sistema di videosorveglianza "intelligente", in quanto dotato di riconoscimento dei movimenti, per proteggere cinque complessi fotovoltaici posizionati in zone isolate, il Garante ne ha ammesso la fattibilità per le sole finalità di tutela del patrimonio aziendale, a condizione che l'impianto (opportunamente segnalato) inquadri le sole aree interne e quelle immediatamente confinanti con la recinzione. Inoltre, le società, poiché le telecamere potrebbero riprendere anche l'attività dei lavoratori inviati sul posto per manutenzione, controlli ecc., dovranno ottenere il nulla osta da parte della DTL (Newsletter , n. 374). UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER SANZIONARE IL DIPENDENTE: è generalmente vietato utilizzare le immagini registrate per contestare sanzioni disciplinari al dipendente, né ha valore probatorio quanto registrato ai fini della richiesta del risarcimento danni per sottrazione di merci. In un caso inerente il licenziamento di una barista che le telecamere a circuito chiuso avevano sorpreso a rubare somme custodite nel portafoglio della cassa, la Cassazione ha ribadito l'inammissibilità della prova perché il mezzo di prova era finalizzato a dare dimostrazione di un fatto mediante uno strumento (la telecamera) il cui impiego per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è espressamente vietato dall'art. 4 della Legge n. 300/70 (Cass. sent. n del 2000). Tuttavia si sta sviluppando un orientamento contrario il quale ritiene utilizzabili le riprese audiovisive come prova a supporto di un licenziamento per giusta causa, qualora le telecamere siano installate previo accordo con le RSA o autorizzazione della DTL (Cass n. 6498). Si ritiene invece ammissibile la videoripresa effettuata anche illecitamente ai fini dell'accertamento della

7 contestazione di un reato come ad esempio in una causa per la condanna penale di una cassiera che si era appropriata di denaro della cassa (Cass. Pen. Sez. V, sent. n del ) VIDEORIPRESE EFFETTUATE DAL TERZO: è lecito l'utilizzo di videoriprese effettuate con telecamere installate presso una società appaltante per finalità difensive dell'ufficio e della documentazione ivi custodita, per sanzionare dipendenti della società appaltatrice del servizio di sicurezza e vigilanza che vi accedano abusivamente, senza autorizzazione e senza la sussistenza di forza maggiore o necessità di interventi urgenti (Cass. sent , n. 2117). RIPRESE TELEVISIVE SUI LUOGHI DI LAVORO: le riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero (Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali dell' ). In questi casi si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica (artt. 136 e segg. Del Codice della Privacy). TELECAMERE INTELLIGENTI PER IMPIANTI IN ZONE ISOLATE: il Garante per la Privacy con provvedimento n. 218 del e Newsletter 28 giugno 2013, n. 374, si è occupato di una richiesta preliminare presentata da un gruppo industriale per installare un sistema di videosorveglianza "intelligente", dotato di riconoscimento dei movimenti, per proteggere cinque complessi fotovoltaici posizionati in zona isolate. Nel caso di specie il Garante ha riconosciuto le specifiche necessità del gruppo e ha autorizzato l'attivazione delle nuove tecnologie con l'obbligo, però, di adottare adeguate tutele per la privacy, sottolineando che, poiché le telecamere potrebbero riprendere l'attività del personale inviato a operare sul posto, le aziende coinvolte sono comunque tenute ad operare nel rispetto dello Statuto dei lavoratori. In particolare, nel caso di specie, le riprese possono essere utilizzate solo per finalità connesse alla tutela del patrimonio aziendale e non per il controllo a distanza dei lavoratori o per altri scopi non previsti e inoltre, prima di avviare l'attività di videosorveglianza, le società interessate devono cercare l'accordo con le RSA o richiedere l'autorizzazione alla DTL competente. SANZIONI: il mancato rispetto dell'art. 4 della Legge n. 300/70 è sanzionato penalmente e la sanzione da applicare è - per il rinvio stabilito dall'art. 171 del Codice della privacy - quella prevista dall'art. 38 della Legge n. 300/70, che punisce il reo con l'ammenda da euro 154 ad euro 1549 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno - salvo che il fatto non costituisca un reato più grave. Eccetto che nei casi più gravi, è applicabile l'istituto della prescrizione obbligatoria (art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004) per cui al datore di lavoro viene prescritta la cessazione della condotta illecita e, successivamente, in caso di esito positivo, lo stesso viene ammesso al pagamento di una sanzione pari ad euro 387,25. Nei casi più gravi la pena dell'arresto e dell'ammenda sono applicati congiuntamente. Spetta all'ispettore il poteredovere di individuare i casi di maggiore gravità e quindi di applicare o meno l'istituto della prescrizione (Ministero del lavoro, nota n del 4 ottobre 2006)

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