COMUNE DI CAMPOROSSO RENDICONTO 2013 PRONUNCIA AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 166 E SS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 (LEGGE FINANZIARIA 2006)
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1 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA COMUNE DI CAMPOROSSO RENDICONTO 2013 PRONUNCIA AI SENSI DELL ART. 1, COMMA 166 E SS DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 (LEGGE FINANZIARIA 2006) MANCATA TRASMISSIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLE RELAZIONI QUESTIONARIO SUI RENDICONTI DEGLI ESERCIZI 2011, 2012 E Deliberazione 1 aprile, n. 31/2015/SRCLIG
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3 Deliberazione n. 31 / 2015 La CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria composta dai seguenti magistrati: Ermanno GRANELLI Alessandro BENIGNI Francesco BELSANTI Donato CENTRONE Claudio GUERRINI Presidente Primo Referendario Primo Referendario Referendario Referendario (relatore) ha reso la seguente pronuncia. Visto l art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto, predisposte sulla base dei criteri e delle linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti; Vista la deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 14 aprile 2014, con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato i criteri e le linee guida ai quali debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell esercizio 2013; Vista la nota del 26 febbraio 2015 trasmessa dal Comune di Camporosso (IM) in risposta alla richiesta formulata dal magistrato istruttore; Vista la relazione con la quale il magistrato istruttore ha rilevato la mancata presentazione da parte dell Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Camporosso (IM) della relazione-questionario concernente il rendiconto dell esercizio 2013 dell Ente; Vista l ordinanza presidenziale n. 7/2015 del 4 marzo 2015, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Liguria è stata convocata in adunanza pubblica per il 17 marzo 2015 per pronunciarsi in merito all osservazione contenuta nella relazione indicata; 1
4 Vista la nota presidenziale n /03/2015-SC_LIG-T85-P dell 11 marzo 2015, inviata al Sindaco, al Responsabile dei Servizi Finanziari e all Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Camporosso (IM), con la quale è stata trasmessa copia della predetta relazione e dell ordinanza di convocazione della Sezione; Viste le deduzioni scritte formulate dall Amministrazione con nota del 13 marzo 2015 in ordine all oggetto dell osservazione; Preso atto che all adunanza del 17 marzo 2015 nessun rappresentante dell Amministrazione era presente; Udito, nella camera di consiglio del 17 marzo 2015, il magistrato relatore Dott. Claudio Guerrini; Ritenuto in fatto 1. Scaduto il termine del 31 ottobre 2014, fissato dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria per l inserimento nel sistema informativo S.I.Qu.E.L. dei questionari sul rendiconto dell esercizio 2013 da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali della regione, il magistrato istruttore rilevava il mancato adempimento di tale obbligo legislativo per il Comune di Camporosso e, di conseguenza, provvedeva debitamente a rivolgere immediata richiesta per la sollecita compilazione del questionario utilizzando l apposita funzione messa a disposizione dal medesimo sistema informativo. In data 28 gennaio 2015, dopo aver constatato la perdurante assenza nel sistema S.I.Qu.E.L. del menzionato questionario, il magistrato istruttore formulava, con nota prot. n /01/2015-SC_LIG-T85-P, un invito formale, indirizzato sia al Sindaco che all Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Camporosso, ad adempiere all obbligo normativo in questione entro e non oltre il termine del 14 febbraio 2015, avvisando che in caso di mancato riscontro entro tale data si sarebbe dato corso all adozione dei provvedimenti conseguenti. Successivi accertamenti hanno poi consentito di rilevare che nel sistema S.I.Qu.E.L non sono stati inseriti nemmeno i questionari sui rendiconti degli esercizi 2011 e 2012 del Comune in questione, la necessità della cui compilazione non può ritenersi, per questo, affatto venuta meno. 2. In data 10 marzo 2015 la Sezione ha ricevuto una nota del 26 febbraio 2015 con la quale il Sindaco del Comune, richiamando i rilievi della Sezione, si è rivolto a sua volta al revisore dei conti per richiedere la sollecita compilazione e trasmissione del questionario in argomento. 2
5 3. Nonostante i ripetuti solleciti, di questa Sezione e della stessa Amministrazione interessata, l Organo di revisione del Comune di Camporosso non ha ancora trasmesso, né il questionario relativo al rendiconto dell esercizio 2013, né quelli concernenti gli esercizi precedenti e, anzi, in base alle risultanze del sistema S.I.Qu.E.L., per essi non risulta neanche avviata la fase della compilazione. Constatata la persistente indisponibilità dei questionari debitamente compilati, il magistrato istruttore ha ritenuto necessario muovere una specifica osservazione formale ai fini del relativo deferimento all esame collegiale di questa Sezione. 4. In prossimità dell adunanza del 17 marzo 2015 l Amministrazione ha fatto pervenire deduzioni scritte con le quali si è impegnata ad assicurare la redazione del questionario sul rendiconto dell esercizio 2013 entro il 31 marzo 2015 e il successivo analogo adempimento anche per i questionari sui rendiconti degli esercizi 2011 e 2012, con riferimento ai quali ha peraltro precisato di aver in passato già provveduto tempestivamente a comunicare al proprio organo di revisione i dati necessari per la compilazione. Considerato in diritto 1. Il concreto esercizio del controllo sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali che l art. 148-bis, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) assegna alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, presuppone che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti provvedano alla corretta compilazione e alla tempestiva trasmissione dell apposita relazione prevista dall art. 1, comma 166, della legge n. 266 del L assolvimento di tali compiti da parte degli organi di revisione costituisce pertanto un preciso obbligo normativo il mancato rispetto del quale è da considerarsi un grave inadempimento in quanto impedisce alla Corte dei conti di svolgere, nel settore in questione, la funzione di garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche riconosciutale, nel vigente quadro ordinamentale e costituzionale, nell interesse sia dei singoli enti territoriali che della comunità che compone la Repubblica. Nel caso specifico, la gravità dell inadempimento è resa ancor più evidente se si considera che esso perdura da diverso tempo fino a ricomprendere il mancato invio dei questionari sui rendiconti di ben tre esercizi (2011, 2012 e, in ultimo, 2013) e, inoltre, che esso persiste, nonostante i ripetuti solleciti formalmente inoltrati, senza che, a questi, l Organo di revisione abbia fornito alcun tipo di riscontro. 3
6 Allo stato, pertanto, la Sezione considera necessario attestare l inadempienza in questione e rilevare la conseguente impossibilità di svolgere il previsto controllo di regolarità contabile e finanziaria sulla gestione del Comune di Camporosso. Quanto alle misure conseguenziali, la Sezione, non disponendo per la fattispecie in questione di specifico potere sanzionatorio, ritiene comunque di dover segnalare l inadempienza al Consiglio comunale dell Ente interessato, affinché il medesimo possa valutare l eventuale sussistenza in concreto dei presupposti per l attivazione del procedimento di revoca dell Organo di revisione previsto dall art. 235, comma 2, del T.U.E.L. Eguale segnalazione si ritiene necessario inviare anche al Ministero dell Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, presso il quale è istituito, in base al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, l elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all art. 16, comma 25, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n Potendo il comportamento omissivo dell Organo di revisione configurare una violazione dei propri doveri professionali, si ritiene che esso sia infine segnalato al Consiglio dell Ordine professionale cui il medesimo Organo di revisione appartiene. P.Q.M. La Sezione regionale di controllo per la Liguria: accerta la mancata trasmissione da parte dell Organo di revisione economicofinanziaria delle relazioni-questionario sui rendiconti degli esercizi 2011, 2012 e 2013 del Comune di Camporosso e la conseguente impossibilità, allo stato, di effettuare il controllo di regolarità contabile e finanziaria sulla gestione dell Ente medesimo negli esercizi indicati; dispone che l illegittimo comportamento omissivo dell Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Camporosso sia segnalato, mediante invio di copia della presente deliberazione, al Consiglio comunale dell Ente per le valutazioni ed iniziative di competenza; dispone che copia della presente deliberazione, unitamente alla comunicazione del nominativo del revisore inadempiente, sia inviata al Ministero dell Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali; dispone che l illegittimo comportamento omissivo dell Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Camporosso sia segnalato, mediante invio di copia della presente deliberazione, unitamente alla comunicazione del nominativo del 4
7 revisore inadempiente, all Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sanremo per le valutazioni ed iniziative di competenza; dispone che copia della presente deliberazione sia inviata al Sindaco del Comune di Camporosso, ai fini dell adozione delle necessarie misure correttive. Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 17 marzo L Estensore (Claudio Guerrini) Il Presidente (Ermanno Granelli) Depositata il 1 aprile 2015 Il Funzionario Preposto (Michele Bartolotta) 5
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