Etichettatura dei prodotti alimentari

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1 Regolamento (UE) n. 1169/2011 Etichettatura dei prodotti alimentari Grosseto, 14 ottobre 2014

2 La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici (considerando 2, Reg. UEn.1169/2011) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, é opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica.(considerando 3, Reg.(UE) (UE)n.1169/2011) 2

3 Ai sensi del Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, la legislazione alimentare si prefigge quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore. (considerando 4, Reg.(UE) (UE)n.1169/2011) 3

4 La normativa in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti nasce inizialmente per fissare regole comuni tra tutti gli Stati membri al fine di agevolarne la libera circolazione all'interno del territorio comunitario. Solo in seguito, nel corso degli anni, la tutela dei diritti dei consumatori e le tematiche relative alla sicurezza alimentare sono emerse come elementi prioritari dell'apparato normativo ed hanno rappresentato l'obiettivo specifico del legislatore comunitario. 4

5 Etichettatura: : Definizione Per etichettatura si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispopsitivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare (Decreto legislativo n. 109/1992) 5

6 La normativa europea e nazionale In Italia, si comincia a parlare di indicazioni obbligatorie dei prodotti alimentari e delle bevande con la Legge n. 283/1962 (art. 8), abrogato dal DPR n. 322/1988, che a sua volta é stato abrogato dal decretro legislativo n. 109/1992, e dall'art. 14 (pubblicità ingannevole) della stessa Legge. Con il recepimento delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE viene emanato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernente la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. 6

7 La normativa europea e nazionale Successivamente venivano emanate nuove direttive con relativi recepimenti a livello nazionale tra cui: D.Lgs. 23 giugno 2003, n.181 : Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità D.L. 24 giugno 2004, n. 157 : Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltutra e pesca D.Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114 : Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari 7

8 La normativa europea e nazionale Infine, dopo un complesso iter in cui si sono susseguite emanazioni ed abrogazioni di normative, il 25 ottobre 2011, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE) n relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Reg. (UE) n.1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2011, trova la sua applicazione dal 13 dicembre 2014 ad eccezione dell'allegato VI, parte B (in applicazione dal 01 gennaio 2014) e dal 13 dicembre 2016 per quanto concerne la dichiarazione nutrizionale. 8

9 Regolamento UE n. 1169/2011 : alcune date da ricordare Adozione del Regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio Data di applicazione del regolamento ad eccezione della dichiarazione nutrizionale 25 Ottobre novembre Dicembre Dicembre 2016 Pubblicazione del regolamento sulla G.U.U.E. Data di applicazione art. 9, par. 1, lettera l) dichiarazione nutrizionale 9

10 Disposizioni transitorie Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se é fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35 del regolamento. 10

11 Abrogazioni Le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE e 2008/5/CE ed il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dal 13 dicembre I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento. 11

12 Finalità del regolamento a) Informazioni più chiare, dettagliate e corrette per i consumatori b) Applicazione della normativa anche ai prodotti destinati alla collettività c) Obbligatorietà delle informazioni nutrizionali d) Trasparenza dell'origine degli ingredienti e) Informazioni adeguate su ingredienti, additivi e coadiuvanti tecnologici che, per alcuni consumatori, possono comportare allergie o intolleranze. 12

13 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare (OSA) in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato. 13

14 Campo di applicazione Nell'ambito della ristorazione assume quindi rilievo la questione allergeni, la cui disciplina sino ad oggi non era applicabile alla ristorazione, che invece dovranno essere oggetto di informativa nei locali di somministrazione degli alimenti, attraverso il menù delle vivande o altro materiale informativo esposto, o durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita. 14

15 Campo di applicazione Sono soggetti all'applicazione del Regolamento anche gli alimenti venduti a distanza (art. 14). In questo caso, tutte le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ad eccezione della durabilità (data di scadenza/termine minimo di conservazione) devono essere disponibili prima della conclusione dell'acquisto e comparire sul supporto della vendita a distanza o essere fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere disponibili al momento della consegna. 15

16 Definizioni Ai fini del presente regolamento le definizioni di : alimento, legislazione alimentare, impresa familiare, operatore del settore alimentare (OSA), commercio al dettaglio, immissione sul mercato e consumatore finale, sono riferite a quanto previsto dall'articolo 3 del Reg. (CE)n.178/2002. Per le definizioni di trattamento, prodotti non trasformati e prodotti trasformati il riferimento é il Reg.(CE)n.852/2004,art.2. 16

17 Definizioni La definizione di enzima alimentare é riferita al Reg. (CE) n. 1332/2008, mentre le definizioni di additivo alimentare, coadiuvante tecnologico e supporto, sono quelle definite dal Reg.(CE) n. 1333/2008. La definizione di aroma fa riferimento al Reg. (CE) n. 1334/2008, mentre quelle di carne, carni separate meccanicamente, preparazioni a base di carne, prodotti a base di pesce e prodotti a base di carne fanno riferimento all'allegato I del Reg.(CE) n. 853/

18 Si applicano inoltre le seguenti Collettività: qualunque seguenti Definizioni: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali ed imprese di ristorazione in cui, nel quadro di una attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale Informazioni obbligatorie sugli alimenti : le indicazioni che le disposizioni dell Unione impongono di fornire al consumatore finale 18

19 Ancora: Alimento preimballato : l unità l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati perla vendita diretta. 19

20 Luogo di provenienza : qualunque qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l alimento, ma che non è il «paese d origine»; L indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l omissione possa indurre in errore il consumatore Il nome, la ragione sociale o l indirizzo dell operatore del settore alimentare apposto sull etichetta non costituisce un indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento 20

21 Etichetta : qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o ad impronta sull imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore. Campo visivo : tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette daun unico angolo visuale Campo visivo principale : il il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell acquisto...se l imballaggio hapiù parti principali del campo visivo, la parte principale è quella scelta dall OSA 21

22 Leggibilità : l apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui: Le dimensioni del carattere La spaziatura tra lettere e righe Lo spessore, Il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere La superficie del materiale Il contrasto significativo tra scritta e sfondo 22

23 L Le indicazioni obbligatorie che appaiono sullo imballaggio o sulla etichetta ad esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell allegato IV, è pari o superiorea1,2mm. Le LL indicazioni obbligatorie che appaiono L Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l altezza della X della dimensione dei caratteri è pari o superiorea0,9mm. 23

24 24

25 Termine minimo di conservazione di un alimento : la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza(art (art. 24). La data da menzionare è indicata conformemente a quanto previsto all allegatoallegato Xdel regolamento. Dovranno essere riportate sull imballo esterno, ma anche sulle confezioni preconfezionate presenti all interno del prodotto. 25

26 Modalità di indicazione del TMC Prodotti alimentari conservabili per Modalità di indicazione Esempio di dicitura meno di tre mesi Con l indicazione del giorno e del mese «daconsumarsi preferibilmente entro il 13 dicembre 2014 più di tre mesi ma meno di diciotto mesi per più di diciotto mesi Con l indicazione del mese e dell anno Con la sola indicazione dell anno «da consumarsi preferibilmente entro fine dicembre 2014 «da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014» 26

27 Denominazione legale: la la denominazione di un alimento prescritta dalla disposizioni dell Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative dello Stato membro nel quale l alimento è venduto Denominazione usuale : una una denominazione che è accetta quale nome dell alimento dai consumatori di uno Stato membro nel quale l alimento è venduto Denominazione descrittiva : una una denominazione che descrive l alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori ne determinino lasua reale naturaela distinguano da altri prodotti coniquali potrebbe essere confuso. 27

28 Ingrediente : qualunque Etichettatura dei prodotti alimentari qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche sotto forma modificata Ingrediente composto : un un ingrediente che è esso stesso il prodotto dipiù ingredienti Ingrediente primario : l ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore eperi quali nella maggior parte dei casi è richiesta la indicazione della quantità 28

29 Elenco degli ingredienti Le etichette devono riportare l elenco di tutti gli ingredienti utilizzati perla realizzazione dell alimento. Gli ingredienti devono essere menzionati in ordine ponderale decrescente riferiti al momento della preparazione del prodotto partendo quindi dalla ricetta e non dall alimento finito e devono essere preceduti dalla parola «ingredienti:» o da altra indicazione chela comprenda. 29

30 Omissione dell elenco degli ingredienti Per i sottoelencati alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti: a) Ortofrutticoli freschi comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati b) Le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica c) Gli aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto di base, senza aggiunta di altri ingredienti d) I formaggi, il burro il latte e le creme di latte fermentati purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte 30

31 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Figurano nell elenco degli ingredienti, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell elenco dell Allegato II del regolamento La denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell Allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati con dimensioni o stile o colore più evidente rispetto agli altri ingredienti 31

32 Allegato II Etichettatura dei prodotti alimentari (Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) 1. Cereali contenenti glutine(grano, segale, orzo ) 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 3. Uova e prodotti a baseddidi uova 4. Pesce e prodotti a base di pesce(escluso gelatine ) 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 6. Soia e prodotti a base di soia( ) 7. Latte e prodotti a base di latte(incluso lattosio ) 8. Frutta a guscioeiloro prodotti( ) 9. Sedano e prodotti a base di sedano 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni > a 10mg/Kg o litro 13. Lupini e prodotti a base di lupini 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 32

33 Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze In mancanza di un elenco degli ingredienti è ammessa la dicitura «contiene» seguita dalla denominazione della sostanza o dal prodotto figurante nell elenco dell Allegato IIdel regolamento Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici provengono da un unica sostanza o da un unico prodotto allergene, ciò è precisato nell etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione 33

34 Aromi Etichettatura dei prodotti alimentari L Allegato VII, parte D, del regolamento, specifica come devono essere designati gli aromi nell elenco degli ingredienti: Possono essere riportati nell elenco degli ingredienti conla dicitura«aromi aromi» oppure Con una dicitura più specifica o una descrizione dell aroma se il componente aromatizzante contiene gli aromi di cui all art. 3 del Reg. (CE) 1334/

35 Responsabilità degli operatori del settore alimentare L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto. Se tale operatore non è stabilito nell Unione, il responsabile è l importatore nel mercato dell Unione L operatore garantisce la completezza e la veridicità delle indicazioni riportate in etichetta e che le modifiche apportate da essi in etichetta non inducano in erroreenon confondano il consumatore 35

36 Informazioni obbligatorie sugli alimenti Per quanto previsto dall art. 9 del regolamento, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) La denominazione dell alimento b) L elenco degli ingredienti c) Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II(allergeni ) d) La quantità netta dell alimento e) Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza f) Il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all art. 8,par.1 36

37 inoltre: Etichettatura dei prodotti alimentari Informazioni obbligatorie sugli alimenti g)il paese di origineoilil luogo di provenienza ove previsto all art. 26 h)le istruzioni per l uso, pericasi incuila loro omissione renderebbe difficile unusouso adeguato i) Il titolo alcolometrico volumico effettivo perle le bevande che contengono piùdi1,2%di alcol l) Una dichiarazione nutrizionale(punto in vigore 13 dicembre 2016) 37

38 Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti Oltre alle indicazioni elencate all art. 9, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all allegato III per tipi o categorie specifici di alimenti, come: «confezionato in atmosfera protettiva» «con edulcolorante» «contiene aspartame» «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» «addizionato di.» «la data di congelamento o di primo congelamento» 38

39 Vendita a distanza Etichettatura dei prodotti alimentari Per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, fatti salvi i requisiti relativi alle informazioni obbligatorie, le informazioni devono essere disponibili prima della conclusione dell acquisto e appaiono sul supporto di vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente identificato dall OSA. Sono esclusi da questo obbligo gli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. 39

40 40

41 Dichiarazione nutrizionale Etichettatura dei prodotti alimentari La dichiarazione nutrizionale rappresenta il modo per informare il consumatore delle proprietà dell alimento legate al contenuto energetico, alla presenza di costituenti nutritivi e ai quantitativi presenti. Le informazioni nutrizionali di un alimento, come indicato dal regolamento, devono consentire al consumatore di operare scelte alimentari consapevoli. 41

42 Tempistica di applicazione relativa alla etichettatura nutrizionale sino al 12 dicembre 2014 dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016 dal 13 dicembre 2016 applicazione volontaria volontaria obbligatoria Normativa applicabile D.Lgs. 77/1993 DM 18 marzo 2009 Articoli del Regolamento UE 1169/

43 Dichiarazione nutrizionale Etichettatura dei prodotti alimentari La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve riportare le seguenti indicazioni: Il valore energetico La quantità di grassi La quantità di grassi saturi La quantità di carboidrati La quantità di zuccheri La quantità di proteine La quantità di sale 43

44 Dichiarazione nutrizionale Etichettatura dei prodotti alimentari Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrata con l indicazione diunoopiù dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi polioli amido fibre isali minerali o le vitamine elencati all Allegato XIII parte A 44

45 Dichiarazione nutrizionale Etichettatura dei prodotti alimentari Il valore energetico è ottenuto per calcolo secondo i coefficienti di conversione riportati in allegato XIV del regolamento e che sono gli stessi a quelli previsti nella precedente legislazione Il valore energetico e le sostanze nutritive sono espresse su100go100ml. E consentito accompagnare anche l espressione «per porzione» o «per unità di consumo», a condizione che siano riportate in etichetta la quantità e il numero delle porzioni o dell unità di consumo. 45

46 Disposizioni per gli alimenti non preimballati Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o preimballati perla vendita diretta: È obbligatoria la fornitura delle indicazioni di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II (Art.9, punto 1, lett. c) Non è obbligatoria la fornitura di altre indicazioni a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali. 46

47 Disposizioni nazionali in materia di etichettatura Il riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal Reg. (UE) 1169/2011, avrà l effetto di rendere inefficaci tutte quelle disposizioni nazionali che risultano assorbite o superate dallo stesso, come esplicitato dall art. 38, comma 1 del regolamento stesso nelle materie da esso espressamente armonizzate «gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell Unione lo autorizzi» 47

48 Quindi, a decorrere dal 13 dicembre 2014 le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dovranno conformarsi ai principi stabiliti dal regolamento e pertanto: Perderanno di efficacia in quanto coincidenti con il regolamento Perderanno di efficacia in quanto contrastanti con altre norme del regolamento Potranno considerarsi vigenti ed efficaci in quanto riferite ad ambiti normativi che il regolamento demanda esplicitamente agli Stati membri Potranno mantenere o perdere efficacia a seguito degli approfondimenti in corso a livello comunitario 48

49 Quadro sanzionatorio Etichettatura dei prodotti alimentari Sino a quando gli Stati membri non avranno provveduto, eventualmente, ad aggiornare le proprie disposizioni sanzionatorie nazionali, anche considerando l emanazione del nuovo regolamento: Si applicherà il quadro sanzionatorio attualmente vigente nei singoli Stati membri In Italia applicazione dell art. 18 del D.Lgs. 109/1992 edel nuovo Codice del Consumo ma anche art. 515 C.P.(frode in commercio) 49

50 Grazie dell attenzione e ora un po di discussione 50

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