REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ELSA ITALIA

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1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI ELSA ITALIA Aggiornato alla LIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia Padova, 7-10 Maggio 2015 Per autentica Nicola Cicchelli Segretario Generale ELSA Italia

2 TITOLO I DEFINIZIONE Articolo 1 TITOLO II LE SEZIONI LOCALI Sezione I: Le Sezioni in Prova Articolo 2 Articolo 2 bis Articolo 2 ter Articolo 2 quater Sezione II: Ammissione a Sezione Ordinaria Articolo 3 Articolo 3 bis Articolo 3 ter Sezione III: Dissolvimento delle Sezioni Ordinarie Articolo 4 TITOLO III DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 TITOLO IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 TITOLO V GLI ORGANI SOCIALI Sezione I: L'Assemblea Nazionale Articolo 17 Articolo

3 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Sezione II: Il Consiglio Direttivo Nazionale Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Sezione III: L'Or.Ge. Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 TITOLO VI LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI Articolo 36 Articolo 37 TITOLO VII IL BILANCIO DI ELSA ITALIA Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 41 Articolo

4 TITOLO I DEFINIZIONE Articolo 1 1. Le disposizioni del Regolamento di Attuazione interpretano ed integrano le previsioni contenute nello Statuto di ELSA Italia e sono parimenti vincolanti per tutte le Sezioni Locali. TITOLO II LE SEZIONI LOCALI Sezione I: Le Sezioni in Prova Articolo 2 1. Gli studenti e/o i laureati in corsi di laurea di formazione giuridica, entro cinque anni dalla laurea, che intendano costituire una Sezione Locale di ELSA Italia, devono richiedere con almeno tre mesi di anticipo rispetto all apertura dell Assemblea Nazionale immediatamente successiva, l invio dello starting package al Segretario Generale di ELSA Italia. 2. Ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, il Segretario Generale di ELSA Italia è tenuto a fornire ai richiedenti tutte le informazioni relative all Associazione, comprese quelle riguardanti i doveri che gravano sulle singole Sezioni e ad inviare lo starting package, che è così composto: a) modello di domanda di ammissione, di statuto e di atto costitutivo; b) Statuto e Standing Orders di ELSA International; c) Statuto, Regolamento di Attuazione e Decision Book di ELSA Italia; d) elenco GIT ed informazioni su come richiedere un training; e) address list ELSA Italia. 3. La domanda di ammissione a Sezione in Prova contenuta nello starting package confluisce automaticamente nell Ordine del Giorno dell Assemblea Nazionale immediatamente successiva alla sua presentazione, se inviata al Segretario Generale di ELSA Italia entro 30 giorni dall apertura della stessa Assemblea. Qualora la domanda di ammissione sia pervenuta oltre il trentesimo giorno la stessa confluisce automaticamente nell ordine del giorno dell Assemblea ancora successiva. 4. Ai fini della sua ammissibilità, nella domanda dovranno altresì essere indicati i componenti del Consiglio Direttivo Locale della costituenda Sezione in Prova e la data prevista per il rinnovo dello stesso. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 4

5 a) elenco dei promotori completo delle seguenti informazioni: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico e fax, , università di provenienza, numero di matricola o data di conseguimento del diploma di laurea, nonché gli estremi di un documento di identità valido; b) dichiarazione espressa, sottoscritta personalmente da ciascuno dei promotori, di impegno a sostenere e promuovere le finalità e le attività di ELSA International e di ELSA Italia; c) dichiarazione di accettazione degli Statuti e delle altre fonti di ELSA Italia ed International e dei principi in essi contenuti; d) dichiarazione espressa di non ricadere nelle incompatibilità previste dall articolo 10 del presente Regolamento di Attuazione; e) indicazione dei motivi che inducono il nuovo nucleo associativo a promuovere la presentazione della domanda di ammissione a Sezione in Prova di ELSA Italia; f) copia dello Statuto della costituenda Sezione in Prova; g) certificazione relativa allo svolgimento di almeno un training generale di ELSA tenuto da un membro del GIT o dell ITP; h) resoconto sulle attività eventualmente svolte conformemente all articolo 4 dello Statuto di ELSA Italia e Piano Operativo relativo a quelle che si intendono promuovere e realizzare successivamente all ammissione a Sezione in Prova. 5. La mancanza di una delle condizioni o di uno degli allegati di cui al presente articolo importa irregolarità della domanda. In tal caso, il Consiglio Direttivo Nazionale ordina l'integrazione della domanda nelle sue parti mancanti entro congruo termine. La presentazione di domanda irregolare o incompleta non sospende il termine di cui al terzo comma del presente articolo. 6. Nel caso di comprovata impossibilità a svolgere un training entro il termine indicato dal terzo comma, la certificazione di cui al punto g) può essere presentata sino all'apertura dell'assemblea Nazionale in cui si chiede il passaggio a Sezione in Prova. 7. Laddove si renda necessario, il Segretario Generale di ELSA Italia potrà richiedere l invio di ulteriore documentazione, previo parere favorevole del CDN. Il mancato invio di tale documentazione non comporta irregolarità della domanda. Articolo 2 bis 5

6 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dietro presentazione della domanda secondo le modalità stabilite nell articolo precedente, formula il proprio parere motivato sull attribuzione alla costituenda Sezione dello status di Sezione in Prova a norma del successivo articolo 3 ter. 2. Tale parere deve essere espresso sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento. 3. L Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, delibera a maggioranza semplice di tutte le Sezioni votanti sull ammissione del comitato promotore come Sezione in Prova. 4. Tale delibera, in caso di parere negativo del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere assunta a maggioranza dei due terzi delle Sezioni votanti. Articolo 2 ter 1. La Sezione in Prova si obbliga a inviare all'indirizzo nationalboard@elsa-italy.org con cadenza trimestrale report relativi a: a) stato del Local Board; b) eventi organizzati. 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale assegna alla Sezione in Prova una Sezione Ordinaria referente che coopererà con la stessa, per un più proficuo consolidamento della nuova sezione, sino al conseguimento dello status di Sezione Ordinaria. La Sezione in Prova e i membri che ne costituiscono l organo direttivo si obbligano ad agire in conformità al principio sancito dall articolo 9 dello Statuto. 3. È consentito alla Sezione in Prova l utilizzo del logo ELSA, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'associazione. 4. Il Consiglio Direttivo Nazionale vigila affinché l utilizzo del logo, dell acronimo e degli altri simboli o segni distintivi avvenga nel rispetto degli scopi, dello Statuto e delle altre fonti di ELSA Italia e, laddove ne ravvisi un utilizzo non conforme alle stesse, può disporre con delibera motivata, preventivamente comunicata all Or.Ge., l interdizione della Sezione dallo svolgimento di qualsivoglia attività e dall uso del logo, dell acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'associazione. La delibera in questione deve essere resa pubblica mediante l invio nella Mailing List Local Boards di ELSA Italia e mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito di ELSA Italia. 5. I provvedimenti inibitori, provvisoriamente assunti dal Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere confermati o revocati dall Assemblea. 6. Trova applicazione la procedura nonché, per i casi più gravi, le sanzioni previste dagli 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Regolamento di Attuazione. 6

7 Articolo 2 quater 1. Una Sezione in Prova è dichiarata decaduta al ricorrere delle condizioni indicate dall'articolo 7 comma 3 dello Statuto, secondo l'interpretazione fornita dal presente Regolamento di Attuazione. 2. Per omesso pagamento della quota associativa si intende quello non avvenuto entro l apertura dell Assemblea Nazionale primaverile successiva all ottenimento di tale status. 3. Per eccezionali e comprovati motivi la Sezione in Prova che non riesca a pagare entro il termine fissato dal comma 2 del presente articolo, previo parere motivato del Consiglio Direttivo Nazionale e con successiva delibera dell Assemblea Nazionale adottata a maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto, potrà ottenere la possibilità di posticipare il pagamento all Assemblea Nazionale seguente. In caso di votazione contraria la Sezione decadrà immediatamente. 4. Per omessa comunicazione si intende il mancato invio per oltre 9 mesi di informative al Presidente, al Segretario Generale di ELSA Italia o alla Mailing List Local Boards di ELSA Italia ovvero la mancata compilazione dei SOTN o l'invio del report di cui all'articolo 2 ter del Regolamento di Attuazione. La comunicazione, effettuata in uno dei modi indicati dal presente comma, vale ad impedire gli effetti previsti dalle stesse. Sezione II: Ammissione a Sezione Ordinaria Articolo 3 1. La Sezione Locale in Prova che intenda promuovere il passaggio a Sezione Ordinaria di ELSA Italia, deve presentare apposita domanda in forma scritta al Presidente ed al Segretario Generale di ELSA Italia. 2. La domanda deve essere sottoscritta personalmente da ciascuno dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Locale in Prova, con l approvazione espressa dell accettazione dello Statuto di ELSA Italia e di ELSA International. 3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) elenco dei componenti del Consiglio Direttivo Locale; b) report delle attività svolte dalla Sezione Locale in Prova; c) report relativo allo svolgimento di almeno un training tenuto da membri del GIT o dell ITP successivamente all ottenimento dello status di Sezione in Prova. 7

8 4. La domanda deve indicare per ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo Locale le informazioni di cui all articolo 2 comma 4 lettera a) del presente Regolamento di Attuazione. 5. Nel caso di comprovata impossibilità a svolgere un training entro il termine indicato dall articolo 3 bis primo comma, la certificazione di cui al punto c) può essere presentata sino all'apertura dell'assemblea Nazionale in cui si chiede il passaggio a Sezione in Prova. Articolo 3 bis 1. La domanda deve pervenire entro il trentesimo giorno precedente l apertura dell Assemblea Nazionale nel cui ordine del giorno confluisce automaticamente. Qualora la domanda di ammissione sia pervenuta oltre il trentesimo giorno precedente l apertura dell Assemblea Nazionale di ELSA Italia, la stessa confluisce automaticamente nell ordine del giorno dell Assemblea successiva, salvo il disposto di cui all articolo 2 quater del presente Regolamento di Attuazione. 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dietro presentazione della domanda secondo le modalità stabilite nel comma precedente formula il proprio parere motivato sul passaggio da Sezione in Prova a Sezione Ordinaria. Tale parere deve essere espresso sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento. 3. L Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, delibera a maggioranza semplice di tutte le Sezioni Ordinarie votanti sull attribuzione dello status di Sezione Ordinaria. 4. In caso di parere negativo la domanda per l attribuzione dello status di Sezione Ordinaria dovrà essere assunta a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Ordinarie votanti. Articolo 3 ter 1. Il parere del Consiglio Direttivo Nazionale di cui agli articoli 2 bis e 3 bis del presente Regolamento è obbligatorio, ma non vincolante. Un eventuale parere negativo potrà basarsi fra l'altro su: a) l'irregolarità della domanda; b) la comprovata appartenenza, anche di un solo membro del Consiglio Direttivo ad una delle categorie indicate dall'articolo 10 del presente ; c) la inottemperanza all'ordine di tempestiva integrazione della domanda; d) l'assenza senza giustificato motivo all Assemblea Nazionale nella quale il Gruppo Promotore chiede il passaggio a Sezione in Prova ovvero nella quale la Sezione in Prova chiede il passaggio a Sezione Ordinaria. 8

9 e) la mancanza di un contatto costante tra il gruppo promotore o la Sezione in Prova ed ELSA Italia ed il ripetuto ritardo nell'invio del report trimestrale di cui all'art. 2 ter del presente Regolamento. 2. Il parere così formulato viene comunicato all'assemblea Nazionale nella quale è all'ordine del giorno l'accettazione della domanda di ammissione ad ELSA Italia. Sezione III: Dissolvimento delle Sezioni Ordinarie Articolo 4 1. Una Sezione Ordinaria è dichiarata decaduta al ricorrere delle condizioni indicate dall'articolo 7 commi 1 e 2 dello Statuto, secondo l'interpretazione fornita dal presente Regolamento di Attuazione. 2. Per omesso pagamento si intende il mancato versamento della quota sociale entro l apertura dell Assemblea primaverile dell anno sociale di riferimento. 3. Per omessa comunicazione si intende il mancato invio di informative al Presidente, al Segretario Generale di ELSA Italia o alla Mailing List Local Boards di ELSA Italia ovvero la mancata compilazione dei SOTN. La comunicazione, effettuata in uno dei modi indicati dal presente comma vale ad impedire gli effetti previsti dalle stesse. 4. Per omessa informazione di ELSA Italia in merito alle attività della Sezione Locale, si intende la mancata comunicazione nei termini indicati dal comma precedente dello svolgimento da parte della Sezione Locali di attività di cui all'articolo 4 dello Statuto per un periodo di 18 mesi. TITOLO III DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI Articolo 5 1. In città in cui esistano più Atenei che offrano corsi di laurea di formazione giuridica non è consentita la costituzione di più Sezioni di ELSA Italia. In presenza di facoltà strutturate con corsi di laurea tenuti in città diverse, è ammissibile la costituzione di un'autonoma Sezione Locale presso ciascuna sede dei corsi. Articolo 6 9

10 1. Le Sezioni in Prova ed Ordinarie hanno l'obbligo di comunicare al Segretario Generale di ELSA Italia le proposte di modifica al proprio Statuto entro dieci giorni precedenti la data di prima convocazione dell'assemblea Locale competente per le modifiche statutarie. 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime il proprio parere non vincolante di conformità alle fonti di ELSA International e di ELSA Italia entro i successivi sette giorni, suggerendo le eventuali modifiche da apportare. Trascorsi sette giorni, il parere si intende reso positivamente. 3. In caso di parere anche parzialmente negativo o qualora l'assemblea Locale apporti delle modifiche alla proposta del Consiglio Direttivo Locale, quest'ultimo comunica tempestivamente al Segretario Generale di ELSA Italia la modifica allo Statuto locale approvata, la cui efficacia rimane sospesa sino alla decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. 4. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere di impugnare la delibera per difetto di conformità con le fonti di ELSA Italia o di ELSA International. In tal caso l'efficacia delle nuove disposizioni rimane ulteriormente sospesa sino alla successiva Assemblea Nazionale ove la Sezione Locale può proporre una mozione motivata di autorizzazione alla modifica, da inserirsi nell'ordine del giorno dell'assemblea, che deve essere approvata con la maggioranza di due terzi delle Sezioni aventi diritto al voto. Articolo 7 1. Ogni Sezione è tenuta ad informare con continuità la Presidenza e la Segreteria di ELSA Italia di tutte le attività svolte e di tutte quelle che intende effettuare, anche attraverso la partecipazione ai web meeting d area. 1 bis. A tal fine, ciascuna Sezione, entro il quindicesimo giorno precedente l Assemblea Nazionale, è tenuta a compilare il questionario appositamente predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale relativamente allo Stato del Network, denominato SOTN (State of the Network Inquiries). 2. Ciascuna Sezione Locale è tenuta a garantire la partecipazione, con i propri delegati, alle Assemblee Nazionali ed alla Conferenza dei Presidenti ed anche ai web meeting. 3. Ogni Officer locale si impegna a: a) partecipare alle Assemblee Nazionali ed agli eventi d'area, prendendo parte ai workshop che si tengono durante le Assemblee Nazionali; b) partecipare ai web-meeting d'area ed, in caso di impossibilità, di individuare un Officer che lo sostituisca; 10

11 c) rispondere alle mail che circolano in Mailing List d'area e rendere conto del proprio operato all'officer nazionale di riferimento; d) diffondere nei canali locali (Mailing List, sito, pagina FB, altro) quanto viene diffuso a livello nazionale attraverso le varie Mailing List, il sito, la pagina FB e Twitter; e) controllare con regolarità l' istituzionale, rispondendo alle richieste degli Officers nazionali, dei soci e degli studenti; f) aggiornare costantemente i propri canali pubblicitari (Mailing List, sito, pagina FB, altro); g) fare un'adeguata transition al proprio successore. 4. Qualora l'officer locale non sia in grado di svolgere le proprie mansioni con competenza e diligenza, il Presidente locale ha il dovere di attivarsi personalmente o delegare altro membro del Consiglio Direttivo Locale. Articolo 8 1. Ciascuna Sezione deve versare la quota associativa nell'ammontare, nei modi e nei termini stabiliti dall'assemblea Nazionale. calcolata sulla base degli oneri sostenuti da ELSA Italia nei confronti di ELSA International e delle spese di ordinaria amministrazione. 1 bis. Il Consiglio Direttivo Nazionale non può dispensare nessuna Sezione dal pagamento della FEE, né modificare l'importo dovuto senza una espressa autorizzazione dell'assemblea adottata su proposta motivata e debitamente documentata da inserirsi tra i documenti preparatori dell'assemblea. 2. La quota è stabilita in 350, Il Consiglio Direttivo Nazionale può, in casi eccezionali e con delibera opportunamente motivata, deliberare un aumento della quota dovuta dalle Sezioni Ordinarie nei limiti del 10% della somma fissata dall'assemblea Nazionale. 4. La somma dovuta dalle Sezioni in Prova è pari al 75% di quanto dovuto dalle Sezioni Ordinarie. 5. Laddove non intervenga un aggiornamento degli importi indicati nel presente articolo, le Sezioni Locali si intendono tenute al pagamento di quelli stabiliti in questa sede. 6. La Sezione in prova costituitasi nell'assemblea Nazionale autunnale, per lo stesso anno sociale dovrà pagare, entro l'inizio dell'assemblea Nazionale primaverile, la FEE ad ELSA Italia per un ammontare pari a 100,00 anziché 262,50. 11

12 Articolo 9 1. La Sezione Locale che non abbia adempiuto al pagamento, per intero, dei debiti nei confronti di ELSA Italia e che non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all articolo 7 commi 1 e 1 bis del presente Regolamento di Attuazione, non ha diritto di voto in Assemblea. 2. Nel caso in cui risultino soddisfatti soltanto gli obblighi di cui all articolo 7 commi 1 e 1bis, la Sezione sospesa dal diritto di voto per mancato pagamento dei debiti, lo riacquista automaticamente allorché la stessa provveda al pagamento. 3. La Sezione Locale è comunque sospesa dal diritto di voto laddove, in assenza di gravi e comprovati motivi, non abbia partecipato a due Assemblee Nazionali consecutive. 4. Nel caso di cui al comma 3, la Sezione Locale sospesa dal diritto di voto può comunque chiedere che la questione venga sottoposta alla plenaria. Questa deciderà a maggioranza dei due terzi delle Sezioni, non rientranti in nessuna delle ipotesi di esclusione previste dal presente articolo, con votazione palese. Articolo In applicazione del principio di cui all'articolo 3 dello Statuto di ELSA Italia non può ricoprire alcuna carica di natura nominale o elettiva nei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che svolga o si candidi a funzioni di rappresentanza all interno di: a) organi direttivi e/o organizzativi comunque denominati in seno a movimenti politici, religiosi o di partito; b) organi di rappresentanza amministrativa o politica quali, ad esempio, consigli e giunte circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, nazionali o europei, di comunità montane o isolane. 2. Non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che svolga o si candidi a funzioni di rappresentanza studentesca quali ad esempio: a) Consiglio di Facoltà o di Dipartimento; b) Consiglio di Amministrazione dell'università; c) Senato Accademico; d) Opera Universitaria; e) Enti sportivi universitari; f) Consiglio degli Studenti. 12

13 L'elencazione sopra riportata deve intendersi a solo titolo esemplificativo e dovranno essere tenute in considerazione eventuali modifiche alla nomenclatura degli organi universitari operate da eventuali modifiche legislative. 3. Non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che ricopra incarichi direttivi o di rappresentanza all interno di associazioni politiche, culturali o sindacali collegate a partiti o movimenti politici comunque denominati. 4. In tutti i casi indicati dai commi precedenti del presente articolo sussiste una presunzione assoluta di incompatibilità rispetto al principio di cui agli articoli 3 e 7 comma 3 lett. c) dello Statuto di ELSA Italia. 4 bis. Nel caso in cui il socio di una Sezione Locale ricopra incarichi in differenti consigli e/o gruppi studenteschi, la decisione sull eventuale incompatibilità della qualifica rivestita rispetto all incarico quale Officer nei Consigli Direttivi Locali o in quello Nazionale, è rimessa alla valutazione del Presidente e Segretario Generale di ELSA Italia per quanto attiene alla candidatura a membro del Consiglio Direttivo Nazionale e al Presidente e Segretario Generale Locale per quanto attiene la candidatura a membro del Consiglio Direttivo Locale. Articolo La Sezione Locale che partecipi od organizzi seminari, convegni o altre attività nelle quali la denominazione o il logo ELSA venga affiancato al nome o alla sigla di movimenti partitici o a sfondo manifestamente partitico è immediatamente sottoposta a procedimento disciplinare. 2. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del presente Regolamento, la Sezione Locale è tenuta a comunicare preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale la partecipazione e/o la organizzazione di seminari, convegni od altre attività nelle quali la denominazione od il logo ELSA venga affiancato al nome od alla sigla di altre associazioni, enti, movimenti. 3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora ritenga che lo svolgimento delle attività di cui è stato informato rientri nella fattispecie di cui all'articolo precedente, lo comunica alla Sezione in un congruo termine, in relazione all'attività da svolgere. Resta salva la facoltà di esperire il procedimento disciplinare. TITOLO IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 13

14 Articolo Il procedimento disciplinare di cui all'articolo 10 dello Statuto è avviato nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'or.ge. o dei Consigli Direttivi Locali: a) nei casi di violazione delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione di ELSA Italia o di ELSA International; b) in tutti i casi in cui siano stati danneggiati gravemente l immagine e l interesse dell Associazione; c) in tutti i casi in cui vengano, in qualsiasi modo, violate le decisioni assunte dall Assemblea Nazionale. Articolo La procedura ha inizio in seguito a richiesta: a) di 20 soci della Sezione Locale o del Consiglio Direttivo Nazionale in caso di procedimento disciplinare nei confronti di uno o più membri di un Consiglio Direttivo Locale; b) di un quinto delle Sezioni Ordinarie in caso di procedimento nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale, dell Or.Ge. o di un loro membro. L Or.Ge. può agire anche d ufficio. La richiesta viene inviata al coordinatore generale dell'or.ge., salvo che il procedimento riguardi l Or.Ge. stesso. In tal caso la richiesta va inviata al Consiglio Direttivo Nazionale che provvede ad istruire il procedimento. 2. La richiesta di procedimento avanzata dalle Sezioni Locali deve essere comunque inoltrata per conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui l Or.Ge. agisca d ufficio deve informare il Consiglio Direttivo Nazionale. Articolo L organo procedente comunica, senza ritardo e per iscritto, la contestazione dell addebito al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, così da consentire chiarimenti e repliche per iscritto alle contestazioni mosse. 1 bis. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dall invio della comunicazione di cui al comma precedente. Entro tale termine l organo procedente può prorogare per una sola volta, per un massimo di 15 giorni, il termine di conclusione dell istruttoria, per motivate esigenze, da comunicarsi anticipatamente al soggetto sottoposto a procedimento disciplinare. 14

15 2. L organo procedente assume senza alcuna formalità tutte le informazioni necessarie per formulare la propria valutazione. A tal fine può disporre anche l audizione del soggetto sottoposto a procedimento e della parte istante. L organo procedente può chiedere altresì al soggetto sottoposto a procedimento e alla parte istante di esibire copie di verbali, bilanci e di ogni altro documento che ritenga opportuno acquisire per formulare la propria valutazione. 2 bis. Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare può inviare, entro 7 giorni dall invio della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, una memoria difensiva. 3. L organo procedente, terminata l istruttoria, provvede a redigere la relazione scritta entro il termine previsto dal comma 1 bis. La relazione dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la sintetica esposizione dei fatti e delle attività svolte nonché la proposta motivata di archiviazione o di applicazione di eventuali sanzioni. La relazione dovrà essere inviata - a pena di inammissibilità dell intero procedimento - al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare e al soggetto istante che potranno inviare nei 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all articolo 1 bis le proprie osservazioni scritte all organo procedente. 4. La relazione, le osservazioni scritte e la memoria difensiva di cui al comma 2 bis devono essere redatte per iscritto e dovranno essere inserite tra i materiali preparatori dell Assemblea a pena di inutilizzabilità. 5. Il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento determina l inammissibilità di tutti gli atti del procedimento. Il mancato rispetto dei termini previsti per l invio delle memorie difensive o delle osservazioni scritte determina l inutilizzabilità degli stessi ai fini della decisione. Articolo Nelle more della decisione dell Assemblea Nazionale l organo procedente potrà adottare tutti i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi dell Associazione. 2. Il provvedimento dovrà recare l indicazione delle gravi e motivate ragioni che giustificano l adozione delle misure cautelari. 3. Il provvedimento dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale che nei successivi 7 giorni può inviare il proprio parere - non vincolante - in ordine all opportunità e all adeguatezza del provvedimento cautelare. 15

16 4. Sia il provvedimento cautelare che il parere del Consiglio Direttivo Nazionale dovranno essere inseriti tra i materiali preparatori dell Assemblea. 5. Nel caso in cui il procedimento riguardi il Consiglio Direttivo Nazionale o l Or.Ge. non si fa luogo al parere di cui al comma precedente. In tal caso l organo procedente informa, attraverso l invio di una mail alla Mailing List informativa di ELSA Italia, le Sezioni Locali della necessità di adottare il provvedimento cautelare. Le Sezioni locali, entro 7 giorni dall invio della comunicazione, possono opporsi all applicazione della misura cautelare inviando un atto di opposizione scritta che dovrà essere firmato dalla metà delle Sezioni Locali. In tal caso non si fa luogo all applicazione del provvedimento cautelare. Se l opposizione non è firmata dalla metà delle Sezioni Locali, la decisione in ordine all applicazione della misura è rimessa al prudente apprezzamento dell organo procedente. Tale opposizione dovrà essere comunicata attraverso una mail da inviarsi alla Mailing List informativa di ELSA Italia. 6. Il provvedimento cautelare è eseguito a norma dell articolo 16 comma 5 del presente Regolamento. Articolo L Assemblea Nazionale ascoltate le relazioni dell organo procedente e del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, delibera sulla sanzione da adottare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. 2. In caso di mancata approvazione della proposta, un quinto delle Sezioni Locali votanti sarà legittimato a proporre a sua volta provvedimenti alternativi per la soluzione del caso in esame. 3. I provvedimenti disciplinari adottabili sono: il richiamo scritto, la sanzione economica (entro il limite massimo di tre volte la FEE dovuta ad ELSA Italia); l ordine di scioglimento del Consiglio Direttivo Nazionale o Locale e di immediata elezione del nuovo Consiglio Direttivo; la decadenza del membro; l espulsione della Sezione Locale. 4. La Sezione eventualmente espulsa cessa immediatamente ogni attività e restituisce ad ELSA Italia tutto il materiale recante il logo ELSA. La Sezione stessa ed i suoi membri sono diffidati da qualsiasi uso del logo ELSA. La Sezione Locale espulsa non ha diritto alla restituzione delle somme versate a qualunque titolo ad ELSA Italia. La Sezione colpita dal provvedimento di espulsione dal Network nazionale, per la quale non è stato deciso un successivo rinnovo del Consiglio Direttivo Locale, sarà tenuta a devolvere il proprio 16

17 patrimonio alternativamente ad ELSA Italia o ad altra Sezione Locale, a sua discrezione, conformemente al dettato normativo del proprio Statuto locale. 5. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede ad eseguire il provvedimento disciplinare - anche informando i vertici delle strutture universitaria di rifermento in caso di espulsione della Sezione Locale - deliberato dall Assemblea e vigila sulla effettiva applicazione della sanzione, riservandosi di ricorrere ad ogni strumento legittimo per assicurare tale adempimento. TITOLO V GLI ORGANI SOCIALI Sezione I: L'Assemblea Nazionale Articolo La Sezione Locale che intenda organizzare l'assemblea Nazionale presenta domanda al Consiglio Direttivo Nazionale. La responsabilità organizzativa e finanziaria dell'assemblea Nazionale grava sulla Sezione Locale designata a norma dell'articolo seguente. 2. A pena di inammissibilità alla domanda deve essere allegato un progetto di programma contenente tutte le informazioni relative alla logistica, ai trasporti, al programma accademico, se previsto, nonché la relativa previsione di spesa. Per quanto riguarda l organizzazione di eventi nazionali si rimanda a quanto disposto al Decision Book BEE Stipula di un contratto per l organizzazione di eventi nazionali. 3. L Assemblea Nazionale deve svolgersi in un unica sede nel territorio di competenza di una sola Sezione Locale evitando di frazionare l evento in più sedi; tuttavia, due o più Sezioni Locali possono accollarsi l onere di richiedere di organizzare e gestire l Assemblea Nazionale collegialmente nei modi e con i tempi dei commi precedenti e dell Articolo seguente. 4. Il Comitato Organizzatore, è tenuto a concordare con il Consiglio Direttivo Nazionale gli aspetti logistici maggiormente rilevanti e deve fornire periodicamente una relazione sugli stati di avanzamento dell organizzazione dell evento, sotto i profili logistici e di budget. 5. Il Consiglio Direttivo Nazionale di propria iniziativa o su richiesta di 1/5 delle Sezioni partecipanti, può richiedere al comitato organizzatore di trasmettere i documenti giustificatori del bilancio. 17

18 Articolo Le Sezioni Locali inviano al Segretario Generale entro e non oltre il trentesimo giorno precedente l'inizio dell'assemblea Nazionale le proposte di inserimento di punti all'ordine del Giorno. 2. Il Presidente e il Segretario Generale di ELSA Italia redigono la proposta di Ordine del Giorno dell'assemblea Nazionale, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo, inserendo i punti la cui discussione è obbligatoria ai sensi dello Statuto o del Regolamento d'attuazione e gli altri punti ritenuti opportuni. Il Consiglio Direttivo Nazionale inserisce poi le proposte inviate nei termini dalle Sezioni Locali. 3. Il Segretario Generale invia alle Sezioni Locali e, per conoscenza, ai membri dell'or.ge., la proposta di ordine del giorno redatta ai sensi del comma precedente entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente l'inizio dell'assemblea Nazionale. 4. L'Assemblea Nazionale approva eventuali emendamenti alla proposta del Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione a maggioranza di 2/3. 5. L'Assemblea Nazionale approva la proposta definitiva di ordine del giorno a maggioranza semplice. Articolo Il Segretario Generale invia alle Sezioni Locali entro il quindicesimo giorno dall'inizio dell'assemblea Nazionale i materiali preparatori dell'assemblea Nazionale. Tali materiali preparatori sono costituiti da: a) copia della proposta di verbale dell'assemblea Nazionale precedente e redatta ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento di Attuazione; b) proposta di ordine del giorno redatta ai sensi dei primi tre commi dell'articolo precedente; copia dei documenti e del parere del Consiglio Direttivo Nazionale di cui agli articoli. 2 e 2 bis del presente Regolamento di Attuazione; d) copia delle modifiche degli statuti delle Sezioni Locali qualora sottoposte all'assemblea Nazionale ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento di Attuazione; e) copia della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale e del parere redatto dall'or.ge. ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento di Attuazione; f) copia delle proposte di modifica dello Statuto di ELSA Italia, del Regolamento di Attuazione, del Regolamento di Assemblea e del Decision Book di ELSA Italia; g) gli altri documenti la cui comunicazione è necessaria ai sensi dello Statuto o del Regolamento di Attuazione; 18

19 h) qualsiasi altro materiale la cui conoscenza da parte delle Sezioni Locali è necessaria od opportuna al fine di consentire ai delegati delle Sezioni Locali una partecipazione consapevole ai lavori dell'assemblea Nazionale. Articolo I delegati, per essere ammessi al voto, devono consegnare al Segretario Generale le deleghe ricevute dalla loro Sezione, sottoscritte da due componenti del Consiglio Direttivo Locale. 2. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, inclusi i Directors, presentano per iscritto all'assemblea Nazionale una relazione delle attività svolte dalla precedente Assemblea e consegnano annualmente il materiale promozionale di ELSA Italia. Articolo All'interno dell'assemblea Nazionale sono istituite sette Commissioni: BEE (Board Management, External Relations, Expansion), IM (Internal Management), FM (Financial Management), Attività Accademiche, STEP (Student Trainee Exchange Programme), Seminari e Conferenze, Marketing. 2. Le commissioni possono sottoporre proposte all'assemblea Nazionale riunita in sede plenaria. Articolo Il Segretario Generale redige il verbale dell Assemblea Nazionale non oltre tre mesi dalla conclusione dell'assemblea Nazionale medesima e lo invia al più presto alle Sezioni Locali e ai membri dell Or.Ge. 2. L'approvazione del verbale è inserita automaticamente nell'ordine del giorno dell'assemblea Nazionale successiva. 3. L'Assemblea Nazionale successiva approva la proposta di verbale redatta dal Segretario Generale. Eventuali emendamenti sono ammessi solo se inviati al Segretario Generale entro e non oltre trenta giorni prima dell'apertura dell'assemblea Nazionale. 4. Il verbale approvato dall'assemblea Nazionale viene sottoscritto dal Segretario Generale ed inserito nel libro dei verbali dell'assemblea Nazionale. 19

20 Sezione II: Il Consiglio Direttivo Nazionale Articolo Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica, salvo quelle onorarie, all'interno dei Consigli Direttivi Locali. 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto nell'assemblea Nazionale primaverile e la sua durata coincide con l'anno sociale: dal 1 agosto al 31 luglio dell anno successivo. Articolo Può accedere alle cariche del Consiglio Direttivo Nazionale chi sia, o sia stato per almeno sei mesi consecutivi, membro elettivo o cooptato di un Consiglio Direttivo Locale di una Sezione anche in prova, che abbia acquisito tale status da non meno di un anno. 2. Può altresì accedere alle cariche chi sia, o sia stato, membro dei Consigli Direttivi Nazionali stranieri o dell International Board ovvero, previo parere positivo del Consiglio Direttivo Nazionale, chi, nell'anno sociale corrente, abbia ricoperto la carica di Director di ELSA Italia. 3. Il candidato può presentarsi per una sola carica e deve aver partecipato ai workshop di almeno un'assemblea Nazionale precedente a quella in cui presenta la propria candidatura ovvero ad un International Council Meeting, inviando al Consiglio Direttivo Nazionale un report sull'attività svolta. 4. Non può candidarsi né essere cooptato a cariche del Consiglio Direttivo Nazioanel chi ricada in un divieto o in una causa di incompatibilità sanciti dallo Statuto o dal Regolamento di Attuazione. Articolo Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato con almeno dieci giorni di preavviso nel luogo stabilito nella precedente riunione. La riunione può svolgersi anche in web meeting, in tal caso la riunione è convocata almeno ventiquattro ore prima. 1 bis. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene stabilito dal Presidente e dal Segretario Generale, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale. 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando sono presenti quattro suoi membri. 3. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno. 20

21 Articolo I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono indicare la maggioranza con cui sono state prese le delibere. 2. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto dal Segretario Generale ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione successiva. Il Segretario Generale sottoscrive il verbale così approvato, lo inserisce nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, e ne invia copia all'or.ge. 3. Il Presidente ha il potere di firma degli atti del Consiglio Direttivo Nazionale. Articolo Fermo quanto previsto dall articolo 18 c.c., per sostenere e giustificare spese diverse da quelle di ordinaria amministrazione, ovvero spese non costituenti adempimento di obblighi precedentemente assunti da ELSA Italia, il Tesoriere dovrà essere autorizzato da una decisione preventivamente assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice dei membri in carica. 2. Il Presidente od il Tesoriere possono effettuare spese urgenti ed improrogabili senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, purché informino tempestivamente gli altri membri del direttivo e pongano la richiesta di ratifica all'ordine del Giorno del Consiglio Direttivo Nazionale immediatamente successivo. Nel caso il Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice dei membri in carica non ratifichi la spesa, esso provvede al recupero delle somme di ELSA Italia indebitamente spese, anche attraverso il trattenimento delle somme che andrebbero corrisposte a titolo di rimborso al termine del mandato. Tuttavia il Presidente o il Tesoriere possono sospendere il recupero delle somme chiedendo che la questione venga decisa dall'assemblea riunita in sede plenaria immediatamente successiva. 3. Sono da considerarsi spese di ordinaria amministrazione esclusivamente le spese per far fronte agli obblighi nei confronti di ELSA International, i costi di gestione del conto corrente e le spese necessarie per il rinnovo del dominio internet di ELSA Italia, nonché quelle rese eventualmente necessarie da modifiche normative o regolamentari. 4. Non è consentito da parte del Consiglio Direttivo Nazionale liquidare alcun rimborso od anticipazione per l anno sociale in corso, salvo il caso in cui non sia altrimenti possibile garantire la presenza di almeno un delegato di ELSA Italia con diritto di voto ad un ICM. 21

22 Tale deroga può in ogni caso applicarsi a favore di un solo delegato ed è soggetta alle procedure di cui ai commi 1 e 2. Articolo Nel corso dell'anno sociale i contatti tra il Consiglio Direttivo Nazionale e le Sezioni Locali sono mantenuti attraverso la Mailing List nazionale e l'organizzazione periodica di web-meeting d'area. 2. Il web-meeting d'area può essere convocato per decisione del membro del Consiglio Direttivo Nazionale competente o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Ordinarie, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'incontro. 3. Il web-meeting è presieduto dal membro del Consiglio Direttivo Nazionale competente per area o da altra persona da quest'ultimo indicata, che nomina tra i partecipanti un segretario con il compito di redigere un verbale riassuntivo dell'attività svolta. Tale verbale deve essere reso disponibile prima del successivo web-meeting d'area. Articolo Nella mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale, per mancata elezione, dimissioni, decadenza, impedimento permanente o altro motivo, quest'ultimo provvede con urgenza a sostituirli per cooptazione. I sostituti ricoprono la carica fino alla successiva Assemblea Nazionale. Il Presidente eventualmente nominato per cooptazione deve essere scelto fra i membri comunque eletti dall Assemblea Nazionale o fra i presidenti di Sezione Locale. Nelle more della cooptazione del Tesoriere, le sue funzioni sono assunte congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale. 1 bis. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Segretario Generale, salvo diversa indicazione del Presidente. In mancanza del Segretario Generale, salva sempre l indicazione del Presidente, la sostituzione avviene secondo l ordine di cui all articolo 18 dello Statuto. 1 ter. Si definisce temporaneo l impedimento che non consente di fatto al Presidente di attendere alle proprie funzioni per un periodo determinato non superiore ad un mese. In tal caso il Presidente dovrà avvisare per iscritto il resto del Consiglio Direttivo indicando anche l eventuale sostituto eventualmente scelto in deroga alla previsione di cui al comma precedente. 1 quater. In mancanza di tale comunicazione e sempre che l assenza del Presidente si protragga per almeno un mese, si apre la procedura per l accertamento dell impedimento permanente. La procedura si svolge nei modi e nelle forme previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Regolamento in quanto 22

23 compatibili e tutti i termini ivi indicati sono dimezzati. In tal caso si applica sempre il provvedimento cautelare di sostituzione a norma del comma 1 del presente articolo. Sino all adozione del provvedimento di sostituzione si applica il comma 1 bis del presente articolo nel caso in cui debbano essere compiuti atti urgenti. All esito della procedura l organo procedente dichiara l impedimento definitivo del Presidente. Tale provvedimento deve essere ratificato dall Assemblea. 1 quinquies. Con la procedura di cui al comma precedente può essere dichiarato anche l impedimento permanente degli altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, ai fini della loro sostituzione per cooptazione. 2. Il membro cooptato non gode del diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale ad eccezione di colui che debba ricoprire la carica di Presidente. 3. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea Nazionale suppletiva, perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. In tal caso l'assemblea Nazionale provvede all'elezione anche per le cariche ricoperte per cooptazione. 4. Se vengono a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l'assemblea Nazionale suppletiva per la sostituzione deve essere convocata con urgenza dall'or.ge., il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di inerzia dell'or.ge., l'assemblea suppletiva può essere convocata da un quinto delle Sezioni Locali Ordinarie. 5. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale eletti dall'assemblea Suppletiva restano in carica fino all'assemblea Nazionale immediatamente successiva. 6. In deroga al terzo comma dell'articolo 24 del presente Regolamento, nelle more della cooptazione o della elezione di nuovi membri, i restanti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono cumulare più cariche ed esercitarne le funzioni. Articolo La delibera di cui all'articolo precedente deve essere immediatamente comunicata a tutte le Sezioni Locali, a tutti i membri dell'or.ge. ed, eventualmente, ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale che non abbiano partecipato alla riunione nella quale sia stata adottata la suddetta delibera. 23

24 Articolo Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, a seconda delle esigenze, i Directors e ne risponde dinanzi all Assemblea. 2. I Directors sono responsabili per specifici settori di attività. Il numero dei Directors è variabile. 3. Il loro mandato, necessariamente a tempo, non può comunque oltrepassare la data del rinnovo del Consiglio Direttivo che li ha nominati. 4. Le delibere di nomina dei Directors devono indicare i compiti ed i poteri loro conferiti, nonché qual è il componente del Consiglio Direttivo Nazionale referente. 5. In caso di sopravvenuta mancanza di rapporto di fiducia tra il referente di area ed il Director, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare la rimozione dalla carica il Director. La delibera deve essere sempre espressamente motivata alla luce dei compiti inziali assegnati al Director. Articolo La revoca del mandato al Consiglio Direttivo Nazionale assunta a norma dell articolo 21 dello Statuto è efficace se deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi delle Sezioni aventi diritto, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dell Organo Generale di Controllo, qualora sia stato eletto. 2. In caso venga revocato il mandato al Consiglio Direttivo Nazionale, la medesima Assemblea Nazionale elegge il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale. Sezione III: L'Or.Ge. Articolo L'Organo Generale di Controllo è composto da tre membri eletti annualmente dall'assemblea Nazionale nella propria seduta invernale con le maggioranze di cui all articolo 35 bis del Regolamento d Assemblea. 2. In caso di mancata elezione di tutti i componenti del Collegio Or.Ge. le funzioni sono assunte sino alla successiva Assemblea dal Presidente e dal Segretario Generale membri del Consiglio Direttivo Nazionale il cui mandato sia scaduto da almeno un anno e previa espressa accettazione da comunicarsi entro 10 giorni dal momento dell'avvenuta comunicazione Nel caso in cui entrambi non accettino, vengono prorogati i poteri dell organo precedentemente in carica sino alla successiva Assemblea. 24

25 3. Nel caso di mancata elezione di due componenti nel corso di un'assemblea Nazionale, si applica per le cariche vacanti la procedura descritta dall'articolo 35 comma 4 del Regolamento di Assemblea. Se nel corso dell'assemblea non viene comunque eletto nessun altro membro, l'unico membro eletto deve cooptare entro i successivi 15 giorni un secondo componente, insieme con il quale nominare il terzo membro ai sensi del comma successivo. Quest'ultima procedura si applica anche ai casi di dimissioni o decadenza contestuale di due componenti. 4. Nel caso di mancata elezione, decadenza, dimissioni di un solo componente, questi deve essere nominato dai restanti membri elettivi entro i 30 giorni successivi, previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale in carica. 5. La votazione per la ratifica della nomina dei membri cooptati è posta all'ordine del giorno dell'assemblea Nazionale immediatamente successiva. Articolo Possono candidarsi all'or.ge. i soci di una Sezione Locale che nel rispetto dei requisiti di cui all articolo 22 dello Statuto di ELSA Italia abbiano maturato una significativa esperienza all'interno dell'associazione, che abbiano dimostrato di condividerne le finalità e lo spirito e che, al momento dell'elezione, non ricoprano più cariche sociali di natura non onoraria a livello Locale, Nazionale od Internazionale. 2. Per essere candidabile il socio di una Sezione Locale non deve essere laureato da più di otto anni ovvero deve essere membro del Gruppo Italiano Trainers di ELSA Italia. 3. I componenti dell'or.ge. scelgono al loro interno un Coordinatore generale che sovrintende alle attività dell'organo, ne convoca le riunioni d accordo con gli altri membri e ne è il portavoce. Articolo L Or.Ge. esprime il proprio parere mediante delibera assunta a maggioranza. Le delibere devono essere motivate. 2. L Or.Ge. prende parte ai lavori dell'assemblea Nazionale. 3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto ad informare costantemente l'or.ge. delle attività svolte e di quelle programmate. 25

26 TITOLO VI LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI Articolo La Conferenza dei Presidenti ha funzioni consultive e di programmazione. 2. Essa elabora proposte da sottoporre all Assemblea Nazionale ed esprime pareri sugli argomenti e sulle questioni di volta in volta sottoposte alla sua attenzione, dalle singole Sezioni Locali o dal Consiglio Direttivo Nazionale. 3. Durante i lavori della Conferenza dei Presidenti i Presidenti delle Sezioni Locali presentano il Piano Operativo Annuale ed il Calendario della Attività della Sezione di appartenenza.. 4. Al fine di coordinare e pubblicizzare gli eventi delle singole Sezioni, la Conferenza dei Presidenti elabora il Calendario delle Attività delle Sezioni Locali di ELSA Italia. Articolo La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente di ELSA Italia una volta all'anno. 2. La Conferenza dei Presidenti è costituita dal Presidente di ELSA Italia e dai Presidenti in carica di almeno un terzo delle Sezioni Locali Ordinarie ed in Prova o, in caso di indisponibilità, dai sostituti delegati dalle Sezioni di provenienza e dal Segretario Generale di ELSA Italia. 3. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche i Presidenti delle Sezioni che hanno presentato o intendono presentare domanda di ammissione in Prova. 4. Le proposte approvate a maggioranza semplice sono inserite all ordine del giorno dell Assemblea Nazionale immediatamente successiva. TITOLO VII IL BILANCIO DI ELSA ITALIA Articolo Il Tesoriere deve presentare il preventivo di entrata e di spesa entro i lavori dell'assemblea invernale. Durante i giorni dell'assemblea i delegati delle Sezioni possono chiedere di consultare le copie dei documenti finanziari relativi al rendiconto consuntivo da approvare. Il Tesoriere di ELSA Italia provvede a realizzare un fascicolo apposito con le copie da mettere a disposizione delle Sezioni stesse. 26

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