LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

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1 Milano, 27 ottobre 2015 CIRCOLARE N. 26/2015 LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE Il Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015) ha dato attuazione alla delega per la revisione del contenzioso tributario e l incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, conferita al Governo attraverso la Legge 11 marzo 2014 n. 23 (c.d. Delega Fiscale). In particolare il titolo II del D.Lgs n. 156/2015: con l articolo 9, concernente la disciplina del processo tributario, ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs 546/1992; con l articolo 10, ha assicurato il necessario coordinamento tra le modifiche inerenti al processo tributario e le disposizioni recate da altri testi legislativi; con l articolo 11, riguardante l ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria, ha apportato modifiche al D.Lgs 545/1992. Di seguito si sintetizzano le principali modifiche che l art. 9 del decreto in esame ha apportato alla disciplina del processo tributario, modificando ed integrando il D.Lgs n. 546/1992. Competenza (art. 4) La competenza del giudice tributario deve essere sempre individuata con riferimento alla sede dell ente impositore o dell agente della riscossione. Parti del giudizio e capacità di stare in giudizio (artt. 10 e 11) In primo luogo, il legislatore individua in maniera puntuale le parti del processo tributario 1. 1 Si precisa che sono parti del processo, oltre al ricorrente, l ufficio dell Agenzia delle entrate e dell Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell albo di cui all articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l atto impugnato o non hanno emesso l atto richiesto. Piazza San Sepolcro n Milano Telefono: Telefax: info@lexalia.it Web:

2 Viene estesa a tutti gli enti impositori e, in particolare, all agente delle riscossione ed ai c.d. concessionari locali la possibilità di essere assistiti mediante i propri funzionari, senza la necessità di rivolgersi ad un difensore abilitato. Assistenza tecnica (art. 12) Il legislatore convalida la disposizione generale dell obbligatorietà dell assistenza tecnica nelle controversie tributarie, ad eccezione dei casi di contenzioso di modico valore. Si alza, tuttavia, da 2.582,28 a 3.000,00 euro la soglia al di sotto della quale il contribuente può stare in giudizio personalmente. Il decreto, per i soggetti abilitati all assistenza tecnica, introduce nuovi criteri di distinzione per materia, differenziando tra: coloro che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie; quelli abilitati alla difesa per controversie che hanno ad oggetto materie specifiche (e.g. periti agrari, ingegneri); e, infine, coloro che possono assistere soltanto alcune categorie di contribuenti (e.g. dipendenti di CAF, dipendenti di associazioni di categoria rappresentate nel CNEL). Spese di giudizio (art. 15) Il legislatore, dopo aver confermato e rafforzato il principio in base al quale le spese di giudizio seguono la soccombenza, introduce il principio secondo cui le spese di giudizio possono essere compensate, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tributaria solo se vi sia soccombenza reciproca o se sussistano gravi ed eccezionali motivazioni che devono essere comunque giustificate dal giudice. Viene, inoltre, precisato che le spese di giudizio includono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e IVA, se dovuti. Nella liquidazione delle spese a favore dell ente impositore e dell agente della riscossione, se assistiti da propri funzionari, vengono applicate le disposizioni per la liquidazione del compenso che spetta agli avvocati, con una riduzione pari al 20% dell importo globalmente previsto. Le spese di giudizio subiscono, invece, una maggiorazione del 50% nelle controversie proposte contro atti reclamabili. Nel caso in cui, poi, una parte rifiuti, senza giustificata ragione, la proposta conciliativa, è chiamata a sostenere le spese processuali qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta conciliativa. Le spese si considerano compensate se è intervenuta la conciliazione. Notificazione (art. 16) Tale articolo viene modificato attraverso l equiparazione agli enti impositori sia dell agente della riscossione sia dei soggetti iscritti all albo per l accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali. Il suddetto intervento comporta, quindi, che agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell albo di cui all articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 si applicheranno le stesse modalità di comunicazione e notificazione degli atti processuali. 2

3 Viene parimenti estesa all agente ed ai concessionari della riscossione la possibilità di avvalersi, per le notifiche, del messo comunale o del messo autorizzato dall amministrazione finanziaria (che nel vigente testo dell articolo 16 è riservata all ufficio del Ministero delle finanze e all ente locale). Comunicazione e notificazione per via telematica (art. 16-bis) Nuove disposizioni sono state introdotte al fine di incrementare il ricorso alla posta elettronica certificata per effettuare le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario. L indirizzo di posta elettronica del difensore o delle parti va indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. In caso di mancata indicazione ovvero di mancata consegna del messaggio di posta per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni vengono esclusivamente eseguite attraverso deposito in segreteria della Commissione tributaria (anche in via telematica). Reclamo e mediazione (art. 17-bis) Il legislatore estende l applicabilità del reclamo non soltanto alle controversie che coinvolgono l Agenzia delle Entrate, ma a tutte le controversie, qualunque sia l ente impositore. Viene precisato che il reclamo: non riguarda le liti su atti aventi valore indeterminabile (ad eccezione di quelle di cui all art. 2, comma 2 D.Lgs. n. 546/1992, che riguardano gli avvisi di accertamento); opera, in quanto compatibile, anche per gli agenti della riscossione e i concessionari locali. Viene previsto che il ricorso non è procedibile fino a 90 giorni dalla sua notifica, termine entro il quale va conclusa la mediazione. Trascorsi i 90 giorni, decorrono altri 30 giorni per la costituzione in giudizio da parte del contribuente. Laddove la costituzione dovesse avvenire in un momento precedente, il giudice rinvia la causa per consentire l esame del reclamo. Con riferimento alla mediazione viene stabilito che: se ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla firma dell accordo, delle somme dovute o della prima rata; se ha ad oggetto la restituzione di somme, si perfeziona con la sottoscrizione dell accordo nel quale sono indicate le somme dovute e con i termini e le modalità di pagamento. L accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% nel minimo. Contenuto del ricorso (art. 18) La nuova formulazione dell art. 18, comma 3, prevede che il ricorso deve contenere la firma del difensore, la categoria professionale a cui lo stesso appartiene e il suo indirizzo PEC. 3

4 Sospensione del processo (art. 39) Mediante l inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter viene disposto che: la Commissione tributaria dispone la sospensione del processo nei casi in cui la stessa o oltra Commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa; il processo è sospeso su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata la procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio Sospensione dell atto impugnato (art. 47) In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell esecuzione fino alla pronuncia del collegio 2. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa. Conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48-bis) e definizione e pagamento delle somme dovute (art. 48-ter) Tra le altre novità, viene totalmente rivista la disciplina della conciliazione giudiziale, introducendone due tipologie: conciliazione fuori dall udienza (art. 48) e conciliazione in udienza (art. 48-bis). Conciliazione fuori dall udienza Se in pendenza di giudizio, viene raggiunto un accordo conciliativo, le parti presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale delle controversia 3. La conciliazione si perfeziona con la firma dell accordo, che costituisce titolo di esecuzione delle somme dovute all ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Conciliazione in udienza La conciliazione può essere richiesta da ciascuna delle parti entro 10 giorni liberi prima dell udienza 4. 2 Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza. 3 Qualora la data di trattazione sia stata già fissata, la Commissione dichiara subito parzialmente o totalmente cessata la materia del contendere. Se al contrario, la data non è stata ancora fissata, la cessazione della materia del contendere viene dichiarata con decreto del Presidente di sezione, in sede di esame preliminare del ricorso. 4 In tal caso, il giudice invita le parti alla conciliazione e se nel caso, rinvia l udienza per il perfezionamento dell accordo conciliativo. 4

5 La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente 5. Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute, le sanzioni si continuano ad applicare nella misura del 40% del minimo edittale in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, mentre nella misura del 50% del minimo edittale in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio. Il versamento di quanto dovuto o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell atto o dalla redazione del processo verbale di conciliazione 6. Sospensione della sentenza di primo grado (art. 52) Il legislatore ha previsto che può essere richiesto alla Commissione tributaria regionale di sospendere in tutto o in parte l esecutività della sentenza impugnata laddove sussistano gravi e fondati motivi. Inoltre, il contribuente può richiedere la sospensione dell atto se dalla sua esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile 7. In caso di eccezionale urgenza, la sospensione può essere disposta dal presidente mediante decreto. L ordinanza non è impugnabile e può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Sospensione dell atto impugnato (art. 62-bis) Con tale nuovo articolo il legislatore prevede che la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla Commissione che ha pronunciato la sentenza di sospendere in tutto o in parte l esecutività al fine di evitare un danno grave e irreparabile 8. In caso di eccezionale urgenza, la sospensione può essere disposta dal presidente mediante decreto fino alla pronuncia del collegio. L ordinanza non è impugnabile e può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Ricorso per Cassazione per saltum (art. 62, comma 2-bis) Viene previsto che la sentenza della CTP può essere impugnata con ricorso per Cassazione soltanto in caso di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. 5 La Commissione dichiara con sentenza l estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 6 In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, gli importi derivanti dall accordo sono iscritti a ruolo, maggiorati di interessi e sanzioni, maggiorati della sanzione del 60% parametrata sull importo residuo. 7 La decisione avviene nella prima camera di consiglio utile dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima 8 La decisione avviene nella prima camera di consiglio utile dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. 5

6 Riassunzione in rinvio (art. 63) e Revocazione (art. 64) Viene dimezzato da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione del processo a seguito del rinvio della causa, in primo o in secondo grado, ad opera della Corte di Cassazione. Sono impugnabili direttamente in Cassazione (revocazione) le sentenze pronunciate in grado d appello o in unico grado dalle Commissioni tributarie. Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (art. 69) Il legislatore dispone l immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e di quelle che sono emesse avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di valida garanzia se l importo supera i euro e se si accerti in sentenza la solvibilità del contribuente. Il pagamento delle somme dovute deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica della sentenza ovvero dalla prestazione della garanzia. Giudizio di ottemperanza (art. 70) Se non viene effettuato il rimborso degli importi a seguito di sentenza favorevole al contribuente, quest ultimo ha diritto ad agire in ottemperanza 9. L ottemperanza può essere richiesta sia alla CTP sia alla CTR, a seconda della sentenza oggetto del giudizio. Inoltre, dall art. 70 viene eliminato il riferimento all esecuzione forzata e stabilito che: il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche nei confronti degli agenti della riscossione e dei concessionari locali (di cui all art. 53, D.Lgs. n. 446/1997); per il pagamento delle somme dovute fino ad Euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica. Ai sensi dell art. 12 del Decreto Legislativo n. 156/2015 è previsto che le novità in materia di processo tributario, sopra menzionate, troveranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2016, ad eccezione delle previsioni relative all esecutività delle sentenze, che si applicheranno dal 1 giugno 2016, nonché della previsione relativa al pagamento delle somme dovute fino ad Euro in caso di giudizio di ottemperanza, in vigore dalla data di pubblicazione in G.U. del suddetto decreto. 9 Analoga previsione è inserita nell art. 69 per quel che attiene le sentenze di condanna alla restituzione delle somme, derivanti anche da domande di rimborso del contribuente. 6

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