Mutuo turismo equestre (L.R. 33/1993) - Foglio informativo n. 6 del 12 maggio 2008
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1 MUTUO PER LO SVILUPPO DI CENTRI DI TURISMO EQUESTRE CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO Funzione I mutui sono funzionali all'erogazione di somme da utilizzare per la realizzazione e l'adeguamento tecnicofunzionale di centri di turismo equestre e la ristrutturazione di immobili da destinare a centri di turismo equestre. Caratteristiche dell'operazione 1) Presentazione della domanda e modalità di concessione del mutuo La domanda di mutuo è presentata all Assessorato Turismo Sport Commercio e Trasporti. L ammissione al mutuo avviene, previo esame delle domande da parte della competente struttura dell'assessorato Turismo Sport Commercio e Trasporti, con delibera della Giunta regionale. Le domande di mutuo deliberate dalla Giunta regionale sono trasmesse a FINAOSTA S.p.A. ai fini dell istruttoria in ordine alla capacità economica del richiedente. FINAOSTA S.p.A. provvede a valutare e deliberare la concessione del finanziamento. L'Assessorato Turismo Sport Commercio e Trasporti, successivamente agli adempimenti del caso, provvede ad autorizzare l erogazione del finanziamento; erogazione comunque subordinata alla valutazione da parte di FINAOSTA S.p.A.. 2) Soggetti beneficiari Ditte individuali e società, anche cooperative, con sede in Valle d'aosta, operanti nel settore del turismo equestre. 3) Investimenti finanziabili a) Realizzazione di nuove strutture da destinare a centri di turismo equestre aventi le caratteristiche di cui all'allegato A della L.R. 33/1993; b) adeguamento tecnico-funzionale o ampliamneto di centri di turismo equestre aventi le caratteristiche di cui all'allegato A della L.R. 33/1993; c) ristrutturazione di immobili da destinare a centri di turismo equestre. Per la descrizione delle opere e delle spese ammissibili si rinvia alla L.R. 33/ ) Importo del mutuo L importo massimo del mutuo è pari al 70% delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino ad un limite di Euro ,45 e al 50% delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti Euro ,45. 5) Durata del mutuo Il mutuo è ammortizzabile in 15 anni, oltre ad un periodo di 30 mesi decorrenti dalla data della prima erogazione nell'ipotesi di erogazione a stato avanzamento lavori. 6) Modalità di erogazione del mutuo Il mutuo è erogabile: a) in unica soluzione mediante la stipula del contratto di mutuo; b) in più soluzioni, la prima contestualmente alla stipula del contratto preliminare di mutuo, le successive come da atti di quietanza e dal contratto definitivo di mutuo. L'erogazione in unica soluzione è effettuata previa integrale realizzazione dell'iniziativa finanziata e subordinatamente a specifica autorizzazione dell Assessorato Turismo Sport Commercio e Trasporti. L'erogazione in più soluzioni è effettuata previo accertamento da parte dell'assessorato Turismo Sport Commercio e Trasporti della percentuale di realizzazione dell'investimento finanziato; l'erogazione a saldo è subordinata ad autorizzazione dell'assessorato di cui sopra, attestante l'esito positivo dell'accertamento finale dei lavori programmati. 7) Vincoli I beni finanziati per tutta la durata del mutuo non possono mutare destinazione. 8) Garanzie a favore di FINAOSTA S.p.A. Il rimborso del mutuo è garantito mediante iscrizione di ipoteca - nella misura pari al 150% del mutuo erogato - sull'immobile finanziato. FINAOSTA S.p.A. può richiedere il rilascio di altre garanzie reali e personali sulla base delle risultanze dell istruttoria. 9) Servizi accessori Il mutuatario è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi relativi all incendio dell immobile finanziato, per un massimale indicato da FINAOSTA S.p.A.. Il contratto di assicurazione è vincolato a favore di FINAOSTA S.p.A. ed ha durata pari a quella del finanziamento. Principali rischi (generici e specifici) del finanziamento. Il tasso di interesse del mutuo è fisso. Il principale rischio del mutuo a tasso fisso deriva dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni a ribasso dei tassi. Il mutuo a tasso fisso, offrendo al cliente la certezza di 1 di 7
2 conoscere sin da subito il tasso e l'ammontare della rata che resteranno costanti per tutta la durata del contratto, non presenta ulteriori rischi generici e/o specifici. Ulteriori rischi sono rappresentati da: a) la facoltà di FINAOSTA S.p.A. di risolvere il contratto di mutuo in caso di inadempimento della parte mutuataria, con obbligo di quest ultima di restituire il capitale residuo, rate insolute e scadute, interessi contrattuali e moratori e eventuali altri oneri maturati alla data di estinzione (oneri fiscali, penalità e spese); b) la risoluzione del contratto in caso di violazione del vincolo di destinazione di cui alla Legge regionale 33/1993 ed il pagamento di una penalità pari al 50% del capitale residuo; c) l'obbligo di pagamento degli interessi di mora, al tasso ufficiale di riferimento, nel caso di ritardo nel pagamento di una o più rate nonché nel caso di risoluzione del contratto; d) l assoggettamento a procedure esecutive e vendita coattiva dell immobile, con aggravio di costi e spese legali, nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL MUTUO Tasso di interesse Il tasso di interesse del mutuo è fisso per il periodo di preammortamento e di ammortamento ed è pari al 25% del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore al 1 gennaio precedente la data di stipula del contratto o del contratto preliminare di mutuo; nell ipotesi di frazioni di punto, il tasso è arrotondato al 1/2 punto inferiore. Nell'ipotesi di preammortamento superiore alla durata di 30 mesi e fino alla data di stipulazione del contratto definitivo, il tasso applicabile è pari al tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore al 1 gennaio precedente la data di stipula del contratto preliminare di mutuo arrotondato al 1/2 punto inferiore. I tassi applicabili nell'anno di riferimento sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili (vd. TABELLA TASSI). Modalità di rimborso del mutuo Il mutuo è rimborsabile mediante pagamento periodico di rate posticipate, comprensive di soli interessi (periodo di preammortamento) e di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento a rate costanti, detto anche metodo alla "francese". Erogazione in unica soluzione: il mutuo è rimborsabile mediante il pagamento di numero 15 rate annuali posticipate fisse e costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi (criterio di calcolo: anno commerciale/360). Erogazione in più soluzioni: il mutuo è rimborsabile mediante il pagamento di: rate comprensive di soli interessi maturati sulle somme erogate (criterio di calcolo: giorni effettivi/365) durante il periodo di preammortamento; numero 15 rate annuali posticipate fisse e costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi (criterio di calcolo: anno commerciale/360) durante il periodo di ammortamento. Alcuni esempi di piani di ammortamento sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili. Tasso di mora Il tasso di mora è pari al tasso ufficiale di riferimento - tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea - in vigore all'insorgenza della mora. I tassi di mora, tempo per tempo vigenti, sono a disposizione del cliente presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sono asportabili (vd. TABELLA TASSI). Estinzione anticipata Il mutuo può essere estinto anticipatamente. L'estinzione anticipata non comporta la decadenza del vincolo di destinazione, con conseguente pagamento della penalità, nell'ipotesi di violazione del medesimo. Spese e oneri fiscali La tabella che si allega (ALLEGATO 1) illustra le spese e gli oneri fiscali a carico della parte mutuataria e di FINAOSTA S.p.A.. Le spese sotto indicate sono a carico della parte mutuataria e sono costituite da: spese di istruttoria, percepite da FINAOSTA S.p.A. in sede di stipula del contratto di mutuo o del contratto preliminare di mutuo; spese ed onorari notarili, rio notarile; premi per l assicurazione sugli immobili ipotecati contro i danni dell incendio; il premio della polizza è corrisposto dal cliente alla Compagnia di Assicurazione. Indicatore sintetico di costo (ISC) E il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso; comprende gli interessi e tutti gli oneri e spese da sostenere per utilizzare il credito o inerenti a questo. Esempio in relazione ad un finanziamento di Euro ,00 erogato in unica soluzione, rimborsabile in anni 15 mediante n. 15 rate annuali di ammortamento al tasso di interesse fisso pari al 1% annuo e con spese di istruttoria pari a Euro 550,00: I.S.C. = 1,03%. Le modalità di calcolo dell Indicatore Sintetico di Costo sono indicate, ai sensi dell art. 122 del Testo Unico Bancario (d.l.vo 1 settembre 1993, n. 385), dal decreto ministeriale 8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo) e successive modifiche. 2 di 7
3 In relazione ad un mutuo da corrispondersi in più soluzioni, poiché le erogazioni successive alla prima dipendono dalla percentuale di realizzazione dell investimento finanziato, la determinazione dell Indicatore Sintetico di Costo non è possibile a priori. Si rinvia, pertanto, all'esempio di calcolo, sopra riportato, dell'indicatore Sintetico di Costo in relazione ad un mutuo erogato in unica soluzione. SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CONTRATTUALI DI RIFERIMENTO Le clausole contrattuali di seguito indicate riguardano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti FINAOSTA S.p.A. / cliente. Modalità di erogazione del mutuo A) Mutuo erogato in unica soluzione. La somma oggetto di mutuo, al netto delle spese di istruttoria, è versata, mediante accredito - effettuato con bonifico vincolato emesso nel giorno di stipula del contratto - sul conto corrente acceso a nome della parte mutuataria presso la banca indicata dalla medesima; la disponibilità della suddetta somma resta subordinata all esatto adempimento degli obblighi indicati al successivo punto C) Documentazione da presentare per lo svincolo dell importo erogato. B) Mutuo erogato in più soluzioni. La somma oggetto di mutuo sarà versata ratealmente e secondo le seguenti modalità: a) l importo della prima erogazione, al netto delle spese di istruttoria, è versata, mediante accredito - effettuato con bonifico vincolato emesso nel giorno di stipula del contratto preliminare - sul conto corrente acceso a nome della parte mutuataria presso la banca indicata dalla medesima; la disponibilità della suddetta somma resta subordinata all esatto adempimento degli obblighi indicati al successivo punto C) Documentazione da presentare per lo svincolo dell importo erogato ; b) le erogazioni successive alla prima e l'erogazione a saldo sono effettuate in base alla percentuale di realizzazione dell'investimento finanziato e sono subordinate a specifica autorizzazione dell'assessorato Turismo Sport Commercio e Trasporti; ciò subordinatamente all accertamento della conformità degli immobili cauzionali agli strumenti urbanistici nonché all inesistenza di procedimenti concorsuali, procedure esecutive o ingiuntive, provvedimenti cautelari in capo alla parte mutuataria ed al terzo datore di garanzia. C) Documentazione da presentare per lo svincolo dell importo erogato. La parte mutuataria si obbliga a consegnare alla società mutuante, entro il termine di due mesi dalla data di stipula del contratto di mutuo (erogazione in unica soluzione) o del contratto preliminare di mutuo (erogazione in più soluzioni), la seguente documentazione: a) copia in forma esecutiva del contratto di mutuo o del contratto preliminare di mutuo; b) duplo della nota di iscrizione dell ipoteca; c) duplo della nota di trascrizione dei vincoli; d) dichiarazione notarile attestante che l ipoteca è stata validamente iscritta sui beni costituiti in garanzia nonché l inesistenza di iscrizioni, trascrizioni e privilegi pregiudizievoli (all infuori di quelli dichiarati nel contratto di mutuo o nel contratto preliminare di mutuo) e di procedimenti concorsuali, procedure esecutive e provvedimenti cautelari; e) polizza di assicurazione contro i danni da incendio per il massimale indicato dalla società mutuante, vincolata a suo favore presso Compagnia di gradimento della società medesima e con durata pari a quella del finanziamento; f) eventuale documentazione attestante il verificarsi di ulteriori condizioni previste nella delibera di concessione del mutuo approvata dalla società mutuante. Condizione risolutiva Nell ipotesi di inadempimento degli obblighi indicati al punto C) del paragrafo che precede ( Modalità di erogazione del mutuo ), la società mutuante avrà il diritto di risolvere il contratto di mutuo ai sensi dell art e segg. C.C.. Nell ipotesi di risoluzione del contratto e/o di controversia in ordine alla risoluzione stessa, dovrà essere restituito alla società mutuante l importo assoggettato a vincolo; a tal fine la parte mutuataria conferisce alla società mutuante mandato irrevocabile - anche nell'interesse del mandatario medesimo - per l'incasso della predetta somma, da utilizzare a decurtazione del credito vantato dalla società mutuante (costituito dall'importo del mutuo o della prima erogazione del mutuo, interessi, anche moratori, oneri fiscali anticipati dalla società mutuante e spese). Vincoli Ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 33/1993, gli immobili finanziati per tutta la durata del mutuo, ossia fino alla data di scadenza dell'ammortamento, non possono mutare destinazione. La violazione del predetto obbligo comporta l'estinzione anticipata del mutuo ed il versamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50% del capitale residuo. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penalità è calcolata sul capitale residuo esistente al momento dell'estinzione anticipata; nell'ipotesi di più estinzioni anticipate parziali, la penalità è calcolata sul debito residuo esistente al momento della prima estinzione. Estinzione anticipata Il mutuo può essere estinto anticipatamente mediante versamento del capitale residuo e degli interessi maturati alla data di estinzione e di eventuali altri oneri maturati fino alla predetta data. L'estinzione anticipata non comporta la decadenza del vincolo di destinazione, con conseguente pagamento della penalità, nell'ipotesi di violazione. 3 di 7
4 Interessi di mora, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo Nel caso di ritardo nel pagamento di una o più delle rate convenute, sarà dovuto, sull'importo complessivo dovuto alla scadenza di ciascuna rata, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento - tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea - in vigore all'insorgenza della mora. La società avrà il diritto di considerare la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine convenuto a suo favore nelle ipotesi di cui all'articolo 1186 C.C. e avrà altresì il diritto di risolvere il contratto di mutuo ai sensi dell articolo 1456 C.C. nelle seguenti ipotesi: qualora sia decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza delle rate e le stesse non risultino integralmente pagate; qualora la parte mutuataria o i suoi garanti dovessero subire una o più procedure concorsuali, ingiuntive e/o esecutive, protesti, provvedimenti cautelari; nell'ipotesi di violazione del vincolo indicato al paragrafo Vincoli e nell'ipotesi di revoca dell'agevolazione da parte dell'amministrazione regionale; qualora la parte mutuataria non effettui il pagamento dei premi relativi alla polizza contro i danni dell'incendio. Nei casi di decadenza della parte mutuataria dal beneficio del termine, così come nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la società mutuante avrà diritto di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei confronti della parte mutuataria e dei suoi garanti nei modi e con le procedure che riterrà più opportuni e di esigere l'immediato rimborso del mutuo per: a) rate scadute; b) interessi di mora sulle rate scadute; c) capitale residuo; d) interessi al tasso contrattuale maturati sul capitale residuo a decorrere dall ultima rata scaduta; e) penalità; f) premi polizza; g) spese ed accessori. Dalla data di decadenza dal beneficio del termine e/o da quello di risoluzione del contratto, sugli importi indicati alle lettere a), c), d), e) e f) del comma che precede saranno dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento - tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento fissato da Banca Centrale Europea - in vigore alla suddetta data e fino al saldo finale. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora saranno calcolati in base all effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso su base annua. Assicurazione Gli immobili ipotecati devono essere assicurati, per tutta la durata del mutuo, contro i danni dall incendio per il massimale indicato da FINAOSTA S.p.A. con polizza vincolata a proprio favore e presso compagnia di proprio gradimento. Qualora la parte mutuataria non effettuasse il pagamento dei premi dovuti, la società mutuante avrà la facoltà di provvedervi direttamente, con diritto a recuperare le somme pagate. LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL OPERAZIONE Accollo: contratto tra il mutuatario ed un terzo, attraverso il quale quest ultimo assume a proprio carico l onere di rimborsare il mutuo. Ammortamento: processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. Contratto preliminare: contratto mediante il quale le parti si impegnano alla stipulazione di un contratto definitivo. Decadenza dal beneficio del termine: nei casi specificatamente determinati (insolvenza del mutuatario, diminuzione delle garanzie date ecc.) il mutuante avrà diritto di esigere l immediato rimborso del mutuo per capitale, interessi, spese, penalità ed accessori. Estinzione anticipata: facoltà concessa al mutuatario di restituire anticipatamente la somma ricevuta in prestito. Fideiussione: garanzia offerta da un soggetto terzo, estraneo al rapporto contrattuale, in adempimento di un obbligazione altrui. Indicatore sintetico di costo (ISC): costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Interessi di mora: interessi dovuti per il periodo di ritardato pagamento delle rate e nell ipotesi di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione del contratto. Mutuo: contratto mediante il quale una parte consegna all altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Ipoteca: forma di garanzia reale che attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare i beni immobili vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall espropriazione medesima. Penalità: pagamento di una determinata somma di denaro nei casi di inadempimento contrattuale. Piano di ammortamento: è il piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (interessi e capitale). Preammortamento: periodo iniziale del mutuo nel corso del quale sono pagate solo delle quote interessi. Quietanza: atto che viene sottoscritto dal mutuatario nell ipotesi di mutuo da erogare in più soluzioni e che attesta il versamento di somme da parte del mutuante. Rata: pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo. Risoluzione del contratto: scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso. Spese di istruttoria: spese per l analisi di concedibilità del mutuo. 4 di 7
5 Tasso di interesse: rapporto percentuale, calcolato su base temporale, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) ed il capitale nominato prestato. Tasso fisso: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del mutuo. Tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio: tasso di riferimento determinato ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre di 7
6 ALLEGATO 1 - SPESE E ONERI FISCALI Le spese di istruttoria e di perizia, compresi i sopralluoghi, sono costituite da un unico importo, parametrato sull'ammontare del finanziamento. La tabella che segue indica i parametri di calcolo e l'importo delle spese di istruttoria. mutuo di importo fino a ,00 Euro 150,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 250,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 350,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 450,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 550,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 750,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 1.000,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 1.500,00 mutuo compreso tra ,00 Euro e ,00 Euro 2.000,00 oltre ,00 Euro 2.500,00 Il prospetto che segue riassume: le spese a carico del cliente; gli oneri fiscali a carico del cliente; gli oneri fiscali convenuti a carico di FINAOSTA S.p.A.. Gli oneri fiscali sono costituiti da (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), imposta di registro (D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131) e (T.U. 31 ottobre 1990, n. 347). Erogazione in unica soluzione Contratto di mutuo - iscrizione ipoteca trascrizione vincoli spese di istruttoria e bollo Euro spese e onorari notarili tariffa notarile Oneri fiscali a carico FINAOSTA S.p.A. imposta fissa di registro Euro 168,00 2% su importo iscrizione fissa (trascrizione vincoli) Euro 168,00 imposta proporzionale di registro (in caso di terzo datore d ipoteca) 0,50 su importo iscrizione Erogazione in più soluzioni Contratto preliminare di mutuo - iscrizione ipoteca trascrizione vincoli spese di istruttoria e bollo Euro spese e onorari notarili tariffa notarile Oneri fiscali a carico FINAOSTA S.p.A. imposta fissa di registro Euro 168,00 2% su importo iscrizione fissa (trascrizione vincoli) Euro 168,00 imposta proporzionale di registro (in caso di terzo datore d ipoteca) 0,50 su importo iscrizione Atto di quietanza Contratto definitivo di mutuo e annotazione a margine dell ipoteca spese e onorari notarili tariffa notarile imposta fissa di registro fissa (annotazione) Spese e oneri fiscali successivi all erogazione a carico parte mutuataria restrizione e postergazione ipoteca e annotazione a margine dell'ipoteca spese e onorari notarili imposta fissa di registro cancellazione ipoteca con atto notarile spese e oneri fiscali come sopra 6 di 7
7 cancellazione ipoteca ex art. 13 comma 8-septies D.L. 31/1/2007, n. 7 rinnovazione ipoteca senza spese e oneri fiscali fattura incasso rata fattura estinzione anticipata fattura interessi di mora ricevuta incasso acconto rata premio polizza incendio da corrispondere alla Compagnia di Assicurazione 7 di 7
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