PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
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- Niccoletta Calabrese
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1 PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 416/2004, presentata da Antonio Di Spirito, cittadino italiano, corredata di 185 firme, su un contenzioso di lavoro con la pubblica amministrazione Petizione 0595/2004, presentata da Cristian Cresci, cittadino italiano, corredata di circa 870 firme, su un contenzioso di lavoro con la pubblica amministrazione Petizione 48/2005, presentata da F. R., cittadino italiano, su un contenzioso di lavoro con la pubblica amministrazione 1. Sintesi della petizione Il firmatario denuncia la mancata conversione in un rapporto di lavoro a tempo determinato di un contratto a termine riguardante un folto numero di lavoratori e un dipartimento tecnico della pubblica amministrazione. A suo dire, infatti, il datore di lavoro non avrebbe mantenuto l'assicurazione data sulla continuità oltre il termine stabilito del rapporto di lavoro, violando altresì le disposizioni sulla scadenza del termine e la successione dei contratti previste dall'articolo 5 del DL 6/9/01 n. 368 di recepimento della direttiva 1999/70 CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Sintesi della petizione 595/2004 La formulazione e la sostanza è identica a quella della petizione 416/2004 (errore di registrazione); non è pertanto necessaria una sintesi. CM\ doc PE v01-00
2 Sintesi della petizione 48/2005 Il firmatario, facendo riferimento al suicidio di un dipendente precario di un dipartimento tecnico della pubblica amministrazione (ministero delle Finanze), denuncia le condizioni di precariato di lavoratori, che sarebbero il risultato del mancato recepimento da parte dell'italia della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. 2. Ricevibilità 416/2004 Dichiarata ricevibile il 25 ottobre /2004 Dichiarata ricevibile il 16 dicembre /2005 Dichiarata ricevibile il 17 maggio La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento). La Commissione risponde per la petizione 416/ Risposta della Commissione, ricevuta il 3 maggio 2005 "La Commissione è al corrente della situazione dei lavoratori italiani impiegati presso l'agenzia del Territorio in Italia. Invero, la Commissione ha ricevuto un folto numero di denunce in cui si lamenta che l'agenzia del Territorio non rispetta la norma italiana di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'unice, dal CEEP e dalla CES 1. Stando alla suddetta direttiva, gli Stati membri dell'ue devono prendere le misure necessarie per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. A tal fine, essi possono decidere di introdurre ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo, di stabilire una durata massima totale, o di fissare un numero massimo dei rinnovi del contratto o del rapporto di lavoro a tempo determinato. È lo Stato membro a stabilire, previa consultazione con le parti sociali, a quali condizioni i contratti a tempo determinato devono essere considerati "successivi" e quando devono essere ritenuti contratti a tempo indeterminato. La direttiva non prevede per i lavoratori a tempo determinato la possibilità di contratti a tempo indeterminato. Se i contratti a tempo determinato debbano essere trasformati in contratti a tempo indeterminato o se debbano terminare sono pertanto questioni che devono essere decise dallo Stato membro interessato, nella fattispecie dall'italia. L'Italia ha recepito la direttiva 1999/70/CE del Consiglio con il decreto legislativo 368/2001. Tale decreto impone una durata massima e un numero massimo di rinnovi dei contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore pubblico e privato. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, del DL 368/2001 contiene una disposizione generale che limita la durata massima totale dei contratti a tempo determinato: il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni; 1 GU L 175 del , pag. 43. PE v /5 CM\ doc
3 in tal caso, la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'articolo 4, paragrafo 2, specifica che l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano la proroga del contratto a tempo determinato è a carico del datore di lavoro. Inoltre, l'articolo 5 stabilisce quanto segue: se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o è successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore ai sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto fino a sei mesi, o entro venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. Alla luce di quanto sopra, i servizi della Commissione non hanno motivo di ritenere che il recepimento della direttiva 1999/70/CE in Italia, per mezzo delle summenzionate disposizioni del DL 368/2001, non sia conforme alla direttiva. In linea di principio, spetta alle autorità italiane competenti, in ogni singolo caso in cui qualcuno denunci un'eventuale violazione, assicurare la corretta applicazione della legge nazionale di attuazione della norma UE. Il firmatario dovrà pertanto fare istanza presso le autorità nazionali competenti, rivolgendosi eventualmente ad un tribunale. Tuttavia, nell'ambito delle summenzionate denunce, i servizi della Commissione considereranno la possibile esistenza di prassi amministrative contrarie alle disposizioni comunitarie. 4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 ottobre 2005 Il 2 agosto 2005, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità italiane chiedendo chiarimenti in merito alla situazione dei lavoratori a tempo determinato presso l'agenzia del Territorio e, in particolare, informazioni sull'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili con contratto a tempo CM\ doc 3/5 PE v01-00
4 indeterminato, sull'esistenza di misure volte a prevenire l'uso abusivo dei contratti a termine successivi e, infine, sull'applicazione pratica di tali norme da parte dell'agenzia, il tutto alla luce delle disposizioni pertinenti contenute nella direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 1. La Commissione ha chiesto alle autorità nazionali di trasmettere le informazioni richieste entro e non oltre due mesi dalla data di ricezione della lettera. La Commissione risponde per la petizione 48/ Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2005 L'esame delle denunce per quanto concerne la situazione dei lavoratori a tempo determinato presso l'agenzia territoriale italiana non è stato ancora ultimato. I servizi della Commissione contatteranno le autorità italiane per chiedere ulteriori informazioni e in seguito decideranno quale opportuna azione adottare. 4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 9 novembre "Come indicato nella petizione, la Commissione ha ricevuto numerose denunce nelle quali i ricorrenti affermano che l'agenzia territoriale non rispetta la legge italiana con la quale è stata recepita la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 2. Il firmatario desidera sapere in quale fase si trovano le indagini sulle denunce. La Commissione europea risponde per le petizioni 416/2004, 595/2004 e 48/ Risposta della Commissione, ricevuta il 17 luglio La Commissione ha deciso di comunicare alla commissione per le petizioni il proprio parere in merito a una serie di risposte ricevute dalle autorità italiane sui lavoratori a tempo determinato e sul rifiuto di convertire contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, sulla base di una disposizione legislativa italiana precedente alla normativa di recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 3. L Italia ha notificato alla Commissione che la direttiva 1999/70/CE è stata recepita con decreto legislativo 368/2001 del 6 settembre 2001, il quale include misure volte a prevenire l abuso dei contratti a tempo determinato. Per quanto attiene al settore pubblico, vi sono altresì le norme stabilite dal decreto legislativo 165/2001 del 30 marzo 2001 che prevengono, in tale settore, l uso di un mezzo di ricorso specifico di conversione di contratti successivi a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, fatti salvi gli altri mezzi di ricorso quali il risarcimento dei danni. La Corte di giustizia europea ha esaminato le succitate norme nazionali e ha stabilito che, a 1 GU L 175 del , pag GU L 175 del , pag GU L 175 del , pag. 43. PE v /5 CM\ doc
5 una prima analisi, esse soddisfano i requisiti della direttiva 1999/70/CE ma che spetta ai tribunali nazionali determinare fino a che punto le condizioni relative all applicazione e all effettiva attuazione della prima frase dell articolo 36, paragrafo 2 del decreto legislativo 165/2001 costituiscono una misura adeguata per la prevenzione e, ove opportuno, l applicazione di sanzioni per l uso abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni (si vedano le sentenze del 7 settembre 2006 nelle cause C-53/04 Marroso e Sardino, pagg e C-180/04 Vassallo, pagg ). La Commissione ha contattato le autorità italiane che hanno esposto in maniera più dettagliata la situazione, ai sensi della legislazione nazionale, relativa alle condizioni in base alle quali si possono utilizzare contratti a tempo determinato e quali sono i mezzi di ricorso applicabili, da ultimo con lettera del 23 maggio Stando alle informazioni pervenute, sarebbero state adottate misure adeguate atte a prevenire l abuso di successivi contratti a tempo determinato, considerando inoltre che la legge di attuazione prevede le necessarie e appropriate sanzioni. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, incluse le conferme ricevute dalle autorità italiane, non è possibile stabilire alcuna infrazione della normativa comunitaria in vigore o mancata applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 1999/70/CE relative alla prevenzione di un uso abusivo di contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico italiano. Pertanto, le pertinenti denuncie registrate sono state archiviate. CM\ doc 5/5 PE v01-00
LAVORO Legge 18 aprile 1962, n. 230 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1962, n. 125). -- Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Art. 1.
LAVORO Legge 18 aprile 1962, n. 230 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1962, n. 125). -- Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Art. 1. Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo
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