Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.
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1 D.Lgs n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché per il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo:
2 Capo I - Disciplina del risparmio previdenziale 1. Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per la previdenza sociale complementare e individuale. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10: 1) (2); 2) (3); b) (4); c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da «i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124», fino alla fine della lettera sono soppresse; e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa; f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) (5); 2) (6). 2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (6/a). (2) Sostituisce la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n (3) Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n (4) Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 17, D.P.R. 22 dicembre 1986, n (5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 70, D.P.R. 22 dicembre 1986, n (6) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 70, D.P.R. 22 dicembre 1986, n (6/a) Vedi, anche, l'art. 3, comma 120, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
3 2. Disciplina delle forme pensionistiche individuali. 1. (7). (7) Aggiunge gli articoli 9-bis e 9-ter al D.Lgs. 21 aprile 1993, n Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335»; b) nell'articolo 10: 1) (8); 2) nel comma 1, lettera b) sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;»; 3) (9); 4) nel comma 2, dopo le parole: «ai fondi pensione di cui all'articolo 9»; sono inserite le seguenti: «o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter»; 5) nel comma 3, dopo le parole: «a carico del fondo pensione», sono aggiunte le seguenti: «o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,»; 6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli 3 e 9» sono inserite le seguenti «o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter»; 7) (10); c) nell'articolo 13: 1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; 2) (11). (8) Sostituisce la rubrica dell'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n (9) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n (10) Aggiunge i commi 3-quater e 3-quinquies all'art. 10, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
4 (11) Sostituisce il comma 13 dell'art. 13, D.Lgs. 21 aprile 1993, n Decorrenza e norme transitorie. 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1 gennaio 2001 (11/a). 2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data. 3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è maggiorato, per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze (11/b). 3-bis. Per i soggetti iscritti ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nei termini ivi previsti, ai fini della deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, il comma 8-quater dell'articolo 18 del citato decreto legislativo (11/c). (11/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto. (11/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 dicembre (11/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto. Capo II - Disciplina della gestione del risparmio previdenziale 5. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita. 1. (12). 2. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa; b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le parole: «decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461», sono aggiunte le seguenti: «nonché per i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»;
5 c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: «all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 1, lettera d)». 3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e» sono soppresse. 4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data. 5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo. 6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata entro il giorno 16 del mese successivo. 7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo. (12) Sostituisce l'art. 14, D.Lgs. 21 aprile 1993, n Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n (13). 2. [Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a 7] (13/a). (13) Il presente comma, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, aggiunge l'art. 14-bis al D.Lgs. 21 aprile 1993, n (13/a) Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.
6 7. Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili. 1. (14). 2. Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato. (14) Il presente comma, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, aggiunge l'art. 14-ter al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
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EMANA il seguente decreto legislativo:
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre
Art [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n L. 6 agosto 2008, n.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 109. [ex artt. 75 e 98] Norme generali sui componenti del reddito d'impresa Modificativo: D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - L. 6 agosto 2008, n. 133 Decorrenza: Dal periodo
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
D.Lgs. 30-4-1997 n. 184 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2002, n. 58. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 (1). Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 1, recante attuazione della direttiva 98/8/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. ------------------------
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