CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
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1 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 71 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cenci, Caner, Bassi, Bozza, Cappon, Ciambetti, Conte, Corazzari, Finozzi, Furlanetto, Lazzarini, Manzato, Possamai e Stival NORME REGIONALI IN MATERIA DI ALLENAMENTO E DI ADDESTRAMENTO DEI GIOVANI CANI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 luglio Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SESTA e ai Consiglieri regionali il 22 luglio 2010.
2 NORME REGIONALI IN MATERIA DI ALLENAMENTO E DI ADDESTRAMENTO DEI GIOVANI CANI R e l a z i o n e: La presente proposta di legge pone la netta distinzione tra la fase di addestramento - apprendimento, prerogativa dei cani di giovane età, dall azione più diffusa dell allenamento, che per definizione riguarda soggetti gia addestrati e in grado di mantenere o migliorare le loro performance attitudinali; l obbiettivo è quello di favorire lo sviluppo fisico del cucciolo e stabilirne il legame con il cinofilo che ne favorisce l educazione e lo sviluppo delle doti. Attualmente la normativa è carente e non fornisce risposte adeguate ai cinofili non professionisti che vogliono addestrare il proprio ausiliare (cane da tartufo, da compagnia) non in stretta cattività ma sviluppandone l attività motoria garantendone il benessere. Con questa proposta di legge si intende consentire l addestramento tutto l anno nelle zone normalmente deputate a prelievo venatorio, preservando quindi le aree vincolate e di rifugio della fauna selvatica (parchi, oasi, riserve naturali, ecc). Limitazioni temporali possono essere poste dalle province, attraverso un apposito regolamento al fine di salvaguardare piani di reintroduzione o ripopolamento faunistico; alle stesse province, che hanno un ruolo cardine nell applicazione della legge, sono assegnati compiti di vigilanza e sanzionatori. L accesso ai fondi ove si pratica l addestramento deve essere autorizzato dal conduttore o altro avente titolo: ciò allo scopo di evitare danneggiamenti da parte di ignoti alle colture insistenti e per non violare la proprietà privata (l accesso incondizionato è riservato solo ai cacciatori ai sensi dell articolo 842 del codice civile). La struttura della presente proposta di legge è simile alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 Addestramento e allenamento dei falchi per l esercizio venatorio con la quale fu regolamentato l addestramento e l allenamento dei falchi svincolandoli dalla disciplina generale prevista dalla legge regionale n. 50/1993 Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio. 1
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4 NORME REGIONALI IN MATERIA DI ALLENAMENTO E DI ADDESTRAMENTO DEI GIOVANI CANI Art. 1 - Finalità. 1. L addestramento dei cani giovani è disciplinato dalla presente legge al fine di favorire il loro benessere, le loro attitudini e la specializzazione cinegetica. Art. 2 - Applicazione. 1. L ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI) stabilisce il limite di età entro cui i cani di ogni razza sono ritenuti cuccioli ai fini dell applicazione della presente legge. 2. L addestramento dei giovani cani è consentito tutto l anno, dall alba al tramonto, ai soggetti muniti di microchip ed iscritti all anagrafe canina, sul territorio regionale ad eccezione delle zone di protezione della fauna previste dalle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette e 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, dalle leggi regionali 9 dicembre 1993, n. 50 Norme per protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e 5 gennaio 2007, n. 1 Piano faunistico venatorio regionale ( ) nonché delle aziende faunistico-venatorie. 3. Il cinofilo non può addestrare più di due cani contemporaneamente e deve disporre del consenso personale scritto del proprietario o del possessore o titolare di altro diritto reale del fondo in cui esercita l attività di addestramento. Art. 3 - Disciplina e vigilanza. 1. Le Province disciplinano con appositi regolamenti l esercizio di addestramento dei giovani cani. Possono disporre eventuali limitazioni ai luoghi, agli orari e al periodo di esercizio di addestramento per motivi connessi alla tutela della fauna selvatica, di calamità naturali, di emergenze sanitarie. 2. La vigilanza e l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spetta alle province. Art. 4 - Sanzioni. 1. L addestramento nelle zone vietate, in assenza di autorizzazione del proprietario/conduttore del fondo o al di fuori degli orari e dei periodi temporali previsti dalle province, comporta l applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 400, È soggetto a sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00 chiunque addestri un numero superiore di due cani contemporaneamente. 3
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6 INDICE Art. 1 - Finalità...3 Art. 2 - Applicazione....3 Art. 3 - Disciplina e vigilanza...3 Art. 4 - Sanzioni...3 5
7 Nota all articolo 2 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (1). LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE. (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, Serie Ordinaria Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1). NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (2). (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, Serie Ordinaria (2) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 11-quaterdecies, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 e il comma 3-bis dell'art. 3, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunti dalle relative leggi di conversione Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1) (1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (BUR n. 4/2007) PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE ( ) 1
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