Regolamento della Biblioteca cantonale di Lugano (del 13 gennaio 2004 e successive modifiche) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

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1 Regolamento della Biblioteca cantonale di Lugano (del 13 gennaio 2004 e successive modifiche) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: TITOLO I Generalità Base giuridica Art. 1 In ottemperanza all art. 11 della Legge delle biblioteche dell 11 marzo 1991 (in seguito Legge) e all art. 11 del Regolamento di applicazione del 19 maggio 1993 e successiva modifica del 24 settembre 2008 (in seguito Regolamento), il presente regolamento disciplina i servizi e il funzionamento della Biblioteca Cantonale di Lugano (in seguito Biblioteca). Finalità e compiti Art. 2 1 La Biblioteca fa parte del Sistema bibliotecario ticinese (in seguito Sbt). Essa mette a disposizione fondi librari e non librari per rispondere a esigenze di cultura generale, di studio, di ricerca, di informazione e di intrattenimento. Inoltre essa promuove e organizza conferenze, esposizioni, giornate di studio, seminari e convegni. 2 Essa ha la specifica funzione di promuovere la cultura italiana nel sistema bibliotecario svizzero. 3 In essa sono conservati i fondi speciali della Libreria Patria e dell Archivio Prezzolini. TITOLO II Organizzazione Organigramma Art. 3 L organigramma della Biblioteca è così costituito: - direzione - archivista - collaboratore scientifico - bibliotecari diplomati - gestore dell informazione e della documentazione - assistenti di biblioteca - segreteria - magazziniere - custode Direzione e Commissioni di consulenza Art. 4 1 I compiti del direttore, in quanto responsabile della conduzione dell istituto sotto gli aspetti culturali, tecnici e amministrativi (Legge, art. 12), sono definiti dall art. 13 del Regolamento. 2 La direzione può avvalersi della collaborazione di Commissioni di consulenza, per quanto attiene agli orientamenti nella politica degli acquisti e all attività di promozione culturale. Amministrazione Art. 5 1 La Biblioteca dispone di una Cassa d istituto e di una Cassa utenti. 2 La Cassa d istituto gestisce denaro dello Stato e serve a tutte le piccole spese per le quali vi siano crediti nel preventivo dello Stato. In essa confluiscono le entrate incassate direttamente dall istituto,

2 che sono da riversare alla Cassa cantonale (fotocopie, uso spazi, tasse varie, ecc.). Le eccedenze, oltre le normali necessità di gestione della cassa, devono essere immediatamente riversate alla Cassa Cantonale 3 La Cassa utenti gestisce denaro versato dai fruitori della Biblioteca, derivanti dal pagamento della Tessera Utente Sbt, dai servizi erogati dagli istituti, dalla vendita di libri o da altri servizi. La Biblioteca può utilizzare i fondi della Cassa utenti per manifestazioni culturali, acquisto libri e ebook, materiale audiovisivo o altro materiale utile a migliorare il servizio a favore dell utenza. 4 Le tariffe e le modalità dei servizi erogati dalla Biblioteca sono definite dal Dipartimento, mediante apposita Risoluzione. 5 Per la certificazione dei resoconti finanziari relativi alle Casse di istituto e utenti, la Biblioteca provvede alla nomina di due revisori interni. Essi prendono atto del rendiconto annuale e redigono il rapporto di revisione a fine anno contabile. 6 Il Controllo cantonale delle finanze verifica l andamento della contabilità della Biblioteca. TITOLO III Servizi Strumenti Art. 6 La Biblioteca mette a disposizione del pubblico i fondi relativi alla cultura generale, alle specializzazioni funzionali e alla pubblica lettura, nonché le banche dati del Sbt. Apparecchiature Art. 7 La Biblioteca mette a disposizione del pubblico le apparecchiature necessarie per l utilizzo dei materiali e delle banche dati disponibili e per la ricerca bibliografica. Servizi Art. 8 La Biblioteca fornisce agli utenti i seguenti servizi: - consulenza, in particolare per la ricerca bibliografica; - prestito dei documenti, con l eccezione di quelli esplicitamente esclusi; - prestito interbibliotecario a livello cantonale, nazionale e internazionale; - accesso agli ebook del Sbt - consultazione Internet. TITOLO IV Accesso ai servizi Accesso e iscrizioni Art. 9 1 Tutte le persone residenti in Svizzera e all estero possono accedere ai servizi della Biblioteca e diventarne utenti. 2 Per l accesso ai servizi è necessaria l iscrizione e il successivo rilascio della Tessera Utente Sbt. 3 Possono accedervi le persone in possesso della tessera di una biblioteca associata a Bibliopass. Tessere Art La Tessera Utente Sbt è riconosciuta come documento di legittimazione e dà diritto a tutti i servizi della Biblioteca, del Sbt e delle biblioteche associate a BibliOpass. 2 Essa viene rilasciata sulla base di un documento di identità valido e comporta il pagamento di una tassa stabilita, mediante Risoluzione, dal Dipartimento. 3 La Tessera Utente Sbt ha validità indeterminata. In caso di smarrimento, danneggiamento o furto è fornito un duplicato, previo pagamento di una tassa. Libero accesso Art. 11 Le sale di lettura sono liberamente accessibili durante gli orari di apertura al pubblico.

3 Orari Art Gli orari di apertura al pubblico dei servizi della Biblioteca sono definiti dalla direzione ed esposti all albo. Periodi di chiusura 2 Durante i mesi di luglio e agosto la Biblioteca rimane chiusa il sabato. Nel periodo estivo essa rimane chiusa due settimane per i lavori di manutenzione, secondo le disposizioni comunicate dalla direzione. 3Gli orari di apertura al pubblico sono modificati dalla direzione dell istituto a dipendenza di particolari esigenze o a seguito di cambiamenti dell organigramma. Accesso a internet Art È garantito il libero accesso a Internet a tutti gli utenti della biblioteca maggiorenni. 2 L uso di Internet è riservato a scopo di ricerca, per una durata limitata. 3 È richiesto un uso responsabile e conforme alle norme previste per i servizi di rete. 4 La direzione può adire le vie legali nei confronti degli utenti che incorrono in una infrazione. TITOLO V Archivio Prezzolini Archivio Art La Biblioteca cantonale di Lugano, attraverso il servizio dell Archivio, conserva, completa e valorizza i materiali archivistici storico-letterari in suo possesso. 2 La denominazione ufficiale è "Biblioteca cantonale di Lugano, Archivio Prezzolini". Commissione Art La Biblioteca si avvale della collaborazione della "Commissione dell Archivio Prezzolini" (in seguito Commissione), nominata dal Consiglio di Stato e composta di cinque membri. Ad essa sono affidati i seguenti compiti: a) vigilare sulla conservazione e sulla inventariazione dei fondi dell Archivio; b) deliberare sulle richieste importanti di pubblicazioni di documenti dell Archivio, c) deliberare sulla concessione di originali in prestito per le mostre; d) approvare o promuovere scambi di documenti per studio e pubblicazioni; e) decidere in seconda istanza sulle contestazioni dei lettori e dei ricercatori; f) rispondere ai quesiti concernenti l Archivio sottoposti dal Consiglio di Stato; dal Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport; g) suggerire attività di approfondimento culturale; h) esercitare funzioni di consulenza nell acquisizione di nuovi fondi, nei progetti di ricerca e nell attività pubblicistica dell Archivio. 2 La Commissione designa al suo interno un presidente. 3 La Commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Biblioteca, almeno una volta all anno. 4 Il Direttore della Biblioteca e il personale dell Archivio alle riunioni della Commissione e alle delibere di cui al cpv. 1, lett. b,c.d,f. Orari d apertura dell Archivio Art. 16 L Archivio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì. Per la consultazione è necessaria la prenotazione. Consultazione e prestito Art I materiali dell Archivio sono di regola esclusi dal prestito. Possono essere concessi temporaneamente per mostre.

4 2 Il prestito di materiale originale dell Archivio soggiace alla stipulazione preliminare di una copertura assicurativa. Pubblicazioni Art Per la pubblicazione di materiali dell Archivio occorre l autorizzazione scritta degli eredi o degli aventi diritto e della Direzione della Biblioteca. 2 Il progetto di pubblicazione di materiale dell Archivio va preavvisato dalla Commissione. 3 L Archivio declina qualsiasi responsabilità in merito a eventuali violazioni del diritto d autore. 4 In tutte le pubblicazioni va segnalata la provenienza del materiale dell Archivio. Riproduzione di documenti Art. 19 La riproduzione fotostatica di manoscritti dell Archivio e le trascrizioni manuali e dattiloscritte di documenti sono soggette alle vigenti disposizioni svizzere sul diritto d autore e di proprietà. TITOLO VI Diritti e doveri degli utenti Consulenza Art. 20 Gli utenti possono contare sulla consulenza del personale della Biblioteca. Prestito Art. 21 Sono esclusi dal prestito i documenti appartenenti ai fondi speciali, le opere di consultazione, le opere soggette a speciale conservazione, le pubblicazioni antecedenti il Condizioni del prestito Art Ogni utente può prendere in prestito a domicilio documenti, audiolibri, DVD, ereader secondo le tariffe e le disposizioni stabilite mediante Risoluzione dal Dipartimento. 2 Danneggiamenti irreparabili o mancata riconsegna comportano un risarcimento corrispondente alle spese sostenute per la sostituzione del documento, più le spese amministrative previste dalle disposizioni dipartimentali. Richiami e spese Art La mancata riconsegna dei documenti presi in prestito entro i limiti stabiliti comporta una procedura di richiamo, una tassa di ritardo e l eventuale sospensione della Tessera Utente Sbt, secondo le disposizioni dipartimentali. 2 È data facoltà alla direzione di adire le vie legali. Prestito interbibliotecario Art Il prestito interbibliotecario può essere richiesto, per il tramite della Biblioteca, presso altre biblioteche e centri di documentazione svizzeri o esteri, secondo le disposizioni dipartimentali. 2 La mancata riconsegna entro i limiti stabiliti dei documenti presi in prestito da altre biblioteche comporta una procedura di richiamo, una tassa di ritardo e l eventuale sospensione della Tessera Utente Sbt, secondo le disposizioni dipartimentali. 3 È data facoltà alla direzione di adire le vie legali. Riproduzioni in digitale, scansioni e stampa Art La riproduzione fotostatica di documenti della biblioteca deve essere autorizzata dal personale della biblioteca. 2 La riproduzione fotostatica viene eseguita dal personale della biblioteca per i giornali rilegati, i documenti anteriori al 1900 e i documenti pregiati. Le tariffe sono definite dal Dipartimento mediante Risoluzione.

5 3 Per documenti particolarmente difficili da riprodurre, il lavoro viene eseguito dall Archivio di Stato. Ciò comporta una spesa supplementare. Comportamento Art Il mancato rispetto delle norme elementari di buon comportamento può comportare l allontanamento dall istituto. Sono particolarmente vietati l uso di telefoni portatili, il fumo, il consumo di bibite e cibi, l introduzione di animali nei locali adibiti alla lettura e alla consultazione OPAC, nella terrazza e nell atrio d entrata. 2 Nessun documento può essere portato fuori dall istituto senza la regolare autorizzazione del personale addetto ai servizi. Deroghe Art. 27 In particolari circostanze, la direzione della Biblioteca può introdurre deroghe temporanee a quanto stabilito dal presente regolamento. Approvazione Art Il presente Regolamento è pubblicato sul Foglio Ufficiale ed entra in vigore immediatamente. Bellinzona, 12 dicembre Per il Consiglio di Stato Il Presidente: M. Borradori Il Cancelliere: G. Gianella

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