ANNO XXXIII N. 17 R E P U B B L I C A I T A L I A N A SOMMARIO. Parte I. Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione LEGGI

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1 Spedizione in abbonamento postale Art. 2 comma 20/C L. 662/96 Autorizz. Dirpostel L Aquila ANNO XXXIII N. 17 R E P U B B L I C A I T A L I A N A BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO PARTE I, II, III, IV - L AQUILA, 7 AGOSTO 2002 DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n L Aquila.- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); Fax PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: 77,47 (L ) Un fascicolo: 1,29 (2.500) Arretrati, solo se ancora disponibili 1,29 (L ). Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione. INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi,, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n L Aquila Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell importo di 1,81 (L ) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di 1,29 (L ) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.. Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n intestato a: Regione Abruzzo Bollettino Ufficiale L Aquila. AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali integralmente o in sintesi che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione gratuita o a pagamento è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l ineleggibilità e l incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali. SOMMARIO Parte I Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione LEGGI LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2002, n. 17: Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 57 dell 8 Novembre (Valorizzazione e internalizzazione dell Aeroporto d Abruzzo).....Pag. 2139

2 LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2002, n. 18: Interpretazione autentica dell art. 66 della L.R. 72/1998: Organizzazione dell esercizio delle funzioni amministrative a livello locale...pag LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2002, n. 19: Modifiche ed integrazioni alla L.R. n , n. 77 Disposizioni in materia di Comunità giovanili e istituzione della Consulta regionale dei giovani pag Parte III Avvisi, Concorsi, Inserzioni COMUNE DI FOSSACESIA (CH) - Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G.....Pag Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Variante Urbanistica per la Realizzazione di un Polo Scolastico Integrato in Fossacesia. Pag RETTIFICHE ERRATA CORRIGE: LL.RR. nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15 del Pag. 2143

3 PARTE I LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE LEGGI LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2002, n. 17: Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 57 dell 8 Novembre (Valorizzazione e internalizzazione dell Aeroporto d Abruzzo). IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Art. 1 Modifica del titolo della L.R. 57/01 L oggetto della Legge Regionale n. 57 dell 8 novembre 2001 viene così modificato: le parole ed internazionalizzazione vengono soppresse. Art. 2 Modifiche agli artt. 1 e 8 della L.R. 57/0 1 All art. 1 e al 2 comma dell art. 8 della L.R. 57/01 la parola l internazionalizzazione è sostituita con le parole la valorizzazione. Art. 3 Sostituzione art. 2 L.R. 57/01 L art. 2 della L.R. 57/01 è sostituito dal seguente: -Art Il programma di cui al terzo e quarto comma dell art. 3 della legge 26 giugno 1997, n. 54 può comprendere attività di marketing e di promozione dell aeroporto abruzzese, utili per lo sviluppo turistico regionale. 2. Il programma può individuare quale soggetto attuatore degli indirizzi regionali la SAGA S.p.A., società di gestione dei servizi aeroportuali a maggioranza di capitale regionale, compatibilmente con le finalità del relativo statuto.

4 3. Le attività di cui ai commi precedenti, non possono in ogni caso consistere nell erogazione di contributi o incentivi in contrasto con la normativa comunitaria o statale. Art. 4 Soppressione artt. 5 e 6 della L.R. 57/01 Gli articoli 5 e 6 della L.R. 57/01 sono soppressi. Art. 5 Sostituzione art. 7 della. L.R. 57/01 L articolo 7 della L.R. 57/01 è sostituito dal seguente: - Art Per l anno 2001, la Regione interviene finanziando le attività svolte dalla SAGA S.p.A. per lo stesso periodo, in quanto compatibili con le finalità previste al precedente articolo 2, con un contributo massimo di Euro ,89. Art.6 Risoluzione clausola sospensiva 1. Le modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge risolvono la clausola sospensiva di efficacia apposta ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE alla LR n. 57 dell Art. 7 Urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L Aquila, addì 29 Luglio 2002 PACE

5 LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2002, n. 18 Interpretazione autentica dell art. 66 della L.R. 72/1998: Organizzazione dell esercizio delle funzioni amministrative a livello locale. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Art. 1 L art. 66 della L.R , n. 72 è interpretato nel senso che la delega di funzioni ai Comuni comprende anche le procedure espropriative per la realizzazione degli edifici di culto prevista dal comma 4 dell art. 62 della L.R. n. 72/1998 e le procedure espropriative per l attuazione dei comparti edificatori di cui all art. 26 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L Aquila, addì 29 Luglio 2002 PACE

6 LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2002, n. 19: Modifiche ed integrazioni alla L.R. n , n. 77 Disposizioni in materia di Comunità giovanili e istituzione della Consulta regionale dei giovani. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Art. 1 Il comma 1 dell art. 3 della L.R. n. 77 del , è sostituito dal seguente: 1. la domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme dell atto costitutivo dello statuto, esclusivamente per i soggetti di cui all art. 1, comma 4; b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell organo di amministrazione o del rappresentante legale per l ultimo esercizio finanziario, qualora operino da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda; c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili il quale deve prevedere, tra l altro: 1 l assenza di fini di lucro; 2 il perseguimento degli obiettivi di cui all art. 1, comma 3; 3 l elettività delle cariche comunitarie e gratuite delle stesse; 4 l obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; 5 le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità giovanile; 6 le modalità di scioglimento della comunità giovanile; 7 l obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale; 8 l individuazione del rappresentante legale; d) relazione illustrativa sull attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui all art. 1, comma 3; e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l indicazione dei mezzi ritenuti necessari e il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui all art. 2; f) relazione sull utilizzazione dell immobile che si chiede in uso e dichiarazione di impegno a recuperare l immobile stesso nel caso di richiesta di benefici di cui all art. 2, comma 2, lett. b); g) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo.

7 2. Qualora i progetti di cui all art. 3 abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l indicazione delle relative spese. In caso di irregolarità o errori formali della domanda o della relativa documentazione, è ammessa la regolarizzazione o la rettifica. La Regione si riserva di richiedere altra documentazione oltre a quella indicata, qualora lo ritenga utile ai fini dell esame della domanda. Art. 2 L art. 5 della L.R. n. 77 del , è sostituito dal seguente: 1. L esame della domanda è effettuato dal Servizio competente (Diritto allo Studio e Politiche Giovanili). 2. Il Servizio effettua l istruttoria delle domande procedendo: - alla valutazione preliminare della loro ammissibilità; - all adozione dell elenco delle domande ritenute inammissibili, con specificazione dei motivi di esclusione; - all adozione dell elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui all art L elenco delle domande ammesse è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 3 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L Aquila, addì 29 Luglio 2002 PACE

8 Parte III AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI COMUNE DI FOSSACESIA (CH) Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G.. IL RESPONSABILE DEL 4 SETTORE Vista la legge Regionale n 18 del 12/04/1983 nel testo in vigore RENDE NOTO Che con deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 06/06/2002, esecutiva è stata adottata la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. di questo Comune; Che ai sensi dell art.10 della Legge Regionale n 18 del 12/04/1983 nel testo in vigore rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per quarantacinque (45) giorni interi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,la deliberazione di Consiglio Comunale n 27 del 06/06/2002 INVITA chiunque a prendere visione degli atti suddetti, precisando che le osservazioni, presentato anche sotto forma di istanze, proposte o contributo secondo quanto stabilito dall art. 10 della L.R. n 18/83 nel testo in vigore dovranno pervenire entro il termine del periodo di deposito. Dette osservazioni dovranno essere redatte in carta da bollo. Anche i grafici che eventualmente dovranno essere presentate a corredo delle osservazioni dovranno essere muniti di marche da bollo in relazione alla dimensione. Detto termine di presentazione delle osservazioni é perentorio. Pertanto quelle che pervenissero oltre il termine su indicato non saranno prese in considerazione. Il presente avviso viene pubblicato all Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e affisso in luoghi aperti al pubblico. Dalla residenza Municipale, IL RESPONSABILE DEL 4 SETTORE Arch. Giovanni Di Paolo

9 COMUNE DI FOSSACESIA (CH) Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Variante Urbanistica per la Realizzazione di un Polo Scolastico Integrato in Fossacesia. IL RESPONSABILE DEL 4 SETTORE Vista la legge Regionale n 18 del 12/04/1983 nel testo in vigore; Visto l art. 6 e seg. della Legge 18/04/1962, n 167; RENDE NOTO Che con deliberazione del Consiglio Comunale n 34 del 04/07/2002, esecutiva è stata adottata la variante urbanistica per la realizzazione di un Polo Scolastico Integrato in Fossacesia; Che ai sensi dell art. 6 della Legge n 167 del 18/04/1962 rimarranno depositati presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per 10 giorni interi e consecutivi i seguenti atti: Relazione Urbanistica (Allegato A); Stralcio N.T.A. del P.R.G. vigente (Allegato B); Stato di fatto P.R.G. Stralcio Tav.8 (Allegato C); Variante specifica al P.R.G. per Polo Scolastico Integrato: Planimetrie (Allegato D); Variante specifica al P.R.G. per Polo Scolastico Integrato: N.T.A. costituite da un unico articolo (Allegato E); INVITA gli interessati a presentare al Comune le proprie osservazioni, entro venti (20) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. Dette osservazioni dovranno essere redatte in carta da bollo. Anche i grafici che eventualmente dovranno essere presentate a corredo delle osservazioni dovranno essere muniti di marche da bollo in relazione alla dimensione. Detto termine di presentazione delle osservazioni é perentorio. Pertanto quelle che pervenissero oltre il termine su indicato non saranno prese in considerazione. Il presente avviso viene pubblicato all Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e affisso in luoghi aperti al pubblico. Dalla residenza Municipale, IL RESPONSABILE DEL 4 SETTORE Arch. Giovanni Di Paolo

10 RETTIFICHE ERRATA CORRIGE LL.RR. nn. 10, 11, 12, 13, 14, 15 del Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, n. 15 Ordinario del 26 Luglio 2002, sono state pubblicate le LL.RR. nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del 10 luglio Per mero errore materiale sono stati riportati diversi termini di promulgazione e precisamente: - alla pag (L.R. n. 10/02) L Aquila, 27 luglio alla pag (L.R. n. 11/02) L Aquila, 28 luglio alla pag (L.R. n. 12/02) L Aquila, 27 luglio alla pag (L.R. n. 13/02) L Aquila, 28 luglio alla pag (L.R. n. 14/02) L Aquila, 2 luglio alla pag (L.R. n. 15/02) L Aquila, 27 luglio 2002 Gli esatti termini di promulgazione delle suddette Leggi Regionali sono invece: Data a L Aquila, addì 10 Luglio 2002 (L.R. 10/02) pag Data a L Aquila, addì 10 Luglio 2002 (L.R. 11/02) pag Data a L Aquila, addì 10 Luglio 2002 (L.R. 12/02) pag Data a L Aquila, addì 10 Luglio 2002 (L.R. 13/02) pag Data a L Aquila, addì 10 Luglio 2002 (L.R. 14/02) pag Data a L Aquila, addì 10 Luglio 2002 (L.R. 15/02) pag. 1866

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