Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 recante modifiche al Codice della strada.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 recante modifiche al Codice della strada."

Transcript

1 Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 recante modifiche al Codice della strada. Il decreto legge in oggetto che ha apportato alcune modifiche al codice della strada è entrato in vigore dal 4 agosto Sono state consegnate le dispense che contengono i nuovi articoli modificati comparati con quelli previgenti. Si riassumono le principali modifiche apportate e si dettano alcune disposizioni operative. Vediamo in sintesi le citate modifiche. Art. 116 c.d.s. E stata ripenalizzata, per effetto della modifica del comma 13, la guida di motoveicoli ed autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti per la guida. In conseguenza di ciò, quando si accerti la citata violazione, occorre procedere alla redazione della notizia di reato e a tutti gli accertamenti di polizia giudiziaria necessari. La nuova formulazione dell art. 116 ha mantenuto in vita il comma 18 che prevede la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Poiché, come affermato dalla circolare del Ministero, in conseguenza di un reato, la citata sanzione accessoria non trova applicazione nel codice della strada, per evitare che il reato venga protratto a conseguenze ulteriori, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo accertano devono, in applicazione delle disposizioni di procedura penale, provvedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell art. 321 c.p.p. o del sequestro giudiziario ai sensi dell art. 354 c.p.p. (in mancanza degli ufficiali di polizia giudiziaria). Qualora si guidi un motoveicolo in violazione dell art. 116 c. 13 dovrà essere adottato il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca ai sensi dell art. 213 c. 2 sexies, c.d.s (poiché adoperato per commettere un reato). La competenza è stata espressamente affidata al Tribunale in composizione monocratica. Art. 117 c.d.s. Secondo il novello comma 1 è consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. Viene abrogata la precedente impostazione che prevedeva per il titolare di patente italiana, per i primi tre anni successivi alla data del conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l età di venti anni, il divieto di guidare motocicli di potenza superiore a 25 Kw e/o di potenza specifica riferita alla tara, superiore a 0,16 Kw/Kg. Ora, per la guida dei motocicli nel nostro paese valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A, ovvero della sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. I titolari di patente europee che circolano in Italia, per i primi due anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L assenza di limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude perciò la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente. La nuova direttiva comunitaria 2006/126/CE sulla PATENTE DI GUIDA prevede per la guida di motocicli con o senza sidecar la classificazione riportata nella tabella sottostante: CATEGORIA A1 Questa patente è necessaria per poter guidare motocicli di 125 cc., potenza massima di 11 Kw con un rapporto potenza peso non superiore a 0,1 Kw/Kg e per i Tricicli di potenza non superiore a 15 Kw; Occorre un età minima di 16 anni. CATEGORIA A2 1

2 E necessaria per motocicli di potenza massima non superiore a 35 Kw con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 Kw/Kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. L età minima è fissata a 18 anni. CATEGORIA A Consente la guida di motocicli di potenza superiore a 35 Kw. Occorre un età minima di 20 anni e un esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. L esperienza preliminare può non essere richiesta se il soggetto ha almeno 24 anni di età. Consente la guida di tricicli di potenza superiore a 15 Kw con un età minima di 21 anni.. Al comma 2 sono stati modificati i limiti di velocità per coloro che hanno conseguito la patente di guida per i primi tre anni. Essi non potranno superare i 100 km/h sulle autostrade (limite rimasto invariato rispetto alla precedente versione) e gli 80 km/h sulle strade extraurbane principali (90 km/h era il limite previgente). E stata in sostanza abbassata la soglia di velocità per i neopatentati sulle strade di tipologia B (strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.). Il comma 2 bis introduce la terza novità dell art. 117 secondo la quale ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio (nel comma 2 il legislatore ha fatto riferimento invece, al conseguimento) non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 KW/t. La limitazione non troverà applicazione nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell art. 188 c.d.s., purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le disposizioni previste dal comma in esame si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal 180 giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Non vi sono ulteriori deroghe nemmeno per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio, soccorso per cui la limitazione per i neopatentati si deve ritenere operante anche per tali tipi di servizi. A livello sanzionatorio sono aumentate le sanzioni (ora previste da 148 a 594 ) per coloro che nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida italiana circolino oltrepassando i limiti di guida e di velocità citate nell articolo in commento (117). Come ha precisato lo stesso Ministero, nonostante il c. 5 dell art. 117 c.d.s. contenga la possibilità di applicare sanzioni a ch guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni comunitarie richiamate nel nuovo comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, sempreché tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, e non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate. E rimasta inalterata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patene di guida da due a otto mesi. Art. 142 c.d.s. E stata introdotta, per effetto del comma 6 modificato, la possibilità di accertare i limiti di velocità anche attraverso le apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della 2

3 velocità media di percorrenza su tratti determinati, oltre che con le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali (ipotesi già prevista, quest ultima, nel testo ante decreto legge). Con il comma 6 bis viene poi introdotto l obbligo, per le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale, del segnalamento con l impiego di cartelli e dispositivi di segnalazione luminosi. Il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell Interno (in via di definizione) stabilirà le modalità di impiego. Per postazioni di controllo si potrebbero intendere solo gli strumenti utilizzati in postazione fissa ed indicati dall art. 4 del D.L. 121/02. Il citato decreto già prevede l indicazione del segnalamento di dette postazioni. In detti casi la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati i dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati odo omologati ai sensi dell art. 45, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n Sono state rimodulate le fasce sanzionatorie di eccesso di velocità si è passati dalle attuali 3 fasce a 4 e sono state aumentate le sanzioni pecuniarie e accessorie per le eccedenze oltre i 40 km/h e i 60 km/h rispetto al limite. Le nuove fasce sono ora così composte: superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da 36,00 a 148 (c. 7); superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h: sanzione amministrativa da 148 a 594, decurtazione punti patente: 5; superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da 370 a ; sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Nel caso di ulteriore violazione, in un periodo di due anni: sospensione della patente di guida da 8 a 18 mesi; decurtazione punti patente: 10; superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa da 500 a ; decurtazione punti patente di guida: 10; sanzione accessoria: sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi, in caso di ulteriore violazione in un periodo di due anni: revoca della patente di guida. Le sanzioni pecuniarie ed accessorie sono raddoppiate se le violazioni relative ai limiti di velocità sono commesse alla guida dei seguenti veicoli: Autoveicoli e motoveicoli utilizzati per trasporto di merci pericolose rientranti nella classe 1 quando viaggiano carichi; Treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio; Autobus e filobus di m.p.c. > 8 t. Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi di m compl. P.c.> 12 t.; Autocarri mcpc> 5 t. se adoperati per trasporto di persone; Mezzi d opera quando viaggiano a pieno carico. 3

4 Inoltre, viene ribadito richiamando alle disposizioni già contenute dall art. 179 c.d.s. 1 che l eccesso di velocità oltre il limite al quale è stato tarato il limitatore di velocità di cui all art. 179 c.d.s. o per il limitatore non funzionate o alterato comporta l applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 bis e 3 del medesimo articolo. Il Ministero ha opportunamente precisato che.la nuova norma dell art. 142 c. 11 limita l applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell art. 179 c. 2 bis c.d.s. con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell art. 142 c.d.s., non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis dell art. 179 c.d.s. Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all art. 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità. In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell art. 179 c.d.s. deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell autorizzazione per il trasporto di cose o di persone Nei casi previsti dal Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d impiego stabilite nel Regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle Direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità. 2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 687,75 a 2754,15. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. 2-bis, Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 800 a La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l infrazione riguardi l alterazione del limitatore di velocità. 3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 687,75 a 2754, Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. 5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave. 6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato. 6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all art. 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido. 7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. 8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione. 9. Alle violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2- bis riguardi l alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI. 10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo. 4

5 Art. 170 c.d.s. Per effetto del nuovo comma 1 bis, sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato trasportare minori di anni quattro. Questa nuova violazione è sanzionata dal nuovo comma 6 bis con la sanzione amministrativa da 148 a 594. Per questa nuova violazione non è stata inserita alcuna decurtazione di punteggio. Art. 173 c.d.s. Per chi viola il divieto di uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore è prevista la più aspra sanzione (comma 3 bis) da 148 a 594 oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi nel caso di nuova violazione nel biennio. E stata anche modificata la tabella annessa all art. 126 bis c.d.s. inserendo la decurtazione di 5 punti (10 per i neopatentati) per le violazioni del comma 3 bis sopra richiamate. Inutile precisare che mancando un archivio delle violazioni commesse, risulta quasi impossibile (se non a livello di singolo Comando) accertare la ripetuta violazione. Art. 186 c.d.s. Sono state adeguate le sanzioni alla reale gravità di natura sociale del fenomeno. Le sanzioni vengono inasprite e vengono introdotte 3 fasce sanzionatorie penali: a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e 0,8 gr/l: ammenda da 500 a e arresto fino ad un mese; sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi; b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a e arresto fino a 3 mesi; sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno; c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da a e arresto fino a 6 mesi; sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Nei casi b) e c) la pena detentiva può essere sostituita con la misura alternativa dello svolgimento di un attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. E disposta la revoca della patente di guida qualora il reato sia commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. La competenza a giudicare i reati previsti per la guida in stato di ebbrezza è il Tribunale in composizione monocratica. Inoltre le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo correttamente che comunque il giudizio abbreviato porta all accertamento del reato e quindi trova piena applicabilità il disposto del comma 2 dell art. 186 Il nuovo comma 2 dell art. 186 non ha più previsto la possibilità di far condurre il veicolo da persona idonea, fino al luogo indicato dall interessato o fino alla più vicina autorimessa. Il Ministero ha precisato che in funzione degli obblighi attribuiti ala polizia giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, è consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell art. 321 c.p.p. Poiché il nuovo impianto sanzionatorio limita di fatto la possibilità di procedere all accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza esclusivamente sulla base della sintomatologia accertata, occorre che tale tipo di reato sia accertato sempre attraverso l utilizzo 5

6 della strumentazione tecnica o della documentazione sanitaria, mentre l accertamento del reato esclusivamente sulla base della sintomatologia dovrà essere limitato ai soli casi di impossibilità o indisponibilità ad utilizzare la strumentazione tecnica ovvero ad acquisire la documentazione sanitaria. A questo proposito sono state attivate le procedure di stanziamento fondi per poter provvedere all acquisto dell etilometro che avverrà nei prossimi mesi, nel frattempo si dovrà ricorrere agli accertamenti sanitari oppure all utilizzo degli strumenti in collaborazione con le altre forze di polizia sul territorio. In caso di incidente stradale, qualora venga accertato che il conducente che guida in stato di ebbrezza ha provocato l incidente stesso, le pene previste sono raddoppiate e deve essere disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 90 giorni, a meno che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Tuttavia il Ministero ha precisato che poiché il fermo amministrativo non trova una specifica disciplina in caso di accertamento di reato esso dovrà essere applicato dal giudice con la sentenza di condanna. In caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (anche a quelli preliminari non invasivi) non è più applicabile la sanzione penale. E stato infatti depenalizzato il comportamento di chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari sia per accertare lo stato di ebbrezza alcolica che lo stato di alterazione psico fisica derivante dall assunzione di stupefacenti. In questi casi si applicherà: in caso di accertamento al di fuori di un sinistro stradale: la sanzione amministrativa da a ; sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione; in caso di sinistro stradale: sanzione amministrativa pecuniaria da a , sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesia 2 anni, sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. In questo caso occorrerà seguire le procedure indicate dall art. 218 del c.d.s. sull applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. E previsto poi che in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, con l ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga visita medica. L applicazione della sanzione amministrativa per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzato alla verifica dell eventuale stato di ebbrezza, avrà effetto anche per le violazioni commesse anteriormente alla data del 4 agosto, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto. Gli illeciti amministrativi citati possono concorrere, come precisato dal Ministero, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l ausilio di strumenti o accertamenti sanitari. In attesa di disposizioni operative più precise dai locali uffici della Procura della Repubblica, ci si dovrà attenere alle disposizioni ministeriali. Si potrà procedere anche al ritiro della patente di guida (rimando al comma 5 bis dell art. 187 per effetto del c. 5 art. 186), qualora l esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti preliminari abbiano dato esito positivo (allo scopo si è provveduto ad acquistare alcuni Kit per eseguire gli accertamenti preliminari) fino all esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni. La patente ritirata è depositata presso l ufficio o il comando da cui dipende l organo accertatore. In alcuni casi infatti, non è possibile accertare immediatamente, lo stato di ebbrezza con l ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati ad esempio in occasione del ricovero. 6

7 E stato poi previsto che in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica. Art. 187 c.d.s Chiunque guida in stato di alterazione psico fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti è punito in base al nuovo comma 1 con l ammenda da a e l arresto fino a 3 mesi. All accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno mentre, se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio, consegue la revoca della patente di guida. Avendo modificato l impostazione sanzionatoria, prima prevista dal comma 7, si è creato lo scollamento con la tabella della decurtazione dei punti individuata dall art. 126 bis per cui, credo per mera svista del legislatore che non per precisa volontà, non è più prevista per tale reato la decurtazione di 10 punti e, pertanto, non dovrà più essere riportata la relativa annotazione sul verbale di contestazione. Paradossalmente, in base al comma 8 che contempla la sanzione, ora amministrativa, nei confronti di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti, continua invece ad essere prevista la decurtazione dei 10 punti. Analogamente a quanto avviene per la guida in stato di ebbrezza, l operatore di polizia che ha proceduto all accertamento del reato (non potendo adottare immediatamente il provvedimento di fermo, che dovrà essere successivamente disposto dal giudice), nel caso in cui a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, dovrà procedere all adozione del sequestro giudiziario preventivo del veicolo ai sensi dell art. 321 c.p.p. Se il conducente in stato di alterazione psico fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale, così come previsto per la guida in stato di ebbrezza, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Ribadisco, come per il reato di guida in stato di ebbrezza, il fermo amministrativo dovrà essere applicato dal Giudice con la sentenza di condanna. La competenza del reato è stata attribuita, in conformità alle decisioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale 2, al Tribunale in composizione monocratica. L accertamento dello stato di alterazione psico fisica conseguente all assunzione di sostanze stupefacenti, richiede necessariamente l effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi. In tali circostanze, quando gli accertamenti preliminari hanno avuto riscontro positivo, per evitare che una persona in evidente stato di alterazione possa continuare a condurre veicoli, è stato previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. Per l applicazione di tale sanzione accessoria si rinvia alle disposizioni contenute nell art. 216 c.d.s. 2 Sentenza della Cass. Pen. n del 3 ottobre 2005 e ordinanza Corte Costituzionale , n

DL 03/08/2007, n. 117

DL 03/08/2007, n. 117 DL 03/08/2007, n. 117 Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.) Decreto Legge 117/07 Il 4/8/2007 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 117/07 emanato dal Governo contenente nuove norme per la sicurezza stradale che prevedono sanzioni più dure per diverse tipologie

Dettagli

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00161 Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna. Prot. n. 197/07/ML/mf Roma, 6 settembre 2007 Presidenza Nazionale Cna Fita Unioni Regionali Cna Fita Oggetto: Decreto Legge 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada

Dettagli

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) 1. All articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

Comune di Brescia Settore Vigilanza / Corpo di Polizia Municipale. ARTICOLO 116 del Codice della Strada

Comune di Brescia Settore Vigilanza / Corpo di Polizia Municipale. ARTICOLO 116 del Codice della Strada Direttiva adottata dal Corpo del la Polizia Locale del Comune di Brescia in merito alle modifiche intervenute con il Decreto del Governo 117/2007 Comune di Brescia Settore Vigilanza / Corpo di Polizia

Dettagli

ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d Italia. Città di Jesolo Corpo Polizia Locale

ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d Italia. Città di Jesolo Corpo Polizia Locale Città di Jesolo Corpo Polizia Locale ANVU Associazione Professionale Polizia Locale d Italia LE NOVITÀ AL CODICE DELLA STRADA introdotte con il D.L. n. 117 del 3 agosto 2007 Il 4 agosto 2007 sono entrare

Dettagli

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 (G.U. n. 180 del )

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 (G.U. n. 180 del ) DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 (G.U. n. 180 del 4.8.2007) Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds Sommario SOMMARIO La guida sotto l influenza dell alcool: Fattispecie; Condotte sanzionate; Presupposti per il controllo;

Dettagli

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008 Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008 Articolo 186 - Guida sotto l influenza dell alcool Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti Articolo

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 1 Operativa OGGETTO: Circolazione stradale. Procedura Sanzionatoria. Aggiornamento

Dettagli

Le implicazioni pratiche del d.l. 117/07 sull attivit. attività di polizia stradale

Le implicazioni pratiche del d.l. 117/07 sull attivit. attività di polizia stradale Le schede operative DI DANIELE RUGGERI Le implicazioni pratiche del d.l. 117/07 sull attivit attività di polizia stradale La circolare operativa del Comando di Legnano OGGETTO: Modifiche al Codice della

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Che cos è L art. 186 del Codice della Strada prevede il divieto di guidare in stato di ebbrezza, in conseguenza dell uso di bevande alcoliche. Come funziona l accertamento Gli

Dettagli

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del ) Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del 29.07.2010) TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010 A cura

Dettagli

Decreto legge Bianchi: importanti modifiche al Codice della Strada

Decreto legge Bianchi: importanti modifiche al Codice della Strada www.poliziamunicipale.it riproduzione riservata - www.poliziamunicipale.it riproduzione riservata - Decreto legge Bianchi: importanti modifiche al Codice della Strada Come preannunciato, è' stato pubblicato

Dettagli

Norma violata Art. 142, comma 8 2 Art. 142, comma 9 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, comma 8 5 Art. 142, commi 9 e 9 bis 10

Norma violata Art. 142, comma 8 2 Art. 142, comma 9 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, comma 8 5 Art. 142, commi 9 e 9 bis 10 D.L. 3 agosto 2007, n. 117. Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 180 del 4 agosto 2007),

Dettagli

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione Ripassiamo il Codice della Strada Art. 142. Limiti di velocità. La velocità massima consentita è: 130 km/h per

Dettagli

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n depositata il

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n depositata il Pagina 1 di 6 Obbligo della preventiva segnalazione dell autovelox anche se si tratta di un rilevamento non automatico ma fatto direttamente dagli agenti della stradale con un dispositivo tele laser Il

Dettagli

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 1 Non assume l aspetto di un corpo normativo unitario Interessa molti settori del diritto (amministrativo, civile, penale) Codice della strada (DPR 285/1992) e Regolamento di esecuzione (DPR 495/92) Regolamenti

Dettagli

Legge 2 ottobre 2007, n. 160

Legge 2 ottobre 2007, n. 160 Legge 2 ottobre 2007, n. 160 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli

Dettagli

Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l immediata applicazione.

Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l immediata applicazione. N. 300/A/1/26352/101/3/3/9 Roma 3 agosto 2007 OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l immediata applicazione. - ALLE

Dettagli

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento

Violazioni al c.d.s. che prevedono l applicazione della confisca del veicolo. Violazione Procedimento confisca Sequestro Affidamento Modifiche al codice della strada. Legge 120/2010. La sanzione amministrativa della confisca, il sequestro e l affidamento in custodia del nella guida in stato di ebbrezza. Ugo Sergio Auteri Con le modifiche

Dettagli

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 - Art. 16-bis. Patente a punti. (1) () - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 0 Settembre 007 11:0-1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- Art. 187. Guida in stato di alterazione

Dettagli

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Dettagli

Oggetto: «Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione».

Oggetto: «Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione». MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento Pubblica sicurezza CIRCOLARE 3 agosto 2007 Oggetto: «Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantirne

Dettagli

Alcol, droga e giovani

Alcol, droga e giovani Alcol, droga e giovani L impegno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la prevenzione e il contrasto degli illeciti Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze Trieste 2009 Intervento del Primo

Dettagli

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata. Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata. Articolo 115 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali Prima

Dettagli

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale. Polizia Locale LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II All'atto del rilascio della

Dettagli

DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n.117

DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n.117 DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione(g.u. 4 agosto 2007, n. 180),convertito, con modificazioni,

Dettagli

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. Art.186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 85 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge 3 agosto

Dettagli

Prefettura di Avellino

Prefettura di Avellino Prot. n.141/08/area III MAN, lì 27.05.2008 Al Sig. Questore di Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza Al Sig. Comandante Provinciale Corpo Forestale

Dettagli

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL ART. 126-BIS

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL ART. 126-BIS TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL ART. 6-BIS Art. c. 8 Velocità non commisurata alle situazione ambientali Art. c. 8 c. 9 c. 9 bis Art. c. c. c., rif. al c. Superamento dei limiti di velocità di oltre

Dettagli

XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2480 DISEGNO DI LEGGE presentato dal ministro dei trasporti (BIANCHI) e dal ministro dell'interno (AMATO) di concerto con il ministro della giustizia (MASTELLA) e

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni; Pagina 1 di 12 Leggi d'italia D.L. 3-8-2007 n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto

Dettagli

Manuale di. teoria. 20: Patenti e documenti

Manuale di. teoria. 20: Patenti e documenti o p s t a l o u c s o t u A Manuale di teoria 20: Patenti e documenti USO DELLE LENTI In sede di rilascio (o di rinnovo) della patente di guida ci si deve sottoporre a una visita medica durante la quale

Dettagli

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli Articolo 186 C.d.S. L attuale Codice della Strada prevede che, qualora un conducente venga sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, viene

Dettagli

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool Articolo 186 - CdS Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool 1. É vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito,

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 70 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge

Dettagli

Pagina 1 di 11. Articolo CDS Infrazione Sanzione Punti Sanzioni accessorie NOVITA'

Pagina 1 di 11. Articolo CDS Infrazione Sanzione Punti Sanzioni accessorie NOVITA' Pagina 1 di 11 Art. 40 - c. 5 e 6 e art. 146 - c. 2 2 Superare la strisce trasversali continue e discontinue Art. 40 - c. 8 e art. 146 - c. 2 Superare la striscia longitudinale continua Art. 40 - c. 9

Dettagli

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) 1. All articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile

Dettagli

(ENTRATE IN VIGORE IL ) (1)

(ENTRATE IN VIGORE IL ) (1) LE PRINCIPALI NOVITA DEL CODICE DELLA STRADA SECONDO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 2.10.2007 n.160, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 117/2007 1. GUIDA SENZA PATENTE (ENTRATE IN VIGORE IL

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 85 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge 3 agosto

Dettagli

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI di M. MASSAVELLI V. Com. Polizia Municipale Druento (TO) Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, l Unione

Dettagli

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO MODIFICHE 1 LUOGO DELLA COMMESSA VIOLAZIONE 2 RESPONABILE IN SOLIDO 3 NUOVE SANZIONI graduate 4 Art.202 comma 2 bis Art. 174 comma

Dettagli

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 48 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge

Dettagli

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 30.07.2010 ART. CO. VIOLAZIONE SANZIONE PUNTI SANZ. ACC. NOTE 97 5 Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità

Dettagli

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK Sezione Codice della Strada PRONTUARI/STUDI Autore MASSAVELLI Marco Vice Com.te Polizia Municipale Druento 6 aprile 2012 RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO casistiche operative

Dettagli

LEGGE N. 120 DEL 29/07/2010 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

LEGGE N. 120 DEL 29/07/2010 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE LEGGE N. 120 DEL 29/07/2010 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AGLI ARTICOLI IN VIGORE DAL 13/08/2010 INTEGRATO CON GLI ARTICOLI IN VIGORE DAL

Dettagli

ARTICOLO 116 C.d.S.: NUOVI ASPETTI SANZIONATORI INTRODOTTI DAL C.D. CODICE ANTIMAFIA (D.lgs. 6 settembre 2011, vn. 159)

ARTICOLO 116 C.d.S.: NUOVI ASPETTI SANZIONATORI INTRODOTTI DAL C.D. CODICE ANTIMAFIA (D.lgs. 6 settembre 2011, vn. 159) ARTICOLO 116 C.d.S.: NUOVI ASPETTI SANZIONATORI INTRODOTTI DAL C.D. CODICE ANTIMAFIA (D.lgs. 6 settembre 2011, vn. 159) Una importante modifica alla disciplina della circolazione stradale, in riferimento

Dettagli

LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:

LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre: LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre: autoveicoli : con la patente italiana di categoria B: - per i primi 3 anni dal conseguimento

Dettagli

Decreto Bianchi: nuove sanzioni per limiti di velocità, cellulari, alcool e stupefacenti

Decreto Bianchi: nuove sanzioni per limiti di velocità, cellulari, alcool e stupefacenti Decreto Bianchi: nuove sanzioni per limiti di velocità, cellulari, alcool e stupefacenti Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007 la Legge n. 160 di conversione del decreto Bianchi

Dettagli

LE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DAL DL 3.8.2007 n.117 (ENTRATE IN VIGORE IL 4.8.2007) (1)

LE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DAL DL 3.8.2007 n.117 (ENTRATE IN VIGORE IL 4.8.2007) (1) LE PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE DAL DL 3.8.2007 n.117 (ENTRATE IN VIGORE IL 4.8.2007) (1) 1. GUIDA SENZA PATENTE Come è cambiata la norma Articolo 116 Patente, certificato di abilitazione professionale

Dettagli

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti

Dettagli

8) Quale sanzione accessoria è prevista dall art. 116 del codice della strada in caso di recidiva nel reato di guida senza patente? a. La sanzione acc

8) Quale sanzione accessoria è prevista dall art. 116 del codice della strada in caso di recidiva nel reato di guida senza patente? a. La sanzione acc 1) Un atto amministrativo è nullo se adottato a. Da un organo della pubblica amministrazione costrettovi da violenza fisica b. Con un vizio di merito c. Da un organo non di vertice dell amministrazione

Dettagli

Velocità eccessiva: controlli e sanzioni Controlli Sanzioni Norme speciali per i neopatentati ed i conducenti professionali:

Velocità eccessiva: controlli e sanzioni Controlli Sanzioni Norme speciali per i neopatentati ed i conducenti professionali: Velocità eccessiva: controlli e sanzioni La precedenza e la velocità eccessiva o non adeguata alle condizioni stradali sono le violazioni che più spesso si trovano alla base degli incidenti stradali. A

Dettagli

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Art.186 Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non

Dettagli

Norma violata Tipo di infrazione Sanzione amministrativa Sanzione accessoria Punti. da 68,25 a 275,10. da 516,00 a 5.164,00. da 137,55 a 550,20

Norma violata Tipo di infrazione Sanzione amministrativa Sanzione accessoria Punti. da 68,25 a 275,10. da 516,00 a 5.164,00. da 137,55 a 550,20 Allegato 1 Norma violata Tipo di infrazione Sanzione amministrativa Sanzione accessoria Punti Art. 11 comma 8 velocità pericolosa in relazione alle condizioni ambientali da 68, a 7, comma 9, 3 periodo

Dettagli

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche Art. 1. (Introduzione del delitto di omicidio

Dettagli

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica SOMMARIO Presentazione... V Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica 1. Decoro delle strade, pubblicità sulle strade e sui veicoli e pertinenze delle strade... 3 1.1. Atti vietati (artt.

Dettagli

COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore II - Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale

COMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore II - Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale ALLEGATO A) AL VERBALE DELLA SELEZIONE PER AGENTI DI P.M. E possibile per un operatore di polizia stradale procedere alla contestazione della violazione della velocità ad un conducente di un veicolo, per

Dettagli

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA D. L.vo 30 aprile 1992, n.285 Nuovo Codice della Strada Articolo 186 C.d.S. Guida sotto l'influenza dell'alcool Articolo 187 C.d.S. Guida in stato di alterazione psico-fisica

Dettagli

Art. 141 Comma 8 velocità non commisurata alle situazioni ambientali 2

Art. 141 Comma 8 velocità non commisurata alle situazioni ambientali 2 - Norma violata Punti Art. 141 Comma 8 velocità non commisurata alle situazioni ambientali Comma 9,1 periodo 4 Divieto di gareggiare in velocità con veicoli senza motore Comma 9, periodo Divieto di gareggiare

Dettagli

Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool.

Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool. Articoli del codice della strada modificati Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in

Dettagli

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (2).

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (2). D.L. 3-8-2007 n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180. D.L. 3 agosto

Dettagli

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di guida senza patente

E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di guida senza patente DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno N. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4 febbraio 2005 OGGETTO:Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive

Dettagli

Cosa prevede il Codice della strada

Cosa prevede il Codice della strada Cosa prevede il Codice della strada La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall' art. 186 del codice della strada. E' un reato di competenza del Tribunale. Con il nuovo decreto-legge del 23 maggio

Dettagli

1, ,50 3 non previste

1, ,50 3 non previste 578 Art. 149 Distanza di sicurezza tra veicoli (art. 348 reg. c.s.) 1, 4 39 79,50 3 non previste Ipotesi di infrazione senza collisione o di collisione con danni lievi Alla guida del veicolo (indicare

Dettagli

Art. 187 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Art. 187 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Art. 187 (*) (1) (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada) Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (2) 1. (4) (10) Chiunque guida in stato di alterazione

Dettagli

In grassetto-corsivo le modifiche che sono state approvate dalla Camera

In grassetto-corsivo le modifiche che sono state approvate dalla Camera In grassetto-corsivo le modifiche che sono state approvate dalla Camera Torna al Senato e dovrà essere approvato entro il prossimo 3 ottobre il decreto varato ad agosto per la sicurezza stradale. Il testo,

Dettagli

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Staff Comandante Ufficio Informazioni Istituzionali Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada Ripassiamo il Codice della Strada.- - Art. 126 bis. Patente a punti -

Dettagli

- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_

- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_ L art. 186 del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 n 285) fa DIVIETO generico di porsi alla GUIDA di veicoli (di qualsiasi genere, anche non a motore) in STATO D EBBREZZA, ovvero quella alterazione psicofisica dovuta

Dettagli

Parte seconda Prontuario delle violazioni amministrative e dei reati previsti nel codice della strada

Parte seconda Prontuario delle violazioni amministrative e dei reati previsti nel codice della strada Parte seconda Prontuario delle violazioni amministrative e dei reati previsti nel codice della strada Parte seconda - Prontuario delle violazioni amministrative 6 6 Regolamentazione della circolazione

Dettagli

Città di Cinisello Balsamo

Città di Cinisello Balsamo Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Versione Stampabile DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Vigente al: 16-02-2011 IL PRESIDENTE

Dettagli

Modena, lì 12 agosto Tutto il personale. Nucleo Carabinieri. Prot. n Allegati n. Risposta al foglio del

Modena, lì 12 agosto Tutto il personale. Nucleo Carabinieri. Prot. n Allegati n. Risposta al foglio del Modena, lì 12 agosto 2010 Direzione Provinciale del Lavoro di Modena p.za Cittadella 8, Modena - tel.059/222410-224955 - fax 059/224946 sito: www.dplmodena.it e-mail: dpl-modena@lavoro.gov.it a al Tutto

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GALLETTI. Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli eimotoveicoli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GALLETTI. Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli eimotoveicoli Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 545 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GALLETTI Norme in materia di limiti di velocità per gli autoveicoli eimotoveicoli Presentata

Dettagli

1) Una norma penale si definisce in bianco? PRIMA PROVA SCRITTA N 03 a) Quando essa ha il precetto formulato in maniera generica. b) Quando in essa non è prevista la sanzione. c) Quando essa ha la sanzione

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1352 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore COSTA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2007 Istituzione della patente a punti e del patentino nautico

Dettagli

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti Applicazione della sanzione della perdita dei punti per violazione commessa in momento precedente all entrata in vigore dell

Dettagli

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09

Scritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09 Ritengo interessante segnalarvi due recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 46624/2015 e 46625/2015) in tema di applicabilità delle sanzioni aggravate in caso di guida di veicolo

Dettagli

REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ

REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ L OMICIDIO E TUTTI GLI ALTRI REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ di Alessandro Buzzoni IMPORTANTE Le formule riportate in questo testo sono disponibili online e sono personalizzabili Le istruzioni

Dettagli

Il reato di omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale Il reato di omicidio stradale Lo scorso marzo è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali, nonché disposizioni

Dettagli

SEZIONE VENTESIMA TEST DI VALUTAZIONE: CODICE DELLA STRADA

SEZIONE VENTESIMA TEST DI VALUTAZIONE: CODICE DELLA STRADA SEZIONE VENTESIMA TEST DI VALUTAZIONE: CODICE DELLA STRADA 20 20 TEST DI VALUTAZIONE CODICE DELLA STRADA 1) Nei centri abitati chi emette l ordinanza con cui viene stabilita la precedenza su determinate

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale,

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI * PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI * Con la modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2) sono

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali

Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali COMUNE DI CIS PROVINCIA DI TRENTO Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze comunali Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

CODICE DELLA STRADA Nuovo Codice della Strada Circolari Ministero dell Interno del 12 e 16 agosto 2010.

CODICE DELLA STRADA Nuovo Codice della Strada Circolari Ministero dell Interno del 12 e 16 agosto 2010. CIRCOLARE N.5817 Prot. n. 90.459/CDS Roma, 27 agosto 2010 ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi CODICE DELLA STRADA Nuovo Codice della Strada Circolari Ministero

Dettagli

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI CAPITOLO I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPI GENERALI 1. La legalità formale... Pag. 1 2. Capacità di intendere e di volere...» 3 3. Elemento soggettivo...» 4 4. Cause di esclusione della responsabilità...»

Dettagli

L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore:

L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore: AUTOTRASPORTO CIRCOLARE N. 084 01.04.2016 ALLE IMPRESE ASSOCIATE LORO SEDI Oggetto: Omicidio stradale - pene più severe per i conducenti professionali. Dal 25 marzo 2016 sono in vigore i reati di omicidio

Dettagli

LA FORMAZIONE INFORMA

LA FORMAZIONE INFORMA Polizia Municipale Ravenna Nucleo Comando e-mail: pmncomandocomra@racine.ra.it Intranet: pmncomando LA FORMAZIONE INFORMA FEBBRAIO 2008 COMUNICAZIONI AL PERSONALE (dal 25/01/07 al 25/02/08) 1. ODS n. 25/08:

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRECO Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo

Dettagli

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE a cura di Fabiana Pierbattista 2 marzo 2016 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-D Introduzione

Dettagli

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2014. (15G00129) (GU Serie Generale n.178 del 3-8-2015)

Dettagli