REGOLAMENTO DI RESIDENZIALE PUBBLICA

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1 Allegato alla delib. di C.C. n. 93 del 21/12/2006 COMUNE DI CREVALCORE Provincia di Bologna REGOLAMENTO DI RESIDENZIALE PUBBLICA TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI 1. Il presente regolamento comunale disciplina l esercizio delle funzioni conferite ai Comuni, ai sensi degli art. 3 e 6 della Legge Regionale 24/2001, in materia di interventi pubblici per le politiche abitative, e in particolare, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le relative funzioni amministrative, nell ambito dei principi previsti dalla legge regionale medesima. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per edilizia residenziale pubblica, anche individuata con l acronimo Erp, gli alloggi definiti ai sensi dell art. 20 della L.R. 24/2001; b) per Acer, l ente pubblico economico denominato Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia, derivante dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP della provincia); c) per gestione del patrimonio abitativo, l effettuazione di tutti gli interventi volti a garantire il mantenimento degli alloggi e dei locali ad uso abitativo di proprietà del Comune in condizioni di piena efficienza strutturale e di fornitura dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative degli assegnatari; d) per legge regionale -oppure L.R. 24/2001-, la legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, recante la Disciplina generale dell intervento pubblico nel settore abitativo e le successive modifiche ed integrazioni alla medesima comprensive delle Direttive regionali emanate in materia di Erp. e) per soggetto gestore, il soggetto al quale è affidata la gestione del patrimonio abitativo di proprietà del Comune. ART. 2 COMPETENZE DEI COMUNI 1. Il Comune, ai sensi dell art. 6 della L.R. 24/2001, esercita, in forma preferibilmente associata, le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative e tutti i compiti concernenti l attuazione e la gestione degli stessi. 2.Il Comune inoltre: - può provvedere a integrare le politiche nel settore abitativo con le politiche sociali ed economiche, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di programmazione e sviluppo del patrimonio di erp; - esercita le funzioni amministrative relative alla concessione e alla revoca dei contributi pubblici anche in forma associata; - predispone i programmi volti alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio di erp. 3.Le funzioni di competenza del Comune elencate nei commi precedenti vengono svolte mediante atti di indirizzo generale del Consiglio Comunale, atti della Giunta Municipale di governo del sistema sulla base degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e atti di gestione amministrativa affidati ai Dirigenti dei settori competenti. TITOLO II ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER I RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI 1

2 ART. 3 CONCERTAZIONE SOCIALE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI LOCALI 1. Il Comune, ai sensi dell art. 7 della L.R. 24/2001, informa la propria attività al metodo della concertazione istituzionale, secondo i principi di cui alla L.R. 3 del 1999, favorendo inoltre, l apporto delle parti sociali e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari alla definizione delle politiche abitative a livello locale. 2. Il Comune può, altresì, attivare iniziative di collaborazione e di confronto con altri Enti Locali, finalizzate a sviluppare interventi per rispondere al fabbisogno abitativo dei cittadini, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle fasce sociali deboli. 3. Il Comune, per l attuazione delle iniziative di cui al precedente comma 2, può realizzare progetti di carattere sperimentale con gli altri Comuni, con le Associazioni o Unioni Comunali, con la Provincia e con l Acer, finalizzate in particolare alla gestione dei casi di criticità nella disponibilità di abitazioni in ambiti territoriali anche afferenti a più Comuni. ART. 4 GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO 1. Il Comune, fatto salvo quanto previsto dall art. 52, comma 1, della L.R.24/2001, può gestire il patrimonio abitativo in proprio oppure affidare la gestione ad Acer o ad altro ente mediante apposite convenzioni, in conformità alla normativa vigente, in cui siano espressi i seguenti contenuti: a. la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa; b. gli standard minimi relativi allo svolgimento dell attività e il recepimento del protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e la carta dei servizi a garanzia dei diritti degli utenti; c. gli obblighi, compreso quello dell applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività; d. le modalità dei controlli del Comune sull espletamento delle attività oggetto della convenzione; profili economici. ART. 5 PATRIMONIO ABITATIVO REALIZZATO CON I CONTRIBUTI DI CUI ALL ART. 12 DELLA L.R. 24/ Qualora i Comuni in forma associata inoltrino domanda per la concessione dei contributi di cui all art. 12, comma 1, della L.R. 24/2001 al fine di realizzare, recuperare o adeguare alloggi di Erp, suddetti alloggi sono gestiti in via preferenziale a livello sovraccomunale, nell ambito dell Unione o Associazione di appartenenza. TITOLO III ACCESSO ALL EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E GESTIONE DEGLI ALLOGGI ART. 6 MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP 1. Alla assegnazione degli alloggi il Comune provvede, ai sensi dell art. 25 della L.R. 24/2001, mediante formazione di una graduatoria aperta da approvarsi con atto dirigenziale. In tale ipotesi si procede come segue: - le domande di assegnazione, valutate dalla Commissione di cui all art. 9 del presente regolamento, sono inserite, in base ai punteggi attribuiti, nella graduatoria aperta, che viene aggiornata, in prima istanza entro un anno e successivamente ogni 6 mesi con ulteriore provvedimento dirigenziale; 2. Gli alloggi di Erp disponibili sono assegnati dal Comune secondo l ordine stabilito nella graduatoria risultante dall ultimo aggiornamento. Fino all approvazione e quindi dalla successiva esecutività del presente regolamento, gli alloggi assegnabili vengono destinati sulla base della graduatoria vigente. 3. Per alloggi disponibili si intendono tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica così come definiti dalla Legge Regionale n.24/01, sia nuovi che liberi a seguito di rilascio da parte di precedenti assegnatari per i quali l ente gestore abbia comunicato la disponibilità degli stessi a seguito della consegna delle chiavi da parte del precedente inquilino e che siano a norma e quindi riassegnabili. Per gli alloggi 2

3 individuati come disponibili e immediatamente rassegnabili in seguito a segnalazione dell Ente gestore deve iniziare la procedura di assegnazione entro 30 gg. dalla data di arrivo della comunicazione di disponibilità e possono essere assegnati fino all ultimo giorno di validità di una graduatoria. ART. 7 NORME CONCERNENTI I BANDI DI CONCORSO 1. Il nuovo Bando di concorso generale con graduatoria aperta deve essere pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni consecutivi all Albo Pretorio del Comune. Contemporaneamente, copia del Bando deve essere inviata alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il Comune dovrà assicurarne la massima pubblicizzazione con idonee forme. 2. Ai sensi dell art. 25, comma 2, della L.R. 24/2001, il Bando generale deve contenere i seguenti elementi: le modalità di presentazione della domanda; termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della domanda; i requisiti di cui all art. 15 della L.R. 24/2001, richiesti per l assegnazione dell alloggio, come specificati dalla delibera del Consiglio Regionale n. 327 del 12/02/2002 e successive modificazioni ed integrazioni; le condizioni oggettive e soggettive dei nuclei richiedenti che attribuiscono i punteggi ai sensi del presente regolamento. ART. 8 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi all Ufficio Relazioni con il Pubblico, corredata della necessaria dichiarazione sostitutiva ISEE ai sensi del D.Lgs. n.109/1998 e successive modifiche e integrazioni, e da presentarsi allo stesso nei termini prefissati, può essere presentata da chi possiede i seguenti requisiti da indicare nella stessa : A) CITTADINANZA (riferita al solo richiedente) Può richiedere l assegnazione: a.1) Il cittadino italiano; a.2) il cittadino di Stato aderente all Unione Europea; a.3)il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell art. 27 della L. 189/2002 titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, (sono parificati al permesso di soggiorno biennale anche la somma di più permessi di soggiorno continuativi corrispondenti ad almeno un biennio). In entrambi i casi, dovrà esercitare una regolare attività lavorativa di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; B) RESIDENZA E/O ATTIVITA LAVORATIVA; b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Crevalcore compresi i cittadini iscritti all AIRE; b.2)attività lavorativa esclusiva o principale a tempo indeterminato, o autonomo, nel Comune di Crevalcore; lo svolgimento di detta attività potrà essere documentata o attraverso apposita dichiarazione dell azienda o tramite autocertificazione del richiedente nelle quali si attesti che nel Comune di Crevalcore si trova almeno una sede legale dell impresa alle cui dipendenze il richiedente svolge attività lavorativa per più di sei mesi nel corso di ogni anno di lavoro o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile fiscalmente certificato sul territorio di Crevalcore; b.3)attività lavorativa a tempo indeterminato da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi di Crevalcore. Nel caso di lavoro autonomo la sede legale della Ditta deve essere nel territorio del Comune di Crevalcore. C)TITOLARITA DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI c.1) Tutto il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi ubicati nell ambito provinciale relativo al Comune a cui presenta la domanda ovvero al Comune o ai Comuni a cui si riferisce il bando di concorsoe a cui si riferisce il bando di concorso, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I, calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche proquota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore. 3

4 c.3) nei casi di cui alle lett. c.1) e c.2), qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, la rendita catastale complessiva rivalutata non deve essere superiore a 5 volte la tariffa della categoria catastale di riferimento. D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di e.r.p. cui è seguito il riscatto o l acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione di alloggi di e.r.p.; d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno. E) VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE Il valore per l accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo: e.1) valore I.S.E. Non deve superare Euro Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore ad Euro ,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000, ossia Euro ,71; e.2) valor I.S.E.E. Non deve superare Euro ,00. e.2.1) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall attestazione rilasciata dall INPS è diminuito del 20%. e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione o presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall attestazione rilasciata dall INPS è diminuito del 20%. Le condizioni e.2.1 ed e.2.2 non sono tra loro cumulabili. I valori economici indicati nel presente articolo sono da intendersi modificati implicitamente ogni qual volta intervengono integrazioni normative in materia. I valori economici di cui al presente punto saranno soggetti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, ad aggiornamento in base ai dati ISTAT. F) IL LUOGO IN CUI DOVRANNO ESSERE RECAPITATE AL CONCORRENTE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO. G) DICHIARAZIONI PARTICOLARI 1. Il concorrente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, che sussistono a suo favore i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell art. 15 della L.R. n. 24/2001, nonché in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 dell art. 15 della L.R. n. 24/ Il concorrente deve inoltre dichiarare la composizione del nucleo familiare richiedente che verrà preso in considerazione in sede di eventuale assegnazione di alloggio con ampliamento avvenuto nel tempo dovuto unicamente a nascite di figli, o adozioni o affidi o matrimoni. Tutti i componenti del nucleo originario e indicati nella domanda di assegnazione di alloggio dovranno essere già residenti in un Comune del territorio nazionale. 3. Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare come disciplinata dall art.24 della L.R. 24/2001, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini I.S.E.E. a sensi del D.Lgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell art.3 comma 2 D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 ed al calcolo dei relativi valori I.S.E. ed I.S.E.E.. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare originario richiedente come dichiarato in domanda. 4. Ai sensi dell art.6 comma 6 del D.P.C.M. 242/2001 di modifica alla rubrica dell art.6 del D.P.C.M. 221/1999, il Comune mediante i competenti Servizi si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. compilata sulla base dell ultima dichiarazione reddituale disponibile, sia nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la formazione della graduatoria, sia in sede di assegnazione degli alloggi di Erp. ART. 9 PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA 1. Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono attribuiti in relazione ai condizioni oggettive e soggettive che seguono: 4

5 CONDIZIONI OGGETTIVE, Si intendono tali le situazioni relative alle caratteristiche dell alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente che si indicano di seguito: A.1- situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle situazioni che seguono: A-1.1) sistemazione con residenza da almeno due anni in spazi impropriamente adibiti ad abitazione certificata da un tecnico abilitato p (2) A-1.2) abitazione in alloggio sovraffollato: - tre persone e oltre residenti in alloggio di metratura inferiore allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per 1 persona (metratura ricompresa fra mq.22,00 e mq. 30,00): p (1). - quattro persone e oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 30,1 e mq.48,00 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 2 persone): p (1) - sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 48,1 e mq. 66 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 3 e 4 persone): p..(1) - otto persone e oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 66,1e mq. 80,00 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 5 persone): p (1) - nove persone ed oltre residenti in alloggio di metratura compresa fra mq. 80,1 e mq.92 (standard abitativo previsto dal presente regolamento per 6 e 7 persone): p (1) A-1.3) residenza in alloggio già dichiarato inagibile dall ufficio tecnico comunale: p (2) Il punteggio di cui al punto A-1.1) e A-1.3) non può essere riconosciuto nel caso in cui altri nuclei familiari abbiano ottenuto l assegnazione di un alloggio di ERP in seguito alla residenza in tale abitazione con riconoscimento dell inagibilità. A-1.4) residenza in immobile e/o alloggio con barriere architettoniche inidoneo a ospitare persone con handicap o invalidità di tipo motorio: p (1) A-1.4-bis) residenza in immobile e/o alloggio con barriere architettoniche inidoneo a ospitare persone con handicap o invalidità di tipo motorio dove non è possibile procedere con interventi di abbattimento delle barriere: p (2) Le situazioni di cui ai punti A-1.4) e A-1.4 bis) si riconoscono solo se legate alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-3.1, B-3.2 e B-3.3. A-2) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale. Il provvedimento di esecuzione deve esser stato emanato alla data della domanda. Nella fase di verifica di cui all art.9 del presente regolamento verrà confermato il punteggio assegnato con il presente comma anche se la scadenza di esecuzione dello sfratto è stata rimandata per assicurare una sistemazione alloggiativa all inquilino. Il punteggio attribuito è il seguente: A-2.1) - in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: p ( 3) A-2.2) - per le scadenze successive: p (1). Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio, esistente alla data di presentazione della domanda. 5

6 A-3) sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell alloggio, provvedimento che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, oppure sistemazione precaria che derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall autorità competente: p (3) A-4) nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni ( I.S.E.E.), non superiore al 50% del limite previsto per l accesso. Il punteggio viene riconosciuto anche quando il reddito del nucleo familiare richiedente sia esente I.R.P.E.F. o risulti nullo, ma il nucleo familiare sia in carico e già seguito dallo Sportello Sociale da almeno tre mesi dalla data di emissione del bando e successivamente dalla data di scadenza di presentazione semestrale degli aggiornamenti o per le nuove domande, e di ciò sussista adeguata documentazione (attuazione già in corso di un progetto di intervento accettato dal nucleo). Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione e per quelli con reddito da sola pensione o presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni, il valore I.S.E.E. del nucleo familiare risultante dall attestazione rilasciata dall INPS è diminuito del 20%: p..(1) A-5) nucleo familiare formato da coppia convivente e residente, le cui età sommate non superino anni 60, con anzianità di formazione del nucleo non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda, (verificabile attraverso i dati dell ufficio anagrafe) che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1), A-1.2), A-1.3) A-2), A-3), A-8): p (1) A-6) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più figli minori a carico, che si trovi in una o più situazioni abitative di cui ai punti A-1.1.), A-1.2), A-1.3) A-2),A-3), A-8). La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con l altro genitore del/i minore/i o con altra/e persona/e non legata/e da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1 e 2 grado: p..(2) A-7) richiedente n condizioni di pendolarità quotidiana, con distanza fra il comune di residenza e quello di cui al presente regolamento in cui svolge l attività lavorativa: Da 35 Km e fino a 50 Km: P (0,50) da oltre Km. 50 e fino a 70 Km: p.(1) da oltre Km 70 e fino a 100 Km: p.(1,50) A-8) richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, oggetto comunque di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all anno di presentazione della domanda e all anno in cui la domanda viene sottoposta a verifica ai fini dell assegnazione (art. 12 del presente regolamento) incida nelle seguenti misure percentuali sottoriportate. Nella fase di verifica di cui all art.12 del presente regolamento, la condizione sussiste, anche qualora il concorrente sia soggetto a provvedimento di rilascio e si trovi in sistemazione di precarietà abitativa. A-8.1) in misura superiore al 40% e fino al 55% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.): p.. (0,50) A-8.2) in misura superiore al 55% e fino al 70% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.): p..(1) A-8.3) in misura superiore al 70% e fino al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.): p..(1,50) A-8.4) in misura superiore al 100% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente in materia (reddito I.S.E.): p (2) Le condizioni dei punti A-8.3) e A-8.4) verranno riconosciute solamente se il nucleo risulta a carico e già seguito dallo Sportello Sociale da almeno tre mesi precedenti la data di emissione del bando e successivamente dalla data di scadenza di presentazione semestrale egli aggiornamenti o nuove domande, e di ciò sussista adeguata documentazione (attuazione in corso di un progetto di intervento accettato dal nucleo) Le condizioni A.1.1), A.2) e A.3) non sono cumulabili fra loro e con A 1.2) e A 1.3). La verifica ( e la prova) della sussistenza dei due anni relativamente alle condizioni A 1.1) e A 1.4) è data dalla risultanze anagrafiche o dalla sussistenza di un provvedimento di una Pubblica autorità che acclari la continuità di detta condizione abitativa. CONDIZIONI SOGGETTIVE Si intendono per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente, che seguono: 6

7 B-1) nucleo familiare richiedente con minori a carico. B-1.1) nucleo familiare richiedente con due minori a carico B-1.2) nucleo familiare richiedente con tre minori a carico B-1.3) nucleo familiare richiedente con oltre tre minori a carico p (1) p..(3) p (2) B-2. Nucleo familiare richiedente composto da persone della seguente età: B-2.1) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, con minori o maggiorenni handicappati a carico; p (1) B-2.2) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 65 anni alla data di presentazione della domanda: p..(1) B-2.3) nucleo familiare richiedente comprendente uno o più soggetti anziani ultrasessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti; p (3) Le condizioni B-2.1) e B-2.2) non sono cumulabili con la condizione B-2.3) B-3) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone che siano nelle condizioni di disagio di seguito riportate. Inoltre ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino la seguente diminuzione della capacità lavorativa. B.3-1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 1/3 ed inferiore ai 2/3: p.(1) B.3-2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: p..(2) B-3.3) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la non autosufficienza riconosciuta ai sensi dell art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative: p (3) In caso di presenza nel nucleo di più persone rientranti nella medesima fascia di invalidità, il secondo componente avrà il punteggio della classe immediatamente inferiore. Le condizioni B.3.1), B-3.2) e B-3.3) non sono cumulabili fra loro e con la condizione B-2.3 se riferite alla stessa persona. B-3.4) soggetti che siano in carico e già seguiti, al momento della presentazione della domanda, o all aggiornamento della stessa, da un Servizio Specialistico e di ciò sussista adeguata documentazione (ad es. S.E.R.T., Centro Salute Mentale, Servizio Sociale Minori, servizio Sociale Handicap, Servizio di Neuropsichiatria, ecc ) p (2) B-3.5) soggetti previsti dalla Legge 189/2002 e dal protocollo regionale del 17/06/2004, riconosciuti come rifugiati o in stato di asilo politico, residenti sul territorio comunale. p (3) B-3.6) residenti a Crevalcore da almeno cinque anni p. (1) ART. 10 ISTRUTTORIA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 1. Il Comune provvede all istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarate dal nucleo richiedente e 7

8 accertate d ufficio, formando la prima graduatoria per le assegnazioni entro un anno dal termine stabilito per la ricezione delle domande e successivamente entro 6 mesi dall approvazione dell ultima graduatoria. 2. Il Comune, nell esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda e nei relativi allegati o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria. 3. Sulla base dei criteri di priorità per la formazione della graduatoria di cui all art.8 e 9 sono definiti i punteggi da assegnare. 4. Gli accrescimenti, come previsto dall art.27 comma 1 dell L.R.24/01, intervenuti sul nucleo familiare dichiarato nella domanda, successivamente alla presentazione della richiesta (e fino all assegnazione dell alloggio) per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l assegnazione e vengono considerati ai fini dell attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta di aggiornamento degli interessati pervenga al Comune entro la data di convocazione della Commissione per la formazione della graduatoria. Accrescimenti del nucleo al di fuori di quanto previsto dall art.27 comma 1 della L.R. 24/01 non potranno essere presi in considerazione e non potranno dare luogo a variazioni del nucleo stesso indicato nella richiesta. Tale comunicazione di variazione deve essere fornita in tempo utile entro 30 gg. dal momento in cui si è realizzata. In caso di mancato rispetto di tale termine non si terrà conto di tale accrescimento nell eventuale individuazione e conseguente assegnazione dell alloggio. 5. I richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato per mutamento delle condizioni dichiarate in domanda possono presentare istanza di integrazione della domanda, producendo la relativa documentazione ed atti che motivano e giustificano la richiesta, sempre entro e non oltre il giorno precedente la data di convocazione della Commissione tecnica di cui al successivo articolo per la formazione della graduatoria. La Commissione tecnica esaminerà l istanza e, qualora la ritenga ammissibile la stessa, integrerà nella graduatoria in approvazione, la domanda precedentemente presentata. Le integrazioni verranno accolte fino al giorno precedente la convocazione della Commissione per la definizione della graduatoria. 6. La graduatoria provvisoria predisposta dalla Commissione tecnica, di cui al seguente articolo, viene approvata con provvedimento dirigenziale e viene pubblicata all Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni e l indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso. 7. Entro 20 giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria nell Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione tecnica istituita dal Comune. Decorso il termine di presentazione della documentazione attinente ai ricorsi, la Commissione esaminerà gli stessi entro il termine massimo di 20 giorni. 8. La graduatoria, formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi, verrà determinata in base al punteggio ottenuto ed in caso di richieste aventi il medesimo valore di punteggio, le stesse verranno graduate con precedenza per coloro che hanno il valore ISEE del nucleo familiare inferiore. Per le richieste con medesimo valore ISEE le domande verranno graduate in base al sorteggio. La graduatoria così formata viene ulteriormente pubblicata all Albo Pretorio per trenta giorni e diviene esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. 9. Successivamente, i richiedenti che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate possono presentare, nei tempi previsti dal regolamento, istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione. La Commissione tecnica, in sede di esame delle nuove richieste, esamina l istanza di integrazione e, qualora la ritenga ammissibile, integrerà la domanda precedentemente presentata e verrà considerata, nei tempi previsti dal regolamento, per la stesura della successiva graduatoria approvata assieme alle nuove domande. 10. Le graduatorie successive alla prima verranno approvate e pubblicate ogni sei mesi. Le domande per l aggiornamento delle graduatorie successive alla prima e le integrazioni alle domande già presentate possono essere consegnate al Comune entro 5 mesi dall esecutività della precedente graduatoria. L ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. 11. Per gli aggiornamenti della graduatoria vengono introdotti i seguenti criteri di graduazione delle nuove domande, presentate nei termini previsti dal regolamento e collocate a pari punti, e delle domande già in graduatoria che, a seguito della presentazione di integrazioni da parte dei concorrenti, vengono a posizionarsi in una classe di punteggio inferiore, superiore o pari punti: 8

9 a) le nuove domande e quelle integrate e posizionate in una classe di punteggio superiore a quella precedentemente occupata vengono collocate in coda a quelle della medesima classe di punteggio già graduate in sede di formazione della precedente graduatoria; b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio di cui alla precedente lettera c) vengono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore. Qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. verranno graduate mediante sorteggio. Detta graduazione non è più soggetta a modifiche, anche qualora venissero modificati i valori I.S.E.E. del nucleo familiare concorrente, utilizzandosi in detta ipotesi il valore I.S.E.E. esclusivamente ai fini della graduazione dei pari punteggio. 12. In sede di aggiornamento della graduatoria i ricorsi con esito positivo e conseguentemente allocati in una classe di punteggio superiore vengono graduati assieme alla nuove domande e quelle integrate di pari punteggio mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore. 13. In sede di procedimento di controllo amministrativo formale e sostanziale sulle autocertificazioni inerenti le domande presentate, qualora risultino dichiarazioni mendaci le domande verranno escluse dalla graduatoria. ART. 11 COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L ESAME DEI RICORSI 1.Il Comune, per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Erp, istituisce un apposita commissione tecnica, stabilendone la composizione. 2. Il Comune può procedere d intesa con gli altri Comuni della Associazione o Unione di appartenenza ovvero per ambiti territoriali omogenei alla costituzione di un unica commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Erp. La Commissione opera per l intero ambito territoriale di riferimento. 3 La Commissione è costituita da un rappresentante delle OO.SS. di categoria e da tre esperti in materia. 4.La commissione dura in carica tre anni. I componenti della commissione possono essere rieletti solo per un ulteriore triennio. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti. 5.La commissione provvede alla formazione della graduatoria ed è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso la graduatoria medesima, effettua anche il sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio. ART. 12 ALLOGGI SOTTRATTI O TEMPORANEAMENTE SOTTRATTI ALL ERP Questa Amministrazione ha a disposizione alloggi polifunzionali utilizzati per situazioni particolari e/o di emergenza abitativa e che vengono assegnati in base ad un apposito regolamento. Parte di tali alloggi possono essere assegnati sulla base di graduatorie speciali di cui al seguente art.13. ART. 13 GRADUATORIE SPECIALI 1.Per l assegnazione di alloggi non destinati all Edilizia Residenziale Pubblica l Amministrazione Comunale può istituire graduatorie speciali estraendo dalla graduatoria di E.R.P. coloro che possiedono il requisito di rifugiato politico con riconoscimento ufficiale del proprio status. La graduatoria speciale verrà costruita utilizzando il punteggio acquisito dagli interessati nella graduatoria ERP. ART. 14 ACCERTAMENTO E RIVERIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI 1. In fase di assegnazione dell alloggio il Comune provvede, per i nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria, al preventivo accertamento dell esistenza e della permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio così come previsto agli artt. 8 e 9 del presente regolamento. 2. Si provvederà inoltre a verificare per i cittadini stranieri il possesso della carta di soggiorno o in alternativa il permesso di soggiorno biennale e la regolare permanenza sul territorio nazionale. Per regolare permanenza sul territorio nazionale è da intendersi una presenza effettiva per anno solare non inferiore a 11 mesi che andrà verificata tramite passaporto. Tale presenza dovrà perdurare per tutto il periodo di permanenza della richiesta nella graduatoria. Una eventuale assenza superiore ai 30 gg. potrà avvenire solamente se questa è dettata da motivi di lavoro e dovrà essere autocertificata dal richiedente. La regolare permanenza sul 9

10 territorio nazionale è richiesta a tutti i componenti il nucleo originario dichiarato all atto della domanda di alloggio E.R.P. 3. I requisiti, prescritti ai fini dell assegnazione, e tutte le condizioni oggettive e soggettive devono sussistere e permanere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica precedente l assegnazione dell alloggio Erp; 4. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno di parte degli stessi, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive si provvede a dare comunicazione di ciò all interessato, il quale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione al Comune motivando lo stesso con documentazioni e atti necessari a dimostrare la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni. 5.Il ricorso viene esaminato dalla commissione tecnica per un parere tecnico e il Dirigente del settore competente del Comune provvede ad emanare e comunicare la decisione assunta in merito. 6. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell ultimo nominativo con pari punteggio. 7. Il Comune, mediante i competenti servizi, può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda. ART. 15 ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL ALLOGGIO 1. Gli alloggi liberi immediatamente riutilizzabili vengono assegnati con provvedimento dirigenziale al primo concorrente posizionato utilmente in graduatoria, nel rispetto dei criteri inerenti lo standard abitativo. Per alloggio libero e disponibile s intende: a) l alloggio E.R.P. di proprietà comunale idoneo ad una nuova assegnazione, la cui disponibilità ci sia stata comunicata dall Ente gestore. b) i nuovi alloggi E.R.P. e quelli inseriti nei Piani di Recuperi Urbani per i quali sia pervenuta ai Servizi Abitativi la comunicazione di fine lavoro e la data di consegna per la successiva assegnazione; 2. Gli alloggi vengono assegnati secondo l ordine stabilito nella graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale tenendo conto della metratura e della composizione dell alloggio in rapporto al numero dei componenti il nucleo ed applicando i seguenti parametri: a) gli alloggi con superficie di almeno mq. 22,00 e fino ai 30,00 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 persona; b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 30,1 mq. e 48,00 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 2 persone; c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 48,1 mq. e 66,00 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3-4 persone anche in presenza di una sola camera da letto ma con soggiorno idoneo per ospitare un divano letto; d) gli alloggi con superficie compresa fra 66,1 mq. e 80,00 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5/6 persone con almeno due camere da letto; e) gli alloggi con superficie superiore a 80,1 mq e con almeno due camere da letto sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 7 persone precisando che per ogni ulteriore componente il nucleo, va aggiunta una superficie minima abitabile di 12 mq., oltre gli 80,1 mq. f) per i nuclei familiari composti a partire da 8 persone e oltre sono assegnabili alloggi che, oltre alla metratura sopraindicata, devono avere almeno tre camere da letto. 4. Ai fini dell individuazione dello standard abitativo dell alloggio per l assegnazione di ERP vengono considerati come regolari componenti del nucleo solamente i componenti del nucleo originario indicato nella richiesta di assegnazione e nelle eventuali successive integrazioni come indicato in precedenza. 5. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente in più. 6. Il Comune può effettuare di volta in volta, con singoli provvedimenti, assegnazioni definitive in deroga agli standard fissati ai sensi del comma 3 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione a: Indisponibilità in quel momento di alloggi con standard abitativo idoneo calcolato ai sensi del presente articolo. In caso di assegnazione in deroga di alloggio più piccolo rispetto allo standard abitativo lo stesso verrà assegnato dopo formale accettazione del nucleo nell intesa che nel caso di rinuncia, lo stesso manterrà il diritto a rimanere in graduatoria e quindi a concorrere per le successive assegnazioni. Non si potrà comunque provvedere ad assegnare un alloggio di metratura più grande rispetto allo standard abitativo sopra definito. 10

11 ART.16 REQUISITI NECESSARI PER IL RILASCIO DI IDONEITA ALLOGGIO PER CITTADINI STRANIERI Gli standard abitativi di cui al precedente articolo sono da considerarsi validi per il rilascio della certificazione di idoneità dell alloggio per cittadini stranieri secondo le seguenti casistiche: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 1. I richiedenti dovranno allegare alla richiesta presentata su moduli predisposti dal Comune, oltre all indicazione delle caratteristiche dell alloggio compresa la metratura e la sua composizione (n. di stanze) anche la certificazione di igienicità rilasciata dall ASL di competenza e i certificati di conformità degli impianti idrici, elettrici e termici rilasciati da tecnici abilitati. 2. Quando il ricongiungimento familiare è richiesto da un nucleo familiare promiscuo composto da persone in età e sesso diversi non legati da vincoli di parentela, in sede di rilascio dell idoneità, si valuterà anche il numero dei vani disponibili con particolare riferimento alle camere da letto utilizzabili nell alloggio. 3. Non potrà essere riconosciuta l idoneità dell alloggio ai fini del ricongiungimento familiare qualora l alloggio in esame risulti già occupato da due nuclei anagrafici distinti. 4. Coloro che nell ultimo anno dalla data di presentazione della richiesta di idoneità, hanno effettuato cambio di residenza, sia all interno del Comune che da altro Comune, sono tenuti ad allegare alla richiesta in oggetto le certificazioni previste al punto 2 del presente articolo. RILASCIO IDONEITA DELL ALLOGGIO PER CARTA DI SOGGIORNO, PERMESSO DI SOGGIORNO, CONTRATTO DI SOGGIORNO, ECC.. 5. Nei casi di richiesta di carta soggiorno, permesso e contratto di soggiorno, ecc., in cui si renda necessario il rilascio del certificato di idoneità dell alloggio, si applicano esclusivamente gli standard riguardanti le dimensioni dell alloggio soprarichiamati e gli stessi possono essere ridotti del 30%. In questi casi l idoneità viene rilasciata anche in presenza di un ulteriore scarto fino a due metri quadrati in meno rispetto lo standard previsto. 6. Ai fini dell individuazione dello standard abitativo dell alloggio per il rilascio delle idoneità in tutti i casi previsti ai punti precedenti, vengono considerati come regolari componenti il nucleo familiare anche gli ospiti di cui all art. 27, comma 3, della L.R. 24/2001, coloro che risiedono nell alloggio e che non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell art. 27, comma 1, della medesima L.R. 24/2001 e coloro che sono presenti anche temporaneamente ma impropriamente nell alloggio. ART. 17 INDIVIDUAZIONE, CONSEGNA DEGLI ALLOGGI E RINUNCIA Il Comune, dopo aver proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni attributive del punteggio dei potenziali assegnatari individuati sulla base del numero degli alloggi di ERP disponibili, procede ad individuare d ufficio l alloggio idoneo tenendo conto delle caratteristiche del nucleo e dell adeguatezza degli alloggi disponibili all atto dell assegnazione. Nella individuazione dell alloggio adeguato per ogni nucleo assegnatario verrà considerata anche la sostenibilità sociale dell assegnazione stessa esaminando le caratteristiche dei componenti il nucleo familiare in esame al fine di: evitare la creazione di disagi abitativi in zone del territorio già socialmente disagiate per le caratteristiche dei residenti; evitare la possibilità di realizzazione di situazioni a rischio per il nuovo nucleo assegnatario e per i già residenti; favorire l integrazione sociale del nuovo nucleo assegnatario evitando conflitti con i già residenti; evitare di creare disagio abitativo con promiscuità nell uso di vani valutando l età ed il sesso dei componenti il nucleo. In caso di disponibilità di alloggi privi di barriere architettoniche e/o dotati di appositi strumenti (servoscale, ecc..) gli stessi dovranno prioritariamente essere assegnati a chi risulta in posizione utile in graduatoria ed ha gravi difficoltà di deambulazione certificate da struttura pubblica. Il servizio preposto, individuato l alloggio disponibile ed idoneo in relazione ai criteri in precedenza citati, procede a dare comunicazione dell assegnazione con lettera raccomandata agli interessati convocandoli per l accettazione formale a seguito della quale si procede all assegnazione definitiva dell alloggio con atto del Dirigente. 11

12 4. L accettazione dell alloggio deve essere effettuata dall avente diritto all assegnazione o da persona a ciò delegata. 5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che dovranno risultare dal verbale. E ritenuto motivato il rifiuto all alloggio proposto, quando questo sia determinato dai seguenti motivi: - esistenza di barriere architettoniche nell alloggio o nel fabbricato in caso di concorrente o di componente del nucleo familiare con handicap motorio certificato da struttura pubblica; - necessità di vicinanza a luoghi di assistenza socio-sanitari in seguito a malattie gravi debitamente certificate da strutture pubbliche; - necessità di vicinanza ai servizi pubblici e/o privati essenziali (farmacia, negozi ecc..) solo nel caso in cui l assegnatario sia persona anziana con età oltre i 65 anni; - alloggio non corrispondente alle metrature e condizioni previste dal presente regolamento in relazione al nucleo familiare; 6.Qualora le motivazioni della rinuncia non fossero ricomprese tra le motivazioni di cui al precedente comma, l avente diritto decade dalla graduatoria e non potrà ripresentare domanda per l assegnazione di alloggi di E.R.P. per almeno due anni. Per tale evenienza è previsto un rimborso all Amministrazione Comunale delle spese amministrative sostenute dalla stessa per far fronte alla procedura di assegnazione dell alloggio, calcolate in Euro 300,00 ed in caso di mancato indennizzo l interessato non potrà ripresentare domanda per almeno 4 anni. 7. In caso di rinuncia per le motivazioni previste dal regolamento, l interessato non perde il diritto all assegnazione degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili. 8. Sulla base del provvedimento di assegnazione, L Ente gestore convenzionato o direttamente i competenti servizi comunali, provvedono alla convocazione con lettera raccomandata, qualora non sia stato possibile un reperimento più rapido dell avente diritto, degli assegnatari per la stipula del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell alloggio. L assegnatario che previa diffida dell Ente Gestore o dei competenti servizi comunali, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l alloggio, entro i termini indicati nella comunicazione, è dichiarato automaticamente decaduto dall assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria. 9. Il Comune stabilisce in trenta giorni dalla data di consegna delle chiavi il termine entro il quale l assegnatario deve occupare stabilmente l alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta l automatica decadenza dall assegnazione, l immediata riconsegna della chiave, la definitiva esclusione dalla graduatoria e l impossibilità per l assegnatario di presentare per almeno 6 anni richieste di assegnazione di alloggi di E.R.P.. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento, assunto previo contraddittorio con l assegnatario, durante il quale l interessato può presentare deduzioni scritte e documenti atti a motivare la mancata occupazione, è comunicato con lettera raccomandata. 10. Nel caso in cui si accolgano le motivazioni presentate durante il contraddittorio si adotta l atto di decadenza con sospensione del provvedimento nel quale si fissa il nuovo termine entro il quale l assegnatario, inderogabilmente deve occupare il suddetto alloggio. TITOLO IV GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESDIENZIALE PUBBLICA ART.18 SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE I componenti del nucleo avente diritto, originario o che ha già ottenuto l autorizzazione all ampliamento, così come previsto dall art.24 della Legge Regionale n.24/01 e successive modifiche ed integrazioni, purchè stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell assegnatario ovvero di abbandono dell alloggio. Per abbandono dell alloggio s intende il caso in cui l assegnatario abbia provveduto a trasferire la propria residenza in altro alloggio. Non è ammesso il rientro nell alloggio assegnato sia per l assegnatario che per i restanti componenti il nucleo originario o successivamente ampliato qualora abbandonino l alloggio e trasferiscono la loro residenza in altro abitazione in seguito a: separazione con sentenza già emessa e/o divorzio; perché il nucleo potesse riottenere i requisiti per la permanenza in seguito al superamento dei limiti di reddito e quelli per la titolarità di diritti reali su immobili. 12

13 E ammesso il rientro nell alloggio per coloro che ne sono usciti per matrimonio e quindi per formazione di altro nucleo e che rientrino i seguito a successiva separazione accertata con sentenza e/o divorzio. E ammesso il rientro nel nucleo originario di quei componenti che ne facciano richiesta solo nel caso di situazioni di disabilità successivamente acquisita e certificata. 3. Hanno diritto al subentro i componenti del nucleo originario nonché coloro che sono venuti a farne parte in seguito ad ampliamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Qualora dal nucleo familiare originario dell assegnatario, escono componenti dello stesso in quanto trasferiscono la loro residenza in altro alloggio, gli stessi perdono il diritto di essere considerati componenti del nucleo originario oltre a perdere il diritto di rientrare nell alloggio di ERP, fatto salvo i casi di cui al precedente punto 2. In caso di separazione accertata con sentenza, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice. Nei casi sopra descritti il subentrante deve presentare richiesta di subentro al Comune, entro il termine di 60 gg. dal verificarsi degli eventi di decesso o abbandono dell alloggio da parte dell assegnatario. In caso di separazione, scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l abitazione nell alloggio, deve inoltrare apposita comunicazione al Comune, entro il termine di 60 gg. dalla decisione del giudice, ai fini della voltura del contratto di locazione. Il Comune previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per il mantenimento dell assegnazione di cui all art.15 della legge, autorizza il subentro entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta. Con il subentro ai sensi del comma precedente il subentrante assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all assegnatario deceduto, che ha abbandonato l alloggio, ovvero dal quale si è separato legalmente, o nei confronti del quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, così come previsto dal contratto di locazione a cui si rinvia. Qualora il Comune riscontri la non conformità con le condizioni previste dal punto 7 del presente articolo, dà comunicazione al richiedente dell esito negativo. ART. 19 AMPLIAMENTO DEL NUCLEO ORIGINARIO Per ampliamento del nucleo si intende l aumento dei componenti del nucleo familiare originario e preesistente, così come previsto dall art.24 della legge regionale n.24/01, avvenuto dopo l assegnazione dell alloggio a seguito di: sopravvenienza di figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati; matrimonio; accoglienza nell abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente; affidamento stabilito con provvedimento giudiziario accoglienza nell abitazione di una persona anche non legata da vincoli di parentela e/o affinità qualora tale convivenza con l assegnatario sia stabile sia instaurata ai fini della reciproca assistenza morale e materiale e di conseguenza assimilabile ad un rapporto di convivenza more-uxorio. La stabile convivenza di cui al precedente punto e) comporta la modifica della composizione del nucleo originario preesistente quando ricorrano le seguenti condizioni: la convivenza è instaurata con carattere di stabilità ed è finalizzata alla reciproca assistenza morale materiale e tale finalità dovrà essere dichiarata con apposita autocertificazione dai conviventi; l avvio della stabile convivenza di cui al punto 1/e del presente articolo è comunicato al Comune almeno 30 gg. prima dell avvio della stessa e quindi prima della iscrizione anagrafica del nuovo componente nel nucleo familiare originario ; il Comune verifica la continuità e la stabilità della convivenza che dovrà perdurare ininterrottamente per almeno 8 anni. Le verifiche verranno effettuate con continuità e con le modalità e le tempistiche che l Amministrazione riterrà più opportune ed in particolare con sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale anche in orario serale. L assegnatario che intende procedere all ampliamento del nucleo, dovrà seguire la seguente procedura: - nei casi di cui ai punti a), e d) del primo comma, dovrà comunicare l ingresso dei nuovi componenti nel nucleo entro e non oltre 30 gg. dall avvenuto ingresso; - nei casi di cui al punto b) c) ed e) del precedente comma 1 dovrà comunicare al Comune l ingresso del nuovo soggetto nel nucleo originario in seguito alla nuova convivenza, almeno trenta giorni prima della data in cui intende far decorrere l iscrizione anagrafica nel nucleo originario dello stesso. 13

14 Alla domanda dovranno essere allegate le autocertificazioni dei soggetti interessati alla convivenza attestanti l impegno di entrambi alla stabile convivenza ed alla reciproca assistenza morale e materiale. L ampliamento del nucleo, a seguito di stabile convivenza per almeno otto anni, è autorizzato dal Comune previo accertamento delle seguenti condizioni: -che il nucleo ampliando (nucleo originario più il soggetto a favore del quale è richiesto l ampliamento) risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell edilizia residenziale pubblica previsti all art.15 della Legge Regionale n.24/01 e successive modifiche ed integrazioni. Tali requisiti debbono essere posseduti sia al momento della presentazione dell istanza di ampliamento del nucleo che al momento del rilascio dell autorizzazione di cui alla medesima norma; tali condizioni devono inoltre permanere per tutta la durata della convivenza; - che l assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori ed inoltre che non sia stato soggetto a provvedimenti di richiamo e/o non abbia commesso alcuna inadempienza contrattuale. - che nei confronti dell assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione d annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 delle legge regionale 24/01; - che l alloggio sia idoneo per dimensioni, secondo i parametri dell ERP, ad ospitare il nucleo ampliando (nucleo originario più i soggetti a favore dei quali è richiesto l ampliamento) - che il convivente per il quale si chiede l ampliamento non abbia già in precedenza abbandonato il nucleo stesso.. L ampliamento del nucleo familiare che avvenga in virtù dei punti a), b), c) e d) del precedente comma 1. è automaticamente autorizzato nei 30 gg. successivi alla comunicazione dell assegnatario prevista dal presente regolamento qualora siano rispettati i requisiti previsti per legge per la permanenza in alloggio ERP. In tutti i casi in cui l assegnatario intende ampliare il proprio nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune, secondo le modalità indicate nel precedente comma 3. indicando i dati anagrafici della persona in favore della quale si richiede l ampliamento, e a produrre per tutto il nucleo familiare, compresa la persona a favore della quale si richiede l ampliamento: -la situazione reddituale relativa all ultimo anno (certificazione ISE ed ISEE); -la situazione relativa alla eventuale titolarità di diritti reali. A seguito della comunicazione di avvio della convivenza, il canone è contestualmente determinato tenendo conto della nuova ISE ed ISEE presentata, come richiesto dal comma precedente. Nel periodo di convivenza, di cui al punto e) del primo comma del presente articolo, nei casi in cui il canone così calcolato sia inferiore a quello applicato al nucleo familiare non ampliato, l assegnatario è tenuto a corrispondere il maggiore tra i due canoni. Decorsi otto anni dalla data di comunicazione di cui sopra, ai fini dell acquisizione dell autorizzazione all ampliamento del nucleo familiare, l assegnatario dovrà inoltrare apposita istanza al Comune, entro i 60 giorni successivi, nella quale si riconferma la propria volontà di procedere all ampliamento. Nella suddetta istanza deve essere indicata la situazione reddituale relativa all ultimo anno (certificazione ISE ed ISEE) e patrimoniale del nucleo familiare ampliando al fine di verificarne la conformità con quanto previsto all art.15 della legge regionale 24/01 e per la rideterminazione del canone. Il Comune, previa verifica della presenza dei requisiti di cui al punto 4 del presente articolo, della sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto 8. si pronuncia sul rilascio dell autorizzazione entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta. Il Comune è autorizzato ad eseguire indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate. Il termine dei 60 gg. per il rilascio dell autorizzazione, di cui sopra, può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte del Comune, il quale può richiedere la documentazione integrativa ritenuta opportuna in riguardo ai singoli casi. In caso di mancata integrazione della documentazione da parte dell assegnatario entro 30 gg. dalla richiesta da parte dell Amministrazione Comunale, l istanza viene ritenuta incompleta e decade d ufficio. In tal caso, come in caso di mancata autorizzazione all ampliamento, entro e non oltre 30 gg., la persona a favore della 14

15 quale era stata presentata la relativa comunicazione è tenuta a trasferire altrove la residenza. In caso di inadempienza di quanto sopra indicato, si avvierà la procedura di decadenza per l alloggio in essere ravvisando gli estremi di cui all art.30, 1 comma, lett. A) della L.R. 24/01 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di decesso dell assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 2, lettera b), il Comune può concedere al convivente il subentro solo se in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate e qualora il nucleo familiare sia già in carico ai Servizi sociali comunali. Nel progetto di assistenza l intervento dovrà risultare anche la necessità di un alloggio. Non è concessa facoltà di attivazione dei procedimenti di ampliamento del nucleo familiare prima della decorrenza di anni due dall assegnazione dell alloggio al nucleo familiare assegnatario ed originario. 15. La coabitazione nell alloggio di ERP di familiari o terze persone, cittadini italiani o stranieri, i quali svolgano attività assistenziali e/o di tutoraggio di uno o più componenti il nucleo familiare assegnatario e dimoranti nell alloggio di E.R.P. non vale ai fini del procedimento di ampliamento del nucleo familiare, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica ai fini della dimora nell alloggio e quindi non danno diritto all ampliamento del nucleo. L assegnatario sarà comunque tenuto a dare, comunicazione ai Servizi abitativi dell inizio della coabitazione per fini assistenziali entro 15 gg. dalla sua attivazione così come previsto dall art. successivo. Tali coabitazioni si intendono come ospitalità temporanee. In assenza di comunicazione saranno avviate le procedure di decadenza. ART. 20 OSPITALITA E COABITAZIONE IN ALLOGGGIO DI ERP L ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo familiare originario dell assegnatario, così come previsto ed integrato negli artt. 18 e 19: - è ammessa solo per motivi di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare originario quando tali condizioni sono certificate dallo sportello sociale del Comune; - non comportano in nessun caso modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono diritto al subentro, neanche nel caso in cui i soggetti medesimi abbiano acquisito residenza anagrafica. L ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare ammessa ai fini assistenziali avviene previa autorizzazione da parte del Comune, quando l assegnatario e/o altro componente il nucleo familiare risulti invalido, non autosufficiente o necessiti di continua assistenza. In tal caso, il Comune può autorizzare l ospitalità di assistenti familiari o parenti fino al perdurare della necessità di assistenza che dovrà essere debitamente documentata in sede di richiesta da inoltrarsi al Comune stesso e successivamente approvata dalla sportello sociale del Comune. L ospitalità anche se temporanea e per motivi di assistenza non è ammessa per coloro: - che risultano morosi nel pagamento del canone di locazione e/o delle quote di gestione dei servizi; - a carico dei quali sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della legge 24/01 e successive modifiche ed integrazioni. L assegnatario che intenda ospitare terze persone estranee al nucleo familiare originario è tenuto a presentare preventiva richiesta al Comune nella quale dovranno essere indicati: - i dati anagrafici dell ospite e, qualora lo stesso sia cittadino extracomunitario, deve allegare copia del permesso regolare di soggiorno di quest ultimo; - la documentazione necessaria allo sportello sociale per poter certificare le esigenze di assistenza del soggetto invalido, non autosufficiente o che necessiti di continua assistenza nonché l indicazione della durata presunta dell ospitalità. Nel caso si accerti la mancata comunicazione dell ospitalità verrà addebitata all assegnatario dell alloggio una penale di Euro 100,00 oltre all allontanamento immediato dell ospite pena l avvio della procedura di decadenza dall alloggio. L assegnatario è tenuto a comunicare al Comune la cessazione anticipata dell ospitalità, in qualunque momento esso avvenga. 15

16 L Amministrazione Comunale potrà effettuare accertamenti, in qualsiasi momento, volti a verificare il permanere delle condizioni di ospitalità dichiarate e previste al comma 2. L autorizzazione all ospitalità e negata ovvero revocata in qualunque momento dal Comune, anche su proposta dell Ente Gestore e secondo le procedure previste dal Regolamento per l uso e la gestione degli alloggi di ERP per: - sovraffollamento dell alloggio; - mancato rispetto delle norme e regolamenti d uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza del coabitante. Il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dall assegnazione dell alloggio ai sensi dell art.30 della Legge 24/01 qualora l assegnatario non provveda a far cessare l ospitalità entro 8 giorni dalla comunicazione del provvedimento comunale di diniego. Il Comune, in caso di inottemperanza delle condizioni di ospitalità o di mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, può comunque procedere alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell art.30 della legge regionali n.24/01. Gli assegnatari ed i componenti del relativo nucleo familiare sono tenuti a garantire il rispetto del presente Regolamento e del regolamento d uso e gestione degli alloggi di ERP da parte degli ospiti. ART. 21 MOBILITA DEGLI ASSEGNATARI La mobilità degli assegnatari negli alloggi di ERP è disposta dal Comune, ai sensi dell art. 28 della L.R. 24/2001, su richiesta dell assegnatario o d ufficio a favore di coloro che risultano essere componenti regolari del nucleo familiare assegnatario con esclusione quindi degli ospiti e/o di coloro che sono in attesa di far parte del nucleo per ampliamento dello stesso, e riguarda l intero nucleo originario dell assegnatario che dovrà pertanto lasciare il precedente alloggio entro 60 gg. dalla comunicazione di mobilità. La mobilità può essere richiesta dall assegnatario non prima di due anni dalla data in cui lo stesso ha preso la residenza anagrafica nell alloggio di ERP occupato in quel momento. MOBILITA D UFFICIO 1. La mobilità d ufficio può essere disposta: - per esigenze di ristrutturazione; - per sottoutilizzazione degli alloggi, intendendosi per sottoutilizzazione l utilizzo di un alloggio di metratura e stanze superiore a quanto previsto dai parametri di ERP indicati nel presente regolamento per le assegnazioni degli stessi; - per situazioni conflittuali con altri utenti e quindi segnalate dal gestore; - per risolvere problemi di morosità; -per la sopravvenuta mancanza delle condizioni che hanno permesso l assegnazione di quell alloggio (per esempio: l assegnazione di un alloggio privo di barriere per la presenza di un handicap che è successivamente venuto a mancare); - per risolvere situazioni sociali e/o sanitarie valutabili dallo Sportello Sociale del Comune. 2. Solo nel caso di mobilità disposta d ufficio per esigenze di ristrutturazione, il Comune: assicura il trasferimento in altro alloggio di ERP; presta formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori; presta garanzia sulla possibilità per l assegnatario, su sua richiesta, di rientrare nell alloggio a conclusione dei lavori; può provvedere alle spese di trasloco nell alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario solamente per i nuclei la cui situazione economica (valore ISE) sia inferiore al 50% del valore limite previsto per l accesso all ERP. 3. Nelle altre ipotesi di mobilità d ufficio, il Comune assicura il trasferimento dell assegnatario in altro alloggio di E.R.P. situato nell ambito del territorio comunale. In caso di rifiuto da parte dell assegnatario, il Comune provvede a una maggiorazione del 25% del canone più una penale per ogni annualità di mancata mobilità corrispondente a Euro. 16

17 MOBILITA RICHIESTA DALL ASSEGNATARIO 4. Nei casi di mobilità richiesta dall assegnatario viene istituita un apposita graduatoria aperta, aggiornata periodicamente ogni anno, nella quale sono collocate le domande dei richiedenti, in base a punteggi attribuiti in presenza delle seguenti condizioni: -A- Inidoneità dell alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali dei suoi occupanti, intendendosi per inidoneo l alloggio che rientra almeno in uno dei seguenti parametri, in rapporto alle condizioni personali: conformazione dell alloggio accessibilità all alloggio (barriere architettoniche, assenza di ascensore ecc.) ubicazione dell alloggio rispetto a strutture assistenziali o familiari di supporto ubicazione dell alloggio che possa causare devianza certificata da appositi servizi - Si elencano le condizioni personali, che rapportate all inidoneità dell alloggio di cui sopra, possono comportare l attribuzione di punteggio: invalidità superiore ai 2/3 suddivisa : p. ( 5) se totale p. (3) se non totale (dal 67% al 99%) Condizioni di salute: p..(4) gravi patologie accertate dalla struttura pubblica p (5)malattia cronicizzata accertata dalla struttura pubblica p (3) esigenze di cura ed assistenza in strutture mediche p (9)presenza minorenne (portatore di handicap, con certificazione U.S.L.) p (3) esigenze di cura e assistenza da parte di familiari con supporto quotidiano Età: certificazione U.S.L.) p (1) se anziani oltre 65 anni p (3) se anziani oltre 75 anni p (4)presenza minorenne (portatore di handicap, con p (1) presenza di minorenni -B- Inidoneità dell alloggio che non sia in relazione a particolari condizioni dei suoi occupanti: sottoaffollamento: a) numero tre persone in meno rispetto allo standard abitativo di cui al presente regolamento: p. (3) b) numero una o due persone in meno rispetto a tale standard: p. (2) sovraffollamento: a) numero quattro o più persone in più rispetto allo standard abitativo di cui al presente regolamento: p. (3) b) numero tre persone in più rispetto a tale standard: p. (2) c) numero una o due persone in più rispetto a tale standard: p. (1) Disagio economico (spese accessorie superiori od equivalenti al canone di locazione): p. (1) Assegnatari di alloggi compresi nei piani di vendita e non intenzionati all acquisto: p. (1) A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione delle domande dando la precedenza a quelle aventi data anteriore (in caso di presentazione nella medesima data si terrà presente il numero di protocollo). ART. 22 MOBILITA SOVRACOMUNALE DEGLI ASSEGNATARI 1. Il Comune può optare, nell ambito della Associazione o Unione di Comuni di appartenenza, per una gestione della mobilità anche a livello sovraccomunale, favorendo forme di collaborazione tra i Comuni 17

18 appartenenti alla Associazione o Unione comunale di riferimento e al fine di garantire una maggiore disponibilità di alloggi a favore dei soggetti interessati. 2. Il Comune, nell ipotesi di cui ai comma 1, dà preferenza alle richieste di mobilità per l avvicinamento al luogo di cura e assistenza per motivi di salute e a quelle per l avvicinamento ai familiari per necessità di assistenza. 3. Al Comune è consentita, altresì, la stipula di eventuali Accordi con il Comune del capoluogo, considerata la densità di alloggi in quest ultimo presente, o altri Comuni, per disciplinare ipotesi speciali di mobilità. 4. Per l individuazione delle procedure di mobilità intercomunale degli assegnatari si applica quanto disposto dall art. 5, comma 3, lett. c), della L.R. 24/2001. ART. 23 GESTIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA DISPOSTA SU RICHIESTA DELL ASSEGNATARIO 1.Il Comune provvede alla raccolta e verifica delle domande ed alla assegnazione dei punteggi. 2. La Commissione tecnica prevista per la graduatoria di ERP provvede, dopo l esame delle domande, alla formazione ed aggiornamento annuale della graduatoria. 3. Per la mobilità è proposto all assegnatario un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo dichiarate nella domanda di mobilità. 3. La rinuncia sottoscritta dall assegnatario all alloggio comporta l esclusione dalla graduatoria. L interessato non potrà presentare nuova domanda per almeno 4 anni, decorrenti dalla data di esclusione. 4. Per poter avviare la mobilità l Amministrazione Comunale prevede lo stralcio dagli alloggi disponibili per le assegnazioni di E.R.P., di un alloggio con le caratteristiche idonee a soddisfare le esigenze dichiarate dal nucleo classificatosi primo in graduatoria. Ai fini delle successive mobilità, verrà, destinato l alloggio che si è liberato in seguito alla prima mobilità e così avverrà per le mobilità successive, prevedendo, quando è possibile, anche scambi di alloggi tra i nuclei componenti la graduatoria di mobilità. 5. In caso di rinuncia ingiustificata dell alloggio proposto è previsto oltre a quanto sopra indicato anche il rimborso da parte del rinunciatario delle spese amministrative sostenute dall Amministrazione Comunale e calcolate in via di previsione in Euro 500,00. ART.24 USO E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP PARTE PRIMA Punto 1 (Oggetto ed ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 25, comma 6, lett. a) ed e), della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, e della Deliberazione del Consiglio Regionale dell Emilia-Romagna 30 luglio 2002, n. 390, le modalità d uso degli alloggi e delle parti comuni degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito E.R.P) e le modalità di accertamento e contestazione delle relative violazioni. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono richiamate nel contratto di locazione delle unità immobiliari individuate come alloggi E.R.P., ai sensi dell art. 20, commi 1 e 2, della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, e sono parte integrante e sostanziale del medesimo. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento poste in essere dagli assegnatari degli alloggi E.R.P., dai componenti dei loro nuclei familiari nonché da terzi ammessi temporaneamente all interno degli alloggi costituiscono inadempimento del contratto di locazione. 3. Le disposizioni del presente regolamento relative all uso delle parti comuni sono richiamate, in quanto compatibili, nei contratti con cui sono concesse in uso porzioni di immobili E.R.P. con destinazione non abitativa. PARTE SECONDA Punto 1 (Edifici a proprietà mista) 18

19 1. Nei confronti degli assegnatari di alloggi E.R.P. compresi in edifici a proprietà mista di cui all art. 23 della L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni del regolamento approvato dall assemblea dei condomini, ai sensi dell art c.c. 2. Gli assegnatari di alloggi E.R.P. compresi in edifici a proprietà mista hanno diritto di voto nell assemblea dei condomini, in luogo del Comune e dell Ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese per i servizi condominiali a loro carico nonché alle modalità di gestione dei medesimi. Gli assegnatari hanno diritto di voto relativamente alla singola quota millesimale dell alloggio occupato. Punto 2 (Compiti dell Ente gestore) 1. L Ente gestore del patrimonio E.R.P. è incaricato dal Comune di Crevalcore della vigilanza sulle modalità d uso degli alloggi e delle parti comuni degli immobili E.R.P., dell accertamento e della contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento ed è tenuto alla attestazione e documentazione delle violazioni stesse. 2. L Ente gestore cura la conoscenza dei diritti e dei doveri degli assegnatari di alloggi E.R.P. e promuove la corretta informazione sulle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi anche della collaborazione delle Organizzazioni rappresentative degli assegnatari. 3. L Ente gestore istituisce il Servizio di mediazione sociale dei conflitti, al quale possono rivolgersi gli assegnatari avanzando richieste al fine di affrontare e risolvere i problemi di convivenza negli edifici di E.R.P. Il Servizio di mediazione sociale dei conflitti interviene utilizzando le tecniche professionali della mediazione e conciliazione sociale e proponendo soluzioni al fine di agevolare la bonaria composizione dei conflitti insorti. 4. L Ente gestore comunica tempestivamente agli assegnatari di alloggi E.R.P. compresi in edifici a proprietà mista gli avvisi di convocazione delle assemblee dei condomini per le deliberazioni relative alle spese per i servizi condominiali che fanno loro carico nonché alle modalità di gestione dei medesimi, espressamente invitandoli ad esercitare il diritto di voto ai sensi del punto 1, comma 2, della parte seconda del presente articolo. 5. L Ente gestore, in sede di discussione dei regolamenti di condominio degli edifici a proprietà mista, è tenuto a proporre per l approvazione alle assemblee dei condomini i contenuti del presene regolamento. PARTE TERZA (Uso e gestione degli alloggi di E.R.P. e delle parti comuni) PUNTO 1 Destinazione d uso dell alloggio. Obblighi e divieti di carattere generale 1. Gli assegnatari sono tenuti: ad utilizzare l'alloggio assegnato ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione o vi sia espressa autorizzazione scritta da parte dell'ente gestore; ad usare, nella conduzione dell'alloggio e degli spazi accessori e di pertinenza ad uso esclusivo, la diligenza di cui all'art c.c., avendo pertanto la più ampia cura degli stessi al fine di mantenerli nello stato medesimo in cui sono stati consegnati, salvo il naturale deterioramento derivante dall'uso corretto e dalla vetustà; a corrispondere all Ente gestore oltre al canone di locazione, i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati e quanto di loro spettanza ai sensi del contratto di locazione e della ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari di alloggi E.R.P., di cui all art.25 del presente regolamento. Qualora venga costituita e regolamentata l autogestione ai sensi degli artt. 22, comma 2, e 25, comma 6, lett. c della L.R. Emilia- Romagna 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, l Ente gestore addebita, in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime, sulle bollette di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati, specificandone la voce, le quote relative ai servizi accessori. a corrispondere, secondo la quota di propria spettanza, le spese deliberate dall'assemblea dei condomini degli edifici a proprietà mista concernenti servizi ed interventi manutentivi. 19

20 2. È fatto divieto agli assegnatari di: modificare la struttura degli alloggi, né costruire manufatti, recinzioni, verande o altre opere, recare danno ai muri, alle scale, all'ascensore e alle finiture della casa, trasportando mobili e cose senza le opportune cautele; modificare, in qualunque modo, l'estetica dei fabbricati, realizzare innovazioni nell'immobile, costruire baracche nei cortili ed esporre targhe ed insegne visibili all'esterno dei fabbricati; attivare l impianto di uffici professionali, né l esercizio di industrie e commerci, fatto salvo il lavoro a domicilio secondo le modalità previste in materia dalle vigenti Leggi e Regolamenti; effettuare adattamenti e modifiche alle parti di uso comune ed esclusivo, anche se con lo scopo di migliorarle, in mancanza della preventiva autorizzazione del Comune e comunque utilizzare per uso esclusivo parti comuni del fabbricato o delle pertinenze. Punto 2 Obblighi specifici nell uso degli alloggi e delle parti comuni Riparazioni e manutenzione ordinaria dell alloggio 1. Gli assegnatari sono tenuti a provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni ordinarie relative alla conservazione dell alloggio di competenza, secondo quando previsto nella tabella di ripartizione degli oneri di manutenzione di cui all art.25 del presente regolamento e, per quanto non previsto, secondo le norme contrattuali o, in mancanza, secondo le norme del Codice Civile. 2. Gli assegnatari sono tenuti a collocare il nome del conduttore sia nella tastiera esterna dei campanelli quanto nelle targhette all'ingresso di ciascun appartamento, nei contatori luce e nella cassetta della corrispondenza. Punto 3 Uso degli spazi comuni 1. Gli assegnatari sono custodi dell immobile a loro locato e sono tenuti a servirsi correttamente dei locali e degli spazi comuni secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari ed eventuali condomini di farne parimenti utilizzo. Qualora venga realizzata l autogestione l uso dei locali e degli spazi comuni verrà disciplinato mediante apposito regolamento per l autogestione. 2. Gli assegnatari sono tenuti a provvedere alle riparazioni nonché alle manutenzioni ordinarie relative alla conservazione degli spazi comuni, secondo quando previsto nella tabella di ripartizione degli oneri di manutenzione di cui all art.25 del presente regolamento, e per quanto non previsto, secondo le norme contrattuali o in mancanza secondo le norme del Codice Civile. 3. Gli assegnatari devono provvedere alla cura degli spazi comuni e alla loro pulizia, oppure corrispondere, in base alla ripartizione ex art Codice Civile, nonché da quanto previsto al seguente art.25 le spese di pulizia delle parti comuni dello stabile affidata ad impresa all'uopo attrezzata ed individuata dall'ente gestore, dal condominio o secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'autogestione, ove esistente; 4. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all Ente gestore tutte quelle situazioni di pericolo o di danno temuto al fabbricato o ad alcune parti di esso per consentire un pronto ed efficace intervento, al fine di scongiurare pericoli a persone e cose. In ogni caso qualora l evento dannoso si verificasse, ciascun assegnatario è tenuto a darne subito comunicazione all Ente gestore, anche al fine della copertura assicurativa. Punto 4 Attività ricreative negli spazi comuni 1. Le attività ricreative e di gioco sono consentite negli spazi comuni all uopo destinati. Le attività ricreative e di gioco sono vietate su scale, pianerottoli e, in genere, in luoghi pericolosi per l incolumità delle persone. Punto 5 Responsabilità per danni o disturbi arrecati da minori 1. Gli assegnatari sono tenuti ad esercitare un adeguata vigilanza sui minori su cui esercitano potestà o tutela al fine di impedire che il loro comportamento, sia all interno degli alloggi che negli spazi comuni, possa recare disturbo o danno alle cose ed alle persone. 20

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