GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO QUADRO ESEGETICO E PECULIARITÀ NELL AMBITO DELLA P.A.

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1 GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO QUADRO ESEGETICO E PECULIARITÀ NELL AMBITO DELLA P.A. di Marco Campo (Funzionario amministrativo del Ministero degli affari esteri) Capitolo I... 1 Gli Uffici di diretta collaborazione Uffici di diretta collaborazione Separazione tra direzione politica e direzione amministrativa Lavoro pubblico e legge Bassanini Lavoro pubblico e riforma Brunetta. Aspetti particolari Modiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n Uffici di diretta collaborazione e riforma Brunetta... 5 Capitolo II... 6 Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione Contenimento delle spese per le consulenze nelle pubbliche amministrazioni Conferimento di incarichi ad esperti estranei alle pubbliche amministrazioni (art. 7, comma 6, dlgs. n. 165 del ) Conferimento di incarichi ad esperti e consulenti negli Uffici di diretta collaborazione (art. 14, comma 2, dlgs. n. 165 del ) Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa negli Uffici di diretta collaborazione e controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti Capitolo I Gli Uffici di diretta collaborazione Nel presente capitolo saranno affrontati ed approfonditi i seguenti punti: gli Uffici di diretta collaborazione nelle amministrazioni statali e il loro inserimento sistematico nella normativa sul lavoro pubblico; Riforma Bassanini ; aspetti particolari della riforma Brunetta ; l applicazione della riforma sul lavoro pubblico agli Uffici di diretta collaborazione ed eccezioni. federalismi.it n. 20/2010

2 1.1.1 Uffici di diretta collaborazione. La peculiarità degli Uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro richiede un breve excursus normativo che, partendo dalla costituzione formale di tali strutture, senza la pretesa di essere esaustivo nell ambito del vasto panorama delle amministrazioni statali, giunga fino alle ultime riforme che hanno riguardato il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, costituì formalmente i gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prevedendo le dotazioni di personale, i criteri di scelta degli stessi, nonché le funzioni di collaborazione da prestare al Ministro e al Sottosegretario, con l espressa previsione di divieto di intralcio alla normale azione degli uffici amministrativi e di sostituzione agli stessi Separazione tra direzione politica e direzione amministrativa. Con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, fu espressamente stabilito per la prima volta il principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con la necessaria conseguenza di dover riorganizzare, anche da un punto di vista strutturale, gli uffici dei singoli dicasteri 2. Veniva, inoltre, inequivocabilmente sancita l autonomia della dirigenza amministrativa nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, come d'altronde successivamente ribadito nell articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con questa norma sono state definite, infatti, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo, consistenti nella definizione degli obiettivi e programmi da attuare da parte della dirigenza, nonché nella decisione inerente l adozione di precisi atti normativi ed amministrativi. Inoltre, la norma faceva salva la residua competenza generale dei dirigenti all adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, attribuendogli da una parte autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, e dall altra la responsabilità in via esclusiva dell attività amministrativa, della gestione e dei risultati. 1 Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, art. 5: I gabinetti e le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata, collaborano all'opera personale del Ministro o del sottosegretario di Stato, ma non possono intralciare l azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi. 2 La legge 23 ottobre 1992, n. 421, di delega al Governo per la razionalizzazione del pubblico impiego, prevedeva infatti alla lettera g), primo comma, articolo 2 la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti.

3 1.2.1 Lavoro pubblico e legge Bassanini. Successivamente, la legge 15 marzo 1997, n. 59 intervenne sulla riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, interessando profondamente anche le strutture di gabinetto e delegando il Governo all emanazione di appositi provvedimenti di regolamentazione. Tali regolamenti avrebbero così riempito un vuoto normativo che fino ad allora era stato colmato con la prassi amministrativa. Partendo da tali presupposti la legge Bassanini ha agito su due fronti: da una parte con l articolo 13, comma 1, ha introdotto il comma 4 bis, articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi, la necessità di un apposito regolamento governativo per il riordino e l organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione; per l emanazione di questi regolamenti si prevedeva, in particolare, una doppia deliberazione del Consiglio dei Ministri, il parere del Consiglio di Stato e il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Dall altra parte, la legge Bassanini ha delegato il Governo a rivedere il trattamento economico degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione e ha richiesto di diversificare le funzioni di staff e di line delle articolazioni dei Ministeri, ribadendo la necessità di impedire agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze ordinarie degli apparati amministrativi 3. In seguito il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riordinando i precedenti assetti della riforma del pubblico impiego, ha mantenuto al comma 2 dell articolo 14 la previsione di appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, determinando altresì l abrogazione del regio decreto legge 10 luglio 1924, n a decorrere dalla data della loro entrata in vigore 4. Infine sono stati emanati i regolamenti degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, istituzionalizzando in tal modo la differenza tra i cosiddetti uffici di staff, di assistenza all organo di vertice a cui è affidata la direzione politica, e gli uffici di line, a cui sono affidate le funzioni meramente amministrative di competenza della dirigenza Lavoro pubblico e riforma Brunetta. Aspetti particolari È necessario, inoltre, ricordare che nell ambito dell assetto normativo sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni così delineato, si è inserita la legge 4 marzo 2009, n. 15, contenente la delega finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Il Governo è stato 3 V. legge 15 marzo 1997, n. 59 art. 12 lettera n) con cui il legislatore ha delegato il Governo a rivedere il trattamento economico degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione e la lettera o) con cui ha richiesto di diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione ribadendo la necessità di impedire agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali 4 Vedi il D.P.R n. 230 Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

4 così delegato a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e, in attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n L intervento del legislatore delegato ha riguardato la struttura del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo per la prima volta i concetti di matrice privatistica di performance e di premialità. È da precisare innanzitutto che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha lasciato inalterata la formulazione dell articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fonte primaria che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 5. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 introduce, inoltre, all articolo 3 il criterio della performance, quale strumento di valutazione dell azione amministrativa volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti. È stata prevista, infine, nell ambito del Titolo III relativo a merito e premi, all articolo 19, la corresponsione di un differente trattamento economico accessorio, a secondo del livello di performance raggiunto. In particolare, è stato creato un legame diretto tra le valutazioni sulla performance e il premio da assegnare ai pubblici dipendenti non appartenenti alla dirigenza, sulla falsariga del rapporto di lavoro previsto per la dirigenza pubblica, che, sulla base della dinamica obiettivi-risultati, prevede l erogazione della cosiddetta retribuzione di risultato Modiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 La disposizione sui criteri per la differenziazione delle valutazioni di cui all articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, va letto in combinazione con l articolo In base a quest ultima disposizione i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori collegati alla performance, innovando la precedente formulazione che collegava tali trattamenti alla c.d. produttività, standard privatistico di difficile applicazione alle pubbliche amministrazioni. Il titolo II inserisce, quindi, un vero e proprio sistema di valutazione, sulla base della quale il personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni viene inserito in una graduatoria, secondo tre diversi livelli di performance. In base al posizionamento in graduatoria, un quarto del personale è collocato nella fascia di merito alta, con attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio. La metà del personale è collocata, invece, nella fascia di merito intermedia, con corrispondente 5 Dlgs 165/2001, art. 14. comma 2: Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n di modifica dell articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5 attribuzione del restante cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio; infine, il rimanente quarto del personale, classificato nella fascia di merito bassa, non potrà ricevere alcun trattamento accessorio collegato alla performance. Dopo aver esaminato la disciplina ordinaria relativa al trattamento economico accessorio, si rende necessario l esame della particolare normativa per gli addetti agli Uffici di diretta collaborazione, dettata dall articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Come ricordato, il titolo IV del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 non ha modificato la disciplina degli Uffici di staff del Ministro, che permane nella sua interezza e in particolare nella normativa già dettata dal comma 2 dell articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n L attuale disciplina prevede un trattamento economico accessorio per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione, non appartenenti alla dirigenza, che consiste in un unico emolumento, sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Si tratta della cosiddetta indennità di diretta collaborazione Uffici di diretta collaborazione e riforma Brunetta Relativamente all applicazione della riforma Brunetta agli Uffici di diretta collaborazione si possono esprimere alcune valutazioni iniziando proprio dall indennità di diretta collaborazione. Questo peculiare emolumento presenta due caratteristiche fondamentali: la prima è riscontrabile nella specialità, derivante da norme di rango legislativo e regolamentare, che dettano una vera e propria disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria sul trattamento accessorio spettante al restante personale disciplinato dai contratti collettivi; la seconda attiene alla funzione di staff, propria degli Uffici di diretta collaborazione, che contraddistingue sia l attività svolta in tali ambiti che il corrispettivo economico accessorio, con la previsione di un apposita flessibilità nella prestazione lavorativa da svolgere nell ambito della diretta collaborazione con il Ministro. Inoltre, un dettaglio che l operatore potrà riscontrare nella concreta applicazione della normativa in esame, è dato dalla previsione della liquidazione per mensilità. L articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, infatti, un indennità da corrispondere mensilmente. Tale ultimo dato normativo, apparentemente superfluo, poco si concilia con quanto previsto dalla nuova disciplina prevista per l erogazione del trattamento accessorio ordinario. Quest ultimo, infatti, potrà essere attribuito solo successivamente alle valutazioni sulla performance che la normativa non 7 Tale norma contiene l attuazione della delega prevista dall articolo 12 della legge Bassanini che, alla lettera n), primo comma, richiedeva al Governo di rivedere per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari.

6 richiede con cadenza mensile. Non si esclude, invece, l applicazione della nuova valutazione sulla performance per gli ulteriori effetti che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 potrà avere per la corresponsione di premi, l avanzamento di carriera e per quanto attiene alle materie di organizzazione degli uffici, ora escluse dalla contrattazione collettiva. La seconda applicazione concreta della riforma Brunetta agli Uffici di diretta collaborazione riguarda la trasparenza. Andranno infatti pubblicati sul sito istituzionale dei Ministeri, nella sezione trasparenza, valutazione e merito, anche i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo 8. Capitolo II Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione Nel presente capitolo sarà esaminata la disciplina relativa al conferimenti di incarichi a collaboratori esterni, che rispecchia nelle sue articolazioni la già affrontata distinzione tra uffici meramente amministrativi e uffici di staff, nell ottica della separazioni delle funzioni tra uffici di diretta collaborazione e le altre articolazioni interne dei Ministeri. A tal fine risulta utile una preliminare panoramica sulla normativa di contenimento della spesa nelle pubblica, che definisce anche i limiti del ricorso alle collaborazioni esterne Contenimento delle spese per le consulenze nelle pubbliche amministrazioni. Nel nostro ordinamento è presente una grande quantità di provvedimenti relativi al contenimento della spesa pubblica e delle consulenze nelle pubbliche amministrazioni. Fra le misure adottate nel 2010, va ricordato innanzitutto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che prevede numerosi tagli alla spesa pubblica, tra cui quella per consulenze e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa 9. Precedentemente, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, sulla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, aveva superato il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, ivi compresi gli incarichi individuali con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi dell articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Come espressamente statuito dalla norma 8 V. Dlgs. 150/2009 art. 11, comma 8, lettera h. 9 V. in particolare l art 6, comma 7, e l art. 9, comma 28, che prevedono rispettivamente tagli alla spesa pubblica per incarichi di consulenza e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

7 che inizialmente aveva introdotto il divieto, e precisamente dal comma 7, articolo 17, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante norme sui provvedimenti anticrisi, il fine della disposizione era quello di conseguire l obiettivo del contenimento della spesa tramite un contingentamento delle risorse destinate all assunzione di personale. Un simile intervento trova numerosi precedenti nelle leggi finanziarie e, più recentemente, nelle manovre di contenimento della spesa varate in via di urgenza dal Governo con lo strumento del decretolegge. La legge 26 febbraio 2010, n. 25 ha ristabilito successivamente la consueta riduzione delle risorse assegnate alle singole amministrazioni con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, e ha rimosso un vincolo che, per il procedimento troppo complesso e articolato, rischiava di impedire per un tempo indefinito le nuove assunzioni. Anche in passato il Governo era intervenuto in via di urgenza per modificare la disciplina sulla gestione delle risorse umane esterne 10. In particolare, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, all articolo 32, aveva modificato la disciplina ordinaria di conferimento di incarichi esterni, al fine di ridurre il ricorso alle cosiddette consulenze, richiedendo requisiti più restrittivi 11. Giova infine ricordare che a partire dalla legge finanziaria del 2006 è stato fissato un tetto massimo di spesa per le consulenze nelle pubbliche amministrazioni Conferimento di incarichi ad esperti estranei alle pubbliche amministrazioni (art. 7, comma 6, dlgs. n. 165 del ). Nella stesura iniziale, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all articolo 7, comma 6 conteneva una generica disciplina che permetteva alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi ad esperti di provata competenza 13. Successivamente, la legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, ha sostituito la disposizione in esame, introducendo degli elementi di delimitazione per il ricorso alle consulenze e, più precisamente, la necessità dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 10 La normativa di riferimento è contenuta nell articolo 7, comma 6, del Dlgs. 30 marzo 2001, n V. nota precedente. Da una generica formulazione che richiedeva unicamente una provata competenza si è passati ad una più articolata richiesta di presupposti necessari per il conferimento dell incarico 12 Cfr art. 1, comma 187, legge 23 dicembre L art. 7, prevedeva al comma 6 che le pubbliche amministrazioni per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

8 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Inoltre, venivano aggiunti due ulteriori commi, il 6-bis e il 6-ter, richiedenti il requisito previo dell emanazione e pubblicazione di una procedura comparativa finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al comma Conferimento di incarichi ad esperti e consulenti negli Uffici di diretta collaborazione (art. 14, comma 2, dlgs. n. 165 del ). Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contiene un ulteriore norma che consente a particolari settori della pubblica amministrazione di ricorre a contratti di collaborazione coordinata e continuativa: si tratta del comma 2 dell articolo 14, riguardante gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Come già ricordato, l articolo 14, dopo aver specificato le modalità di esercizio delle funzioni attribuite agli organi di vertice dei Ministeri dall articolo 4, disciplina le strutture di staff deputate alla diretta collaborazione del Ministro, prevedendo, da una parte, la possibilità di ricorrere oltre che a personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, anche ad esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e, dall altra, il meccanismo del cosiddetto spoil system 14. Da tale disposizione si ricava il principio secondo cui alla base di questi particolari incarichi vi è un rapporto fiduciario con il Ministro. La norma in esame prevede, inoltre, l emanazione di appositi regolamenti per l istituzione e la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n A seguito di quanto ricordato, ogni Ministero si è dotato di un proprio regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, che costituisce, insieme all articolo 14 del dlgs. 165/2001, il titolo giuridico per il conferimento di questi particolari incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. È utile precisare che i regolamenti di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione sono stati emanati secondo una struttura comune. Si ricorda a tale proposito, la procedura seguita per la loro emanazione ex comma 4 bis, articolo 17, legge 23 agosto 1988, n Innanzitutto sono comuni a tutti i regolamenti le disposizioni che elencano le strutture appartenenti agli Uffici di diretta collaborazione (a titolo di esempio: il Gabinetto, la Segreteria particolare del Ministro, l Ufficio legislativo, la Segreteria tecnica). Vengono 14 Prevede infatti l art. 14 al comma 2 che all atto del giuramento del Ministro tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente 15 Vedi capitolo I, paragrafo idem.

9 inoltre individuati i requisiti per la nomina dei responsabili di tali Uffici: di norma il Segretario particolare e il Capo della Segreteria sono scelti unicamente in base al rapporto fiduciario con il Ministro, mentre gli altri responsabili appartengono alle alte carriere dello Stato, come la dirigenza, la magistratura, l avvocatura dello Stato, la diplomazia, la carriera prefettizia e quella militare. Dopodichè vengono fissati i parametri in base ai quali si determinano i trattamenti economici previsti per i responsabili degli Uffici. Generalmente si utilizza il parametro delle retribuzioni dirigenziali generali e non generali del Ministero di appartenenza 17. Infine è presente una norma, la cui centralità rende opportuna una riflessione più approfondita, relativa al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Le disposizioni che verranno di seguito esaminate determinano il contingente di personale presso tali Uffici, secondo quanto disposto dal comma 2, art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai rispettivi regolamenti di organizzazione. Tale personale è inserito negli Uffici di diretta collaborazione con decreto ministeriale, a firma del Ministro o del Capo di Gabinetto, in qualità di dirigente responsabile del centro di responsabilità amministrativa. A titolo di chiarimento, si ritiene utile riportare in epigrafe alcuni dei regolamenti finora emanati. D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze 18. D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute Per prassi si prevede il riferimento al CCNL della dirigenza del 2001, senza considerare gli incrementi previsti dai successivi contratti collettivi. Vedi in proposito il parere del 16 maggio 2007 dell Adunanza della Sezione prima del Consiglio di Stato. 18 Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione. 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g), e h) è stabilito complessivamente in duecentotrenta unità. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che è collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del 20 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del Art 9. Personale degli uffici. 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, comma 5, e all'articolo 8, non può superare complessivamente le cento unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero nelle ipotesi di documentata necessità, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del predetto contingente complessivo, fino a dodici collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato ed esperti e consulenti esterni di provata competenza, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e

10 D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212, Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20. D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21. D.P.R. 28 novembre 2008, n. 198, Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico 22. D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali 23. continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f), g) e h) è stabilito complessivamente in centoquarantotto unità comprensive delle unità addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Art. 8. Personale degli uffici di diretta collaborazione. 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è stabilito in novanta unità, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 3, lettera h), di cui sei con qualifica dirigenziale non generale. Entro tale contingente possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici anche in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite del venticinque per cento del predetto contingente complessivo, nonché, nel limite di un ulteriore dieci per cento, e previa verifica dell'assenza delle necessarie professionalità tra il personale di ruolo, collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere h) e i), è stabilito complessivamente in duecentosettanta comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Possono, inoltre, essere assegnati nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del Art. 5. Personale degli Uffici di diretta collaborazione. 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito complessivamente in settantacinque unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del Può altresì essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.

11 D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro 24. D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri 25. D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali 26. D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione. 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed g), è stabilito complessivamente in cento unità. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché collaboratori estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti, da assumere previo provvedimento motivato con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui numero non può superare il venti per cento del contingente sopraindicato. 4. L'attribuzione degli incarichi ad esperti e consulenti estranei all'amministrazione, di cui al primo comma, è subordinata alla carenza o all'indisponibilità delle necessarie professionalità interne ed è disposta previa verifica di adeguata competenza, desumibile da specifici e analitici requisiti culturali e professionali, coerenti all'incarico da conferire. 25 Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione. 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, lettera f), è stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unità, comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del sedici per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del Art. 2. Uffici di diretta collaborazione. 3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico. 4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilità di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del consulente ed allega un suo dettagliato curriculum. 27 Art. 12. Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico. 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro), d (Ufficio legislativo), f (Servizio di controllo interno), g (Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale) e h (Ufficio stampa ed informazione), è stabilito

12 D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno 28. D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16, Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29. complessivamente in 210 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all'ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria. 2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 8, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di 145 unità. 3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono altresì essere assegnati, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero. 3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza 28 Art. 11. Personale degli uffici di diretta collaborazione. 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è assegnato nei limiti di seguito stabiliti. All'Ufficio di Gabinetto sono assegnate fino al massimo di 150 unità, all'ufficio Stampa e Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40 unità, alla Segreteria, alla Segreteria particolare e alla Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente fino al massimo di 45 unità. All'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unità di personale. Al Servizio di controllo interno è assegnato un contingente costituito fino al massimo di 20 unità di personale. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unità di personale. Le posizioni dei Capi e dei Segretari particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di 8 unità sopra indicato. 2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui agli articoli 7 e 8, sono conferiti per la durata massima del mandato governativo. 29 Art. 10. Personale degli Uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in duecentotrentasei unità. Nei limiti del contingente complessivo di duecentotrentasei unità, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 3. Il Ministro individua altresì collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

13 D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa 30. Nei regolamenti richiamati si segnala sia il limite massimo del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, sia il limite percentuale o numerico del personale estraneo alla pubblica amministrazione con il quale è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2, articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n Il restante personale appartiene, invece, ai ruoli del Ministero o di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo in applicazione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa negli Uffici di diretta collaborazione e controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Recenti interventi della Corte dei Conti rendono utile, per completezza, una riflessione sui controlli cui sono sottoposti gli atti amministrativi di conferimento di incarichi a consulenti esterni. La Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo della Corte dei Conti si è pronunciata sull assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità di un conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso gli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi del comma 2, art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n La deliberazione in esame scaturisce da un rilievo dell Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente a un provvedimento di conferimento di incarico a un consulente esterno presso gli Uffici di diretta collaborazione. Il rilievo si basa sulla recente modifica all articolo 3, comma 1, lettera f-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controllo della Corte dei Conti. La disposizione citata assoggetta al controllo preventivo di legittimità gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero gli incarichi 30 Art. 6. Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione. 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), è stabilito complessivamente in 153 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del Per il personale estraneo all'amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilità di revoca anticipata. 31 CORTE DEI CONTI - deliberazione 1/2010 della Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo, del 7 gennaio 2010, in tema di applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. f bis), L. n. 20/1994, con riguardo al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dei rapporti di tale conferimento con il divieto di assunzioni di cui all'art. 17, comma 7, del D.L. n. 78/2009.

14 individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta al rilievo dell Ufficio centrale del bilancio, ha sostenuto che il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell ambito degli Uffici di diretta collaborazione trovava, invece, titolo giuridico nell articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione in via derogatoria rispetto alla normativa generale e, cioè, l articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n In tale contesto, infatti, gli orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica avevano più volte sostenuto un interpretazione di favore nei confronti degli Uffici di diretta collaborazione. Ad esempio, in tema di stabilizzazione in favore dei soggetti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa all interno delle pubbliche amministrazioni, con la circolare n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, erano stati esplicitamente esclusi dal processo di stabilizzazione i rapporti di lavoro flessibile stipulati nell ambito degli Uffici di diretta collaborazione poiché caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneità, in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del mandato o le dimissioni di questo. Proprio sulla base di questo particolare rapporto fiduciario si basa, infatti, la disciplina di favore degli Uffici di diretta collaborazione che, in quanto uffici di staff, necessitano di strumenti di gestione e di risorse allo stesso tempo flessibili ed appropriati. La deliberazione in questione, accogliendo l interpretazione della normativa prospettata dall Ufficio centrale del bilancio, ha applicato le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo un punto di vista diverso. Infatti, la richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, basata sulla non sovrapponibilità dell elencazione di cui all articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, riguardante gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, tra cui le co.co.co di cui al comma 6 dell articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le fattispecie disciplinate al comma 2, dell articolo 14, per il conferimento di collaborazioni negli Uffici di diretta collaborazione, è stata rigettata dalla Corte dei Conti 32. La deliberazione 1/2010 della Corte dei Conti ha ritenuto quindi di assoggettare al controllo preventivo di legittimità anche gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa attribuiti nell ambito degli Uffici di diretta collaborazione, richiamando 32 Vedi annotazione precedente. Si cita testualmente la deliberazione: la fattispecie in argomento non presenta alcun elemento di differenziazione ontologica rispetto agli incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa previsti dall articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Uffici di diretta collaborazione.

2. Uffici di diretta collaborazione. D.P.R. 6-7-2001 n. 307 Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2001, n. 174. 2.

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