Oggetto : INTERVENTO SNA SULLE CD. FALSE PARTITE IVA
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1 Rete UnipolSai SEGRETERIA & COMUNICAZIONE Informativa FIAP n 25 Informativa MAGAP n Oggetto : INTERVENTO SNA SULLE CD. FALSE PARTITE IVA Care Colleghe e cari Colleghi, inoltriamo copia della comunicazione con la quale il Sindacato Nazionale Agenti SNA ha richiamato l attenzione dei maggiori esponenti politici nazionali sul tema delle cd. False Partite IVA che, come noto, rischia di coinvolgere migliaia di Agenti a seguito della presunzione scattata il 1 gennaio 2015 (Legge Fornero). A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. I RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE Allegati : Lettera SNA agli esponenti politici DECRETO LEGISLATIVO art 69bis Decreto MLPS Richiesta chiarimenti SNA Risposta MLPS Risposta MLPS G.A.L.F. Corso Massimo D Azeglio TORINO Tel Fax mail : segreteria@gafondiaria.it M.A.G.A.P. Via Edolo MILANO Tel Fax mail : segreteria@magap.eu
2 Oggetto: LEGGE 92/2012 ART 69/BIS D.LGS. 276/2003 "FALSE PART IVA" Stim.mo On. xxxxxxxxxxxx faccio seguito agli accordi intrapresi per richiamare la Sua cortese attenzione sulla problematica della mancata esclusione, a cura del Ministero del Lavoro, degli Intermediari iscritti alla sezione E) del RUI (Registro Unico degli Intermediari di assicurazione e riassicurazione, tenuto dall IVASS), cioè dei collaboratori professionali degli Agenti assicurativi (questi ultimi iscritti alla sezione A del RUI). L applicazione letterale della norma comporterebbe la presunzione di irregolarità (cioè di falsa partita IVA ) per decine di migliaia di operatori del settore che da sempre svolgono in modo autonomo, indipendente, l opera di acquisizione di nuova clientela e di gestione sul territorio di un proprio portafoglio clienti, per conto di uno o più Agenti assicurativi. La stragrande maggioranza dei cd. subagenti, cioè dei soggetti iscritti alla sezione E) del RUI, non supera la soglia di fatturato prevista dalla Legge oltre la quale non scatta la presunzione di irregolarità, e spesso opera per conto di un unico Agente assicurativo (cioè in esclusiva). Tuttavia la quasi totalità dei Subagenti (che hanno addirittura costituito una loro Associazione di rappresentanza) esercita in piena autonomia l attività d impresa, per cui riterrei necessaria l integrazione dell elenco di cui al D.M. 20/12/2012 (che allego) con la specifica indicazione dei soggetti iscritti alla sezione E) del RUI (art. 109 del D.Lgs. 209/2005) quali imprenditori espressamente esclusi dalla presunzione. Ciò naturalmente non pregiudicherebbe la facoltà delle Autorità e degli Enti preposti di effettuare verifiche ed ispezioni tese a rilevare eventuali situazioni di irregolarità, secondo le normali prassi accertative. La prego di considerare l importanza della questione per le tredicimila Agenzie assicurative che operano in Italia, che rappresentiamo, le quali potrebbero essere oggetto di contenzioso basato sulla presunzione di cui sopra a carico dei rispettivi collaboratori agenziali iscritti alla sezione E) del RUI (Subagenti indipendenti). Rimango a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio o per approfondire ulteriormente il tema. La ringrazio fin da ora per quanto potrà fare in merito e per la preziosa disponibilità dimostrata. Con i migliori saluti. All.: - DM citato con allegata tabella/elenco attività escluse dalla presunzione - Quesito SNA 12/6/ Risposta Ministero Lavoro 03/7/ Risposta Ministero Lavoro 01/7/2013 Claudio Demozzi
3 DECRETO LEGISLATIVO , n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, suppl. ord.). Testo aggiornato con le modifiche del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81 Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale Art. 69 bis Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Comma 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi ; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi ; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Comma 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività ; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n Comma 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. Comma 4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Comma 5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall obbligo di iscrizione alla gestione separata dell INPS ai sensi dell articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente. (Legge n 92/2012)
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