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2 La progressiva estensione delle imposte patrimoniali sui beni (cioè del loro valore/costo al lordo dei debiti contratti per la loro acquisizione) e delle imposte proporzionali sulle persone fisiche 2

3 3» L imposta sul patrimonio colpisce lo stock della ricchezza, mentre l imposta sul reddito colpisce il flusso della nuova ricchezza.» Le imposte sul patrimonio possono essere ordinarie o straordinarie.» Non sempre, però, le imposte sul patrimonio sono applicate esplicitamente (quali l Ici ora Imu, le imposte sulla proprietà degli autoveicoli, la tassa di stazionamento sulle imbarcazioni, la cd. tassa sulle auto di lusso e sugli aeromobili).» Spesso le imposte patrimoniali sono applicate formalmente sul reddito, ma in realtàcolpiscono il patrimonio (ad esempio i redditi fondiari terreni e fabbricati utilizzati in proprio o concessi in locazione, il reddito delle società di comodo, poiché l imposizione colpisce redditi figurativi, indipendentemente dalla loro realizzazione). Per contro le imposte formalmente qualificate patrimoniali applicate sul patrimonio, quali le imposte di successione e donazione, hanno invece come presupposto il cd. reddito entrata di quanto ricevuto gratuitamente.» L imposta sul patrimonio può colpire le componenti della ricchezza di un soggetto (carattere reale) o la ricchezza complessiva (carattere personale).» L imposta sul patrimonio ègiustificata dalla cd. controprestazione pubblica, dalla capacità contributiva, dalla redistribuzione della ricchezza, dall aumento della progressività sui redditi.

4 4» In momenti congiunturali/strutturali di recessione o di calo delpil, l allargamento della base imponibile ai patrimoni supplisce alla mancanza di imponibili sui redditi.» Le difficoltà dell accertamento del reddito evaso, la progressiva diminuzione del reddito e l aumento delle aliquote a livello di progressività complessiva (imposte + contributi) sposta l ottica impositiva sul patrimonio.» Le imposte straordinarie sul patrimonio ne possono diminuire il valore con una sorta di prelievo forzoso della ricchezza privata a beneficio del bilancio dello Stato. Per migliorare il bilancio pubblico si peggiora la ricchezza privata, trasferendola al settore pubblico, senza alcun effetto redistributivo, poiché si devono pagare i debiti accumulati. La ricchezza privata non dovrebbe, però, essere incisa con aliquote proporzionali, pena la violazione del precetto dell art. 53 della Costituzione, ma con aliquote progressive, al fine di fare sopportare il risanamento dei debiti pubblici a chi ha maggior capacità contributiva.» Le imposte ordinarie sul patrimonio, quali correttivo in aumento delle imposte sul reddito che diminuisce in periodi di crisi, non dovrebbero incidere per un ammontare complessivo (imposte patrimoniali + imposte sul reddito) superiore al reddito.

5 5 Gli effetti economici dell imposta sul patrimonio sono: Equivalenza ad un imposta sul reddito del capitale. Tendenza a fare spostare la scelta degli investimenti su quelli più redditizi. Spostamento della spesa su beni non durevoli. Riduzione della formazione del risparmio.

6 6 LE IMPOSTE PATRIMONIALI ORDINARIE O STRAORDINARIE: Le imposte patrimoniali ordinarie si pagano con il reddito prodotto (flusso), poiché devono aggiungersi alle imposte sul medesimo, senza però intaccare nel loro effetto l ammontare del patrimonio. Le imposte patrimoniali straordinarie si pagano con un prelievo una tantum sul patrimonio (stock) che viene quindi intaccato dal prelievo riducendosi.

7 7 LE IMPOSTE SUL REDDITO»Per le imposte personali sui redditi delle persone fisiche il criterio della progressività di cui all ultimo comma dell art.53 della Costituzione, è attuato con aliquote progressive per scaglioni e anche con deduzioni dall imposta decrescenti.»per le persone giuridiche l imposta IRES èriscossa, invece, con aliquota proporzionale in capo alle medesime poichè tale imposta costituisce anticipo dell imposta personale delle persone fisiche, che dovranno corrisponderla a titolo definitivo solo al momento della percezione degli utili distribuiti (vedasi i meccanismi passati del credito di imposta o quelli vigenti della detassazione parziale).

8 LE ECCEZIONI DEL LEGISLATORE ALLA PROGRESSIVITA DELL IMPOSTA PERSONALE»Le prime eccezioni hanno riguardato i redditi di capitale con l introduzione di alcune ritenute a titolo di imposta e a imposta sostitutiva, nonché per alcune tipologie marginali di produzione del reddito quali le ritenute sui venditori porta a porta, i contribuenti minimi, l agriturismo, l imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, l imposta da affrancazione delle partecipazioni e dei terreni e, da ultimo la cd. cedolare secca.»ora con il decreto Monti si èeliminato con l IMU la combinazione Ici Irpef.»Non vi è dubbio che le esigenze di semplificazione e di gettito attuate con le imposte sostitutive dell Irpef, modificano la progressività dell imposizione del sistema. L applicazione sempre più diffusa non fa che accentuare tale principio in danno sia dei redditi complessivamente meno elevati in valore assoluto sia della redditività percentuale più bassa. L effetto economico del mutamento della progressività fiscale, come sopra specificato, comporta una riduzione dei consumi e investimenti dei percettori dei redditi più bassi, costretti ad una maggiore contribuzione fiscale per il ripiano del debito pubblico. L effetto depressivo sarebbe meno accentuato qualora a contribuire in misura progressiva fossero chiamati i percettori di redditi piùelevati (per il ben noto principio dell utilitàmarginale). 8

9 La determinazione della base imponibile delle imposte sul reddito: 9 La base imponibile è costituita secondo le vigenti norme: Dal Reddito effettivo (effettiva capacità contributiva). Dal Reddito normale (criteri standard: indici statici quali il reddito immobiliare determinato catastalmente, coefficienti di redditività di legge quali quelli dell agriturismo, il reddito dei contribuenti minimi, i venditori porta a porta ecc., medie di settore quali gli studi di settore, spesometro/redditometro quali le ricostruzioni induttive dalle spese sostenute e dagli indici di disponibilità dei beni, redditi presuntivi delle società di comodo).

10 10 Diverse configurazioni del reddito sottoposto ad imposizione

11 Reddito prodotto (A.Smith). La base imponibile si identifica come il valore dei beni e servizi prodotti dedotto il valore del consumo dei beni capitali 11 RP = Salari e stipendi + profitto + rendite + interessi Tale configurazione esclude le plusvalenze nette e le entrate straordinarie o occasionali, nonché si manda esente anche le trasmissioni di ricchezza da donazioni e successioni (cd. fortune non guadagnate)

12 Reddito entrata (Shanz, Haig, Simons). La base imponibile fa riferimento alle risorse consumabili senza intaccare il patrimonio iniziale. 12

13 13 Reddito consumato (Einaudi) RC = Reddito entrata (RE) Risparmio Con tale concetto di base imponibile si assume di non tassare il risparmio poiché questo è già stato tassato come reddito prodotto/entrata

14 14 Teoria della capacità contributiva La progressività

15 LE NUOVE IMPOSTE PATRIMONIALI SUI BENI E LE ATTIVITA LORDE DELLA CD. MANOVRA SALVA ITALIA (DL. 201 del , convertito nella L. 214 del ) 15 -Art.13 comma 1 (applicazione anticipata al 2012 dell IMU peraltro giàdisposta dall art. 8 comma 1 del DLGS 23/2011 in sostituzione dell ICI, IRPEF e addizionali sui redditi fondiari degli immobili non locati) -Art.19 comma 1 (imposta di bollo sui c/c, prodotti e strumenti finanziari sulla clientela persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) -Art. 19 comma 6-11 (imposta di bollo sui capitali oggetto di scudo fiscale detenuti da persone fisiche anche se esercenti attivitàdi impresa, soggetti equiparati e cioètrust che non svolgono attivitàcommerciale, fondazioni, sci monegasche e francesi, societàsemplici ed associazioni, nonchè enti non commerciali, anche in ipotesi di CFC) -Art. 19 comma 12 (imposta straordinaria per attivitàprelevate dal dossier secretato oggetto di scudo) -Art. 19 comma (imposta sul valore degli immobili posseduti all estero da persone fisiche residenti) -Art. 19 comma 18 e segg. (imposta sul valore delle attivitàfinanziarie detenute all estero da persone fisiche residenti).

16 Il meccanismo di combinazione tra imposte sul reddito e imposte patrimoniali nella manovra Monti. 16»L imposta patrimoniale Monti è applicata in modo proporzionale e non in modo progressivo per scaglioni come l imposta sul reddito.»esistono almeno 3 combinazioni di tale nuova imposta con l imposta sul reddito. Per quanto riguarda l Imu sugli immobili non locati, la nuova imposta patrimoniale (proporzionale) sostituisce l imposta Irpef (progressiva per scaglioni). La combinazione tra l imposta patrimoniale proporzionale con le imposte sul reddito progressive sostituite (anche se già applicate con un imposta proporzionale Ici) non crea distorsioni particolari, se non la verifica della maggiore o minore percussione d imposta rispetto al passato. SEGUE

17 17 Per quanto riguarda le imposte di bollo sui conti correnti, prodotti e strumenti finanziari, sui capitali scudati e sulle attività finanziarie detenute all estero, la nuova imposta patrimoniale (proporzionale) si affianca ad un imposta sul reddito cd. sostitutiva (proporzionale 12,5% e 20%). La combinazione tra l imposta patrimoniale proporzionale con l imposta sul reddito applicata con aliquota fissa (cd. imposta sostitutiva per le attività finanziarie o cedolare secca per le locazioni abitative) porta ad una sicura maggiore percussione d imposta rispetto al passato. Per quanto riguarda gli immobili posseduti all estero, la nuova imposta patrimoniale (proporzionale) si affianca ad un imposta sul reddito (progressiva per scaglioni). La combinazione tra l imposta patrimoniale proporzionale con l imposta sul reddito progressiva per scaglioni, porta a distorsioni tali da realizzare un effetto regressivo anziché progressivo sulla percussione complessiva di imposta (vedasi esempi successivi).

18 18 Effetti economici delle nuove imposte patrimoniali Monti -1

19 19 Effetti economici delle imposte patrimoniali Monti -2

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23 Il paradosso della tassazione patrimoniale nella manovra Monti 23

24 24 IMU Anno di riferimento 2012 e segg. Data di riferimento e segg. Modalitàe Data versamento Con Mod. F24 in due rate al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno aliquota Min. 0,46% Max. 1,06% Base imponibile Valore catastale rivalutato con coefficienti moltiplicatori

25 25 Anno di riferimento Data di riferimento Data versamento (a cura dell intermediario finanziario) aliquota Base imponibile % Valore di mercato (o in mancanza ,35% valore nominale o di rimborso) ,4% alla data di riferimento. e segg. e segg. e segg. Dall imposta si deducono l imposta sostitutiva proporzionale sul deposito titoli e l imposta fissa di bollo sui c/c ( 34,20 annui)

26 Imposta straordinaria sulle attività scudate prelevate e in ogni caso dismesse al Anno di riferimento Data versamento (a cura dell intermediario finanziario) aliquota Base imponibile % Valore di mercato (o in mancanza valore nominale o di rimborso) alla data del prelievo.

27 27 Imposta sulle attività finanziarie detenute all estero Anno di Data di Data e modalità versamento aliquota Base imponibile Indicazione in Unico-PF riferimento riferimento Nei termini 0,1% Valore di mercato (o in previsti per il 0,1% mancanza valore Quadro RM sez. XVI versamento del 0,15% nominale o di rimborso) Righi RM (Unico e segg. e segg. saldo IRPEF da alla data di riferimento. PF/2012) Unico-PF, con Sono esclusi i c/c, i modalitàda determinarsi con provvedimento Dir. Ag. Entrate depositi ed i libretti bancari, ai quali si applica l imposta di bollo fissa sui c/c ( 34,20 annui)

28 28 Imposta sugli immobili esteri Anno di riferimento Data di riferimento Data e modalitàdi versamento aliquota Base imponibile Indicazione in Unico-PF 2011 e segg e segg. Nei termini previsti per il versamento del saldo IRPEF da Unico-PF con modalitàda determinarsi con provvedimento Dir. Ag. Entrate 0,76% Per i Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo valore imponibile della patrimoniale estera se esistente, in assenza costo di acquisto e in mancanza valore di mercato alla data di riferimento. Spetta una deduzione dall imposta di euro 200 (franchigia) e si deduce l eventuale imposta patrimoniale pagata all estero sino a concorrenza dell imposta italiana. Quadro RM sez. XVI Righi RM (Unico PF/2012)

29 29 Natura dell imposta sui capitali scudati»e una nuova imposta patrimoniale su una certa tipologia di beni?»e un onere per avere la secretazione?»e una sanzione impropria?»e un addizionale al precedente scudo?»e un imposta sul reddito evaso che ha permesso la formazione della disponibilità scudata?

30 30 Lo stato dell arte sulle informazioni dello scudo in possesso dell A.F.»Gli intermediari finanziari ai sensi dell art.7 del DPR 605/1973, come modificato dall art. 37 commi 4 e 5 del Dl. 223/2006 (Visco Bersani), sono tenuti a comunicare telematicamente all Archivio dei rapporti finanziari (parte dell Anagrafe Tributaria) i dati anagrafici dei titolari e l esistenza e la natura dei rapporti continuativi intrattenuti con la clientela esistenti all , nonché a seguito del Dlgs. 231/2007 anche i dati anagrafici dei soggetti che intrattengono le cd. operazioni fuori conto effettuate dall »A seguito della Circ. 18/E del 2007, l Agenzia al punto 3 ha precisato che tra i rapporti da comunicare sono anche quelli rientranti nell ambito dello scudo fiscale 2001, poichéil regime di riservatezza che può essere opposto all A.F. non rileva ai fini della comunicazione prevista dall art.7 comma 6 del DPR 605/73.»La riservatezza varrebbe quindi solo ai contenuti del conto secretato e non alla sua esistenza.»la comunicazione fatta (anche se con spirito di sudditanza verso l A.F. da parte degli intermediari finanziari, non ha comunque portato effetti sul contribuente, poiché la riservatezza sarebbe venuta meno solo quando l intermediario opponeva il rifiuto a seguito di un indagine finanziaria, che comunque avrebbe comportato in ogni modo la necessitàdi svelare lo scudo anche da parte del contribuente accertato. segue

31 31» Con la manovra Monti (art. 11 comma 2 e 3) gli intermediari finanziari dovranno comunicare all anagrafe tributaria oltre ai dati identificativi del rapporto (nominativo dell intestatario del conto) anche i dati relativi ai saldi ed ai movimenti. Le modalità saranno stabilite da un apposito Provvedimento emanato dal direttore dell Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria e il Garante della privacy. Il primo invio dei dati dovrebbe avvenire entro il prossimo settembre.» Con la nuova normativa se l intermediario comunicasse solo l esistenza del conto e non i movimenti dello stesso (essendo gli stessi secretati) si verrebbe di fatto a perdere l anonimato agevolmente dal confronto delle informazioni/non informazioni fornite dall intermediario.» E quindi da ritenere che non l introduzione dell art. 13 bis del Dl.78/2009 (nuovo scudo) la vecchia interpretazione della circolare 18/E del 2007 sia da considerare superata anche alla luce della successiva circolare 43/E del 2009 che non l ha più richiamata.» segue

32 32» La dissecretazione non può avvenire a seguito di richieste dell A.F. per effettuare controlli sull intermediario anche per verificare l esatta quantificazione dell imposta straordinaria dovuta (circ. Assofiduciaria del ). Comunque la richiesta della dichiarazione riservata all intermediario va fatta solo a seguito dell attività di verifica nei confronti del contribuente.» Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del sono state integrate le istruzioni al mod. 770 quadro SO, al fine di individuare le causali (N e P principalmente) per segnalare le operazioni che possono generare redditi e operazioni che fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti. Infatti con il codice N sono segnalati i prelievi dai conti secretati verso conti ordinari (circ. Assofiduciaria del e circ. Agenzia 45/E del ).» Si segnala, infine, che ai sensi del comma 3 dell art. 13 bis del Dl. 78/2009 le operazioni di emersione non possono in ogni caso costituire elemento a sfavore del contribuente in sede amministrativa, giudiziaria, civile,in via autonoma o addizionale, non solo direttamente riferibili al contribuente ma anche ai soggetti riconducibili al contribuente stesso quale dominus (quindi per l attività di controllo della società del dominus) Cfr. circ n.43/e punto 10.

33 33 DISSECRETARE O MENO: Le scelte difficili»e evidente che la dissecretazione riduce l onere della patrimoniale sui valori scudati per il 2012 (non per il 2011 che comunque è dovuta) di 10 volte!»e utile mantenere la secretazione per evitare l accertamento specie con riferimento ad anni non coperti da scudo (2008 e precedenti), visto che nel 2013 si prescriverebbe il 2008 (senza il raddoppio dei termini nell ipotesi di notizie di reato)?»e sicuro che dalle risposte inviate dagli intermediari su richiesta dell A.F. ai sensi dell art. 32 comma 1 punto 7 del Dpr.600/73, non si possa evincere l esistenza dei conti scudati, con il rischio di pagare una maggiore imposta per un diritto all anonimato che invece non esiste?

34 34 Relazione con il quadro W e i quadri L e M Il modulo W non costituisce un quadro da cui derivano imposte, avendo solo il compito di monitorare i trasferimenti da, verso e sull estero e gli investimenti all estero delle persone fisiche. I valori vanno evidenziati al costo storico e in mancanza da un apposita perizia di stima al termine dell anno. I quadri reddituali L e M non sono mutati con riferimento alla determinazione del reddito. Solo nella sez. XVI del quadro M è stata inserita la parte riferita alla nuova tassazione del patrimonio. Certamente con riferimento al quadro W occorrerà verificare la congruenza con la sez. XVI citata, specie nei casi in cui sono state adottati criteri prudenziali nell indicazione di beni cointestati o con diritti spettanti ad altri soggetti. Con riferimento, infine a redditi derivanti da società cfc occorrerà anche indicare nel quadro FC le risultanze economiche della società partecipata, coordinando l indicazione nella sez. XVI del quadro M.

35 35 Inasprimento sanzioni con il D.L. semplificazioni» Si segnala che con l art. 11 comma 8 le sanzioni per i controlli sul denaro alla frontiera sono state modificate con riduzione a euro del limite per accedere alla definizione per via oblatoria, con innalzamento dell aliquota che passa dal 5% al 15%.» Il limite del 5% rimane solo per contanti inferiore a euro.

36 » CONCLUSIONI 36

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