Cartello di cantiere: soggetti obbligati e sanzioni. L approfondimento

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1 1 Cartello di cantiere: soggetti obbligati e sanzioni. L approfondimento 1. Di norma, il Comune in cui ricadono gli interventi edilizi esercita il controllo e la verifica sull esistenza di legittimi titoli abilitativi dei medesimi interventi e sulla corrispondenza delle opere realizzate, o in corso di realizzazione, ai progetti assentiti (cfr. art. 27, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod.). L accertamento comunale può riguardare sia aspetti sostanziali sia aspetti formali. Tra i primi rientra, ovviamente, la conformità delle opere eseguite o in corso di esecuzione a quelle autorizzate con il permesso di costruire o indicate nella denuncia di inizio attività (D.I.A.), nella segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), nella comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) e nella comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), nonché la dimensione qualitativa e quantitativa delle eventuali difformità. Tra i secondi rientra la presenza del cartello di cantiere, da sistemare in modo visibile in cantiere, riportante gli estremi del permesso di costruire secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio (così art. 30, co. 6, d.p.r. 380/2001). L individuazione dei soggetti responsabili di violazioni urbanistico-edilizie, infine, è disciplinata nell art. 29, d.p.r. 380/2001 che menziona, appunto, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore unitamente al direttore dei lavori. 2. Che cosa succede in caso di mancata esposizione del cartello di cantiere? Ci sono sanzioni oppure no? A queste ed altre domande risponde, con dovizia di argomentazioni, la sentenza della Corte di cassazione penale, sez. III, 9 gennaio 2015, n. 537, qui di seguito analizzata. La vicenda si riferiva alla responsabilità penale di un soggetto, amministratore di una società proprietaria dell immobile oggetto di permesso di costruire, che omettendo di esporre il prescritto cartello all'esterno del cantiere era incorspo nella sanzione di cui all art. 44, co. 1, lett. a), d.p.r. 380/2001: Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire.

2 2 Per affermare tale responsabilità, il giudice di primo grado aveva osservato che il cartello prescritto dal regolamento edilizio risultava bianco, completamente illeggibile e che le conseguenze non mutavano anche in caso di eventuale deterioramento della scritta originaria per effetto di agenti atmosferici. Inoltre, era stata richiamata la giurisprudenza che individua i destinatari della norma violata (titolare del permesso di costruire, committente, costruttore o direttore dei lavori), ritenendo quindi che l'imputata, quale amministratore della società proprietaria dell'immobile, fosse titolare del permesso di costruire e committente e, in tale veste, responsabile della violazione. Nel ricorso in cassazione, invece, la difesa del ricorrente aveva denunciato tra l altro l illogicità della motivazione della sentenza di primo grado laddove si afferma che il mero proprietario è, in quanto tale, titolare del permesso di costruire e committente, in assenza di qualsiasi documentazione o accertamento al riguardo, osservando che il permesso di costruire può essere rilasciato anche a soggetto diverso dal proprietario ex art. 11, d.p.r. 380/2001 ossia a chi ne abbia titolo. 3. Ciò premesso, si evidenziano alcuni punti individuati dalla Cassazione che, a ben vedere, consentono di comprendere quali siano le sanzioni e i destinatari della sanzione penale in caso di mancata apposizione del cartello di cantiere, così da rispondere ai quesiti formulati all inizio del paragrafo In primo luogo, osserva Cass. pen., sez. III, n. 537/2015, il reato previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), ha natura residuale rispetto alle altre violazioni menzionate dal medesimo articolo e sanziona, con la sola pena dell'ammenda, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo 4^ del menzionato D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto applicabili, nonché l'inosservanza delle disposizioni dei regolamenti edilizi e di prescrizioni contemplate dagli strumenti urbanistici (cfr. Cass. pen., sez. III, 11 luglio 2013, n , espressamente richiamata).

3 3 3.2 In secondo luogo, il riferimento contenuto nella disposizione attualmente vigente alle disposizioni di legge previste nel presente titolo (ossia al titolo 4^ del D.P.R. n. 380 del 2001, comprendente gli artt. da 27 a 51) è certamente riduttivo rispetto alla previgente fattispecie di cui all art. 20, lett. a), legge 47/1985 (cfr. Cass. pen., sez. III, 31 maggio 2011, n , anch essa richiamata). Infatti, quest ultima norma, punendo l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, si riteneva effettuasse un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia, addirittura comprensiva, secondo parte della giurisprudenza, anche delle leggi regionali integrative. Ciò non di meno, pur in presenza di un ambito di operatività più contenuto, si è comunque ritenuto che la mancata apposizione del cartello di cantiere continui ad essere assoggettata alla sanzione penale prevista dalla richiamata disposizione. 3.3 In terzo luogo, la sentenza qui analizzata ricorda quanto già rilevato in giurisprudenza sull'argomento (Cass pen., sez. III, 11 maggio 2006, n ), secondo cui era già previsto per coloro che eseguivano interventi edilizi, il duplice obbligo di esibizione della concessione edilizia e dell'esposizione del cartello di cantiere a condizione che lo stesso fosse espressamente previsto dai regolamenti edilizi o dalla concessione la cui violazione era penalmente sanzionata dall'art. 20, lett. a) più volte menzionato. 3.4 Da ultimo, si rammenta che l abrogazione dell art. 4, legge n. 47/1985 era stata sostanzialmente superata dalla riproduzione del suo contenuto nell art. 27, co. 4, d.p.r. 380/2001 laddove si impone agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'obbligo di comunicazione immediata all'autorità giudiziaria nel caso in cui accertino che, nei luoghi in cui vengono realizzate opere edilizie, non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello.

4 4 4. Sulla scorta di queste premesse argomentative, quindi, la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, già sanzionata sotto la vigenza dell'ormai abrogata L. n. 47 del 1985, è tuttora punita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), in ragione del rapporto di continuità normativa intercorrente tra le diverse disposizioni. I destinatari dell'obbligo vanno individuati nel titolare del permesso di costruire, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori. Fondare una penale responsabilità dell'imputata per la mancata esposizione del cartello di cantiere partendo dal rilievo che, essendo amministratore società proprietaria dell'immobile, è dunque titolare del permesso di costruire e committente dei lavori è errato in diritto perché dà per scontato che il proprietario debba essere necessariamente anche il titolare del permesso di costruire mentre invece tali figure, se normalmente sono coincidenti, non lo sono necessariamente. 4.1 Altro errore di diritto, rilevato dalla sentenza della Corte di cassazione penale, sez. III, 9 gennaio 2015, n. 537, sta nel ritenere che anche il committente debba necessariamente identificarsi col proprietario dell'immobile, mentre invece ciò non sempre accade: il committente, infatti, è solo la parte che concede in appalto i lavori e può anche essere diverso dal proprietario. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 1 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che all'art. 89, comma 1, lett. b definisce committente come "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto". Nessuna norma prevede che il committente debba essere necessariamente il proprietario dell'immobile, ben potendo assumere la suddetta veste anche essere il titolare di un altro diritto reale, come ad esempio l'usufruttuario o il titolare del diritto di abitazione.

5 5 5. Da qui, l annullamento della sentenza di primo grado con l obbligo di procedere ad un nuovo esame da parte del giudice di rinvio che, sulla scorta degli esposti principi, verificherà, dando congrua motivazione, se l'imputata amministratore della società proprietaria dell immobile oggetto di un permesso di costruire possa rientrare tra i destinatari dell'obbligo di cui oggi si discute. Roma, 21 marzo 2015

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