Le novità in materia di imposta di bollo

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1 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO: NUOVO REGIME DI TASSAZIONE E RILEVANZA AI FINI DELLA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO Olivia M. Zonca Head of Tax Product Management BNP Paribas Securities Services Le novità in materia di imposta di bollo Milano, 19 aprile 2012

2 Quadro normativo e principi ispiratori Quadro normativo di riferimento Articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 Articolo 19, commi da 1 a 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; Articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento da convertire. Relazione MEF Manovra Dicembre 2011 Motivazione della riforma razionalizzare l imposta di bollo sui depositi titoli introdotta con la manovra estiva (DL 6 luglio 2011, n.98) corregge gli effetti indesiderabili del precedente meccanismo di progressività per classi corregge gli effetti indesiderabili derivanti dalla limitazione dell ambito oggettivo di applicazione del tributo che poteva indurre a scelte finanziarie determinate dalla convenienze fiscale. L applicazione dell imposta è estesa a: gestioni patrimoniali quote di fondi comuni di investimento italiani ed esteri polizze del ramo vita buoni fruttiferi postali (esenti fino a euro) 2

3 Quadro normativo e principi ispiratori Modifiche all articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa ambito di applicazione Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari Anche non soggetti ad obbligo di deposito Depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati Per prodotti finanziari si devono intendere: Gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (Articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera u). Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari e postali, tuttavia essi sono ricompresi nell ambito di applicazione dell articolo 13, comma 2-ter, anche se rappresentati da certificati. 3

4 Quadro normativo e principi ispiratori Articolo 19 del Decreto modifica la Nota 3-ter all articolo 13: La comunicazione relativa ai prodotti finanziari si considera in ogni caso emessa almeno una volta l anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione; L imposta è comunque dovuta una volta l anno o alla chiusura del rapporto; Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell anno l imposta dovuta è rapportata al periodo rendicontato; Art. 13, comma 2-ter della Tariffa novellato Comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari misura dell imposta e modalità calcolo per il 2012 : 1 per mille annuo a decorrere dal ,5 per mille annuo Misura minima euro 34,20 Misura massima SOLO per il 2012 euro L imposta deve essere commisurata al valore di mercato degli strumenti e dei prodotti finanziari. Se il valore di mercato è pari a 0 (titoli in default ), tali titoli non concorrono alla determinazione della base imponibile In mancanza del valore di mercato l imposta deve essere commisurata al valore nominale o di rimborso 4

5 Imposta di bollo: le quote degli OICR Articolo 8, co. 16, D.L. 16/2012 Per le comunicazioni relative a quote o azioni di OICR, per le quali sussista uno stabile rapporto con l intermediario, in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell imposta di bollo l intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti. 5

6 Imposta di bollo: invio degli estratti conto Il presupposto d imposta è l invio (anche solo potenziale ) da parte dell intermediario di una comunicazione riepilogativa inerente un rapporto relativo ad un certo periodo di tempo ed avente ad oggetto prodotti e strumenti finanziari. Se la legge o il contratto con il cliente non contemplano una periodicità di rendicontazione infrannuale, l esemplare del rendiconto da tassare, che sia o meno materialmente inviato, è sempre quello annuale, o quello inviato alla chiusura del rapporto. 6

7 Imposta di bollo: soggetti tenuti ad operare la rivalsa Circa l individuazione dei soggetti chiamati ad eseguire il versamento del tributo (per il quale, di norma, si opera la rivalsa nei confronti del Cliente), manca, al momento, uno specifico chiarimento, che auspicabilmente sarà inserito nel decreto di attuazione di prossima approvazione. Tuttavia, nel caso in cui, come per le quote dei fondi comuni di investimento, siano presenti diversi intermediari finanziari, parrebbe ragionevole individuare quale intermediario tenuto al versamento (e quindi alla rivalsa) quello titolare di uno stabile rapporto con il cliente e, quindi, più vicino a quest ultimo. 7

8 Imposta di bollo: soggetti tenuti ad operare la rivalsa Ad esempio, nel caso di collocamento di quote di OICR da parte di una banca, si dovrebbe ritenere ragionevole che la stessa banca collocatrice possa essere considerata il soggetto tenuto al versamento, prescindendo dalle modalità tecniche mediante le quali la banca riflette le quote dei fondi all interno dei propri sistemi o dall evidenza che delle stesse quote viene data nell ambito della comunicazione relativa al deposito titoli. Quindi, in questi casi, nè la SGR, nè, nel caso di fondi esteri, la banca corrispondente, dovrebbero applicare il tributo, essendo il collocatore (nel caso di specie, la banca) il soggetto più vicino al cliente. Si è poi accennato al fatto che l intermediario che è tenuto a versare il tributo è ora autorizzato dalla legge a disinvestire le quote in misura tale da procurarsi la provvista per l imposta ove non possa in altro modo reperire le somme necessarie. 8

9 Imposta di bollo: aspetti operativi L imposta di bollo dovrebbe essere calcolata su una stima puntuale, piuttosto che su un valore medio, e in questo senso si ritiene applicabile il principio stabilito dalla Circolare Ag. Entr. n, 40/E del 4 agosto 2011, secondo cui assume rilievo la giacenza alla fine del periodo rendicontato. Tuttavia, potrebbero essere introdotti alcuni accorgimenti per evitare intenti elusivi e disciplinare i casi di estinzione. Stante la fissazione di una misura minima, in caso di estinzione di un rapporto occorre quanto meno applicare euro 34,20 rapportati al periodo rendicontato. L imposta va applicata considerando il valore di mercato dei prodotti o strumenti finanziari o, in mancanza, il valore nominale oppure ancora, in mancanza, il valore di rimborso. Per quanto riguarda le quote di fondi comuni si dovrebbe adottare il NAV alla data di rendicontazione. Per quanto riguarda le gestioni individuali di portafoglio, il valore della gestione al momento della rendicontazione, al netto della liquidità. 9

10 Imposta di bollo: considerazioni conclusive Effetto sostitutivo (l imposta sui contratti rimane assorbita, così come l imposta sulle rendicontazioni diverse da quelle previste dal binomio legge/contratto e tutti gli altri atti e documenti relativi a operazioni regolate su quel rapporto) Auspicabile salvaguardia del comportamento adottato dagli intermediari fino alla pubblicazione del decreto attuativo assenza dell obbligo di invio o di redazione, tuttavia la rendicontazione si presume inviata almeno una volta all anno o alla chiusura del rapporto; decorrenza dalle comunicazioni emesse a partire dal 1 gennaio 2012 e che riguardino periodi non anteriori al 2012 imposta non applicabile ai documenti emessi nei confronti di non clienti (Provvedimento Banca d Italia 29 luglio 2009, sostituito dal Provvedimento 9 febbraio 2011), dato il riferimento alla clientela contenuto nelle due disposizioni applicabilità ad ogni esemplare ragguaglio al periodo rendicontato in caso di rendicontazioni infrannuali previste dalla legge e dal contratto Ragguaglio al periodo rendicontato in caso di estinzioni o aperture in corso d anno. Il ragguaglio più equo per il cliente dovrebbe essere quello a giorni, soprattutto in caso di comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari 10

11 Olivia Maria ZONCA Head of Tax Product Management BNP Paribas Securities Services - Milan Branch Via Ansperto, 5 - Milan - Italy oliviamaria.zonca@bnpparibas.com

12 The information contained within this document ( information ) is believed to be reliable but BNP Paribas Securities Services does not warrant its completeness or accuracy. Opinions and estimates contained herein constitute BNP Paribas Securities Services judgment and are subject to change without notice. BNP Paribas Securities Services and its subsidiaries shall not be liable for any errors, omissions or opinions contained within this document. This material is not intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. For the avoidance of doubt, any information contained within this document will not form an agreement between parties. Additional information is available on request. BNP Paribas Securities Services is incorporated in France as a Partnership Limited by Shares and is authorised by the ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) and supervised by the AMF (Autorité des Marchés Financiers). BNP Paribas Securities Services' London branch is subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of its investment business in the United Kingdom and is a member of the London Stock Exchange. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited and Investment Fund Services Limited are wholly owned subsidiaries of BNP Paribas Securities Services, incorporated in the UK and are authorised and regulated by the Financial Services Authority. Details on the extent of our regulation by the Financial Services Authority are available from us on request. The services described in this document, if offered in the U.S., are offered through BNP Paribas and its subsidiaries and its affiliates. Securities products are offered through BNP Paribas Securities Corp., a subsidiary of BNP Paribas, a broker-dealer registered with the Securities and Exchange Commission and a member of SIPC, the Financial Industry Regulatory Authority, New York Stock Exchange and other principal exchanges.

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