ESTREMI: Commissione Tributaria Provinciale Enna III Data: Numero: 295/01/10

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1 ESTREMI: Commissione Tributaria Provinciale Enna III Data: Numero: 295/01/10 E' tardiva la notifica della cartella di pagamento che riguarda le somme liquidate a seguito della dichiarazione dei redditi se effettuata olte il termine previsto dall'art.1 del D.L. n.106/2005, ossia: "il 31 dicembre del terzo anno succevviso a quello di presentazione della dichiarazione" oggetto della liquidazione. (Massima di redazione) REPUBBLICA ITALIANA N 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA SEZIONE TERZA UDIENZA DEL 05/2/10 SENTENZA N 295/01/10 Riunita con l intervento dei Signori: Dott. Raffiotta Silvio Gaetano Presidente Dott. Calcedonio Falzone Relatore Dott. Maugeri Antonino Giudice DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21/05/2010 ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2582/09 R.G.R. proposto dal ricorrente XXXXXX, rappresentato e difeso dall avv. XXXXXX Contro L AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. ENNA nonchè contro la SERIT SICILIA SPA avverso Cartella di pagamento n. ******** IVA+IRPEF+IRAP 2004 DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Commissione Tributaria Provinciale Enna III Data: Numero: 295/01/10

2 Svolgimento del processo FATTO Con ricorso in atti, il sig. *********, impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, con cui la Serit Sicilia spa, Agente per la riscossione per la Provincia di Enna, a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell'agenzia delle Entrate di Nicosia, aveva intimato il pagamento della somma di ,52 per omesso o carente versamento Irpef, Irap, Iva accertate ai sensi dell'art. 36bis del dpr 600/1973 per l'anno d'imposta 2004 a seguito dell'esame della dichiarazione Modello Unico Il ricorrente, dopo avere precisato che la cartella di pagamento era stata emessa sulla base del controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno 2004 (Unico 2005), eccepiva, la nullità e la illegittimità della cartella in quanto era stata notificata oltre il termine decadenziale previsto dall'art.1, comma 5-bis del D.L 106/2005, convertito nella legge n.156/05 ed inoltre per l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità. Con deduzioni in atti, si costituiva in giudizio l'agenzia delle Entrate, Ufficio di enna, che rilevava la tempestività dell'iscrizione a ruolo ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'ufficio in quanto la tardività della notifica della cartella di pagamento impugnata era imputabile esclusivamente al Concessionario. Con deduzione in atti, si costituiva la Serit Sicilia spa, Agente per la riscossione per la Provina di Enna, che insisteca sulla legittimità della procedura di riscossione, precisando che "eventuali contestazioni circa la legittimità dell'iscrizione a ruolo e l'esatta determinazione del quantum debeatur vanno riferite esclusivamente nei confronti dell'ente impositore, unico legittimo contraddittore". Motivazione MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, preliminarmente, rileva che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'agenzia delle entrate non è fondata. Invero il contribuente con il secondo motivo di ricorso ha impugnato la cartella di pagamento per omessa comunicazione dell'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria. Tale atto, ai sensi dell'art.36bis del DPR n.600/73, è comunicato dall'ufficio al contribuente qualora l'esito della liquidazione sia difforme a quello indicato nella dichiarazione "per evitare la reiterazione di errori per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali" (art. 36 bis comma 3). Ritenuto che la comunicazione è un atto di competenza dell'amministrazione Finanziaria, titolare del procedimento di controllo automatico delle dichiarazioni e di liquidazione delle imposte, l'agenzia delle Entrate è legittimata a contraddire sulla regolarità della procedura di controllo della dichirazione dei redditi del ricorrente. L'asserita omessa comunicazione, tuttavia, è stata contestata dall'agenzia delle Entrate che nelle depositate controdeduzioni ha precisato che "la comunicazione di irregolarità n.******** è stata inviata in data con raccomandata n. ****"; detta circostanza, non essendo contestata dalla parte ricorrente, deve essere

3 considerata vera. Passando all'esame del motivo principale del ricorso ossia la presuna tardività della notifica della cartella di pagamento per decorrenza del termine previsto dall'art.25 del DPR 602/1973, il Collegio rileva che le somme intimate con l'atto impugnato sono state determinate a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2004 presentata dal contribuente nell'anno 2005 (Mod.Unico/2005). Tale controllo, pur avendo un carattere esclusivamente formale assume una valenza accertativa quando il controllo si concretizza in una riliquidazione delle somme dovute a titolo di ritenute alla fonte, imposta patrimonio persone fisiche, sanzioni ed interessi. La maggiore somma accertata, aumentata degli interessi e delle soprattasse, infatti, viene iscritta a ruolo direttamente, vale a dire senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento, prescritta invece quando la rettifica della dichiarazione consegua ad una attività accertativa svolta dall'ufficio sulla base di dati diversi da quelli desumibili dalle dicahiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d'imposta. In tal caso, dunque, l'iscrizione a ruolo non ha carattere "riproduttivo", ma innovativo, atteso che essa integra un atto con il quale il contribuente è posto per laprima volta a conoscenza della pretesa fiscale e ponendo conseguentemente l'onere per l'amministrazione Finanziaria di rendere edotto il contribuente dei motivi per i quali l'iscrizione è stata effettuata. L'atto conclusivo ed esterno dle procedimento, dunque, come ha precisato recentemente la Corte Costituzionale con sentenza n.280/05, è costituito dalla notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario di riscossione entro i termini decadenziali, prescritti dall'art.25 del DPR n.602/73. Tale articolo ha subito nel corso degli anni, diverse e rilevanti modifiche introdotte dal Legislatore nonchè dalla Corte Costituzionale. Nella versione originaria, l'art.25 prevedeva che "gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento". Tale termine, tuttavia, è stato successivamente modificato dall'art.11 del Dlgs. 26 febbraio 1999 n.46 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art.1 della legge 28 settembre 1998, n.337) che sostiituendo il testo dell'art.25, ha statuito che "il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede". Invero, tale termine è stato rimosso dall'art. 1 del Dlgs 27 aprile 2001 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n.46 e 13 aprile 1999 n.112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), che ha soppresso le parole "entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo". Pertanto l'art.25, a seguito dell'intervento legislativo del 2001, recitava: "il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede", non fissando un termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento. tale incertezza e nutevolezza del quadro normativo ha formato oggetto di ripetuti interventi da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità che ha, a più riprese, sollecitato l'intervento chiarificatore da parte della Corte Costituzionale. Pertanto la Corte Costituzioanle, a seguito delle sollevate questioni di legittimità costituzionale da parte di alcune commissioni tributarie provinciali, che avevano rilevato che la soprressione del termine per la notifica della

4 cartella avrebbe compromesso "il diritto del contribuente all'effettiva conoscenza dell'iscrizione a ruolo, procrastinandola a tempo indeterminato e ledendo, in tal modo, il diritto alla difesa del contribuente", ha dichiarato con sentenza 15/07/2005 n.280, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del Dpr 602/73, come modificato dal Dlgs n.193/2001, nella parte in cui non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario avrebbe dovuto notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate. Il Legislatore, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, con l'art.1, comma 5 bis del DEcreto LEgge n.106 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n.156/2005 ha reintrodotto "termini certi" per l'attività di liquidazione delle dichiarazioni, stabilendo che il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001ù Nel caso di specie, la Commissione, dall'esame della cartella di pagamento impugnata, rileva che l'amministrazione Finanziaria, a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi modello Unico 2005 relativa all'anno 2004, ha iscritto a ruolo la complessiva somma di ,52 per omesso o carente versamento dell'imposta IRPEF, IVA, IRAP, sanzioni e interessi dovuti per legge. Ritenuto che la cartella di pagmaento riguarda le somme liquidate a seguito della dichiarazione dei redditi presentata nel 2005, tale atto doveva essere notificato, ai sensi dell'art.1 del D.L. n.106/2005, "entro il 31 dicembre del terzoanno successivo a quello di presentazione della dichairazione" oggetto della liquidazione, ossia entro e non oltre il 31 dicembre Tuttavia, il Concessionario di riscossione, a seguito della iscrizione a ruolo delle somme dovute all'erario da parte dell'agenzia delle Entrate, Ufficio di Nicosia, ha notificato la cartella di pagmaento impugnata in data 25/09/2009, osia oltre il prescritto termine di tre anni. Pertanto la pretesa tributaria avanzata con la cartella di pagamento impugnata è illegittima per sopravvenuta decadenza dell'amministrazione Finanziaria a chiderne il pagmaento. La Commissione, dunque, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che le lagnanze svolte dal ricorrente relativamente alla tardiva notifica della cartella siano giuridicamente fondate e conseguentemente deve disporre l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. Il Collegio, infine, ritiene conforme a giustizia condannare la Serit Sicilia spa al pagamento delle spese legali del giudizio in favore della parte ricorrente che vengono liquidate come da dispositivo. La Commissione ritiene, invece, che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di giudizio tra il ricorrente e l'agenzia delle Etnrate di Enna. PQM La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'impugnata cartella di pagamento limitatamente alla somma di ,52 iscritta a aruolo dall'agenzia delle Entrate di Nicosia.

5 .150,00 Compensa le spese del giudizio tra il ricorrente l'agenzia delle Entrate di Enna. Così deciso in camera di consiglio in Enna, il 05/02/2010

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