CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

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1 TRIBUNALE di Sezione civile n. ruolo generale n. ruolo sezione: (attore) contro (convenuto) CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Giudice relatore: Consulente Tecnico d Ufficio: Consulente Tecnico di parte:

2 1 IL QUESITO Pag 2 LA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA Pag 3 LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI Pag PERITALI 4 FATTI E CONTESTO GIURIDICO Pag 5 RISPOSTA AL QUESITO PERITALE E Pag RELAZIONE DA TRASMETTERE ALLE PARTI COSTITUITE 5.1 Pag 5.2 Pag 6 LE OSSERVAZIONI DEI CT DELLE PARTI Pag RIFERITE AL PRIMO ELABORATO DEL C.T.U. 7 RELAZIONE FINALE CON Pag OSSERVAZIONI DELLE PARTI E VALUTAZIONE DELLE STESSE

3 Dica il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti prodotti, e, sull accordo delle parti, ogni altro documento utile all espletamento dell incarico, previa riclassificazione dei bilanci prodotti secondo i corretti principi della scienza ragionieristica e contabile, quando si sia verificata la perdita del capitale sociale. In caso di risposta positiva al quesito sopra formulato, il C.T.U. provveda a descrivere ed esaminare da tale momento la gestione sociale, comprese le nuove operazioni sociali poste in essere dagli amministratori, verificandone la correttezza alla luce della necessaria gestione liquidatoria. All esito dell esame di cui al punto precedente dica a quanto ammontino le perdite accumulate dalla società a causa della prosecuzione dell attività dopo tale momento, tenendo conto anche delle risultanze dello stato passivo. Esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti, dando conto in caso di esito infruttifero del tentativo medesimo, della posizione assunta da ciascuna delle parti. Porre attenzione alla formulazione definitiva del quesito Problemi di interpretazione del quesito: istanza al Giudice Istruttore ex art. 92 disp. att. c.p.c.. Se nel corso delle operazioni peritali emergono dubbi sull interpretazione del quesito il consulente deve informarne il Giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Per questo motivo è opportuno, nel corso della prima seduta di operazioni peritali, dare ampia lettura del quesito. La Relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti peritali.

4 Elencare analiticamente tutti i documenti agli atti di causa: fascicoli di parte e verbali delle udienze tenutesi avanti il Giudice Istruttore. Elencare la documentazione non prodotta in causa nel rispetto dei termini perentori fissati dal Giudice Istruttore ex artt. 183 e 184 c.p.c., eventualmente acquisita/esaminata con il consenso di tutte le parti per l esame contabile (art. 198, 2 comma, c.p.c.). Elencare altri documenti non prodotti in causa ma ritenuti acquisibili secondo taluni orientamenti giurisprudenziali (documenti provenienti da pubbliche amministrazioni).

5 Indicazione degli estremi delle riunioni peritali (date, presenze ecc.). Indicazione di eventuali situazioni rilevanti emerse in sede di contradittorio. Indicazione di eventuali istanze formulate al Giudice e di eventuali provvedimenti del Giudice medesimo (es. di proroga dei termini, di precisazione del quesito peritale o di altra natura). Indicazione delle memorie depositate dalle parti. Indicazione delle osservazioni e delle istanze formulate dalle parti, le quali devono essere state verbalizzate nel corso delle riunioni peritali. Allegare originale dei verbali delle riunioni peritali.

6 Puntuale e sintetica relazione dei fatti di causa e delle domande delle parti per circoscrivere il contesto della vicenda. Esporre una breve sintesi del contesto giuridico. Richiamare le norme di legge e regolamentari, i Principi contabili, i provvedimenti amministrativi (Istruzioni Banca d Italia, delibere del CICR ) di riferimento per l evasione del quesito. Il C.T.U., in linea di massima, non deve entrare in valutazioni giuridiche. Spesso, tuttavia, il confine tra valutazione giuridica e valutazione tecnica è molto labile e soprattutto in C.T.U. complesse le problematiche sono connesse. Verificare che: - non possono prescindere dal contenuto e dalla portata delle disposizioni del codice civile che regolano la formazione del bilancio (2423 c.c. e ss.); - non possono prescindere dalle indicazioni fornite dai Principi contabili che regolano la formazione del bilancio; - devono tenere conto della prova del nesso causale tra fatto illecito e danno, come prospettata dall attore; - devono valutare la prova dell esistenza del danno sempre come prospettata dall attore; - per parte convenuta, riguardano le opposizioni e contestazioni agli argomenti attorei. E fondamentale, in linea di massima, la lettura dei verbali delle udienze e il richiamo nella relazione del C.T.U. delle dichiarazioni rilasciate dai testi e assunte a verbale dal Giudice Istruttore.

7 Questo capitolo costituisce il cuore della C.T.U. ed è normalmente il più ampio. Può essere ovviamente suddiviso in paragrafi e sottoparagrafi oppure essere articolato in diversi Capitoli. Non risultano regole codificate nella stesura dell elaborato di C.T.U. e pertanto nella redazione dell elaborato non occorre assolvere ad alcuno schema preordinato. Dal 30 giugno 2014, il deposito di atti processuali e perizie da parte di avvocati e C.T.U. deve avvenire esclusivamente per via telematica, in base a quanto disposto dal D.L. 179/2012 in materia di informatizzazione del procedimento giudiziario civile. E buona prassi tuttavia consegnare al magistrato una copia cartacea (di cortesia) con la trascrizione originale della relazione di consulenza tecnica su supporto informatico in formato word e pdf (CD-Rom, pendrive) al fine di consentire al magistrato di estrapolare parti della relazione. In tale capitolo devono essere riportate le valutazioni e le conclusioni cui approda il C.T.U. che debbono essere adeguatamente motivate.

8 L art. 195 c.p.c. dispone che la Relazione provvisoria debba essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal Giudice con ordinanza resa all udienza di cui all art. 193 (giuramento del consulente). Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse. Il presente capitolo raccoglie una puntuale sintesi delle osservazioni proposte dai consulenti delle parti e le ragioni che le motivano. La valutazione delle osservazioni delle parti, da parte del C.T.U., come previsto dallo stesso articolo 195 c.p.c. è oggetto del successivo capitolo..

9 Si tratta della sintesi conclusiva che tiene conto del lavoro svolto dal C.T.U., delle osservazioni della parti e delle valutazioni finali delle stesse. Per fornire al Giudice un quadro delle conclusioni cui approda il C.T.U. è opportuno riepilogare, in via di estrema sintesi, le risposte al quesito, le cui motivazioni logico sistematiche sono state già espresse nel Capitolo centrale. Questo Capitolo può essere utile per il Giudice innanzitutto per avere una visione sintetica d insieme delle conclusioni e, soprattutto, in presenza di quesiti molto articolati, può fornire un quadro sinottico delle conclusioni cui il C.T.U. è giunto. Al capitolo precedente si è esposta la sintesi delle osservazioni svolte dal C.T.U.. Nel presente capitolo conclusivo vengono confrontate: - le risposte al quesito fornite dal C.T.U. - le osservazioni proposte dai C.T.P. - le valutazioni del C.T.U. in merito - le risposte conclusive. Nel caso in cui il C.T.U. abbia ritenuto di non condividere le osservazioni del C.T.P., al fine di consentire al Giudice il necessario riscontro sull iter logico adottato dal C.T.U., questi deve prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei C.T.P., indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle.

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