Il giudizio di Appello Il ricorso in Cassazione Il giudizio di revocazione
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- Massimo Vigano
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1 Il giudizio di Appello Il ricorso in Cassazione Il giudizio di revocazione Prof. avv. Andrea Carinci Impugnazione sentenza CTP (art. 50) 1. Appello 2. Revocazione straordinaria 3. Gli errori materiali delle sentenze sono correggibili ex art.287 c.p.c. (ma questo non è mezzo di impugnazione) 1
2 Legittimata ad appellare è la parte soccombente (anche solo parzialmente). Deve essere parte del processo di primo grado e deve essere risultato almeno parzialmente soccombente Art.100 c.p.c. interesse ad agire Ai sensi dell art.49 valgono nel processo tributario i principi del c.p.c. (artt c.p.c. ). Fa eccezione l art.337 c.p.c. L appello costituisce un mezzo di gravame : ordinario (deve essere proposto entro termini perentori di 60 giorni dalla notifica della sentenza ovvero di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza se la sentenza non è stata notificata). Del caso, vanno aggiunti i 46 giorni della sospensione estiva. sostitutivo (la pronuncia del giudice d appello generalmente si sostituisce alla sentenza appellata); a critica libera (in appello può essere evidenziato ogni tipo di vizio, compresa la sostanziale ingiustizia della decisione di primo grado). 2
3 Struttura dell appello 1. Notifica del ricorso in appello 2. Deposito presso la CTP di copia dell appello (se non notificato a mezzo U.G.) 3. Deposito in CTR entro 30 gg. 4. Costituzione in giudizio dell appellato con deposito delle controdeduzioni 5. Deposito di memorie e documenti 6. Udienza 7. Sentenza Il giudizio di appello è informato a due principi fondamentali: la devoluzione: tantum devolutum quantum appellatum. Il giudice di appello è investito della causa nei limiti della riproposizione, ad opera delle parti, delle questioni rigettate o non esaminate dalla CTP. Sulle questioni non devolute si forma il giudicato interno. il divieto di domande nuove. 3
4 Ai sensi dell art.53 l atto di appello deve contenere: La Ctr adita; Le generalità dell appellante Le generalità dell appellato Gli estremi sentenza impugnata L esposizione sommaria dei fatti L oggetto di domanda I motivi di impugnazione La sottoscrizione del difensore Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. 4
5 La CTR competente Ai sensi dell art.4, co.2, D.Lgs.546/92, le CTR sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle CTP aventi sede nella loro circoscrizione. Ex art.5 D.Lgs.546/92 l incompetenza del giudice può essere rilevata anche d ufficio, ma solo nel giudizio a cui si riferisce. In appello può contestarsi la competenza del giudice d appello. L incompetenza del giudice di primo grado può essere solo motivo di impugnazione in quanto questione rigettata dal giudice. 5
6 Oggetto e motivi L oggetto della domanda può essere la riforma totale o parziale della sentenza appellata ovvero l annullamento totale della sentenza con rimessione della causa in primo grado. Motivi di appello. Il giudice conosce la causa nei limiti di quanto devoluto dalle parti: il thema decidendum della causa d appello è definito dalle censure svolte dall appellante (principale ed incidentale) contro la sentenza appellata, con cui si ripropongono le censure già solevate in primo grado contro l atto impositivo. I motivi di appello, a differenza dei motivi di ricorso in CTP, non riguardano l atto impositivo ma la sentenza appellata. I motivi devono essere contenuti nell atto di appello: il potere di impugnazione si consuma con la proposizione dell appello e non è ammessa la successiva integrazione dei motivi (Cass. n del 05/12/2001). 6
7 Il divieto dello ius novorum in appello preclude il mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ma non anche della qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione a quelli già acquisiti al processo (Cass. n del 30/06/10). Cass. n / la funzione dei motivi di appello è quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, così consentendo non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame, richiesti al giudice di secondo grado ma, altresì, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato, e, quindi, identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma". Risalente, ma richiamata: Cass. n. 3128/2001 : è inammissibile l'appello i cui non sono esposti motivi di impugnazione o lo sono in modo tale da rendere assolutamente incerta l'identificazione e la logica delle censure mosse alla sentenza. 7
8 Procura Non è necessaria una nuova procura, se quella rilasciata in primo grado lasciava intendere di valere anche per i gradi successivi. Basta il richiamo. Notifica dell atto di appello L appello può essere notificato mediante (art.53 e 20 D.Lgs.546/92): ufficiale giudiziario; servizio postale. In questo caso in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento; consegna diretta (se notifica ad ente locale o Agenzia fiscale). L indicazione della residenza o sede e l elezione di domicilio hanno effetto anche nei successivi gradi di giudizio: qui va notificata la sentenza e l appello (art. 17, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992). 8
9 La parte pubblica può notificare l appello (art.53, 20 e 16 D.Lgs.546/92): tramite ufficiale giudiziario; tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento; ai sensi dell art.16 c.4 D.Lgs.546/92, anche tramite messi comunali o messi autorizzati dall amministrazione finanziaria (art. 16, co. 4, D.Lgs. n. 546/1992) Il termine per proporre appello è (art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992): 60 giorni dalla notifica della sentenza (TERMINE BREVE); 6 mesi dal suo deposito, se la sentenza non è stata notificata (TERMINE LUNGO). Vanno in ogni caso aggiunti 46 giorni della pausa estiva (1 agosto 15 settembre) La decadenza è impedita dalla consegna dell appello (se fatto a mano) o dalla sua consegna all ufficiale giudiziario o al servizio postale nelle altre forme di notifica. 9
10 Se la sentenza è notificata in prossimità della scadenza del termine lungo, a prescindere dalla data di notifica della sentenza, il decorso del termine lungo comporta comunque il passaggio in giudicato della sentenza (Cass.16/06/2000 n.8191). L appello notificato con il servizio postale o con consegna diretta deve essere depositato in copia, all atto della costituzione in giudizio dell appellante, munito della dichiarazione di conformità all atto notificato. Le parti hanno l onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l inserisce nel fascicolo d'ufficio (art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992). 10
11 L appello dichiarato inammissibile non può più essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge per l impugnazione (c.d. consumazione dell impugnazione) (art. 60 del D.Lgs. n. 546/1992). La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di notificare un secondo appello per sanare i vizi del primo, purché il secondo appello sia tempestivo ed il primo, alla data della notifica del secondo, non sia stato ancora dichiarato inammissibile. Il ricorso in appello è inammissibile (analogamente al ricorso in primo grado) quando: manca o è assolutamente incerto uno degli elementi del ricorso ex art.53 del D.Lgs.546/92; non è sottoscritto dal difensore ai sensi dell art.18 D.Lgs.546/92. La sentenza appellata non deve essere necessariamente allegata all atto di appello. Dopo la costituzione in giudizio dell appellante, la segreteria della CTR richiede a quella della CTP la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza appellata (art.53 c.3 D.Lgs.546/92). 11
12 Il ricorso in appello (art.52 D.Lgs.546/92) va notificato ex art.20 D.Lgs.546/92. Se l appello non è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, occorre il deposito di copia dell appello presso la segreteria del giudice di primo grado (art.53 D.Lgs.546/92). Il deposito di copia dell appello nella segreteria del giudice di primo grado è richiesto quando l appello è notificato in modo diverso dalla notifica tramite ufficiale giudiziario (in tal caso ex art.123 disp.att.c.p.c. l ufficiale giudiziario ha il dovere di dare immediata notizia scritta dell avvenuta notifica dell appello al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza appellata). La finalità di questo obbligo è di evitare che la segreteria del giudice di primo grado possa rilasciare indebiti certificati di passaggio ingiudicato della sentenza. Tale adempimento è condizione di ammissibilità dell appello, non sanabile nemmeno dall avvenuta costituzione in giudizio dell appellato. 12
13 La costituzione in giudizio dell appellante ex art.22 D.Lgs.546/92 deve essere eseguita a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notifica dell appello (art.53 D.Lgs.546/92). La costituzione in giudizio dell appellato va fatta entro 60 giorni dalla ricezione dell appello. La costituzione tempestiva non è a pena di ammissibilità. Lo diviene per la proposizione dell appello incidentale e quindi per riproporre le questioni disattese o non esaminate in primo grado (art.54 D.Lgs.546/92). 13
14 Nell atto di controdeduzioni l appellato deve svolgere: l esposizione delle difese in replica ai motivi di appello; le eccezioni processuali e di merito che intende sollevare; l indicazione delle prove di cui intende avvalersi; l appello incidentale (se la costituzione in giudizio è tempestiva); la riproposizione dei motivi sollevati in primo grado. In caso di soccombenza reciproca o anche solo di compensazione delle spese può essere proposto appello incidentale. La parte totalmente vittoriosa (priva di interesse ai fini dell appello incidentale) non ha l onere di proporre appello incidentale per dolersi del mancato esame di alcune eccezioni sollevate in primo grado: le basta riproporle nelle controdeduzioni (Cass. n del 27/11/2002). 14
15 Appello incidentale e principale si distinguono in ragione del tempo di presentazione: è principale l appello proposto per primo. L appello incidentale deve contenere tutti i requisiti dell appello principale e può riguardare ogni aspetto anche non connesso all appello principale. L appello incidentale tuttavia non va notificato in quanto basta depositarlo (art.54, co.2, D.Lgs.546/92). L appello incidentale deve essere proposto all atto della costituzione in giudizio, che deve essere tempestiva (entro i 60 giorni dalla notifica dell appello). È possibile la conversione dell appello principale in appello incidentale se è rispettato il termine dei 60 giorni. 15
16 Appello incidentale tardivo La notifica dell appello principale rimette in termini la parte che, pur versando in una situazione di parziale soccombenza, non ha appellato la sentenza nei propri termini. L autonomia tra appello incidentale ed appello principale viene parzialmente meno nel caso di appello incidentale tardivo: se l appello incidentale è tardivo, la dichiarazione di inammissibilità dell appello principale travolge anche quello incidentale (ex art. 334, co.2, c.p.c., se l impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l impugnazione incidentale perde ogni efficacia). L appellante in via principale può controbattere all appello incidentale presentando memorie, ma non anche un ulteriore appello incidentale. In assenza di appello incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la sentenza di appello non può essere sfavorevole all appellante e più favorevole all appellato di quanto sia stata la sentenza appellata (Cass. n del 16/06/2006). Cd. Divieto di reformatio in peius 16
17 Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificatamente riproposte in appello si intendono rinunciate (principio della devoluzione) (art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992). Tale principio vale anche per le questioni ed eccezioni non esaminate perché ritenute assorbite dal giudice di primo grado. Esse devono essere riproposte e non semplicemente richiamate con rinvio agli atti di primo grado (Cass. n.4625 del 27/03/2003; Cass. n del 27/09/2007). In appello non possono essere presentate domande o eccezioni ulteriori rispetto a quelle formulate in primo grado (cd. divieto di ius novorum). La domanda è nuova, come tale inammissibile in appello, solo quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l oggetto sostanziale dell azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si sia svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n del 23/05/2005). 17
18 Non rientrano nel divieto di ius novorum le argomentazioni difensive (cass.16/04/2007 n.8995). Non è stata ritenuta domanda nuova la difesa dell ufficio basata sulla mancata presentazione della denuncia TARSU, in quanto semplice contestazione della pretesa del contribuente (Cass. n.5895 del 23/04/2002). La possibilità per le parti di produrre documenti nuovi (ossia non depositati in primo grado) in appello non può eludere il divieto di ius novorum: possono perciò essere depositati in appello solo documenti che abbiano funzione di mero supporto probatorio delle pretese e considerazioni già svolte da una delle parti (Cass. n.9224 del 18/04/2007). Si ha "mera difesa" quando il convenuto si limita a contestare l'esistenza dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda, senza allegare alcun fatto ulteriore rispetto a quelli indicati dall'attore. Così facendo non viene ampliato l ambito dei fatti rilevanti per il giudizio ma, semplicemente, si rendono controversi, e quindi bisognosi di prova, i fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria domanda (ex art. 115 c.p.c.). 18
19 Si parla di "eccezioni" con riguardo ai fatti impeditivi, modificativi e estintivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore. Il novero fatti giuridicamente rilevanti allegati al giudizio, che dovranno essere conosciuti dal giudice per pronunciarsi sulla esistenza o no del diritto fatto valere in giudizio, in questo modo si amplia. Le eccezioni si distinguono in: eccezioni in senso lato, ossia rilevabili d'ufficio; eccezioni in senso stretto, rilevabili solo ad istanza di parte (es. la decadenza dell Agenzia). Il giudice d appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte non dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile (art. 58, co. 1). È comunque fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. Solo le prove nuove sono soggette a divieto: sono nuove le prove non dedotte dalle parti in primo grado. 19
20 L appello è di principio un giudizio ad istruttoria chiusa. Sono tuttavia previste tre deroghe al divieto di prove nuove : 1. nuove prove ritenute necessarie (rectius, indispensabili) dal giudice ai fini della decisione; 2. prove nuove non prodotte in primo grado per causa non imputabile alla parte; 3. nuovi documenti. Resta fermo il divieto di cui all art.57 di nuove domande o eccezioni non rilevabili d ufficio: sono quindi ammessi nuovi documenti solo se relativi a motivi di ricorso o eccezioni già ritualmente proposte in primo grado. Possono produrre nuovi documenti anche la parte contumace o quella negligente, perché per questa ipotesi non si prevedono le condizioni richieste al comma 1. 20
21 La sentenza del giudice d appello può riformare in tutto o in parte la sentenza di primo grado, oppure confermarla o rimettere la causa in primo grado (art.59 D.Lgs.546/92). Solo in ipotesi tassative (art. 59) il giudice d appello annulla la sentenza della CTP e rinvia la causa in primo grado (c.d. ipotesi di appello rescindente). 21
22 La CTR rimette la causa alla CTP che ha emesso la sentenza impugnata: a. quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b. quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c. quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d. quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto; e. quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado. Fuori dei casi previsti la CTR decide nel merito ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della CTR, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte. 22
23 La sentenza della CTR può essere impugnata con: ricorso per Cassazione (art. 50 del Lgs.546/92); revocazione ordinaria; revocazione straordinaria. Ricorso in Cassazione Nel giudizio in Cassazione tornano applicabili le norme del c.p.c. compatibili con il D.Lgs.546/92. Sulle cause tributarie decide la sez.v della Cassazione. 23
24 In linea di principio la Cassazione giudica solo della legittimità della sentenza impugnata. Quando accoglie il ricorso rinvia la causa ad altro giudice che deve uniformarsi a quanto statuito dalla Corte. Può pronunciare nel merito solo nei casi in cui non siano necessari ulteriori accertamenti sul fatto. Il ricorso per cassazione è impugnazione a critica vincolata. I motivi di ricorso sono solo quelli ex art. 360 c.p.c.: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (così ex art. 54 D.L. 83/2012. In precedenza: «5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La novella si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: 11 settembre 2012). 24
25 La Cassazione deve assicurare l esatta ed uniforme interpretazione delle norme (cd. funzione nomofilattica). Ai sensi dell art. 374, se una sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite deve rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. Anche per il ricorso in Cassazione occorre verificare interesse ad agire; acquiescenza; rispetto del termine per impugnare. Il ricorso è redatto nel rispetto delle regole indicate dall art. 366 c.p.c.. 25
26 Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l indicazione delle parti; 2) l indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall articolo 366-bis; 5) l indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Per promuovere ricorso in Cassazione sono previsti i seguenti termini: termine breve: 60 giorni dalla notifica della sentenza della CTR (art.325 c.2. c.p.c.); temine lungo: 6 mesi (e 46 giorni) dal deposito della sentenza della CTR (art. 327 c.1 c.p.c.). Ancora 1 anno per le cause radicate ante 04/07/2009, data di entrata in vigore della L. n. 69/09 che ha dimezzato i termini di impugnazione. 26
27 A pena di improcedibilità, il ricorso va depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dall ultima notificazione (art. 369 c.p.c.). Assieme al ricorso deve essere depositato: copia autentica della sentenza impugnata (cd. uso cassazione); procura speciale, se conferita con atto separato; richiesta vistata dalla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di trasmissione del fascicolo di ufficio. La parte contro cui è stato proposto ricorso può resistere con un controricorso, da notificarsi nel domicilio eletto dal ricorrente nel ricorso (art. 370 c.p.c.) entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (ossia giorni dalla notifica del ricorso). In mancanza, la parte resistente non può presentare memorie ma può solo partecipare alla discussione orale. Il controricorso va depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica. 27
28 Giudizio di rinvio (art. 63). Se la Cassazione rinvia la causa alla CTP o CTR, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme previste rispettivamente per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili. Se la riassunzione non avviene entro il termine o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l intero processo si estingue. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato. A pena d inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. È conservata la posizione processuale nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. Non possono essere formulate richieste diverse, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione. 28
29 Dopo il deposito dell atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo. Revocazione (art. 64, 65 e 66 D.Lgs.546/92) È un mezzo di impugnazione eccezionale, finalizzato ad evitare l ingiustizia di una sentenza. 29
30 È un gravame a critica vincolata. Può essere proposto solo per i motivi di cui all art. 395 c.p.c. (i vizi devono aver inciso causalmente sulla sentenza) : 1. dolo di una delle parti a danno dell altra; 2. sopravvenuta falsità delle prove; 3. rinvenimento di documenti decisivi per la controversia; 4. errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa (errore revocatorio), 5. conflitto teorico tra giudicati; 6. dolo del giudice. La revocazione è ordinaria: per i vizi di cui all art.395 c.1 n.4 e 5 (errore di fatto e conflitto teorico di giudicati). Non intacca il giudicato perché deve essere comunque proposta nei normali termini di impugnazione. La revocazione è straordinaria per vizi ci cui all art.395 c.1 nn.1, 2, 3, 6 (dolo delle parti o del giudice; falsità delle prove; rinvenimento documenti decisivi). Intacca il giudicato. 30
31 Le sentenze di CT sono soggette solo a revocazione straordinaria, sempre che il relativo motivo sia stato conosciuto dopo lo spirare del termine per impugnare. Il giudice della revocazione è il giudice che ha emesso la sentenza impugnata (art.65 D.Lgs.546/92). A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, (contenuto dell appello). Inoltre deve contenere la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti, nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento (art.65, co. 2, D.Lgs. n. 546/92). 31
32 La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2 (nei confronti di tutte le parti). 32
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