VI CONGRESSO NAZIONALE CISL MEDICI STATUTO. Roma Hotel Princess febbraio 2001

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1 VI CONGRESSO NAZIONALE CISL MEDICI STATUTO Roma Hotel Princess febbraio 2001 In seguito alle richieste pervenute alla Commissione Statuto, questo è così modificato: ART. 1 E costituito il Sindacato Nazionale CISL Medici con sede in Roma, che assume la denominazione Federazione Nazionale CISL Medici. Esso aderisce alla FPS CISL e, tramite questa, alla CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), e tramite questa alla ISP (Internazionale dei Servizi Pubblici) e alla CES (Confederazione Europea Sindacati). La Federazione CISL Medici è costituita dalla CISL Medici e dagli altri Sindacati medici che vi aderiscono. Aderisce attualmente alla Federazione Nazionale CISL Medici, per l Area Contrattuale della Dirigenza medica e veterinaria, il Co.si.me., che riunisce le sigle autonome aderenti. Per l Area della Dirigenza medica il soggetto sindacale rappresentativo giuridicamente riconosciuto è la Federazione CISL Medici Co.si.me.. Per la Convenzione di Medicina Generale, sono federati alla CISL Medici i Sindacati Simet e Sumai con la denominazione di Intesa Sindacale. La adesione della CISL Medici alla FPS si caratterizza come rapporto politico di grande intesa e collaborazione per portare avanti le linee e le scelte della Confederazione. L FPS garantisce l elezione dei delegati CISL Medici ai Congressi Confederali di tutti i livelli, la presenza di Componenti di diritto della CISL Medici nei propri Organismi e di quelli Confederali a tutti i vari livelli. Alla CISL Medici aderiscono: - i Medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; - i Medici Convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale; - i Medici delle Case di Cura e delle Strutture Private; - i Medici Veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale; - i Medici dipendenti e convenzionati degli Enti Pubblici;

2 - i Medici dipendenti e convenzionati di Stato, Parastato, Regioni ed Enti Locali; - i Medici Ospedalieri che lavorano in Strutture a Direzione Universitaria. E ammessa l iscrizione di medici e veterinari iscritti ai rispettivi Ordini Professionali che si riconoscono nei principi statutari ed ideali della CISL. ART. 2 La CISL Medici si ispira ai principi del rispetto della Dignità e Libertà della persona umana, cui debbono ordinarsi Società e Stato. Essa si prefigge la partecipazione determinante dei Medici alla programmazione, gestione e controllo dei servizi sanitari e socio-assistenziali, promuove iniziative tese a garantire il libero esercizio della professione e l attuazione del sistema di sicurezza sociale, globalmente inteso. ART. 3 La CISL Medici si ispira al criterio di utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, con le quali intende contribuire alla preparazione manageriale dei Medici e Veterinari, anche attraverso la costituzione di Società Scientifiche e di Formazione, in una Organizzazione libera e democratica dei servizi alla persona. Inoltre, in armonia con gli indirizzi della CISL: - provvede alla tutela dei propri Iscritti nel quadro di rivendicazioni giuridico-normative ed economiche; - rappresenta la Dirigenza medica negli Enti Pubblici e Privati in cui operano i Dirigenti medici; - procede alla stipula di Accordi e Contratti con le Controparti ed assiste le strutture Regionali e Territoriali, che ne facciano richiesta, nella fase di attuazione degli Accordi e Contratti suddetti; - promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri Organismi in ogni ambiente di lavoro; - attua le iniziative a promuovere una larga formazione sindacale, scientifica, professionale e manageriale; - cura la formazione dei quadri dirigenti del Sindacato; - promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo delle Federazioni Regionali, e con esse, delle Strutture Provinciali/Territoriali e Aziendali; - designa incarichi di rappresentanza sindacale; - rappresenta l Organizzazione di fronte agli Organi centrali del Pubblico potere e Istituzioni varie;

3 - fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale economica ed organizzativa; - realizza i necessari interventi sulle strutture di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto, di mancato rispetto alle decisioni degli Organi del Sindacato Nazionale e di violazione delle norme contributive; - concerta e concorda con la FPS CISL gli indirizzi di politica sindacale, contrattuale e di sviluppo organizzativo. ART. 4 La CISL Medici rivendica la assoluta indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l assoluta autonomia di fronte al Governo, alle Regioni, agli Enti Locali e ai Partiti. La CISL Medici conserva, la propria interna autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e politico-sindacale. Fa parte a livello Nazionale, Regionale e Territoriale, degli Organi previsti dallo Statuto della FPS CISL e, tramite i Congressi della FPS CISL, invia propri delegati ai tre livelli congressuali della Confederazione e fa parte degli Organismi Nazionali, Regionali e Territoriali della CISL. DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI ART. 5 Gli iscritti alla CISL Medici hanno diritto di partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali. Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al Sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei Dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto e in termini democraticamente e civilmente corretti. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli Organi statutari ed a partecipare all attività sindacale. Ogni iscritto ha l obbligo di pagare i contributi di iscrizione al Sindacato, con le modalità e nell ammontare definiti dal Consiglio Generale Nazionale e dall Esecutivo Nazionale. CAPITOLO II DEFINIZIONE DEGLI ORGANISMI ART. 6 Gli Organi del Sindacato Nazionale sono:

4 1) Il Congresso Nazionale; 2) Il Consiglio Generale; 3) L Esecutivo Nazionale; 4) La Segreteria Nazionale; 5) Il Collegio Nazionale dei Probiviri; 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti gli iscritti della CISL Medici possono essere componenti dei suddetti Organi. CAPITOLO III ORGANISMI NAZIONALI ART. 7 Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante della CISL Medici. Esso elegge: - Il Consiglio Generale; - I delegati al Congresso Nazionale della FPS CISL; - Il Collegio dei Probiviri; - Il Collegio dei Revisori dei Conti; Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta: a) dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; b) da un terzo degli iscritti, i quali firmano la richiesta a mezzo delle rappresentanze sindacali comprensoriali. ART. 8 Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati eletti nei Congressi Regionali. Partecipano, inoltre, al Congresso Nazionale con solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti uscenti o subentranti, a qualsiasi titolo nel Consiglio Generale. ART. 9

5 Partecipano al Congresso Nazionale i delegati delle strutture in regola con il tesseramento confederale e con le quote contributive. ART. 10 L ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e deve essere reso noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso. Le Strutture regionali possono far pervenire proposte da inserire nell ordine del giorno entro e non oltre cinque giorni prima della convocazione del Consiglio Generale. ART. 11 Il Congresso Nazionale fissa l indirizzo generale del Sindacato e in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elegge, a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Generale ed i Delegati al Congresso Nazionale FPS. Elegge, altresì, i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di cinque membri per ciascun Collegio, che al suo interno, a sua volta, elegge il Presidente e il Vice Presidente. Nel caso di presenza di una sola lista, o di lista unificata, il Congresso può deliberare modi diversi di votazione, purchè la decisione sia presa all unanimità. Le decisioni del Congresso, salvo quelle ove il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice. CONSIGLIO GENERALE ART. 12 Il Consiglio Generale è l Organo deliberante del Sindacato tra un Congresso e un altro. Elegge: 1) la Segreteria Nazionale; 2) il Comitato Esecutivo Nazionale; 3) il Presidente del Consiglio Generale. Nomina su proposta della Segreteria Nazionale, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

6 Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell attività sindacale e organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso. Al Consiglio spetta, inoltre, il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria, qualora ne venga fatta richiesta ai sensi dell art.9. ART. 13 Il Consiglio Generale è composto da: - N 59 componenti eletti dal Congresso; - 1 rappresentante per ogni Regione, nella persona del Segretario Regionale; - la responsabile del Coordinamento femminile. Il Consiglio Generale, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi dei votanti, può cooptare al suo interno nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei componenti l Organismo stesso. Ove per qualsiasi ragione si verifichi una vacanza tra i componenti del Consiglio Generale, eletti in sede di Congresso, si procederà alla copertura del posto con la persona che nel Congresso medesimo ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l ultimo eletto, e, in mancanza, su proposta dell Esecutivo Nazionale, con designazione di altro componente della stessa Regione. Il Consiglio Generale è convocato dalla Segreteria su mandato dell Esecutivo che ne fissa l ordine del giorno. Il Consiglio Generale può essere convocato in via straordinaria a richiesta di due terzi dei suoi componenti. La Segreteria Nazionale può convocare il Consiglio Generale su argomenti particolarmente urgenti. Il Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Nazionale, può articolarsi in Commissioni di lavoro, aperte anche alla partecipazione di non componenti del Consiglio, su specifici progetti relativi alla politica economica-contrattuale e organizzativa, dotate di poteri indispensabili per il compimento del mandato loro affidato. Le sedute del Consiglio Generale sono convocate con avviso di almeno 15 giorni e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Generale esplica, inoltre, per quanto di competenza le funzioni di cui all art. 3 del presente Statuto. Il Presidente del Consiglio Generale viene eletto dal Consiglio stesso nella sua prima riunione valida. Il Presidente presiede il Consiglio Generale, partecipa alle riunioni della Segreteria con diritto di voto su argomenti di particolare rilevanza e su decisione, a maggioranza, della segreteria generale nazionale. Il Presidente partecipa all Esecutivo quale componente di diritto. ART. 14

7 I Componenti del Consiglio Generale hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute. Le assenze devono essere giustificate. Per ogni assenza non giustificata, la Segreteria provvede a darne comunicazione al Consiglio Generale. Se le assenze non giustificate si verificano per almeno quattro volte consecutive, il Componente può decadere dall incarico su proposta della Segreteria Nazionale e approvazione dell Esecutivo Nazionale. Delle presenze ed assenze la Segreteria fa menzione nel suo rapporto al Congresso. La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Consiglio Funzionari ed Esperti per le particolari materie in discussione. ART. 15 Quando se ne ravvisa la necessità, la Segreteria Nazionale potrà affidare compiti speciali ad alcuni componenti del Consiglio Generale o dell Esecutivo. L ESECUTIVO NAZIONALE ART. 16 Il Comitato Esecutivo provvede all attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale. E composto da: - i Componenti la Segreteria Nazionale; - il Presidente del Consiglio Generale; - n 18 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno; - la Responsabile del Coordinamento femminile. L Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale. L Esecutivo Nazionale CISL Medici, su proposta della Segreteria Nazionale: - approva i bilanci del Sindacato; - esamina e decide, con proprio parere, su eventuali contestazioni o problemi che dovessero comportare il Commissariamento di Strutture Regionali o Territoriali, dando mandato alla Segreteria Nazionale di procedere ai Commissariamenti deliberati, che devono prevedere comunicazione alla Struttura commissariata, ai Probiviri della CISL Medici, e, per conoscenza, alle Strutture FPS e Confederali interessate. - provvedere a designare i Rappresentanti dell Organizzazione in Enti dove è prevista per Legge o per Regolamento la rappresentanza sindacale;

8 - designa direttamente i rappresentanti sindacali da inviare alle varie Commissioni esterne a livello nazionale e ratifica le designazioni che fossero state decise per motivi d urgenza dalla Segreteria Nazionale; - delibera sulle spese straordinarie che il Sindacato Nazionale dovesse sostenere in via eccezionale per l assolvimento delle funzioni da parte dei propri Organi istituzionali. Il Comitato Esecutivo, per quanto attiene alle problematiche delle condizioni della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento. LA SEGRETERIA NAZIONALE Art. 17 La Segreteria Nazionale è composta: - dal Segretario Generale; - dal Segretario Generale Aggiunto; - dai Segretari nazionali. I suddetti componenti della Segreteria sono eletti dal Consiglio Generale con successive e separate votazioni; prima il Segretario Generale, poi il Segretario Generale Aggiunto e infine la Segreteria in votazione unica. Il Consiglio Generale, prima di procedere alla votazione per l elezione della Segreteria, delibera sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria. ART. 18 La Segreteria rappresenta il Sindacato Nazionale nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento del Sindacato Nazionale stesso, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti. Nomina i responsabili CISL Medici di strutture periferiche, ove queste non siano costituite o organizzate. La Segreteria predispone per il Congresso la relazione programmatica del Sindacato Nazionale ed i bilanci da sottoporre all Esecutivo secondo quanto previsto rispettivamente dagli art. 13 e 18. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale e politica del Sindacato Nazionale, il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti. La Segreteria affiderà ai propri componenti incarichi di settore. INCOMPATIBILITA

9 ART. 19 Per la preminenza dell interesse professionale e per la mancanza di una vera e propria connotazione di operatore sindacale, il Dirigente della CISL Medici, operando con un sostanziale ed esclusivo impegno volontaristico, è sottoposto a specifiche norme flessibili in tema di organizzazione e di incompatibilità. Sono incompatibili con le cariche di Segreteria di livello Provinciale, Regionale e Nazionale: il mandato parlamentare, gli incarichi di Governo, le cariche politiche ed amministrative a livello Regionale, Provinciale e Comunale. Sono compatibili gli incarichi politici consultivi e non di natura esecutiva. Le candidature ad elezioni Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali operano automaticamente solo la sospensione temporanea dell incarico sindacale, il cui ripristino coincide con la cessazione della causa sospensiva. Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili, deve optare per una sola carica; tale incompatibilità vale anche per le cariche di Segreteria (Provinciale, Regionale, Nazionale) all interno della Struttura CISL Medici con dichiarazione scritta da farsi entro 60 giorni dalle elezioni alle cariche successive, pena la decadenza da queste ultime. I componenti della Segreteria Regionale, ad eccezione del Segretario Generale, non sono incompatibili con le cariche di Segreteria Territoriale/Provinciale ed Aziendale. Le iniziative per la sostituzione dei Dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti e sottoposte all Esecutivo Nazionale CISL Medici, che decide nel merito. Per tutti gli incarichi di Segreteria Nazionale, Regionale, Provinciale/Territoriale ed Aziendale, compresi anche quelli di Segreteria Generale, è consentito un periodo di permanenza nello stesso incarico di tre mandati. Per accedere alle cariche direttive della CISL Medici, non è prevista alcuna anzianità di iscrizione. I medici e veterinari rimangono iscritti alla CISL Medici senza limiti di età fino a quando risultano iscritti al rispettivo albo professionale. In caso contrario, possono iscriversi alla FNP CISL. CAPITOLO IV LE STRUTTURE REGIONALI, TERRITORIALI E AZIENDALI ART. 20 La Federazione Nazionale CISL Medici si articola in: - Strutture Regionali, - Strutture Territoriali e/o Provinciali; - Strutture Aziendali ;

10 Gli Organi del Sindacato a livello Regionale sono: - Il Congresso Regionale; - Il Consiglio Generale Regionale; - L Esecutivo Regionale; - La Segreteria Regionale. Alle Strutture Regionali compete: - la gestione e il coordinamento delle politiche sindacali, economiche, retributive ed organizzative nel Territorio, nell ambito degli indirizzi della CISL; - programmare e gestire il coordinamento ed il collegamento regionale tra le strutture territoriali; - curare la formazione dei quadri in collaborazione con la Struttura Nazionale, la FPS CISL e le strutture territoriali di categoria; - applicare, inoltre, per quanto di competenza, le funzioni di cui all art. 3. Gli Organi del Sindacato a livello Territoriale sono: - il Congresso Territoriale; - il Consiglio Generale Territoriale; - l Esecutivo Territoriale; - la Segreteria Territoriale. Alle strutture territoriali compete: - la promozione, la costituzione e lo sviluppo, in ogni ambiente di lavoro, degli Organismi Sindacali di categoria, la cui attività dovrà essere regolamentata da apposite norme in coerenza con il presente Statuto; - la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori, la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento ed assistenza nel competente territorio; - curare con particolare impegno l azione di proselitismo, di adesione e di tesseramento dei medici quale importante momento organizzativo della categoria. L Organismo del Sindacato a livello aziendale è costituito da una Segreteria che elegge al suo interno un Segretario Responsabile. Alle Strutture Aziendali compete: - la costituzione e lo sviluppo nell ambiente di lavoro degli organismi sindacali di categoria; - la gestione, la programmazione e la rappresentanza degli interessi dei lavoratori; - l azione di proselitismo quale importante momento organizzativo della categoria.

11 ART. 21 Il Consiglio Regionale e Territoriale valuta l opportunità di costituire il Comitato Esecutivo e decide il conseguente numero dei suoi componenti. ART. 22 La CISL Medici al suo interno può costituire Coordinamenti specifici di settore, a livello Territoriale, Regionale e Nazionale. La composizione dei Coordinamenti è stabilita, su proposta della Segreteria, che può, di volta in volta, e per l interesse specifico convocare i rispettivi Coordinatori. ART. 23 Le strutture Regionali e Territoriali devono avere il proprio Statuto uniforme al presente. Le strutture Regionali e le Territoriali, tramite queste ultime, devono trasmettere a fine anno alla Segreteria Nazionale CISL Medici i dati relativi alla loro consistenza numerica e presentare i propri bilanci e rendiconti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di verifica. Per le azioni sindacali che devono terminare in scioperi a carattere regionale o territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria Confederale competente per Territorio e deve essere data informazione all istanza superiore della Federazione. CAPITOLO V FINANZA E AMMINISTRAZIONE ART. 24 L adesione alla CISL Medici si concretizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale sulla retribuzione. Tale quota è comprensiva del costo tessera. I contributi sindacali dei medici e dei veterinari iscritti alla CISL devono essere accreditati alla CISL Medici, quale unica e specifica rappresentante della categoria. La misura della quota contributiva è fissata dai competenti Organi Confederali. Il versamento della quota contributiva dà diritto al rilascio della tessera da parte della Confederazione. Il possesso della tessera è obbligatorio per tutti gli aderenti. Il tesseramento della CISL Medici è autonomo. I contributi versati dagli iscritti CISL Medici sui conti correnti intestati alle strutture regionali e/o provinciali CISL Medici saranno ripartiti secondo i deliberati del Consiglio Generale Nazionale CISL Medici. Su proposta della Segreteria Nazionale CISL Medici, l esecutivo Nazionale decide eventuali

12 diverse forme di accreditamento dei contributi degli iscritti alle Segreterie Regionali, Territoriali o Provinciali, anche attraverso la centralizzazione contributiva nazionale, stabilendo le percentuali di ripartizione previste per le strutture periferiche CISL Medici. ART. 25 Il patrimonio del Sindacato CISL Medici è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede del Sindacato o presso le rappresentanze sindacali territoriali). I singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. ART. 26 Il Sindacato Nazionale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente lo rappresenta, di fronte a terzi e all Autorità giudiziaria, congiuntamente per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario che presiede il settore relativo all amministrazione. Le Strutture Regionali e Territoriali e le persone che Le rappresentano sono responsabili per obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati dalla stessa. CAPITOLO VI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART. 27 Il Collegio dei Revisori dei Conti della CISL Medici è eletto dal Congresso Nazionale CISL Medici e dura in carica per i quattro anni congressuali. Si compone di cinque membri e nella prima riunione elegge il Presidente e il Vice Presidente. Se viene meno un componente, questo viene sostituito su proposta dell Esecutivo Nazionale CISL Medici. Se si dimette il Presidente o il Vice Presidente, costoro devono essere eletti nella prima riunione utile del Collegio. I Revisori dei Conti esaminano tutti gli elementi contabili e i bilanci del Sindacato, li approvano, e redigono relazione scritta alla Segreteria Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti agisce come Organo di controllo in relazione ad atti ispettivi predisposti dalla Segreteria Nazionale nei confronti delle strutture periferiche CISL Medici. Al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti provvede la Segreteria Nazionale CISL Medici.

13 ART. 28 Il Collegio dei Probiviri della CISL Medici è eletto dal Congresso Nazionale CISL Medici e dura in carica per i quattro anni congressuali. Si compone di cinque membri e nella prima riunione elegge il Presidente e il Vice Presidente. Se viene meno un componente, questo viene sostituito su proposta dell Esecutivo Nazionale CISL Medici. Se si dimette il Presidente o il Vice Presidente, costoro devono essere eletti nella prima riunione utile del Collegio. Il Collegio dei probiviri esamina le istanze e i ricorsi presentati dai singoli iscritti e dalle Segreterie dei vari livelli del Sindacato CISL Medici. Esso decide a maggioranza dei suoi componenti. Per il suo funzionamento, provvede la Segreteria Nazionale CISL Medici. ART. 29 I Probiviri e i Revisori dei Conti della FPS CISL, hanno competenza sui singoli Dirigenti della CISL Medici, quando costoro operano in qualità di componenti di Organismi della FPS o per conto di quest ultima. CAPITOLO VII PROCEDURE PER LE MODIFICHE STATUTARIE ART. 30 Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale: - dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei delegati; - dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi; - dalle strutture sindacali regionali su deliberazione dei propri Consigli Regionali presa a maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dalle strutture sindacali regionali. Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro due mesi dalla data di effettuazione del Congresso. Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale convocato prima dell effettuazione del Congresso, proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei due terzi; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

14 Il Congresso Nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei due terzi dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica. ART.31 Per quanto non presente nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento della CISL. Roma, 28 febbraio 2001

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