REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE

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1 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N 19 ) Delibera N 881 del Proponente ANNA MARSON DIREZIONE GENERALE GOVERNO DEL TERRITORIO Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile MARIA SARGENTINI Estensore SILVIA CROCCHINI Oggetto Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della L.R (Norme per il Governo del Territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del Territorio. Approvazione. Presenti ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI ANNA MARSON CRISTINA SCALETTI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI Assenti GIANNI SALVADORI LUIGI MARRONI ALLEGATI N 1 GIANFRANCO SIMONCINI STELLA TARGETTI ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Articolato

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3 LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l art. 144, che prevede l emanazione di un regolamento che determini i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all articolo 52 della medesima legge; Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 5 agosto 2013 Regolamento di attuazione dell'art. 144 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il Governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. Approvazione ai fini dell'acquisizione dei pareri ai sensi degli articoli 42 e 66 dello Statuto ; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso, ai sensi dell articolo 66, comma 3, dello Statuto, nella seduta del 4 settembre 2013; Visto il parere della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 18 settembre 2013, favorevole con la seguente raccomandazione: al fine di raggiungere l'obiettivo della massima semplificazione raccogliendo in un unico atto tutti i parametri e le definizioni tecniche d'ora in avanti applicabili dai comuni, sarebbe opportuno riprodurre all'interno del regolamento in oggetto anche i parametri e le definizioni fatti salvi e contenuti in altri atti normativi (articolo 1), mantenendo il rinvio informativo alla fonte che li definisce ; Ritenuto opportuno di accogliere parzialmente il parere della commissione consiliare e di dover conseguentemente adeguare il testo del regolamento, riproducendo le definizioni di superficie di vendita e superficie di somministrazione stabilite dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio), al fine di perseguire la massima semplificazione e chiarezza, raccogliendo in detto regolamento tutte le definizioni tecniche necessarie; Valutato che, per le medesime finalità di semplificazione e chiarezza, sia necessario mantenere e fare salve nell'articolo 1 del regolamento, le definizioni previste a specifici fini, fissate dalla legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); dall'articolo 74 quater della l.r.1/2005, nonché dal regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza), in quanto esse sono relative a fattispecie particolari non applicabili in via generale; Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 18 marzo 2013, n. 3; Vista la proposta di Regolamento di attuazione dell articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, allegata al presente atto quale parte integrante (allegato A); A voti unanimi DELIBERA

4 1. di approvare il Regolamento di attuazione dell articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio come da testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A); Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 18, comma 2, lettera c), della L.R. 23/2007. Il Direttore Generale MARIA SARGENTINI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA

5 Proposta di Regolamento Regolamento di attuazione dell articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio SOMMARIO Capo I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione Capo II Parametri urbanistici ed edilizi Art. 2 - Indice insediativo residenziale Art. 3 - Superficie territoriale Art. 4 - Superficie fondiaria Art. 5 - Superficie per attrezzature e spazi pubblici Art. 6 - Indice di fabbricabilità territoriale Art. 7 - Indice di utilizzazione territoriale Art. 8 - Indice di fabbricabilità fondiaria Art. 9 - Indice di utilizzazione fondiaria Art Superficie utile lorda Art Superficie utile Art Superficie utile abitabile o agibile Art Superficie non residenziale o accessoria Art Superficie convenzionale complessiva Art Superficie coperta Art Rapporto di copertura Art Rapporto di occupazione del sottosuolo Art Altezza massima Art Altezza interna netta Art Altezza virtuale Art Numero dei piani Art Volume lordo Art Volume Art Volume virtuale dell edificio e volume virtuale dell unità immobiliare Art Superficie di vendita Art Superficie di somministrazione Art Superficie permeabile di pertinenza Art Rapporto di permeabilità Art Densità arborea Art Superficie agraria utilizzabile Capo III - Subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche Art Subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi e delle definizioni tecniche Capo IV - Disposizioni finali e transitorie Art Adeguamento dei regolamenti edilizi e degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio Art Disposizioni transitorie Art Abrogazioni 1

6 Art Entrata in vigore Allegato A - Definizioni tecniche di riferimento Parte I - Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi Parte II - Definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni PREAMBOLO La Giunta regionale Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l'articolo. 144; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 18 luglio 2013; Visti i pareri della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 5 agosto 2013, che ha adottato lo schema di regolamento; Visto il parere della commissione consiliare competente espresso, ai sensi dell articolo 42, comma 2 dello Statuto nella seduta del 18 settembre 2013, favorevole con la seguente raccomandazione: al fine di raggiungere l'obiettivo della massima semplificazione raccogliendo in un unico atto tutti i parametri e le definizioni tecniche d'ora in avanti applicabili dai comuni, sarebbe opportuno riprodurre all'interno del regolamento in oggetto anche i parametri e le definizioni fatti salvi e contenuti in altri atti normativi (articolo 1), mantenendo il rinvio informativo alla fonte che li definisce ; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso, ai sensi dell articolo 66, comma 3, dello Statuto, nella seduta del 4 settembre 2013; Visto l ulteriore parere della competente struttura di cui all articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3; Considerato quanto segue: 1. in attuazione dell articolo 144 della l.r.1/2005, si rende necessario determinare i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti comunali, al fine di garantirne l uniformità sul territorio toscano; 2. si ritiene opportuno accogliere parzialmente il parere della commissione consiliare ed adeguare conseguentemente il testo del regolamento, riproducendo le definizioni di superficie di vendita e 2

7 superficie di somministrazione stabilite dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio); ciò al fine di perseguire la massima semplificazione e chiarezza, raccogliendo nello stesso tutte le definizioni tecniche necessarie; 3. per le medesime finalità di semplificazione e chiarezza, si ritiene di mantenere e fare salve nell'articolo 1 del regolamento, le definizioni previste a specifici fini, fissate dalla legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), dall'articolo 74 quater della l.r.1/2005, nonché dal regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza), in quanto esse sono relative a fattispecie particolari non applicabili in via generale; Approva il presente regolamento Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione 1. In attuazione dell articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all articolo 52 della legge medesima. 2. Le definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e le definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni sono contenute nell allegato A. 3. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità di recepimento dei suoi contenuti nei regolamenti edilizi, negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio dei comuni, nonchè negli strumenti urbanistici generali. 4. Restano ferme le definizioni di superficie utile lorda (Sul) contenute nelle seguenti disposizioni e limitatamente agli interventi posti in essere in forza delle medesime: a) nell articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); b) nell articolo 74 ter, comma 1, lettera c), della l.r. 1/ E fatta altresì salva la definizione di copertura contenuta nell articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza). Capo II 3

8 Parametri urbanistici ed edilizi Articolo 2 Indice insediativo residenziale 1. Si definisce indice insediativo residenziale (Ir) il parametro che esprime il quantitativo di superficie utile lorda (Sul), oppure di volume (V), convenzionalmente attribuito dagli strumenti ed atti comunali a ciascun abitante insediato o insediabile. L indice insediativo residenziale è fissato dal comune nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme statali. 2. In sede di formazione degli atti comunali di governo del territorio, e relative varianti, il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in applicazione dell indice insediativo residenziale (Ir) di cui al comma 1, costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle norme statali e regionali. 3. Per standard urbanistici ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. Articolo 3 Superficie territoriale 1. Si definisce superficie territoriale (St) la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, oppure delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione. 2. La superficie territoriale (St) è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), ancorché già esistenti. La misura e l ubicazione di tali superfici è definita dagli strumenti ed atti comunali, oppure prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo o intervento unitario comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione. 3. Salvo espressa esclusione dettata dagli strumenti o atti comunali, la superficie territoriale (St) comprende le aree ricadenti all interno delle fasce di rispetto stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). Articolo 4 Superficie fondiaria 1. Si definisce superficie fondiaria (Sf) la porzione dell area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini edificatori privati, comprendente l area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi. 2. La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap) di cui all articolo 5. 4

9 Articolo 5 Superficie per attrezzature e spazi pubblici 1. Si definisce superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) la porzione della superficie territoriale (St) destinata alla viabilità, all urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in genere, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private. Articolo 6 Indice di fabbricabilità territoriale 1. Si definisce indice di fabbricabilità territoriale (It) il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). Articolo 7 Indice di utilizzazione territoriale 1. Si definisce indice di utilizzazione territoriale (Ut) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). Articolo 8 Indice di fabbricabilità fondiaria 1. Si definisce indice di fabbricabilità fondiaria (If) il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). Articolo 9 Indice di utilizzazione fondiaria 1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria (Uf) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). Articolo 10 Superficie utile lorda 5

10 1. Si definisce superficie utile lorda (Sul) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, comprensive degli elementi di cui al comma 2 e con l esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi: a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell involucro edilizio di cui alla Parte I dell'allegato A, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne; b) le scale interne all involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi; c) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso tra quelli serviti; d) le logge o portici con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata; e) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti); f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera e), per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri; g) ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6 e Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non residenziali o accessorie (Snr): a) le logge o portici con il lato minore non superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande; b) i balconi, indipendentemente dall entità dell aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali esterne dell edificio. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande; c) le terrazze prive di copertura; d) le parti condominiali o ad uso comune, sia interne che esterne all involucro edilizio, quali porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni e altri locali e spazi di servizio; e) le superfici coperte da tettoie, ivi comprese quelle poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti; f) le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dagli strumenti ed atti comunali, o in aree ad esse assimilate dai medesimi strumenti ed atti, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto. Un altezza interna netta (Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. La disciplina comunale può 6

11 dettare soglie dimensionali massime ai fini dell esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul); g) le autorimesse private, singole o collettive, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti in aree diverse da quelle indicate alla lettera f), indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone. Un altezza interna netta (Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. Fatta eccezione per le autorimesse totalmente interrate con le caratteristiche di cui alla lettera h), l esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia oppure, se superiori, dalla disciplina comunale; h) le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto. Negli ambiti dichiarati a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata o molto elevata la disciplina comunale può escludere dal computo della superficie utile lorda (Sul) i ripostigli pertinenziali collocati in tutto o in parte al di sopra della quota del piano di campagna, purché si tratti di locali accessori con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto e privi di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone; i) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili. 4. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi: a) le scale esterne all involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello; b) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all esterno dell involucro edilizio, ivi comprese quelle ad uso esclusivo di singole unità immobiliari purché adibite esclusivamente a tale funzione; c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico; d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico; e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali purché con aggetto non superiore a ml 2,00; f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri; g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell edificio, quali cortili, chiostrine e simili; h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno; i) i volumi tecnici, come definiti nell allegato A, diversi da quelli di cui al comma 3, lettera i); j) le intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate; k) i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti; l) gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura; 7

12 m) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte all eliminazione delle barriere architettoniche; n) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia. 5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile: a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm; b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile; c) le serre solari di cui alla Parte II dell Allegato A, come disciplinate dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile. 6. Limitatamente alla destinazione d uso commerciale al dettaglio, sono inoltre escluse dal computo della superficie utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino eccedenze di superficie coperta (Sc) rispetto ai limiti prescritti dagli strumenti ed atti comunali: a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti aperti al pubblico durante gli orari di esercizio; b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in autorimesse o spazi coperti, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno e purché con altezza interna netta (Hin) non superiore ai minimi prescritti dalla normativa antincendio. L esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale. 7. La disciplina comunale, ai sensi del dell articolo 29, comma 1, può individuare subarticolazioni delle fattispecie di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 da escludersi dal computo della superficie utile lorda (Sul), purché coerenti con i criteri desumibili dai commi medesimi, ed a condizione che dall esclusione non derivino incrementi di carico urbanistico, come definiti alla Parte I dell Allegato A. 8. La superficie utile lorda (Sul) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale in applicazione dell indice insediativo residenziale (Ir) di cui all articolo 2. La superficie utile lorda (Sul) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all articolo 120 della l.r. 1/2005. Articolo 11 Superficie utile 1. Nel rispetto di quanto disposto dall articolo 120 della l.r. 1/2005, si definisce superficie 8

13 utile (Su) la superficie effettivamente calpestabile di un unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, corrispondente alla somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) e della superficie non residenziale o accessoria (Snr), come definite agli articoli 12 e 13. Articolo 12 Superficie utile abitabile o agibile 1. Si definisce superficie utile abitabile o agibile (Sua) la superficie effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della l.r. 5/2010, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all unità immobiliare, e con esclusione di: a) murature, pilastri, tramezzi; b) sguinci, vani di porte e finestre; c) logge, portici, balconi, terrazze e verande; d) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; e) autorimesse singole; f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80; g) intercapedini e volumi tecnici; h) tettoie pertinenziali. 2. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle eventuali scale interne alle singole unità immobiliari è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi. 3. Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile (Sua) spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali: a) autorimesse collettive; b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 4. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una volta detratta la superficie non residenziale o accessoria (Snr). 5. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) concorre alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc) di cui all articolo 14, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all articolo 121 della l.r. 1/2005. Articolo 13 Superficie non residenziale o accessoria 9

14 1. Si definisce superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare la porzione della superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di: a) murature, pilastri, tramezzi; b) sguinci, vani di porte e finestre; c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80. d) intercapedini e volumi tecnici. 2. Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono compresi: a) logge, portici, balconi, terrazze e verande; b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; c) autorimesse singole; d) tettoie pertinenziali. 3. Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali: a) autorimesse collettive; b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 4. La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua). 5. La superficie non residenziale o accessoria (Snr) concorre alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc) di cui all articolo 14, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all articolo 121 della l.r. 1/2005. Articolo 14 Superficie convenzionale complessiva 1. Si definisce superficie convenzionale complessiva (Scc) il quantitativo, espresso in metri quadrati, ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60 per cento della superficie non residenziale o accessoria (Snr). 2. La superficie convenzionale complessiva (Scc) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all articolo 121 della l.r. 1/2005. Articolo 15 Superficie coperta 10

15 1. Si definisce superficie coperta (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell ingombro planimetrico massimo dell edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti. 2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc), le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell edificio. 3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc): o) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di superficie coperta (Sc) l eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande; p) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a ml 2,00; q) gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato, quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali, purché con aggetto non superiore a ml 2,00; r) le scale esterne all involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali; s) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all esterno dell involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione; t) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all interno dell involucro edilizio; u) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia. 4. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile: a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 centimetri; b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile; c) le serre solari di cui alla Parte II dell Allegato A, come disciplinate dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile. 5. Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) ai sensi del presente regolamento rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali. 6. La disciplina comunale, ai sensi del dell articolo 29, comma 1, può individuare subarticolazioni delle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 da escludersi dal computo della superficie coperta (Sc), purché coerenti con i criteri desumibili dai commi medesimi, ed a condizione che dall esclusione non derivino incrementi di carico urbanistico, come definiti nella Parte I dell Allegato A. 11

16 Articolo 16 Rapporto di copertura 1. Si definisce rapporto di copertura (Rc) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf). Articolo 17 Rapporto di occupazione del sottosuolo 1. Si definisce rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) la proporzione massima consentita, espressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali totalmente o prevalentemente interrati, misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento. 2. Nel computo del rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) sono compresi tutti i manufatti totalmente o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed intercapedini. Articolo 18 Altezza massima 1. Si definisce altezza massima (Hmax) dell edificio la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con riferimento: a) in alto, alla linea d intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della copertura, comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di copertura inclinata a struttura composta è presa a riferimento la quota d imposta dell orditura secondaria o, in mancanza, la quota di imposta della struttura continua; b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all edificio. 2. In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata o molto elevata la disciplina comunale può indicare come linea di riferimento in basso per il computo dell altezza massima (Hmax) una quota sopraelevata rispetto a quella indicata alla lettera b) del comma 1, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale. 3. Non si considerano ai fini del computo dell altezza massima (Hmax): a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario; b) i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili; c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici. 4. Fatta eccezione per gli edifici posti ad una quota altimetrica superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell altezza massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento. 12

17 5. Sono esclusi dal computo dell altezza massima (Hmax) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. Articolo 19 Altezza interna netta 1. Si definisce altezza interna netta (Hin) di un piano o di un locale l altezza effettiva misurata tra il piano finito di calpestio e l intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura. 2. Ai fini della determinazione dell altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. 3. In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l altezza interna netta (Hin) è determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione, fatto salvo quanto disposto dall articolo 23, comma 1, per il calcolo del volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata. 4. Non rilevano ai fini del computo dell altezza interna netta (Hin): a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all orditura principale del solaio o della copertura; b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile. 5. Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono verificate tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici con copertura inclinata l altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura è determinata con le modalità specificate all'articolo 23, comma 1. Articolo 20 Altezza virtuale 1. Si definisce altezza virtuale (Hv) la misura convenzionale di altezza dell edificio (Hve) o dell unità immobiliare (Hvui), da utilizzarsi ai fini del computo del relativo volume virtuale (Vv). Essa è fissata nella misura di: a) ml 3,50 per le seguenti destinazioni d uso: commerciale al dettaglio, commerciale all ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d uso ad esse 13

18 assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell articolo 58 della l.r. 1/2005; b) ml 3,00 per le altre destinazioni d uso. 2. Per edifici con pluralità di funzioni l altezza virtuale dell edificio (Hve) è individuata con riferimento alla destinazione d uso prevalente. Articolo 21 Numero dei piani 1. Si definisce numero dei piani (Np) il parametro numerico corrispondente ai livelli calpestabili fuori terra o seminterrati della costruzione. Sono compresi nel computo del numero dei piani (Np): a) gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell edificio, comunque configurata. Non sono compresi nel computo del numero dei piani (Np) i livelli calpestabili costituiti in via esclusiva o prevalente da terrazze o lastrici solari e nei quali non siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua); b) i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua) o superficie non residenziale o accessoria (Snr). Articolo 22 Volume lordo 1. Si definisce volume lordo (Vl) dell edificio l ingombro volumetrico nello spazio occupato dalla sagoma del medesimo, delimitata: a) nella parte superiore dall estradosso della copertura, comunque configurata; b) nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell edificio fuori terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati; c) nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all edificio. 2. E esclusa dal computo del volume lordo (Vl) la porzione interrata dell edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Articolo 23 Volume 1. Si definisce volume (V) dell edificio la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale. Negli edifici con copertura inclinata l altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura da utilizzarsi per il calcolo della media ponderale delle altezze rilevate o previste dal progetto, è determinata con riferimento all intersezione tra il piano di imposta dell orditura secondaria della copertura medesima e il filo esterno della parete perimetrale. 14

19 2. Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti comunali vanno detratti i volumi, calcolati ai sensi del comma 1, già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo. 3. All interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento. 4. Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 5. La disciplina comunale può consentire, anche in deroga ai limiti di volume (V) stabiliti per specifici immobili o aree, adeguamenti dell altezza interna netta (Hin) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie. 6. Il volume (V) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell indice insediativo residenziale (Ir) di cui all articolo 2. Il volume (V) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all articolo 120 della l.r. 1/2005. Articolo 24 Volume virtuale dell edificio e volume virtuale dell unità immobiliare 1. Si definisce volume virtuale dell edificio (Vve) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (Sc) dell edificio per l altezza virtuale del medesimo (Hve), oppure per l altezza massima (Xmax), se inferiore. 2. Si definisce volume virtuale dell unità immobiliare (Vvui) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) dell unità immobiliare per l altezza virtuale della medesima (Hvui). 3. Il volume virtuale dell edificio (Vve) di cui al comma 1 può essere utilizzato dalla disciplina comunale come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi di sostituzione edilizia, parziale o totale, oppure di ristrutturazione urbanistica. 4. Il volume virtuale dell unità immobiliare (Vvui) di cui al comma 2 può essere utilizzato dalla disciplina comunale come parametro di riferimento: a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonché alle altre attività ad essi assimilate dagli strumenti o atti comunali, oppure dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell articolo 58 della l.r. 1/2005, limitatamente ai casi in cui l altezza virtuale (Hvui) risulti inferiore all altezza interna netta (Hin). A tal fine non rileva 15

20 la tipologia di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita; b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all articolo 120 della l.r. 1/2005, limitatamente a specifiche fattispecie e destinazioni d uso individuate dal regolamento edilizio per le quali l utilizzo del volume (V) come parametro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall intervento o dal mutamento della destinazione d uso. Articolo 25 Superficie di vendita 1. Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), si definisce superficie di vendita (Sv) di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela. Articolo 26 Superficie di somministrazione 1. Ai sensi dell articolo 41, comma 1, lettera b), della l.r. 28/2005, si definisce superficie di somministrazione (Ss), la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. Articolo 27 Superficie permeabile di pertinenza 1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio (Spp) la porzione della superficie fondiaria (Sf) non impegnata da pavimentazioni, manufatti permanenti o costruzioni, fuori terra o interrate, e che consente l assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche da parte del terreno, contribuendo all alimentazione delle falde acquifere. 2. La superficie permeabile di pertinenza (Spp) comprende le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, a condizione che: a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili; b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di autoveicoli o di automezzi pesanti. Articolo 28 16

21 Rapporto di permeabilità 1. Si definisce rapporto di permeabilità (Rp) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie permeabile di pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf). 2. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia, e negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (Sc), è garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (Sf). 3. Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità dei suoli di cui al comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea: a) ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile di pertinenza (Spp); b) ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei. 4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile di pertinenza (Spp) non reperito; b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno; c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo. Articolo 29 Densità arborea 1. Si definisce densità arborea (Da) il parametro che indica il numero di alberi di alto fusto da mettere a dimora in proporzione alla superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento, oppure alla superficie per attrezzature e spazi pubbici (Sap) interessata dall intervento. Per i filari alberati la densità arborea (Da) è definita in proporzione all estensione lineare dell area di intervento. 2. La disciplina comunale può contenere la specificazione delle specie arboree consentite o prescritte nelle varie parti del territorio. Articolo 30 Superficie agraria utilizzabile 1. Si definisce superficie agraria utilizzabile (Sau) la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati. Capo III 17

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