Il bilancio di esercizio quadro normativo
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- Antonia Baldi
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1 Il bilancio di esercizio quadro normativo Evoluzione storica Codice di Commercio del 1882 Codice Civile del 1942, integrato con L. 216/74 Codice Civile del 1942 Codice Civile del 1942, ulteriormente integrato con D.Lgs. 6/2003 e successivi provvedimenti (riforma delle società) Codice Civile del 1942, completamente rinnovato con D.Lgs.127/91 D.Lgs n. 38/2005 (principi contabili internazionali) 1
2 Codice di commercio del 1882 Redazione e contenuto del bilancio non specificati. Indicazione di una clausola generale : Il bilancio deve indicare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte (art. 176) Specificazione del capitale sociale realmente esistente e della somma dei versamenti effettuati in ritardo (art. 176) 2
3 Codice Civile del 1942 Principio generale: Il bilancio deve indicare con chiarezza e precisione gli utili conseguiti e le perdite sofferte (art. 2423) disporre Contenuto orientativo (elenco di voci) dello stato patrimoniale (art. 2424) Taluni criteri di valutazione: per immobilizzazioni, partecipazioni, crediti, ecc. (art. 2425) 3
4 Obbligo di presentazione del Conto Profitti e Perdite a forma libera e contenuto minimo C0NTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE AL 31/12/ Perdite e spese Interessi, sconti e perdite varie Spese generali di amministrazione Profitti Utile lordo di lavorazione Interessi attivi Svalutazione crediti ed effetti Ammortamento spese di impianto Imposte e tasse pagate Si dichiara che il presente conto profitti e perdite è vero e reale 4
5 Codice Civile del 1942 integrato con L. 216/74 disciplina specifica del Conto dei profitti e delle perdite per forma e contenuti Sezioni contrapposte Costi ricavi e rimanenze Specificazione del contenuto orientativo 5
6 Codice Civile del 1942 riformato con D.Lgs. 127/91 clausola generale Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio (art. 2423) Principi di redazione (art bis) Bilancio Relazione sulla gestione (art. 2428) Stato Patrimoniale (art. 2424) Conto Economico (art. 2425) Nota Integrativa (art. 2427) Contenuto rigido e obbligatorio (art ter) 6
7 Codice Civile del 1942 rivisitato con D.Lgs. 6/2003 Bilancio modifiche essenziali nella relazione tra bilancio civilistico e bilancio fiscale nota integrativa Aggiornamenti parziali Principi di redazione (art bis) Schemi S.P. e C.E. (artt e 2425) Relazione sulla gestione (art. 2428) relazione di revisione(art. 14, D. Lgs. 27/01/2010, nr. 39) schemi S.P e C.E. nel bilancio in forma abbreviata (art bis) 7
8 I DESTINATARI TRIBUNALE CONTROLLORI INDIPENDENTI STATO FINANZIATORI INFORMATIVA DEL BILANCIO D ESERCIZIO CLIENTI SINDACATI FORNITORI CONCORRENTI 8
9 L ORDINE DELLE NORME CLAUSOLA GENERALE (art. 2423) PRINCIPI DI REDAZIONE (art bis) SCHEMI E STRUTTURA (artt ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis) CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426) 9
10 REDAZIONE DEL BILANCIO COMPOSIZIONE (art I c.) Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 10
11 REDAZIONE DEL BILANCIO REQUISITI (art II c.) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. 11
12 REDAZIONE DEL BILANCIO INTEGRAZIONI (art III c.) Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 12
13 informazioni complementari aggiunta di voci negli schemi contabili predisposizione di prospetti supplementari Informazioni aggiuntive nella nota integrativa Rendiconto finanziario Rendiconto delle variazioni del patrimonio netto 13
14 REDAZIONE DEL BILANCIO DEROGHE (art IV c.) Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 14
15 DEROGHE (art IV c.) obbligo di derogare dalle disposizioni di legge per affermare una rappresentazione veritiera e corretta in casi eccezionali obbligo di indicare nella nota integrativa la motivazione della deroga l influenza sul bilancio obbligo di riserva non distribuibile per utili conseguenti la deroga 15
16 REDAZIONE DEL BILANCIO COMPOSIZIONE (art V c.) Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. 16
17 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PRUDENZA (art bis punto 1) CONTINUITÀ DELLA GESTIONE la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato 17
18 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PRUDENZA COMPETENZA ECONOMICA (art bis punto 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 18
19 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO COMPETENZA ECONOMICA (art bis punto 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento 19
20 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO PRUDENZA COMPETENZA ECONOMICA (art bis punto 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo 20
21 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO VALUTAZIONE ANALITICA (art bis punto 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente 21
22 PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONTINUITÀ NELLA VALUTAZIONE (art bis punto 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro 22
23 PRINCIPI CONTABILI DELL OIC Documento n. 11 Bilancio d esercizio: finalità e postulati quindici postulati doverosi per un informativa di bilancio al pubblico interessato Utilità Prevalenza della sostanza sulla forma Comprensibilità (chiarezza) Neutralità (imparzialità) Prudenza Periodicità Comparabilità Omogeneità Continuità Competenza Significatività dei fatti economici Costo come criterio di valutazione Conformità del procedimento di formazione del bilancio Funzione informativa della nota integrativa Verificabilità dell informazione 23
24 Principi contabili internazionali IAS n. 1 Presentazione del bilancio (Regolamento C.E. 2238/2004) la finalità è dare informazioni utili agli STAKEHOLDERS COMPETENZA GOING CONCERN Comprensibilità Significatività (utilità) Attendibilità Comparabilità 24
25 Principi contabili C N R C N D C 11 Bilancio d'esercizio - finalità e postulati 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi 13 Le rimanenze di magazzino 14 Disponibilità liquide 15 I crediti 16 Le immobilizzazioni materiali 17 Il bilancio consolidato 18 Ratei e risconti 19 I fondi per rischi e oneri Il TFR per lavoro subordinato 20 Titoli e partecipazioni 21 Il metodo del patrimonio netto 22 Conti d ordine 23 Lavori in corso su ordinazione 24 Le immobilizzazioni immateriali 25 Il trattamento contabile delle imposte sui redditi 26 Operazioni e partite in moneta estera 27 Introduzione all euro quale moneta di conto 28 Il patrimonio netto 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell esercizio 30 Bilanci intermedi 25
26 Principi contabili internazionali: recepiti con regolamento C.E. 1725/2003 IAS 1 - Presentazione del bilancio (regolamento CE 2238/2004) IAS 2 - Rimanenze (regolamento CE 2238/2004) IAS 7 - Rendiconto finanziario IAS 8 - Utile/perdita di esercizio, errori determinati e cambiamenti di principi contabili regolamento CE 2238/2004) IAS 10 - Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (regolamento CE 2238/2004) IAS 11 - Commesse a lungo termine IAS 12 - Imposte sul reddito IAS 14 - Informativa di settore IAS 15 - Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari (regolamento CE 2238/2004) IAS 17 - Leasing (regolamento CE 2236/2004) IAS 18 - Ricavi IAS 19 - Benefici per i dipendenti (regolamento CE 1910/2005) IAS 20 - Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull assistenza pubblica IAS 21 - Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (regolamenti CE 2238/2004, 708/2006) 26
27 Principi contabili internazionali: recepiti con regolamento C.E. 1725/2003 IAS 22 - Aggregazioni di imprese (sostituito nel 2004 da IFRS 3) IAS 23 - Oneri finanziari IAS 24 - Informativa di bilancio sui rapporti con le parti collegate (regolamento CE 2238/2004) IAS 26 - Fondi di previdenza IAS 27 - Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate regolamento CE 2238/2004) IAS 28 - Contabilizzazioni delle partecipazioni in collegate (regolamento CE 2238/2004) IAS 29 - Informazioni contabili in economie iperinflazionate IAS 31 - Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint Ventures (regolamento CE 2238/2004) IAS 33 - Utile per azione (regolamento CE 2238/2004) IAS 34 - Bilanci intermedi IAS 36 - Riduzione durevole delle attività (regolamento CE 2238/2004) IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali IAS 38 - Attività immateriali (regolamento CE 2236/2004) IAS 40 - Investimenti immobiliari (regolamento CE 2238/2004) IAS 41 - Agricoltura 27
28 CONTROLLO DEL BILANCIO Relazione dei sindaci (art C.C.) Relazione di Revisione (Ai sensi dell art. 14, primo comma, lettera a), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, nr. 39) 28
29 ATTUALE BILANCIO D ESERCIZIO Vantaggi 1. Possibilità di valutare la capacità degli amministratori di gestire le risorse assegnate. 3. Vantaggi sul piano dell attendibilità delle informazioni espresse, per il fatto che è l obbligo l utilizzo del costo storico (dati prevedibili). Criticità 3. La concezione del reddito realizzato (o distribuibile) crea inconvenienti ai soggetti che vogliono effettuare previsioni sullo svolgimento futuro della gestione allo scopo di valutare la futura redditività e l andamento del valore del proprio investimento. 5. I dati esposti con il metodo del costo sono attendibili e certi ma obsoleti (non tengono conto dei plusvalori). 29
30 CARATTERISTICHE DEL NUOVO MODELLO CONTABILE Le caratteristiche del nuovo sistema fanno riferimento: al reddito misto prodotto e realizzabile alla nozione di capitale economico al criterio di valutazione: costo storico e fair value IL PRINCIPIO PREVALENTE: PRINCIPIO DI COMPETENZA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA 30
31 Reddito prodotto e realizzabile IL CRITERIO DI VALUTAZIONE: FAIR VALUE Definizione Prezzo a cui un attività potrebbe essere scambiata o una passività liquidata in una transazione tra parti consenzienti e consapevoli. Alla data di acquisizione, fair value e costo storico coincidono. I valori esposti in base al fair value sono pertanto valori correnti, che potrebbero corrispondere al corrispettivo in una vendita possibile in quella data. I dati esposti con il metodo del fair value sono volatili. La differenza fra il fair value delle attività e passività esposte in bilancio in una data e il fair value precedente è imputata al conto economico oppure ad una riserva di patrimonio netto (in base al tipo di attività o passività). 31
32 FAIR VALUE : PUNTI DI CRITICITÀ La quantificazione del fair value può non essere attendibile per tutte le poste di bilancio, in quanto tale parametro a volte è poco documentabile, oppure l attendibilità del dato può essere poco garantita o discutibile. I principi contabili internazionali tengono conto di questi aspetti e consentono (e in alcuni casi impongono) la valutazione al fair value solo per alcune poste dello stato patrimoniale, allorché il fair value può essere stimato in modo attendibile. 32
33 Secondo il criterio della competenza gli effetti delle transazioni e degli altri eventi sono rilevati al momento della maturazione economica (e non al momento della loro manifestazione finanziaria) e sono quindi registrati, in contabilità e nel bilancio, nel periodo a cui si riferiscono. Perciò i bilanci forniscono la tipologia d informazione sulle operazioni e sulle transazioni avvenute utile per chi deve prendere le decisioni economiche (1). In questo modello il reddito comprende anche alcuni componenti non realizzati (derivanti dall applicazione del fair value quali le plusvalenze maturate anche se non realizzate) proprio per le diverse finalità che soddisfa il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (reddito prodotto e realizzabile). 33
34 FAIR VALUE e PRINCIPIO DI COMPETENZA: un esempio Un titolo quotato, detenuto a scopo di negoziazione presenta i seguenti valori: (nel nostro esempio la differenza di valutazione fra il fair value ad una certa data e il criterio del costo è imputata al conto economico) costo (o valore di iscrizione al 1 gennaio 2004): 200 fair value al 31 dicembre 2004 : 230 Nel 2005 il titolo mantiene il valore corrente di 230 e la società decide di venderlo. Nell ipotesi di valutazione al fair value il titolo è iscritto in bilancio al 31 dicembre del 2004 per 230 ; 30, il maggior valore rispetto al costo, costituisce un provento dell anno Nell ipotesi di valutazione al costo, il titolo è iscritto in bilancio, al 31 dicembre 2004, per 200; 30 costituisce un provento del successivo anno 2005 al momento della vendita dello stesso. Il differente criterio di valutazione non è di poco conto: si pensi ad un investitore di questa società che decide di vendere la propria quota societaria a dicembre
35 NUOVO MODELLO CONTABILE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA Secondo i principi internazionali il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma non viene mai abbandonato: un fatto di gestione deve essere contabilizzato sulla base della sostanza e non della sua forma legale. Tale concetto trova, ad esempio, le seguenti specifiche applicazioni : CONTRATTI DI LEASING RICONOSCIMENTO DEI RICAVI 35
36 Esempio di prevalenza della sostanza sulla forma: il leasing IAS 17 Normativa italiana Regole IAS Stessa definizione Contabilizzazione: Metodo Patrimoniale classificazione operazione di locazione finanziaria: previsione del riscatto Contabilizzazione: Metodo Finanziario classificazione operazione di locazione finanziaria: trasferimento rischi e benefici relativi alla proprietà del bene 36
37 BILANCIO IAS Vantaggi 1. Riflette valori correnti 2. Fa concorrere al risultato dell esercizio proventi e oneri di competenza 3. Offre ai lettori del bilancio una situazione che esprime valori reali. 4. Trasparenza e uniformità dei criteri di valutazione facilitano i confronti settoriali. Criticità 5. Abbandona il parametro certo del costo per un parametro più incerto (fair value) 6. Concorre a determinare risultati di esercizio maggiormente altalenanti e volatili 7. Richiede sistemi di valutazione affidabili, un adeguata informativa e adeguati strumenti di controllo 37
38 BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO OBIETTIVI DIVERSI Civilistico Italia Reddito Realizzato Bilancio IAS Reddito Realizzabile PREVALENZA Prudenza Competenza Costo storico Valori di mercato (fair value) Conservazione del capitale (nominale) Perfomance aziendali (capitale economico o stima flussi di cassa) Valutazione statistica Valutazione prospettica 38
39 BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO DIFFERENZE Civilistico Italia Bilancio IAS E un sistema di norme contabili Prevalenza della forma legale E un sistema di principi Prevalenza della sostanza economica Sistema di scritture reddituale Sistema di scritture redditualepatrimoniale 39
40 BILANCIO IAS E CIVILISTICO A CONFRONTO La composizione del bilancio Civilistico Italia Bilancio IAS Stato patrimoniale Stato patrimoniale Conto Economico Nota Integrativa Conto Economico Nota Integrativa Rendiconto finanziario Prospetto degli utili e delle perdite contabilizzate 40
41 LO SCHEMA CIVILISTICO DI STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) immobilizzazioni C) attivo circolante D) ratei e risconti attivi A) patrimonio netto B) fondi per rischi e oneri C) trattamento di fine rapporto D) debiti E) ratei e risconti passivi All'interno di ciascuna sezione di cui si compone lo stato patrimoniale sono indicate le voci costituenti la parte attiva e passiva mediante raggruppamenti fissi, indicati in ordine decrescente: - lettere maiuscole alfabetiche (macroclassi); - numeri romani (classi); - numeri arabi (voci); - lettere minuscole alfabetiche (sottovoci). 41
42 LO SCHEMA CIVILISTICO DI CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE Differenza tra valore e costi della produzione A) PROVENTI E ONERI FINANZIARI B) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE C) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Lo schema di sintesi individua le macroclassi ovvero i grandi raggruppamenti contraddistinti da lettere maiuscole. Nello schema di bilancio compaiono anche numeri arabi e lettere minuscole. I raggruppamenti di cui si compone il conto economico vengono indicati in ordine decrescente: - lettere maiuscole alfabetiche (macroclassi); - numeri arabi (voci); - lettere minuscole alfabetiche (sottovoci). 42
43 LE DIFFERENZE DI CONTENUTO STATO PATRIMONIALE BILANCIO CIVILISTICO ITALIA Il formato di presentazione è strutturato obbligatoriamente secondo le richieste di legge (art c.c.) ed è analitico BILANCIO IAS Non è previsto un formato definito di presentazione dello stato patrimoniale, anche se devono essere obbligatoriamente presente i seguenti elementi: Attività: immobili, impianti e macchinari, investimentiimmobiliari, immobilizzazioni immateriali, attività finanziarie, partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, rimanenze, crediti verso clienti e altri crediti, disponibilità. Patrimonio netto e passività: capitale sociale e altre componenti del patrimonio netto, interessi di minoranza, passività onerose a lungo termine, fondi per rischi e oneri, debiti tributari, debiti commerciali e altri debiti. 43
44 LE DIFFERENZE DI CONTENUTO CONTO ECONOMICO BILANCIO CIVILISTICO ITALIA Il formato di presentazione è strutturato obbligatoriamente secondo le richieste di legge (art c.c.) ed è analitico. BILANCIO IAS Non è prevista una struttura specifica per il conto economico. Tuttavia il prospetto, in forma minimale, deve includere le seguenti voci: ricavi, Possono essere aggiunte voci e sottoclassificazioni quando ciò si renda necessario per spiegare i fattori che hanno determinato l andamento economico. Nello IAS 1 è previsto che, a scelta, i costi possano essere indicati per natura o per funzione. Tutti i costi e i ricavi derivano dall attività ordinaria dell impresa (le voci straordinarie sono rare e devono essere chiaramente distinte dall attività ordinaria). costi (aggregati per natura o funzione) oneri finanziari, utili da collegate, utili e perdite ante-imposte derivanti da dismissioni di attività o estinzione di passività attribuibili alle attività destinate alla dismissione o alla cessione, imposte, utile o perdita di periodo. 44
45 STATO PATRIMONIALE 45
46 segue STATO PATRIMONIALE 46
47 segue STATO PATRIMONIALE 47
48 CONTO ECONOMICO 48
49 segue CONTO ECONOMICO 49
50 Allegati obbligatori Si suddividono in: relazione sulla gestione; (tema di prossima lezione); relazione dei sindaci o del soggetto incaricato del controllo contabile (ove esistenti); relazione di certificazione del bilancio, redatta a cura delle società di revisione, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati. Allegati facoltativi (o informativa supplementare di bilancio) sono di diverso tipo e forma ed hanno lo scopo di: documentare in forma analitica talune voci di bilancio; esporre in forma descrittiva metodi di valutazione adottati; comparare per un'analisi più dettagliata le varie voci componenti il bilancio; fornire informazioni dettagliate in ordine a specifici settori Tra questi sono annoverati, per l'informativa patrimoniale-finanziaria: prospetto delle variazioni nei conti del patrimonio netto; rendiconto finanziario. L'informativa sociale-ambientale è a sua volta fornita da: reporting sociale; reporting ambientale 50
51 51
52 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Facoltativo per le società che non hanno supertao due dei seguenti limiti Totale dell atto dello stato patrimoniale euro Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro Dipendenti occupati in media durante l esercizio 50 unità Quando sussistono contiuntamente Almeno due dei tre limiti Per due esercizi consegutivi Semplificazioni 52
53 segue BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Semplificazioni Stato Patrimoniale Conto Economico Nota Integrativa Relazione sulla Gestione Relazione dei Sindaci e relazione di revizione ove prevista dallea dalla struttura della governance Sole lettere maiuscole e numeri romani E20 no separata indicazione delle plusvalenze Dati Nessun Esonero essenziali esonero Voci A e D comprese in C II Da B I e B II devono essere detratti in forma esplicita ammor/ti e svalut/ni E21 no separata indicazione delle minusvalenze e imposta relativa a esercizi precedenti Da C II attivo e D passivo devono essere separatamente indicati crediti e debiti esigibili oltre l esercizio successivo 53
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