LA SETTIMANA IN BREVE

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 15 DEL 18 APRILE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 2 LE SCHEDE INFORMATIVE BONUS MOBILI, UN RIEPILOGO Il decreto legge sul piano casa (D.L. n. 47 del ) ha confermato per il bonus mobili il doppio limite previsto dalla Finanziaria 2014, per cui il costo sostenuto per l acquisto dei mobili non può superare quello relativo ai lavori di ristrutturazione, entro la soglia massima di spesa di La doppia limitazione opera per le spese sostenute dall (data di entrata in vigore della Finanziaria 2014). Pagina 5 2 PER MILLE AI PARTITI POLITICI Entro il i contribuenti possono scegliere di destinare il 2 per mille della propria Irpef ad un partito politico compreso nell'elenco trasmesso all'agenzia delle Entrate dall apposito organo di controllo. Per farlo bisogna compilare e trasmettere l'apposita scheda, reperibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. Pagina 5 NUOVO TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE La comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese potrà essere inviata fino al 30 giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il nuovo termine è stato stabilito dall'agenzia delle entrate con il Provvedimento del Pertanto in relazione alla comunicazione riferita al 2013, essa slitta dal 30 aprile al 30 ottobre Pagina 12 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE DISABILI: AGEVOLAZIONI IRPEF NEL MODELLO 730/2014 La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone disabili e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali, sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini Iva e di altre imposte indirette. In questa sede, considerata l'ormai aperta

2 campagna dichiarativa, illustriamo quali sono le agevolazioni ai fini Irpef di cui i disabili possono usufruire, anche con riferimento al modello 730/2014. Pagina 12 TABELLA RIEPILOGATIVA Pagina 12 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 22 I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 23 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL AL Pagina 24 Pag. 2

3 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. E' atteso per oggi il Decreto legge con cui il Governo Renzi dovrebbe stabilire le modalità con cui verrà erogato "bonus Irpef" di 80 euro in busta paga ai dipendenti percettori di un reddito annuale non superiore a euro. Il decreto dovrebbe definire anche una soluzione per i contribuenti "incapienti", ovvero quelli che percepiscono un reddito annuo fino a con Irpef azzerata ("no tax area") e che, quindi, non avrebbero alcun risparmio fiscale dal previsto aumento delle detrazioni Irpef. Per tali contribuenti, si ipotizza un credito massimo di 380 euro, inversamente proporzionale al reddito, da spalmare nei mesi da maggio a dicembre (quindi, circa 50 euro in più al mese). Il bonus, in entrambi i casi, dovrebbe essere erogato direttamente dal datore di lavoro, che poi recupererebbe le somme in compensazione. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 aprile 2014, è stata stabilita la proroga del termine per l'invio della comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti alle imprese. Il termine, inizialmente previsto per il 30 aprile, slitta ora al trentesimo giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, nel caso di soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i quali il termine per la presentazione di UNICO 2014 è il 30 settembre 2014, l'invio della comunicazione dei beni ai soci dovrà avvenire entro il 30 ottobre Il nuovo termine consente di utilizzare gli elementi che in sede di dichiarazione hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento) per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l indeducibilità dei relativi costi sostenuti per i soggetti concedenti i beni in godimento. Con il provvedimento dell 11 aprile, l'agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato sul proprio sito il modello che permetterà, alle imprese ed ai lavoratori autonomi operanti nell area colpita dal sisma del maggio 2012 e da questo danneggiati, di richiedere l'attribuzione del credito d imposta previsto in favore di essi. Si tratta di una forma di risarcimento dei costi sostenuti per ricostruire, sostituire, ripristinare strutture e attrezzature necessarie allo svolgimento dell attività lese dall evento calamitoso, e per migliorare il livello di sicurezza antisismica degli edifici. I costi agevolabili sono quelli sostenuti entro il 30 giugno La richiesta va presentata, in via telematica attraverso i canali Entratel e Fisconline, dal 14 aprile al 30 giugno 2014 per i costi 2012 e 2013, mentre i costi sostenuti nel 2014 la domanda andrà trasmessa dal 2 febbraio al 30 aprile Per la trasmissione, va utilizzato l apposito software Creditosisma2012. Con il provvedimento direttoriale del 10 aprile 2014, l Agenzia delle Entrate ha individuato il nuovo tasso di cambio in euro delle monete estere per il periodo d imposta 2013, ai fini del monitoraggio valutario. La conoscenza del tasso di cambio è utile ai fini della compilazione del Pag. 3

4 quadro RW, dove gli investimenti e le attività detenute all estero devono essere indicate con gli importi in valuta estera, previo calcolo del loro controvalore in euro. In particolare, va indicata, distintamente per ogni Stato estero, la consistenza di ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria (art. 4 del Dl 167/1990). Con un provvedimento notificato lo scorso fine settimana, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha affermato che i limiti all'uso del contante previsti dalla normativa antiriciclaggio non si applicano quando la società fiduciaria paga l'imposta straordinaria dello scudo fiscale per conto del cliente. Con tale interpretazione, il Mef segna una svolta importante nella lettura, finora abbastanza problematica, dell'applicazione combinata della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e del terzo scudo fiscale (Legge n. 102/2009). Era stata la stessa circolare n. 45/2010 delle Entrate a spiegare che per usufruire dello scudo «è necessario che il patrimonio sia affidato» in toto alla gestione di un intermediario residente, almeno nel caso di rimpatrio "giuridico". Se il bene uscisse dal circuito della fiduciaria e tornasse nella disponibilità del contribuente, anche solo per adempiere all'imposta, quest'ultimo perderebbe istantaneamente gli effetti benefici dello scudo. Con comunicato stampa del 15 aprile, Equitalia informa che è stata rinnovata la convenzione che disciplina le forme di collaborazione tra la Guardia di Finanza ed Equitalia nel contrasto all'evasione, sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 18 luglio In particolare, la Guardia di Finanza collaborerà nell ambito dei pignoramenti mobiliari e nell elaborazione di dati e notizie finalizzati al completamento delle procedure di riscossione dei tributi. Gli accertamenti saranno eseguiti nei confronti di imprese e/o lavoratori autonomi operanti sul mercato e iscritti a ruolo per debiti erariali tendenzialmente superiori ai euro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 del 16 aprile 2014, ha dato il via libera all'istituto della mediazione tributaria, che permette di risolvere le liti fiscali di valore non superiore a euro senza ricorrere al giudice. Non ci sono, quindi, rilievi di incostituzionalità per la mediazione tributaria. E' stata censurata solo la disposizione che prevedeva l inammissibilità dei ricorsi depositati prima della conclusione del procedimento, tra l altro normativamente già superata con la legge di stabilità 2014 che ha stabilito che, per gli atti ricevuti dal contribuente a partire dal 2 marzo scorso, in caso di deposito del ricorso prima dei 90 giorni dall istanza di mediazione, l Agenzia delle Entrate può eccepire l improcedibilità, non più l'inammissibilità. Un augurio di buon lavoro e Buona Pasqua dalla Redazione Pag. 4

5 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Bonus mobili, un riepilogo Il bonus mobili, introdotto dal DL n. 63/2013 (decreto c.d. Energia ), prevede la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, nonché di grandi elettrodomestici con categoria A+ (A per i forni). L importo massimo agevolabile è di , ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo. Inizialmente il bonus era valido per le spese sostenute dal fino al , successivamente la finanziaria 2014 l'ha prorogato fino al La Finanziaria 2014, inoltre, ha imposto un nuovo limite alla detrazione, prevedendo che la spesa agevolabile non possa essere superiore alla spesa sostenuta per i connessi lavori di ristrutturazione dell immobile. Il successivo decreto "Salva Roma-bis" 1 aveva previsto l abrogazione di tale limitazione, ma poiché il decreto è decaduto, a seguito della sua mancata conversione in legge, la soppressione del limite non è mai avvenuta. Nemmeno nel recente DL n. 47/2014 (decreto casa) è contenuta la disposizione che ripropone la cancellazione della predetta limitazione, sebbene fosse stata annunciata; pertanto resta quanto introdotto dalla Finanziaria 2014, ossia che l agevolazione non trova soltanto il limite di spesa di ma anche quello delle spese dei lavori di recupero effettuati sull immobile. La doppia limitazione opera per le spese sostenute dall (data di entrata in vigore della Finanziaria 2014). Si ritiene utile riepilogare brevemente la disciplina bonus mobili alla luce delle recenti novità. BONUS MOBILI COS'È Il bonus mobili è una detrazione del 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione BENI AGEVOLABILI Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli e sedie, comodini, divani e poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica A + (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, 1 Art. 1, comma 2, lett. a), DL n. 151/2013. Pag. 5

6 stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, condizionatori), e forni con classe energetica A. L acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l obbligo. Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. La detrazione spetta per le spese sostenute dal al REQUISITI La detrazione spetta a condizione che sia collegata alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari residenziali. A tal proposito si precisa che: deve trattarsi dei seguenti interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. Quindi la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non dà diritto al bonus; ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l immobile; manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali; le spese per la ristrutturazione devono essere state pagate, almeno in parte, a partire dal ; la data di inizio lavori deve precedere quella in cui si acquistano i mobili/elettrodomestici 2 mentre non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell immobile. L'acquisto deve essere documentato da fattura, dalla quale risulta la tipologia di beni acquistati. La spesa deve avvenire con bonifico, in cui sia indicato: causale versamento; codice fiscale di chi fruisce della detrazione; partita Iva o codice fiscale del venditore. È ammesso anche l'acquisto con carta di credito o bancomat, in tal caso la data del pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta. Non è 2 Per individuare la data di inizio lavori si fa riferimento alle abilitazioni amministrative ottenute, all'eventuale comunicazione preventiva alla ASL o se non era necessaria nessuna autorizzazione è sufficiente un'autocertificazione. Pag. 6

7 invece consentito l'assegno e nemmeno i contanti. Fattura di acquisto DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE Ricevuta del bonifico o di transazione per i pagamenti con carta di credito o bancomat Documentazione di addebito sul c/c (estratto conto) LIMITI ALLA DETRAZIONE L importo massimo di spesa agevolabile è di , quindi, l'importo massimo della detrazione è di 5.000, ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo e suddiviso tra gli aventi diritto. In ogni caso la spesa agevolabile non può superare la spesa sostenuta per i connessi lavori di ristrutturazione dell immobile. La doppia limitazione opera per le spese sostenute dall (data di entrata in vigore della Finanziaria 2014). In Unico PF 2014 è presente la nuova Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), composta da 5 caselle, che deve essere così compilata: nella casella 1 e 3 va indicata la spesa sostenuta (entro il limite di ) per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. In presenza di spese sostenute per più di 2 unità immobiliari vanno compilati ulteriori quadri; nella casella 2 e 4 va indicato l importo di ciascuna rata (1/10 dell importo di campo 1 e 3); nella casella 5 va riportata la somma degli importi indicati nelle delle colonne 2 e 4 di tutti i moduli compilati. Su questo importo si determina la detrazione del 50% che va riportata nel rigo RN15. RIPORTO IN DICHIARAZIONE Nel mod. 730/2014 è presente la nuova Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), al rigo E57, composta di 2 caselle, che deve essere così compilata: nella casella 1 va indicata la spesa sostenuta; la casella 2 deve essere compilata qualora il contribuente abbia sostenuto spese per arredo per un altra unità immobiliare In presenza di spese sostenute per più di 2 unità immobiliari vanno compilati ulteriori modd La detrazione è ripartita in 10 rate annuali da chi presta l assistenza fiscale (Caf o intermediario abilitato). Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 7

8 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: 2 per mille ai partiti politici A seguito dell'abolizione del finanziamento diretto ai partiti previsto dal D.L. n. 149/2013, da quest'anno è possibile destinare il due per mille dell'irpef a favore di un partito politico. Possono esercitare la scelta i contribuenti che presentano il 730 o Unico Pf, e anche le persone fisiche, che pur essendo titolari di redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione (ad esempio, soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un unico datore di lavoro, proprietari della sola abitazione principale). Per scegliere di destinare il due per mille della propria Irpef occorre utilizzare la scheda, approvata con il Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del Nella scheda trovano posto gli undici partiti politici destinatari del contributo, presenti nell elenco trasmesso dall apposito organo di controllo all Agenzia delle Entrate (Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici). La procedura assicura, in ogni caso, la tutela della riservatezza delle scelte esercitate. LA SCHEDA PER DESTINARE IL 2 PER MILLE AI PARTITI POLITICI LA SCHEDA PER LA SCELTA DEL DUE PER MILLE Per poter effettuare bisogna utilizzare l apposita scheda, disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate, composta dalle seguenti 2 Sezioni: sezione I contribuente, dove vanno indicati i dati anagrafici del contribuente che effettua la scelta (il proprio codice fiscale, il cognome - per le donne indicare il cognome da nubile, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune o lo Stato estero di nascita e la sigla della provincia); sezione II scelta per la destinazione del 2 per mille, dove sono contenuti i riquadri dei partiti politici ammessi al beneficio, ossia: Fratelli d Italia; Lega Nord per l Indipendenza della Padania; Movimento Politico Forza Italia; Partito Autonomista Trentino Tirolese; Partito Democratico; Partito Socialista Italiano; Sinistra Ecologia Libertà; Scelta Civica; Südtiroler Volkspartei; UDC; Union Valdôtaine. in cui il contribuente deve apporre la firma a favore di un solo partito politico. Pag. 8

9 SOGGETTI INTERESSATI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA La scheda può essere utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi - modello 730/2014 o modello Unico PF/2014, nonché dai contribuenti esonerati dall obbligo di presentare la dichiarazione. La scheda può essere trasmessa direttamente dal contribuente, servendosi dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, oppure attraverso i sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale, i Caf e gli altri intermediari abilitati, o rivolgendosi agli uffici postali. Per la tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali, la scheda cartacea (debitamente compilata) va consegnato all incaricato della trasmissione in una normale busta di corrispondenza chiusa. La busta: deve essere sigillata e contrassegnata dal contribuente su entrambi i lembi di chiusura; deve contenere la dicitura Scelta della destinazione del due per mille dell Irpef, nonché il codice fiscale, il cognome e il nome di chi ha effettuato la scelta. Il soggetto che riceve la busta, al momento della sua apertura, deve verificare la corrispondenza dei dati indicati sulla stessa (codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda, pena l'irricevibilità della busta stessa, e deve rilasciare al contribuente, anche se non richiesta, un'apposita ricevuta. La scheda può essere consegnata anche da un delegato: in questo caso alla delega devono essere allegate una copia del documento di riconoscimento e una copia del codice fiscale del delegante (anche per consentire la verifica di corrispondenza da parte del soggetto che riceve la busta). E' possibile esercitare la scelta del due per mille già con la dichiarazione da presentare nel 2014, relativa ai redditi 2013, secondo le ordinarie scadenze previste per le dichiarazioni fiscali, e comunque non oltre il termine per la presentazione telematica del Modello Unico Persone Fisiche 2014, ossia il Tali tempistiche valgono anche per i soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione. TERMINI I sostituti d'imposta devono consegnare la busta sigillata entro il , ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato, utilizzando l'apposta bolla di consegna, nella quale vanno indicati i codici fiscali dei soggetti che hanno presentato la busta per la scelta del due per mille. I codici fiscali non devono essere inseriti nel caso di presentazione all'ufficio postale, dove le buste possono essere raggruppate fino ad un massimo di cento in pacchi chiusi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Scelta della destinazione del due per mille dell'irpef" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta. Pag. 9

10 Le Poste e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nelle schede per la scelta del due per mille entro i seguenti termini: per le schede ricevute entro il ; per le schede ricevute dal 1 luglio 2014 fino al termine di presentazione telematica del modello Unico PF Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 10

11 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Nuovo termine per la comunicazione dei beni in uso ai soci e dei finanziamenti alle imprese Con il Provvedimento del 16 aprile 2014 l Agenzia delle Entrate ha modificato il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi ai beni dell impresa concessi in godimento ai soci/familiari ovvero ai finanziamenti/ capitalizzazioni effettuati /ricevuti dai soci. La scadenza è stato fissata al 30 giorno successivo al termine di presentazione del mod. UNICO del periodo d imposta in cui i beni sono stati concessi/permangono in godimento, ovvero in cui i finanziamenti/capitalizzazioni sono stati ricevuti. Pertanto la comunicazione relativa al 2013, che secondo le vecchie regole doveva essere presentata entro il 30 aprile 2014, slitta al NUOVO TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE LA COMUNICAZIONE DEI BENI E DEI FINANZIAMENTI L'art. 2 del D.l. 138/2011 e successivamente i Provvedimenti n e del , avevano previsto l'obbligo di comunicare: i beni d'impresa concessi in godimento da una società/ditta individuale ad un socio/familiare, senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato; i finanziamenti/capitalizzazioni concessi nell'anno dai soci/familiari a favore della società/ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a ; entro il dell'anno successivo: a quello di chiusura dell'anno per cui i beni sono concessi o permangono in godimento; a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. NUOVA SCADENZA A REGIME L'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del , che ha accolto le richieste delle associazioni di categoria, ha stabilito che la comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese potrà essere inviata fino al 30 giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo scopo del nuovo termine è quello di: agevolare l adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l utilizzo di elementi che in sede Pag. 11

12 dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento. La scelta tiene conto dell ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un unica scadenza dell adempimento comunicativo e di quello dichiarativo" (tratto dal Provvedimento del ). Poiché la modifica è intervenuta direttamente sui Provvedimenti e 94094, i nuovi termini sono a regime, e possono essere così sintetizzati: Entro il 30 giorno successivo al termine COMUNICAZIONE DEI BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO DA UNA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE AD UN SOCIO/FAMILIARE di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo s'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI CONCESSI NELL'ANNO DAI SOCI/FAMILIARI A FAVORE DELLA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE Entro il 30 giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo s'imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti LA COMUNICAZIONE IN SCADENZA IL A seguito della recente modifica il termine di presentazione della comunicazione riferita al 2013 slitta quindi dal 30.4 al Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 12

13 SAPERE PER FARE DISABILI: AGEVOLAZIONI IRPEF NEL MOD. 730/2014 INTRODUZIONE La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone disabili e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali, sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini Iva e di altre imposte indirette. In particolare, sono riconosciute: una più alta detrazione Irpef per i figli a carico portatori di handicap; agevolazioni per l'acquisto di veicoli (detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l acquisto, Iva agevolata al 4% sull acquisto, esenzione dal bollo auto ed esenzione dall imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà); agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici (detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta e Iva agevolata al 4% per l acquisto); detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti; detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato per i sordi; detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all abbattimento delle barriere architettoniche; deduzione dal reddito complessivo dell intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica; agevolazioni per l'assistenza personale ricevuta (deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale o familiare; detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all assistenza personale). In questa sede, considerata l'ormai aperta campagna dichiarativa, illustriamo quali sono le agevolazioni ai fini Irpef di cui i disabili possono usufruire, anche con riferimento al modello 730/2014. INDICE DELLE DOMANDE 1. Cosa si intende per persona disabile? 2. Che detrazioni spettano per i figli a carico portatori di handicap? 3. Come va ripartita tra i genitori la detrazione per i figli a carico portatori di handicap? 4. Quali spese sanitarie del disabile sono deducibili dal reddito? 5. Quali spese sanitarie del disabile sono detraibili dal reddito? Pag. 13

14 6. Quale documentazione deve acquisire il disabile per richiedere le deduzioni e le detrazioni Irpef per lui previste? 7. L'eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi di recupero edilizio per i quali si può fruire della detrazione del 50%? 8. E' possibile, per i non vedenti, portare in deduzione o in detrazione le spese per l'acquisto ed il mantenimento dei cani guida? 9. Sono detraibili dall'irpef le spese sostenute da un disabile per gli addetti all'assistenza personale? 10. Sono detraibili dall'irpef le spese sostenute da un disabile per l'acquisto di un veicolo appositamente adibito? 11. Quali documenti devono essere esibiti dal disabile per fruire della detrazione 19% delle spese per il veicolo a lui adibito? 12. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di assistenza fiscale a favore dei disabili? DOMANDE E RISPOSTE D.1 COSA SI INTENDE PER PERSONA DISABILE? R.1 Una definizione di persona portatore di handicap è stata data dalla Legge n. 104 del (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). All'art. 3, comma 1, si legge, infatti, che: "1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." Al comma 3 viene data, inoltre, la definizione di handicap "grave": "3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici." Pag. 14

15 D.2 CHE DETRAZIONI SPETTANO PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP? R.2 Dal periodo d'imposta 2013 (effetto in UNICO 2014 e 730/2014), sono aumentate le detrazioni per figli a carico 3. Nel particolare caso in cui vi siano figli portatori di handicap, per ogni figlio portatore di handicap spettano ora le seguenti detrazioni Irpef: se ha un'età pari o superiore a 3 anni: euro (contro i euro dello scorso anno). se ha un età inferiore a 3 anni: euro (contro i euro dello scorso anno); Con più di 3 figli a carico, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Pertanto, nel particolare caso in cui vi siano più di 3 figli a carico, di cui uno o più di uno portatore di handicap, le detrazioni spettanti sono pari a: 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni; 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età pari o superiore a 3 anni; 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 3 anni. Si precisa che le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d imposta ed il loro importo diminuisce con l aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a euro. Si precisa, infatti, che le detrazioni sopraindicate sono solo detrazioni "teoriche". Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra , diminuito del reddito complessivo, e : detrazione teorica X reddito complessivo Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento. Se i figli sono più di uno, l importo di euro indicato nella formula va aumentato per tutti di euro per ogni figlio successivo al primo (pertanto, sarà pari a euro nel caso di due figli a carico, a per tre figli, a per quattro, e così via). Nel mod. 730/2014: 3 Una persona si considera "fiscalmente a carico" di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51. Pag. 15

16 D.3 COME VA RIPARTITA TRA I GENITORI LA DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP? R.3 La detrazione per i figli a carico, anche nel caso di figli portatori di handicap, va ripartita al 50% tra i genitori, se non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, se c è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest ultimo, come per esempio nel caso di incapienza dell imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato, in modo da fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e, quindi, un imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione. Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori solamente quando l altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi: figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato; figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato. Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico quando l altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato. D.4 QUALI SPESE SANITARIE DEL DISABILE SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO? R.4 Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile: le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l acquisto di medicinali); le spese di assistenza specifica, cioè le spese sostenute per: l assistenza infermieristica e riabilitativa; le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all assistenza diretta della persona); le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all attività di animazione e di terapia occupazionale. Pag. 16

17 Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente. In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente. Nel mod. 730/2014: D.5 QUALI SPESE SANITARIE DEL DISABILE SONO DETRAIBILI DAL REDDITO? R.5 Per determinate spese sanitarie e per l acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall Irpef del 19%. In particolare, possono essere detratte dall imposta, per la parte eccedente l importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico. Sono, invece, ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per: il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro); l acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; l acquisto di arti artificiali per la deambulazione; la costruzione di rampe per l eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione del 19% spetta solo sull eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione delle spese per ristrutturazione (pari al 50% per il periodo d'imposta 2013); l adattamento dell ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella; l acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa; i mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili; le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381/1970); per usufruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Pag. 17

18 La detrazione del 19% sull intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest ultimo sia fiscalmente a suo carico. Nel mod. 730/2014: (detraibili CON franchigia di 129,11) (detraibili SENZA franchigia di 129,11) D.6 QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ACQUISIRE IL DISABILE PER RICHIEDERE LE DEDUZIONI E LE DETRAZIONI IRPEF PER LUI PREVISTE? R.6 I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell articolo 3 della legge n. 104/1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all accertamento di invalidità. Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza), in quanto tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell Agenzia delle Entrate. In particolare: per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall esercente l arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità). La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata; Pag. 18

19 per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile; per documentare l acquisto di farmaci, l unica prova è costituita dallo scontrino parlante, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco. D.7 L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE RIENTRA TRA GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PER I QUALI SI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 50%? R.7 Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef, che per il periodo d'imposta 2013 è pari al 50% (in luogo del 36%) da calcolare su un importo massimo di spesa di euro (anziché ). Rientrano fra gli interventi agevolabili: quelli effettuati per l eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi); i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell agevolazione l acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici. Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientra anche: la realizzazione di un elevatore esterno all abitazione; la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull abbattimento delle barriere architettoniche. Nel mod. 730/2014: Pag. 19

20 D.8 E' POSSIBILE, PER I NON VEDENTI, PORTARE IN DEDUZIONE O IN DETRAZIONE LE SPESE PER L'ACQUISTO ED IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA? R.8 La persona non vedente può: portare in detrazione dall Irpef il 19% delle spese sostenute per l acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di 4 anni (salvo i casi di perdita dell animale). La detrazione può essere calcolata sull intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell Agenzia delle Entrate n. 238/2000) ed è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico. Può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo; nel mod. 730/2014: n rata intero importo spesa sostenuta fruire della detrazione forfetaria di 516,46 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza che sia necessario documentare l effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è, invece, consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso; nel mod. 730/2014: D.9 SONO DETRAIBILI DALL'IRPEF LE SPESE SOSTENUTE DA UN DISABILE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE? R.9 Sì. Può essere portato in detrazione dall'irpef il 19% delle spese sostenute per gli addetti all assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate "non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana" le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, ovvero anche le persone che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico. Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di euro, solo se il reddito complessivo non supera i euro (nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni). Il limite di euro, inoltre, è riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare Pag. 20

21 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata rilasciata dall addetto all assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest ultimo. Nel mod. 730/2014, la spesa sostenuta va indicata in uno dei righi da E8 a E12 ("Altre spese"), indicando come codice spesa "15" ed indicando poi nella casella affianco l'importo della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 2.100: 15 (max 2.100) La detrazione per le spese sostenute per l assistenza di persone non autosufficienti NON pregiudica la possibilità di usufruire di un altra agevolazione che consiste nella deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane). Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all importo massimo di 1.549,37 euro. Nel mod. 730/2014: (max 1.549) D.10 SONO DETRAIBILI DALL'IRPEF LE SPESE SOSTENUTE DA UN DISABILE PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO APPOSITAMENTE ADIBITO? R.10 Sì. E' possibile portare in detrazione dall'irpef il 19% delle spese sostenute per l acquisto di: motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili; autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell indennità di Pag. 21

22 accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. In particolare, possono usufruire dell'agevolazione: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma che non risultano contemporaneamente affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione. Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono: autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente; autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. I motoveicoli che fruiscono della detrazione sono: motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente; motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Non è agevolabile l acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle minicar che possono essere condotte senza patente. La detrazione, nel limite di spesa di ,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di ,99 euro va detratto l eventuale rimborso dell assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall acquisto, è dovuta la differenza tra l imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti. La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Pag. 22

23 La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro 4 anni dall acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro ,99. La detrazione per la quota relativa alle spese di manutenzione straordinaria non può essere ripartita in 4 quote annuali. In luogo della persona disabile, può beneficiare della detrazione il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In tal caso, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico. Nel mod. 730/2013: N rata Intero importo (max ,99 ) D.11 QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE ESIBITI DAL DISABILE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 19% DELLE SPESE PER IL VEICOLO A LUI ADIBITO? R.11 I documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l adattamento del veicolo sono i seguenti: certificazione attestante la condizione di disabilità: per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione; per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell handicap, emesso dalla Commissione medica presso l Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica; il certificato di attribuzione dell indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l accertamento dell invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990) per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell handicap, emesso dalla Commissione medica presso l Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010, l Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni in merito. fotocopia dell ultima dichiarazione dei redditi, o autocertificazione; se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell intestatario dell auto. Pag. 23

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