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1 Torino, 6 ottobre 2014 Alle Segreterie delle Camere del Lavoro Alle Segreterie delle Categorie Regionali Ai/le Responsabili Politiche per le Disab ilità All'Inca regionale All'Auser Piemonte Prot.184/2014/AC/lm Oggetto: Nota Progetto Area Disabilità 7/2014 Care compagne e compagni vi invio di seguito una serie di documenti sui temi della disabilità: Bonus per assumere lavoratori disabili Risarcimento al lavoratore con disabilità in attesa di assunzione Esodo anticipato e obbligo di assumere disabili Disabili, piu facile la fruizione del congedo per i parenti Disabilità oncologica: novità per il riconoscimento più rapido Sostegno e dintorni. Buon inzio di scuola! Si invitano le strutture in indirizzo ad inviare la presente nota alle categorie territoriali. Saluti Antonio Canalìa Ufficio Politiche per le Disabilità CGIL Piemonte

2 Bonus per assumere lavoratori disabili di Alessandro Rota Porta Buone notizie per i datori di lavoro che hanno stipulato convenzioni per l'assunzione di lavoratori disabili: il ministero del Lavoro ha pubblicato, infatti, il decreto direttoriale n. 155 del 12 maggio 2014 di ripartizione dei fondi tra le diverse regioni. Si attua così lo sblocco delle risorse di cui all'articolo 13 della legge 68/99. I contributi, che dovranno essere riconosciuti dai servizi provinciali competenti sul territorio, sono rivolti a quei datori di lavoro i quali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, abbiano avviato convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68 aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all'occupazione. Le risorse - che erano state incrementate per l'anno in corso dal Dl 76/13 - ammontano a quasi 22 milioni (suddivisi tra le regioni) e per i procedimenti di concessione degli stessi occorre far riferimento alle specifiche regole vigenti sui territori. In particolare, i bonus sono attribuiti alle assunzioni a tempo indeterminato stipulate nei 12 mesi precedenti all'emanazione del decreto di riparto e variano a seconda della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile assunto o delle minorazioni ascritte allo stesso, nelle seguenti misure: non superiore al 60% del costo salariale per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; non superiore al 25% del costo salariale in caso di riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79 per cento. In ogni caso, l'ammontare lordo del contributo all'assunzione va calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore. Spetta, invece, il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro, per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa del soggetto. Si ricorda che la convenzione stipulata con i servizi competenti - condizione indispensabile per la fruizione del contributo descritto - poteva essere avviata anche con datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della legge 68/99. Inoltre, la stessa doveva contenere una serie di previsioni, tra cui l'indicazione dettagliata delle mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento; le forme di sostegno e di tutoraggio da parte degli appositi servizi pubblici competenti; le verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo. Fonte: Sole 24 Ore

3 LAVORO RISARCIMENTO AL LAVORATORE CON DISABILITÀ IN ATTESA DI ASSUNZIONE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N /2014 Nota di Nina Daita La Corte di Cassazione con la sentenza n 19529, depositata il 17 settembre 2014, ha sancito che se un lavoratore con disabilità dopo l'avviamento al lavoro, non venisse assunto, lo stesso ha diritto ad un indennizzo risarcitorio comprendente il periodo che va dalla data di avvio al lavoro alla data effettiva dell'inserimento lavorativo. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di assunzione del lavoratore avviato deve risarcire l'integrale danno patrimoniale subito da quest'ultimo durante l'intero periodo in cui si è protratta l'inadempienza. Inoltre, il risarcimento deve essere determinato senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, essendo sufficiente tenere conto del complesso delle retribuzioni che quest'ultimo avrebbe potuto conseguire, qualora fosse stato assunto nei tempi debiti. Questa sentenza ne riprende altre precedenti, ma sicuramente è importante per ribadire i diritti delle lavoratrici e dei lavori con disabilità, e per tenere viva l'attenzione su questi temi, oggi di grande attualità. Fonte:CGIL Naz. ESODO ANTICIPATO E SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI ASSUMERE DISABILI CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N 22 DEL 24/09/2014 Nota di Nina Daita Con la circolare n 22 del 24 settembre 2014, il Ministero del Lavoro precisa che è sospeso l'obbligo occupazionale nei confronti delle persone con disabilità (art. 3, comma 5, legge 68/99) nelle aziende in cui si realizza il cosiddetto esodo anticipato, previsto dalla legge Fornero (art. 4, commi da 1 a 7 ter, legge 92/2012). Come sappiamo, le sospensioni sono applicabili solamente alle aziende che sono in stato di crisi, di riorganizzazione o di ristrutturazione e che ricorrono alla Cigs, nonché a quelle che attivano la procedura di mobilità. Tuttavia, la circolare sottolinea che, per analogia, la norma è stata estesa anche ad altre situazioni, come già avvenuto nei casi di intervento dei fondi di solidarietà del settore creditizio, nei casi di richiesta della Cig in deroga e di contratti di solidarietà (legge 236/1993). Per tale motivo, le sospensioni possono essere richieste, come suddetto, nelle aziende in cui si ricorre all'esodo anticipato. Infine, va precisato che la sospensione dell'obbligo è limitata al numero di lavoratori per cui è stata avviata la procedura di incentivazione all'esodo, e per la durata della procedura stessa, e nelle sole province in cui è in corso l'esodo stesso. Fonte:CGIL Naz.

4 Disabili, piu facile la fruizione del congedo per i parenti Per fruire dei tre giorni di congedo per l assistenza è sufficiente che a ciò non possa provvedere o il coniuge o nessuno dei genitori del disabile. Non è necessario, invece, che «tutti» (coniuge e genitori) non possano provvedervi. In questi casi, il diritto ai tre giorni di permesso mensili viene concesso a favore di un parente o di un affine entro il terzo grado del soggetto disabile, senza nessun ordine di priorità. In pratica chiunque può fruirne. E quanto ha indicato il ministero del lavoro nell interpello n. 19/2014. I chiarimenti sono stati chiesti dall Associazione nazionale quadri amministrazioni pubbliche (Anquad) e dal Cida (manager e altre professionalità Italia). Le associazioni hanno chiesto di conoscere il parere del ministero del lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificato dall art. 24, della legge n. 183/2010, che disciplina il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. Le associazioni hanno chiesto di precisare se l estensione del diritto a tre giorni di permesso al parente o affine entro il terzo grado possa prescindere dall eventuale presenza nella famiglia dell assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo. In caso di risposta negativa, pertanto, per il diritto ai permessi basterebbe comprovare esclusivamente una delle particolari condizioni del coniuge eio dei genitori della persona in situazione di gravità. Secondo il ministero, tuttavia, la fruizione dei permessi da parte di parenti o di affini entro il terzo grado è subordinata esclusivamente alla circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma (vale a dire aver compiuto i 65 anni di età oppure essere anche loro affetti da patologie invalidanti o essere deceduti o mancanti). In altre parole, non deve anch essere riscontrata la impossibilità a prestare l assistenza da parte di parenti oppure affini di primo e di secondo grado, eventualmente presenti nell ambito familiare. Peraltro, evidenzia infine il ministero del lavoro, è sufficiente che le predette condizioni (65 anni di età oppure lo stato invalidante o la morte o la mancanza) si riferiscano a uno solo dei soggetti menzionati dalla norma, ossia o al coniuge oppure ai genitori. Una diversa interpretazione, quella cioè di consentire l estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nell impossibilità di assistere il disabile, finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati. Fonte:pensioneoggi.it Disabilità oncologica: novità per il riconoscimento più rapido In sintesi, tutte le agevolazioni a cui ha diritto un disabile oncologico.abbiamo visto in precedenza come il nostro ordinamento giuridico abbia previsto, con norme speciali, le tutele e provvidenze necessarie ai malati oncologici, sia in corso di malattia, sia una volta in remissione in caso di disabilità permanente acquisita. La prima tappa per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche consiste nell ottenere il riconoscimento dell invalidità civile e dello stato di handicap in situazione di gravità. Il certificato medico è il presupposto necessario per avviare la procedura telematica INPS per tale riconoscimento e serve a fornire al medico legale chiamato alla valutazione tutte le informazioni cliniche utili ad una corretta

5 valutazione dello stato di disabilità connesso e conseguente alla patologia oncologica ed alle relative terapie. La compilazione del certificato da parte dell oncologo medico faciliterà il compito della commissione medico legale ASL-INPS che potrà basare il proprio giudizio su elementi di valutazione specifici e completi in quanto provenienti dallo specialista che ha in cura il paziente e, quindi, tali da permettere un agevole applicazione delle previsioni tabellari. Dall ottobre scorso, per volere di F.A.V.O.-Federazione Associazioni Volontariato in Oncologia, A.I.O.M.- Associazione Italiana di Oncologia Medica e INPS, è disponibile una procedura telematica che snellisce di molto l iter di accertamento di disabilità oncologica. Questa nuova modalità consente a ciascun medico oncologo (munito di un apposito PIN rilasciato dall INPS) di certificare direttamente e puntualmente diagnosi, stadio e terapia della malattia del paziente che ha in cura, attraverso la compilazione di un certificato online. Con ciò viene superata l esclusiva certificazione da parte del medico generico quale condizione necessaria per l inoltro informatico della domanda all INPS da parte del malato con l evidente vantaggio di semplificare la procedura e ridurre i tempi di riconoscimento della disabilità anche perché la commissione medico legale ASL- INPS non si troverà più nella condizione di dover richiedere al malato di integrare la documentazione clinica presentata a supporto della domanda. Una volta completato l iter di accertamento di invalidità temporanea il malato oncologico potrà godere di tutti i diritti previsti per il disabili e familiari che lo assistono previsti dalla Legge 104. Rivediamo insieme, in sintesi, tutte le agevolazioni: esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore, nonché per le eventuali complicanze, la riabilitazione e la prevenzione di ulteriori aggravamenti (D. M. Sanità 329/1999); esonero dall obbligo dell uso delle cinture di sicurezza, per chi ha difficoltà nell utilizzo di queste ultime; dotazione gratuita di ausili protesici e/o ortopedici, se il medico specialista prescrive un ausilio che rientra nel Nomenclatore tariffario; protesi mammaria esterna gratuita per donne operate al seno; retribuzione, o prestazione economica sostitutiva (l indennità di malattia), continuando a maturare anzianità di servizio, e diritto a non essere licenziato durante il periodo di malattia (art del Codice Civile); trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale verticale od orizzontale per i lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali persiste una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita (art. 36 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276); fruizione di un congedo retribuito fino a trenta giorni (anche non continuativi) per le cure connesse alla sua infermità, qualora dalla malattia derivi una invalidità superiore al 50% (dell art. 2, comma 1, della L. 26/07/1988, n. 291); diritto ad essere utilizzato per mansioni non a rischio (D.L. 19/09/1994, n. 626); contrassegno arancione per il parcheggio nelle zone riservate ai disabili, temporaneo o permanente, in caso di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Agevolazioni per i familiari: il lavoratore-genitore anche adottivo di soggetto con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato in istituto, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni (art. 33, co. 3 L. 104/1992). Fonte: disabili.com

6 Sostegno e dintorni. Buon inizio di scuola! Un augurio di buon inizio di anno scolastico a insegnanti ed alunni, ricordano alcuni punti importanti sui quali la scuola attende un miglioramento In questi giorni la grande protagonista è la scuola, non solo perché con settembre c è il ritorno degli alunni in classe, ma anche sul piano politico è arrivata la buona scuola, le linee generali sulla riforma scolastica del Governo Renzi. A questo proposito, sul fronte strettamente connesso con la disabilità quindi con il sostegno, il Governo intende agire in direzione di un rafforzamento della qualifica della figura dell insegnante di sostegno, di modo da essere in grado di affrontare non solo situazioni di disabilità vera e propria, ma anche di difficoltà di apprendimento nelle varie sfumature (vedi DSA E BES). Tutte cose sacrosante e importanti, ma come abbiamo avuto modo di ricordare anche recentemente, questo non basta. Uno dei problemi principali del sostegno è la mancanza di continuità didattica, per questi ragazzi che pagano la mancanza di docenti specializzati per il sostegno (tanto che a più di alunni con certificazione non potrà essere garantita la continuità didattica). Ma sono davvero tanti i punti su cui sarebbe il caso di soffermarsi, dalla necessità di rivolgersi al Tar per vedere riconosciute le ore di sostegno certificate, alla situazione delle barriere architettoniche nelle scuole, e via dicendo. A questo punto, quindi, con l augurio di un buon inizio di anno scolastico a tutti - alunni ed insegnanti, ma anche famiglie, operatori e assistenti -, condividiamo le Undici cose da non dimenticare su scuola, alunni disabili e sostegno, evidenziati da Tutti a scuola, la onlus impegnata per i diritti degli alunni con disabilità, contro ogni forma di discriminazione, che ci ricorda che: 1. gli alunni disabili sono ogni anno superiori di migliaia di unità alle previsioni che il Miur registra diligentemente al momento delle iscrizioni (a.s : contro i previsti ) 2. gli alunni disabili sono in percentuale maggiore presenti in Trentino Alto Adige (6,4%), le regioni del tanto vituperato Meridione patria dei falsi invalidi hanno il minor numero di certificazioni di disabilità (2%) mentre la media più alta spetta al centro nord (2,3%) 3. gli insegnanti di sostegno, più presenti nelle regioni meridionali, sono sempre meno della metà degli alunni disabili con differenze sfumate tra le regioni 4. un alunno disabile spesso trascorre in classe un tempo molto inferiore all orario scolastico dei suoi compagni (mediamente 14 ore su 30) 5. un alunno disabile su due vede ogni anno cambiare, alla faccia del valore pedagogico della continuità didattica ed affettiva, l insegnante di sostegno 6. un alunno disabile in molte scuole, soprattutto nelle grandi città, se deve fare la pipì o mangiare una merendina rischia di non poterlo fare perché privo di assistentato materiale (!) 7. l abbandono dall obbligo scolastico vede, affianco ai motivi noti, la disabilità come elemento essenziale 8. nelle scuole pubbliche sono accolti oltre il 91% degli alunni disabili 9. gli alunni disabili sono per circa l 80% di tipo intellettivo 10.negli ultimi tre anni oltre famiglie italiane hanno, pagando migliaia di euro per ogni ricorso, ottenuto solo grazie alle sentenze del Tar che per i loro figli disabili il diritto costituzionale allo studio fosse garantito 11.gli insegnanti di sostegno nella metà dei casi sono diventati tali perché, in soprannumero nelle discipline di elezione, hanno frequentato mini corsi di formazione di poche ore o addirittura nulla (affidare i bambini più fragili ad insegnanti così formati è un po come decidere di farsi operare al cuore da un medico della mutua). Buona scuola a tutti. Fonte: Disabili.com

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