Cataldo Lo Iacono Comandante del Corpo P.M. di Montale

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1 Il trasporto dei minori sui veicoli Cataldo Lo Iacono Comandante del Corpo P.M. di Montale Sessione Ordinaria MINORI E CIRCOLAZIONE STRADALE Venerdì 17 Settembre, mattina

2 Il trasporto dei minori sui veicoli Le statistiche (ma anche l esperienza diretta) ci dicono che le cattive abitudini sul trasporto dei minori sui vari tipi di veicoli sono molto diffuse: secondo l ISTAT nel solo anno 2007 i bambini fino a 10 anni feriti o morti a causa di un incidente stradale sono stati 6.480, circa 18 al giorno. Il dato è allarmante e, purtroppo, spesso sottovalutato anche dalle famiglie se si considera che per evitare tragici incidenti a tante vittime innocenti, basterebbe un pò di attenzione, cautela e buon senso. Occorre, quindi, sensibilizzare i genitori, educarli alla sicurezza dei propri figli. La presenza di bambini sul veicolo dovrebbe, in modo spontaneo e naturale, indurre il conducente (il più delle volte si tratta del padre o della madre) ad evitare comportamenti di guida che possono concretizzarsi in un incidente stradale. Se, infatti, si è consapevoli del rischio notevole che comporta l utilizzo del telefono cellulare durante la guida (anche quando si fa nel rispetto delle regole dettate dal Codice della Strada) a maggior ragione tale comportamento dovrebbe essere evitato durante il trasporto di un minore: per la sua tutela e per dargli esempi positivi utili per la vita futura. E questo vale anche per la velocità, la distanza di sicurezza, lo stato di ebbrezza, l uso di determinati farmaci, l omesso utilizzo dei sistemi di ritenuta eccetera. Il problema è talmente serio, preoccupante e vasto che occorrono mirate campagne di informazione e di sensibilizzazione, nonché l opera degli stessi operatori di polizia stradale, che devono cogliere ogni utile occasione per mettere in luce la tutela dei minori trasportati: corsi di educazione stradale nelle scuole, corsi ai giovani che intendono sostenere l esame per l acquisizione del patentino, incontri e dibattiti con gli adulti, corsi per il recupero dei punti persi dalla patente di guida e altro ancora. Un opera che può costituire un rilevante contributo sociale. Del fatalismo, menefreghismo e disattenzione ne paghiamo amaramente le conseguenze. La considerazione più amara è che il Paese che tra meno di dieci anni avrà la popolazione più vecchia dell intera Europa, non protegge i propri giovani e bambini. E questo è francamente sconfortante, nonché indecente per una società civile. 1. Premessa. Il trasporto di bambini su velocipedi La circolazione dei velocipedi 1 ed il comportamento dei ciclisti, anche in riferimento al trasporto dei passeggeri, sono disciplinati dall articolo 182 del Codice della Strada e dall articolo 377 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Vediamo, in sintesi, quanto viene previsto. In tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, i ciclisti devono procedere disponendosi su unica fila. In mancanza di tali condizioni, possono procedere affiancati ma non in numero superiore a due. Quando si trovano fuori dai centri abitati, devono sempre procedere su unica fila, fatta eccezione per il minore di anni dieci che può stare affiancato alla destra di altro ciclista. La norma, finalizzata alla tutela dell incolumità del bambino, prevede, in pratica, che esso sia protetto e tenuto distante dai veicoli che provengono da tergo ed effettuano il sorpasso. Per non essere di intralcio o di pericolo per i veicoli che li seguono, i ciclisti devono sempre evitare improvvisi scarti, movimenti a zig-zag e ogni brusca manovra 2. In presenza di piste riservate ai velocipedi 3, i ciclisti devono circolare su di esse 4, salvo l eventuale divieto per particolari categorie. Le modalità di transito sono stabilite come segue dai commi 6 e 7 dell articolo 377 del Regolamento: si applicano, ove compatibili, le medesime norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli 5 ; dove le piste ciclabili si interrompano, per immettersi nelle carreggiate a traffico veloce oppure per 1 L articolo 50 del Codice della Strada stabilisce che i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. 2 Il divieto è previsto dal comma 1 dell articolo 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. 3 L articolo 3, comma 1, punto 39), del Codice della Strada, definisce Pista ciclabile la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. 4 Non sussiste, pertanto, alcuna facoltà di scelta fra pista ciclabile e carreggiata. 5 Quindi, circolazione sul lato destro, sorpasso a sinistra, tenuta della distanza di sicurezza eccetera. 2

3 attraversare le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le relative manovre con la massima cautela, evitando in modo particolare improvvisi cambiamenti di direzione. Dovendo essere in grado, in ogni momento, di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie per la guida, il ciclista deve, in particolare, avere libero l uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio almeno con una mano 6 e avere libera e completa visuale davanti a sé e ai due lati. Per evidenti ragioni di sicurezza, ai ciclisti è posto il divieto di trainare altri veicoli, salvi i casi consentiti dalle norme del Codice della Strada, condurre animali 7 e, ovviamente, di farsi trainare da altri veicoli 8. Quando per le particolari condizioni della circolazione possono risultare di intralcio o di pericolo per i pedoni, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano. In tal caso devono rispettare le regole previste per i pedoni e usare la comune diligenza e prudenza richiesta dalla situazione specifica. L obbligo per i ciclisti di condurre il veicolo a mani è previsto anche: nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano; da mezz ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell oscurità, o anche di giorno in ogni situazione di scarsa visibilità o qualora le condizioni atmosferiche richiedano l illuminazione, se il velocipede è sprovvisto o mancante degli appositi dispositivi di segnalazione visiva Divieto di trasporto di passeggeri sui velocipedi. Del trasporto dei passeggeri sui velocipedi si occupano il comma 5 dell articolo 182 del Codice della Strada e il comma 5 dell articolo 377 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Le norme citate vietano di portare passeggeri, eccetto il trasporto di un bambino fino ad otto anni di età sui velocipedi normali e il trasporto fino a quattro persone adulte (compreso il conducente) e due bambini fino a dieci anni di età sui velocipedi appositamente costruiti 10. Quando consentito, il trasporto dei passeggeri deve avvenire nei limiti e con le modalità di seguito indicate. 3. Trasporto di bambini sui velocipedi appositamente costruiti. I velocipedi appositamente costruiti per il trasporto di passeggeri, anche qualora abbiano più di due ruote simmetriche, devono essere guidati solo e sempre da un unico conducente. I veicoli in argomento, chiamati comunemente tandem e risciò ed in uso soprattutto nelle località turistiche, possono trasportare contemporaneamente un massimo di quattro persone adulte (compreso il conducente) e due bambini fino a dieci anni di età. Per il trasporto dei due bambini non sono previste modalità specifiche, ma, chiaramente, deve venire nel rispetto delle regole di comune diligenza e prudenza. 6 Questa previsione dell articolo 182, comma 2, del Codice della Strada, è collegata con l obbligo previsto dal comma 3 dell articolo 377 del Regolamento che stabilisce che, in ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, le manovre di svolta a destra e a sinistra e di fermata che intendono effettuare. 7 Comportamento espressamente vietato durante la marcia perché l animale, condotto al guinzaglio, potrebbe strattonare il ciclista facendogli perdere l equilibrio con conseguente caduta sull asfalto e rischio di essere travolto dai veicoli in transito. Peraltro, nei confronti del conducente può trovare applicazione l articolo 727 del codice penale qualora il traino crei sofferenza (maltrattamento) all animale in base alla sua natura, età, stato di salute eccetera. 8 Essendo vietato sia trainare che farsi trainare, in ipotesi di accertamento della violazione, la sanzione sarà applicata ad entrambi i conducenti dei veicoli interessati. 9 La disposizione è prevista dal comma 4 dell articolo 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. 10 Per quanto concerne invece il trasporto di oggetti e di animali sui velocipedi, il comma 8 dell articolo 182 del Codice della Strada rimanda all articolo 170 dello stesso codice, assimilandolo di fatto alle stesse condizioni e modalità previste per lo stesso tipo di trasporto sui veicoli a motore a due ruote. 3

4 4. Trasporto di bambini sui velocipedi normali. 4.1 Requisiti del conducente e condizioni per il trasporto del bambino. Con un velocipede normale è consentito, solo al conducente maggiorenne, di portare un bambino di età fino a otto anni. Il trasporto del bambino deve avvenire in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra dello stesso 11, e deve essere effettuato utilizzando unicamente le apposite attrezzature di cui all articolo 68, comma 5, del Codice della Strada, aventi le caratteristiche indicate nell articolo 225 del Regolamento Attrezzature per il trasporto dei bambini. In merito alle caratteristiche costruttive dell attrezzatura da utilizzare per il trasporto dei bambini, l articolo 225 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, ritiene idoneo un apposito seggiolino 13 composto da: sedile con schienale; braccioli (che possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni); sistema di fissaggio al velocipede (che deve garantire l ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale 14 ); sistema di sicurezza del bambino (costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino 15 ). Sempre per il trasporto dei bambini, sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 metri. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 centimetri e l altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 metro. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio deve essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all articolo 224 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. 11 Questa disposizione, contenuta dal comma 5 dell articolo 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, è posta in relazione con il comma 2 dell articolo 182 del Codice della Strada che prevede che il conducente deve avere libero l uso delle braccia e delle mani, deve reggere il manubrio almeno con una mano e deve avere libera e completa visuale davanti a sé e ai due lati, per essere in grado, in ogni momento, di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie per la guida. 12 Anche per questo motivo, è previsto che il seggiolino sia realizzato e predisposto per l installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall articolo 50 del Codice della Strada, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. 13 Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del Codice della Strada, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5, del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell esercizio della propria attività commerciale. Inoltre, sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia importato nell esercizio della propria attività commerciale. 14 Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest ultimo caso, l interasse tra gli agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d uso del seggiolino di cui al comma 5, è evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. 15 La struttura può fare parte del seggiolino o essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. 4

5 4.3 Installazione del seggiolino. Per quanto riguarda la collocazione del seggiolino, il comma 5 dell articolo 377 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, specifica che deve essere installato: tra il manubrio del velocipede e il conducente quando il trasporto interessa un bambino di peso fino a 15 chilogrammi; nella parte del veicolo posteriore al conducente se si trasporta un bambino di qualunque peso fino a otto anni d età. Opportunamente, la norma regolamentare sopra richiamata stabilisce che prima del montaggio dell attrezzatura è necessario procedere alla verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio. 5. Sanzioni per il trasporto irregolare di bambini sui velocipedi. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all articolo 182 del Codice della Strada sono stabilite dal comma 10 dello stesso articolo. Le sanzioni seguono la distinzione dei veicoli e quindi: per qualsiasi violazione commessa con velocipedi normali, la sanzione va da euro 23 a euro 92; per le violazioni commesse con velocipedi appositamente costruiti per il trasporto di passeggeri ( risciò ), la sanzione va da euro 38 a euro 155. Per le responsabilità civili e penali cui va incontro il conducente che trasporta bambini in modo irregolare, vedi apposita trattazione. Il trasporto di bambini su ciclomotori e motocicli 1. Premessa. Per la circolazione dei ciclomotori e motocicli, anche per quanto concerne il trasporto di bambini, il riferimento normativo si trova nell articolo 170 del Codice della Strada, che nel titolo recita Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote. Diamo un sintetico sguardo alla disciplina. Per quanto riguarda le modalità di guida, viene innanzitutto sancito l obbligo che sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero l uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano, in caso di necessità, per le opportune manovre e segnalazioni. Vengono poi posti due divieti: quello di procedere con la ruota anteriore sollevata (condotta di guida comunemente conosciuta sotto la definizione, tipica del linguaggio giovanile, di impennata ) e quello di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 2. Trasporto di oggetti e di animali su ciclomotori e motocicli. Le norme dell articolo in trattazione consentono su ciclomotori e motocicli il trasporto di oggetti che siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero che impediscano o limitino la visibilità al conducente. Nel rispetto di tali limiti, è permesso il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. E, quindi, vietato trasportare, sui medesimi veicoli, oggetti che non siano solidamente assicurati o che superino i limiti in argomento, nonché animali non custoditi in apposita gabbia o contenitore ovvero custoditi in gabbia o contenitore che supera i limiti. 5

6 3. Trasporto di passeggeri su ciclomotori. 3.1 Requisiti del conducente per il trasporto di passeggeri sui ciclomotori. Sui ciclomotori (anche a tre o quattro ruote) è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che: il posto per il passeggero risulti espressamente indicato nel certificato di circolazione del veicolo, che viene rilasciato unitamente alla nuova targa 16 ; il conducente sia maggiorenne. Nel caso in cui, su un ciclomotore idoneo per due persone, sia un conducente minorenne a trasportare il passeggero, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per sessanta giorni. Se la violazione viene commessa per due volte nell arco di un biennio, il fermo amministrativo è di novanta giorni. 3.2 Requisiti del ciclomotore per il trasporto di passeggeri. Per potere portare passeggeri, occorre che il ciclomotore sia appositamente omologato e che tale circostanza sia espressamente indicata nel nuovo documento di circolazione; inoltre, il veicolo deve avere la nuova targa Comportamento del passeggero di ciclomotore. Sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli, anche l eventuale passeggero, così come disposto per il conducente, deve stare seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. Il passeggero deve, quindi, utilizzare la sella o la parte della sella a lui destinata e, nella maniera appropriata, gli appositi poggiapiedi e maniglie ove esistenti. 3.4 Trasporto di bambini sul ciclomotore. Per quanto concerne il trasporto di bambini sui veicoli a motore a due ruote, occorre tenere presente che la regola generale che stabilisce che l eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo, di fatto vieta il trasporto di bambini essendo impossibile per una persona di statura ridotta rispettare tale previsione, utilizzando in maniera corretta i poggiapiedi, le maniglie eccetera. Inoltre, va evidenziato che il comma 1-bis 18 dell articolo 170 del Codice della Strada, pone per i veicoli di cui sopra, il divieto tassativo di trasportare bambini minori di anni cinque. E ciò a prescindere dalla (remota) possibilità di stare seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. 3.5 Obbligo del casco protettivo. L articolo 171 del Codice della Strada tratta dell obbligo dell uso del casco protettivo e stabilisce che, durante la marcia, i conducenti e gli eventuali passeggeri (anche i bambini) di ciclomotori e motoveicoli devono indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 16 Ne consegue, pertanto, che anche se il ciclomotore è tecnicamente omologato per il trasporto del passeggero, qualora la possibilità di trasportare il passeggero non sia espressamente indicata nel nuovo documento di circolazione, ad esempio perché il veicolo installa il vecchio contrassegno di identificazione (il cosiddetto targhino ) ed è quindi dotato del vecchio certificato di idoneità tecnica, l eventuale trasporto di un altra persona sarà da considerarsi comunque vietato. 17 Se il ciclomotore ha il vecchio contrassegno di identificazione (detto targhino ) e il vecchio certificato di idoneità tecnica, il trasporto del passeggero sarà considerato comunque vietato anche se il veicolo è stato omologato per due persone. 18 Questo comma è stato inserito dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n

7 Gli unici ad essere esentati dall obbligo sono i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa ed i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. 4. Sanzioni per il trasporto irregolare di bambini su ciclomotori e motocicli. Per le violazioni dell articolo 170 del Codice della Strada commesse dal conducente o passeggero di ciclomotore e motociclo, si applicano le sanzioni previste dal comma 6 dello stesso articolo. Fanno eccezione quelle previste dal comma 1-bis (trasporto di minore di anni 5) per le quali trovano applicazione le sanzioni contenute nel comma 6-bis. Il comma 7 del citato articolo 170 del codice della strada prevede, nel caso di violazione del comma 1 e, qualora il conducente sia minorenne, anche del comma 2, anche la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ovvero per novanta giorni nel caso in cui la violazione sia commessa due volte nel corso di un biennio. Quando a seguito di violazione all articolo 170 del Codice della Strada il ciclomotore o il motociclo è sottoposto a fermo amministrativo, non può essere immediatamente affidato al proprietario perché deve essere custodito presso una depositeria autorizzata per i primi trenta giorni. Trascorso tale periodo il proprietario può, se vuole, assumere la custodia del mezzo, il quale non è comunque utilizzabile fino al termine della sanzione accessoria. Quando autore materiale della violazione all articolo 170 del Codice della Strada è un passeggero minorenne di ciclomotore o di motociclo, a differenza di quanto stabilito dall articolo 171 per il casco protettivo e dall articolo 172 per le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, il conducente non risponde dell infrazione. Questa, pertanto, sarà contestata alle persone tenute alla sorveglianza del minore, come stabilito in via generale dall articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n Per quanto concerne il trasporto di un altra persona su un ciclomotore condotto da un minorenne, possono verificarsi due diverse situazioni: a) se il ciclomotore è idoneo al trasporto del passeggero ed è munito di targa e di certificato di circolazione, per la violazione deve essere applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall ultimo periodo del comma 4 dell articolo 115 del codice della strada e il conseguente fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, per la mancanza del requisito della maggiore età, condizione necessaria per guidare legittimamente un passeggero sul ciclomotore; b) se, invece, il ciclomotore non è idoneo al trasporto del passeggero, ovvero non è munito di targa e di certificato di circolazione ma di contrassegno di identificazione ( targhino ) e di certificato di idoneità tecnica, la suddetta violazione deve essere applicata, in concorso formale, con quella prevista dal comma 6 dell articolo 170, che comporta una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria e la conseguente sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Considerato che il divieto di trasportare bambini minori di cinque anni, contenuto nel comma 1-bis, è intesa ad impedire la circolazione di persone che non possono essere, di fatto, correttamente assicurate al veicolo durante la marcia di quest ultimo, si ritiene che questa violazione sia speciale rispetto a quella, generale, del comma 1, con la conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6-bis dell articolo 170. Invece, nel caso in cui la persona minore di cinque anni sia trasportata a bordo di un ciclomotore non idoneo al trasporto del passeggero o a bordo di un motociclo in sovrannumero rispetto ai posti disponibili indicati nella carta di circolazione, si ritiene che la violazione di cui al comma 1-bis debba essere contestata, in concorso formale, insieme a quelle previste, rispettivamente, dai commi 2 e 6 dell articolo 170 e dai commi 2 e 7 dell articolo 169 del Codice della Strada. Anche nel caso in cui il conducente sia minore di anni diciotto, la violazione di cui al comma 1-bis deve essere contestata in concorso formale con quella prevista dal comma 4 dell articolo 115 del Codice della Strada. Le disposizioni contenute negli articoli 115, 169 e 170 del Codice della Strada, infatti, nel vietare il trasporto del passeggero da parte di conducenti minorenni, oppure in sovrannumero nei motocicli o nei ciclomotori non idonei, sono da ritenersi ispirate dall esigenza di impedire la circolazione dei passeggeri in circostanze non adeguate a causa dell inidoneità del veicolo, dal punto di vista tecnico-giuridico, o del conducente, dal punto di vista della maturità anagrafica. Si tratta pertanto di motivazioni diverse rispetto a quelle di cui al comma 1-bis dell articolo 170 del Codice della Strada, secondo il quale, viceversa, il divieto di trasportare persone minori di cinque anni è 7

8 evidentemente ispirato dalla volontà di impedire la circolazione di persone non adeguatamente assicurate al veicolo a due ruote. 5. Sanzioni per il trasporto di bambini privi di casco. Quando la violazione di mancato utilizzo del casco protettivo o di utilizzo di un dispositivo non omologato o inservibile o non correttamente allacciato, è commessa da un minorenne trasportato (autore materiale della violazione), di essa risponde il conducente (come trasgressore vero e proprio). Se invece il passeggero è maggiorenne, risponderà direttamente e personalmente della violazione senza alcun coinvolgimento del conducente. Le suddette violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ovvero per novanta giorni nel caso in cui la violazione sia commessa per almeno due volte nel corso di un biennio. Operando una deroga a quanto previsto dal comma 1 dell articolo 214 del Codice della Strada, che rimanda per le procedure a quelle previste per il sequestro amministrativo dall articolo 213, il comma 3 dell articolo 171 del Codice della Strada stabilisce che la custodia del ciclomotore o del motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo per violazione dell articolo 171 è affidata al proprietario dello stesso. Quando a commettere la violazione in materia di casco protettivo è il conducente di un motociclo, è prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida (i punti sono il doppio per i neopatentati, cioè coloro che hanno la patente di categoria B da meno di tre anni). Stessa decurtazione è prevista quando la violazione riguarda un minore trasportato. La decurtazione, come stabilito dalla prassi ministeriale, non è effettuata quando la violazione è commessa con un ciclomotore e, più in generale, con un qualsiasi veicolo per il quale non è necessaria la patente di guida. Il trasporto dei bambini sulle autovetture 1. Trasporto passeggeri sulle autovetture. Il trasporto di persone, animali e oggetti sulle autovetture è disciplinato dall articolo 169 del Codice della Strada e dall articolo 371 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. In estrema sintesi possiamo dire che le norme stabiliscono che: - in tutti i veicoli, il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida; 19 - il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, anche in relazione all ubicazione dei sedili, non deve essere superiore a quello indicato nella carta di circolazione (numero dei posti totali compreso il conducente) 20. Il citato articolo 169 dispone che tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli una perfetta visibilità; inoltre sugli stessi veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. Il comma 5 del citato articolo 169 consente, fino all 8 maggio 2009, il trasporto in soprannumero 21 di due bambini di età inferiore a dieci anni sui sedili posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, se accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 19 L unica eccezione riguarda il trasporto in soprannumero, sui posti posteriori, di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di sedici anni di età. Questa norma oramai ha vita breve, essendo fissata la sua scadenza per il giorno 8 maggio Ogni eventuale variazione del numero delle persone trasportabili sul veicolo deve essere autorizzata a seguito di verifiche e prove e, qualora essa non comporti modifiche al veicolo originale, deve essere annotata sulla carta di circolazione. 21 In aggiunta, quindi, al numero complessivo indicato nella carta di circolazione. 8

9 2. Trasporto di animali e oggetti sulle autovetture. Anche per il trasporto di animali e oggetti sulle autovetture, va rispettata la regola generale che prevede che in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Per quanto riguarda nello specifico il trasporto degli animali, possiamo così riassumere quanto previsto: 22 - è vietato il trasporto di animali non domestici ; - è consentito il trasporto di un animale domestico, senza particolari accorgimenti purché in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la guida; - è consentito il trasporto di più animali domestici, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o sistemati nel vano posteriore al posto di guida ma appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo Sanzioni per il trasporto irregolare di persone sulle autovetture. Per il trasporto sulle autovetture di un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione 24, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Se la violazione è commessa adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini Il vigente testo dell articolo 172 del Codice della Strada è stato completamente sostituito dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n Il comma 1 dispone che Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia 25. A norma del citato articolo 47 del Codice della Strada, mutuato dal contenuto dell allegato II della direttiva comunitaria 70/156/CEE, i veicoli delle categorie internazionali M ed N sono classificati come segue: - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate; - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate; - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 t; - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate. Il secondo periodo del comma 1 dell articolo 172 aggiunge che I bambini di statura inferiore a 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. 22 Per il trasporto degli animali sui veicoli appositamente autorizzati, vedi le norme dell art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n Se le strutture vengono installate in via permanente, devono essere autorizzate dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile. 24 Eccetto il trasporto in soprannumero di due bambini di età inferiore a dieci anni consentito, fino all 8 maggio 2009, dal comma 5 dell articolo 169 del Codice della Strada. 25 Essendo disposto l utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta soltanto durante la marcia, viene escluso l obbligo non soltanto nel caso in cui il veicolo sia in sosta o in fermata, ma anche durante la fase di arresto. Quindi, a scopo puramente esemplificativo, risulta consentito non indossare le cinture quando il veicolo è in arresto al semaforo rosso durante l attesa di accensione della luce verde. 9

10 Per quanto riguarda i sistemi di ritenuta per bambini, l articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della stessa direttiva 91/671/CEE rimanda ai regolamenti della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite, nonché alle equivalenti direttive comunitarie: cioè, rispettivamente, il regolamento ECE-ONU n. 44/03 e la direttiva 77/541/CEE. La direttiva 91/671/CEE, inoltre, al 3 paragrafo del 1 articolo, definisce cinque differenti gruppi di classificazione dei sistemi di ritenuta per bambini: gruppo 0 per i bambini di peso inferiore a 10 kg; gruppo 0+ per i bambini di peso inferiore a 13 kg; gruppo I per i bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg; gruppo II per i bambini di peso compreso tra 15 kg e 25 kg; gruppo III per i bambini di peso compreso tra 22 kg e 36 kg. Occorre evidenziare come l articolo 172 prescriva l utilizzo delle cinture e degli appositi sistemi di ritenuta per tutti gli occupanti dei veicoli, a prescindere dalla destinazione o l uso degli stessi ai sensi degli articoli 82 e seguenti del Codice della Strada. Tuttavia, tale previsione, deve comunque essere posta in relazione all articolo 54, comma 1, lettera d), e all articolo 82 del Codice della Strada, secondo i quali a bordo degli autocarri è consentita soltanto la presenza delle persone addette all uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono, di norma, prendere posto su tali veicoli. Il comma 2 obbliga il conducente ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. La violazione del precetto è punita a norma del comma 13 dell articolo 72 del Codice della Strada (per la mancanza o la non conformità dei dispositivi obbligatori) o del comma 4 dell articolo 79 dello stesso codice (per l inefficienza o la non corretta installazione dei dispositivi obbligatori). Il comma 3 si occupa dei veicoli classificati nelle categorie internazionali M1, N1, N2 ed N3, qualora siano sprovvisti di sistemi di ritenuta, disponendo che: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 metri. Anche in questo caso, a parte le eventuali responsabilità civili o penali in caso di incidente stradale, il mancato rispetto delle suddette disposizioni non è oggetto di sanzioni amministrative. Il comma 4 dispone che i bambini di statura non superiore a 1,50 metri, quando viaggiano a bordo degli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o degli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente (NCC), possono non essere assicurati se non occupano un sedile anteriore e sono accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni. Il comma 5 dispone che i bambini non possano essere trasportati su un seggiolino rivolto all indietro sistemato su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che l airbag medesimo non sia disattivato. I libretti di istruzione che accompagnano i seggiolini riportano comunque l avvertenza di non assicurare i bambini, nei dispositivi rivolti in senso contrario a quello di marcia, qualora il sedile sia protetto da airbag frontale non disattivato. Purtroppo, la violazione di questo importante precetto non è sanzionabile dal punto di vista amministrativo. Tuttavia sono fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali in caso di incidente stradale. Il comma 6 contempla l obbligo di indossare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini anche a bordo degli autobus, stabilendo che tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini, in particolare, devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui suddetti veicoli, solo se di tipo omologato. Per gli autobus in cui è consentito, resta comunque la possibilità, per i passeggeri, di circolare su di essi stando in piedi, essendo obbligatorio l utilizzo dei dispositivi soltanto per i viaggiatori che abbiano preso posto sui sedili. Il comma 7, recependo pedissequamente la particolare disposizione della direttiva comunitaria 91/671/CEE, prevede che i passeggeri degli autobus, cioè dei veicoli delle categorie M2 ed M3, devono essere informati dell obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi. Da evidenziare, anche in questo caso, che la violazione 10

11 del precetto non prevede un apposita sanzione amministrativa per l eventuale inosservanza. Al comma 8 sono elencate le esenzioni dall obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell espletamento di un servizio di emergenza; b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall articolo 122, comma 2, del Codice della Strada; e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro della Comunità Europea, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all uso dei dispositivi di ritenuta 26 ; f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all uso delle cinture di sicurezza; g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana; h) gli appartenenti alle forze armate nell espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. Il comma 9 prevede che, fino all 8 maggio 2009, siano esentati dall essere assicurati i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui all articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. Sanzioni per il mancato o irregolare utilizzo di cinture e seggiolini. I commi 10, 11, 12 e 13 dell articolo 172 del Codice della Strada, ricalcano l apparato sanzionatorio precedentemente contenuto nei commi dall 8 all 11 dello stesso articolo 172 nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150/2006, cioè le sanzioni previste per il mancato uso dei dispositivi di ritenuta, la procedura per le violazioni commesse da passeggeri minorenni, la sospensione della patente di guida nel caso della cosiddetta reiterazione specifica infrabiennale, le sanzioni per l alterazione del funzionamento dei dispositivi, la produzione o l importazione di dispositivi non omologati ed il sequestro ai fini di confisca di questi ultimi. Il comma 10 stabilisce l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato uso dei dispositivi di ritenuta. Qualora il mancato utilizzo riguardi un passeggero minorenne, della violazione ne risponde il conducente; tuttavia, qualora a bordo del veicolo sia presente una persona tenuta alla sorveglianza del minore, la violazione deve essere contestata a quest ultima in luogo del conducente. Per quanto riguarda la cosiddetta reiterazione specifica infrabiennale, lo stesso 10 comma prevede che per il conducente che incorra nella stessa violazione (circolazione senza cintura di sicurezza o trasporto di minore senza sistemi di ritenuta) per almeno due volte in un periodo di due anni, venga applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Il comma 11 prevede l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque, conducente o passeggero, pur utilizzando i dispositivi di ritenuta, ne alteri od ostacoli il normale funzionamento, ad esempio, rendendo parzialmente inefficiente il sistema attraverso strumenti (fermagli o spille) che riducano la tensione della cintura non permettendo un idonea adesione al corpo, oppure attraverso la disattivazione dell apposita molla dell arrotolatore. In questo caso, qualora la violazione sia commessa da un passeggero minorenne, della violazione non ne risponde il conducente bensì chi è tenuto alla sorveglianza, ai sensi dell articolo 2 della legge 689/1981, quindi anche se non presente a bordo del veicolo al momento dell accertamento. Il comma 12 contempla l importazione o la produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale, nonché la commercializzazione stessa, di dispositivi di ritenuta di tipo non omologato, prevedendo l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. 26 La certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell articolo 5 della direttiva 91/671/ CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia stradale indicati nell articolo 12 del Codice della Strada. 11

12 Il successivo comma 13, infine, dispone il sequestro amministrativo dei dispositivi non omologati, ai sensi dell articolo 213 del Codice della Strada. Responsabilità per il trasporto irregolare di bambini Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso della trattazione dei vari argomenti, dei precetti posti dal legislatore a tutela della incolumità dei minori, alcuni sono sanzionati e altri, seppur di rilevante importanza, no 27. Occorre, però, sottolineare che detti precetti, anche quando non sono sanzionabili dal punto di vista amministrativo, fanno comunque salve le eventuali responsabilità civili e penali nei casi di lesioni riportati dai minori a seguito di incidente stradale. Questo perché, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11 marzo 2004, n (prendendo in esame il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ma gli stessi principi valgono per le altre ipotesi di trasporto irregolare di passeggeri), il conducente ha l obbligo di pretendere che tutti i passeggeri allaccino le cinture e, in caso contrario, rifiutarne il trasporto o sospendere la marcia in base alle regole di comune diligenza e prudenza. Altrimenti, in caso di incidente, risponderà dei danni che le persone trasportate procurano a se stesse o agli altri, per non aver usato le cinture di sicurezza 28. Pertanto, commette il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo il conducente (anche genitore) che trasporta in modo irregolare il passeggero (a maggior ragione se minorenne) che a seguito di un incidente stradale subisce lesioni o muore. 27 Si fa riferimento, in particolare, ai commi 3 e 5 dell articolo 172 del Codice della Strada. 28 Il comma 2, come nella precedente formulazione, obbliga il conducente ad assicurarsi della persistente efficienza delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Si tratta di un precetto che, naturalmente, pur avendo una notevolissima portata in ambito civile o penale, nei confronti del conducente, nel caso di un incidente stradale nel quale i passeggeri riportino lesioni a causa del malfunzionamento delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta, non è sanzionato dal punto di vista amministrativo, se non con le sanzioni pecuniarie già previste dal comma 13 dell articolo 72 del codice della strada (per la mancanza o la non conformità dei dispositivi obbligatori) o dal comma 4 dell articolo 79 dello stesso codice (per l inefficienza o la non corretta installazione dei dispositivi obbligatori). 12

13 NORMATIVA VELOCIPEDI CODICE DELLA STRADA Art Circolazione dei velocipedi. 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell altro. 2. I ciclisti devono avere libero l uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. 5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all articolo 68, comma I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest ultimo. 7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. 8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l art I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione è da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA Art (Art. 68 e art. 69 C.d.S.) Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi. 1. L attrezzatura idonea, ai sensi dell articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni. 2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. 3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. 4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non 13

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