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1 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA PROT. N / 2011 Potenza, 5 AGOSTO 2011 Oggetto: Introduzione del contributo unificato nel processo tributario. Si rende noto che l art. 37, comma 6, lettera t), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 111/2011 ha previsto l applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6-quater all art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n Contestualmente l art. 260 dello stesso DPR. n. 115/2002, che disciplinava l applicazione dell imposta di bollo sui ricorsi tributari, è stato abrogato.. Il contributo unificato si applica a tutte le controversie instaurate a far data dal 07/07/2011 (ricorsi ricorsi in appello, principali ed incidentali ricorsi per revocazione etc., nonché per qualsiasi atto successivo che comporti una variazione del valore della lite). Per instaurazione della controversia si intende la data di notifica alla controparte. Di conseguenza, per le controversie instaurate a far data dal 07/07/2011 non è più dovuta l imposta di bollo, bensì il contributo unificato in base al valore della lite determinato ai sensi del comma 5 dell art. 12 del D.Lgs. 546/92 (riferito, quindi, al solo valore del tributo in contestazione senza interessi, sanzioni ed oneri accessori, oppure all importo complessivo delle sanzioni nel solo caso di atti di irrogazione sanzioni) nella misura stabilita dalla seguente tabella. Valore lite Contributo dovuto Fino ad euro 2.582,28 euro 30,00 Superiore ad euro 2.582,28 e fino ad euro 5.000,00 euro 60,00 Superiore ad euro 5.000,00 e fino ad euro ,00 euro 120,00 Superiore ad euro ,00 e fino ad euro ,00 euro 250,00 Superiore ad euro ,00 e fino ad euro ,00 euro 500,00 Superiore ad euro ,00 euro 1.500,00 Per le liti fiscali di valore indeterminabile (ad es. controversie catastali) non essendoci un tributo in contestazione si applica lo scaglione minimo ed è dovuto il contributo nella misura di euro 30,00 Restano comunque dovuti i diritti di copia previsti per il rilascio di copie di atti e sentenze. Via Centomani, Potenza - Tel fax o ctrib.r.pz@finanze.it oppure posta certificata CommTribRegPZ@pce.finanze.it DF.DFCTRPZ.REGISTRO UFFICIALE U
2 Saranno esenti da imposta di bollo gli atti di controdeduzioni, memorie, istanze e qualsiasi atto processuale, nonché le copie autentiche o meno degli atti e delle sentenze riferiti alle controversie soggette a contributo (ovviamente solo in riferimento alle istanze ed alle richieste delle parti processuali). I certificati a qualsiasi titolo richiesti e rilasciati restano soggetti in ogni caso all imposta di bollo dovuta nella misura stabilita dalla legge, sia sulla richiesta che sul certificato medesimo, parimenti resta dovuta l imposta di bollo per tutti gli atti riferiti alle controversie instaurate fino alla data del 06/07/2011. Il predetto valore della lite, secondo la nuova disposizione di cui al comma 3 bis dell art. 14 del citato DPR 115/02, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalle parti nelle conclusioni del ricorso, dell appello o dell appello incidentale, anche nelle ipotesi delle prenotazione a debito (ricorsi presentati dalla Amministrazione Pubblica o da soggetti che usufruiscono del gratuito patrocinio). Il pagamento del contributo è disciplinato dall art. 192 del citato DPR. n. 115/2002 che prevede la possibilità di corrispondere gli importi dovuti secondo le seguenti modalità: 1. versamento ai concessionari utilizzando il modello F23, codice tributo 941-T (Il codice Ufficio della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata è Z40). Il versamento può essere effettuato anche telematicamente; 2. versamento presso gli uffici postali utilizzando l apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia; 3. versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. In ogni caso deve essere allegata all atto introduttivo del giudizio (ricorso ricorso in appello, principale o incidentale ricorso per revocazione etc.) al momento del relativo deposito in Commissione, la ricevuta del predetto versamento, al di fuori dei casi di prenotazione a debito. In base al combinato disposto dei nuovi commi 3-bis dell art. 13 del DPR 115/2002 ed 1 bis dell art. 16 del D.Lgs. 546/92 l atto introduttivo del giudizio (ricorso ricorso in appello, principale o incidentale ricorso per revocazione etc.) deve necessariamente contenere l indicazione del codice fiscale del contribuente e, nel caso di presenza di difensore tecnico, l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In mancanza di una sola delle predette indicazioni la norma citata prevede la maggiorazione del contributo unificato pari alla metà di quello dovuto in base al valore della lite.
3 Deve infine evidenziarsi che l art. 14 del DPR 115/02 dispone che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato deve essere individuato nella parte che per prima si costituisce in giudizio. Di conseguenza, nel caso di costituzione in giudizio della parte resistente prima della parte appellante (controdeduzioni presentate prima del deposito del relativo appello), il soggetto tenuto al pagamento del contributo sarà il soggetto che deposita le controdeduzioni Adempimenti dell ufficio L art. 15 del D.P.R. 115/2002, al comma 1, dispone Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. Al successivo comma 2 la stessa norma prevede Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa. Mentre l art. 16 dello stesso testo unico, al comma 1, dispone In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo ; ed al comma 1 bis prevede In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta). I funzionari tenuti ad effettuare i controlli e le verifiche previste dall art. 15, nonché i successivi adempimenti previsti dall art. 16, sono individuati nei funzionari in servizio presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, così come recentemente chiarito dalla Direzione della Giustizia tributaria con la nota n del 07/07/2011. In base a quanto sopra esposto ed al fine delle verifiche previste, il servizio ricezione atti, al momento del deposito degli atti soggetti al contributo unificato, effettuerà un primo controllo formale per riscontrare che il contribuente/difensore o le Amministrazioni Pubbliche (anche ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato) abbiano provveduto all indicazione del valore della lite, mediante apposita dichiarazione apposta nelle conclusioni, ed al regolare pagamento del corrispondente contributo in base al valore dichiarato, nonché all indicazione nell atto medesimo dei dati previsti dal comma 3 bis dell art. 13 del DPR 115/2002 (codice fiscale del contribuente e,
4 nel caso di presenza di difensore tecnico, l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata PEC del difensore medesimo). Le Amministrazioni Pubbliche, assieme al valore della lite, dovranno attestare il proprio diritto ad usufruire della prenotazione a debito. Nel caso venga riscontrato un omesso o carente versamento del contributo rispetto al valore della lite dichiarato, oppure la mancata indicazione del valore della lite, oppure la mancata indicazione dei suddetti dati previsti dal comma 3 bis dell art. 13 del DPR 115/2002, fermo restando l obbligo di accettazione dell atto presentato per il deposito, gli addetti alla ricezione inviteranno il soggetto che presenta l atto a regolarizzare l importo dovuto e/o ad inserire l indicazione dei dati eventualmente omessi, informandolo che l assenza di tali dati determinerà il recupero, anche coattivo, del contributo o del maggior contributo dovuto, con l irrogazione di sanzioni ed interessi. In mancanza di regolarizzazione gli addetti alla ricezione segnaleranno al terminale, nel riquadro ulteriori informazioni (laddove consentito dal programma), oppure lo annoteranno a penna sulle relative ricevute di presentazione (sia sulla copia che resta in ufficio che sulla copia rilasciata al proponente), la dicitura Contributo unificato omesso o carente oppure Mancata indicazione del valore della lite oppure Mancata indicazione n. CF. contribuente PEC del difensore. Atteso, infine, che l art. 14 del DPR 115/02 prevede che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato deve essere individuato nella parte che per prima si costituisce in giudizio, gli addetti alla ricezione, nel caso di costituzione in giudizio della parte resistente prima della parte appellante (controdeduzioni presentate prima del deposito del relativo appello) provvederanno con le modalità sopra descritte ad invitare il proponente alla regolarizzazione del contributo ed, in mancanza, a provvedere alle suddette segnalazioni sulle ricevute. Nel caso di contributo prenotato a debito (atto proposto dalla Amministrazione Pubblica autorizzata per legge a tale tipo di prenotazione oppure da soggetti che usufruiscono del gratuito patrocinio) gli addetti alla ricezione provvederanno a compilare (per la parte loro riservata) il Foglio notizie delle spese prenotate a debito (allegato A) indicando i dati riferiti al procedimento ed alle parti processuali, nonché il soggetto avente diritto alla prenotazione a debito, il valore della lite dichiarato ed il corrispondente importo del contributo da prenotare a debito. Tale foglio notizie dovrà essere trasmesso, unitamente all atto depositato, al competente servizio Fascicolazione che l inserirà nel fascicolo d ufficio per i successivi adempimenti a carico delle segreterie di sezione. Successivamente i segretari di Sezione (in relazione ai fascicoli loro assegnati) effettueranno un ulteriore e più approfondito controllo (di tipo sostanziale), al fine di verificare la congruità del contributo versato o prenotato a debito rispetto all effettivo valore della lite. Tale valore dovrà essere desunto dall atto impositivo in contestazione (originario atto impugnato) in riferimento al solo valore del tributo, senza interessi, sanzioni ed oneri accessori, oppure, nel solo caso di atti di irrogazione sanzioni, all importo complessivo delle sanzioni.
5 Verrà quindi verificata l eventuale difformità tra l effettivo valore della lite risultante dagli atti di causa rispetto a quello dichiarato dalle parti, avuto anche riguardo alle eventuali segnalazioni degli addetti alla ricezione atti. Si ricorda che, in caso di omessa indicazione dei dati previsti dal comma 3 bis dell art. 13 del DPR 115/2002 (codice fiscale del contribuente e/o indirizzo di posta elettronica certificata del difensore), il relativo contributo dovrà essere aumentato della metà. Nel caso venga riscontrato un omesso o carente versamento del contributo, sia rispetto al valore della lite dichiarato che rispetto a quello effettivo risultante dagli atti di causa (omessa od errata indicazione del valore della lite omessa indicazione nell atto del codice fiscale del contribuente o dell indirizzo di posta elettronica certificata del difensore) i segretari provvederanno a compilare l apposito modulo di regolarizzazione (allegato B) e lo trasmetteranno (unitamente ad una copia dell atto da regolarizzare e dell atto impositivo in contestazione) al competente ufficio recupero spese di giustizia di questa Commissione che provvederà all emissione e notifica del relativo avviso di pagamento ed, eventualmente, alla successiva iscrizione a ruolo. Nel caso di contributo prenotato a debito (atto proposto dalla Amministrazione Pubblica autorizzata per legge a tale tipo di prenotazione oppure da soggetti che usufruiscono del gratuito patrocinio) i segretari provvederanno alla compilazione del Registro delle spese prenotate a debito (allegato C) ed al completamento (per la parte loro riservata) del già descritto Foglio notizie delle spese prenotate a debito (allegato A), riportando su tale modello il corrispondente numero del predetto Registro nonché il valore della lite verificato ed il corrispondente importo del contributo da prenotare a debito. Tale foglio notizie resterà inserito nel fascicolo processuale fino alla conclusione del processo e verrà chiuso dal segretario in caso di soccombenza dell Amministrazione pubblica che ha usufruito della prenotazione. Nel caso di soccombenza del contribuente, invece, e dopo che la relativa sentenza si è resa definitiva (anche a seguito di conferma della stessa da parte della Cassazione) tale Foglio notizie, unitamente agli allegati ed al modello Recupero contributo prenotato a debito (allegato D) debitamente compilato, verrà trasmesso al competente ufficio recupero spese di giustizia di questa Commissione che provvederà all emissione e notifica del relativo avviso di pagamento ed, eventualmente, alla successiva iscrizione a ruolo. Le su descritte indicazioni devono considerarsi provvisorie e successivamente integrabili o modificabili in base alle successive istruzioni che verranno emanate dalla superiore Direzione della Giustizia Tributaria. IL DIRETTORE DOTT. MICHELE A. LANCIERI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993
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