CONVENZIONE TRA L AZIENDA REGIONALE PER IL D.S.U. E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA PER LO SCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI E LA CONNETTIVITA

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1 CONVENZIONE TRA L AZIENDA REGIONALE PER IL D.S.U. E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA PER LO SCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI E LA CONNETTIVITA L Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata Azienda ), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, rappresentata dal Presidente del C.d.A., Dr. Marco Moretti E l Università degli Studi di Siena (di seguito denominata Università ), con sede legale in Siena Via Banchi di sotto, 55, rappresentata dal Rettore, Prof.Angelo Riccaboni premesso - che le principali norme in materia di dati delle pubbliche amministrazioni prese a riferimento per la presente convenzione sono le seguenti che brevemente si richiamano: D.Lgs. 7 marzo 2005, 82 Codice amministrazione digitale, artt. 50,52,58 e 73 D.lgs 30 dicembre 2010, n. 235, art. 57, comma 13 e 14 DPR 28 dicembre 2000, 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, artt. 43,46 e 47 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali - che la presente convenzione è redatta in applicazione delle Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all art. 58 comma 2 del CAD - che l Azienda, in qualità di ente istituito dalla Regione Toscana per l attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario, è chiamata ad erogare, tra le sue attività istituzionali: interventi a concorso quali borse di studio ed altri interventi monetari e posti alloggio; il servizio ristorativo alla generalità degli studenti universitari; - Che l Azienda è l Amministrazione titolare dei dati relativi agli studenti vincitori di borsa di studio, posto alloggio ed altri interventi monetari; - che l Azienda ha necessità di verificare le dichiarazioni sostitutive di certificati relative all iscrizione ai corsi universitari ed al numero di crediti conseguiti rese dagli studenti contestualmente alle domande di benefici a concorso, ai sensi dell art 46 del DPR 28 dicembre 2000, 445; - che l Azienda ha organizzato il sistema di accesso al servizio di ristorazione attraverso il badge magnetico che l Università consegna a tutti gli studenti iscritti; - che per consentire l attuazione di un sistema di accesso al servizio ristorazione suddetto l Azienda ha necessità di acquisire i dati di iscrizione di tutti gli studenti universitari; 1

2 - che l Azienda approvato un sistema tariffario per l accesso al servizio ristorazione articolato per fasce di reddito, in attuazione di quanto disposto con Delibera della Giunta Regionale n. 600 del 18 luglio 2011; - che tale sistema dovrà tener conto della congruità tra qualità e costi effettivi del servizio, della natura di servizio essenziale a sostegno del diritto allo studio di tutti gli studenti e del rispetto del principio di equità sociale; - che ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 una prestazione assistenziale legata al reddito o comunque di pubblica utilità, quale risulta il servizio ristorativo erogato all Azienda attivato il sistema sopra descritto, deve essere subordinata alla valutazione della situazione economica del richiedente, da effettuarsi tramite lo strumento dell ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente); - che l Azienda è già in possesso dei dati attestanti la situazione economica di quegli studenti che presentano domanda di concessione di borsa di studio e posto alloggio, nell ambito delle procedure concorsuali espletate ogni anno che prevedono, appunto, l obbligo di presentazione da parte dei richiedenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e dell Attestazione ISEE; - che per consentire l attuazione di un sistema di accesso al servizio ristorazione graduato in base al reddito l Azienda ha necessità di acquisire anche i dati reddituali di quegli studenti che non sono presenti nelle proprie banche dati in quanto non partecipanti alle procedure di concessione di borsa di studio; - che l Università è l Amministrazione titolare dei dati relativi alla carriera universitaria degli studenti ad essa iscritti; - che fra i dati di cui sopra è presente il dato ISEE che l Università richiede in sede di iscrizione ai propri corsi agli studenti che intendono conseguire una riduzione delle tasse universitarie; - che i dati ISEE suddetti possono essere utilizzati anche ai fini dell accesso al servizio ristorazione erogato dall Azienda, in considerazione che in linea con gli obiettivi posti con l art. 58 del CAD, le pubbliche amministrazioni prima di procedere alla raccolta diretta di nuovi dati sono tenute a verificare se le informazioni relative possano essere acquisite attraverso la fruibilità di dati in possesso di altre amministrazioni; - Che l Università ha necessità di acquisite i dati degli studenti vincitori di borsa di studio al fine di esonerarli dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari; - che occorre pertanto dettare disposizioni specifiche che disciplinino la reciproca fruibilità dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti; - che nell ambito dell accordo in questione occorre regolamentare anche la parte specifica relativa al coordinamento delle azioni di controllo sulla veridicità dei dati Isee resi disponibili dalla Università; - che gli studenti dell Ateneo senese hanno richiesto di estendere la rete di Ateneo nelle residenze studentesche del DSU; - che il responsabile del Servizio Resti, Sistemi e Sicurezza che ha la responsabilità all interno dell Università di organizzare e gestire 2

3 la rete di fonia e dati dell Ateneo e garantire la sua connessione con le reti metropolitane, nazionali e internazionali e con i relativi servizi, ha verificato congiuntamente al DSU la possibilità di estendere l'infrastruttura della rete di ateneo senese in tali residenze senza in alcun modo pregiudicarne il regolare funzionamento; - è interesse del DSU dotare le proprie residenze studentesche di un collegamento a banda larga che sostituisca l'attuale oramai obsoleto convengono e sottoscrivono quanto segue Articolo 1 Oggetto della Convenzione La Convenzione ha per oggetto: - la fruibilità di dati fra Azienda ed Università, ai sensi dell art. 58 comma 2 del CAD; - l estensione della rete, wired e wireless, dell Ateneo senese nelle residenze studentesche del DSU di cui all allegato 1 al fine di favorire l accesso degli studenti ivi domiciliati ai servizi informatici ed informativi erogati dall università ed il funzionamento della rete estesa nelle predette residenze. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, si intendono per: a) "servizio", l'accesso ai dati personali presenti nelle banche dati dell Università secondo le modalità indicate nella presente Convenzione; b) "utente", il soggetto delle Parti abilitato all'utilizzo del servizio; c) "SPC", il sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 73 e seguenti del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione Digitale" e successive modificazioni ed integrazioni; d) "Intranet", i servizi di connettività che includono i servizi di trasporto e di interoperabilità di base, consentendo la trasmissione di dati, immagini e fonia (voce), ovvero di documenti informatici tra diverse Amministrazioni, in base a quanto definito nell'ambito del comma 1 lettera a) dell'art. 12 del D.P.C.M. 1 aprile 2008; e) "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni; f) "tracciatura", il tracciamento delle operazioni compiute con identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati rilevanti ai fini della privacy e della sicurezza; g) "regole tecniche", le disposizioni contenute nei D.P.C.M. di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive integrazioni e modificazioni; h) "Cooperazione Applicativa", l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni regolamentata da SPC e che avviene tramite le porte di dominio; 3

4 i) "Porta di Dominio", unico componente architetturale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi; j) "Accordo di Servizio", un atto tecnico che ha lo scopo di descrivere l'oggetto del servizio e le relative modalità di erogazione e fruizione. Redatto in formato WSDL dall'erogatore, viene reso pubblico attraverso le infrastrutture condivise dal SPC (SICA); k) "credenziali di autenticazione" (ordinarie o Strong Authentication), i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica; l) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti. Per le altre definizioni in materia di "amministrazione digitale" si fa riferimento a quelle contenute nel "Codice dell'amministrazione Digitale". Per le altre definizioni in materia di "protezione dei dati personali" si fa riferimento a quelle contenute nell'art. 4 del Codice. Articolo 3 Oggetto, finalità e ambito di applicazione della fruibilità dei dati L Università si impegna a rendere disponibili all Azienda, tramite le modalità di fruizione ed i servizi di accesso di cui al successivo art. 4; i dati relativi alle iscrizioni ai propri corsi di studio ed alle carriere degli studenti iscritti; i dati relativi all Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D. Lgs. 109/1998 raccolti in sede di iscrizione ai propri corsi. Tale messa in disponibilità dei dati suddetti è effettuata per consentire all Azienda: di verificare le dichiarazioni sostitutive di certificati relative all iscrizione ai corsi universitari ed al numero di crediti conseguiti rese dagli studenti contestualmente alle domande di benefici a concorso, ai sensi dell art 46 del DPR 28 dicembre 2000, 445; di rendere compiutamente operativo ed omogeneo il proprio sistema di accesso al servizio ristorazione, articolato in fasce tariffarie secondo la situazione economica del richiedente, in conformità con gli indirizzi contenuti nella Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 600 del 18 luglio 2011, ed utilizzato dagli studenti attraverso il badge magnetico che l Università consegna a tutti gli studenti iscritti. L Azienda si impegna a rendere disponibili all Università i dati dei vincitori di borsa di studio al fine di consentire il loro esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. L Università e l Azienda rimangono titolari dei dati resi disponibili e conseguentemente non possono in alcun caso cedere a terzi i dati a cui accedono attraverso la presente convenzione. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti ed individua le categorie e tipologie di dati oggetto di comunicazione, le modalità di accesso, le finalità e regole di trattamento e sicurezza in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali. 4

5 Parimenti con essa si definiscono le modalità con cui l Azienda può effettuare controlli di veridicità sui dati ISEE comunicati dall Università. 5

6 Articolo 4 Modalità di accesso L'accesso ai dati avviene per il tramite dei "servizi informatici", resi disponibili dalle Parti nell'ambito del SPC e all'interno della rete Intranet. I servizi possono essere erogati in tre diverse modalità di accesso e fruizione dei dati: consultazione on-line, i dati vengono resi disponibili attraverso una procedura informatica (denominata "Applicativo"). Tramite i servizi di consultazione on-line è possibile interrogare le informazioni rese disponibili all Università attraverso un portale. L'accesso avviene tramite rete SPC/Infranet. Non è consentito l'accesso in multi sessione, cioè l'accesso in contemporanea da più postazioni con le medesime credenziali. L Azienda, ove dovesse rilevarsi necessario, si impegna a dotarsi, a proprie spese, di dispositivi di Strong Authentication necessari per l'accesso ad alcune categorie di servizi ritenuti critici; cooperazione applicativa, i dati vengono resi disponibili tramite l'interazione tra componenti applicative delle Parti (di seguito "Applicativi"). Il colloquio tra i sistemi avviene utilizzando i protocolli standard previsti in SPCoop (regole tecniche aprile 2005 e successivi aggiornamenti); servizi di fornitura massiva, i dati presenti negli archivi dell Università vengono resi disponibili attraverso scambi di flussi da effettuarsi tramite CD, DVD, FTP, o altro collegamento concordato. Le strutture dei dati e le modalità di interscambio degli stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli "accordi di servizio" di cui all'art. 17, comma 1, lettera h) del Codice dell'amministrazione Digitale ed in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del suddetto Codice, e successive modificazioni e integrazioni. Gli accordi di servizio stipulati saranno pubblicati nel catalogo dei servizi SICA. Articolo 5 Dati oggetto di comunicazione Le informazioni relative ai dati personali oggetto di comunicazione, fermo restando l'espressa esclusione dal trattamento dei dati sensibili e giudiziari non afferenti a quelli già previsti nei rispettivi regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dalle Parti, sono individuati con scambio di note tra i soggetti responsabili indicanti il dettaglio delle queries e nel rispetto di quanto previsto dall allegato n. 2 Articolo 6 Soggetti autorizzati Sono autorizzati ad accedere ai servizi gli utenti, previamente designati dalle Parti, incaricati del trattamento dei dati, a cui è stata attribuita una specifica abilitazione in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto, nel perseguimento delle finalità di cui al successivo articolo 7 e secondo le modalità di cui al precedente articolo 4 della presente Convenzione. Gli stessi, in qualità di incaricati del trattamento dei dati personali, sono istruiti dai rispettivi Enti sulle specifiche funzionalità del servizio. 6

7 Articolo 7 Trattamento dei dati e misure di sicurezza Il trattamento dei dati è svolto per le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dalle Parti di cui agli articoli 67, comma 1, 68 e 95 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Costituscono oggetto di comunicazione soltanto dati personali acquisiti dall Università nell ambito del procedimento d iscrizione di propria competenza e limitatamente a quei dati personali pertinenti, non eccedenti e indispensabili per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico istituzionalmente perseguite (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 2 e 5, del Codice). Le Parti devono curare che i dati oggetto di comunicazione non siano divulgati, comunicati o ceduti a terzi, se non nell espletamento dell attività di controllo di cui al successivo art. 8 e che non siano in alcun modo riprodotti. A tale fine, le Parti devono impartire idonee istruzioni ai propri incaricati, tra cui, il divieto di duplicare i dati personali acquisiti per la creazione di autonome banche dati e il divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati personali. Le Parti devono adottare, nel rispetto dell autonomia del patrimonio informativo di ciascuna Amministrazione, le misure minime di sicurezza ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice e relativo disciplinare tecnico, le misure di sicurezza definite nell ambito del SPC e i requisiti di sicurezza per la cooperazione applicativa definiti in conformità alle regole tecniche negli accordi di servizio. Le Parti, ai sensi dell art. 31 del Codice, che impone di adottare le misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare la protezione dei dati personali trattati, procedono, altresì, al tracciamento degli accessi ai dati, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente nonché, laddove la tipologia del servizio lo richieda, generare notifiche automatiche ai responsabili del servizio di cui al successivo art. 8, tramite gestione ad eventi dei messaggi. I dati contenuti nei log di tracciamento delle operazioni compiute devono essere conservati per un periodo non superiore a tre mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate. Gli utenti, in qualità di incaricati del trattamento dei dati, sono istruiti dalle Parti sulle specifiche funzionalità del servizio, nonché informati delle attività di tracciatura e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere. Articolo 8 Sistema dei controlli sui dati ISEE Al fine di evitare duplicazioni nell ambito dei controlli di veridicità sui dati isee che competono agli enti erogatori dei benefici di riferimento, 7

8 l Azienda e L Università si impegnano alla costante comunicazione preventiva dei soggetti le cui DSU ISEE sono sottoposte a verifica. Art. 9 Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione per la fruibilità dei dati Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione. Eventuali modifiche ai riferimenti che saranno individuati saranno oggetto di tempestiva comunicazione tra le Parti: a) Responsabile della Convenzione: Strutture Centrali responsabili della manutenzione della Convenzione e del suo ciclo di vita: per l Università il Responsabile della Divisione orientamento e diritto allo studio per l Azienda il Dirigente Area Benefici agli studenti b) Supervisore: soggetto preposto al governo degli aspetti architetturali, tecnologici e di sicurezza dei servizi oggetto della presente Convenzione; ha il compito di designare gli utenti e gestire la struttura dei rispettivi profili. Il Supervisore può, nel caso di struttura gerarchica o territoriale delle utenze per gli accessi ai servizi, individuare degli Amministratori che possono creare e gestire autonomamente utenze nell'ambito delle proprie competenze organizzative. Nello specifico: per l Università il per l Università di Siena il Responsabile del Servizio Reti, Sistemi e Sicurezza ed il Responsabile del Servizio manutenzione procedure informatiche e reporting per gli studenti per l Azienda il il Coordinatore Servizio ICT Le Parti forniscono ai Supervisori individuati l'accesso ad una Console predisposta e residente presso i rispettivi Sistemi Informativi, per la gestione dei propri utenti e dei relativi profili. Alla creazione di ogni nuovo utente è richiesto l'inserimento dei dati anagrafici, da utilizzare successivamente anche ai fini della tracciatura. Le Parti si impegnano ad assicurare un flusso di comunicazione con le rispettive gestioni delle risorse umane, al fine di procedere alla tempestiva revisione del profilo di autorizzazione, alla disabilitazione dei soggetti preposti ad altre mansioni o che abbiano cessato il rapporto di lavoro, anche con apposite verifiche a cadenza almeno trimestrale. c) Amministratori: gestiscono le abilitazioni degli utenti incaricati nel caso di ramificazione gerarchica delle utenze. d) Responsabile del Coordinamento Operativo: figura di riferimento per il ciclo di vita dei servizi preposto alla gestione dei rapporti di coordinamento tra le Parti per la gestione coordinata delle attività operative. Nello specifico, i nominativi ed i recapiti dei Responsabili del Coordinamento Applicativo sono riportati di seguito: per l Università il Responsabile del Servizio Resti, Sistemi e Sicurezza per l Azienda il Coordinatore Servizio ICT 8

9 Articolo 10 Connettività: impegni dell Università L'Università di Siena si impegna a: consentire l'accesso al proprio sistema di autenticazione (Radius), in modalità analoga a quella utilizzata nelle proprie strutture per gli studenti, dai server presenti nelle residenze studentesche via via che verranno collegate alla rete universitaria; consentire, compatibilmente con le politiche di sicurezza e di buon uso delle risorse di connettività, l'utilizzo, da parte degli studenti alloggiati presso le residenze, della rete di Ateneo e della rete GARR; consentire la eventuale stesura di fibre,cavi di proprietà del DSU; consentire la eventuale installazione di apparecchiature necessarie alla realizzazione di ponti radio allo scopo di dare connettività alle residenze studentesche; collaborare con i referenti tecnici del DSU per la soluzione di eventuali problemi di connettività; fornire ai referenti del DSU una assistenza di secondo livello, esclusa ogni forma di front-end agli studenti alloggiati, sulla infrastruttura di comunicazione. gestire anche gli utenti DSU (cioè gli alloggiati presso le relative strutture) che però non rientrano nel bacino di utenza universitario (previsti in circa 950 unità ripartiti tra studenti UNISTRASI, convenzioni con UNISI e ricettività estiva). A tale scopo si impegna a fornire al DSU tutti gli strumenti e l assistenza necessaria per la definizione dei relativi utenti (tramite portale web). Articolo 11 Connettività: impegni del DSU Il DSU si impegna a: consentire l'accesso alla rete di Ateneo solo previa autenticazione effettuata sui server presenti in ogni residenza collegati al sistema Radius dell'università. realizzare a proprie spese le tratte necessarie per il collegamento tra le residenze e la rete di Ateneo che resteranno di proprietà del DSU; mantenere la rete locale e i server all'interno delle residenze e le tratte realizzate nell ambito della presente Convenzione; fornire agli studenti una assistenza di primo livello. Articolo 12 Connettività: impegni reciproci Entrambe le parti si impegnano a: collaborare per la soluzione di eventuali problemi che si possono manifestare sia in corso di realizzazione delle infrastrutture che a regime. A tal fine i referenti di cui al successivo art. 6 si incontreranno ogni qualvolta ciò si renda necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi; rendersi disponibili, di comune accordo, a modificare nel tempo 9

10 le caratteristiche tecniche della soluzione realizzata a fronte di eventuali problematiche non previste né prevedibili; collaborare ad ottimizzare le politiche della sicurezza e del buon uso delle risorse di connettività; collaborare, nel caso di violazioni accertate e documentate, alla risoluzione del problema, ognuno nel proprio ambito di competenza, sia per confinare il più rapidamente possibile il problema, sia per evitare che possa ripresentarsi. Articolo 13 Tempi di realizzazione dell infrastruttura La durata delle attività connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui al precedente art.1 è stabilita in anni uno dalla data di stipula del presente atto. Articolo 14 Referenti Ai fini dell attuazione di quanto previsto nel presente atto le parti indicano come referenti: - per l Università di Siena il Responsabile del Servizio Resti, Sistemi e Sicurezza ed il Responsabile del Servizio manutenzione procedure informatiche e reporting per gli studenti - per il DSU il Coordinatore Servizio ICT Art. 15 Modalità di attivazione di eventuali modifiche della convenzione Le Parti convengono che qualsiasi modifica alla presente Convenzione debba essere formalizzata in forma scritta. Le Strutture Responsabili della Convenzione mantengono aggiornata la Convenzione allegando le successive comunicazioni che ne costituiscono parte integrante. Articolo 16 Durata della convenzione La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha una durata di 36 (trentasei) mesi e si intende espressamente rinnovata fino al momento in cui non intervenga da una delle Parti formale comunicazione scritta di recesso all altra parte con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Articolo 17 Controversie Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall insorgere della controversia stessa. Qualora ciò non sia possibile e, comunque, per ogni controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, si farà ricorso ad un arbitro unico, appositamente nominato dal Presidente del Tribunale di 10

11 Firenze su istanza di una delle parti. L arbitro deciderà in via irrituale, secondo equità, quale amichevole compositore delle parti nel rispetto degli interessi pubblici rispettivamente coinvolti. Articolo 18 Trattamento fiscale La presente convenzione è esente dall imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d uso, ai sensi di quanto disposto dall articolo 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131 e ss.mm.. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento. Articolo 19 Forma della convenzione La presente convenzione, redatta in due originali, da servire uno per ciascuna delle parti, viene letta ed approvata dalle parti medesime, come sopra rappresentate e dalle medesime sottoscritte come appresso. Firenze, per Azienda regionale per il DSU Il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Marco Moretti Siena, per l Università di Siena Il Rettore Prof. Angelo Riccaboni 11

12 Allegato tecnico all.1- Il presente allegato intende descrivere gli aspetti tecnici relativi all interconnessione della rete wireless già attiva presso tutte le RR.UU. del DSU alla rete dell Università degli Studi di Siena (UNISI), al fine di realizzare quanto previsto dalla convenzione. Con tale interconnessione gli studenti avranno la possibilità di accedere dalle RR.UU. ai servizi di rete offerti dall Ateneo a velocità superiori a quelle attuali mantenendo le stesse modalità di autenticazione usate nelle aree pubbliche nelle quali è attiva l infrastruttura wireless di Ateneo. L interconnessione delle due infrastrutture prevede le seguenti modalità: 1) Connessioni a breve termine: R.U. E De Nicola: la connessione della struttura di E De Nicola alla rete UNISI verrà realizzata tramite ponti radio Alvarion (uno posizionato sul tetto lotto 2 della struttura DSU e l altro sul tetto degli istituti biologici universitari). A livello logico quindi tutte le richieste di connessione effettuate presso due lotti della struttura del DSU saranno dirottate automaticamente sul portale di accesso UNISI R.U. Mattioli: la connessione della residenza di Mattioli alla rete UNISI verrà realizzata tramite la posa di cavo schermato tra la struttura DSU e l edificio limitrofo di giurisprudenza; la tratta di cavo sarà realizzata sfruttando canale già esistenti nel sottotetto della residenza (quindi non a vista) e, dove necessario, con tratta esterna a regola d arte. A livello logico quindi tutte le richieste di connessione effettuate presso la struttura del DSU saranno dirottate automaticamente sul portale di accesso UNISI 2) Connessioni a medio termine: La connessione alla rete UNISI di tutte le altre RR.UU. rimanenti (Fontebranda, S.Marco, Sperandie, Porrione, Piccolomini, Tognazza, Tolomei, Bandini, XXIVMaggio, Uopini) verrà realizzata utilizzando la torre presente presso il rettorato dell università come centro stella. Da questa postazione verrà spillata la connettività e verrà dirottata verso le sedi del DSU tramite ponti radio in tecnologia HyperLan omologhi a quelli già presenti sull infrastruttura. Nella realizzazione della rete potrà essere riutilizzato parte del materiale già presente con alcune integrazioni necessarie per garantirne il buon funzionamento. Per la realizzazione del nuovo centro stella presso la torre del Rettorato si è deciso di utilizzare 12

13 una struttura metallica da ancorare ai pilastri del cornicione esterno sul tetto e di installare su di essa tutte le apparecchiature radio. Gli apparati attivi sia di alimentazione che di interconnessione con la rete UNISI, verranno installati all interno del piano sottostante, sfruttando una infrastruttura di rete già presente ed utilizzata in precedenza per dei vecchi collegamenti tramite ponte radio. La connessione alla rete internet è presente tramite cavo in rame Cat.5. Per realizzare le connessioni remote si dovrà riorientare le radio presenti già nelle varie sedi DSU o, come nel caso di XXIV Maggio, installarne di nuove in quanto non presenti; per le sedi non raggiungibili via radio (come Fontebranda, Tognazza e Uopini), invece, saranno attivate delle specifiche tratte in fibra punto-punto. 3) Connessione nuove aule studio sede Mascagni: la connessione delle aule studio presenti presso la sede DSU di Via P.Mascagni verranno connesse alla rete UNISI tramite l istallazione di una coppia di radio di proprietà UNISI (una posizionata presso il Dipartimento di Matematica ed una sull edificio DSU di Mascagni). A livello logico quindi tutte le richieste di connessione effettuate presso la struttura del DSU saranno dirottate automaticamente sul portale di accesso UNISI 4) Connessione sede di Arezzo: la connessione della sede di Arezzo sarà realizzata tramite l istallazione di una coppia di radio (una posizionata presso la R.U. di Via Laschi ed una presso la struttura più vicina raggiunta dal servizio di connettività universitaria). A livello logico quindi tutte le richieste di connessione effettuate presso la struttura del DSU saranno dirottate automaticamente sul portale di accesso UNISI 13

14 Allegato tecnico all.2- L Università degli Studi di Siena rende disponibile a ARDSU parte dei dati delle carriere degli studenti che l Ateneo gestisce attraverso il software Esse3. L ARDSU ha fornito i programmi per l estrazione dei dati all Università degli Studi di Siena. I dati messi a disposizione di ARDSU sono aggiornati con un ritardo di 24 ore rispetto alla gestione ordinaria delle carriere in ambiente di produzione Esse3 eseguita dalle segreterie studenti dell Ateneo. L Università degli Studi di Siena non è tenuta a aggiornare il codice dei programmi di estrazione dei dati forniti da ARDSU, eventuali modifiche al codice degli stessi verranno essere di volta in volta concordate. 14

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