Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52
|
|
- Michele Mancini
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Processo tributario e danno da lite temeraria - Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 apri PROCESSO TRIBUTARIO E DANNO DA LITE TEMERARIA Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52 (Pres. e rel. Morgante) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso la contribuente X, quale erede di Y, ha impugnato la cartella esattoriale n. della Gerit S.p.a. di Roma, recante richiesta di pagamento del complessivo importo di euro ,56 per Iva, Irpef ed Irap ed accessori relativi all anno 1998, ritenuto dovuto a titolo provvisorio in pendenza di ricorso davanti a questa Commissione tributaria avverso il sottostante avviso accertativo n. 1 / 5
2 Contesta parte ricorrente la fondatezza della pretesa tributaria per difetto di legittimazione passiva rispetto alla stessa, avendo già formalmente rinunciato all eredità materna come in atto del 10 settembre 2004 della Cancelleria del tribunale di Roma, fatto acquisire al fascicolo processuale del presente giudizio, nonché comunicato all ufficio con raccomandata a mano del 6 febbraio Peraltro, la difesa della contribuente, a supporto delle ragioni di quest ultima ha prodotto valida copia della sentenza n. 175/2007, resa dalla Sezione XLVI di questa Commissione tributaria in data 2 aprile 2007 con la quale è stato accolto il ricorso della medesima proposto avverso il sottostante avviso di accertamento, dichiarandone l illegittimità. Rappresenta altresì, la difesa che ciò nonostante l esattore Equitalia Gerit S.p.a., con atto del 7 novembre 2007 ha comunicato di aver iscritto ipoteca su immobile di proprietà della propria assistita che è da ritenere assolutamente illegittima in quanto successiva alle date (25 maggio 2007) di deposito, (29 giugno 2007) di notifica dell indicata sentenza nelle mani del Direttore dell ufficio Entrate, nonché di passaggio in giudicato (30 luglio 2007) della pronuncia medesima. Conclude, pertanto, la difesa con richiesta di annullamento dell impugnata cartella esattoriale e con condanna dell ufficio alle spese per onorari e legali altrochè al risarcimento del danno quantificabile... oltre le spese della lite. L Ufficio delle Entrate di Roma 4 si è costituito in giudizio con atto depositato in data 18 aprile 2007, giustificando la propria insistenza nella lite nella considerazione che parte ricorrente non avrebbe portato a legale conoscenza dello stesso il verbale di rinuncia all eredità e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso previa verifica di regolarità della rinuncia. Nella camera di consiglio del 3 dicembre 2007, assunto in pari data ha accolto l istanza di sospensiva di esecutività della cartella esattoriale formulata contestualmente al proposto ricorso. Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2008, fissata per la trattazione di merito della causa l Avv. Z per la ricorrente e la Dott.ssa ZX per l ufficio hanno sviluppato e ribadito le considerazioni e le richieste conclusionali rese nei rispettivi atti scritti. 2 / 5
3 MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge incontrovertibilmente dagli atti di causa che con dichiarazione, Rep. n., resa davanti la Cancelleria del Tribunale di Roma in data 10 settembre 2004 (versata al fascicolo processuale), la ricorrente X ha rinunciato all eredità della propria madre Y, deceduta il precedente 20 luglio. Risulta altresì, dalla medesima fonte documentale che con sentenza n. 175 in data 22 maggio 2007 la Sezione XLVI di questa Commissione tributaria ha dichiarato la nullità dell atto accertativo dell Agenzia delle Entrate di Roma 4 per Iva, Irpef e Irap 1988, prodromico all impugnata cartella esattoriale, proprio in ragione dell intervenuta rinuncia, da parte della contribuente, all eredità materna. Emerge, infine, che l indicato atto di rinuncia al pari della menzionata sentenza n. 75/07, sono state oltre che versate al fascicolo processuale del presente giudizio, notificate all Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 4 nelle rispettive date del 6 febbraio e 29 maggio 2007 e, pertanto, in tempo utile perché l ufficio, tenuto anche conto del passaggio in giudicato di quel pronunciato del giudice tributario medio tempore (in data 30 luglio 2007) intervenuto, potesse provvedere al dovuto sgravio delle somme illegittimamente iscritte a ruolo d imposta. Al contrario, l ufficio, pervicacemente, ha continuato in un contenzioso che aveva perso ogni plausibile, giuridica ragione e/o titolo legittimatorio di essere coltivato, opponendosi alle prospettazioni della ricorrente nella camera di consiglio del 3 dicembre 2007 fissata per l esame dell istanza di sospensiva dell impugnata cartella esattoriale (accolta dal Collegio con ordinanza n. 382/2007), nonché insistendo sulla legittimità del proprio operato all odierna udienza di trattazione del merito, così consentendo alla Concessionaria della riscossione di attivare la procedura esecutiva, nonché di iscrivere ipoteca giudiziale su bene immobile della ricorrente con palese nocumento patrimoniale per la stessa. Alla stregua delle estese considerazioni e tenuto conto soprattutto della pronuncia di nullità del sottostante avviso accertativo, per difetto del suo presupposto assunta dalla Sezione XLVI di questa Commissione tributaria, la declaratoria di illegittimità dell impugnata cartella esattoriale e della corrispondente iscrizione a ruolo è da rendere da parte di questi giudicanti. 3 / 5
4 Così accolto il ricorso di parte, reputa, altresì, il Collegio che l ingiustificata persistenza nel coltivare l insorta vertenza giudiziaria, pur nella cosciente infondatezza della pretesa tributaria, giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato e la successiva iscrizione di ipoteca giudiziaria su immobile della contribuente denotano, in capo al resistente ufficio delle Entrate, una condotta gravemente negligente, improntata a notevole disinvoltura ed avventatezza, sì da far ritenere, invero, temeraria la coltivazione della lite, nonché meritevole di accoglimento la richiesta della difesa della ricorrente, ex art. 96 del codice di procedura civile, ad una qualificazione di responsabilità aggravata dell Amministrazione, al fine di ottenere la condanna della stessa alle spese ed al risarcimento dei danni. Tenuto conto della nota spese all uopo prodotta dalla difesa in data 18 gennaio 2008, il Collegio determina in complessivi euro 6.469,96 le spese per onorari e diritti di difesa da porre a carico dell Amministrazione in favore della parte ricorrente ed in euro 1.000,00 quanto dovuto alla parte medesima a titolo di risarcimento dei danni determinati in via equitativa avuto riguardo all intuitivo danno morale, connesso al patema d animo ed allo stress determinati dalla tenace resistenza dell ufficio delle Entrate, nonché della rappresentata impossibilità della parte di rinegoziare il contratto di mutuo sull immobile di proprietà a causa dell illegittima iscrizione ipotecaria. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate dalla segreteria, come da dispositivo. Per l esito della vertenza, emergono intuitivi profili di danno erariale che inducono il Collegio a disporre la comunicazione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per le valutazioni di competenza. P.Q.M. La Commissione in accoglimento del proposto ricorso, dichiara l illegittimità dell impugnata cartella esattoriale. 4 / 5
5 Condanna l ufficio al pagamento a favore della ricorrente delle spese per onorari e diritti di difesa che si liquidano in euro 6.469,96 (seimilaquattrocentosessantanove/96) nonché al risarcimento dei danni che si determinano, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 100,00. Manda alla segreteria per la trasmissione di valida copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio. 5 / 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51. Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51 ha emesso la seguente Sentenza Sul ricorso n. 1.../12 Depositato il 09/08/2012 - Avverso CARTELA
DettagliACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1
DettagliCommissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa
Commissione tributaria provinciale di Enna sezione prima sentenza n. 317 del 29.1.10 : omessa ottemperanza a ordinanza chiamata in causa Autore: sentenza In: Magistratura tributaria SEZIONE REPUBBLICA
DettagliUFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
Dettaglialcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante
L omissione della notificazione della cartella di pagamento (atto presupposto) rende illegittimo per invalidità derivata il fermo amministrativo (atto consequenziale) di Angelo Buscema Pubblicato il 10
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05732/2014 REG.PROV.COLL. N. 08803/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliNULLITA CARTELLA ESATTORIALE PRIVA DELL INDICAZIONE DELLE GENERALITA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL EMISSIONE
La cartella esattoriale priva dell indicazione delle generalità del responsabile del procedimento preordinato all emissione è nulla in quanto violativa dei disposti dell articolo 7 della legge 27 luglio
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha
DettagliLa condanna alle spese nel processo tributario
La condanna alle spese nel processo tributario di Rassegna di Giurisprudenza Pubblicato il 16 giugno 2010 rassegna giurisprudenziale del mese di giugno 2010 Premessa L introduzione del principio della
DettagliNulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:
Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: La Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone
DettagliVisti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
N. 00921/2015 REG.PROV.COLL. N. 04661/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12 In data 20.12.2010 il Sig. [X], rappresentato e difeso dal Dott. [Y], con studio in [...], si costituiva ritualmente
DettagliRicorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto
Ricorso contro la cartella di pagamento: forma e contenuto Autore: Redazione In: Diritto tributario Ipotesi in cui la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui viene informato il contribuente
DettagliIL TRIBUNALE DI CATANIA DECRETO
IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE FALLIMENTI Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Mariano Sciacca Presidente Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice Dott. Lucia De Bernardin
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10934 Anno 2015 Presidente: BIELLI STEFANO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 27/05/2015 SENTENZA sul ricorso 7815-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE
DettagliSentenza n. 513/2019 pubbl. il 24/01/2019 RG n /2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, all udienza di discussione
DettagliIL PROCESSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliUn caso di condanna di Equitalia alla lite temeraria
Un caso di condanna di Equitalia alla lite temeraria di Antonino Pernice Pubblicato il 31 marzo 2018 La Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Equitalia Spa avverso il giudizio della CTR che aveva
DettagliSentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 18/10/2018, ha emesso la seguente sentenza
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliGiudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente
DettagliCOMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
COMUNE DI BELPASSO Città Metropolitana di Catania REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 Oggetto della definizione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza
DettagliORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di
ORDINANZA sul ricorso 23009-2013 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente
DettagliNullità delle cartelle esattoriali per difetto di motivazione
Nullità delle cartelle esattoriali per difetto di motivazione di Maria Leo Pubblicato il 2 febbraio 2010 sempre più spesso la magistratura tributaria annulla le cartelle di pagamento notificate dagli Agenti
DettagliSOMMARIO. Introduzione 3
Introduzione 3 CAPITOLO PRIMO IL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE 7 1. Brevi cenni sulla riforma della riscossione 8 2. Il ruolo 9 3. Oggetto e specie dei ruoli 11 3.1 Iscrizione nei ruoli straordinari a carico
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 29594 Anno 2017 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 11/12/2017 ORDINANZA sul ricorso 3133-2017 proposto da: VAGLIO Avvocato MAURO, rappresentato
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 30/08/2011 9.48 N. 01229/2011 REG.PROV.COLL. N. 02068/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliORDINANZA. - ricorrente - contro. - controricorrente - contro
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13537 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 30/05/2018 ORDINANZA sul ricorso 12739-2016 proposto da: EQUIT_ALIA SUD SPA 11210661002,
Dettagli44 l42lzolir. - sul ricorso n depositato il 28/09/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - - - - - -.- DI PARMA ------ riunita con l'intervento dei Signori: l - -. REGGENERALE 1911 212017 ore 09:OO ---- PARMEGGIANI
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2016-0000463 del 06/12/2016 OGGETTO AREA 2 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.D. contro Provincia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 22305 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 13/09/2018 ORDINANZA sul ricorso 12245-2017 proposto da: DE NARDA GIUSEPPE, elettivamente
DettagliOGGETTO: opposizione all esecuzione - ex art. 615 c.p.c. - per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati da 8 cartelle esattoriali dom
370/2014 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE LAVORO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 01003/2015 REG.PROV.COLL. N. 01091/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliAdesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5 bis D.LGS. 218/97
Adesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5 bis D.LGS. 218/97 Autore: sentenza In: Magistratura tributaria Fatto e diritto. La società *** s.r.l., in sede in Ragusa, in persona del suo legale
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00620/2013 REG.PROV.COLL. N. 02798/1996 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
DettagliINDICE SOMMARIO. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 DISPOSIZIONI GENERALI DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI
INDICE SOMMARIO D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI Le commissioni tributarie (art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546)... p. 5 La giurisdizione
DettagliEquitalia: cartella con errati riferimenti normativi va annullata. Commissione Tributaria Provinciale, sez. I, sentenza 26/02/2016 n 136
Equitalia: cartella con errati riferimenti normativi va annullata Commissione Tributaria Provinciale, sez. I, sentenza 26/02/2016 n 136 di Federico Marrucci Pubblicato il 02/09/2016 In materia di chiarezza
DettagliFac simile di ATTO DI APPELLO alla Commissione Tributaria Regionale ALLA COMMISSIONE...
Fac simile di ATTO DI APPELLO alla Commissione Tributaria Regionale ALLA COMMISSIONE........... Ricorso in appello Con contestuale istanza di trattazione in pubblica udienza Ex art. 33 d.lgs. n. 546/1992..............,
DettagliDiritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»
Diritto del contenzioso Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco» Tipologia di sospensioni - Sospensione giudiziale art. 47 DLgs 546/1992 - Sospensione amministrativa
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliIl bollo auto si prescrive in 3 anni Avv. Maurizio Giordano - bollo auto La prescrizione del bollo auto
Il bollo auto si prescrive in 3 anni Accolto il ricorso contro un'ingiunzione per notifica oltre il termine di prescrizione del bollo auto. La Commissione tributaria di Torino conferma quanto stabilito
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all odierna udienza la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes
Cass. 26964/2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in tema di violazione
DettagliAnnullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza
Annullata la cartella di pagamento notificata al contribuente oltre i termini di decadenza Autore: Redazione In: Giurisprudenza tributaria INTITOLAZIONE: Riscossione - Ruolo - Termini per l iscrizione
DettagliSOMMARIO INTRODUZIONE... 1
INTRODUZIONE... 1 CAPITOLO I L I.C.I.... 7 1. Il quadro introduttivo dell imposta... 7 1.1 I soggetti passivi dell I.C.I....7 1.2 Come si determina il valore dell immobile la base imponibile...7 1.3 La
DettagliDall accertamento al processo tributario: brevissimi cenni
Dall accertamento al processo tributario: brevissimi cenni Docenza a cura di: - Dott. Marco Pinna, Dottore Commercialista e Revisore Legale; - Dott. Michele Ippolito, Dottore Commercialista, Revisore Legale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliINDICE-SOMMARIO CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI
Introduzione........................................... Autori delle singole parti dell opera.............................. V VII CAPITOLO I LE DISPOSIZIONI GENERALI Le fonti e gli organi del processo
DettagliSentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliLa compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta
DettagliSgravio provvisorio: il giudizio prosegue
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 14 19.02.2015 Sgravio provvisorio: il giudizio prosegue La provvisoria ottemperanza alla sentenza della CTP non giustifica la declaratoria di
Dettaglicontro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
Pubblicato il 03/10/2018 N. 05853/2018 REG.PROV.CAU. N. 09691/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliSentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO - Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2375/2017 R.G., promossa da OMISSIS Avv. FASANO ANGELA MARIA Contro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE
Dettagliha pronunciato la presente
N. 04274/2012 REG.PROV.COLL. N. 03475/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli66 11QEPUBBLICA ITALIANA
43 66 11QEPUBBLICA ITALIANA SNTT n k P.IRCISTRAZIONX A i ; 26/411, i1. ALL. 13. - N. 5 4ATE01- 'TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi
DettagliPermesso di soggiorno - ricorso gerarchico - silenzio rigetto - legittimità. (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, , n. 7453)
Permesso di soggiorno - ricorso gerarchico - silenzio rigetto - legittimità. (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, 7.6.2019, n. 7453) Il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato
DettagliSOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
SOMMARIO Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 1. Regolamento preventivo di giurisdizione - art. 10 cod. proc. amm. 19 2. Ricorso per regolamento preventivo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliIl procedimento di adozione delle misure cautelari
Il procedimento di adozione delle misure cautelari di Roberta De Marchi Pubblicato il 11 marzo 2010 proseguiamo con l analisi della possibilità per il Fisco di richiedere misure cautelari nei confronti
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO
SEZIONE N 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 5 REG.GENERALE N 211/2016 UDIENZA DEL 19/05/2016
Dettagliha pronunciato la presente
N. 10846/2015 REG.PROV.COLL. N. 06501/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliSul regime processuale dell incompetenza territoriale della adita commissione tributaria
Sul regime processuale dell incompetenza territoriale della adita commissione tributaria di Angelo Buscema Pubblicato il 24 novembre 2008 per l impugnazione degli atti dei concessionari del servizio di
DettagliIndice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie
MANUALE DEL PROCESSO TRIBUTARIO AGGIORNATO AL D.M.26 APRILE 2012 Indice generale Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie 1. Gli organi
DettagliAlcune considerazione sulla riforma del processo tributario
Alcune considerazione sulla riforma del processo tributario di Maurizio Villani Pubblicato il 5 giugno 2015 L art. 10 della Legge Delega n. 23 dell 11/03/2014 prevede la revisione del contenzioso tributario
DettagliCass /2012: Compensi avvocato. Minimi e massimi: potere discrezionale del giudice
In tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, anche in materia stragiudiziale, la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
DettagliCartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 4 2 I 1 7 e.z{ Oggetto Dott. MARCELLO IACOBELLIS Dott. MAURO MOCCI - Presidente - - Consigliere - IRPEG
DettagliPROVVEDIMENTI DI FERMO AMMINISTRATIVO AVENTI TITOLO IN ATTI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI ALLA COGNIZIONE DELL AUTORITÁ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Con la modifica introdotta all'art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 dal D. L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, è stata attribuita la competenza in materia di fermo amministrativo all Autorità Giudiziaria
DettagliINDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1
INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA
Pubblicato il 11/05/2017 N. 00075/2017 REG.PROV.CAU. N. 00100/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
DettagliCondanna del Concessionario per iscrizione d'ipoteca, l'importanza della ricevuta Entratel, la conversione di dipendenti in lavoratori autonomi...
Condanna del Concessionario per iscrizione d'ipoteca, l'importanza della ricevuta Entratel, la conversione di dipendenti in lavoratori autonomi... di Commercialista telematico Pubblicato il 23 maggio 2012
DettagliPROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Proposta n. 2017-0000091 del 05/04/2017 OGGETTO AREA 1 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. B.L. contro Provincia
DettagliChiusura liti fiscali pendenti: come si deve fare (istituito anche il codice tributo)
Chiusura liti fiscali pendenti: come si deve fare (istituito anche il codice tributo) di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 9 agosto 2011 istituito l apposito codice tributo per la chiusura delle liti fiscali
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE così composto: dott. ENRICO BORRELLI dott. MICHELE SESSA dott. FILIPPO FAVALE Presidente Giudice est. Giudice ha pronunciato
DettagliRICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliGiurisprudenza. Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi.
Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile Ordinanza n. 9270 del 16 aprile 2018 Pres. Giusti, Rel. Scalisi. Provvedimento di revisione della patente di guida Non necessaria preventiva comunicazione
DettagliTRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO
TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO Tomo III Formulario A cura di Nunzio Santi Di Paola Indice F001. Regolamento di giurisdizione (artt. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 41 c.p.c.)... Pag. 15
DettagliCOMUNE DI CAMPOBASSO
COMUNE DI CAMPOBASSO ************* REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del 1 Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI. ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 17505/2011 proposto da: TIZIO - ricorrente - contro
Dettagli