Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO VARIABILE

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1 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO VARIABILE PAG 1/5 Documento di Sintesi delle condizioni contrattuali ed economiche relative al servizio IW Mutuo TASSO VARIABILE Documento n 01 relativo alle condizioni praticate al 15 maggio 2009 DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE RELATIVE AI MUTUI IPOTECARI OFFERTI DA IW BANK Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche N.B. le condizioni contrassegnate sono state oggetto di modifica dall ultima versione IW MUTUO TASSO VARIABILE - Sostituzione + Liquidità CONDIZIONI ECONOMICHE Importo erogabile Durata del finanziamento Tipologia Tasso Modalità di Variazione del Tasso Periodicità Pagamenti È concedibile un finanziamento pari all 80% del valore dell'immobile, per un importo minimo di Euro e massimo di Euro. Il finanziamento permette di sostituire il mutuo in corso ed ottenere una somma aggiuntiva di liquidità fino ad un importo pari al debito estinto Per valore dell immobile si considera il minor valore tra quello dichiarato in fase richiesta e presente sulla proposta d acquisto e/o preliminare di vendita e quello accertato da perizia, richiesta dalla Banca in fase di valutazione anni Tasso variabile. Il parametro di riferimento, è costituito dal Tasso Ufficiale di Riferimento BCE, maggiorato del relativo spread di durata. Ad eccezione della prima rata, calcolata in base al tasso BCE di stipula del mutuo, maggiorato del relativo spread, le rate vengono calcolate in base al tasso BCE in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di competenza della rata, con arrotondamento al centesimo superiore. Mensile IW Mutuo BCE è un mutuo a tasso variabile. Il parametro di riferimento è costituito dal Tasso Ufficiale di Riferimento BCE (tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali). Il tasso di ammortamento sarà determinato dal tasso BCE vigente al momento della stipula, maggiorato da uno spread percentuale pari a Tasso nominale annuo Per la quota di mutuo pari a Debito residuo mutuo a 10 anni: 1.50 % mutuo a 15 anni: 1.50 % mutuo a 20 anni: 1.50 % mutuo a 25 anni: 1.50 % mutuo a 30 anni: 1.50 % Per la quota di mutuo pari alla Liquidità Aggiuntiva mutuo a 10 anni: 2.00 % mutuo a 15 anni: 2.00 % mutuo a 20 anni: 2.00 % mutuo a 25 anni: 2.00 % mutuo a 30 anni: 2.00 % Cod. BCE01 agg. BCE Modalità di rimborso Il piano di rimborso del finanziamento è ad ammortamento francese con rate ( mensili) posticipate, comprensive di una quota di capitale e una quota di interesse. Scegliendo la modalità OFFSET, la quota di interesse della rata mensile del mutuo è calcolata in base alla seguente formula: A. In caso di Saldo Conto IW > 0 Tasso Ammortamento Mutuo 1 ( Capitale residuo Saldo Conto IW) con (Capitale residuo -Saldo Conto IW) > 0 B. In caso di (Capitale residuo - Saldo Conto IW) < 0 La rata mensile sarà composta esclusivamente dalla quota di capitale. C. In caso di Saldo Conto IW < 0 La quota di interesse sarà rapportata esclusivamente al Capitale residuo, e calcolata come da piano di ammortamento classico. 1 tasso di interesse pari a un dodicesimo del saggio di interesse annuo di ammortamento del mutuo Il saldo del conto IW è rappresentato dalla giacenza media presente nel mese di competenza della rata in scadenza ISC (indicatore sintetico di costo) Il mutuatario può consultare l I.S.C. del suo finanziamento nel Prospetto Informativo

2 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO VARIABILE PAG 2/5 Standardizzato che la Banca fornisce alla richiesta e alla stipula del mutuo. Nel calcolo sono considerate anche le spese accessorie tra le quali, in particolare: le spese di istruttoria e revisione del finanziamento, le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore, il costo dell attività di mediazione svolta da un terzo connessa all ottenimento del credito, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore. Sono invece escluse il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito. Ad esempio per un mutuo trentennale di Euro, stipulato al ammortamento del 2,50%, il relativo ISC è pari al 2.53% 15/05/2009 al tasso di Spese di Istruttoria 0,00 Spese di Perizia 0,00 Spese Assicurazione Immobile 0,00 Spese di Gestione 0,00 Spese di Incasso rata (RID) 0,00 Imposta sostitutiva Interesse di mora e Decadenza del Beneficio del Termine Commissione di estinzione anticipata Ai sensi del DPR 601/1973 pari allo 0,25% o 2% del capitale erogato qualora, rispettivamente, il finanziamento si riferisca o non si riferisca all acquisto della prima casa di abitazione. Tasso applicato al mutuo più due punti percentuali. Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte mutuataria della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull'intero debito residuo del mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte mutuataria. I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione anticipata del finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale della Parte Mutuataria, ove la stessa sia una persona fisica. E prevista una commissione del 3% per i mutui altre finalità. Spese di Invio Comunicazione 0,00 SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI DEI MUTUI IPOTECARI OFFERTI DA IW BANK Cod. BCE01 agg. BCE Estinzione anticipata È facoltà della Parte Finanziata, di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata; b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell estinzione. La Parte Finanziata dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 15 giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte Finanziata intende effettuare la restituzione parziale o totale. In caso di rimborso anticipato, sia parziale che totale, la Parte Finanziata nessun compenso né altra prestazione è dovuta a favore della Banca per rimborsi parziali o estinzione anticipata del finanziamento,nell'ipotesi in cui il contratto sia finalizzato all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale della Parte Mutuataria, ove la stessa sia una persona fisica. In caso di rimborso anticipato, sia parziale che totale, di mutui finalizzati all acquisto di immobili che non rientrano nella disciplina di prima casa la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Banca un compenso onnicomprensivo di estinzione (art. 40 Comma 1 del T.U.B. come modificato dal Dlg. 342/99) pari a 3 % calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: Esempi di estinzione anticipata così come previsto dalla delibera CICR del relativi ad un capitale restituito anticipatamente di Euro 1.000,00: compenso onnicomprensivo di estinzione 1.000,00 X 3,00/100 = 30,00 Euro La somma restituita dalla Parte Finanziata al netto di quanto di quanto sopra stabilito e quant altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo.

3 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO VARIABILE Interessi di mora PAG 3/5 In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere alla Banca interessi di mora. Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte Finanziata della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull intero debito residuo del mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte Finanziata. I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Ipoteca e sua disciplina A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni, derivanti dal presente contratto e dall allegato Capitolato, la Parte Finanziata concede a favore della Banca sull immobile oggetto di compravendita, un ipoteca che comprende e garantisce: l'intero capitale mutuato, gli interessi contrattuali e gli eventuali interessi di mora nella misura convenuta, il rimborso delle imposte, tributi, tasse, contributi addizionali di qualunque genere, il rimborso delle spese di cui all'art Codice Civile e delle altre spese giudiziali non privilegiate, ripetibili e non, i diritti erariali e il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione ed ogni eventuale altro onere, anche derivante da legge e/o dipendente dal presente atto. A norma del 3 Comma dell art. 39 del T.U.B. la somma iscritta si intende aumentata di diritto sino alla concorrenza dell intero importo effettivamente dovuto per effetto dell applicazione delle clausole di indicizzazione. L ipoteca è concessa con la formale garanzia alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto, della loro libertà da servitù non apparenti, da vincoli e oneri pregiudiziali e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, ad eccezione di quanto sopra eventualmente stabilito ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI - Obblighi della Parte finanziata La Parte finanziata deve: a) comunicare subito alla Banca mediante lettera raccomandata: - ogni variazione del proprio codice e domicilio fiscale o della propria residenza - ogni evento che possa determinare variazione della consistenza patrimoniale, propria o dei garanti, rispetto al momento del finanziamento b) consentire indagini tecniche amministrative e controlli fatti dalla banca, sia direttamente che mediante consulenti esterni, fino alla completa estinzione del finanziamento c) comunicare alla Banca l assunzione di altri finanziamenti d) comunicare alla banca, insieme all eventuale terzo datore di ipoteca, l avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell immobile ipotecato, o la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento, mediante lettera raccomandata entro 15 ( quindici) gironi dalla data dell atto, insieme ad una copia autentica della atto stesso; e) rilasciare o sgombrare da persone e/o cose l immobile ipotecato, e cosi pure l eventuale Terzo datore di ipoteca, anche se essi lo occupano o abitano personalmente, nel caso in cui venga immesso nel possesso il custode, l amministratore giudiziario, il curatore fallimentare o l acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca f) stipulare gli atti o i patti aggiunti o eseguire le formalità richieste dalla Banca, se necessari o opportuni, in relazione al finanziamento, per la ricognizione, la migliore identificazione o l accertamento dell immobile ipotecato, sia per confermare le garanzie reali convenute, sia per rettificare errori od omissioni. La Parte finanziata fin d ora autorizza gli annodamenti, le trascrizioni, le iscrizioni e le inserzioni conseguenti. - Obblighi relativi agli immobili ipotecati La Parte finanziata, l eventuale datore di ipoteche i loro eredi o aventi causa devono: Cod. BCE01 agg. BCE mantenere in buono stato gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e fare tutte le riparazioni necessarie per la loro conservazione e miglioramento - non fare alcunché che possa menomare il valore del suddetto immobile - giustificare, a richiesta della Banca, il regolare pagamento di ogni imposta o tassa, che possa avere una relazione diretta o indiretta con il finanziamento, o con la sua erogazione - comunicare alla Banca, ogni mutamento che, anche senza colpa, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, sia pure per ristrutturazione e/o ricostruzione. La Parte finanziata, l eventuale datore di ipoteca i loro eredi o aventi causa devono: - non locare gli immobili ipotecati, nemmeno in parte, con contratti di durata superiore a quella minima di legge, senza un esplicito consenso della Banca - non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente, in tutto o in parte, i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati - non cambiare la destinazione e la consistenza degli immobili ipotecati senza esplicita autorizzazione della Banca - non alterare la condizione giuridica dell immobile, né costituire servitù passive o modificare e/o aggravare quelle in essere - comunicare alla Banca entro 15 ( quindici) giorni ogni turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà dell immobile da parte di terzi e ogni mutamento che per qualunque causa, avvenga nell immobile ipotecato, compresa l espropriazione per pubblica utilità La Banca potrà ispezionare gli immobili ipotecati tramite persona di sua fiducia, con la massima assistenza e disponibilità da parte della Parte finanziata e dell eventuale datore di ipoteca. - Diminuzione di garanzia Su richiesta della banca la Parte finanziata dovrà dare una congrua integrazione della garanzia ipotecaria o un altra idonea garanzia. In mancanza, dovrà restituire parzialmente la somma finanziata, in via anticipata. Ciò può avvenire se: 1) si determina, per qualsiasi causa, del deprezzamento dell immobile ipotecato in misura tale da ridurre il margine di garanzia accertato in fase di erogazione del mutuo, o la rendita netta degli immobili da non risultare più sufficienti a coprire le rate del residuo di mutuo 2) si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca 3) la banca reputi, in che in caso di espropriazioni per pubblico interesse o di servitù coattive, che i restanti immobili ipotecati non sono sufficienti a garantire il residuo mutuo. - Rimborso anticipato di finanziamento La Parte finanziata può rimborsare il finanziamento, in tutto in parte, prima della sua naturale scadenza, se: a. ha già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento, dall eventuale deposito cauzionale, o l integrale erogazione del finanziamento stesso; b. ha rispettato gli obblighi che dipendono dal contratto e da questo Capitolato e ha pagato ogni somma dovuta alla banca relativa al finanziamento; c. ne fa richiesta scritta, mediante raccomandata, con un preavviso di almeno 15 giorni; d. corrisponde alla banca nella data indicata, oltre al residuo della capitale da restituire, anche le quote interessi maturate e l eventuale commissione prevista dal contrattato di finanziamento per l operazione di rimborso ( parziale o totale) anticipato - Accollo In caso di trasferimento a terzi della spropriata dell immobile ipotecato, con Accollo del mutuo.la Parte finanziata deve: - comunicarlo alla Banca entro 15 giorni dalla data dell atto, mediante lettera raccomandata, allegando alla comunicazione copia autentica dell atto. In mancanza di tale comunicazione gli avvisi di pagamento e le relative quietanze saranno intestaste e rilasciate unicamente all intestatario del mutuo. In virtù dell art I comma del Cod.Civ, la Banca si riserva la facoltà di non aderire all accollo comunicatole In virtù dell art II comma del Cod.Civ, per la Parte finanziata l accollo produce liberazione solo e solamente se la Banca rilascio specifica dichiarazione scritta dell avvenuta adesione. In virtù dell art III comma del Cod.Civ, l invio di avviso di pagamento e di altra certificazione al soggetto accollante il mutuo, costituisce liberazione per la Parte finanziata, solo e solamente se la Banca ha rilasciato specifica dichiarazione scritta dell avvenuta adesione.

4 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO VARIABILE - Risoluzione del contratto e decadenza del beneficio del termine PAG 4/5 In virtù dell art del CC, la Banca ha diritto di risolvere il contratto di mutuo se: - la Parte finanziata ritarda il pagamento per sette volte, anche se non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata - la Parte finanziata, salvo quanto definito al precedente punto, non effettua ilo pagamento anche di una sola rata del finanziamento. La rata si considera non pagata se il pagamento avviene dopo il centottantesimo giorni dalla sua scadenza. Tale condizione risolutiva ha effetto anche in caso di rata pagata in parte - i beni ipotecati, diversamente da quanto dichiarato dalla Parte finanziata o dal datore di Ipoteca, non risultino di piena proprietà e di completa disponibilità del datore di ipoteca o non siano liberi da servitù non apparenti vincoli e oneri pregiudizievoli, o da trascrizioni che possano pregiudicare o semplicemente diminuire la garanzia ipotecaria a favore della Banca - la Parte finanziata subisce nel corso della vita del finanziamento protesti compia atti, che provochino pregiudizi alla propria consistenza patrimoniale o capacità di rimborso del debito o è sottoposta a procedure concorsuali - i beni ipotecati sono sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi o a ipoteche giudiziali - si verifichi la falsità della documentazione fornita alla banca, nonché delle comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase si istruttoria sia nel corso della vita del finanziamento - si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca, sanzioni per opere edilizie o installazioni di impianti eseguite senza la dovuta autorizzazione o altri vincoli che possano diminuire la forza della garanzia originariamente concessa - la Parte finanziata non rimborsa puntualmente gli oneri tributari derivanti dal finanziamento, o dalla costituzione delle richieste garanzie al finanziamento. Oneri che pur se assolti dalla Banca restano in capo alla Parte finanziata - La Parte finanziata o i terzi Garanti non rispetti anche uno solo degli obblighi di questo capitolato. In caso di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca può esigere il rimborso immediato di ogni credito, potendo agire nei confronti della Parte finanziata e del Garante senza alcuna preventiva formalità e comunicazione Sull importo di tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi, permangono però tutte le garanzie prestate dalla Parte finanziata e dal garante con la sottoscrizione del contratto di finanziamento. - Norme della fideiussione La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo segue le seguenti condizioni: - La fideiussione garantisce ogni somma dovuta dalla Parte finanziata alla Banca per capitale, interessi, ivi compresi quelli di natura moratoria, ed ogni altro accessorio e spesa, anche se di carattere giudiziario o tributario derivante dal finanziamento. - Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti dei successori ed aventi causa - La fideiussione rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite. Non è data facoltà al Fideiussore di recedere alla propria garanzia - La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del finanziamento. In tal caso è fatto diritto al fideiussore di garantire tali obbligazioni, mediante lettera raccomandata 15 giorni prima la scadenza originaria prorogata - I diritti assegnati alla banca, dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che la Banca debba Promuovere un azione legale contro la Parte finanziata, il fideiussore, il Garante o qualsiasi altro obbligato, entro i termini dell art del Cod.Civ, che si intende derogato - Il fideiussore, su semplice richiesta della Banca, anche contro la volontà della Parte finanziata, è tenuto a pagare subito alla Banca le quote di capitale, le quote di interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardo penderanno sul fideiussore anche gli interessi moratori calcolati nella misura e nelle condizioni previste a carico della Parte finanziata. L eventuale decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine si intenderà estesa anche al fideiussore. - Se le obbligazioni garantite risultano invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia della restituzione delle somme comunque erogate. - In caso di più fideiussori, ognuno risponde per l intero ammontare del debito, anche se l obbligazione di alcuno di essi è venuta a cessare o ha subito modificazione per qualsiasi causa e natura - Il fideiussore autorizza la Banca a comunicare la propria fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla Parte finanziata del controllo contabile e della certificazione dei propri bilanci. - Presenza di più garanzie La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto a prescindere da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorga in seguito a favore della Banca in assistenza ai debiti garantiti; in deroga agli articoli 1955 e 2869 del Cod.Civ, esse conserveranno pieno effetto anche se le garanzie o i diritti sopra elencati diminuissero o cessassero a causa del creditore. Se il fideiussore ha in precedenza prestata un altra fideiussione, da solo o con altri soggetti, nell interesse della Parte finanziata, la presente fideiussione non sostituisce né annulla quella precedente, che conserva piene validità. La presente fideiussione viene rilasciata in aumento o in cumulo di quella precedente, senza effetto di novazione. Cod. BCE01 agg. BCE Compensazione La Banca può compensare con il debito della Parte finanziata la somma non ancora svincolata dall eventuale deposito cauzionale o altre somme ancora dovute alla Parte finanziata in relazione sia a questo finanziamento che ad altri finanziamenti ad essa intestati, seguendo l imputazione dei pagamenti regolati dall articolo successivo. La compensazione è prevista in questi casi: 1. la Banca ha maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziata decaduta dal beneficio del termine 2. la banca può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento 3. la Parte finanziata è in arretrato con i pagamenti La Banca darà immediata comunicazione alla Parte finanziata della intervenuta compensazione Viene fatta salva la compensazione di legge ai sensi dell art I comma del Cod.Civ - Imputazione dei pagamenti In caso di più rapporti di debito nei suoi confronti la Banca imputerà i pagamenti del cliente, prima alla quota capitale del debito più antico e poi alla quota interessi dello stesso debito, dandone pronta comunicazione al debitore. - Cessione del Credito e delegazione di Pagamento. È facoltà della Banca di cedere Terzi il credito derivante dal finanziamento, ivi connesse garanzie e privilegi, mediante semplice comunicazione al debitore, cha vale da notifica ai sensi dell art del Cod.Civ Su esplicito consenso della Banca, la Parte finanziata può fare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme depositate presso la Banca in conseguenza dello stesso. - Documentazione La Banca si fa carico di custodire, fino ad estinzione del mutuo, tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della richiesta e la gestione del mutuo. - Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata I rapporti disciplinati dal contratto di finanziamento e dai suoi allegati sono regolati dal diritto italiano. Tutte le comunicazioni tra la Banca e la Parte finanziata avvengono in lingua italiana. - Procedure di reclamo/ricorso extragiudiziali Per eventuali contestazioni la Parte finanziata all Ufficio Reclami della stessa o, se ne ricorrono i presupposti all Ombudsman Giurì bancario, seguendo la modalità indicata nel documento Avviso sulle principali norme di trasparenza presente sul sito internet della Banca.

5 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO VARIABILE - Operazione con mezzi di comunicazione a distanza PAG 5/5 La Banca mette a disposizione della Parte finanziata, che accetta i propri mezzi di comunicazione, quali il sito internet, di seguito denominato il Sito, ed il proprio servizio di call center, per effettuare operazioni di interrogazioni e disposizioni ( ad es.per il cambio domicilio, cambio corrispondenza) Per eseguire tramite Sito o Call Center tutte le interrogazioni disposizioni previste dal contratto,la Parte finanziata deve utilizzare le chiavi di accesso ( Username; Password; Password dispositiva Pin 1 e Pin 2), di seguito denominati Codici già in suo possesso per le operazioni di interrogazione e disposizione sul conto corrente IW Bank, che il cliente ha scelto come conto di appoggio del mutuo. La Parte finanziata resta responsabile della custodia e del corretto uso di tali codici e ne risponde del loro indebito uso, anche in caso di smarrimento e furto. La Banca non risponde dell uso indebito dei Codici da parte di soggetto non legittimati, se la Parte finanziata non ne ha comunicato il loro smarrimento e non ha tempestivamente richiesto il blocco e provveduto alla loro modifica. Per consentire le operazioni la Banca è tenuta solo a verificare l identità e la legittimazione ad operare esclusivamente sulla base della corrispondenza dei Codici La Banca può sospendere il collegamento telematico al Sito e telefonico al Call Center, in qualsiasi momento per ragioni connesse alla sua efficienza e sicurezza, dandone preavviso se possibile - Rapporti contestati Ciascun intestatario del finanziamento opera in maniera disgiunta, con piena liberazione della banca, anche nei confronti dell altra parte. - Servizio di alimentazione Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento la Parte finanziata autorizza la Banca ad attivare un servizio di addebito permanente, fino all estinzione del debito, esclusivamente su un conto della Banca, indicato dal cliente all atto della richiesta di mutuo Il cliente prende atto che al servizio sono applicate le condizioni economiche e normative stabilite dal contratto di conto corrente. - Comunicazioni Periodiche La Parte finanziata può consultare e acquisire su supporto durevole, la situazione contabile del finanziamento erogato, collegandosi alla sezione dedicata del Sito o chiamando il call center della Banca. Almeno una volta l anno la Banca metterà a disposizione della Parte finanziata sul Sito una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ( rendiconto. È data facoltà al cliente il salvataggio di tale comunicazione su supporto durevole. La Banca comunicherà, mediante tecniche di comunicazione a distanza, la disponibilità di tali dati. In mancanza di opposizione scritta da parte della Parte finanziata il rendiconto si riterrà approvato trascorsi 60 giorni, dalla ricezione di tale comunicazione. - Invio di comunicazione al Cliente Ove non escluso esplicitamente dalla legge la Parte finanziata consente che le comunicazioni della Banca possano essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito o trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali a titolo esemplificativo telegramma, fax, , sms. - Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Causa di forza maggiore Il sito è attivo 24 ore al giorno per tutto l anno, salvo cause non imputabili alla Banca, quali scioperi, interruzione delle energia elettrica, difficoltà o impossibilità di comunicazione e/o altri impedimenti non superabili con la diligenza richiesta dall art II comma del Cod. Civ. In tutti questi casi, la Banca non può essere ritenuta responsabile dei danno causati alla Parte finanziata LEGENDA Decadenza dal beneficio del termine: a seguito di specifiche inadempienze contrattuali, La Banca notifica al Cliente richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale. Erogazione: Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del Cliente. Commissione per estinzione anticipata: spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l estinzione anticipata di un Mutuo Mutuo: finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali. Quota capitale: parte della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale finanziato. Quota interessi: parte della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati. Durata piano di ammortamento: è il periodo di tempo necessario ad estinguere il prestito. Preammortamento : è il periodo intercorrente dalla data di stipula fino al giorno di decorrenza dell ammortamento. Imposta sostitutiva: è la trattenuta di imposta che sostituisce una serie di altre imposte operata direttamente da una controparte in una transazione a sfavore dell'altra e per conto del fisco. Nel caso di un mutuo è pari allo 0,25% dell'importo erogato per prima casa e del 2% per seconda casa. EurIrs : è il tasso di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È pari alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell Unione Europea realizzano l Interest Rate Swap. BCE: è il tasso di riferimento Il tasso ufficiale di riferimento è un tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) applicato durante le operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario e finanziario. Come previsto dal Decreto Legge n. 185/2008 (articolo 2, comma 5) può essere utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari Cod. BCE01 agg. BCE I.S.C.: ("Indicatore Sintetico di Costo", in precedenza identificato con la sigla T.A.E.G.) è un indicatore del costo totale del mutuo; viene espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'i.s.c. sono ricompresi: il rimborso del capitale; il pagamento degli interessi; le spese di istruttoria; le spese di revisione del finanziamento; le spese di apertura e chiusura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all importo oggetto del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

6 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO FISSO Documento di Sintesi delle condizioni contrattuali ed economiche relative al servizio IW Mutuo TASSO FISSO Documento n 06 relativo alle condizioni praticate al 1 febbraio 2009 DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE RELATIVE AI MUTUI IPOTECARI OFFERTI DA IW BANK PAG 1/5 Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche. N.B.: le condizioni contrassegnate sono state oggetto di modifica dall ultima versione. IW MUTUO FISSO - Sostituzione + Liquidità CONDIZIONI ECONOMICHE Importo erogabile Durata del finanziamento Tipologia Tasso Periodicità Pagamenti È concedibile un finanziamento pari all 80% del valore dell'immobile, per un importo minimo di Euro e massimo di Euro. Il finanziamento permette di sostituire il mutuo in corso ed ottenere una somma aggiuntiva di liquidità fino ad un importo pari al debito estinto. Per valore dell immobile si considera il minor valore tra quello dichiarato in fase richiesta e presente sulla proposta d acquisto e/o preliminare di vendita e quello accertato da perizia, richiesta dalla Banca in fase di valutazione anni Tasso fisso Mensile Il giorno di pagamenti delle rate è fissato il primo di ogni mese Il mutuo è a tasso fisso. Il tasso di interesse, fissato in sede di stipula del contratto di mutuo, rimane costante per tutto il finanziamento Il parametro di riferimento è costituito dal tasso EurIrs 1 di durata del mutuo richiesto, maggiorato dello spread, arrotondato al centesimo superiore Il tasso d interesse applicato. è così determinato: Tasso nominale annuo Per la quota di mutuo pari a Debito residuo mutuo a 10 anni: EurIrs 10 anni + spread 1.40 % mutuo a 15 anni: EurIrs 15 anni + spread 1.40 % mutuo a 20 anni: EurIrs 20 anni + spread 1.40 % mutuo a 25 anni: EurIrs 25 anni + spread 1.50 % mutuo a 30 anni: EurIrs 30 anni + spread 1.50 % Per la quota di mutuo pari alla Liquidità Aggiuntiva mutuo a 10 anni: EurIrs 10 anni + spread 1,90 % mutuo a 15 anni: EurIrs 15 anni + spread 1.90 % mutuo a 20 anni: EurIrs 20 anni + spread 1.90 % mutuo a 25 anni: EurIrs 25 anni + spread 2.00 % mutuo a 30 anni: EurIrs 30 anni + spread 2.00 % 1 i Tassi EurIrs di riferimento sono rilevati il giorno 20 di ogni mese mese precedente a quello di stipula (in caso di festività il primo giorno lavorativo successivo al 20 del mese). Per ciascuna durata, il tasso di riferimento è rappresentato dalla media dei corrispondenti tassi EurIrs stabiliti dalla Federazione Bancaria Europea in un periodo campione che va dal 20 del mese precedente al 19 del mese in corso (estremi compresi, in caso di festività viene preso a riferimento il primo giorno lavorativo antecedente). Cod. 020 agg. 20/07/2009 Modalità di rimborso Il piano di rimborso del finanziamento è ad ammortamento francese con rate ( mensili) costanti posticipate, comprensive di una quota di capitale e una quota di interesse Scegliendo la modalità OFFSET, la quota di interesse della rata mensile del mutuo è calcolata in base alla seguente formula: A. In caso di Saldo Conto IW > 0 Tasso Ammortamento Mutuo 1 ( Capitale residuo Saldo Conto IW) con (Capitale residuo -Saldo Conto IW) > 0 B. In caso di (Capitale residuo - Saldo Conto IW) < 0 La rata mensile sarà composta esclusivamente dalla quota di capitale. C. In caso di Saldo Conto IW < 0 La quota di interesse sarà rapportata esclusivamente al Capitale residuo, e calcolata come da piano di ammortamento classico. 1 tasso di interesse pari a un dodicesimo del saggio di interesse annuo di ammortamento del mutuo Il saldo del conto IW è rappresentato dalla giacenza presente nel mese di competenza della rata in scadenza

7 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO FISSO PAG 2/5 ISC (indicatore sintetico di costo) Il mutuatario può consultare l I.S.C. del suo finanziamento nel Prospetto Informativo Standardizzato che la Banca fornisce alla richiesta e alla stipula del mutuo. Nel calcolo sono considerate anche le spese accessorie tra le quali, in particolare: le spese di istruttoria e revisione del finanziamento, le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore, il costo dell attività di mediazione svolta da un terzo connessa all ottenimento del credito, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore. Sono invece escluse il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito. Ad esempio per un mutuo trentennale di Euro, di cui Euro di liquidità. stipulato al 01/05/2009 per una durata trentennale al tasso di ammortamento del 5,17%, il relativo ISC è pari al 5.30 Spese di Istruttoria 0,00 Spese di Perizia 0,00 Spese Assicurazione Immobile 0,00 Spese di Gestione 0,00 Spese di Incasso rata (RID) 0,00 Imposta sostitutiva E a carico del mutuatario l imposta sostitutiva di cui agli art. 17 e 18 del Dpr del 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni Interesse di mora e Decadenza del Beneficio del Termine Commissione di estinzione anticipata Tasso applicato al mutuo più due punti percentuali. Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte mutuataria della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull'intero debito residuo del mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte mutuataria. I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. È prevista l applicazione di una penale del 3 % calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente. Spese di Invio Comunicazione 0,00 SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI DEI MUTUI IPOTECARI OFFERTI DA IW BANK Estinzione anticipata È facoltà della Parte Finanziata, di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, a condizione che: a) siano saldati gli eventuali arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali, anche irripetibili e quant altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata; b) siano versati gli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell estinzione. Cod. 020 agg. 20/07/2009 La Parte Finanziata dovrà inoltrare richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire alla Banca almeno 15 giorni prima della scadenza della rata in cui la Parte Finanziata intende effettuare la restituzione parziale o totale. In caso di rimborso anticipato, sia parziale che totale, di mutui finalizzati all acquisto di immobili che non rientrano nella disciplina di prima casa la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Banca un compenso onnicomprensivo di estinzione (art. 40 Comma 1 del T.U.B. come modificato dal Dlg. 342/99) pari a 3 % calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato alla data di estinzione secondo la seguente formula: Esempi di estinzione anticipata così come previsto dalla delibera CICR del relativi ad un capitale restituito anticipatamente di Euro 1.000,00: compenso onnicomprensivo di estinzione 1.000,00 X 3,00/100 = 30,00 Euro La somma restituita dalla Parte Finanziata al netto di quanto di quanto sopra stabilito e quant altro dovuto a qualsiasi titolo dalla Parte Finanziata alla Banca determinerà la quota di capitale estinto sulla base della quale verrà calcolata la quota di capitale residuo.

8 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO FISSO PAG 3/5 Interessi di mora In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere alla Banca interessi di mora. Gli interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte Finanziata della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull intero debito residuo del mutuo, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte Finanziata. I suddetti interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Ipoteca e sua disciplina A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni, derivanti dal presente contratto e dall allegato Capitolato, la Parte Finanziata concede a favore della Banca sull immobile oggetto di compravendita, un ipoteca che comprende e garantisce : l'intero capitale mutuato, gli interessi contrattuali e gli eventuali interessi di mora nella misura convenuta, il rimborso delle imposte, tributi, tasse, contributi addizionali di qualunque genere, il rimborso delle spese di cui all'art Codice Civile e delle altre spese giudiziali non privilegiate, ripetibili e non, i diritti erariali e il compenso per diritti di commissione e spese di amministrazione ed ogni eventuale altro onere, anche derivante da legge e/o dipendente dal presente atto. L ipoteca è concessa con la formale garanzia alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto, della loro libertà da servitù non apparenti, da vincoli e oneri pregiudiziali e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, ad eccezione di quanto sopra eventualmente stabilito. ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI Cod. 020 agg. 20/07/ Obblighi della Parte finanziata La Parte finanziata deve: a) comunicare subito alla Banca mediante lettera raccomandata: - ogni variazione del proprio codice e domicilio fiscale o della propria residenza - ogni evento che possa determinare variazione della consistenza patrimoniale, propria o dei garanti, rispetto al momento del finanziamento b) consentire indagini tecniche amministrative e controlli fatti dalla banca, sia direttamente che mediante consulenti esterni, fino alla completa estinzione del finanziamento c) comunicare alla Banca l assunzione di altri finanziamenti d) comunicare alla banca, insieme all eventuale terzo datore di ipoteca, l avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell immobile ipotecato, o la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento, mediante lettera raccomandata entro 15 ( quindici) gironi dalla data dell atto, insieme ad una copia autentica dell atto stesso; e) rilasciare o sgombrare da persone e/o cose l immobile ipotecato, e cosi pure l eventuale Terzo datore di ipoteca, anche se essi lo occupano o abitano personalmente, nel caso in cui venga immesso nel possesso il custode, l amministratore giudiziario, il curatore fallimentare o l acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca f) stipulare gli atti o i patti aggiunti o eseguire le formalità richieste dalla Banca, se necessari o opportuni, in relazione al finanziamento, per la ricognizione, la migliore identificazione o l accertamento dell immobile ipotecato, sia per confermare le garanzie reali convenute, sia per rettificare errori od omissioni. La Parte finanziata fin d ora autorizza gli annodamenti, le trascrizioni, le iscrizioni e le inserzioni conseguenti. - Obblighi relativi agli immobili ipotecati La Parte finanziata, l eventuale datore di ipoteche i loro eredi o aventi causa devono: - mantenere in buono stato gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e fare tutte le riparazioni necessarie per la loro conservazione e miglioramento - non fare alcunchè che possa menomare il valore del suddetto immobile - giustificare, a richiesta della Banca, il regolare pagamento di ogni imposta o tassa, che possa avere una relazione diretta o indiretta con il finanziamento, o con la sua erogazione - comunicare alla Banca, ogni mutamento che, anche senza colpa, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, sia pure per ristrutturazione e/o ricostruzione. La Parte finanziata, l eventuale datore di ipoteca i loro eredi o aventi causa devono: - non locare gli immobili ipotecati, nemmeno in parte, con contratti di durata superiore a quella minima di legge, senza un esplicito consenso della Banca - non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente, in tutto o in parte, i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati - non cambiare la destinazione e la consistenza degli immobili ipotecati senza esplicita autorizzazione della Banca - non alterare la condizione giuridica dell immobile, né costituire servitù passive o modificare e/o aggravare quelle in essere - comunicare alla Banca entro 15 ( quindici) giorni ogni turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà degli immobili da parte di terzi e ogni mutamento che per qualunque causa, avvenga negli immobile ipotecati, compresa l espropriazione per pubblica utilità. La Banca potrà ispezionare gli immobili ipotecati tramite persona di sua fiducia, con la massima assistenza e disponibilità da parte della Parte finanziata e dell eventuale datore di ipoteca. - Diminuzione di garanzia Su richiesta della banca la Parte finanziata dovrà dare una congrua integrazione della garanzia ipotecaria o un altra idonea garanzia. In mancanza, dovrà restituire parzialmente la somma finanziata, in via anticipata. Ciò può avvenire se: 1) si determina, per qualsiasi causa, il deprezzamento dell immobile ipotecato in misura tale da ridurre il margine di garanzia accertato in fase di erogazione del mutuo, o la rendita netta degli immobili da non risultare più sufficienti a coprire le rate del residuo di mutuo 2) si accerti che la Parte finanziata abbai nascosto l esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca 3) la banca reputi, in che in caso di espropriazioni per pubblico interesse o di servitù coattive, che i restanti immobili ipotecati non sono sufficienti a garantire il residuo mutuo. - Rimborso anticipato di finanziamento La Parte finanziata può rimborsare il finanziamento, in tutto in parte, prima della sua naturale scadenza, se: a. ha già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento, dall eventuale deposito cauzionale, o l integrale erogazione del finanziamento stesso; b. ha rispettato gli obblighi che dipendono dal contratto e da questo Capitolato e ha pagato ogni somma dovuta alla banca relativa al finanziamento c. ne fa richiesta scritta, mediante raccomandata, con un preavviso di almeno 60 giorni d. corrisponde alla banca nella data indicata, oltre al residuo della capitale da restituire, anche le quote interessi maturate e l eventuale commissione prevista dal contrattato di finanziamento per l operazione di rimborso ( parziale o totale) anticipato - Accollo In caso di trasferimento a terzi dell immobile ipotecato, con Accollo del mutuo, la Parte finanziata deve: - comunicarlo alla Banca entro 15 giorni dalla data dell atto, mediante lettera raccomandata, allegando alla comunicazione copia autentica dell atto. In mancanza di tale comunicazione gli avvisi di pagamento e le relative quietanze saranno intestaste e rilasciate unicamente all intestatario del mutuo. In virtù dell art I comma del Cod.Civ, la Banca si riserva la facoltà di non aderire all accollo comunicatole In virtù dell art II comma del Cod.Civ,per la Parte finanziata l accollo produce liberazione solo e solamente se la Banca rilascio specifica dichiarazione scritta dell avvenuta adesione. In virtù dell art III comma del Cod.Civ, l invio di avviso di pagamento e di altra certificazione al soggetto accollante il mutuo, costituisce liberazione per la Parte finanziata, solo e solamente se la Banca ha rilasciato specifica dichiarazione scritta dell avvenuta adesione.

9 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO FISSO PAG 4/5 Cod. 020 agg. 20/07/ Risoluzione del contratto e decadenza del beneficio del termine In virtù dell art del CC, la Banca ha diritto di risolvere il contratto di mutuo se: - la Parte finanziata ritarda il pagamento per sette volte, anche se non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. - la Parte finanziata, salvo quanto definito al precedente punto, non effettua ilo pagamento anche di una sola rata del finanziamento. La rata si considera non pagata se il pagamento avviene dopo il centottantesimo giorno dalla sua scadenza. Tale condizione risolutiva ha effetto anche in caso di rata pagata in parte - i beni ipotecati, diversamente da quanto dichiarato dalla Parte finanziata o dal datore di Ipoteca, non risultino di piena proprietà e di completa disponibilità del datore di ipoteca o non siano liberi da servitù non apparenti vincoli e oneri pregiudizievoli, o da trascrizioni che possano pregiudicare o semplicemente diminuire la garanzia ipotecaria a favore della Banca - la Parte finanziata subisce nel corso della vita del finanziamento protesti compia atti, che provochino pregiudizi alla propria consistenza patrimoniale o capacità di rimborso del debito o è sottoposta a procedure concorsuali - i beni ipotecati sono sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi o a ipoteche giudiziali - si verifichi la falsità della documentazione fornita alla banca, nonché delle comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase di istruttoria sia nel corso della vita del finanziamento - si accerti che la Parte finanziata abbia nascosto l esistenza di debiti per imposte, tributi, di qualsiasi genere e natura, aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca, sanzioni per opere edilizie o installazioni di impianti eseguite senza la dovuta autorizzazione o altri vincoli che possano diminuire la forza della garanzia originariamente concessa - la Parte finanziata non rimborsa puntualmente gli oneri tributari derivanti dal finanziamento, o dalla costituzione delle richieste garanzie al finanziamento. Oneri che pur se assolti dalla Banca restano in capo alla Parte finanziata - La Parte finanziata o i terzi Garanti non rispetti anche uno solo degli obblighi di questo capitolato. In caso di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca può esigere il rimborso immediato di ogni credito, potendo agire nei confronto della Parte finanziata e del Garante senza alcuna preventiva formalità e comunicazione Sull importo di tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica degli interessi, permangono però tutte le garanzie prestate dalla Parte finanziata e dal garante con la sottoscrizione del contratto di finanziamento. - Norme della fideiussione La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo segue le seguenti condizioni: - La fideiussione garantisce ogni somma dovuta dalla Parte finanziata alla Banca per capitale, interessi, ivi compresi quelli di natura moratoria, ed ogni altro accessorio e spesa, anche se di carattere giudiziario o tributario derivante dal finanziamento. - Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili, anche nei confronti dei successori ed aventi causa - La fideiussione rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite. Non è data facoltà al Fideiussore di recedere alla propria garanzia - La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del finanziamento. In tal caso è fatto diritto al fideiussore di garantire tali obbligazioni, mediante lettera raccomandata 15 giorni prima la scadenza originaria prorogata - I diritti assegnati alla banca, dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito, senza che la Banca debba Promuovere un azione legale contro la Parte finanziata, il fideiussore, il Garante o qualsiasi altro obbligato, entro i termini dell art del Cod.Civ, che si intende derogato - Il fideiussore, su semplice richiesta della Banca, anche contro la volontà della Parte finanziata, è tenuto a pagare subito alla Banca le quote di capitale, le quote di interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardo penderanno sul fideiussore anche gli interessi moratori calcolati nella misura e nelle condizioni previste a carico della Parte finanziata. L eventuale decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine si intenderà estesa anche al fideiussore. - Se le obbligazioni garantite risultano invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia della restituzione delle somme comunque erogate. - In caso di più fideiussori, ognuno risponde per l intero ammontare del debito, anche se l obbligazione di alcuno di essi è venuta a cessare o ha subito modificazione per qualsiasi causa e natura - Il fideiussore autorizza la Banca a comunicare la propria fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla Parte finanziata del controllo contabile e della certificazione dei propri bilanci. - Presenza di più garanzie La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto a prescindere da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorga in seguito a favore della Banca in assistenza ai debiti garantiti; in deroga agli articoli 1955 e 2869 del Cod.Civ, esse conserveranno pieno effetto anche se le garanzie o i diritti sopra elencati diminuissero o cessassero a causa del creditore Se il fideiussore ha in precedenza prestata un altra fideiussione, da solo o con altri soggetti, nell interesse della Parte finanziata, la presente fideiussione non sostituisce né annulla quella precedente, che conserva piene validità. La presente fideiussione viene rilasciata in aumento o in cumulo di quella precedente, senza effetto di novazione. - Compensazione La Banca può compensare con il debito della Parte finanziata la somma non ancora svincolata dall eventuale deposito cauzionale o altre somme ancora dovute alla Parte finanziata in relazione sia a questo finanziamento che ad altri finanziamenti ad essa intestati, seguendo l imputazione dei pagamenti regolati dall articolo successivo. La compensazione è prevista in questi casi: 1. la Banca ha maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziata decaduta dal beneficio del termine 2. la banca può chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento 3. la Parte finanziata è in arretrato con i pagamenti La Banca darà immediata comunicazione alla Parte finanziata della intervenuta compensazione Viene fatta salva la compensazione di legge ai sensi dell art I comma del Cod.Civ - Imputazione dei pagamenti In caso di più rapporti di debito nei suoi confronti la Banca imputerà i pagamenti del cliente, prima alla quota capitale del debito più antico e poi alla quota interessi dello stesso debito, dandone pronta comunicazione al debitore. - Cessione del Credito e delegazione di Pagamento. È facoltà della Banca di cedere Terzi il credito derivante dal finanziamento, ivi connesse garanzie e privilegi, mediante semplice comunicazione al debitore, cha vale da notifica ai sensi dell art del Cod.Civ Su esplicito consenso della Banca, la Parte finanziata può fare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme depositate presso la Banca in conseguenza dello stesso. - Documentazione La Banca si fa carico di custodire, fino ad estinzione del mutuo, tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della richiesta e la gestione del mutuo. - Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata I rapporti disciplinati dal contratto di finanziamento e dai suoi allegati sono regolati dal diritto italiano. Tutte le comunicazioni tra la Banca e la Parte finanziata avvengono in lingua italiana. - Procedure di reclamo/ricorso extragiudiziali Per eventuali contestazioni la Parte finanziata all Ufficio Reclami della stessa o, se ne ricorrono i presupposti all Ombudsman Giurì bancario, seguendo la modalità indicata nel documento Avviso sulle principali norme di trasparenza presente sul sito internet della Banca.

10 Documento di Sintesi IW MUTUO TASSO FISSO PAG 5/5 - Operazione con mezzi di comunicazione a distanza La Banca mette a disposizione della Parte finanziata, che accetta i propri mezzi di comunicazione, quali il sito internet, di seguito denominato il Sito, ed il proprio servizio di call center, per effettuare operazioni di interrogazioni e disposizioni Per eseguire tramite Sito o Call Center tutte le interrogazioni disposizioni previste dal contratto,la Parte finanziata deve utilizzare le chiavi di accesso ( Username; Password; Password dispositiva Pin 1 e Pin 2), di seguito denominati Codici già in suo possesso per le operazioni di interrogazione e disposizione sul conto corrente IW Bank, che il cliente ha scelto come conto di appoggio del mutuo. La Parte finanziata resta responsabile della custodia e del corretto uso di tali codici e ne risponde del loro indebito uso, anche in caso di smarrimento e furto. La Banca non risponde dell uso indebito dei Codici da parte di soggetto non legittimati, se la Parte finanziata non ne ha comunicato il loro smarrimento e non ha tempestivamente richiesto il blocco e provveduto alla loro modifica. Per consentire le operazioni la Banca è tenuta solo a verificare l identità e la legittimazione ad operare esclusivamente sulla base della corrispondenza dei Codici La Banca può sospendere il collegamento telematico al Sito e telefonico al Call Center, in qualsiasi momento per ragioni connesse alla sua efficienza e sicurezza, dandone preavviso se possibile - Rapporti contestati Ciascun intestatario del finanziamento opera in maniera disgiunta, con piena liberazione della banca, anche nei confronti dell altra parte. - Servizio di alimentazione Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento la Parte finanziata autorizza la Banca ad attivare un servizio di addebito permanente, fino all estinzione del debito, esclusivamente su un conto della Banca, indicato dal cliente all atto della richiesta di mutuo o successivamente. Il cliente prende atto che al servizio sono applicate le condizioni economiche e normative stabilite dal contratto di conto corrente. - Comunicazioni Periodiche La Parte finanziata può consultare e acquisire su supporto durevole, la situazione contabile del finanziamento erogato, collegandosi alla sezione dedicata del Sito o chiamando il call center della Banca. Almeno una volta l anno la Banca metterà a disposizione della Parte finanziata sul Sito una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ( rendiconto. È data facoltà al cliente il salvataggio di tale comunicazione su supporto durevole. La Banca comunicherà, mediante tecniche di comunicazione a distanza, la disponibilità di tali dati. In mancanza di opposizione scritta da parte della Parte finanziata il rendiconto si riterrà approvato trascorsi 60 giorni, dalla ricezione di tale comunicazione. - Invio di comunicazione al Cliente Ove non escluso esplicitamente dalla legge la Parte finanziata consente che le comunicazioni della Banca possano essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito o trasmesse mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali a titolo esemplificativo telegramma, fax, , sms. - Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Causa di forza maggiore Il sito è attivo 24 ore al giorno per tutto l anno, salvo cause non imputabili alla Banca, quali scioperi, interruzione delle energia elettrica, difficoltà o impossibilità di comunicazione e/o altri impedimenti non superabili con la diligenza richiesta dall art II comma del Cod. Civ. In tutti questi casi, la Banca non può essere ritenuta responsabile dei danno causati alla Parte finanziata. LEGENDA Cod. 020 agg. 20/07/2009 Importo finanziato: è l'importo per il calcolo della rata pagato dal cliente secondo il piano di ammortamento definito contrattualmente. Importo erogato: è la somma di denaro messa effettivamente a disposizione del cliente Decadenza dal beneficio del termine: a seguito di specifiche inadempienze contrattuali, La Banca notifica al Cliente richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, espressa in percentuale, a titolo di penale. Erogazione: Versamento della somma oggetto del finanziamento a favore del Cliente. Commissione per estinzione anticipata: spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l estinzione anticipata di un Mutuo Mutuo: finanziamento non finalizzato di un importo prefissato, con pagamento di un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali. Quota capitale: parte della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale finanziato. Quota interessi: parte della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati. Durata piano di ammortamento: è il periodo di tempo necessario ad estinguere il mutuo. Preammortamento : è il periodo intercorrente dalla data di stipula fino al giorno di decorrenza dell ammortamento. Decorrenza interessi di preammortamento: è la data di stipula. Imposta sostitutiva: è la trattenuta di imposta che sostituisce una serie di altre imposte operata direttamente da una controparte in una transazione a sfavore dell'altra e per conto del fisco. Nel caso di un mutuo è pari allo 0,25% dell'importo erogato per prima casa e del 2% per seconda casa. Ipoteca: E'un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. EurIrs : è il tasso di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È pari alla media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell Unione Europea realizzano l Interest Rate Swap. BCE: è il tasso di riferimento Il tasso ufficiale di riferimento è un tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) applicato durante le operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario e finanziario. Come previsto dal Decreto Legge n. 185/2008 (articolo 2, comma 5) può essere utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari I.S.C.: ("Indicatore Sintetico di Costo", in precedenza identificato con la sigla T.A.E.G.) è un indicatore del costo totale del mutuo; viene espresso in percentuale sull'ammontare del mutuo concesso. Nel calcolo dell'i.s.c. sono ricompresi: il rimborso del capitale; il pagamento degli interessi; le spese di istruttoria; le spese di revisione del finanziamento; le spese di apertura e chiusura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se necessaria per l'ottenimento del credito); ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento. TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all importo oggetto del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore. Nel computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

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