FRANCO ROSCINI VITALI VERIFICA DELLA CONTINUITA AZIENDALE
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1 FRANCO ROSCINI VITALI VERIFICA DELLA CONTINUITA AZIENDALE I bilanci relativi al 2011, in molti casi, devono affrontare il problema della continuità aziendale, che è la capacità dell impresa di continuare ad operare in funzionamento. Il codice civile, nell articolo 2423-bis, precisa che la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell attività dell impresa. In sostanza, il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell attività, a meno che questa non sia venuta meno: in tale ipotesi i criteri di valutazione cambiano e non sono più quelli dell impresa in funzionamento. Il principio contabile nazionale n. 11 ribadisce che la formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziarie ed economica dell impresa in funzionamento, cioè di un impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda sui principi contabili. Il principio contabile nazionale n. 29 precisa che si deve tenere conto anche dei fatti successivi alla data di riferimento del bilancio (es. 31 dicembre) che possono far venire meno, totalmente o parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, per esempio, possono motivatamente manifestare l intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l attività operativa. Oppure, le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale. Il revisore Il soggetto preposto al controllo legale dei conti, in caso di dubbi circa la continuità aziendale, deve evidenziare tale circostanza. In proposito, il principio di revisione nazionale n. 570 (Continuità aziendale) elenca i seguenti indicatori, riportati anche nel principio contabile OIC 5 (Bilanci di liquidazione: si 1
2 veda il box), che possono essere utili per verificare se sussiste o meno la continuità aziendale: Indicatori finanziari situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi; principali indici economico-finanziari negativi; consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow; mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; incapacità di saldare i debiti alla scadenza; incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione a credito alla condizione pagamento alla consegna ; incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari. Indicatori gestionali perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; difficoltà nell organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori. Altri indicatori capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge; contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l impresa non è in grado di rispettare; 2
3 modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all impresa. Risulta molto utile, anche per le imprese non quotate, il documento n. 2/2009 emanato da Consob, Banca d Italia e Isvap, in quanto fornisce precisazioni valide per tutte le imprese. Il documento precisa che, per quanto concerne il contenuto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale, gli amministratori possono trovarsi, al termine dell esame, di fronte a tre scenari: 1. hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale (scenario 1); 2. hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio (scenario 2); 3. considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale (scenario 3). Nello scenario 1, qualora siano state riscontrate eventuali incertezze, queste saranno descritte nella relazione sulla gestione congiuntamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale. Nello scenario 2, si richiama innanzitutto l attenzione sulla necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio (nota integrativa, per le società non Ias), la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno, inoltre, essere descritte in maniera adeguata l origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale. Un informazione adeguata non può prescindere dalla necessità di indicare le iniziative che la società ha assunto o sta assumendo (per esempio, piani di ristrutturazione del debito, rafforzamento del capitale, riduzione dei costi, vendita di assets) per fronteggiare gli effetti 3
4 di tali incertezze sulla continuità aziendale. Inoltre, gli amministratori devono illustrare in modo adeguato le argomentazioni a sostegno della ragionevolezza di tali soluzioni. Soltanto attraverso una effettiva trasparenza informativa sarà possibile valutare la ragionevolezza della conclusione finale in merito all adozione del presupposto della continuità aziendale. Nello scenario 3, infine, sarà necessario descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale. Come si può notare, la differenza tra gli scenari 1 e 2 si riflette anche in una diversa collocazione delle informazioni che passa dalla relazione sulla gestione (scenario 1), documento a corredo del bilancio, alla nota integrativa (scenario 2), che è parte integrante del bilancio. Franco Roscini Vitali Continuità aziendale: tre scenari Eventuali incertezze informativa nella relazione sulla gestione Dubbi significativi Mancanza informativa nella nota integrativa bilancio redatto con criteri diversi da quelli di funzionamento 4
5 OIC 5: Bilanci di liquidazione (sintesi) La rilevanza di alcuni indicatori, contenuti nel principio di revisione nazionale 570, può spesso essere esclusa, o sensibilmente attenuata, da altri fattori. Per esempio, il fatto che un impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati cash flow con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l aumento di capitale; la perdita di un importante fornitore può essere mitigata dalla disponibilità di un adeguata fonte alternativa di rifornimento; la presenza di bilanci con cash flow negativo o con perdita operativa può essere controbilanciata dall impostazione di un piano industriale che faccia fondatamente prevedere un prossimo risanamento della gestione ed un ritorno all equilibrio economico e finanziario: deve trattarsi di un piano pluriennale (di solito, almeno triennale) che preveda la generazione entro l esercizio successivo almeno dei flussi finanziari sufficienti a consentire la continuazione dell attività. Occorre distinguere due distinte ipotesi: a) che in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all impresa si produca una cessazione pressoché immediata dell attività produttiva; b) che l evento in questione consenta pur sempre uno svolgimento ridotto dell attività per qualche mese e l avvio di una normale procedura liquidatoria con le fasi e le sequenze illustrate nei capitoli precedenti. 5
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