NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 44_2014 DEL 25 NOVEMBRE 2014

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1 NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 44_2014 DEL A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI

2 Argomenti ADEMPIMENTI... 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Ottobre RIVALUTAZIONE DEL TFR: Calendario Istat SCADENZARIO NOVEMBRE NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI * NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO * NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS *... 3 SCADENZARIO DICEMBRE DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI... 4 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO... 5 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015: SCADENZA FISSATA AL 28 FEBBRAIO... 5 L ABOLIZIONE DELLA LEGGE 407/90 NON CONVIENE ALLE AZIENDE... 6 CERTIFICAZIONE UNICA JOBS ACT, LICENZIAMENTO E REINTEGRA: COSA CAMBIA... 8 SCADENZARIO CONTRATTUALE NOVEMBRE IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE... 9 CCNL ALIMENTARE INDUSTRIA ACCORDO SUL CONTRATTO A TERMINE... 9 FOCUS...11 TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: LE REGOLE DI CALCOLO IL QUESITO DEL MESE...12 OGGETTO: dipendente che richiede un periodo di aspettativa non retribuita può svolgere un altra attività lavorativa? NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA...13 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA DELL 8 OTTOBRE 2014, N : Previdenza - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione supplementare - Vigenza della legge n. 335 del Anzianità contributiva maturata a carico di forme di previdenza sostitutiva CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA DEL 13 NOVEMBRE 2014, N INPS MESSAGGIO N DEL 18 NOVEMBRE 2014: Salvaguardia di cui all articolo 2, comma 1 della legge 147/2014, ( sesta salvaguardia). Prodotti WebDom per l acquisizione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione INPS MESSAGGIO N DEL 18 NOVEMBRE 2014: Disposizioni operative per la cooperazione con gli Istituti di Patronato per la trasmissione telematica delle domande di prestito dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPS MESSAGGIO N DEL 19 NOVEMBRE 2014: Legge del 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (cd. sesta salvaguardia) INPS MESSAGGIO N DEL 20 novembre 2014: Rateazione del canone Rai 2015 su pensione (art. 38 comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n Implementazione delle procedure di acquisizione per l anno 2015).. 24 RASSEGNA PERIODICA...26 INPS MESSAGGIO N DEL 19 NOVEMBRE 2014: Note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta piccola mobilità CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 17 NOVEMBRE 2014: Permesso sindacale ed assenza non retribuita N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 31

3 ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Ottobre 2014 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 ottobre 2014 al 14 novembre 2014, è pari a 1,320028%. RIVALUTAZIONE DEL TFR: Calendario Istat 2014 L Istat ha diffuso il calendario 2014 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del Tfr. Comunicato Istat Periodo di riferimento Venerdì 12 dicembre 2014 Novembre

4 SCADENZARIO NOVEMBRE 2014 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE I L sostituti d imposta che effettuano assistenza fiscale devono operare, nella busta paga di novembre, la trattenuta, dalle competenze del lavoratore che si è avvalso dell'assistenza fiscale, della seconda o unica rata dell'acconto Irpef nonché la trattenuta dell'ultima rata delle imposte. 30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI * L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4 trimestre L NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO * D atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS * I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. (*) Coincidendo con un giorno festivo la scadenza viene posticipata a lunedì 1 dicembre. 3 31

5 SCADENZARIO DICEMBRE DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI I L contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) liquidazione periodica Iva; Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 4 31

6 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015: SCADENZA FISSATA AL 28 FEBBRAIO C I on determina presidenziale numero 330 dello scorso 5 novembre l Inail ha nuovamente modificato i termini di invio delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all art. 28, comma 4, del D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni. Come ricorderete lo scorso anno sia i termini di presentazione dell autoliquidazione Inail, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l autoliquidazione furono rinviati al 16 maggio Il differimento dei termini dello scorso anno si resero necessari per poter permettere all Inail di effettuare il ricalcolo delle aliquote a seguito degli sgravi istituiti dal Ministero del Lavoro. Con questa determina quindi l Inail fissa al 28 febbraio, o 29 per gli anni bisestili, la scadenza per l invio telematico delle retribuzioni, anticipando la scadenza normale fissata in precedenza al 16 marzo. Rimangono invece invariati i termini per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno per il pagamento in unica soluzione oppure 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre per i pagamenti rateali del premio. Rimangono inoltre invariate le date stabilite: - per l autoliquidazione delle nuove aziende; - il termine per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999; - i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile; - il termine del 30 aprile per l invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori; - il termine del 16 febbraio per l invio della denuncia di riduzione delle retribuzioni e l invio dell OT20 per la richiesta di riduzione del premio L. 147/2013. La presente determinazione, sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l adozione del provvedimento di competenza, ai sensi dell art. 14, comma 1, del D.Lgs. 38/2000, da emanarsi di concerto con il Ministero dell Economia e delle finanze. 5 31

7 L ABOLIZIONE DELLA LEGGE 407/90 NON CONVIENE ALLE AZIENDE L eliminazione dal prossimo anno della L. 407/90 rischia di avere delle ripercussioni negative in tema di assunzioni nel nostro Paese. A pensarlo è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che nella Circolare n. 19/2014 valuta i diversi impatti degli sgravi previsti dalla Legge di Stabilità 2015 che, nelle previsioni del Governo, andrebbe a sostituire quelli previsti dalla Legge 407 del La preoccupazione principale dei Consulenti del Lavoro, ed in particolare del Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca, è che se non venisse introdotta una norma di pari impatto economico-sociale, si avrebbero immediate ripercussioni sui già traballanti livelli occupazionali. Ciò anche in considerazione del fatto che grazie alla L. 407/90 sono stati avviati in questi 24 anni alcuni milioni di rapporti di lavoro, specie nei territori del Mezzogiorno dove vige lo sgravio contributivo del 100%. Gli esperti della Fondazione Studi, inoltre, hanno analizzato il progetto governativo sul contratto a tutele crescenti in base a due aspetti: la natura della riduzione del costo e la convenienza rispetto ad altre agevolazioni. 6 31

8 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 S ul sito dell Agenzia delle Entrate è stata pubblicata lo scorso 21 novembre 2014, la bozza del nuovo modello di Certificazione Unica. A partire dal 2015 per il periodo d imposta 2014, i sostituti d imposta dovranno trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi I di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. Sono tenuti all invio del flusso telematico: coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988 e coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps ed all Inps Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all Inail. La scadenza standard di presentazione è il 7 marzo 2015, ma nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della certificazione unica, è necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l estinzione o meno del sostituto d imposta. Particolare attenzione deve essere posta in caso di operazioni straordinarie che non determinano l estinzione del soggetto, qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto. In questo caso il sostituto d imposta cedente non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 7 marzo, la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 331, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. 7 31

9 JOBS ACT, LICENZIAMENTO E REINTEGRA: COSA CAMBIA S I alvo imprevisti, il 26 novembre, dovrebbe giungere il via libera definitivo dell'assemblea della Camera al disegno di legge sulla Riforma del lavoro Jobs Act. Il provvedimento, che contiene le Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stato approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Lavoro della Camera e contiene ora le modifiche in materia di licenziamenti, frutto del compromesso raggiunto all'interno della maggioranza. L'emendamento presentato dal Governo prevede modifiche all'articolo 1, comma 7, lettera c). Accanto alla previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio, viene esclusa per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, sostituita di regola con un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio. Rimane invece la reintegrazione per i licenziamenti nulli e discriminatori, nonché per particolari fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato che dovranno essere individuate in sede di approvazione del decreto delegato. Va a tal fine evidenziato che la volontà dell'esecutivo è quella di legiferare in tempi brevi e per velocizzare il percorso è stata introdotta nel disegno di legge la previsione che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza pertanto attendere i normali quindici giorni di vacatio legis. 8 31

10 SCADENZARIO CONTRATTUALE NOVEMBRE 2014 IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 23 ottobre 2014, n. 93/E Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali "FASDA" Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l Agenzia delle Entrate e l Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito Inps) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell Inps, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n Con la convenzione del 29 settembre 2014 sottoscritta tra l Inps ed il Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali "FASDA" è stato affidato all Inps il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell Ente Bilaterale. A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore del Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali "FASDA" mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo: "FASD" denominata "Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali - FASDA" In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "Inps", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente; - nel campo "matricola Inps/codice Inps/filiale azienda", la matricola Inps dell azienda; - nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata. CCNL ALIMENTARE INDUSTRIA ACCORDO SUL CONTRATTO A TERMINE In data 7 novembre 2014, è stato sottoscritto un Accordo nazionale di recepimento nel Ccnl Industria Alimentare delle modifiche al contratto a tempo determinato apportate dal decreto legge n. 34/2014 (convertito in legge n. 78/2014 c.d. Jobs Act). L Accordo è stato sottoscritto da Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzuccero e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria: Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. Di seguito le principali novità introdotte dall Accordo: a) il limite quantitativo di contratti a termine stipulabili è pari al 25% da calcolarsi in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell impresa alla data del 31 dicembre dell anno precedente. Se il rapporto percentuale da un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. Se il numero derivato dal rapporto percentuale risulta frazionato, si arrotonda all unità intera superiore; b) sono esclusi dal limite quantitativo i contratti a termine stipulati: 9 31

11 o o nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 18 mesi dall avvio della nuova unità produttiva; nella fase di avvio di una nuova linea/modulo di produzione per un periodo di 12 mesi; c) durata del contratto assistito da stipulare in DTL: massimo 12 mesi; d) i contratti stagionali possono essere prorogati per un massimo di 4 volte a contratto; sempre nel rispetto del limite massimo di durata di 8 mesi a contratto; e) non è obbligatorio l intervallo tra contratti a termine (c.d. stop & go ) nei seguenti casi: o o o per rapporti stagionali; nei contratti a termine per motivi sostitutivi; nei contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi

12 FOCUS TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: LE REGOLE DI CALCOLO Per l Articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

13 IL QUESITO DEL MESE OGGETTO: dipendente che richiede un periodo di aspettativa non retribuita può svolgere un altra attività lavorativa? Si precisa che il riscontro riportato è mero estratto di un ampio parere legale predisposto per rispondere alle esigenze di una specifica azienda e che, pertanto, è da ritenersi solo rappresentativo dell attività svolta senza avere alcuna pretesa di esaustività, organicità completezza e correttezza se isolatamente inteso Richiesta: Si richiede un chiarimento in merito alla possibilità che un dipendente effettui un aspettativa non retribuita e contemporaneamente svolga una attività lavorativa, in assunzione, presso un altra azienda come dipendente a tempo determinato. Il CCNL metalmeccanico prevede chiaramente che il dipendente in aspettativa non possa svolgere, nel periodo, alcun tipo di attività lavorativa. Vorremmo sapere come l Inps gestisce questo tipo di problematica, perché come UNIEMENS il dipendente in questione avrà 2 posizioni contributive in cui risulterà non coperto sulla sua attuale posizione e coperto sull altra. Inoltre visto che l aspettativa dovrebbe durare circa 5 mesi, sul cedolino del mese di luglio il dipendente dovrebbe ricevere un premio feriale, quale impatto ci potrebbe essere a livello di Inps? Per la Risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

14 NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA DELL 8 OTTOBRE 2014, N : Previdenza - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione supplementare - Vigenza della legge n. 335 del Anzianità contributiva maturata a carico di forme di previdenza sostitutiva. Svolgimento del processo Con sentenza del , la Corte d Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettò la domanda avanzata da V.U. nei confronti dell INPS e diretta ad ottenere la riliquidazione, secondo il sistema retributivo, della pensione supplementare di cui era titolare dal A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che, ai fini dell individuazione del sistema di liquidazione applicabile, non poteva tenersi conto, come preteso dall assicurato, del coacervo dell anzianità contributiva maturata presso l Inpdap, in relazione alla quale l interessato era già titolare (dal 1983) di pensione diretta, e di quella maturata presso la Gestione artigiani, in relazione alla quale era stata liquidata la pensione supplementare in base alle previsioni di cui all art. 1, comma 12, legge n. 335/95 (cosiddetto sistema misto), con conseguente inapplicabilità della regola dettata dall art. 1, comma 13, della medesima legge. Avverso l anzidetta sentenza della Corte territoriale, V.U. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. L'Inps ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Con l unico motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonché vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto che, in base all inequivoco disposto dell art. 1, comma 13, legge n. 335/95, ai fini della individuazione della disciplina applicabile per liquidazione della pensione supplementare doveva considerarsi il possesso di ''un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni", nella specie sussistente cumulando l anzianità contributiva maturata presso l inpdap e presso la Gestione artigiani. 2. Osserva la Corte che, in base a quanto disposto dall art. 5, comma 1, legge n. 1338/62, "L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma". La norma fa dunque esplicito riferimento, ai fini dell insorgenza del diritto alla pensione supplementare, all'anzianità contributiva maturata presso l assicurazione generale obbligatoria, ove insufficiente, di per sé, al conseguimento di una pensione autonoma; ne discende, pertanto, la sostanziale irrilevanza dell anzianità contributiva maturata a carico della forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa 13 31

15 dell assicurazione generale obbligatoria che ha già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico. 2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, ai fini del calcolo della pensione supplementare, prevista dall'art. 5 della legge n. 1338/62 a favore dei titolari di pensione a carico di trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma, deve escludersi la rilevanza delle norme vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi, dovendosi invece fare riferimento a quelle dell'epoca della maturazione del diritto (cfr, ex plurimis, Cass., 4194/2003). Tenuto conto che, nella specie, la pensione supplementare è stata liquidata nel 2004, vengono quindi in rilievo le disposizioni di cui alla legge n. 335/95, nel testo in allora vigente. 2.2 La suddetta legge, all art. 1, comma 6, dispone, come regola generale, la determinazione dei trattamenti pensionistici "secondo il sistema contributivo". Al fine di procedere in forme graduali al passaggio al sistema contributivo, il medesimo art. 1 ha tuttavia statuito che: comma 12 - "Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo; comma 13 - "Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo". Da tali disposizioni si ricava che le anzianità contributive considerate (sia ai fini dell applicazione del sistema misto di cui al comma 12, sia ai fini del mantenimento del sistema retributivo di cui al comma 13) sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai "lavoratori iscritti" e non già ai pensionati. Ne discende che, proprio in applicazione del criterio di interpretazione letterale invocato dal ricorrente, non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico. Il che è del resto conforme alla ratio legis, individuabile, come detto, nell esigenza avvertita dal legislatore di garantire un passaggio graduale dal previgente sistema retributivo a quello contributivo e che non poteva avere ragion d essere con riferimento a quelle posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, avevano dato causa all erogazione di un distinto trattamento pensionistico. E alle medesime conclusioni, con specifico riferimento alla liquidazione della pensione supplementare, si perviene altresì attraverso un interpretazione sistematica, dovendo considerarsi che, come già evidenziato, in base alla disciplina dettata dall art. 5 legge n. 1338/62, risulta sostanzialmente irrilevante al suddetto fine l anzianità contributiva maturata a carico della forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa 14 31

16 dell assicurazione generale obbligatoria che ha già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico. 2.3 Va quindi enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della liquidazione della pensione supplementare, nella vigenza della disciplina dettata dalla legge n. 335/95, non può tenersi conto dell anzianità contributiva maturata a carico della forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell assicurazione generale obbligatoria che abbia già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico, onde, ove l anzianità contributiva maturata presso l assicurazione generale obbligatoria sia inferiore, alla data del 31 dicembre 1995, a diciotto anni, la pensione supplementare deve essere liquidata in base a quanto disposto dall art. 1, comma 12, della suddetta legge". 2.4 Avendo la Corte territoriale deciso in sostanziale conformità al predetto principio di diritto e non avendo il ricorrente, pur denunciando vizio di motivazione, dedotto profili di insufficienza o contraddittorietà nella ricostruzione degli elementi fattuali rilevanti ai fini del decidere, il motivo svolto deve essere disatteso. 3. In definitiva il ricorso va quindi rigettato. L assenza di precedenti specifici di legittimità e l esito fra loro difforme dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA DEL 13 NOVEMBRE 2014, N Lavoro - Pensione integrativa - Contributo di solidarietà - Debenza - Soggetti obbligati - Calcolo Svolgimento del processo Con sentenza del 14 aprile 2009 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Melfi di rigetto della domanda proposta da V.L., V.P., M.L., P.N. dipendenti dell'inps ed ancora in servizio, di condanna dell Istituto alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione a titolo di contributo di solidarietà del 2% in base ad un interpretazione dell Inps ritenuta errata dai ricorrenti del comma 5 dell'articolo 64 della legge numero 144 del La Corte territoriale ha ricordato che con effetto dal 1 ottobre 1999 era stato soppresso, con contestuale cessazione del versamento dei contributi a carico degli impiegati, il Fondo previdenziale integrativo dell'inps; che il comma 3 della norma citata aveva riconosciuto, comunque, l'intangibilità del diritto dei dipendenti iscritti al fondo fino alla sua soppressione e che, in base al comma 5 dell'articolo citato, a partire dalla data della soppressione doveva essere versato un contributo di solidarietà del 2% sulle prestazioni previdenziali integrative sia su quelle erogate che su quelle maturate. Secondo la Corte detto contributo di solidarietà doveva essere versato non solo da quei dipendenti che già percepivano la pensione integrativa, ma anche da quelli che avevano soltanto maturato un diritto a percepirla come i ricorrenti. Avverso la sentenza ricorrono i lavoratori formulando due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc

17 Resiste l inps depositando controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo incorrenti denunciano violazione dell art 64, 3 e 5 comma, L. n. 144/1999 e con il secondo vizio di motivazione in relazione al motivo precedente. Rilevano che la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 64, ha disposto, a decorrere dal 1 ottobre 1999, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 (ossia gli enti pubblici, facenti parte del c.d. parastato), con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi e con l introduzione di un contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative "erogate o maturate presso i fondi", Deducono che l interpretazione accolta dalla Corte di merito - secondo cui tale contributo è dovuto anche dal personale ancora in servizio -sia errata. Le censure sono infondate. La legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, nel disporre (comma 2), a decorrere dal 1 ottobre 1999, la soppressione dei Fondi per la previdenza integrativa dei dipendenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 (e, quindi, anche deli'inps), con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi, ha riconosciuto (comma 3) agli iscritti ai Fondi soppressi "il diritto all'importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del ". Attraverso questa disposizione, anche coloro che - alla data della soppressione (1 ottobre 1999) - non avevano ancora conseguito i requisiti prescritti dalla normativa del Fondo e quindi non avrebbero avuto alcun diritto nei suoi confronti, finiscono con l'acquisire comunque la prestazione integrativa; in altri termini "tutti" i dipendenti di questi enti "maturano" la pensione integrativa nella misura conseguita al primo ottobre 1999, ancorché la sua concreta erogazione competa poi solo al momento dell'acquisizione della pensione obbligatoria, secondo la regola, ormai generalizzata - L. 27 dicembre 1997, n. 449, ex art. 59, comma 3 -, per cui la pensione integrativa si consegue solo in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per l'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Inoltre - parte finale del comma 3 - gli importi maturati al 1 ottobre 1999, vengono rivalutati annualmente sulla base degli indici Istat, di talché, al momento del conseguimento della pensione obbligatoria, i dipendenti in servizio avranno diritto alla pensione integrativa nel maturato al 1 ottobre 1999, incrementato della rivalutazione per ciascuno degli anni che li separano dalla pensione. Infine, l'art. 64 (comma 5) introduce, dalla medesima data del 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà del 2% su dette pensioni integrative, precisando che lo stesso c dovuto "sulle prestazioni integrative dell assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi" La questione che si è posta è se detto contributo di solidarietà del 2% debba gravare solo su coloro che percepiscono la pensione integrativa, oppure anche (attraverso ritenute sulla retribuzione) sui dipendenti in servizio, i quali, pur non ricevendola concretamente, la abbiano già maturata. Alcuni giudici di merito avevano accolto la tesi dell'inps, ritenendo che la formula legislativa "prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi..." doveva essere 16 31

18 intesa con riferimento non solo ai trattamenti integrativi in atto, ma anche con riferimento alla somma maturata, (sempre a titolo di trattamento pensionistico integrativo) dai dipendenti in servizio sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 30 settembre 1999, dovendo, quindi, il contributo di solidarietà essere versato anche da tali dipendenti (su quel "maturato") attraverso trattenuta sulle retribuzioni. Si privilegiava, in tal senso, il riferimento fatto dalla legge al "maturato", e si considerava anche la peculiarità del sistema per cui anche le pensioni "maturate" al 1 ottobre 1999 dai dipendenti in servizio, ma non liquidate, si rivalutavano annualmente in base agli indici Istat (in deroga al principio generale per cui si rivaluta solo la pensione liquidata), di talché costoro avrebbero percepito il maturato all'ottobre 1999 incrementato dalla rivalutazione annuale a partire da quella data fino al pensionamento (decorrente anche molti anni dopo) senza pagare alcunché; con la conseguenza che, mentre per i pensionati del Fondo detta rivalutazione trovava copertura nel contributo di solidarietà, per coloro che erano ancora in servizio la rivalutazione non trovava alcuna forma di copertura, con conseguente squilibrio finanziario. La giurisprudenza di legittimità era, però, orientata (cfr., tra le altre, Cass. n /09; Cass. n /10; Cass. n. 3452/11) nel senso che il contributo di solidarietà non dovesse gravare sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio, dando preminente rilievo al fatto che la legge lo impone sulle "prestazioni integrative", da intendersi, con tale espressione, le prestazioni riguardo alle quali (ancorché no n erogate, stante la contrapposizione ricavabile dall utilizzo, nell'art. 64, comma 5, della disgiuntiva "o") si sia perfezionato il relativo diritto; diritto che sorge, secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, non soltanto per effetto delle "anzianità contributive maturate alla data del " (riconosciute dal comma 3), ma nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti costitutivi - contemplati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari - tra cui l'intervenuta cessazione dal servizio. Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, affermando che "Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa". La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci: il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione. La Consulta, chiamata a verificare la conformità di questa norma alla Costituzione, ha dichiarato, con sentenza n. 156/14, non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali (CEDU). Dopo avere precisato come l intervento del legislatore - come già rilevato in precedenti pronunce - in tema di interpretazione autentica può trovare giustificazione quando questo, risolvendosi nella enucleazione di una delle possibili opzioni ermeneutiche dell originario testo normativo, sia volto a superare una situazione di oggettiva incertezza di tale testo e non incida su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, la Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione censurata è non solo dichiaratamente di interpretazione autentica, ma anche effettivamente tale, una volta che, come riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, nella norma interpretata l espressione "prestazioni integrative maturate" può legittimamente essere letta, ai fini della imposizione del contributo di solidarietà, anche come alternativa a "prestazioni integrative 17 31

19 erogate", ove si consideri sia la disgiuntiva "o" posta tra di esse, come pure la circostanza che quando il legislatore ha voluto limitare la contribuzione di solidarietà ai soli trattamenti pensionistici già in godimento, lo ha precisato in modo chiaro, usando il termine "corrisposti" (equivalenti di erogati) e senza alcun richiamo a quelli semplicemente maturati (sentenze n , n , n. 1497, n. 237 del 2012 e n del 2011). Ha aggiunto che è innegabile che esistesse, nella specie, in ordine all'applicazione della norma interpretata, «una situazione di oggettiva incertezza, tradottasi in un conclamato contrasto di giurisprudenza destinato, per altro, a riproporsi in un gran numero di giudizi», come affermato da Cass. n. 7099/14, stante l'assenza di un intervento risolutore delle sezioni unite, che potesse consolidare una delle due opzioni interpretative in termini di diritto vivente. Con la conseguenza che lo ius superveniens non è suscettibile, in questo caso, di incidere su posizioni giuridiche acquisite, nè su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione. Per contro, ha infine precisato la Consulta, va riconosciuta la rispondenza della impugnata disposizione interpretativa ad obiettivi d'indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell'uguaglianza e della solidarietà, all'interno di un sistema di previdenza nel quale l'incremento del "maturato", per effetto della rivalutazione, sarebbe stato, altrimenti, conseguito dai dipendenti in servizio senza contribuzione alcuna, mentre la rivalutazione delle prestazioni erogate ai pensionati trovava copertura nel contributo in questione, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento (tra iscritti ai fondi soppressi) e squilibrio finanziario nella gestione della previdenza integrativa. I profili di incostituzionalità affrontati dall indicata pronuncia sono gli stessi prospettati dal Tribunale di Torino nell ordinanza di rimessione del 25/3/2014, onde non vi è ragione di rinviare la presente decisione all esito dell invocata pronuncia. Quanto all eccezione di incostituzionalità, avanzata dai ricorrenti con la memoria ex art 378 cpc, dell art 64 della L n 144/1999 deve rilevarsene l assoluta genericità considerato che i ricorrenti mostrano di ignorare lo ius superveniens di cui al D.L n. 98, art. 18, comma 19, convertito in L. n 111/2011, e, dunque, la stessa nuova portata della norma di cui lamentano l incostituzionalità. Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. La complessità delle questioni trattate e l'intervento risolutore del legislatore con la indicata disposizione, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione

20 INPS MESSAGGIO N DEL 18 NOVEMBRE 2014: Salvaguardia di cui all articolo 2, comma 1 della legge 147/2014, ( sesta salvaguardia). Prodotti WebDom per l acquisizione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la legge 10 ottobre 2014, n. 147 che, agli articoli 1, 2 e 3, e 4 reca ulteriori disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica. L articolo 2 prevede l applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n Con la circolare n. 27 del 7 novembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fra l altro illustrato le modalità di presentazione delle domande per i lavoratori tenuti ad inoltrare l stanza alle direzioni territoriali del lavoro. In attesa della pubblicazione delle disposizioni operative, si comunica che sono disponibili i nuovi prodotti WebDom per l acquisizione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia in applicazione della salvaguardia di cui all articolo 2, comma 1 della legge 147/2014 ( sesta salvaguardia) Si precisa che il prodotto di verifica del diritto deve essere utilizzato per i lavoratori di tutte le gestioni, pubbliche, private e dei lavoratori di spettacolo e sport. 1. Domanda di verifica del diritto a pensione Per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione ai sensi della salvaguardia in argomento, la domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell istanza alle Direzioni territoriali del lavoro. Si sottolinea che tale istanza si aggiunge, e non si sostituisce a quella da presentare alla Direzione territoriale del lavoro. La certificazione e la relativa comunicazione all interessato è comunque subordinata alla trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte della DTL. 1.1 Nuovo prodotto "Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 147/2014" Per la gestione e il riconoscimento delle domande di verifica del diritto a pensione per la salvaguardia di cui all art. 2 della legge 147/2014 è stato istituito il nuovo prodotto "Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 147/2014" Gruppo: Certificazione Sottogruppo: Diritto a pensione Tipo: Salvaguardia legge 147/2014 Le tipologie di richiesta previste sono le seguenti: 19 31

21 Descrizione Lavoratori in Mobilità Automatica Lavoratori in Mobilità Manuale Lavoratori autorizzati ai Versamenti Volontari Automatica Lavoratori autorizzati ai Versamenti Volontari Manuale Codice J0A J1M J2A J3M Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011 Automatica J4A Lavoratori autorizzati ai VV senza versamento (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011 Manuale Lavoratori cessati entro il 30/06/2012 Automatica Lavoratori cessati entro il 30/06/2012 Manuale Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012 Automatica Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012 Manuale Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale Automatica Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale Manuale Lavoratori in Congedo o beneficiari legge 104/1992 Automatica Lavoratori in Congedo o beneficiari legge 104/1992 Manuale Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011 Automatica Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011 Manuale J5M J6A J7M J8A J9M L0A L1M L2A L3M L4A L5M La modifica del campo Tipologia della Richiesta può sempre essere effettuata fino a che la domanda risulta giacente. Nel caso di presentazione online da parte del cittadino i valori assunti dai campi Gestione e Fondo, in mancanza di scelta specifica diversa, vengono automaticamente impostati alla gestione Lavoratori Dipendenti, fondo FPLD mentre le domande telematiche inviate dai Patronati e/o acquisite in sede, assumeranno i valori coerenti con la gestione prescelta. Anche la modifica dei campi Gestione e Fondo può sempre essere effettuata fino a che la domanda risulta giacente. Si ribadisce che potrà essere scelta anche una delle Gestioni Pubbliche e dello Sport o Spettacolo. Per le domande di certificazione è ammessa la sola fase "Prima Istanza". Eventuali riesami dovranno essere gestiti dalle sedi mediante inserimento di una nuova domanda in WebDom, riportando le stesse informazioni della domanda già definita. 1.2 Sede competente alla trattazione della domanda Le domande vengono automaticamente istradate sulla sede di residenza del lavoratore ovvero sul polo specialistico tenuto alla trattazione

22 Qualora la sede attribuita dal sistema sia diversa da quella competente alla definizione della domanda, la sede deve provveder al relativo trasferimento. In proposito si richiama l attenzione relativamente alle domande presentate dai lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e dello spettacolo e sport. 1.3 Definizione delle domande Dopo la trattazione della posizione effettuata nel sistema di gestione del conto Unicarpe, la domanda viene chiusa con uno di questi esiti: - NO diritto - SI diritto se rientra tra gli ammessi E comunque possibile la reiezione, anche prima della gestione con il sistema UniCarpe, scegliendo tra le seguenti motivazioni: - motivazioni non codificate (testo libero); - già salvaguardato ad altro titolo; - ha svolto attività lavorativa a tempo indeterminato dopo l autorizzazione ai Versamenti Volontari o dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. 1.4 Trasmissione telematica della domanda di verifica da parte dei patronati e da parte del cittadino Il nuovo prodotto è disponibile in modalità On-Line sia per i patronati sia per il cittadino. E prevista la compilazione dei seguenti pannelli: - Dati anagrafici (obbligatorio) - Scelta Prodotto (obbligatorio) Per le domande presentate dai Patronati la scelta è allineata automaticamente con l indicazione della tipologia e l opzione Automatica o Manuale. Al cittadino viene proposta una lista nell ambito del quale selezionare la propria situazione: - Lavoratori in Mobilità; - Lavoratori autorizzati ai Versamenti Volontari; - Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti al 6/12/2011; - Lavoratori cessati entro il 30/06/2012; - Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012; - Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale; - Lavoratori in Congedo o beneficiari legge 104/1992; - Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011; - Dichiarazioni 21 31

23 Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6 dicembre 2011, è obbligatoria anche la compilazione del pannello Dichiarazioni, che riporta il testo seguente: Al riguardo, il sottoscritto DICHIARA ai sensi dell art. 46 del D.P.R n. 445 del di non aver svolto, alla data del 30 novembre 2013, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - di avere svolto, alla data del 30 novembre 2013, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per i lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011, è obbligatoria anche la compilazione del pannello Dichiarazioni, che riporta il testo seguente: Al riguardo, il sottoscritto DICHIARA ai sensi dell art. 46 del D.P.R n. 445 del Che il rapporto di lavoro è cessato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre di non aver svolto, dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - di avere svolto, dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - Documenti Alle domande delle tipologie di lavoratori indicati di seguito è obbligatorio allegare la seguente documentazione in formato PDF: - Lavoratori cessati entro il 30/06/2012: Copia dell accordo di risoluzione individuale o collettivo - Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012: Copia dell accordo di risoluzione individuale o collettivo - Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale: Copia dell atto di licenziamento - Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011: Copia del contratto di lavoro 1.5 Procedure UNICARPE e FELPE Con apposito messaggio verranno fornite le istruzioni per la gestione delle domande, la formazione della graduatoria e l invio della comunicazione con l indicazioni della prima decorrenza utile

24 2. Domande di Pensione ai sensi della salvaguardia di cui alla legge 147/2014" Per consentire ai lavoratori di presentare in tempo utile la domanda di pensione ai sensi della salvaguardia in esame, sono stati istituiti i nuovi prodotti: "Pensione di anzianità con Salvaguardia legge 147/2014" Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Sottogruppo: Pensione di anzianità Tipo: Salvaguardia legge 147/2014 "Pensione di vecchiaia con Salvaguardia legge 147/2014" Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Sottogruppo: Pensione di vecchiaia Tipo: Salvaguardia legge 147/2014 Le tipologie di richiesta previste sono le seguenti: Descrizione Anzianità (Automatica) Salvaguardia legge 147/2014 Anzianità (Manuale) Salvaguardia legge 147/2014 Vecchiaia (Automatica) Salvaguardia legge 147/2014 Tipologia L6A L7M L8A Vecchiaia (Manuale) Salvaguardia D.L. legge 147/2014 L9M Per la reiezione sono previste le seguenti nuove motivazioni, utilizzabili soltanto per questa casistica: "Mancanza dei requisiti previsti per il diritto alla salvaguardia legge 147/2014" "Mancanza della copertura finanziaria per il diritto alla salvaguardia legge 147/2014" "Raggiungimento del limite numerico per il diritto alla salvaguardia legge 147/2014" 2.1 Rilevazione dei Tempi Medi I nuovi prodotti non rilevano ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni. 2.2 Trasmissione telematica delle domande di verifica del diritto e delle domande di pensione da parte dei patronati e da parte del cittadino I nuovi prodotti sono previsti sia per la procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione da parte dei patronati (on-line e off-line), sia per procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione da parte del cittadino (on-line)

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